Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2016, n. 18092
CASS
Sentenza 12 aprile 2016

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Massime1

Il limite minimo di aumento della pena che, in caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che fosse incorsa nella violazione del divieto di "reformatio in peius" la pronuncia che aveva confermato la pena irrogata in primo grado, nonostante l'assoluzione per uno dei reati satellite che avevano comportato l'aumento di pena a titolo di continuazione).

Commentario1

  • 1Reato continuato recidiva reiterata pena aumento di un terzo equivalenza con attenuantiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 settembre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2016, n. 18092
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18092
Data del deposito : 12 aprile 2016

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