Sentenza 31 maggio 2001
Massime • 1
Una volta che, in sede di cognizione, sia stato escluso il dolo specifico necessario ad integrare l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, e sia stata derubricata tale imputazione in bancarotta semplice, il giudice dell'esecuzione, investito di richiesta di applicazione della continuazione anche con riferimento alla condanna intervenuta per quest'ultimo fatto, non può qualificarlo automaticamente come colposo, per escludere l'applicabilità dell'art. 81, comma 2, cod. pen., ma deve verificare se il fatto stesso, secondo l'accertamento del giudice di cognizione, debba ritenersi commesso con dolo, seppur generico, o con colpa, non potendo omettersi l'esame sull'elemento psicologico del reato tutte le volte che esso abbia conseguenze rilevanti sull'applicazione della legge penale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2001, n. 27048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27048 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 31/05/2001
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
2. Dott. ROSSI BRUNO - Consigliere - N. 3938
3. Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO - Consigliere - N. 000333/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL IS N. IL 15/09/1942
avverso ORDINANZA del 20/11/2000 TRIBUNALE di COMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. Dr. Luigi Ciampoli che ha chiesto il rigetto del ricorso
Osserva in fatto e in diritto:
1. Con ordinanza del 20 novembre 2000 il tribunale di Como, giudice 219, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato presentata da CI IS in relazione a cinque sentenze emesse nei suoi confronti dal pretore e dai tribunali di Como e Sondrio, osservando, tra l'altro, che "anche a voler considerare - come pare sollecitare lo stesso richiedente nell'istanza - i soli reati commessi dal CI nell'esercizio della propria attività commerciale o per i quali si può prevedere un collegamento con tale attività... è agevole in primo luogo il rilievo che la condanna più grave è quella comminata con la sentenza di cui al n. 3 per il reato di bancarotta colposa di cui all'art. 217 L.F. (essendo stata così derubricata l'originaria imputazione di cui all'art. 216 L.F. per difetto di prova circa l'elemento soggettivo del dolo specifico) e la ritenuta natura colposa del fatto esclude a priori l'applicabilità dell'art. 81, comma 2, c.p.... identiche considerazioni, poi, debbono essere svolte con riferimento alla sentenza sub 4), che essendo relativa ad un - reato contravvenzionale e non emergendo dalla medesima alcun riferimento all'elemento soggettivo, potrebbe essere stata applicata anche sul presupposto della natura colposa della condotta omissiva, con conseguente inapplicabilità della disciplina del reato continuato".
2. Ha proposto ricorso per cassazione il CI per mezzo del difensore, avv. Giuseppe Romualdi, denunziando violazione di legge, in quanto il reato di bancarotta semplice "è doloso e non colposo" per cui la mancanza del dolo specifico "non equivale alla attestazione della natura colposa del fatto, che rimane doloso in mancanza di specifica statuizione di esclusione del dolo generico". Con altro motivo assume che, in ogni caso, sussistevano le condizioni per riconoscere l'esistenza della continuazione.
3. Il ricorso è fondato con le seguenti precisazioni. Questa corte ha più volte affermato che "in tema di bancarotta documentale, qualora sia assente o insufficiente l'accertamento in ordine allo scopo eventualmente propostosi dall'agente ed in ordine alla oggettiva finalizzazione di tale carenza, la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili deve essere ricondotta alla ipotesi criminosa di bancarotta semplice", in quanto "la bancarotta fraudolenta documentale, prevista dall'art. 216 comma primo n 2) legge fallimentare, è un delitto doloso, mentre la bancarotta semplice è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, per cui è superflua la indagine sulla efficacia causale dell'omessa o irregolare tenuta dei predetti documenti, che è punita per sè stessa, indipendentemente dalle conseguenze" (cfr., tra le più recenti pubblicate, 14 aprile 1999, n. 10364, RV 215031). Va, tuttavia, rilevato che l'esame sull'elemento psicologico del reato non può essere omesso tutte le volte che tale accertamento si renda necessario agli effetti dell'applicazione della legge penale. Nel caso in esame, quindi, il tribunale di Como, nei limiti consentiti dall'art. 671 c.p.p., avrebbe dovuto verificare se il delitto di bancarotta semplice per il quale il CI era stato condannato doveva ritenersi commesso, secondo l'accertamento del giudice di cognizione, con dolo o con colpa, poiché dalla circostanza che era stato escluso il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale (cfr. 13 gennaio 1994, n. 4038, RV. 198454), non poteva dedursi "automaticamente" che il reato di bancarotta semplice fosse stato commesso per colpa, potendo il fallito avere volontariamente deciso di non tenere le scritture contabili per uno scopo diverso di quello di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Analogo principio andava applicato per il reato contravvenzionale sub 4, in quanto anche in questo caso la circostanza che nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa non esclude che il giudice debba accertare l'elemento psicologico del reato ogni qual volta, come si è detto, tale accertamento abbia rilevanza giuridica. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame allo stesso tribunale.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Como.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2001