Sentenza 29 aprile 2014
Massime • 1
In materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen.
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La registrazione di conversazioni da parte del privato vittima di condotte estorsive o usurarie con il soggetto autore di comportamenti violenti e/o minacciosi, effettuata su iniziativa esclusiva, in quanto nè sollecitata nè in altro modo suggerita dagli inquirenti, dello stesso privato e con l'utilizzo di mezzi propri, anche qualora - ai fini dell'ascolto e della verifica dei contenuti minatori per possibili successive iniziative di carattere processuale - venga immediatamente girata alle forze dell'ordine già in tal senso previamente allertate dell'iniziativa ed indipendentemente dalle modalità dell'ascolto (in diretta o in differita), non presuppone nè implica lo svolgimento di alcun …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2014, n. 34216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34216 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO NT - Presidente - del 29/04/2014
Dott. PRESTIPINO NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1015
Dott. PELLEGRINO ND - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 40065/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE NT n. Crispano il 2 luglio 1954;
RO LL n. Napoli il 5 luglio 1972;
OC GI n. Terzigno 15 agosto 1962;
AR FA n. Napoli il 3 giugno 1973;
BI GE n. Sant'Arpino il 26 marzo 1971;
CI RE n. Napoli il 24 aprile 1965;
TA IO n. Frattamaggiore il 5 marzo 1972;
avverso la sentenza emessa il 5 novembre 2012 dalla Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Riello GI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al capo 5 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con conseguente rideterminazione della pena e rigetto nel resto per il ricorso dell'imputato NO;
il rigetto dei ricorsi presentati nell'interesse degli imputati LI, RR, IT;
la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse degli imputati MO, RO, OC o, in subordine, il rigetto;
sentiti i difensori avv. Giuliana Lombardi del foro di S. Maria Capua Vetere per il ricorrente NO, avv. Bertolino Gennaro del foro di Torre Annunziata per il ricorrente OC, avv. Cesare Placanica del foro di Roma per il ricorrente IT, avv. IO Cantelli del foro di S. Maria Capua Vetere per il ricorrente RR, avv. SS AN del foro di Napoli per il ricorrente LI, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi presentati nell'interesse dei rispettivi assistiti.
CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli con sentenza in data 5 novembre 2012, pronunciandosi sull'appello degli imputati e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 6 giugno 2011 con la quale MO NT, RO LL, RR RE (unitamente a D'ND NI, non ricorrente) erano stati dichiarati colpevoli del reato di estorsione ai danni di AR ND (capo 4); OC GI era stato dichiarato colpevole dei reati di usura (capo 9) e di tentata estorsione (capo 10), esclusa l'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ai danni di AR ND;
LI GE colpevole di concorso (con altri imputati non ricorrenti o la cui posizione è stata separata) nei reati di usura (capo 2) e di estorsione (capo 8) ai danni di AR ND;
RR RE anche di un ulteriore reato di estorsione ai danni di AR ND (capo 6); IT IO colpevole del reato di usura, ad eccezione dell'episodio relativo alla ricezione di un orologio, ai danni di LE HE (capo 13). Tutti gli imputati condannati in primo grado erano stati condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi separatamente, e alla rifusione delle spese in favore della parte civile AR ND.
2. La Corte territoriale (che ha riformato la sentenza di primo grado anche nei confronti dei coimputati GO PP e D'ND NI, non ricorrenti per cassazione) ha assolto l'imputato LI dal reato di cui al capo 8 per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena per la residua imputazione in anni due di reclusione ed Euro 800,00 di multa con il beneficio della sospensione condizionale;
ha ridotto la pena nei confronti dell'imputato MO ad anni nove di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa e dell'imputato RR ad anni otto di reclusione ed Euro 2.300,00 di multa e l'ha aumentata nei confronti dell'imputato RO, previa esclusione dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p., ad anni sei, mesi otto di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa;
ha dichiarato, inoltre, l'imputato NO colpevole anche del reato continuato di detenzione e porto abusivi di arma aggravato dalla D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 5) rideterminando la pena, riconosciuta la continuazione, in anni nove, mesi sei di reclusione ed Euro 3.500,00 di multa;
ha confermato le restanti statuizioni nei confronti degli imputati OC e IT.
3. Il procedimento ha per oggetto una serie di vicende usurarie ed estorsive ai danni di due commercianti di Frattamaggiore, AR ND (proprietario di un negozio di abbigliamento e del ristorante LU) e LE HE (titolare di un negozio di gioielleria).
La principale fonte probatoria in ordine ai reati di estorsione pluriaggravata (tranne quello di tentata estorsione ascritto al OC al capo 10, tutti aggravati anche dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7) e di usura di cui il AR era stato vittima (capo 4,
estorsione aggravata e connesso reato di detenzione e porto abusivi di una pistola contestato al capo 5 in relazione alla forzata vendita da parte del AR a IT IO del suo ristorante LU, per estinguere i debiti usurari nei confronti di GO FR e LE CO;
capo 6 estorsione aggravata, tentata e consumata, ai danni del AR per costringerlo a pagare i debiti usurari nei confronti di LE CO e CC NT;
capo 2 usura aggravata ai danni del AR ascritta a LI GE;
capi 9 e 10 usura aggravata e tentata estorsione per costringere il AR a pagare i debiti usurari assunti nei confronti del OC) è costituita dalle dichiarazioni dello stesso AR, dalla documentazione acquisita (numerosissime fotocopie di assegni bancari o effetti cambiari attestanti l'esistenza di rapporti obbligatori tra il AR da un lato e alcuni imputati tra cui LI e OC;
atti negoziali concernenti la cessione del ristorante LU a IT Vincenzo), dal contenuto delle intercettazioni telefoniche (coinvolgenti ò tarallaro, soprannome dell'imputato LI), dagli esiti dell'attività di polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia riguardanti il MO. Quanto al delitto di usura aggravata ascritto al IT, il principale elemento di responsabilità è stato individuato nelle dichiarazioni di LE HE.
4. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati MO, RO, OC, LI, NO, RR e IT. Per comodità espositiva vengono esaminate separatamente le posizioni dei ricorrenti e i motivi di ricorso.
5. CE NT:
Nei confronti del MO - dichiarato colpevole del delitto di estorsione contestato al capo 4 unitamente a RO LL, RR RE e D'ND NI (quest'ultimo non ricorrente) - all'esito del giudizio di appello è stata ridotta la pena nella misura di anni nove di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.
Con il ricorso presentato nel suo interesse dall'avv. Vittorio Giaquinto si deduce la violazione degli artt. 192 - 194 c.p.p. e, inoltre, la carenza e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa AR, costituitasi parte civile, pur avendo la Corte territoriale riconosciuto le incertezze del teste evidenziate nell'atto di appello;
il giudice di merito ha ritenuto comunque attendibile la persona offesa per il fatto che la stessa non si era sottratta al controesame delle difese, pur potendolo fare ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4 avendo denunziato le intimidazioni ricevute nell'estate 2009 in relazione alla vicenda processuale in esame, senza considerare tuttavia che il AR aveva tenuto nel corso della sua esperienza commerciale condotte censurabili (aveva presentato una falsa denuncia di smarrimento di assegni emessi in favore di tale IA Nunzio, aveva utilizzato una carta di identità alterata per aprire un conto corrente bancario, aveva simulato la vendita della villa di VI per sottrarla al creditore AS); sul punto la Corte territoriale aveva fornito una motivazione evasiva e inadeguata, senza nemmeno prendere in considerazione la genesi delle dichiarazioni del AR, il quale solo a seguito delle perquisizioni eseguite il 12 settembre 2007 nella sua abitazione e nel suo esercizio commerciale aveva denunciato i fatti di usura in suo danno.
5.1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e avente per oggetto valutazioni di merito, inammissibili in questa sede. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'affermazione di responsabilità può essere basata sulle sole dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova (cfr. pure C. cost. ordinanze n. 82 del 2005, n. 115 del 1992, n. 374 del 1994, e sentenze n. 2 del 1973 e n. 190 del 1971), purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata. Nella sentenza impugnata la Corte territoriale, richiamando legittimamente la motivazione sul punto contenuta nella sentenza di primo grado, si è adeguata inoltre alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come prova della responsabilità dell'imputato, purché siano sottoposte ad un attento controllo circa la loro attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni, anche se nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, e sia quindi portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. Sez.Un. 19 luglio 2012 n. 41461, Bell'Arte; sez. 1, 24 giugno 2010 n. 29372, Stefanini;
sez. 1, 4 novembre 2004 n. 46954, Palmisani;
sez. 6, 3 giugno 2004 n. 33162, Patella;
sez. 3, 27 aprile 2006 n. 34110, Valdo Iosi;
sez. 3, 27 marzo 2003 n. 22848, Assenza). Detto controllo avviene nell'ambito di una valutazione di fatto che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Cass. sez. 3, 22 gennaio 2008 n. 8382, Finazzo). Quanto alla credibilità della persona offesa il giudice di primo grado aveva compiuto un'ampia e approfondita analisi (ff.75 ss.) delle dichiarazioni della persona offesa, disattendendo i rilievi difensivi circa le incertezze manifestate nel corso dell'esame dibattimentale in cui il ricordo del AR era stato ripetutamente sollecitato sia dal pubblico ministero che dai difensori attraverso la contestazione delle dichiarazioni precedentemente rese nel corso delle indagini preliminari. Il Tribunale aveva osservato che le contraddizioni in cui il AR era incorso erano da considerarsi fisiologiche in considerazione della complessità delle vicende narrate;
che il AR era stato vittima nell'estate del 2009 di condotte intimidatorie (regolarmente denunciate) da parte di soggetti coinvolti nel processo e tuttavia aveva manifestato l'intenzione di proseguire nell'esame dibattimentale pur essendo possibile l'acquisizione probatoria di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4; che le condotte censurabili denunciate dalle difese si erano svolte in un diverso contesto che non riguardava gli imputati;
che la vicenda della cessione della villa di VI (intestata alla moglie del AR) non poteva essere interpretata come un espediente per sottrarre l'immobile al rischio di una procedura esecutiva da parte dei creditori AS i quali vantavano un credito di importo sensibilmente inferiore al valore del bene, effettivamente ceduto a LE HE e sul quale era stata accesa ipoteca per garantire il mutuo bancario ottenuto dall'acquirente (a sua volta vittima di usura). Il Tribunale aveva altresì rilevato che il AR non aveva motivo di coinvolgere falsamente nella vicenda estorsiva il MO, estraneo ai rapporti usurari, esponendosi a ritorsioni da parte del ricorrente da lui conosciuto come esponente apicale del clan camorristico MO e, comunque, non aveva mancato di riferire anche circostanze favorevoli agli imputati (in particolare al MO non aveva attribuito minacce esplicite, ma solo toni perentori;
aveva sostenuto di non essere a conoscenza di rapporti tra il MO e il IT, cui era stato costretto a cedere il ristorante LU ad un prezzo notevolmente inferiore al valore effettivo dell'esercizio commerciale). Le circostanze in cui il AR aveva denunciato i fatti, solo a seguito delle perquisizioni eseguite il 12 settembre 2007 nella sua abitazione e nel suo esercizio commerciale, sono state infine ritenute, con argomentazione lineare e logicamente coerente, contrastanti con la tesi difensiva di una denuncia calunniosa sporta strumentalmente per non pagare i debiti contratti con i creditori.
Va, infine, rilevato che nella motivazione della sentenza impugnata, in cui legittimamente le valutazioni del giudice di primo grado sono state richiamate per relationem, si evidenzia altresì come le dichiarazioni della persona offesa AR circa la natura estorsiva della vicenda relativa alla cessione del ristorante LU e al coinvolgimento in detta vicenda sia del NO che del MO abbiano trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IX LE nel corso del giudizio di appello.
6. RO LL:
All'esito del giudizio di appello nei confronti dell'imputato RO, dichiarato colpevole in primo grado del delitto di estorsione contestato al capo 4, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero la pena è stata aumentata, previa esclusione dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p., ad anni sei, mesi otto di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.
Con il ricorso presentato personalmente dall'RO si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione per la reformatio in peius disposta con la sentenza impugnata e per l'esclusione, con una motivazione generica e illogica, dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. e riconosciuta in primo grado;
si ribadisce che l'RO
aveva solo presenziato all'incontro tra il MO e il ristoratore AR, senza parlare e senza assumere un atteggiamento minaccioso. Con i motivi nuovi presentati nell'interesse dell'RO dal difensore avv. HE Di Fraia si insiste nel motivo relativo all'erronea applicazione della legge penale quanto all'esclusione della circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto.
6.1 Il ricorso presentato dall'imputato personalmente è inammissibile perché del tutto generico, essendo fondato su mere asserzioni circa il ruolo defilato e silente che il ricorrente avrebbe svolto in occasione dell'incontro tra il AR e il MO, avvenuto in casa di quest'ultimo, nel corso del quale si decise la cessione del ristorante LU al IT. In tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e nel caso di specie il ricorrente non mette in discussione la specifica motivazione (f.9) posta a fondamento dell'esclusione da parte del giudice di appello della circostanza attenuante del contributo di minima importanza prevista dall'art. 114 c.p.. Quanto al contenuto dei motivi nuovi in cui le ragioni delle doglianze solo apparentemente vengono esposte in maniera più articolata, la Corte osserva che, in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., comma 4, (Cass. sez. 6, 30 ottobre 2008 n. 47414, Arruzzoli;
sez. 6,
21 dicembre 2000 n. 8596, Rappo;
sez. 1, 3 febbraio 1991 n. 4641, Andricciola).
7. OC GI:
La Corte territoriale ha confermato, relativamente al OC, le statuizioni della sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato dichiarato colpevole dei reati di usura e tentata estorsione ascrittigli ai capi 9 e 10, esclusa l'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ritenuta la continuazione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti contestate, alla pena di anni due, mesi tre di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa.
Con il ricorso presentato nell'interesse del OC dall'avv. Gennaro Bartolino si deduce:
1) l'omissione o, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in relazione al primo motivo di appello;
la persona offesa era stata ritenuta attendibile nonostante solo tardivamente, nelle dichiarazioni rese al pubblico ministero l'11 ottobre 2007 (le prime dichiarazioni furono rese il 12 settembre 2007), avesse indicato il OC tra gli usurai;
l'argomento difensivo relativo al rinvenimento dei titoli consegnati al OC, in gran parte non pagati e oggetto di regolare precetto, non era stato valutato dal giudice di merito;
2) l'omessa motivazione in ordine al secondo motivo di appello (assoluzione dal reato di tentata estorsione contestata al capo 10 ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2) avendo la Corte territoriale fatto riferimento nella motivazione della sentenza impugnata al secondo motivo, concretamente esaminando tuttavia il terzo motivo di gravame (richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche).
7.1. Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo si riproducono argomenti prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato alle censure difensive adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera ne' specificatamente contesta. Il giudice di appello per affermare l'infondatezza della tesi difensiva ha infatti, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, evidenziato, quanto alla prospettazione difensiva della compartecipazione con il OC in un'operazione commerciale, che "...la diversa ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato non è credibile, in quanto non supportata da elementi obiettivi ed in quanto il OC ha indicato due causali diverse della ricezione degli assegni...", pervenendo alla conclusione che i titoli consegnati all'imputato non risultassero avere alcuna giustificazione lecita e che fossero pienamente attendibili sul punto le dichiarazioni accusatorie del AR, peraltro sottoposte nella motivazione della sentenza di primo grado (che si integra con quella di appello di segno conforme) a rigoroso vaglio critico (ff.75 ss.; 95 ss.). Infatti il Tribunale aveva, tra l'altro, posto in risalto la contraddittorietà delle versioni difensive dell'imputato il quale in dibattimento aveva finito per sostenere di aver consegnato al AR 30-40.000,00 Euro in relazione ad un'iniziativa commerciale per la quale, nonostante la rilevanza dell'investimento, non risultava alcun riscontro documentale. Tale specifica e dettagliata motivazione il ricorrente non prende nemmeno in considerazione, limitandosi a ribadire la tesi già esposta nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata. Il secondo motivo è del tutto generico. Pur avendo indicato erroneamente come secondo motivo di appello quello relativo al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha tenuto conto delle doglianze difensive riguardanti il reato di tentata estorsione nella parte in cui ha fatto riferimento alla credibilità della persona offesa (f. 13), la quale in dibattimento aveva dichiarato che il OC gli aveva ingiunto di estinguere il debito usurario "che altrimenti lo avrebbe sparato nel negozio". Nella motivazione della sentenza di primo grado si era rilevato, peraltro, che l'imputato non aveva negato l'incontro, ammettendo anche di aver tenuto nell'occasione le mani in tasca, pur contestando di aver proferito minacce e, comunque, di essere stato in possesso di un'arma".
8. AR FA:
All'esito del giudizio di appello il NO, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, è stato dichiarato colpevole, oltre che del reato di estorsione contestato al capo 4, anche del reato continuato di detenzione e porto abusivi di una pistola ed è stato condannato, ritenuta la continuazione, ad anni nove, mesi sei di reclusione ed Euro 3.500,00 di multa.
Con il ricorso presentato nell'interesse del NO dagli avv.ti Giovanna Lombardi e Maria Guerra si deduce:
1) la mancanza, l'insufficienza, la contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta inattendibilità dei testi della difesa sulla base delle argomentazioni del giudice di primo grado richiamate per relationem e non condivise dalla difesa (mancanza di una data certa delle scritture private, tardività nell'esibizione di alcuni atti, mancata ricezione di un acconto al momento della vendita del locale al IT da parte della persona offesa che versava in precarie condizioni economiche), anche perché un teste estraneo aveva smentito la persona offesa sul fatto che il passaggio delle sue attività commerciali al IT fosse avvenuto in un'unica soluzione;
2) la mancanza, l'insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., e art. 530 c.p.p., comma 2, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in quanto la mera conoscenza da parte della persona offesa dell'esistenza sul territorio del clan MO non era sufficiente a configurare l'aggravante prevista dal D.L. cit., art. 7;
3) la mancanza, l'insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 42 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 e art. 192 c.p.p. essendo stata riformata la sentenza di primo grado quanto alla pronuncia assolutoria del reato contestato al capo 5 (detenzione e porto di arma) senza una motivazione rafforzata, con formule di stile che fanno riferimento al contesto della vicenda e non tenendo conto del fatto che la persona offesa, vittima di numerosi episodi di violenza, solo in un'occasione aveva visto l'arma, senza essere in grado di descriverla e di escludere che avesse il tappo rosso;
l'imputato, del resto, avrebbe utilizzato la forza intimidatrice del clan camorristico spendendo il nome del capo (MO) e ciò sarebbe stato di per sè sufficiente a realizzare l'effetto intimidatorio.
8.1. Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo si tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che, nel caso in esame, riguardano essenzialmente l'attendibilità della persona offesa. La Corte territoriale nella motivazione della sentenza impugnata ha richiamato sul punto quella della sentenza di primo grado, e a tale proposito si rimanda a quanto detto nell'esaminare il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del coimputato MO. La Corte territoriale ha affermato inoltre di condividere, quanto ai testi indicati dalle difese, il giudizio di inattendibilità espresso dal Tribunale che aveva qualificato "inattendibili, e addirittura mendaci, le deposizioni rese dai testi che maggiormente si pongono in conflitto con quella della p.o., e precisamente quelle di IA e De OM (f.98; ff.103-120 sentenza di primo grado) alla luce di un approfondito esame della documentazione inerente la cessione, ad un prezzo incongruo, del ristorante LU al IT, giudizio che in maniera del tutto sommaria viene contestato nel ricorso del NO.
Il secondo motivo, relativo alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, è generico perché meramente reiterativo delle analoghe censure formulate con l'atto di appello e non critica in maniera argomentata la motivazione della sentenza impugnata in cui si fa riferimento alle modalità dei fatti "dalle quali emerge con evidenza l'approfittamento dello stato di soggezione derivante dalla esistenza del clan MO operante sul territorio secondo le dichiarazioni dei numerosi collaboratori esaminati in primo grado e quelle rese dinanzi a questa Corte da IX LE, clan la cui esistenza e operatività era ben conosciuta, nonché la riconducibilità delle vicende estorsive alle attività gestite dal clan". DE resto il giudice di primo grado aveva ampiamente dimostrato, attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (ff.70 ss.), come il MO (AN 'o malommo) fosse l'esponente apicale dell'omonimo clan di stampo camorristico operante in Crispano e, inoltre, aveva richiamato le concrete modalita' di realizzazione dell'azione criminosa. In particolare erano stati evidenziati l'evocazione della persona del MO in occasione della prima minaccia a mano armata posta in essere dal NO e dal D'ND all'interno del ristorante del AR, reso così consapevole che la condotta estorsiva veniva svolta in nome e per conto del clan camorristico predominante nella zona, e l'intervento diretto del MO il quale aveva "convocato" a casa sua il AR alla presenza di altri soggetti (tra cui il NO) noti come pregiudicati, esponenti della criminalità locale. Va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 (conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa, derivante dalla prospettazione della provenienza dal sodalizio criminoso con tutta la penetrante forza intimidatoria dell'evocazione di una struttura capace dei più efferati delitti (Cass. sez. 2, 2 ottobre 2013 n. 322, Ferrise;
sez. 1, 4 novembre 2011 n. 5881, Giampà; sez. 2, 3 febbraio 2000 n. 3061, Graziano ed altro).
Il terzo motivo è manifestamente infondato. La ritenuta sussistenza, all'esito del giudizio di appello, del reato continuato di detenzione e porto della pistola con la quale il AR aveva subito la prima minaccia è stata adeguatamente motivata con riferimento al contesto e alle modalità dell'irruzione notturna fatta nel ristorante della persona offesa dal NO e dal D'ND, che induceva ad escludere sul piano logico l'uso di una pistola giocattolo o una pistola inidonea all'uso. La Corte rileva inoltre che dalla motivazione della sentenza di primo grado risulta che il AR aveva descritto la pistola impugnata dal NO come una pistola automatica, in maniera quindi non superficiale e tale da non legittimare seri dubbi ne' sulla natura di arma comune da sparo, ne' sulla sua efficienza. Al fine di escludere che un oggetto possa qualificarsi arma, è necessario che esso risulti totalmente ed assolutamente inefficiente all'uso che gli è proprio, ad esempio per mancanza di parti essenziali non sostituibili o per guasti non riparabili, giacché soltanto in questo caso viene a mancare quella situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce la ratio della disciplina vigente in tema di detenzione di armi (Cass. sez. 1, 30 ottobre 1996 n. 1289, Fani;
sez. 6, 22 febbraio 2001 n. 15159, Marengo;
sez. 1, 4 luglio 2008 n. 35648, Saitta). Il ricorso sul punto è basato su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito ed è inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l'obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità.
9. BI GE:
All'esito del giudizio di appello l'imputato LI è stato assolto dal reato estorsione di cui al capo 8 per non aver commesso il fatto, con conseguente rideterminazione della pena in ordine al reato di usura contestato al capo 2 in anni due di reclusione ed Euro 800,00 di multa con il beneficio della sospensione condizionale. Con il ricorso presentato nell'interesse di BI GE dall'avv. SS AN di deduce:
1) la mancanza assoluta di motivazione in ordine ai punti "focali" costituiti dalla personalità della persona offesa AR (truffatore "tangente" all'organizzazione camorristica che falsamente aveva dichiarato di non conoscere le generalità di LI, indicato come GE ò Tarallaro, riconoscendolo in fotografia all'udienza del 4 maggio 2009, pur avendo la difesa provato documentalmente che era persona nota al ricorrente;
quest'ultimo non risultava intestatario di alcun titolo, ne' aveva incassato titoli emessi dal AR;
si evidenziano vari elementi di contraddizione nelle dichiarazioni della persona offesa quanto alla genesi del rapporto con il ricorrente (dal quale lo avrebbe accompagnato GO FR per ottenere liquidità attraverso un cambio di assegni o un prestito di 20.000 Euro, previo rilascio di assegni per 26.000,00 Euro, per poter restituire la somma al GO); quanto all'ammontare, alle scadenze e alle intestazioni dei titoli rilasciati al LI, di cui non era stata rinvenuta traccia nelle perquisizioni e nei capillari controlli bancari;
quanto all'evolversi dei rapporti con il LI la persona offesa aveva fornito una versione di cui la difesa aveva, con elementi documentali, dimostrato la falsità, in particolare evidenziando la discrasia tra le date di scadenza delle cambiali (di cui le prime sarebbero state tuttavia pagate) e quelle degli assegni Unicredit con scadenze simultanee che il AR asseriva di aver dato in novazione a seguito dell'impossibilità di pagare le cambiali stesse;
non si era tenuto conto che gli unici assegni di cui era stata trovata copia erano intestati a GO PP e, come sostenuto dal ricorrente, erano il corrispettivo di merce fornita dal LI a quest'ultimo che gli aveva girato i titoli;
2) la mancata assunzione di prova decisiva sulla sussistenza del reato e la mancata motivazione sul punto;
era stata ignorata la richiesta difensiva, fatta alle udienze del 13 luglio 2009 e del 15 dicembre 2010, di accertare presso gli istituti bancari l'incasso dei titoli (assegni e cambiali secondo il AR rilasciati a LI e da questi incassati tramite banca); la richiesta era stata ribadita con l'atto di appello, ma nulla la Corte territoriale aveva detto sul punto la motivazione della sentenza impugnata;
3) la nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione quanto al fatto che il AR avrebbe ottenuto in contanti dal LI, pur estraneo all'organizzazione criminale del MO, 19.000,00 Euro solo perché presentato da GO FR, zio di GO PP (titolare di un panificio in rapporti commerciali con il LI);
il AR sapeva che un assegno da lui rilasciato a GO FR era finito, per successiva girata da parte di GO PP, al LI da lui indicato fraudolentemente come ordinatario.
9.1. Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo si reiterano censure già formulate con l'atto di appello relativamente all'attendibilità della persona offesa e si propone una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella contenuta nelle sentenze di merito (ff. 87 ss. sentenza di primo grado;
f.16 sentenza di appello). In particolare nella motivazione della prima sentenza, sostanzialmente recepita da quella più sintetica emessa dalla Corte territoriale, oltre all'analitica indicazione delle ragioni circa la ritenuta attendibilità del AR, si osservava che le dichiarazioni di costui quanto ai suoi rapporti con il LI avevano trovato significativi riscontri nelle fotocopie delle matrici di assegni riportanti annotazioni riconducibili al LI soprannominato GE ò tarallaro nonché di otto cambiali rinvenute a seguito delle perquisizioni del 12 settembre 2007 e che non potevano costituire documentazione artatamente predisposta dal AR. Inoltre il Tribunale ha evidenziato il contenuto della telefonata n.269 del 2 ottobre 2007, intercettata tra il AR e GO PP (nipote di GO FR) e riguardante un debito della persona offesa nei confronti di 'o tarallaro, e il contenuto della registrazione effettuata personalmente dalla persona offesa con il proprio telefono cellulare all'interno del panificio del GO in cui i due GO e lo stesso AR parlavano di un'autovettura priva di documenti di circolazione in possesso di un creditore del AR. Il giudice di primo grado ha chiaramente spiegato, con argomentazioni logiche richiamate dalla Corte territoriale e non contestate in maniera specifica dal ricorrente, i motivi per i quali le giustificazioni offerte dall'imputato circa i titoli girati a suo favore da GO PP ed emessi dal AR sono state ritenute incredibili. Quanto alla mancata indicazione nella fase delle indagini delle generalita' del LI da parte del AR, comunque indicato con un soprannome collegato alla sua attività commerciale, nella prima sentenza di merito (che si integra con quella di appello) se n'è data una razionale giustificazione che il ricorrente mostra di ignorare. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 3, 7 aprile 2010 n. 24294, D.S.B.; sez. 6, 21 maggio 2009 n. 40496, Messina;
sez. 6, 18 dicembre 2006 n. 5782, Gagliano;
sez. 5, 16 maggio 2000 n. 8891, Callegari), il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo. Nel caso di specie la struttura argomentativa posta a base della pronuncia impugnata evidenzia - in maniera esauriente, coerente e logica - la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di procedere all'acquisizione degli ulteriori documenti indicati dalla difesa con la richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale.
Il terzo motivo introduce censure di merito, peraltro in forma del tutto generica, che propongono una diversa lettura delle emergenze dibattimentali senza offrire concreti elementi idonei a contrastare la ricostruzione dei fatti dei giudici di merito.
10. CI RE:
All'esito del giudizio di appello nei confronti dell'imputato RR, condannato in primo grado in ordine ai reati di estorsione ai danni del AR, la pena per i suddetti reati, già unificati dal vincolo della continuazione, è stata ridotta ad anni otto di reclusione ed Euro 2.300,00 di multa.
Con il ricorso presentato dall'avv. Cantelli nell'interesse dello RR si deduce:
1) la violazione di legge e il vizio della motivazione avendo il giudice di appello fatto un mero richiamo acritico alle valutazioni del giudice di primo grado;
la motivazione non sarebbe per relationem, ma meramente apparente, non si sarebbe tenuto conto delle doglianze difensive specifiche circa la valutazione di attendibilità della persona offesa costituitasi parte civile, la cui versione dei fatti era priva di riscontri ed anzi era contraddetta dai testi della difesa;
quanto al reato contestato al capo 4 RR era stato solo presente all'incontro tra il AR e il MO, la cui abitazione era solito frequentare in occasione della festa del giglio;
il AR si era rivolto spontaneamente al MO e spontaneamente aveva scelto di cedere il suo ristorante per definire le pendenze con i creditori;
quanto al reato contestato al capo 6, la versione del AR era stata smentita dai testi LE HE e LE PP (non usurati) a dimostrazione dell'intento calunniatorio del AR;
RR, stante il suo comportamento in precedenza neutro, non aveva motivo di minacciare il AR;
2) la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per il cui riconoscimento non sarebbe sufficiente la provenienza della richiesta estorsiva da persona gravitante nell'ambito del clan camorristico del MO, in mancanza di specificazione delle modalità attraverso le quali lo RR si sarebbe avvalso del metodo mafioso;
3) la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 133, 114 e 62 bis c.p.. Nell'interesse dell'imputato RR ha presentato ricorso per cassazione anche l'avv. Davino deducendo:
1) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 210 c.p.p., e art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c);
AR era imputato di reato connesso e le sue dichiarazioni erano inutilizzabili, per mancanza degli avvisi ex art. 64 c.p.p., comma 3, come risulterebbe dal decreto di perquisizione e sequestro dell'11 settembre 2007;
2) quanto al capo 4 il vizio della motivazione in relazione all'art. 629 c.p. e alla valutazione delle dichiarazioni del AR la cui inattendibilità era stata dimostrata dalla difesa, con particolare riferimento alle vicende della vendita della villa di VI, simulata per sottrarla a possibile azioni esecutive dei creditori, e della cessione del ristorante LU;
non sono spiegati i motivi di interesse dello RR, estraneo alle vicende di usura, nell'operazione; quanto al capo 6 il AR in dibattimento, solo a seguito di contestazione, aveva ricordato l'episodio, mentre lo RR non aveva legami con CC e LE;
3) la violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'applicazione dell'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7; si contesta l'uso del metodo mafioso da parte del ricorrente e l'agevolazione del clan MO, di cui nessuna sentenza passata in giudicato aveva affermato l'esistenza.
4) la violazione di legge e il vizio della motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche;
5) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 c.p.. 10.1. I ricorsi sono inammissibili.
Quanto al ricorso sottoscritto dall'avv. Cantelli si osserva quanto segue.
Il primo motivo è manifestamente infondato sia per quanto riguarda le censure in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa AR, per le ragioni indicate nell'esaminare il primo motivo del ricorso nell'interesse del coimputato MO, sia relativamente al contributo offerto dallo RR per la sua presenza all'incontro tra il AR e il MO
nell'abitazione di quest'ultimo (la posizione dello RR, analoga a quella del coimputato RO quanto al reato di estorsione contestato al capo 4, è stata analizzata dalla Corte territoriale a f.9 della sentenza di appello e più analiticamente a f.124 della sentenza di primo grado: correttamente si è fatto rilevare che la presenza dei due imputati in casa del MO al colloquio non poteva essere considerata occasionale, essendo evidentemente destinata a spalleggiare il padrone di casa e a rafforzare l'effetto intimidatorio dell'incontro con il capo del clan camorristico, incontro avvenuto dopo che il AR era stato affrontato di notte nel suo ristorante da parte di tre soggetti armati inviati dal MO che lo aveva poi "convocato" nella sua abitazione). Quanto all'estorsione contestata al capo 6, messa in atto dallo RR ai danni del AR il 29 settembre 2007 mentre usciva dalla gioielleria di LE HE, si reiterano censure di fatto, già motivatamente ritenute infondate dai giudici di merito (ff.94, 95 sentenza di primo grado;
f. 10 sentenza di appello) circa la generale attendibilità riconosciuta al AR, anche con riferimento all'episodio estorsivo che aveva coinvolto lo RR, al contenuto oggettivamente intimidatorio delle frasi con le quali l'imputato (già presente all'incontro tra MO e AR in casa del primo) aveva affrontato la persona offesa facendo esplicito riferimento al clan CC di Afragola e ai creditori strettamente legati al sodalizio (Tonino il pazzo, soprannome di CC NT che era nipote della "signora", identificata in Mazza Anna vedova del capoclan dei CC di Afragola), circa l'irrilevanza del contrasto tra il AR e i LE riguardante altro episodio.
Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la sussistenza dell'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, sia sotto il profilo del metodo mafioso che sotto quello dell'agevolazione al sodalizio mafioso, è stato argomentatamente desunta, per la condotta estorsiva contestata al capo 4, dal chiaro e inequivoco coinvolgimento del clan MO e, per la condotta estorsiva contestata al capo 6, dall'altrettanto inequivoco riferimento a esponenti del clan CC di Afragola e ai loro sistemi di regolare i conti ("...sai come ragioniamo, non si scherza...") che si innestava su analoghe pesanti minacce rivolte direttamente da LE CO.
Il terzo motivo è manifestamente infondato essendo stato motivatamente negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con riferimento ai precedenti penali e all'assenza di connotazioni positive nel comportamento processuale. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. sez. 6, 24 settembre 2008 n. 42688, Caridi;
sez. 6, 4 dicembre 2003 n. 7707, Anaclerio). Quanto all'attenuante della minima partecipazione al fatto, la richiesta contenuta nell'atto di appello era generica e la motivazione dell'esclusione della predetta attenuante per l'RO, nella medesima posizione dello RR quanto all'estorsione contestata al capo 4, comunque sarebbe risultata contraddittoria.
Peraltro lo RR è stato ritenuto.
responsabile, in prima persona, anche dell'altra estorsione contestata al capo 6. La pena base è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e la sua determinazione non richiedeva una specifica motivazione, come anche la determinazione dell'aumento per la continuazione.
Il ricorso presentato nell'interesse dello RR dall'avv. Davino è del pari inammissibile.
Manifestamente infondato è il primo motivo. In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. Sez. Un. 25 febbraio 2010 n. 15208, Mills;
sez. 2, 2013 n. 51840). Nel caso di specie tuttavia la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa perché imputato di reato connesso, per mancanza degli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, non risulta essere stata dedotta con l'appello. È principio giurisprudenziale consolidato che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Cass. sez. 2, 19 aprile 2013 n. 22362, Di Domenica;
sez. 5, 23 aprile 2013 n. 28514, Grazioli Gauthier;
sez. 1, 20 dicembre 1993 n. 2176, Etzi). Peraltro nel ricorso non vengono specificati gli elementi di connessione asseritamente esistenti tra il procedimento nell'ambito del quale era stata disposta la perquisizione nell'abitazione e nell'esercizio commerciale del AR (il decreto di perquisizione, come si legge a f.2 del ricorso, riguardava "attività illecite nelle quali, con modalità e ruolo da accertare compiutamente, appare coinvolto AR ND") e il presente procedimento in cui lo stesso AR a seguito delle perquisizioni (disposte sulla base di notizie pervenute alla polizia giudiziaria che avevano condotto ad ipotizzare la sottoposizione del AR a condotte estorsive non denunciate per timore di ritorsioni: cfr. f.12 motivazione sentenza di primo grado) aveva reso dichiarazioni contra alios denunciando i reati di usura ed estorsione subiti.
Il secondo motivo coincide sostanzialmente con il primo motivo del ricorso presentato dall'avv. Cantelli e risulta per le medesime motivazioni manifestamente infondato.
Il terzo motivo è manifestamente infondato per le medesime ragioni indicate nell'esaminare il secondo motivo del ricorso presentato dall'avv. Cantelli.
Il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati per le medesime ragioni indicate nell'esaminare il terzo motivo del ricorso presentato dall'avv. Cantelli.
11. TA IO:
La Corte territoriale ha confermato, all'esito del giudizio di appello, la sentenza di primo grado con la quale il IT era stato dichiarato colpevole del reato di usura aggravata ai danni di LE HE contestato al capo 13 ed era stato condannato, esclusa la continuazione per l'episodio relativo alla consegna dell'orologio che la stessa persona offesa aveva ricondotto ad un'ordinaria operazione commerciale, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa.
Con il ricorso presentato nell'interesse del IT dall'avv. Cesare Placanica si deduce:
1) la mancata assunzione di una prova decisiva (acquisizione di copia fronte-retro degli assegni bancari consegnati all'imputato per il pagamento dei debiti usurari, richiesta nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e nell'appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1) e il vizio della motivazione sul rigetto della richiesta, la cui motivazione sarebbe contraddittoria e illogica;
l'acquisizione degli assegni sarebbe stata necessaria per verificare l'attendibilità della persona offesa che aveva sostenuto di aver emesso gli assegni in favore di IT persona fisica (e non della GIMAR s.r.l. in pagamento di forniture, come sostenuto dall'imputato) e comunque per verificare se gli interessi fossero effettivamente usurari attraverso la conoscenza dei tempi di restituzione (date di traenza);
2) vizio della motivazione sul mancato accoglimento del primo motivo di appello (assoluzione dell'imputato) nonostante le numerose contraddizioni della persona offesa LE HE e del padre LE PP e la fattura della ditta GIMAR dell'importo di 26.000,00 Euro relativa a forniture di merce;
sarebbero state trascurate le dichiarazioni dei testi DE ET AR e TO LE sui rapporti commerciali tra IT e LE.
11.1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato perché nella motivazione della sentenza impugnata è stata data razionale giustificazione circa il mancato accoglimento della richiesta di acquisizione dei titoli, richiesta ritenuta irrilevante con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa che avevano trovato significativa conferma sia dal padre LE PP che dal AR i quali ne avevano ricevuto le confidenze in relazione ai prestiti usurari ottenuti da vari soggetti tra cui il IT. Quest'ultimo, nei cui confronti è stata motivatamente esclusa la volontà calunniatoria da parte della persona offesa (lealmente, tra l'altro, il LE aveva escluso che l'orologio indicato nell'originaria imputazione fosse stato consegnato al IT in pagamento del debito usurario) dal giudice di primo grado con analitica motivazione richiamata nella sentenza impugnata, aveva secondo la tesi accusatoria fatto al LE un unico prestito di 23.000,00 Euro sul finire dell'anno 2004, restituendo nell'arco di sei mesi la somma complessiva di 26.000,00 Euro corrispondente all'importo della fattura n. 3405 emessa dalla ditta GIMAR dell'imputato. Nella motivazione della sentenza di primo grado, in particolare, si evidenzia che la dazione degli assegni non era stata contestata dal IT, ma solo ricondotta ad altra motivazione, e che comunque le dichiarazioni dell'imputato circa la natura e l'origine del debito (acquisto di merci, per l'importo indicato nella fattura cumulativa emessa dalla sua ditta) non erano corredate da idonea documentazione. Va peraltro considerato che questa Corte ha più volte affermato che, in tema di ricorso per cassazione, non sussiste il vizio di mancata ammissione di prova decisiva quando si tratti di prova che debba essere valutata unitamente agli altri elementi di prova processualmente acquisiti, non per eliderne l'efficacia probatoria, ma per effettuare un confronto dialettico che, in ipotesi, possa condurre ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale (Cass. sez. 6, 11 giugno 2008 n. 37173, Ianniello;
sez. 2, 22 novembre 2005 n. 2827, Russo;
sez. 1, 4 novembre 2004 n. 46954, Palmisani). Deve infatti considerarsi prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Cass. sez. 3, 15 giugno 2010 n. 27581, M.; sez. 6, 25 marzo 2010 n. 14916, Brustenghi;
sez. 2, 28 aprile 2006 n. 16354, Maio). Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato avendo sia il giudice di primo grado (f.128) sia il giudice di appello (f.20) osservato che la versione difensiva relativa all'acquisto di merci che giustificava l'emissione della fattura n.3405 emessa dalla ditta GIMAR dell'imputato era rimasta priva di qualunque riscontro documentale (bolle di consegna della mercè, che trattandosi di beni asseritamente non pagati qualunque operatore commerciale avrebbe curato di conservare). Il ricorrente si limita a ribadire la propria versione difensiva, anche in relazione alle riserve sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che già erano state puntualmente esaminate dal giudice di primo grado con ampia motivazione, legittimamente richiamata per relationem dalla Corte territoriale in mancanza di sostanziali elementi di novità prospettati con l'atto di appello.
12. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2014