Sentenza 22 settembre 2000
Massime • 1
Qualora il soggetto nei cui confronti è stata proposta l'applicazione di una misura di prevenzione sia stato ammesso allo speciale programma di protezione previsto per i cosiddetti "collaboratori di giustizia" dall'art. 10 D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n. 82, il requisito della pericolosità deve essere puntualmente accertato sulla base di elementi di fatto idonei a superare la presunzione, derivante dalla suddetta ammissione, che il proposto abbia reciso i propri legami con il mondo del crimine.
Commentario • 1
- 1. Ordinanza 6 maggio 2011: misure di sicurezza - personali - libertà vigilata - soggetto passivo - collaboratore di giustiziaVignera Giuseppe · https://www.diritto.it/ · 19 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2000, n. 5228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5228 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 22/09/2000
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 5228
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 11081/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA /ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ARCHETTI BIAGIO n. il 30.11.1955
avverso decreto del 31.01.2000 CORTE APPELLO di SALERNO sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. DELEHAYE ENRICO lette le conclusioni del P.G. per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo.
Con decreto del 26-11-1999 la Corte di Appello di Salerno confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., che era stata irrogata dal Tribunale della stessa città ad Archetti Biagio per la durata di anni quattro con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ritenendo irrilevante per una previsione di non pericolosità la sola allegazione da parte del proposto della qualità di "collaboratore".
Avverso la suddetta decisione ha proposto rituale ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, deducendone la carenza di motivazione perché la Corte territoriale non avrebbe considerato a sufficienza il nuovo atteggiamento processuale assunto dall'Archetti e la sua ammissione al programma speciale di protezione, nonostante fossero dati estremamente significativi del recesso dall'organizzazione criminale, a cui apparteneva, e dell'assenza di pericolosità sociale attuale.
Motivi della decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
È stato, infatti, eccepito che i giudici di merito avrebbero omesso di valutare l'attualità della pericolosità sociale del prevenuto, alla luce della sua qualità di collaboratore di giustizia e dell'ammissione al programma speciale di protezione, elementi determinanti per dedurne l'allontanamento dal "clan" di stampo camorristico di appartenenza.
Tali rilievi, formulati peraltro in maniera generica, sono tuttavia attinenti esclusivamente al merito, in quanto si propone una semplice rilettura delle risultanze processuali, che il provvedimento impugnato esamina correttamente ed esaurientemente senza incorrere in vizi logici o giuridici, valutabili in sede di legittimità. La Corte territoriale evidenzia: "nel presente procedimento non è stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare la rescissione, definitiva e completa, dei legami con esponenti della malavita operante nell'Agro Nocerino - Sarnese di tal che non può escludersi che l'attività di collaborazione da parte dell'Archetti sia stata posta in essere al solo scopo di avvantaggiarsi della vigente normativa premiale nell'ambito dei procedimenti che lo vedono imputato di gravissimi delitti".
Tale valutazione appare conforme ai principi, enunciati da questa Corte, la quale ha deciso che "qualora il soggetto nei cui confronti è stata proposta l'applicazione di una misura di prevenzione sia stato ammesso allo "speciale programma di protezione" previsto per i c.d. "collaboratori di giustizia" dall'art. 10 del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni in L. 15 marzo 1991 n.82, il requisito della pericolosità dev'essere puntualmente accertato sulla base di elementi di fatto idonei a superare la presunzione, derivante dalla suddetta ammissione, che il proposto abbia reciso i propri legami con il mondo del crimine." (Cass. Sez. I, 11-12-1997 n. 5668, Gennaro, RV. 209.000). Deve, inoltre, essere tenuta presente l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, dal quale possono però essere tratti spunti utili per stabilire se sussista la pericolosità del proposto, individuabile in indizi o sospetti concreti rivelatori, che possono essere desunti dai precedenti penali o giudiziari e dalle pendenze per gravi reati.
L'impugnato decreto quindi, appare compiutamente motivato ed esente da vizi di carattere logico o giuridico, valutabili in sede di legittimità; a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso appare giusto condannare il ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del giudizio, anche al versamento della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2000