Sentenza 10 dicembre 2020
Massime • 2
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non è compatibile con i reati associativi.
In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, della legge 10 ottobre 1986, n. 633, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. globalmente valutati, nonché delle allegazioni difensive, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di automatismo tra condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso ed applicazione della misura. (In motivazione la Corte ha precisato che, ai fini del suddetto concreto scrutinio, assumono rilievo, ad esempio, il ruolo occupato dal soggetto all'interno del sodalizio delinquenziale; la durata della sua affiliazione; la commissione da parte sua di un solo reato scopo o di una pluralità di essi; la natura e l'intensità dei suoi legami con un numero limitato oppure significativo di appartenenti alla cosca; la formale condizione di collaboratore di giustizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2020, n. 7188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7188 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2020 |
Testo completo
07 188-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 614/2020 MARIASTEFANIA DI TOMASSI Presidente - UP 10/12/2020 VI SIANI R.G.N. 21729/2020 HE BIANCHI MONICA BONI Relatore FRANCESCO ALIFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PA ZO nato a [...] il [...] IS GI nato a [...] il [...] LA GA nato a [...] il [...] EB HE nato a [...] il [...] CI NO nato a [...] il [...] TO ON nato a [...] il [...] D'GO TO nato a [...] il [...] SA AD nato a [...] il [...] NA UC nato a [...] il [...] OS GI NO nato a [...] il [...] ZU VI nato a [...] il [...] IM CA nato a [...] il [...] LL ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
letta la richiesta, depositata ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, del Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi ad eccezione di quello di D'RI NI per il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla misura di sicurezza. RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 30 gennaio 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, per quanto di interesse in questa sede, all'esito di giudizio abbreviato: assolveva dal reato associativo, contestato al capo A) della rubrica, LL RT per non avere commesso il fatto;
-dichiarava NE ZO, CO OV, BI LE, LE NI, AT ON, D'RI NI, TO AD EN IO, OS OV NI, AR NZ e MA ME, responsabili del reato di cui all'art. 416 bis, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. per avere fatto parte, il CO ed il NE quali capi ed organizzatori, dell'associazione di tipo mafioso denominata Cosa Nostra clan "Santapaola- Ercolano", gruppo di Picanello, suddivisa in "squadre" operanti nei vari quartieri di Catania e nei paesi della provincia, che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere una serie indeterminata di delitti contro la persona e il patrimonio e traffico di sostanze stupefacenti, nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e il controllo di attività economiche e per conseguire, comunque, profitti e vantaggi ingiusti;
-dichiarava OL GA responsabile dei di rivelazione di segreto di ufficio, introduzione abusiva in sistema informativo e favoreggiamento personale, aggravato dal fine di agevolare associazioni mafiose;
- per l'effetto, condannava i predetti imputati alle pene, principali ed accessorie, di legge nonché alla misure di sicurezza della libertà vigilata. Investita dell'appello degli imputati e del Procuratore generale nei confronti dell'imputato LL RT, la Corte di appello di Catania disponeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale procedendo all'esame dell'imputato D'RI, nelle more divenuto collaboratore di giustizia, nonché all'acquisizione di dichiarazioni scritte in cui tutti gli imputati ammettevano gli addebiti e, contestualmente, rinunciavano ai motivi di appello relativi alla responsabilità penale. La Corte etnea, in riforma della decisione emessa in esito al primo grado del giudizio, con sentenza resa all'udienza del 3 ottobre 2019: 2 PU dichiarava LL RT colpevole del delitto di partecipazione mafiosa di cui al capo A) della rubrica e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava alla pena, ridotta per la scelta del rito, di anni 2 e mesi 8 di reclusione a titolo di aumento per la continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 17.7.1998, definitiva il 14.12.1999; rideterminava la pena inflitta: ad LE NI in complessivi anni 15 mesi 2 di reclusione, concesse le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza delle Corte di appello di Catania del 23.3.2010; - a CO OV in anni 5 mesi 4 di reclusione, a titolo di aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., ritenuta la continuazione con i reati già giudicati con sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del, 10.07.2001 irrevocabile il 14.11.2003; - a D'RI NI in anni 4 di reclusione, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art 8 L 203/1991; - a MA ME in complessivi anni 15 mesi 8 di reclusione, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e ritenuta la continuazione con i fatti già giudicati con le sentenze della Corte d'Assise di Appello del 22.12.2003, irrevocabile il 25.5.2005, della Corte di Appello di Catania del 28.2.2005 irrevocabile il 19.10.2005, della Corte di Appello di Catania del 12.2.2007 irrevocabile il 4.10.2007, del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania del 7.02.2009 irrevocabile il 3.05.2009; - a BI LE in anni 4 di reclusione, applicate le circostanze attenuanti generiche;
- a NE ZO in anni 12 mesi 6 di reclusione, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva;
- a TO AD in anni 6 mesi 8 di reclusione, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva;
- a EN IO in anni 4 mesi 8 di reclusione, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva;
- a AT ON in anni 6 mesi 8 di reclusione, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva;
- a OS OV NI in anni 6 mesi 8 di reclusione, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva;
- a OL GA in anni 2 mesi 8 di reclusione, applicate le circostanze attenuanti generiche;
3 Амир - a AR NZ in anni 4 mesi 8 di reclusione, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, gli imputati NE ZO, CO OV, OL GA, BI LE, LE NI, AT ON, D'RI NI, TO AD EN IO, OS OV NI, AR NZ, MA ME e LL RT.
2.1. NE ZO, con atto a firma del difensore di fiducia avv. Salvatore PP, deduce un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, principalmente sotto il profilo dell'omessa valutazione degli argomenti difensivi contenuti nell'atto di appello, con riferimento sia alla individuazione della pena base del reato continuato sia alla misura, ritenuta eccessiva e non sorretta da adeguata giustificazione, dell'aumento per i reati satellite. Secondo il ricorrente, in particolare, la pena base su cui determinare gli aumenti ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., doveva essere individuata non in quella inflitta per il reato oggetto del giudizio ma in quella, più grave in ragione dei limiti edittali, inflitta per il reato di estorsione aggravato ex art. 7 legge n. 203 del 1991, oggetto della pronuncia emessa in data 9 luglio 2014 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania.
2.2. CO OV, con atto a firma dei difensori di fiducia Francesco Antille e Salvatore Pace, denuncia, con un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, l'erroneo calcolo della pena inflittagli. La Corte distrettuale è pervenuta alla determinazione dell'aumento di anni 5 mesi 4 di reclusione, inflitto per il reato sub iudice a titolo di continuazione, attraverso un'operazione aritmetica non corretta: pur avendo espressamente indicato che detto aumento sarebbe stato determinato, in conformità alla previsione dell'art. 81, comma quarto, cod. pen. nella misura di un terzo della pena della violazione più grave di anni 22, pari ad anni 7 e mesi 4 da ridurre per il rito ad anni 4 mesi 10 giorni 20, l'ha invece in concreto quantificato in anni 8, ridotti per la scelta del rito abbreviato ad anni 5 mesi 4. 2.3. OL GA, con atto a firma del difensore di fiducia avv. Giorgio Assenza, deduce un unico motivo di ricorso con cui denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena infitta. La Corte etnea non ha analizzato le doglianze relative alla quantificazione della pena contenute nell'atto di appello, per le quali non era intervenuta la rinuncia ai motivi di gravame, e si è limata a richiamare per relationem la valutazione della pronuncia di primo grado, che, a sua volta, in assenza di adeguata giustificazione, aveva inflitto una pena eccessiva;
ha, comunque, rideterminato la pena in violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e del principio della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3, della Costituzione.
2.4. BI LE, con atto a firma del difensore di fiducia avv. Maria Lucia Dell'Anna, deduce un unico motivo di ricorso con cui denuncia vizio di motivazione con riferimento agli elementi probatori sopravvenuti nel corso del giudizio di appello, dolendosi, in particolare, della valutazione delle ammissioni contenute nella dichiarazione resa per iscritto di rinuncia parziale ai motivi nonché della chiamata di correo proveniente dal D'RI. Il provvedimento impugnato, lungi dall'adempiere all'obbligo motivazionale imposto dall'art. 111 della Costituzione anche in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., si è limitato prendere atto della dichiarazione auto accusatoria senza minimamente vagliarne l'attendibilità, ed ha considerato riscontro sufficiente della confessione la chiamata in correità resa dal collaboratore di giustizia D'RI, senza affrontare la questione del ruolo concretamente disimpegnato all'interno dell'associazione, non risolvibile ritenendo accertato il suo ruolo di autista di CO OV. Non ha, infine, tenuto conto del periodo di tempo limitato in cui ha operato per conto del sodalizio.
2.5. AL NI, con atto a firma del difensore di fiducia avv. Salvatore Pace, deduce un unico motivo di ricorso con cui lamenta violazione di legge con riferimento alla rideterminazione della pena alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. . La Corte di appello, discostandosi dai principi costituzionali di cui all'art. 27, commi 1 e 2, della Costituzione non ha considerato le dichiarazioni confessorie quale elemento favorevole in sede di quantificazione della pena, quanto meno al fine di commisurarne la misura alla gravità del caso concreto.
2.6. AT ON, con atto a firma del difensore di fiducia avv. Yolanda Medina Diaz, deduce un unico motivo di ricorso con cui lamenta vizio della motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra il reato associativo per cui è intervenuta condanna ed i reati oggetto della sentenza irrevocabile del Tribunale di Catania in data 31.10.2016: resistenza a pubblico ufficiale e furto commessi del 9 agosto 5 Hap 2016, violazione della normativa sugli stupefacenti commessa il 19 aprile 2011. Rileva il ricorrente che, una volta accertata la sua appartenenza alla contestata associazione mafiosa fin dal 2013 "sembrerebbe strano" che anche i reati giudicati separatamente, per quanto commessi in un periodo contiguo, non fossero anche essi ricompresi in un "generico programma mafioso".
2.7. D'RI NI, con atto a firma del difensore di fiducia avv. Maria Carmela Barbera, articola tre motivi.
2.7.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. La Corte, ha giustificato nelle pagine 6 e 7, l'applicazione della recidiva con la maggiore pericolosità dell'imputato, desunta dalle dichiarazioni confessorie ed in particolare dal mantenimento dell'affectio societatis per un lungo periodo di tempo, senza, di contro, attribuire alcuna rilevanza alla recente scelta collaborativa, nonostante si tratti di un elemento fattuale più pregante rispetto a quello valorizzato in senso negativo nell'economia del giudizio richiesto dall'art. 99 cod. pen. di tipo eminentemente soggettivo, perché fondato sulla maggiore riprovevolezza e pericolosità dell'agente, oltre che ispirato alla funzione rieducativa della pena.
2.7.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 81, comma secondo, cod. pen. nonché difetto di motivazione, eccependo la nullità della sentenza impugnata La Corte di appello, violando anche il principio di uguaglianza rispetto al trattamento riservato ai coimputati ai quali ha riconosciuto la continuazione, non ha preso in considerazione la richiesta di applicazione della disciplina della comilih merin tra il reato sub iudice ed il reato di tentata estorsione aggravato dall'agevolazione dell'associazione mafiosa Santapaola, commesso il 2 settembre 2005, pur tempestivamente proposta dell'udienza del 19 settembre 2019 con contestuale produzione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo il deposito dell'atto di appello, precisamente in data 11 dicembre 2018. 2.7.3. Con il terzo motivo denunzia violazione di legge in relazione all'art. 228 cod. proc. pen. La Corte, incorrendo in una contraddizione logica evidente, ha confermato la statuizione sulla misura di sicurezza della libertà vigilata nonostante la positiva valutazione della collaborazione con la giustizia, intrapresa dall'imputato in epoca successiva alla sentenza appellata, ai fini del riconoscimento sia delle circostanze attenuanti generiche sia dell'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1990. In tal modo, ha finito per disporre la libertà vigilata in assenza dei presupposti di legge;
non può, infatti, formularsi il necessario giudizio prognostico sfavorevole 6 exp s sulla attuale pericolosità sociale del D'RI, tenuto conto non solo della sua condotta processuale ma anche delle misure di controllo cui lo stesso è sottoposto a seguito dell'ammissione al programma di protezione per i collaboratori di giustizia.
2.8. TO AD, con atto a firma del sostituto processuale del difensore di fiducia avv. Salvatore PP, articola due motivi.
2.8.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, l'applicazione della pena più severa, introdotta per il reato di associazione di tipo mafioso dalla legge, 27 maggio 2015, n. 69, nonostante la sua condotta associativa sia cessata in epoca precedente all'entrata in vigore di detto provvedimento normativo. Infatti, la permanenza della sua partecipazione al sodalizio può essersi al massimo protratta fino all'ultimo atto compiuto in sede di indagini preliminari, ossia la richiesta di misura cautelare, che, nella specie, è stato depositato nel mese di aprile del 2015, quindi ben prima dell'entrata in vigore della legge che ha modificato in peius i limiti edittali del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.
2.8.2 Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato a seguito di richiesta formulata in udienza. La Corte distrettuale, pur aderendo alla tesi che l'imputato sia uno dei partecipi storici del sodalizio e che dunque, come contestato, ne abbia fatto parte da epoca imprecisata», ha rigettato la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., contraddittoriamente escludendo che lo stesso, da sempre operativo nel settore della droga, abbia commesso nella qualità di associato o, comunque, da avvicinato al sodalizio mafioso anche i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Catania in data 1.7.2002, per quanto commessi fino al 1998, in prossimità cronologica con l'adesione all'associazione e sebbene i collaboratori sentiti nel procedimento definito dalla sentenza irrevocabile avevano ampiamente fatto riferimento al collegamento tra l'attività illecita accertata in quella sede e il gruppo Picanello della famiglia Santapaola, oggetto della contestazione elevata in questa sede.
2.8.3. Con note difensive tempestivamente depositate, la difesa, in replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, ha evidenziato come l'accertamento sul tempus commissi delicti non possa fondarsi esclusivamente sul contenuto delle dichiarazioni rese da un solo collaboratore di giustizia in assenza di ulteriori riscontri oggettivi e come, sulla scorta del materiale probatorio raccolto non solo nel presente procedimento ma anche in quello definito con la sentenza di condanna relativa ai reati per i quali è stata avanzata richiesta di continuazione, 7 sia pacifico che il TO abbia commesso anche questi ultimi quale sodale o avvicinato al sodalizio mafioso di cui al capo A) della rubrica.
2.9. EN IO, con atto a firma del difensore di fiducia avv. Vittorio Basile, deduce un unico motivo di ricorso con cui lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. Rileva il ricorrente che la Corte distrettuale, senza rispondere adeguatamente alle pur esplicite doglianze contenute nell'atto di appello, ha valutato sussistente la recidiva fornendo una motivazione in ordine alla maggiore pericolosità dei reati generica ed attratta, come tale sovrapponibile a quella contenuta nella sentenza di primo grado che si era limitata a giustificare l'applicazione dell'aumento elencando le precedenti condanne, tutte, peraltro, relative a reati di modesto allarme sociale, oltre che commessi in epoca risalente.
2.10. OS OV NI, con atto a firma del difensore di fiducia avv. Salvatore PP, deduce un unico motivo di ricorso con cui lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto contestato e quelli giudicati con le sentenze di condanna emesse dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 11.4.2015 ed il 4.12.2003. Rileva il ricorrente che la Corte distrettuale ha ingiustificatamente escluso la consumazione dei reati separatamente giudicati nell'ambito della sua accertata appartenenza al clan mafioso oggetto della condanna impugnata. Infatti, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia disvelano la sua adesione al sodalizio sin dagli anni '90 con l'attribuzione di un ruolo specifico nel settore dei reati contro il patrimonio. E', allora, irragionevole ritenere che il delitto di associazione finalizzata a furti e rapine ed i connessi reato scopo, oggetto delle sentenze irrevocabili, non rientrino anche essi nell'originario programma criminoso dell'associazione "Santapaola-Ercolano".
2.11. AR NZ, con atto a firma del difensore di fiducia avv. Francesco Antille, deduce un unico motivo di ricorso con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per l'evidente insussistenza del fatto, oltre che al trattamento sanzionatorio. A quest'ultimo proposito, lamenta la mancata quantificazione nella massima estensione della diminuzione per il riconoscimento delle concesse circostanze attenuanti generiche, previa esclusione della recidiva facoltativa, e l'individuazione di una pena base superiore a quella prevista dalla legge applicabile in ragione dell'epoca di consumazione del reato associativo. 8 2.12. MA ME, con atto a firma del difensore di fiducia avv. Salvatore PP, articola due motivi.
2.12.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, l'applicazione della pena più severa introdotta per il reato di associazione di tipo mafioso dalla legge, 27 maggio 2015, n. 69, nonostante la sua condotta associativa sia cessata in epoca precedente all'entrata in vigore di detto provvedimento normativo. Infatti, la permanenza della sua partecipazione al sodalizio può essersi al massimo protratta fino all'ultimo atto compiuto in sede di indagini preliminari, ossia la richiesta di misura cautelare che è stata depositata nel mese di aprile del 2015, ben prima, dunque, dell'entrata in vigore della legge che ha modificato in peius i limiti edittali del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Non rilevano in senso contrario le dichiarazioni rese del collaboratore D'RI perché intervenute dopo la conclusione del giudizio di primo grado.
2.12.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante della minima partecipazione, evidenziando come la Corte di appello abbia erroneamente valutato il materiale probatorio che dimostra pacificamente il carattere limitato del suo contributo circoscritto allo spaccio di stupefacenti.
2.12.3. Con note difensive tempestivamente depositate, la difesa in replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, ha evidenziato come l'accertamento sul tempus commissi delicti non possa fondarsi esclusivamente sul contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore D'RI sulla prosecuzione dell'attività di spaccio fino ad epoca più recente in assenza di riscontri oggettivi.
2.13. LL RT, con atto a firma del difensore di fiducia avv. Salvatore PP, articola due motivi.
2.13.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare l'applicazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale in assenza di uno dei presupposti richiesti dall'art. 99, comma 4, cod. pen., ossia l'essere stato già dichiarato recidivo in precedenza. Nel certificato del casellario giudiziale, infatti, sono annotate condanne per reati commessi in epoca risalente e di modesta gravità, nessuna delle quali contiene siffatta dichiarazione.
2.13.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen., evidenziando come la Corte territoriale abbia determinato la pena, conformandosi ai criteri fissati da tale disposizione, nonostante l'assenza di dichiarazione di 9 лисур recidiva reiterata con sentenza definitiva precedente al momento della commissione del reato per i quali si procede.
2.12.3. Con note difensive tempestivamente depositate la difesa, in replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, ha evidenziato come l'imputato non abbia rinunciato ai motivi di appello atteso che non ha mai interposto alcuna impugnazione avverso la decisione di primo grado che l'aveva mandato assolto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo proposto da NE ZO, relativo alla erronea individuazione della pena base del reato continuato e alla misura eccessiva dell'aumento per i reati satellite, non supera il vaglio di ammissibilità. Al NE, dichiarato colpevole del reato di partecipazione ad associazione mafiosa con il ruolo di capo ai sensi dell'art. 416 bis, comma secondo, cod. pen., è stata inflitta la pena di anni 12 mesi 6 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva nonché riconoscimento del vicolo della continuazione tra la violazione oggetto del giudizio ed i reati oggetto delle sentenze ripetitivamente emesse dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania-a in data 9.7.2014 e della Corte di appello di Catania in data 10.11.2016. La Corte distrettuale ha individuato nel reato sub iudice la violazione più grave, indicandone la correlata pena in anni 9 di reclusione, ridotta per il rito ad anni 6, ed ha quantificato gli aumenti ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in anni 4 per i reati oggetto della sentenza dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 9.7.2014 ed in anni 2 mesi 6 per i reati oggetto della sentenza Corte di appello di Catania in data 10.11.2016. Non è ravvisabile alcuna violazione delle norme in materia di continuazione fra reati. E' erroneo l'assunto difensivo in base al quale il giudice della cognizione, che riconosce il vincolo tra il reato giudicato nell'ambito del suo procedimento e quelli separatamente giudicati, sia vincolato in ogni caso a determinare la violazione più grave in quella più severamente punita dal legislatore, a prescindere dalla pena che sia stata in concreto inflitta nei singoli giudizi nell'esercizio del potere discrezionale tra il minimo ed il massimo edittale e tenuto conto dell'applicazione degli istituti che influiscono sul trattamento sanzionatorio, a cominciare dalle circostanze. Al contrario, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che in siffatta ipotesi giudice, una volta riconosciuta la continuazione, deve necessariamente tener conto dei trattamenti sanzionatori in concreto inflitti, sicché è tenuto a individuare дар 10 il reato più grave, sul quale applicare gli aumenti per la continuazione, in base al criterio stabilito dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., confrontando la pena inflitta per i reati già separatamente giudicati con quella irroganda per i fatti sottoposti al suo vaglio, stante la necessità di rispettare sul punto le statuizioni già coperte da giudicato (Sez.6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447 Sez. 2 n. 935 del 23/09/2015, Vella, Rv. 265733; Sez. 6 n. 36402 del 4/06/2015, Fragnoli, Rv. 264582). Certamente, nessun limite incontra il potere del giudice nella dosimetria della pena per la violazione più grave se non quello di giustificare la scelta compiuta sulla base dei criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. Generica è, infine, la censura sulla misura degli aumenti inflitti ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen.; essa prospetta carenza di motivazione senza minimamente confrontarsi con l'apparato argomentativo della sentenza in verifica che ha ancorato la quantificazione della pena per i reati satellite alla loro natura particolarmente grave (associazione mafiosa, tentata estorsione aggravata), alla capacità a delinquere del NE nonché alla sua particolare pervicacia dimostrata con la consumazione di reati anche dopo l'espiazione della pena.
2. L'unico motivo proposto da CO OV, relativo al calcolo della pena in violazione dell'art. 81, comma quarto, cod. pen. è fondato sia pure per ragioni diverse da quelle indicate nel ricorso. Al CO è stata inflitta la pena di anni 5 mesi 4 di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa con il ruolo di capo ai sensi dell'art. 416 bis, comma secondo, cod. pen., divenuto violazione satellite a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati separatamente giudicati oggetto della sentenza della Corte di assise di appello Catania, in data 10.7.2001. La Corte distrettuale ha individuato la violazione più grave nel reato di omicidio giudicato con la sentenza irrevocabile, indicandone la correlata pena in anni 22 di reclusione, ed ha quantificato l'aumento per il reato sub iudice, in espressa applicazione dell'art. 81, comma quarto, cod. pen., in anni 8 di reclusione ridotti alla pena inflitta per la scelta del rito abbreviato. Come si evince dal chiaro tenore della motivazione (pag. 16), la Corte di appello non ha commesso il denunziato errore di calcolo;
infatti, dopo avere premesso che trovava applicazione il disposto dell'art. 81, comma 4, cod. pen., in base al quale l'aumento a titolo di continuazione non può essere inferiore ad un terzo della pena base nella specie pari ad anni 7 mesi 4 -, ha in concreto - provveduto a determinarlo in anni 8, quindi in misura leggermente superiore al ricordato minino legale, ma ampiamente inferiore a quello massimo di cui all'art. 81, comma primo, cod. pen. 11 Più a monte, però, non appare corretta la decisione della sentenza impugnata di parametrare la misura dell'aumento inflitto al CO per il reato satellite al limite minino fissato dall'art. 81, comma quarto, cod. pen.. Non risulta, infatti, dal certificato del casellario in atti che il CO fosse stato già dichiarato recidivo all'epoca della commissione del reato per il quale ha riportato condanna nel presente procedimento. Va, a questo proposito, tenuto presente che, secondo il consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte di legittimità, l'aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. si applica a condizione che l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva precedente al momento della commissione dei reati per i quali si procede. (Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Dal Pan Rv. 276268; Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013, De Luca Rv. 256011; Sez. 1, n. 31735 del 01/07/2010, Samuele, Rv. 248095; Sez. 1, n. 17928 del 22/04/2010, P.G. in proc. Caniello, Rv. 247048) Si tratta di conclusione direttamente discendente da quanto osservato dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 171 del 2009 nello scrutinare una questione di costituzionalità relativa appunto al disposto dell'art. 81, quarto comma, cod. pen. La Consulta nell'occasione rimarcava come il rimettente (al pari della sentenza in verifica) muovesse dal presupposto interpretativo di ritenere che la norma impugnata sia applicabile al caso in cui l'imputato venga dichiarato recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discute, e non invece - ad onta dell'indicazione, apparentemente contraria, ricavabile dalla consecutio temporum delle voci verbali impiegate («reati commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva ... prevista dall'articolo 99, quarto comma») [...] al caso in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva». L'assoluta eccezionalità della disposizione in esame, capace di rendere di fatto del tutto inoperante il trattamento di favore normalmente collegato alla continuazione, impone di seguire l'interpretazione restrittiva suggerita dal Giudice delle leggi traendo spunto dalla costruzione lessicale della formula normativa, e di annullare in parte qua la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania affinché verifichi se possa trovare applicazione l'art. 81, comma 4, cod. pen. nei confronti del CO ricorrendo la condizione di imputato recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva.
3. L'unico motivo proposto da OL GA, relativo alla quantificazione della pena, non supera il vaglio di ammissibilità per la sua genericità. 12 20 1 Al OL, dichiarato colpevole di concorso nei reati di cui agli artt. 326 cod. pen. (capo f), 615 ter, comma 2 n 1 e comma 3, cod. pen. (capo g) e 378, commi 1 e 2, (capo h); è stata inflitta la pena di anni 2 mesi 8 di reclusione La Corte distrettuale, riconosciuta la continuazione fra gli addebiti, ha individuato la violazione più grave, esclusa la contestata recidiva, nel reato di cui al capo g) indicandone la correlata pena in anni 3 di reclusione, aumentata ex art. 7 d.l. 152 del 1991 di mesi 6 e, infine, ridotta ex art. 62 bis cod. pen. ad anni 2 e mesi 6, ed ha quantificato gli aumenti ex art. 81, comma secondo, cod. pen., per i capi f) ed h) in mesi 9 ciascuno, così pervenendo alla pena complessiva di anni 4 ridotta per il rito ad anni 2 mesi 8 di reclusione. Nell'esercizio del potere discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte non è incappata nel denunziato vizio motivazionale per la decisiva considerazione che ha individuato la pena base nel minimo edittale ed ha apportato aumenti per i entrambi i reati satellite assai contenuti in relazione alla gravità dei fatti, analiticamente descritti nelle pagine 136 e seg. della sentenza di primo grado interamente richiamate, applicando, infine, un ulteriore riduzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
4. L'unico motivo di ricorso articolato da BI LE, relativo alla valutazione degli elementi probatori sopravvenuti nel corso del giudizio di appello senza adeguata motivazione in violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile. Il BI ha rinunziato ai motivi di appello ad eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, nondimeno denuncia la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità. Si tratta di censura non solo affetta da evidente genericità ma che ignora l'effetto processuale della rinuncia ad uno o più motivi di appello. Infatti, la rinuncia parziale circoscrivendo, in virtù dell'effetto devolutivo, la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, impedisce all'imputato di dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati senza indicare elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria in applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno, Rv. 273431; Sez. 3, n. 19442 del 19/03/2014, Ferrante, Rv. 259418; Sez. 7, n. 46280 del 12/11/2009, Liemonte, Rv. 245495 che sottolineano come "pur non venendo meno il potere - dovere del giudice di appello di applicare anche d'ufficio, in presenza dei presupposti di legge, la generale regola valutativa dettata dall'art. 129 cod. proc. pen., le censure relative alla omessa applicazione di tale disposto non possono 13 risolversi in una apodittica denuncia di omissione formale o di genericità del vaglio compiuto dal giudice di secondo grado, senza indicare, invece, elementi concreti che ipotizzino possibili soluzioni liberatorie" Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato alcun elemento in forza del quale la Corte territoriale avrebbe dovuto adottare la pronuncia favorevole ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., di cui, invero, non specifica neanche la formula di proscioglimento, limitandosi a contestare la valutazione della piattaforma probatoria e, in particolare, il giudizio sull'attendibilità della confessione, di cui non è nemmeno prospettata la falsità.
5. L'unico motivo dedotto nel ricorso di AL NI, relativo alla rideterminazione della pena in violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e dei principi costituzionali di cui all'art. 27, commi 1 e 2, della Costituzione, è inammissibile. Il ricorrente non si confronta con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata che, lungi dall'ignorare l'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato, peraltro intervenuta solo nel giudizio di secondo grado, l'ha valutata positivamente non solo ponendola a fondamento del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, ma anche, implicitamente, in sede di determinazione della pena per il reato associativo oggetto del giudizio, unificato ex art. 81 comma secondo, cod. pen. con molte altre violazioni, ove si consideri che, nell'ambito del trattamento sanzionatorio del reato continuato, l'aumento sulla pena base (determinata ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen.) correlato al reato sub iudice è stato quantificato nella misura, invero assai contenuta, di anni tre di reclusione, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato.
6. L'unico motivo proposto da AT ON, relativo al mancato accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione è inammissibile perché generico. Il ricorrente si limita a prospettare, per di più in termini perplessi e meramente probabilistici, la sussistenza di un disegno criminoso unitario tra il reato associativo per cui è intervenuta condanna ed i reati giudicati in separati procedimenti (resistenza a pubblico ufficiale, furto e violazione della normativa sugli stupefacenti), senza confrontarsi con il contenuto della sentenza appellata e senza indicare alcun elemento a sostegno, se non la contiguità temporale tra la partecipazione alla contestata associazione mafiosa e la consumazione delle altre violazioni in esecuzione di un "generico programma mafioso". Tuttavia, l'unitarietà del disegno criminoso tra reato associativo e reati commessi durante la 14 permanenza del vincolo sociale nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso non costituisce un automatismo, ma postula, in ogni caso, la puntuale verifica che i reati scopo o strumentali, a prescindere dalla loro finalizzazione all'attuazione del programma criminoso del sodalizio mafioso, necessariamente volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti o al perseguimento degli altri scopi indicati dall'art. 416 bis cod. pen., siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (da ultimo Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430).
7. Il ricorso di D'RI NI è parzialmente fondato.
7.1. Il primo motivo, relativo alla recidiva, è privo di pregio Il giudice, venuta meno l'ipotesi di recidiva obbligatoria di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen. a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 185 del 2015, può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede. I presupposti per applicare la recidiva non devono essere apprezzati con riferimento all'attualità, ma al momento di consumazione della nuova condotta criminosa onde verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibe' e altro Rv. 247838; Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171). Correttamente, pertanto, la sentenza in verifica nel rigettare la richiesta di esclusione della recidiva non ha tenuto conto della scelta collaborativa dell'imputato, avvenuta in epoca recente, molti anni dopo la sua adesione al sodalizio mafioso oggetto del giudizio, ed ha valorizzato come indicatore della maggiore pericolosità della reiterazione dell'illecito le dichiarazioni rese dallo stesso imputato, il quale ha sottolineato l'importanza del suo contributo partecipativo, protrattosi per un lungo periodo di tempo, ed il forte legame con gli altri sodali.
7.2. Il secondo motivo in tema di applicazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., è fondato. Dal verbale di udienza si evince che il ricorrente, nel corso dell'udienza di discussione del 19 settembre 2019, ha avanzato richiesta di applicazione della 15 disciplina della continuazione tra il reato sub iudice ed il reato di tentata estorsione separatamente giudicato, producendo copia della sentenza di condanna n. 2191 del 2009 divenuta irrevocabile in data 11 dicembre 2018. La sentenza impugnata, come evidenziato dal ricorrente, non ha esaminato la richiesta. Ritiene il Collegio che l'omessa pronuncia sul punto sia censurabile. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, laddove l'imputato abbia censurato la mancata applicazione della disciplina della continuazione con uno specifico motivo d'appello, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante, in virtù della correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione. Né il giudice investito dell'appello sul punto può esimersi riservando la soluzione della questione sottopostagli al giudice dell'esecuzione; l'ordinamento processuale, infatti, non consente di superare l'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte a valutazioni di mera opportunità del giudice procedente. Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto (ex multis Sez. 5, n.3867 del 07/10/2014, dep. 2015, Varrica, Rv. 262679 che ha ripreso i principi già definitivamente enunciati da Sez. U, n.1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv, 216238). Nelle medesime condizioni si trova l'imputato che, oggettivamente impossibilitato a porre la questione del riconoscimento del vincolo della continuazione nel primo grado del giudizio e con specifico motivo di appello a cagione del passaggio in giudicato della sentenza di condanna avente ad oggetto i reati separatamente giudicati in epoca successiva al termine per impugnare, proponga autonoma richiesta in limine nel giudizio d'appello. Nei suoi confronti non opera, infatti, il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati ma ha diritto ad ottenere dal giudice della cognizione una pronuncia perché la sua richiesta sollecita l'applicazione di un istituto che in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen., conserva carattere sussidiarlo e suppletivo, restando pur sempre subordinata alla circostanza che non sia stata esclusa in sede cognitiva (cfr. Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv. 277745; Sez. 1, n. 47300 del 29/11/2011, Destradi, Rv. 251504; Sez. 5, n. 11310 del 21/10/1992, Basso, Rv. 192562). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta applicazione di continuazione esterna, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania, che provvederà alla dovuta valutazione. 16 googl 7.3. Fondato è anche il terzo motivo relativo alla misura di sicurezza. La Corte distrettuale si è limitata ad osservare che la libertà vigilata applicata al D'RI dal giudice del primo grado del giudizio, per la durata di anni tre, ha carattere obbligatorio ai sensi dell'art. 417 cod. pen., sicché non poteva trovare accoglimento il motivo di appello che chiedeva l'eliminazione della relativa statuizione. Il ritenuto automatismo tra condanna per associazione mafiosa ed applicazione della misura di sicurezza è palesemente contrario all'attuale microsistema normativo delle misure di sicurezza personali. A seguito delle modifiche introdotte della legge 10 ottobre 1986, n. 633 (cd. legge Gozzini), non solo non esiste più una norma che prevede l'istituto della pericolosità sociale presunta, in passato disciplinato dall'art. 204 cod. pen. (abrogato dall'art. 31, comma 1), ma è stata inserita una previsione di portata generale che impone il previo accertamento della pericolosità ai fini dell'applicazione di tutte le misure di sicurezza personali (l'art. 31, comma 2, della legge a mente del quale "Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa"). L'applicazione automatica delle misure di sicurezza in presenza di fattispecie presuntive di pericolosità predeterminate dal legislatore, specie se fondate su categorie generali e non accompagnate da un contestuale giudizio di attualizzazione fondato su elementi fattuali concreti, è stata più volte censurata dalla Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni concernenti l'applicazione obbligatoria delle misure di sicurezza previste nei confronti dell'infermo (sentenze n. 139 del 1982 e n. 249 del 1983) e del minore di età (sentenza n. 1 del 1971). Siffatte presunzioni, inoltre, si presentano difficilmente compatibili con l'esigenza, sottolineata di recente dal Giudice delle leggi, che la pericolosità sociale sia accertata "di regola dal giudice sulla base di tutti quegli elementi che (ex art.133 cod. pen.) rilevino come indice di gravità del fatto commesso e della capacità a delinquere del soggetto che ne è autore" e che la irrogazione delle misure di sicurezza sia "essenzialmente "individualizzata” - quanto al tipo di misura da applicare, alla durata da computare e alle prescrizioni da osservare in funzione della specificità delle situazioni soggettive che sono - sottoposte all'autorità giudiziaria. La quale, a tal fine, esercita un potere connotato da elementi di discrezionalità» (sentenza Corte Costituzionale n. 24 del 2020). Nonostante la sua perentoria formulazione, l'art. 417 cod. pen., interpretato sistematicamente alla luce delle norme in materia di misure di sicurezza personali e dei principi costituzionali, non configura una ipotesi di applicazione obbligatoria della misura di sicurezza ma postula sempre un espresso e positivo scrutinio sulla Прикар 17 effettiva persistenza della pericolosità sociale del condannato accertata in concreto sulla base degli elementi indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 133 cod. pen., globalmente valutati (in tal senso Sez. 1, n. 35996 del 08/05/2019, Natale, Rv. 276813; Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, Argento, Rv. 274790; Sez. 1, n. 3801 del 15/11/2013, dep. nel 2014, Perri, Rv. 258602; Sez. 1, n. 11055 del 2/3/2010, Mazzurco, Rv. 246789; Sez. 1, n. 6224 del 28/12/1994, dep. nel 1995, Loiacono, Rv. 200574). L'art. 417 cod. pen. con l'inserimento del condannato "per i delitti di cui agli artt. 416 bis e 416 ter cod. pen." tra "le persone socialmente pericolose" che, a mente dell'art. 202 cod. pen., possono essere sottoposte alle misure di sicurezza ha riconosciuto il valore della massima di esperienza per cui un soggetto che abbia fatto parte di una consorteria di tipo mafioso, la quale impera in un determinato contesto territoriale grazie alla forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo ed all'effetto di assoggettamento omertoso che ne deriva, sia portatore di notevole caratura criminale. Il giudice della cognizione che intende ordinare la misura di sicurezza personale non può, però, fermarsi a constatare l'appartenenza del condannato per il reato di associazione mafiosa o di scambio elettorale politico mafioso alla categoria individuata dell'art. 417 cod. pen. per porla a fondamento di una presunzione, sia pure non assoluta, di pericolosità sociale, ma deve effettuare anche il giudizio prognostico di cui all'art. 203 cod. pen. sulla "probabilità" che il condannato commetta "nuovi fatti preveduti dalla legge come reati", al fine di verificare, in positivo, se nella vicenda processuale posta al suo vaglio siano presenti elementi che, nel caso concreto, confermino o, al contrario, smentiscono con riguardo all'imputato la forza dimostrativa della massima di esperienza considerata dal legislatore per l'individuazione dei destinatari della misura di sicurezza. Siffatta verifica, opportunamente evidenziata nell'iter logico-argomentativo della decisione, consentirà, quindi, l'applicazione della misura di sicurezza laddove siano riscontrate, tra gli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, circostanze sintomatiche di una effettiva ed attuale pericolosità sociale ovvero di una concreta probabilità di recidiva generica o specifica. Per converso, il giudice dovrà escludere l'applicazione della misura di sicurezza laddove sussistano elementi indicativi della cessazione della pericolosità. Assumeranno, quindi, rilievo, a titolo esemplificativo, il ruolo occupato all'interno del sodalizio delinquenziale (verticistico o di semplice gregario), la durata dell'affiliazione (protrattasi per un lungo periodo o viceversa per un lasso temporale circoscritto e soprattutto ancora perdurante o meno), la commissione di un solo ovvero di una pluralità di reato scopo, la natura e l'intensità dei legami con un numero limitato oppure significativo di appartenenti alla cosca. goof 18 In ogni caso, il giudice dovrà necessariamente confrontarsi con gli elementi fattuali dedotti dalla difesa al fine di vagliare la capacità di resistenza del compendio giustificativo della decisione. Tra gli elementi che devono essere apprezzati va, senz'altro, annoverata la formale condizione di collaboratore di giustizia del condannato, specie se già favorevolmente valutata nel medesimo giudizio ai fini dell'accertamento della responsabilità sua e dei coimputati. L'ammissione allo speciale programma di protezione previsto per i cosiddetti "collaboratori di giustizia" dall'art. 10 D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n. 82, infatti, implica un positivo accertamento sulla recisione dei legami con ambienti criminali che può essere superato solo in presenza di elementi di fatto dimostrativi della sua attuale pericolosità (cfr. in tema di misure di prevenzione Sez. 1, n. 29473 del 22/02/2019, Mantella, Rv. 276404; Sez. 6, n. 17930 del 04/12/2012, dep. 2013, C., Rv. 256238; Sez.1, n.5228 del 22/09/2000, Archetti, Rv. 217354).
7.4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata in parte qua con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania affinché esamini la richiesta di applicazione della continuazione e verifichi, attenendosi ai principi richiamati in precedenza e colmando le lacune motivazionali, se possa essere applicata al ricorrente la misura di sicurezza della libertà vigilata.
8. Entrambi i motivi dedotti nel ricorso proposto da TO AD non meritano accoglimento sicché il ricorso nel suo complesso deve essere rigettato.
8.1. L'assunto del ricorrente che la permanenza della sua condotta associativa sia cessata in epoca precedente all'entrata dalla legge, 27 maggio 2015, n. 69, con conseguente inapplicabilità ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. dei nuovi e meno favorevoli limiti edittali previsti per la fattispecie di associazione mafiosa, è manifestamente infondato sul piano giuridico. La permanenza del reato associativo in caso di contestazione aperta ossia senza l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita come quella elevata nei confronti del TO ("dal settembre 2013 ad oggi") - deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice del merito che, alla luce del materiale probatorio raccolto, può delimitare la protrazione temporale del contributo partecipativo con l'unico limite, di natura processuale e non sostanziale, rappresentato, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non dalla data di ultimazione delle indagini preliminari ma da quella della pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259482; Sez. 1, n. 17265 del 08/04/2008, Zavettieri, Rv. 239628). La Corte etnea, correttamente affrontando il tema della perimetrazione temporale della condotta contestata, è pervenuta alla conclusione della sua 19 protrazione in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015 (il 14 giugno 2015) sulla base della piattaforma probatoria acquisita e, in particolare, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TI e D'RI, i quali hanno riferito della gestione di una piazza di spaccio per conto del clan da parte del TO fino al novembre 2015, oltre che delle ammissioni dello stesso imputato rese con generico riferimento all'intero capo di imputazione. A detto ragionamento, il ricorrente nulla oppone di concreto limitandosi a predicarne una generica insufficienza.
8.2. Il secondo motivo, che nella sostanza denuncia l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione posta a fondamento del rigetto della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, è infondato. La Corte distrettuale ha escluso il vincolo della continuazione evidenziando come l'unico collante tra il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto della condanna divenuta irrevocabile, e quello di associazione di stampo mafioso sub iudice sia costituito dalla accertata consumazione in entrambi i sodalizi da parte del ricorrente di reati in materia di stupefacenti non rappresenti un indicatore sufficiente alla luce non solo della distanza temporale (l'inizio della condotta partecipativa è fissato nel capo di imputazione nel 2013, mentre il reato di associazione finalizzata al narcotraffico è stato consumato negli anni 1997 e 1998), ma anche del contenuto delle sentenze emesse nel separato procedimento che non contengono alcun elemento idoneo a dimostrare che l'adesione del TO ad entrambi i sodali sia avvenuta in esecuzione di una deliberazione criminosa unitaria Si tratta di un iter argomentativo non solo plausibile in fatto ma anche giuridicamente corretto. Anche ammesso che il TO, a prescindere da quanto accertato in correlazione all'imputazione, avesse fatto parte del sodalizio mafioso sin da epoca risalente comunque non lontana da quella in cui ha commesso il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ciò, in ogni caso, non costituirebbe un indicatore dirimente della prospettata continuazione fra i reati dovendosi ancora valutare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni. Detta verifica non può limitarsi alla constatazione della natura permanente di entrambi i reati associativi e dell'omogeneità e delle condotte criminose, ma va compiuta attraverso una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569; Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, Napolitano, dep. 2017, Rv. 268786). La sentenza impugnata non si è sottratta a tale compito, ma l'ha compiutamente eseguito axi/1 20 Z apprezzando l'accertamento del giudice della cognizione sulle caratteristiche dell'associazione dedita al narcotraffico e confrontandole con quelle dell'associazione mafiosa per cui è intervenuta condanna, pervenendo, per tale via alla decisione sfavorevole all'imputato.
9. L'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di EN IO, relativo all'omessa esclusione della recidiva, è privo di pregio. La sentenza impugnata, dopo avere dato atto che l'imputato aveva rinunziato ai motivi di appello concernenti la responsabilità penale, ha preso in esame, oltre alle censure sul trattamento sanzionatorio, anche quella sulla recidiva, oggetto, contrariamente a quanto osservato dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, di specifico motivo di appello, considerandola infondata per le ragioni già espresse dal giudice del primo grado ossia per la "reiterazione delle precedenti condotte criminose". Si tratta di motivazione adeguata se letta congiuntamente a quella della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare in linea con il consolidato principio per cui le pronunce emesse nei due gradi di merito si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora, come nel caso in verifica, i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice ed i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, limitandosi a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (ex multis Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). La sentenza emessa in esito al primo grado del giudizio (cfr. pag. 149) aveva, infatti, spiegato la portata della reiterazione delle condotte criminose quale sintomo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità, pedissequamente richiamata dalla Corte di appello, osservando che il EN era ricaduto nell'illecito, commettendo il grave reato associativo, nell'ambito di una vera e propria progressione criminosa, precisamente dopo essere stato condannato ripetutamente per altri delitti contro l'ordine pubblico commessi a breve distanza di tempo l'uno dall'altro. 10. L'unico motivo proposto nel ricorso di OS OV NI, relativo all'applicazione della continuazione tra il reato oggetto del giudizio ed i reati giudicati con le sentenze della Corte di appello di Catania del 17.3.2016 e del 20.12.2004, è inammissibile per la sua genericità. Alla Corte, che ha escluso la continuazione rilevando come dalle sentenze irrevocabili non si rilevano elementi specifici che ricolleghino i reati già separatamente giudicati quanto meno allo stesso contesto mafioso in cui è maturato il reato associativo accertato a suo carico, il ricorrente oppone il 21 Excep contrario, senza però addurre elementi ulteriori a quelli esaminati dal giudice del merito se non la mera ipotesi, fondata non su accertamenti compiuti in sede di cognizione ma sulla astratta omogeneità tra i titoli di reato oggetto delle sentenze irrevocabili (furti e rapine commessi negli anni 2001 e 2002) e quelli che lo stesso avrebbe commesso, secondo le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in un amplissimo periodo di tempo comunque a partire dagli anni '90, quindi molti anni prima della condotta partecipativa oggetto di specifico accertamento nel giudizio (dal maggio 2010 in poi). 11. L'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di AR NZ è inammissibile. Esso, infatti, si articola in più censure solo enunciate senza alcun riferimento alla vicenda processuale e del tutte prive di confronto critico con l'iter logico ed argomentativo sviluppato dalla sentenza appellata, che, anzi, è del tutto ignorato. Il ricorrente, in particolare, si duole della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per l'evidente insussistenza del fatto, nonostante abbia rinunciato ai motivi sulla responsabilità ammettendo gli addebiti e senza neanche precisare elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria. Lamenta la mancata applicazione della diminuzione di pena nella massima estensione per le concesse circostanze attenuanti generiche, previa esclusione della recidiva facoltativa, senza nulla di concreto opporre alle valutazioni contrarie del giudice di merito, che hanno valorizzato l'intempestività della confessione per formulare un giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze generiche. Quanto, infine, alla doglianza sull'individuazione di una pena base superiore a quella prevista dalla legge applicabile in ragione dell'epoca di consumazione del reato associativo, essa è stata già accolta dai giudici di appello che, per l'effetto, hanno determinato la pena base in sette anni, quindi nel minino edittale previsto dall'art. 416 bis, comma 1, cod. pen. nel testo precedente a quello introdotto dalla legge, 27 maggio 2015, n. 69 modificando la legge, 24 luglio 2008, n. 125 già in vigore alla data di inizio della condotta partecipativa accertata (dal 2011). 12. I due motivi denunziati da MA ME sono entrambi manifestamente infondati sicché il suo ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 12.1. Il primo motivo, relativo alla mancata applicazione del trattamento sanzionatorio antecedente alla legge n. 69 del 2015, si fonda su enunciati interpretativi contrari al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di 22 Gook legittimità, come già chiarito trattando la posizione di TO AD cui si rinvia (cfr. par. 8.1). 12.2. Anche il secondo motivo, relativo alla circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza, è fondato su una interpretazione dell'istituto in insanabile contrasto con il consolidato orientamento ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, cui aderisce il Collegio, a tenore del quale l'attenuante de qua, prevista all'art. 114 cod. pen. in tema di concorso di persone, non può trovare applicazione in relazione a fattispecie di partecipazione in numero superiore a cinque ad associazioni delinquenziali. Essa, infatti, è stata introdotta per correggere il principio generale della unitarietà del reato concorsuale e della tendenziale equivalenza sul piano sanzionatorio dell'apporto di ciascuno alla realizzazione dell'illecito, consentendo nei casi limite e marginali al giudice di valutare la portata minima del contributo dei concorrenti e di graduare, conseguentemente, la pena, con la espressa esclusione dei "casi" indicati nell'art. 112, tra i quali vi è, appunto, il "caso" in cui nel reato concorrano cinque o più persone. Il riferimento testuale ai "casi indicati nell'art. 112" anziché alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 112, costituisce indicatore inequivocabile del fatto che il legislatore abbia inteso riferirsi alle situazioni indicate in detta disposizione (e per quanto qui interessa al numero di cinque o più concorrenti nel reato) a prescindere dal rilievo che esse possano in concreto assumere come specifiche circostanze aggravanti. Per i reati associativi, in cui la penale rilevanza della condotta partecipativa del singolo discende dalla sua adesione allo stesso patto sociale degli altri numerosi associati, in caso di contributi in concreto rivelatisi di minore offensività la graduazione della pena potrà avvenire comunque con l'impiego di altri istituti, come le circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260010; Sez. 2, n. 36538 del 21/09/2011, Zappalà, Rv. 251146; Sez. 6, n. 15086 del 08/03/2011, Della Ventura, Rv. 249911; Sez. 6, n. 29821 del 22/06/2001-, P.G. in proc. Bonaffini, Rv. 221210). 13. Il ricorso di LL RT è parzialmente fondato nei limiti chiariti nel prosieguo. 13.1. Il primo motivo, relativo alla mancata applicazione della disciplina sanzionatoria antecedente alla legge n. 69 del 2015, non è fondato perché basato su enunciati interpretativi contrari al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di legittimità, come già chiarito trattando la posizione di TO AD cui si rinvia (cfr. par. 8.1). 13.2. Il secondo ed il terzo motivo che pongono rispettivamente la questione dell'applicazione della recidiva e, di conseguenza, della determinazione Дар 23 dell'aumento per la riconosciuta continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen., sono fondati. Entrambi superano il preliminare vaglio di ammissibilità perché, contrariamente a quanto opinato dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, il ricorrente non ha mai rinunziato ai motivi di appello diversi dalla determinazione della pena e dall'applicazione della continuazione né, in verità, avrebbe potuto farlo atteso che era stato assolto in primo grado e che la sua condanna con ribaltamento della pronuncia liberatoria è stata pronunciata per la prima volta dalla Corte di appello in accoglimento dell'appello del pubblico ministero. 13.2.1. La Corte etnea si è limitata a prendere atto della contestazione della recidiva reiterata specifica e nel quinquennio» e ne ha tratto le conseguenze in tema di trattamento sanzionatorio, determinando l'aumento di pena per il reato sub iudice, considerato satellite tra quelli unificati sotto il vincolo della continuazione, nella misura di un terzo della pena stabilita per la violazione più grave in applicazione del disposto di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen L'omessa giustificazione, con idoneo apparato argomentativo, della scelta di applicare l'aumento per la recidiva, sia pure quale aumento ex art. 81, comma quarto, cod. pen., in relazione ad un reato indicato dall'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. integra la denunziata violazione di legge. Infatti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'incostituzionalità del carattere obbligatorio dell'aggravante prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., anche quando la recidiva è contestata per i reati espressamente indicati in detta diposizione, tra cui quello di cui all'art. 416 bis cod. pen., il giudice può applicare l'aumento di pena alle stesse condizioni previste per la recidiva facoltativa, ossia unicamente quando ritenga la recidiva effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede. Secondo la giurisprudenza di legittimità, più precisamente, giudice del merito ai fini dell'applicazione della recidiva è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.- sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Corte cost., sent. n. 192 del 2007). Suo precipuo compito è, in altri termini, quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, "tenendo conto [...] della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e 24 del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (Sez. U, sent. n. 35738 del 27/05/2010, Calibè). 13.2.2. Quanto, infine, alla misura dell'aumento per la continuazione, non risulta corretta la decisione della sentenza impugnata, direttamente conseguente al riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, di parametrarlo al limite minino fissato dall'art. 81, comma quarto, cod. pen.. sia perché dal certificato del casellario in atti non risulta che il ricorrente sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva precedente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Dal Pan Rv. 276268; Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013, De Luca Rv. 256011; Sez. 1, n. 31735 del 01/07/2010, Samuele, Rv. 248095; Sez. 1, n. 17928 del 22/04/2010, P.G. in proc. Caniello, Rv. 247048) sia perché la misura minima di un terzo della pena stabilita per il reato più grave, è stata applicata non all'aumento complessivo per tutti i reati satellite unificati sotto il vincolo della continuazione bensì a ciascun aumento successivo al primo in palese contrasto con l'interpretazione prevalsa nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 18092 del 12/04/2016, Lovreglio, Rv. 266850; Sez. 1, n. 5478 del 13/01/2010, P.G. in proc. Motta;
Rv. 246116; Sez. F, n. 37482 del 04/09/2008, P.M. in proc. Rocco, Rv. 241809). Dalla sentenza impugnata, infatti, si ricava che al ricorrente è stata inflitta la pena di anni 15 mesi 8 di reclusione, apportando alla pena base di anni 12 di reclusione per il reato più grave di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 17.7.1998), oltre all'aumento di anni 2 mesi 8 per il reato sub iudice, determinato nella misura di un terzo ex art. 81, comma 4, cod. pen., l'ulteriore aumento di anni uno per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., anche esso separatamente giudicato con la sentenza irrevocabile già citata. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata in parte qua con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania affinché verifichi nei termini indicati in precedenza se possa trovare applicazione l'aumento di pena per la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale nonché l'aumento per continuazione nella misura fissata dall'art. 81, comma 4, cod. pen., determinando il trattamento sanzionatorio nell'osservanza di richiamati principi. 14. Al rigetto e alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti EN, TO, NE, OL, BI, LE, AT, OS, AR e MA al pagamento delle spese processuali e la condanna dei ricorrenti NE, OL, BI, LE, AT, OS, AR e MA anche al pagamento di una somma in 25 roup favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di: CO OV limitatamente all'applicazione dell'art. 81, comma quarto, c.p.; D'RI NI limitatamente all'applicazione della continuazione e della misura di sicurezza della libertà vigilata;
LL RT limitatamente alla ritenuta recidiva e all'applicazione dell'art. 81, comma quarto, c.p., e rinvia per nuovo giudizio su tali punti e sul conseguente trattamento sanzionatorio per i predetti imputati, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati. Rigetta i ricorsi di EN IO e TO AD e dichiara inammissibili i ricorsi di NE ZO, OL GA, BI LE, LE NI, AT ON, OS OV NI, AR NZ e MA ME. Condanna EN, TO, NE, OL, BI, LE, AT, OS, AR e MA al pagamento delle spese processuali e NE, OL, BI, LE, AT, OS, AR e MA al pagamento altresì della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 dicembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi Mariastefania Di Tomassi Kimon та DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 FEB 2021 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 26