Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2013, n. 18773
CASS
Sentenza 26 marzo 2013

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Il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cui trattamento sanzionatorio si discute. (Vedi Corte Cost., ordd. n. 193 del 2008 e 171 del 2009).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2013, n. 18773
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18773
Data del deposito : 26 marzo 2013

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