Sentenza 12 aprile 2016
Massime • 1
Il limite minimo di aumento della pena che, in caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che fosse incorsa nella violazione del divieto di "reformatio in peius" la pronuncia che aveva confermato la pena irrogata in primo grado, nonostante l'assoluzione per uno dei reati satellite che avevano comportato l'aumento di pena a titolo di continuazione).
Commentario • 1
- 1. Reato continuato recidiva reiterata pena aumento di un terzo equivalenza con attenuantiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 settembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2016, n. 18092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18092 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2016 |
Testo completo
1 8 0 92/ 1 6 32 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 935 UP 12/04/2016 Reg. Gen. N. 45392/2015 Composta da: Dott. Antonio Prestipino - Presidente Dott. Matilde Cammino - Consigliere Dott. Piercamillo Davigo Consigliere Dott. Geppino Rago Consigliere Dott. Luigi Agostinacchio - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE ZO nato a [...] il [...] • • DE IG FA nato in [...] il [...] • CITO ZO nato ad [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 14/04/2015 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio nei confronti del OV limitatamente alla determinazione della pena e rigetto nel resto nonché l'inammissibilità degli altri ricorsi;
udito il difensore del ricorrente OV, avv. Francesco Pollice del foro di Trani in sostituzione dell'avv. ZO Papeo del foro di Trani che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso dei quali ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14/04/2015 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa il 04/07/2014 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Trani, appellata da ZO OV, FA De GR e ZO IT, assolveva tutti gli appellanti dai delitti di cui agli artt. 2, 4 e 7 della I. n.895/1967 e rideterminava le pene per i residui reati, con la diminuente per il rito, in tre anni di reclusione ed € 800,00 di multa nei confronti del De GR ed in tre anni, quattro mesi di reclusione ed € 1.000,00 di multa nei confronti del IT, confermando per il OV la pena di sei anni di reclusione ed € 2.000,00 di multa. La conferma dell'affermazione di responsabilità si riferiva per tutti ai reati di rapina aggravata in concorso e di sequestro di persona, commessi in Andria il 23/12/2013 (gli imputati, travisati da un passamontagna, si erano introdotti nell'agenzia della Unipol di Andria e, minacciando di fare uso cruento di una pistola impugnata dal De GR, avevano ottenuto la consegna di denaro e di un cellulare dagli impiegati Vittorio SI e Maria Piombarolo, chiusi poi in uno sgabuzzino unitamente ad un cliente e così privati della libertà personale); per il OV anche al reato contravvenzionale di cui all'art. 75, comma 1 d.lgs. n.159/2011 in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. OV ZO ha eccepito: la violazione di legge e/o l'inosservanza del divieto della reformatio in peius ex artt. 597 comma 3 cod. proc. pen. e 81, comma 4 cod. pen. per essere stato confermato nei suoi confronti il trattamento sanzionatorio nonostante l'assoluzione da uno dei reati satelliti che avevano comportato un aumento di pena a titolo di continuazione;
la violazione di legge o l'erronea applicazione dell'art. 605 cod. pen. perché ritenuti sussistenti gli elementi costitutivi del reato di sequestro di persona, senza considerare che la privazione della libertà personale era stata funzionale alla rapina, costituendo pertanto circostanza aggravante di tale delitto e non già fattispecie autonoma di reato;
la violazione di legge o l'erronea applicazione dell'art. 628 comma 3 n.1) cod. pen. nonché la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla circostanza aggravante dell'uso dell'arma, confermata nonostante l'assoluzione dai reati ex lege 895/1967; la violazione di legge e la mancanza e/o la manifesta illogicità della - motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità penale per il reato contravvenzionale di cui all'art. 75, comma 1 d.lgs. n.159/2011 in mancanza di prove attestanti la definitività del decreto applicativo della sorveglianza speciale al momento della commissione dei fatti;
2 il difetto di motivazione della sentenza in relazione ai criteri di determinazione della pena;
l'incostituzionalità dell'art. 81, comma 4 cod. pen. nella parte in cui, in contrasto con il principio di uguaglianza, sanzionava irragionevolmente con un incremento non inferiore ad un terzo la pena prescritta per il reato più grave qualora soggetto fosse riconosciuto recidivo ai sensi dell'art. 99 quarto comma cod. pen. Il De GR ha posto a base del ricorso l'unico motivo della nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con riferimento al giudizio di bilanciamento fra circostanze - in termini di equivalenza anziché di prevalenza - ed all'entità della pena. Il IT infine ha anch'egli proposto un unico motivo di ricorso eccependo la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione circa il giudizio di responsabilità penale fondato su elementi insufficiente, in mancanza di un - effettivo riconoscimento attraverso i filmati del sistema di videosorveglianza - e l'entità della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve preliminarmente rigettarsi ai sensi dell'art. 420 ter, quinto comma cod. proc. pen. la richiesta di rinvio formulata dall'avv. Maralfa nell'interesse del a prescindere ricorrente De GR per impedimento a comparire in quanto dalla circostanza se l'impossibilità dedotta possa definirsi assoluta trattasi di - imputato assistito da due difensori (la nomina dell'avv. Matera non risulta revocata).
2. Ciò premesso, il ricorso del OV va rigettato: alcuni motivi sono infondati, altri aspecifici, altri infine estranei alle doglianze proposte in appello.
2.1 Il primo ed il sesto motivo sono infondati, lamentando il ricorrente la "violazione del divieto di reformatio in peius in cui è incorsa la Corte di Appello di Bari nel momento in cui ha ritenuto di assolvere OV ZO dai reati p. e p. dagli artt. 2, 4 e 7 della L. n.895/1967 confermando la condanna riportata in primo grado" ed eccependo l'incostituzionalità della norma a tal fine applicata (art. 81, quarto comma cod. pen.). L'assoluzione in realtà riguarda uno dei reati in continuazione con quello più grave di rapina aggravata;
essendo stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma cod. pen. l'aumento della quantità di pena non poteva essere "comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave" per espressa disposizione di legge (art. 81, quarto comma cod. pen.). Il primo giudice si è attenuto a tale limite inderogabile, applicando l'aumento nella misura minima di un terzo (un anno, sei mesi di reclusione ed € 500,00 di multa) della pena base determinata per la rapina (quattro anni, sei mesi di reclusione ed € 1.500,00 di multa). -Il limite minimo di aumento della pena in caso appunto di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. va riferito infatti all'aumento complessivo per la continuazione e non alla - misura di ciascun aumento successivo al primo (Cass. sez. 1, sent. n. 5478 del 13/01/2010 - dep. 11/02/2010 - Rv. 246116), con la conseguenza che - a prescindere dal numero dei reati satelliti l'aumento per la continuazione non - può essere "comunque" inferiore ad un terzo della pena stabilita per reato più grave. L'assoluzione per uno dei delitti in continuazione non poteva determinare pertanto una diminuzione dell'aumento complessivo della pena, così giustificandosi la conferma del trattamento sanzionatorio ed escludendosi la violazione del divieto della reformatio in peius. Per quanto attiene all'eccezione di costituzionalità, la Suprema ha già avuto modo di rilevare, con argomentazioni del tutto condivisibili, che è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma quarto, cod. pen. - aggiunto dalla legge n. 251 del 2005 - nella parte in cui prevede che se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave - in quanto detto aumento trova la sua giustificazione nella sostanziale diversità delle situazioni regolate, avendo il legislatore facoltà di comminare le pene con aumenti differenziati in misura precostituita in ragione della minore o maggiore proclività a delinquere del reo, quest'ultima espressa dalla recidiva reiterata, ed è del tutto ragionevole oltre che conforme al principio dell'emenda di cui all'art. 27 Cost., considerato che una pena non commisurata adeguatamente al valore dell'illecito, identificato anche in base alla propensione a delinquere che il reo esprime, sarebbe frustranea rispetto alla rieducazione del condannato (Cass. sez. 5, sent. n. 30630 del 09/04/2008 - dep. 22/07/2008 - Rv. 240445). 4 2.2 Il secondo ed il quinto motivo sono generici. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (ex multis Cass. Sez. 6, sent. 13261 del 6.2.2003 - dep. 25.3.2003 - rv 227195). Nel caso di specie il quinto motivo si limita a contestare genericamente i criteri di determinazione della pena senza indicare le ragioni a base della doglianza, a fronte della motivazione contenuta nelle sentenze di merito con riferimento alle singole componenti del trattamento sanzionatorio. Il secondo motivo attiene all'applicazione dell'art. 605 cod. pen. ritenuta erronea perché "la condotta del OV suscettibile di penale rilevanza è stata quella di aver fatto ingresso nell'agenzia per impossessarsi di denaro o di beni e, onde commettere il reato, privato temporaneamente la libertà personale dei sigg. SI e PI (pag. 5 del ricorso)...modalità quest'ultima di esecuzione della rapina, in rapporto funzionale con tale reato (pag.6). In questo caso il ricorrente non considera le argomentazioni della corte territoriale tese ad evidenziare proprio la protrazione della libertà personale oltre lo stretto necessario per la consumazione della rapina, al fine di consentire ai rapinatori un allontanamento più agevole, con conseguente concorso dei due reati, in conformità con la consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente riportata nella sentenza di appello (nota 1 pag. 12); risulta a tal fine corretta la valutazione degli atti processuali con riferimento alla dinamica della condotta delittuosa, peraltro non contestata dalla difesa del OV (dopo la rapina i correi si diedero alla fuga, chiudendo a chiave, all'interno di una stanza, le tre persone presenti, che riuscirono a liberarsi a distanza di tempo, dopo aver scardinato la porta pag. 13 della sentenza impugnata).- Il motivo si risolve pertanto nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e motivatamente disatteso dal giudice di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, 5 la rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass. Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838).
2.3 Il terzo ed il quarto motivo con i quali il ricorrente censura, rispettivamente, l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 628 comma 3 n.1 cod. pen. e l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 sono anch'essi inammissibili. - Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dall'odierno Collegio, "in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. secondo cui non - possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame." (Cass. Sez. 4^, sent. n. 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Rv. 256631). L'obbligo di motivazione da parte del Giudice di appello sussiste infatti soltanto in relazione a quanto dedotto con l'atto di impugnazione o, se si tratta del mancato esercizio di un potere esercitabile di ufficio come quello relativo alla - concessione di benefici ai sensi del quinto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. anche in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione. Peraltro, perché sussista l'obbligo della motivazione, è necessario che la richiesta non sia generica ma in qualche modo giustificata con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della richiesta stessa. Nella fattispecie, l'atto di appello non conteneva alcun motivo riguardante l'aggravante suddetta ed il reato collegato all'applicazione della sorveglianza speciale ex art. 75 cit.
3. L'appello del De GR - incentrato sulla "nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione all'applicazione delle attenuanti generiche in misura 6 la -prevalente" è inammissibile perché del tutto generica la censura di "pena comunque sproporzionata". In realtà, proprio i fattori indicati dal ricorrente ("la giovane età all'epoca dei fatti e l'assenza di precedenti penali specifici") sono stati considerati dal giudice di merito ai fini del riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche;
la corte territoriale confermando sul punto la valutazione del tribunale - ha tuttavia a - ragione evidenziato che la gravità dei reati in questione e la capacità a delinquere dell'imputato desumibile anche dalle due condanne definitive riportate non giustificavano un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle - contestate circostanze aggravanti e sulla recidiva. Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto. (Cass. Sez. 2, sent. n.3610 del 15.01.2014 - dep. 24/01/2014 - Rv. 260415). La valutazione del giudice di merito si sottrae pertanto a censure, in assenza altresì di specifica allegazione da parte del ricorrente di elementi a sostegno della meritevole riduzione di pena per la prevalenza delle attenuanti.
4. Il ricorso del IT infine è manifestamente infondato. Sostiene il ricorrente la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione attesa "l'assoluta impossibilità di riferire all'odierno ricorrente la ben che minima condotta integrante il delitto in contestazione", in quanto dalla visione dei filmati non era stato possibile procedere alla identificazione del terzo soggetto autore della rapina insieme al OV ed al De GR che avevano agito a volto scoperto per una decina di minuti prima di fare ingresso nell'agenzia assicurativa, lasciandosi così riprendere dal sistema di videosorveglianza. Il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche la modifica normativa dell'articolo 606 cod. proc. pen. lett. e) ex lege 20 febbraio 2006 n. 46 che ha lasciato inalterata la natura del controllo demandato la corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. 7 ما Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della - decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è -e resta giudice della motivazione. Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla condanna oggetto d'impugnazione ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2, sent. n. 5223/2007, Rv 236130). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado, sottolineando come dagli atti indicati nell'art. 442 comma 1 bis cod. proc. pen. correttamente utilizzati dal giudice di primo grado sia ai fini della prova, ai sensi dell'art. 438 sia ai fini della deliberazione, ai sensi del citato art. 442 comma 1 bis del codice di rito - emergano chiaramente gli estremi oggettivi e soggettivi del concorso del IT nei reati commessi dal OV e dal De GR, ad esclusione di quello ex lege 895/1967. In particolare, con argomentazioni corrette sul piano della logica e basate sulle acquisizioni processuali, la corte territoriale ha evidenziato che se era indubbiamente vero che il filmato registrato dal sistema e le immagini estrapolate non consentivano di riconoscere il IT con la stessa facilità dei 8 complici, era altrettanto vero però che il filmato ed alcune immagini permettevano di vedere in modo chiaro e netto la corporatura, la testa e la capigliatura del terzo rapinatore, sì da consentire il riconoscimento dai militari dell'Arma, confermato anche dal riscontro diretto di caratteristiche particolari del capo (pag. 10 della sentenza impugnata); che tale elemento di prova era supportato da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti (l'irreperibilità del IT nella settimana successiva ai fatti;
il rinvenimento a casa sua, durante una perquisizione, di un giubbotto perfettamente identico a quello utilizzato dal "terzo" rapinatore;
lo stretto rapporto del ricorrente con il De GR, fidanzato della figlia;
l'uso della mano sinistra durante la rapina, compatibile con il trauma subito alla mano destra qualche giorno prima, curato presso una struttura sanitaria). Su quest'ultimo dato la difesa ha insistito ipotizzando che il rapinatore fosse mancino e che la stecca applicata in realtà facilmente rimuovibile, come sottolineato dalla corte barese non potesse essere occultata dal guanto - indossato dal rapinatore, ipotesi alternativa che non incide sulla coerenza logica del ragionamento del giudice di merito. Nella motivazione non si ravvisa cioè alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745).
5. Per tutte le considerazioni esposte, dunque, il ricorso del OV va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. I ricorsi del De GR e del IT devono invece essere dichiarati inammissibili. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di OV ZO che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di De GR FA e IT ZO che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 12 aprile 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Dr. Antonio Prestipino Dr. Luigi Agostinacchio DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 2 MAG 2016 IL CANCELLIERE REN CA Claudia Pianel Ath T R O C 10