Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
Il limite minimo di aumento della pena che, in caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2010, n. 5478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5478 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 13/01/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere N. 73
Dott. DI TOMASSI M. Stefania Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. rel. Consigliere N. 28925/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA;
nei confronti di:
1) TA PE, N. IL 23/11/1971;
avverso la sentenza n. 10349/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA, del 12/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del P.G., che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
La Corte:
OSSERVA
1. Avverso la sentenza resa da Tribunale di Catania il 12.06.2009, con la quale nei confronti di MO SE, imputato di tre distinte condotte consumate in violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9, è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni uno di reclusione, propongono ricorso per Cassazione sia l'imputato che il Procuratore Generale della Repubblica di Catania, il primo deducendo violazione di legge e difetto di motivazione nella decisione oggetto del gravame in relazione al disposto di cui all'art. 129 c.p.p., ed il rappresentante della P.A. denunciando la violazione dell'art. 81 c.p., u.c., dappoiché non applicati gli aumenti (duplici) per la continuazione nella misura del terzo nella sua legittima estensione, in costanza di imputato a carico del quale risulta riconosciuta la recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4. Il P.G. in sede con requisitoria scritta concludeva per l'accoglimento del ricorso del P.G. catanese.
2. Le conclusioni del P.G. in sede non sono condivise dalla Corte.
2.1 Ed invero MO SE è stato incriminato per tre condotte simili in quanto tutte riferibili alla violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9, giacché, pur sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di Catania, violava la prescrizione di rientrare presso la sua abitazione entro una certa ora, quella di non allontanarsi dal comune di Catania e quella di non violare norme di buona condotta facendosi sorprendere alla guida di una autovettura benché privo di patente di guida.
Davanti al giudice di prime cure le parti chiedevano l'applicazione di una pena concordata, richiesta accolta dal giudicante sulla base del seguente patto: ritenuta la continuazione tra i reati contestati e concesse le attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, veniva assunta come pena base per il reato sub A) la pena di anni uno, pena aumentata di mesi cinque e di mesi uno in applicazione della continuazione, rispettivamente, per i reati sub B) e sub C) e riduzione di un terzo del totale per la diminuente del rito: di qui, mesi diciotto meno un terzo = mesi dodici di reclusione.
La pena come innanzi determinata ed applicata è stata ritenuta illegittima dal P.G. ricorrente per violazione dell'art. 81 c.p., comma 4, aggiunto con L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 5, comma 1, in forza del quale, come è noto, se il reato in continuazione con quello più grave è commesso da soggetto al quale è stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 c.p., comma 4, l'aumento della quantità della pena non può comunque essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
Ad avviso del procuratore ricorrente, a mente della evocata normativa, all'imputato, al quale era stata fatta applicazione della recidiva contestata a mente dell'art. 99 c.p., comma 4, giacché contemplata la stessa nel giudizio di equivalenza con le concesse attenuanti generiche (Cass., Sez. 1, 14.10.2008, n. 43019) non poteva essere applicata, a titolo di continuazione, stante la pena base di anni uno, una sanzione in continuazione inferiore a mesi quattro per ciascuno dei reati giudicati, di guisa che, su tale premessa, all'esito del procedimento di determinazione sanzionatoria la pena legalmente da porre ad oggetto del patto tra imputato e P.M. non poteva essere inferiore a quella di anni uno, mesi uno e giorni dieci, risultato questo ottenuto conteggiando dalla pena base di anni uno, il doppio aumento a titolo di continuazione (mesi dodici più mesi quattro + mesi quattro = mesi venti) e dal risultato detraendo la diminuente del terzo per il rito.
2.2 La tesi qui illustrata è infondata giacché in contrasto con il tenore letterale della disposizione codicistica invocata. Ed infatti, come già da questa Corte recentemente affermato, per l'applicazione dell'aumento nel caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 c.p., comma 4, l'art. 81 c.p., comma 4, richiamato dall'art. 671 c.p.p., comma 2 bis, fa già riferimento a "più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave" prevedendo che in tal caso "l'aumento della quantità di pena" non possa essere "comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave", lasciando intendere, in base, come detto, ad una per nulla equivoca interpretazione letterale, che il limite minimo debba riferirsi all'aumento complessivo per la continuazione, come peraltro all'aumento complessivo fa sicuramente riferimento il limite massimo (triplo della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave) previsto in caso di concorso formale o di reato continuato dai primi due commi dell'art. 81 c.p. (così Cass., Sez. feriale, 4.9.2008, n. 37482).
2.3 Manifestamente infondato è poi la doglianza proposta dal MO.
Ed invero il giudice del merito ha sufficientemente dato conto di ogni determinazione conseguente al patteggiamento intervenuto tra le parti per la definizione del processo, di guisa che l'esposta lamentela si appalesa strumentale e dilatoria.
D'altra parte giova rammentare che la richiesta di pena concordata ovvero l'adesione alla pena proposta dall'altra, parte comporta la rinuncia a far valere le proprie eccezioni e difese (Cass. pen.25.11.19 3, Arvieri, m. 197720) e che la necessità di una motivazione della sentenza, in ipotesi di applicazione dell'art. 444 c.p., risulta soddisfatta anche se questa sia articolata succintamente (Cass. sez.un., 27 marzo. 1992, Di Benedetto, m. 191135; Cass. pen., sez. 6, 8 marzo 1991, Caratti, m. 201809). Quanto, infine, all'accertamento negativo circa le condizioni di applicabilità dell'art. 129 c.p., in particolare dedotto col motivo di ricorso, è sufficiente richiamare l'autorevole e consolidato insegnamento di questa Corte, la quale ha riaffermato la legittimità di una motivazione meramente enunciativa quando, come nel caso che ci occupa, dal processo non emergano elementi concreti che potrebbero giustificare l'applicazione dell'art. 129 c.p. (Cass. sez. un., 27 sett. 1995, Serafino, m. 202270).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del MO SE che condanna al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso del P.G..
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010