Sentenza 17 febbraio 2004
Massime • 1
L'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante (art. 587 cod. proc. pen.) opera di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato. Ne deriva che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, il predetto fenomeno processuale non spiega alcuna influenza sulla esecutorietà della sentenza relativa al rapporto processuale concernente il non impugnante o equiparato, in quanto l'effetto sospensivo è collegato, ex art. 588 cod. proc. pen., alla valida proposizione di un'impugnazione ordinaria ma è precluso al rimedio straordinario di cui all'art. 587 cod. proc. pen., ne' esistono casi di sospensione al di fuori di quelli eccezionali tassativamente previsti dalla legge, con la conseguenza che l'effetto estensivo dell'impugnazione, lungi dall'impedire il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'imputato non impugnante, si pone proprio come rimedio straordinario contro il giudicato e l'esecuzione della sentenza, preordinato ad impedire il verificarsi di situazioni di ingiustificata disparità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2004, n. 15446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15446 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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