Articolo 31 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
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1 gennaio 2000
Art. 31. (Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti). 1.
La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , individua modalita' di intervento atte a ridurre gli oneri di ammortamento dei mutui in essere relativi a enti locali e loro consorzi, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue.
2. La riduzione di cui al comma 1 e' da ritenere aggiuntiva a quelle che fossero state gia' deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23 novembre 1999.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2000
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