Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2000, n. 5228
CASS
Sentenza 22 settembre 2000

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Massime1

Qualora il soggetto nei cui confronti è stata proposta l'applicazione di una misura di prevenzione sia stato ammesso allo speciale programma di protezione previsto per i cosiddetti "collaboratori di giustizia" dall'art. 10 D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n. 82, il requisito della pericolosità deve essere puntualmente accertato sulla base di elementi di fatto idonei a superare la presunzione, derivante dalla suddetta ammissione, che il proposto abbia reciso i propri legami con il mondo del crimine.

Commentario1

  • 1Ordinanza 6 maggio 2011: misure di sicurezza - personali - libertà vigilata - soggetto passivo - collaboratore di giustizia
    Vignera Giuseppe · https://www.diritto.it/ · 19 maggio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2000, n. 5228
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5228
Data del deposito : 22 settembre 2000

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