Sentenza 13 settembre 2018
Massime • 1
Il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/09/2018, n. 22545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22545 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2018 |
Testo completo
ACR 22545-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/09/2018 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI Presidente rel. SENTENZA N. 1644/18 Dott.ssa CARLA MENICHETTI Consigliere Dott.ssa DONATELLA FERRANTI Consigliere Dott.ssa DANIELA RITA TORNESI Consigliere N. REGISTRO GENERALE: Dott.ssa MAURA NARDIN Consigliere 1514/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL PA IE N. IL 04.11.1988; Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI MILANO in data 15 novembre 2017; sentita la relazione fatta dal Presidente dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Luigi Cuomo che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Per il ricorrente è presente l'avvocato Foci Fabio del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato Trentani Fabio che si riporta ai motivi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 novembre 2017 la Corte d'appello di Milano, per quanto rileva in questa sede, confermava l'affermazione di penale responsabilità di AL AN EL in relazione ad alcune violazioni della legge sulle armi e del T.U. stupefacenti.
2. Avverso tal decisione ricorre il AL AN deducendo con un unico motivo violazione di legge in ordine alla corretta applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 81 comma 4 e 99 comma 4 c.p. e la conseguente irrogazione di una pena non conforme alla legge. Evidenzia di non essere stato mai condannato come recidivo reiterato con sentenza passata in giudicato prima della commissione dei reati per cui si procede a suo carico nell'odierno procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale ha infatti erroneamente ritenuto applicabile il disposto di cui agli artt. 81 comma 4 e 99 comma 4 cod. pen. nei confronti dell'imputato, soggetto mai condannato come recidivo reiterato. Come precisato da questa Corte l'aumento minimo di un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81 c.p., comma 4, si applica solo quando l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva. ( cfr. Sez. 1, 1.7.2010, n. 31735, fattispecie in cui l'imputato era stato ritenuto recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discuteva). Con detto arresto è stato altresì precisato che è vero che l'art. 81 cod. pen., comma 4, aggiunto dalla L. n. 251 del 2005, prevede, rispetto ai recidivi reiterati, un aumento minimo di pena per la continuazione pari a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, ma l'interpretazione letterale dell'art. 81 cod. pen., comma 4 e la "consecutio temporum" delle voci verbali ivi impiegate ("reati...commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 cod. pen., comma 4") consente di riferire la norma impugnata al caso in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva. È stato sottolineato che il nuovo severo assetto sanzionatorio esige rigore interpretativo da parte del giudice, per non allontanarsi dai precetti costituzionali, ragion per cui detto modus opinandi è avvalorato dall'interpretazione logico-sistematica della nuova disciplina introdotta dalla L. n. 251 del 2005, che ha modificato gli artt. 99, 81 e 69 cod. pen., poiché ove si dovesse accedere all'interpretazione prospettata nell'impugnata sentenza, la recidiva ex art. 99 cod. pen., comma 4 verrebbe ad operare due volte, sia pure sotto profili diversi, sia ai fini della limitazione del giudizio di bilanciamento a mente dell'art. 69 cod. pen., comma 4, sia ai fini dell'aumento di pena per la continuazione a norma dell'art. 81 cod. pen., comma 4. Tale soluzione come sottolineato dalla ciata sentenza- sarebbe lesiva dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3) e si porrebbe in contrasto con l'art. 25 Cost., comma 2, che sancisce un legame indissolubile tra la sanzione penale e la commissione di un "fatto", e con l'art. 27 Cost., commi 1 e 3, che esige l'individualizzazione della pena e dunque una risposta punitiva adeguata alle caratteristiche del singolo caso, affinché la pena assolva ad una funzione rieducativa (Corte Cost. ordd. 193/2008 e 171/2009). Sulla base di tale indirizzo ermeneutico deve essere ribadito che il limite di aumento minimo per la 2 continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave (art. 81 c.p., comma 4 novellato dalla L. n. 251 del 2005, art. 5) trova applicazione nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo con una sentenza definitiva emessa antecedentemente alla data di commissione dei reati per i quali si procede (cfr. in tal senso anche Sez. 1, 2.7.2009, n. 32625), situazione che non ricorre nel caso di specie.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, restando irrevocabile ex art. 624 cod. proc. pen. l'affermazione di penale responsabilità, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto alla corte d'Appello di Milano Così deciso in Roma, 13 settembre 2018 IL PRESIDENTE ESTENSORE DEPOSITATO IN CANCELLERIA (Francesco Maria Ciampi) 23 MAG 2019 LIP REMA oggi,. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene Caliendo 3