Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 212. Modalita' del confronto 1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.
2. Nel verbale e' fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro e' avvenuto durante il confronto.
2. Nel verbale e' fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro e' avvenuto durante il confronto.
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- 1. Mezzi di prova nel processo penalehttps://www.studiocataldi.it/ · 84.46677
[…] Invero, può accadere che, anche a seguito delle "reciproche contestazioni" (art. 212 cod. proc. pen.) in grado di stimolare i ricordi, uno dei due dichiaranti converga sulla versione della controporte; se invece il contrasto permane, il giudice procederà alla valutazione delle prove dichiarative nel contesto del materiale probatorio acquisito al fascicolo per il dibattimento." Ricognizione Mezzo di prova che si forma durante le indagini o nella fase dibattimentale. […]
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Giurisprudenza • 21
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2023, n. 7817Provvedimento: […]Leggi di più...
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