Sentenza 27 ottobre 2010
Massime • 1
La possibilità, per la Corte di cassazione di procedere direttamente alla determinazione della pena a norma dell'art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen., è preclusa allorché l'operazione comporti particolari accertamenti o valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di non univoci apprezzamenti di fatto che rimangono, in quanto tali, incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. (Fattispecie nella quale si era in presenza di contraddizione tra la pena, come risultante dal dispositivo, e il calcolo, articolato e complesso, contenuto in motivazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2010, n. 41569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41569 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 27/10/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1699
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 9075/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \N O\ N. IL *19/10/1983*;
2) \N LO N. IL *29/10/1985*;
avverso la sentenza n. 168/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 20/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso di EG O\ con eventuale correzione della decisione impugnata in quanto di pena e per l'inammissibilità del ricorso di EG LO;
udito il dif. avv. RATTAZZI Ferruccio del foro di Asti che insiste per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14.11.2008 il GIP del Tribunale di Bassano del Grappa, all'esito del giudizio abbreviato, tra l'altro, dichiarava EG O\ e EG LO colpevoli di tre reati consumati di furto aggravato in appartamento ed uno tentato e, in concorso di circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 c.p., n. 6 equivalenti alle aggravanti, condannava, con la continuazione,
ciascuno di essi alla pena complessiva di anni uno e mesi 8 di reclusione ed Euro 650,00 di multa.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 20.7.2009, in parziale riforma di quella suddetta, riteneva la continuazione con i fatti già giudicati dal GIP del Tribunale di Padova in data 25.11.2008 e, per l'effetto, aumentava la pena per ciascuno degli imputati (secondo il dispositivo) di anni uno e mesi nove di reclusione ed Euro 700,00 di multa, determinando la pena complessiva per EG LO in anni 2 e mesi 9 di reclusione ed Euro 1.300,00 di multa e per EG O\ in anni 3 e mesi 1 di reclusione ed Euro 1.500 di multa.
Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione, con distinti atti, i difensori di fiducia di EG O\ e EG LO. Nell'interesse di EG O\ si deduce:
1. la carenza di motivazione, con riferimento alla presenza dell'imputato nei pressi dei luoghi ove avvennero i furti e al riconoscimento fonetico della sua voce in ordine al quale la Corte non aveva risposto alle osservazioni e critiche difensive mosse.
2. l'inosservanza di norme penali e processuali e la contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e)), evidenziando la contraddizione tra motivazione e dispositivo circa l'entità della pena e rilevando che l'aumento operato dalla Corte di Appello della pena (6 mesi per ciascun reato consumato e 3 mesi per quello tentato (in totale, a seguito della riduzione per il rito, 14 mesi di reclusione) in misura maggiore rispetto a quella stabilita dal GIP del Tribunale di Bassano del Grappa (4 mesi per il reato consumato, sub capo 2, e 2 mesi per quello tentato, poi ridotti per il rito) con la conseguente non consentita reformatio in peius.
3. la carenza motivazionale in ordine alla quantificazione della pena e al giudizio di comparazione.
Nell'interesse di EG LO si deduce la carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e in relazione all'individuazione dei fatti più gravi in quelli giudicati con la sentenza già definitiva e determinazione dell'entità dell'aumento di pena in continuazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorsi sono parzialmente fondati e meritano accoglimento per quanto di ragione. La censura inerente al merito è destituita di fondamento.
Invero, la Corte territoriale ha fornito adeguata e corretta motivazione in ordine alla presenza di EG O\, detto EV, nei luoghi in cui erano stati commessi i furti, nonché al suo pieno coinvolgimento nell'esecuzione degli stessi, traendo validi elementi da talune significative telefonate ed in particolare da quelle in cui l'imputato consiglia ai complici l'uso di guanti ed indica la più agevole via di fuga ed in altre, successive, in cui si parla della ricerca di una cassaforte e del suo mancato reperimento. Nè era necessaria, ai fini della compiuta identificazione, fornire una spiegazione di tutte le modalità adottate per il riconoscimento fonetico e delle competenze tecnico-scientifiche dell'operatore, quali invocate dalla difesa: invero, "nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e ravvisare, quindi, la superfluità delle deduzioni suddette" (Cass. pen. Sez. 4, 24 ottobre 2005, n. 1149, Rv 233187).
La doglianza relativa al giudizio di comparazione di equivalenza tra circostanze attenuanti ed aggravanti è infondata attesa la congrua ed esauriente motivazione addotta dalla Corte territoriale per negare il giudizio di prevalenza impetrato con richiamo al sostanziale analogo peso negativo delle circostanze aggravanti rispetto a quello portato dalle attenuanti: ne' occorreva anche spiegare le intrinseche "ragioni di siffatto equilibrio", poiché questo è un dato oggettivamente riscontrabile e non abbisognevole di ulteriori analisi giustificative. È fondata, invece, la censura relativa alla contraddizione tra dispositivo e motivazione, espressamente sollevata nell'interesse di EG O\, ma estensibile (ex art. 587 c.p.p., comma 1, trattandosi di censura non strettamente personale, ed anzi rappresentante l'identica anomalia nella determinazione della pena) al coimputato EG LO (che, comunque, si è lamentato anch'egli dell'entità della pena determinata come aumento per continuazione), essendo stata indicata in motivazione, a seguito di un compiuto calcolo, la quota di pena da applicare in aumento su quella portata dalla sentenza definitiva del GIP del Tribunale di Padova, i cui fatti sono stati congruamente ritenuti più gravi (in concreto, deve ritenersi, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, e senza necessità di ulteriori e particolari argomentazioni motivazione, trattandosi - come rilevato nell'impugnata sentenza - di fatti compiuti con "sostanzialmente analoghe modalità esecutive"), in misura pari ad anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 467,00 di multa con indicazione della pena detentiva complessiva di anni 2 e mesi 2 di reclusione per EG LO ed anni 2 e mesi sei di reclusione per EG O\ in luogo di quella maggiore indicata in dispositivo e sopra riportata in premessa.
Tale contraddizione non è emendabile ai sensi dell'art. 619 c.p.p. essendo il calcolo indicato in motivazione molto articolato e complesso nonché effettuato non contestualmente al dispositivo ed essendo precluso a questa Corte di procedere direttamente alla determinazione della pena: la possibilità di rettifica deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza peculiari accertamenti (come quello indicato in motivazione circa l'erroneamente omessa considerazione nel dispositivo della riduzione della pena per il rito alternativo) e valutazioni discrezionali (quale l'ammontare degli aumenti di pena da applicare per ciascun reato riunito sotto il vincolo della continuazione) su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono, in quanto tali, operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 11564 del 12/03/2009, Rv. 242932). Con l'accoglimento di tale censura rimangono assorbite quelle relative alla violazione del principio di reformatio in peius (che, peraltro, è stata sollevata in relazione al calcolo operato in motivazione).
Consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza, nei confronti entrambi gl'imputati, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Nel resto, i ricorsi vanno rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EG O\ e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di EG LO, per entrambi limitatamente alla determinazione della pena, e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2010