Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
Il motivo di ricorso per cassazione consistente nella deduzione della mancata assunzione di una prova decisiva può essere proposto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'assunzione a norma dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., ma non in relazione a quello di cui sia stata sollecitata l'ammissione ai sensi dell'art. 507 dello stesso codice, né, tanto meno, con riferimento ad attività di indagine che - ad avviso del ricorrente - il P.M. avrebbe dovuto svolgere, ma che non è stata espletata.
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: sui rapporti con il reato di bancarotta fraudolenta distrattivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima Non è configurabile il reato di riciclaggio del denaro provento di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì quello di concorso dell'extraneus nel reato di cui all' art. 216 l. fall ., nella condotta del soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo giustificativo (Cassazione penale , sez. V , 21/11/2017 , n. 2298). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 21/11/2017 , n. 2298 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/9/2016 la Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2015, n. 41744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41744 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
41 7 4 4/ 15 SND REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE 1941 2015 Composta da Antonio Esposito - Presidente - Sent. n. sez. 2 06/10/2015 Matilde Cammino UP - Piercamillo Davigo R.G.N. 25509/2015 Relatore - Sergio Beltrani Lucia Aielli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'TI MA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 02/03/2015 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12.10.2012 il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione distaccata di Gallarate, dichiarò D'TI MA responsabile dei reati di utilizzo indebito di carta di credito (con cui aveva effettuato giocate) e falsa dichiarazione sullo smarrimento della carta d'identità e del tesserino del codice fiscale e ritenuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche - lo condannò alla pena di mesi 10 di reclusione ed € 350,00 di multa.
2. L'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 2.3.2015, confermò la pronunzia di primo grado.
3. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo:
1. vizio di motivazione in ordine alle incongruenze delle dichiarazioni del teste GG anche con altri dati processuali denunciate con l'atto di appello, nonché sull'asserito contrasto fra le dichiarazioni della moglie dell'imputato circa l'essere andati insieme ai navigli la sera del : 29.10.2007 (ove il marito aveva perso i documenti) e l'essere stato il marito al lavoro quella stessa sera, mentre gli orari sono compatibili, posto che a quella data fa buio alle 17.00; inoltre ha errato il Tribunale nel ritenere, contrariamente alle dichiarazioni di GG, che la prima vincita avrebbe potuto essere ritirata da chiunque avesse avuto la disponibilità del PIN;
sul punto la Corte territoriale non ha motivato;
2. mancata assunzione di prove decisive che la Procura della Repubblica avrebbe dovuto ricercare quali l'accertamento dell'ip del computer che avrebbe effettuato le transazioni, di chi era l'indirizzo tnt@libero.it fornito al momento dell'apertura del conto, la perizia calligrafica sulla grafia del modulo, l'acquisizione del borderau da cui risulta il prelievo delle vincite per il confronto delle sottoscrizioni;
3. l'intervenuta prescrizione del reato prima del passaggio in giudicato della sentenza di appello, essendo i reati contestati come commessi il 30.10.2007, sicché si sarebbero prescritti il 30.4.2015 prima della scadenza del termine per proporre ricorso in quanto la sentenza fu notificata all'imputato il 13.5.2015. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito. La Corte territoriale ha motivato la conferma dell'affermazione di responsabilità fondandosi sul riconoscimento dell'imputato da parte del teste GG e dall'indicazione quale recapito di un'utenza telefonica relativa al precedente luogo di lavoro dell'imputato, non desumibile dai documenti denunziati come smarriti. In tale motivazione sono implicitamente disattese le doglianze svolte nei motivi di appello ed in essa non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 2 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità. Sotto questo secondo profilo la correttezza 0 meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. -mancata assunzione di una prova decisiva quale motivo di La impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 33105 in data 8.7.2003 dep.
5.8.2003 rv 226534. nella specie la Corte di merito, dopo aver disposto una parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ordinando una ricognizione personale da parte della parte offesa, a seguito di vari rinvii aveva revocato la suddetta ordinanza dando corso alla discussione). Meno che mai può essere invocata la mancata assunzione di una prova decisiva rispetto a indagini che si assume che il P.M. avrebbe dovuto svolgere e che non avrebbe svolto. La Difesa ha infatti la possibilità di espletare indagini difensive e comunque di chiedere al giudice l'assunzione di determinate prove.
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti è intervenuta sospensione della prescrizione dal 23.3.2012 al 12.10.2012, sicché la prescrizione maturerebbe il 23.11.2015. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamillo Davigo Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 OTT 2015 IL CAROLLIERE Claudia Pianelli *