Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione, formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice di appello esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2014, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
38 67 / 1 5 Ле REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 2839 - Presidente - N. ALFREDO MARIA LOMBARDI Dott. - Consigliere - SILVANA DE BERARDINIS Dott. Rel. Consigliere - N. 51827/2013 REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VARRICA VINCENZA N. IL 18/06/1956 avverso la sentenza n. 3455/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 22/05/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'A Udit i difensor Avv. т udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputata, avv.to Angelo Formuso, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22.5.2013 la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale in composizione monocratica in data 27.2.2012, riteneva assorbito il reato di cui al capo b) di danneggiamento (artt. 635 e 61 n. 2 c.p.), nel reato di violazione di domicilio di cui al capo d) (art. 614 c.p.) e rideterminava la pena nei confronti di RR Vincenza, anche in relazione al reato di cui al capo a)- di arbitraria occupazione di cui all'art. 633 c.p. dell'immobile di proprietà di GI NO, in Palermo alla Via Mulè 10- in un anno e un mese di reclusione, con conferma del risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede civile e della provvisionale di € 5000,00, assolvendo gli altri imputati.
2.Avverso tale sentenza la RR, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso, lamentando: -con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art.606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 192, 530 co. 2° c.p.p., 110, 633 c.p., configurandosi il travisamento della prova, nella parte in cui è stato evidenziato che dalle risultanze processuali acquisite nel giudizio di prime cure, risulterebbe evidente come la ricorrente si sia abusivamente introdotta nell'appartamento in via Mulè alla luce delle dichiarazioni rese da Di AR NA, agente di P.G., intervenuto in data 29.9.2007, laddove il teste in questione non ha mai indicato la RR come "occupante" dell'appartamento di Via Mulè, né risulta che l'imputata sia stata identificata all'interno di detto immobile al momento dell'intervento della Polizia;
inoltre, la sentenza impugnata si presenta viziata anche nella parte in cui valorizza la circostanza della notorietà che il GI fosse erede, e, dunque, ai fini dell'elemento soggettivo in capo all'odierna ricorrente;
l'amministratore del condominio, poi, non ha riferito mai alla persona offesa dell'occupazione dell'immobile, né di alcuna presenza fisica della RR all'interno dello stesso, sebbene anch'egli conoscesse la RR, in quanto la stessa pagava le quote 1 condominiali, come si evince dalla deposizione della stessa persona offesa;
-con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 81 cpv. c.p., 643,633,614 c.p. non avendo la sentenza impugnata, in violazione di legge e carenza totale di motivazione, riconosciuto l'istituto della continuazione, tra il reato di cui all'art. 643 c.p. ed reati ascritti alla ricorrente nel presente procedimento;
nel corso del giudizio di primo grado era stata acquisita, infatti, la sentenza n.5904/2010, emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti della RR per il reato di cui all'art. 643 c.p., connesso alla vicenda oggetto del presente processo e nell'atto di appello, al punto n.3, la difesa aveva espressamente richiesto l'applicazione della continuazione tra i fatti di cui al presente processo e quelli oggetto della sentenza irrevocabile di condanna, assumendo, a sostegno di tale richiesta, la sussistenza della connessione oggettiva e soggettiva, ma sul punto la Corte di Appello non ha fornito alcuna risposta;
inoltre, la statuizione con cui è stata ridotta la pena inflitta in primo grado, non consente di evincere il calcolo operato per la determinazione della stessa, né è dato capire in che misura siano stati applicati gli aumenti per la continuazione c.d. interna tra i reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso, mentre è infondato nel resto, ai limiti dell'ammissibilità.
2. Con riguardo al primo motivo di ricorso si osserva che la sentenza impugnata, senza incorrere in vizi motivazionali o in violazioni di legge, ha compiutamente illustrato gli elementi di responsabilità a carico dell'imputata in ordine ai reati a lei ascritti fondati sull'accertamento compiuto dalla P.G. e segnatamente su quanto riscontrato dall'agente AR NA, che, intervenuto sul posto, rinveniva nell'abitazione i quattro imputati che avevano cambiato la serratura d'ingresso dell'appartamento. Le risultanze dell'accertamento della P.G. venivano confermate dal teste GI NO, unico erede di Di ET NN - a sua volta erede universale di Di ET -Carmela, originaria proprietaria dell'immobile che si era accorto, attraverso la sorella cui aveva lasciato le chiavi dell'appartamento consegnatole dalla zia, dell'illecita introduzione degli imputati nell'abitazione in questione, notiziando a tal fine la polizia. 2 3. Per quanto concerne il dedotto travisamento della prova, circa la mancata indicazione da parte dell'agente AR NA della RR come "occupante" dell'appartamento di Via Mulè, non identificata all'interno di detto immobile al momento dell'intervento della Polizia, tale doglianza è inammissibile, essendo stata proposta in violazione del principio di autosufficienza del ricorso in base al quale, quando si lamenti l'omessa o travisata valutazione di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi, ovvero mediante l'allegazione degli stessi, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Cass., Sez. 1^, 18/03/2008, n. 16706; Cass., Sez. 1^, 22/01/2009, n. 6112; Cass., Sez. 1^, 29/11/2007, n. 47499; Cass., Sez. feriale, Sent. 13/09/2007, n. 37368; Cass., Sez. 1^ (Ord.), 18/05/2006, n. 20344).
4. Va poi evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la sentenza impugnata senza incorrere in vizi ha indicato gli elementi dai quali è ricavabile la conoscenza da parte dell'imputata della qualità di nipote della de cuius da parte del GI e segnatamente la circostanza temporale dell'occupazione e l'avvenuto incontro dell'imputata con il GI dopo la morte della zia.
5. Fondato è il secondo motivo di ricorso, in merito all'omessa motivazione del giudice di appello sulla richiesta invocata al punto 3 dell'appello, di applicazione della continuazione ex art. 81 c.p. con il giudicato di cui alla sentenza n. 5904/ 2010, per il reato di cui all'art. 643 c.p.. Giova in proposito richiamare i principi espressi da questa Corte, secondo cui, una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sull'applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare, o non, l'istanza dell'impugnante. Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia 3 omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto (Sez. VI, 30/09/2010, n. 38648).
6. Per le ragioni dette, dunque, la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'omessa pronuncia in merito alla richiesta di applicazione della continuazione con precedente giudicato, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, mentre il ricorso va rigettato nel resto.
p.q.m.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione con precedente giudicato, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 7.10.2014 Il Consigliere estensore Not Sezaull Il Presidente Alfredo Maria Lombardi Rosa Pezzullo DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 27 GEN 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camela Lanzuise : +