Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
L'aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica a condizione che l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva precedente al momento della commissione dei reati per i quali si procede. (V. Corte cost., ord. n. 171 del 2009).
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- 1. Inutilizzabilità mai a danno dell'imputato (Cass. 19496/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 settembre 2021
L'inutilizzabilità patologica opera solo "in malam partem" e non può risolversi a danno dell'imputato. L'istituto della inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. è posto a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove illegittimamente acquisite contro divieti di legge, quindi in danno del giudicabile vale a dire come prove a carico. Tale istituto, pertanto, in tutte le sue articolazioni (una delle quali è rappresentata dall'ipotesi prevista dall'art. 195 c.p.p., comma 1) non può essere applicato per ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri alla funzione giurisdizionale. …
Leggi di più… - 2. Recidiva reiterata: cosa comporta?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2010, n. 17928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17928 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/04/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 398
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. - rel. Consigliere - N. 45152/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) NI IN N. IL 02/07/1973 C/;
avverso la sentenza n. 10466/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 04/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
udito il P.G. in persona del Dott. Cedrangolo Oscar che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.G. e per l'inammissibilità di quello dell'imputato;
udito il difensore avv. Guarino Mario Carmelo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pronunciata il 9 luglio 2009 la Corte di Appello di Napoli riformando, quanto alla pena, quella resa dal GUP del Tribunale partenopeo il 29 ottobre 2007, condannava IE MI, imputato del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nonché del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e art. 61 c.p., n. 1, L. n. 497 del 1974, artt. 9, 10 e 12, alla pena di anni quattordici e mesi otto di reclusione, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6 e con l'applicazione del vincolo della continuazione.
2. Propongono gravame di legittimità avverso detta sentenza sia il P.G. distrettuale che l'imputato.
Si duole, il primo, dell'erroneo aumento della sanzione per l'applicazione della continuazione, determinato in misura inferiore al terzo stabilito per il reato più grave, tenuto conto della recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4 contestata al prevenuto, mentre lamenta, il secondo, che avrebbe egli da alcuni mesi iniziato una sua utile, fattiva ed importante collaborazione con la giustizia, per la quale chiede, pertanto, l'applicazione in suo favore della disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 1991, art. 8 e la riduzione di pena ivi previsto.
3. I ricorsi sono entrambi infondati.
3.1 Prendendo le mosse dalla doglianza del Procuratore Generale, osserva la Corte che, nello scrutinare una questione di costituzionalità relativa appunto al disposto dell'art. 81 c.p., comma 4, la Corte costituzionale (sentenza n. 193 del 2008,
richiamata dalla più recente n. 171 del 2009) rimarcava come il rimettente (al pari dell'odierno ricorrente) muovesse dall'implicito presupposto interpretativo di ritenere che la norma impugnata sia applicabile al caso in cui l'imputato venga dichiarato recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cui trattamento sanzionatorio si discute, e non invece "- ad onta dell'indicazione, apparentemente contraria, ricavatile dalla consecutio temporum delle voci verbali impiegate ("reati ... commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 c.p., comma 4") .... al caso in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva". Proprio l'assoluta eccezionalità della disposizione in esame, capace di rendere di fatto del tutto inoperante il trattamento di favore normalmente collegato alla continuazione, impone dunque, ad avviso del Collegio, di seguire l'interpretazione restrittiva in qualche modo suggerita dallo stesso Giudice delle leggi traendo spunto dalla costruzione lessicale della formula normativa, e di rilevare che, nel caso in esame, l'art. 81 c.p., comma 4 non è applicabile perché non risulta che l'imputato era stato già ritenuto recidivo all'epoca della commissione dei reati per i quali è ricorso (in termini, Cass., Sez. 1^, 32625/2009, Stefani).
3.2 Quanto, invece, alle doglianze del prevenuto, v'è in primo luogo da rilevare che l'impugnazione risulta proposta in violazione del principio di autosufficienza del ricorso di legittimità, che deve essere recepito ed applicato anche in sede penale, già costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa valutazione di specifici atti del processo penale, o come nella fattispecie, di particolari status processuali, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la prova documentale (Cass., Sez. 1^, 18/03/2008, n. 16706; Cass., Sez. 1^, 22/01/2009, n. 6112; Cass., Sez. 1^, 29/11/2007, n. 47499; Cass., Sez. feriale, Sent. 13/09/2007, n. 37368; Cass., Sez. 1^ (Ord.), 18/05/2006, n. 20344). Osserva inoltre la Corte che il beneficio di cui al D.Lgs. n. 152 del 1991, art. 8, atteso il carattere processuale della norma che lo contempla ancora di recente autorevolmente confermato (SS.UU. ............) non può trovare applicazione se non nel momento in cui il giudice possa rilevare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di legge che lo giustifichino.
Orbene, nel caso di specie e con riferimento espresso ai due profili appena sintetizzati, osserva la Corte che, per un verso, la collaborazione giudiziaria dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità non può essere concretamente apprezzata da questo Collegio dappoiché semplicemente affermata dal ricorrente, e, per altro verso, la riduzione di pena qui invocata non è stata delibata dal giudice di secondo grado perché evidentemente non realizzatasi la condicio facti necessaria, ne' essa può essere applicata per la prima volta dalla Curia di legittimità, dappoiché eminentemente di merito il giudizio sulla pena e su ogni adminiculum ad essa connesso.
4. In conclusione, i ricorsi vanno rigettati e l'imputato altresì condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso del P.G.. Rigetta il ricorso del IE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010