Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
La proposizione dell'impugnazione contro la sentenza di condanna da parte di uno degli imputati non determina la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei computati condannati e non impugnanti per i quali la sentenza sia divenuta irrevocabile, poiché l'effetto estensivo dell'impugnazione opera solo, come rimedio straordinario, quando è riconosciuta la fondatezza del motivo non esclusivamente personale di censura dedotto dall'imputato diligente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2014, n. 52972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52972 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/10/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2764
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 10550/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IU N. IL 06/03/1975;
avverso l'ordinanza n. 262/2013 TRIBUNALE di VELLETRI, del 23/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 23 gennaio 2014 il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da RO SE, volta ad ottenere la dichiarazione di non esecutività del titolo costituito dalla sentenza emessa il 11 marzo 2010 dal medesimo Tribunale.
Il Tribunale fondava la sua decisione sulle seguenti circostanze. L'atto di appello proposto a suo tempo avverso la sentenza di primo grado era stato depositato dall'avv. Greco Luigi nell'interesse esclusivo di altro coimputato e le doglianze formulate riguardavano specificamente quest'ultimo e non RO SE.
La notifica dell'estratto contumaciale - destinata ai sensi dell'art. 548 c.p.p., comma 3 al solo imputato e non anche al difensore - era stata ritualmente eseguita all'avv. Greco ai sensi dell'art. 1161 c.p.p., comma 4, dopo che il tentativo di notificazione al domicilio dichiarato dall'imputato aveva dato esito infruttuoso.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, RO SE, il quale formula le seguenti censure.
Lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta non estensibilità a RO SE delle doglianze formulate dal difensore di fiducia che lo assisteva di fiducia congiuntamente agli altri coimputati.
Eccepisce, inoltre, erronea applicazione della legge penale in relazione all'omessa notifica all'avv. De Gregori Barbara, codifensore di RO SE insieme con l'avv. Greco, dell'estratto contumaciale della sentenza con conseguente lesione dei diritti di difesa e in esecutività del titolo.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. In merito alla prima censura, il Collegio osserva quanto segue. L'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante (art. 587 c.p.p.) opera di diritto, nell'ambito del processo plurisoggettivo per lo stesso reato o in un procedimento cumulativo, come rimedio straordinario che, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull'impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato. Fino a quando non si verifichi tale effetto risolutivo, il suddetto fenomeno processuale non spiega influenza alcuna sulla esecutorietà della sentenza relativa la rapporto processuale concernente il non impugnante od equiparato (Sez. U., n. 9 del 24 marzo 1995; Sez. 2, n. 3750 dell'8 gennaio 2013; Sez. 5, n. 15446 del 17 febbraio 2004). Attraverso l'estensione dell'impugnazione si realizza, dunque, un ampliamento della sfera "soggettiva" del devoluto, nel senso che la domanda "estensibile" attrae nell'alveo del relativo perimetro decisorio anche le posizioni soggettive "estranee" a quella domanda, ma suscettibili di godere dei relativi effetti positivi. Valutata alla stregua di tali principi, l'ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati. Il giudice dell'esecuzione ha, infatti, correttamente evidenziato che l'impugnazione proposta dall'avv. Greco Luigi, quale difensore di fiducia di UK US LE, concerneva doglianze riferibili esclusivamente alla posizione di tale imputato, in quanto tese a contestare gli elementi su cui era stata fondata l'affermazione della sua penale responsabilità e il complessivo trattamento sanzionatorio sulla base di rilievi specificamente riferibili alla suddetta posizione.
2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. La verifica della correttezza della notificazione del titolo esecutivo deve avvenire sotto un profilo meramente formale, essendo l'indagine affidata al giudice dell'esecuzione limitata al controllo dell'esistenza del titolo esecutivo, della legittimità della sua emissione e dell'esecuzione della sua notificazione nel pieno rispetto delle disposizioni del codice, mentre resta estranea, agli effetti di tale verifica, l'effettiva conoscenza che del titolo esecutivo abbia avuto l'imputato che può rilevare solo ai fini dell'eventuale istanza di restituzione del termine per impugnare, comunque soggetta a decadenza a seguito del decorso di trenta giorni da quello in cui egli abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. 1, 21 maggio 2009, n. 29363 del 21/05/2009; Sez. 1, 8 gennaio 2010, n. 5781). Tanto premesso, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 548 c.p.p., comma 3, l'avviso di deposito e l'estratto della sentenza devono essere notificati all'imputato e non al suo difensore. Tale adempimento è funzionale all'esercizio del diritto di proporre impugnazione.
Facendo corretta applicazione di tale principio, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la notifica è stata regolarmente eseguita all'avv. Greco (presso cui il ricorrente, all'atto della scarcerazione, avvenuta il 9 febbraio 2003, aveva eletto domicilio) ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 seguito della sopravvenuta "idoneità del domicilio originariamente indicato dall'imputato e che nessuna notifica spettava al codifensore di fiducia, avv. Barbara De Gregori.
3. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014