Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2001, n. 27048
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Sentenza 31 maggio 2001

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Una volta che, in sede di cognizione, sia stato escluso il dolo specifico necessario ad integrare l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, e sia stata derubricata tale imputazione in bancarotta semplice, il giudice dell'esecuzione, investito di richiesta di applicazione della continuazione anche con riferimento alla condanna intervenuta per quest'ultimo fatto, non può qualificarlo automaticamente come colposo, per escludere l'applicabilità dell'art. 81, comma 2, cod. pen., ma deve verificare se il fatto stesso, secondo l'accertamento del giudice di cognizione, debba ritenersi commesso con dolo, seppur generico, o con colpa, non potendo omettersi l'esame sull'elemento psicologico del reato tutte le volte che esso abbia conseguenze rilevanti sull'applicazione della legge penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2001, n. 27048
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27048
    Data del deposito : 31 maggio 2001

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