Articolo 212 del Codice di procedura penale
Articolo 197 bisArticolo 213
Versione
24 ottobre 1989
Art. 212. Modalita' del confronto 1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.
2. Nel verbale e' fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro e' avvenuto durante il confronto.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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