Sentenza 22 ottobre 2013
Massime • 1
Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina in banca commessa dall'imputato, che, dopo essersi impossessato del denaro, veniva bloccato all'interno dell'istituto dal sistema girevole di accesso e successivamente immobilizzato da una guardia giurata).
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Per aversi vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori eventualmente commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima, oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2013, n. 5512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5512 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 22/10/2013
Dott. TADDEI M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 2347
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 8854/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA VI nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n.5012/12 della Corte d'appello di Napoli, 2a sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Torre Annunziata, in data 31.1.2012, che aveva condannato BA VI alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 1600,00 di multa, esclusa aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 quater contestata al capo a), qualificati i fatti di cui al capo e ai sensi dell'art. 624 c.p., art. 625 c.p., comma 2, nn. 2 e 7, ritenuta la continuazione, in ordine ai reati di seguito indicati:
A) reato di cui all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1, 3 bis e 3 ter perché, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, armato di un taglierino e travisato in volto con una maschera in gomma, mediante violenza alla persona e minaccia consistite nel cingere con un braccio il collo di OT NT puntandole alla gola il taglierino stesso e dicendole "non ti muovere...è una rapina...dammi i soldi", si impossessava della somma di Euro 5.870,00 sottraendola alla OT stessa che, in qualità di cassiera, stava contando tale denaro appena consegnatogli per un versamento da ON VI, nonché, con ulteriore violenza e minaccia consistite nell'afferrare la OT con la forza sollevandola dalla sua postazione, puntandole sempre il taglierino alla gola, ed ancora con violenza consistita nello strattonare OL LI, altra cassiera, già intimorita per quanto stava accadendo, si impossessava della somma di Euro 16.800 e della somma di Euro 550 sottraendole alla OL che, detenendo la prima sulla sua postazione per un versamento richiestole da AR PO, la consegnava al BA così come, dopo, gli consegnava la seconda somma che lei deteneva in un cassetto. Con le ulteriori seguenti aggravanti: a) aver commesso il fatto in un luogo di privata, temporanea dimora essendosi introdotto nell'Istituto di Credito Banco di Napoli, filiale sita in Castellammare di Stabia, Corso Vittorio Emanuele 76/80, dove perpetrava la rapina;
b) aver commesso il fatto anche nei confronti di persone (AR PO e ON VI) che si trovavano nell'atto di fruire di servizi di istituto di credito. Con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. In Castellammare di Stabia il 9.1.2012.
B) reato di cui all'art. 61 c.p., n. 2, art. 605 c.p. perché, ai fine di assicurare a sè o ad altri il profitto del reato di cui al capo A) nonché l'impunità per il medesimo reato e per quelli di cui ai capi E), N e G), dopo aver commesso la rapina descritta al capo che precede, privava OT NT della libertà personale, immobilizzandola fisicamente e costringendola, sotto la minaccia dei taglierino di cui al capo A) puntato alla gola di lei, a seguirlo fino all'ingresso dell'Istituto di Credito Banco di Napoli, filiale sita in Castellammare di Stabia, Corso Vittorio Emanuele 76/80. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.
In Castellammare di Stabia il 9.1.2012.
C) reato di cui agli artt. 582 e 585 c.p. perché, al fine di assicurare a sè o ad altri il profitto del reato di cui al capo A) nonché l'impunità per il medesimo reato e per quelli di cui al capo E), F) G), colpendola con il taglierino di cui al capo che precede, cagionava a OT NT le lesioni personali di cui alla relativa documentazione sanitaria in atti. Con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.
In Castellammare di Stabia il 9.1.2012.
D) Reato di cui agli artt. 582 e 585 c.p. perché, al fine di assicurare a sè o ad altri il profitto del reato di cui al capo A) nonché l'impunità per il medesimo reato e per quelli di cui ai capi B) e C) e di cui ai capi successivi, con violenza consistita nell'ingaggiare una colluttazione con SI IO al fine di darsi alla fuga, cagionava all'SI stesso le lesioni personali di cui alla relativa documentazione sanitaria in atti. Con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. In Castellammare di Stabia il 9.1.2012.
E) reato di cui all'art. 648 e art. 61 c.p., n. 2 perché, al fine di commettere il reato di cui al capo A), acquistava o comunque riceveva il veicolo Honda Bali, targata X4G65D, di F) reato di cui all'art. 385 c.p., art. 61 c.p., n. 2 perché, al fine di commettere il reato di cui al capo A), sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, giusta ordinanza cautelare del 28.8.2011 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento 7988/11 R.N.R., evadeva.
Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.
In Castellammare di Stabia il 9.1.2012.
G) reato di cui all'art. 61 c.p., n. 2 e L. n. 110 del 1975, art. 4 perché, al fine di commettere il reato di cui ai capo A), senza giustificato motivo, portava fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa il taglierina di cui al medesimo capo. In Castellammare di Stabia il 9.1.2012.
1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo il vizio della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b):
a) per errata applicazione degli artt. 56 e 628 c.p., essendo errata la qualificazione dei fatti come rapina, non essendosi configurata, nei fatti in esame, la spoliazione definitiva del bene e ledendo, solo tale tipo di spoliazione, il bene giuridico protetto dalla norma penale;
b) La Corte non ha valorizzato l'ammissione di responsabilità dell'imputato ed erroneamente non ha concesso le attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Si legge nella motivazione del provvedimento impugnato, a proposito della ricostruzione dei fatti, che: "... BA, introdottosi nell'istituto di credito, con il volto celato da una maschera di gomma, dopo essersi fatto consegnare con la minaccia di un taglierino dalla cassiera OT NT la somma di Euro 5.870 che la stessa aveva appena ricevuto da un cliente, avendo la OT evidenziato di non poter aprire le casse automatiche, la sollevava dalla sedia, le cingeva un braccio intorno al collo e le puntava alla gola il taglierino;
a tale condotta un'altra cassiera, FE LI, che veniva anche strattonata e comunque indotta dalla minaccia nei confronti della collega, consegnava la somma di Euro 16.800 che ella stava predisponendo per un versamento richiesto da un cliente e l'ulteriore somma di Euro 550 custodita nel cassetto;
intascato i denaro per la cui custodia chiedeva una busta alla OT, il BA tenendo sempre bloccata la donna con il braccio e puntandole il taglierino, la trascinava sino all'uscita, per oltre venticinque metri e cercava di uscire con la stessa dall'istituto, venendo tuttavia bloccato dal sistema girevole di accesso che non consentiva il passaggio di due persone contemporaneamente. Tale frangente consentiva l'intervento del vicedirettore e di alcun clienti da cui tuttavia il BA riusciva a divincolarsi scagliandosi
contro
SI IO, guardia giurata, che nel frattempo era entrato e che, pure colluttando, riusciva ad evitare di essere colpito con l'arma ed anche che il BA, una volta immobilizzato ed in terra, riuscisse a recuperarla come pure aveva tentato....".
Tale essendo la non contrastata ricostruzione dei fatti, trova applicazione, così come già evidenziato dalla Corte di merito (pag.5), il principio di diritto, non controverso, individuato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica. (n. 752/1987 Rv. 174918, n. 12268/1990 Rv. 185263; n. 20031/2003 Rv. 225641; n. 8073/2010 Rv. 246235; n. 35006/2010 Rv. 248611; n. 5663/2012 Rv. 254691).
2.2 Manifestamente infondato è, poi, il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che la Corte ha rigettato anche fornendo una precisa motivazione delle ragioni che hanno interdetto ogni positiva valutazione dell'ammissione di responsabilità dell'imputato (in sede di interrogatorio BA aveva negato di aver puntato il coltello alla gola dell'impiegata, omettendo ogni riferimento alle ulteriori fasi dell'azione ed affermando che la P.G. aveva fatto "la cosa più tragica di com'è").
3. La motivazione della sentenza, pertanto non presenta vizi di sorta ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014