Sentenza 11 dicembre 2008
Massime • 1
L'effetto estensivo conseguente all'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta contro sentenza di condanna da uno degli imputati non determina anche la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei coimputati-condannati, non impugnanti, per i quali la sentenza sia divenuta irrevocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2008, n. 13902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13902 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/12/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 3567
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 030867/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA AN N. IL 25/04/1974;
avverso ORDINANZA del 01/08/2008 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo Oscar il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
PREMESSO IN FATTO
- che il presidente della sezione feriale del Tribunale di Milano, con decreto deliberato il 1 agosto 2008, ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di AS ET, diretto a far accertare la caducazione del titolo esecutivo formatosi nei confronti della predetta (sentenza dell'adito tribunale del 6 luglio 2006), in ragione della intervenuta fissazione di giudizio di appello, a seguito dell'impugnazione proposta da un coimputato, basata su motivi ritenuti estensibili;
- che avverso detta decreto, basata sul principio secondo cui è solo l'esito favorevole dell'impugnazione ad estendersi ai coimputati, laddove la semplice proposizione del gravame non spiega alcuna efficacia sul giudicato formatosi a carico di altro imputato non impugnante, ha proposto ricorso il difensore della AS, deducendone l'illegittimità per violazione di legge (art. 587 c.p.p.) e vizio di motivazione, evidenziando a sostegno del gravame:
a) che la sopravvenuta citazione della ricorrente nel giudizio di appello promosso dal coimputato, in ragione della ritenuta estensibilità dei motivi di appello, implicherebbe per ciò solo la non definitività della sentenza di condanna, con conseguente sospensione dell'esecuzione della sentenza nei suoi confronti;
b) che il provvedimento impugnato, era in contraddizione con quello assunto dal medesimo tribunale il 27 febbraio 2008, che aveva rigettato una precedente istanza di sospensione dell'esecuzione, in considerazione del rilievo che la AS, non risultava ancora citata nel giudizio di appello instaurato a seguito dell'impugnazione proposta dal coimputato, con ciò implicitamente riconoscendo, che l'eventuale citazione nel giudizio di appello, avrebbe comportato la non definitività della pronuncia di condanna ed il conseguente accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati;
- che il provvedimento impugnato, adeguatamente motivato, resiste alle censure prospettate in ricorso;
- che infatti, come già condivisibilmente affermato da questa Corte, "nel caso di sentenza di condanna pronunciata nei confronti di più imputati, l'eventuale, futuro effetto estensivo dell'impugnazione proposta da taluno di essi non può dar luogo a sospensione dell'esecuzione a carico degli altri, nei cui confronti la medesima sentenza è da ritenere passata in giudicato" (così Cass., sez. 1^, sentenza n. 48155 del 2/12/2003, Rv. 226473, ric. Chen);
- che nessuna effettiva contraddizione, del resto, è ravvisabile tra il decreto impugnato ed il provvedimento di rigetto di precedente istanza della AS di sospensione dell'esecuzione, dal momento che, in base a quanto si desume dallo stesso ricorso, il tribunale milanese, con il provvedimento del 27 febbraio 2008, si era limitato a rilevare, semplicemente, come al momento della proposizione della istanza, mancasse finanche una valutazione positiva del giudice del gravame, sull'effettiva estensibilità dei motivi di appello proposti dal coimputato;
- che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2009