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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/07/2025, n. 27569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27569 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. Procuratore generale presso Corte d'appello di Venezia nel procedimento a carico di: IU EM nato a [...] il [...] IN AO nato a [...] il [...] EG IA nato a [...]à di Piave il 29/01/1966 ZZ ND nato a [...] il [...] ON OV nato a [...] il [...] BA Popolare Di Vicenza;
nonché dagli stessi: 2. IU EM 3. IN AO 4. EG IA 5. ZZ ND 6. ON OV 7. BA Popolare Di Vicenza;
avverso la sentenza avverso la sentenza del 10/10/2022 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dai Consiglieri LO EN e OV CO;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27569 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RENOLDI CARLO - FRANCOLINI GIOVANNI . Data Udienza: 08/04/2025 uditi: - il Sostituto Procuratore presso questa Corte Tomaso Epidendio, il quale ha chiesto che la Corte: annulli senza rinvio la sentenza impugnata per i reati di cui all'art. 2637 c.c. e per i reati di cui ai capi Bl, CI., Dl perché estinti per prescrizione;
annulli senza rinvio, limitatamente all'aumento per la continuazione per AO IN, con conseguente rideterminazione della pena;
annulli con rinvio per i residui reati nei confronti di IA EG;
rigetti nel resto i ricorsi della Procura Generale, di AO IN, ND ZZ e OV ON;
rigetti il ricorso proposto per BA Popolare di Vicenza;
dichiari inammissibile il ricorso proposto di EM IU;
dichiari le parti della sentenza divenute irrevocabili;
l'avvocato IA AL in difesa delle parti civili da lei rappresentate, che si è riportata alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC, anche per gli avvocati MA CC e IZ MA da lei sostituiti;
- l'avvocato Albertina Pepe in difesa delle parti civili da lei rappresentate, si è riportata alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC dall'avv. Antonino CA;
- l'avvocato Michelangelo Curti in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC dall'avv. LO NZ nonché alla odierna udienza;
- l'avvocato Gerardina Orlandella in difesa delle parti civili da lei rappresentate, si è riportata alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC;
- l'avvocato IE MA IB in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese depositate in udienza;
- l'avvocato SC Franceschi in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC dall'avvocato AV IO nonché alla odierna udienza;
- l'avvocato MA ON in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositata a mezzo PEC;
l'avvocato Cristina Adducci quale sostituta degli avvocati LLavv. RU BI e Beatrice CA in difesa delle parti civili da loro rappresentate, si è riportata alle memorie conclusionali ed alle note spese depositate in udienza;
- l'avvocato ES Romana Graziani, quale sostituta LLavvocato DO Cusinato e LLavv. EL Fantini ha concluso come da memorie conclusionali e note spese già depositate a mezzo PEC dagli stessi;
l'avvocato IC DI in difesa delle parti civili da lei rappresentate, si è riportata alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC e per l'avvocato Diego AT ha concluso come da memorie conclusionali e nota spese già da questi depositate a mezzo PEC;
2 l'avvocato Giancarlo Barracato in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC;
l'avvocato Alessandra Fasan quale sostituta degli avvocati SC Di Ciollo e Lorenzo ST in difesa delle parti civili da loro rappresentate, si è riportata alle memorie conclusionali ed alle note spese già depositate a mezzo PEC dagli stessi;
l'avvocato RC Cammarata in difesa delle parti civili da lui rappresentate ha chiesto la conferma della sentenza e, quale sostituto dall'avv. Calogero Di AN, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già da questi depositate a mezzo PEC;
l'avvocato EM Compagno in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spesa già depositate a mezzo PEC;
per gli avvocati SC TE, SA FI si è riportato alle memorie conclusionali ed alle note spese già depositate a mezzo PEC dagli stessi, e per l'avv. TA Crisafi ha chiesto la conferma della sentenza;
l'avvocato MA Campanella, quale sostituta LLavvocato EN NO, ha concluso come in memorie conclusionali e nota spese già dallo stesso depositate a mezzo PEC;
l'avvocato BA PU in difesa delle parti civili da lei rappresentate, si è riportata alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC;
quale sostituta degli avvocati MA Borgobello, Elisa Sottosanti e Denaura Bordandini in difesa delle parti civili da loro rappresentate si è riportata alle memorie conclusionali ed alle note spese già dagli stessi depositate a mezzo PEC;
l'avvocato Marzia Callegaro in difesa delle parti civili da lei rappresentate, si è riportata alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC;
quale sostituta degli avvocati DI De Franceschi, OS Parenti, Agnese Sbraccia e ZI TE in difesa delle parti civili da loro rappresentate, si è riportata alle memorie conclusionali ed alle note spese già dagli stessi depositate a mezzo PEC;
in ultimo, l'avv. Callegaro - quale delegata LLavv. GI FA - ha concluso da memorie conclusionali ed alle note spese già dallo stesso depositate a mezzo PEC;
l'avvocato Fabio Marzio Palazzo in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC e per l'avvocato RI EV ha concluso come in memorie conclusionali e nota spesa già da questi depositate a mezzo PEC;
l'avvocato Valerio Cioffi, quale sostituto processuale LLavvocato Deborah Spedicati, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC dalla stessa;
l'avvocato ND FIni in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC;
l'avvocato SI CO in difesa delle parti civili da lei rappresentate, si è riportata alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC;
3 l'avvocato RA NA in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC e per l'avvocato SC LO ha concluso come da memorie conclusionali e nota spese già da questi depositate a mezzo PEC;
l'avvocato MI Vettore in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC;
per gli avvocati EL BB, NA LL, ND NA, LA Bortolamei, IO CA, AO CO, LE De ON, EL Di AO, ST D'ME, TA GH, ES CI, Diego EL, MI OJ, ON AD, AO LO, EL HE, AN IA NI, NA VE e SA NI ha concluso come in memorie conclusionali e nota spese già da questi depositate a mezzo PEC;
per gli avvocati Fabio CA, ES GG, BE NI ST e SC RI ha chiesto la conferma della sentenza;
lo stesso avvocato Vettore, su delega LLavv. Affatato, deposita conclusioni e nota spese per gli avv.ti FE VI e UC PU e, sempre per l'avv. Affatato, ha concluso riportandosi agli atti inviati a mezzo PEC dall'avvocato AN NA;
l'avvocato Stefania Rita RI R. Ceci - per BA d'IT - ha esposto quanto già in atti e si è riportata in particolare, alla memoria depositata in vista LLudienza del dicembre 2023 concludendo per l'accoglimento del ricorso proposto dalla Procura Generale ed il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati;
l'avvocato NA Borzone, quale sostituto processuale LLavv. SC Mucciarelli per BA Popolare di Vicenza, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; l'avvocato Niccolò Bertolini Clerici per ND ZZ si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; l'avvocato IZ Bellani, quale sostituto processuale LLavv. Oreste Dominioni per EM IU, si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; l'avvocato Tullio Padovani e l'avvocato Enrico MA Ambrosetti per OV ON si sono riportati ai motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento; l'avvocato Vittorio Manes, difensore di fiducia di IA EG, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; l'avvocato Lino Roetta per AO IN si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; 4 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 ottobre 2022, a seguito del gravame interposto: - dal Pubblico Ministero;
- dagli imputati EM IU, AO IN, OV ON, ND ZZ;
- dalla BA Popolare di Vicenza in L.C.A. (dichiarata responsabile ai sensi del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231; di seguito pure BP); - dalle parti civili RE TT;
LA TA e TO Corrà, Andra AD, UC AD, LA AD, ID OC;
KO RE;
LA AS e OV ASi;
OV ID, RA OS e DE ID;
la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del 19 marzo 2021 del Tribunale di Vicenza, per quel che qui rileva: - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OV ON, ND ZZ ed EM IU, nonché - in accoglimento LLappello proposto dalla Procura della Repubblica e dalle parti civili rappresentate dagli avvocati Cusinato, Dal Santo e Fantini - di IA EG, in ordine ai reati di aggiotaggio ex art. 2637 cod. civ. a loro ascritti al capo A.1 (ritenuto un unico reato per ciascuna annualità di riferimento) limitatamente ai delitti perfezionatisi fino al 2014, nonché ai reati di falso in prospetto ex art. 173-bis d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF) contestati ai capi ai capi I e L, perché estinti per prescrizione;
e ritenuta, quanto all'imputazione di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art. 2638 cod. civ., di cui ai capi B.1 e M.1, la sola ipotesi di cui all'art. 2638, comma 2, cit., ha ridotto la pena inflitta a OV ON, ND ZZ ad anni 3 e mesi 11 di reclusione;
e riconosciute a EM IU le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha ridotto la pena inflitta a quest'ultimo ad anni 2 mesi 7 e giorni 15 di reclusione;
-ha dichiarato IA EG, sempre in accoglimento del gravame della Parte pubblica e delle menzionate parti civili, responsabile dei residui reati a lui ascritti (vale a dire il reato di cui all'art. 2637 cod. civ., contestato al capo A.1, nonché i reati di cui all'art. 2638 cod. civ., contestati ai capi B.1, C.1, D.1, E.1, F.1, H.1, G.1, M.1, e, ritenuta, quanto ai reati di cui ai capi B.1 e M.1, la sola ipotesi di cui all'art. 2638, comma 2, cod. civ. riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza e unificati, infine, i predetti reati sotto il vincolo della continuazione), gli ha irrogato la pena di anni 3 e mesi 11 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
- ha assolto AO IN, per non aver commesso il fatto, dalle imputazioni elevate ex art. 173- bis TUF ai capi I e L, nonché dalle imputazioni elevate ex art. 2638, commi 2 e 3, cod. civ. ai capi H.1 e M.1, limitatamente alle condotte ascrittegli come successive al 18/12/2014; ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti, in ordine ai reati di aggiotaggio ex art. 2637 cod. civ. ascritti al capo A.1 (ritenuto un unico reato per ciascuna annualità di riferimento), limitatamente ai delitti perfezionatisi fino al 2014, perché estinti per prescrizione;
e ritenuta, quanto all'imputazione di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza 5 ex art. 2638 cod. civ. di cui ai capi B.1 e M.1, la sola ipotesi di cui all'art. 2638, comma 2, cit., ha rideterminato la pena a lui inflitta ad anni 3 mesi 4 e giorni 15 di reclusione;
- ha revocato la pena accessoria LLinterdizione dai pubblici uffici nei confronti di IN e IU;
- ha revocato la confisca per equivalente disposta ai sensi LLart. 2641, secondo comma, cod. civ., nei confronti degli imputati per l'importo di euro 963.000.000; - in parziale accoglimento LLappello proposto da BP, ha ridotto ad euro 207.900,00 la sanzione pecuniaria inflitta all'ente quale responsabile degli illeciti dipendenti da reato allo stesso ascritti, ritenuta l'unitarietà delle ipotesi di aggiotaggio;
- ha reso le conseguenti statuizioni civili;
- ha confermato nel resto la prima decisione, segnatamente nella parte in cui: aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di EM IU, AO IN, ND ZZ e OV ON, in ordine al reato di aggiotaggio a loro ascritto al capo A.1, limitatamente alle condotte contestate fino al 27 aprile 2013, perché estinto per prescrizione;
aveva affermato la responsabilità dei medesimi imputati, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 1, cod. pen. per le residue imputazioni di cui di cui all'art. 2637 cod. civ., contestato al capo Al, nonché per i reati di cui all'art. 2638 cod. civ. contestati ai capi B.1, C.1, D.1., E.1, F.1, H.1, G.1, M.1, nonché per il solo IU N.1 e, ritenuta, quanto ai reati di cui ai capi B.1 e M.1, la sola ipotesi di cui all'art. 2638, comma 2, cod. civ. riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza e unificati, infine, i predetti reati sotto il vincolo della continuazione;
aveva applicato a ND ZZ e OV ON l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
aveva affermato la responsabilità di BP per gli illeciti dipendenti da reato ad essa ascritti, ritenuta l'unitarietà delle ipotesi di aggiotaggio, disponendo la confisca nei suoi confronti (nei termini che si specificheranno infra). 1.1. I reati sono stati ascritti agli imputati nelle seguenti qualità, rispettivamente rivestite in seno BA Popolare di Vicenza: OV ON, presidente del consiglio di amministrazione;
EM IU, vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati;
ND ZZ, vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza;
AO IN, vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti;
IA EG, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società. 1.2. In sintesi: - il delitto di cui all'art. 2637 cod. civ. (capo A.1), è stato contestato per avere in tempi diversi, diffuso notizie false e posto in essere operazioni simulate ed altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni BP e ad incidere in modo significativo sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale della medesima BA Popolare di Vicenza e LLomonimo Gruppo bancario;
- il reato di cui all'art. 2638 cod. civ., quanto al capo B.1, per avere, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della BA d'IT, durante l'attività ispettiva compiuta dalla stessa Autorità presso la sede sociale, e, quanto al capo M.1, al fine di ostacolare l'esercizio delle 6 funzioni della BA d'IT e della BA Centrale Europea, nell'ambito dello svolgimento LLesercizio di valutazione approfondita, durante l'attività ispettiva compiuta dalla BA d'IT presso la sede sociale nel periodo marzo - agosto 2014, occultato con mezzi fraudolenti l'esistenza di numerosi finanziamenti concessi a terzi soggetti, finalizzati all'acquisto di azioni BP sul mercato secondario (operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della BA di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito e conseguente estinzione LLaffidamento), l'esistenza di lettere rilasciate a favore di terzi soggetti, contenenti l'impegno da parte della BA al riacquisto delle azioni BP e/o la garanzia di un determinato rendimento LLinvestimento;
e comunque per avere omesso di dare comunicazione di tali circostanze, cosi determinando un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della BA d'IT; quanto ai capi C.1, D.1, E.1, F.1, H.1, G.1, per avere determinato un ostacolo alle funzioni di vigilanza della BA d'IT e (quanto al capo H.1) della BA Centrale Europea in ragione LLinfedeltà esposte nelle segnalazioni di vigilanza periodica, nelle informative preventive e nelle comunicazioni indicate nei medesimi capi di imputazione;
quanto al capo N.1, ascritto per quel che qui rileva al solo IU, per aver determinato un ostacolo alla vigilanza da parte della CONSOB tramite le note indicate in imputazione;
- quanto al reato di cui all'art. 173-bis, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (capi I e L) per l'infedeltà dei prospetti relativi alle operazioni di aumento di capitale realizzate negli anni 2013 e 2014. 2. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, la BA Popolare di Vicenza s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, EM IU, AO IN, IA EG, ND ZZ e OV ON (per i motivi di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Il Procuratore generale distrettuale ha articolato tre motivi, nei confronti di EM IU, AO IN, IA EG, ND ZZ e OV ON, in relazione ai capi A.1, B.1 e M.1, e alla revoca della confisca per equivalente. 2.1.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione LLart. 2637 cod. civ. in quanto la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto, quanto alla contestazione descritta al capo Al, un unico reato di aggiotaggio bancario per ciascuna delle annualità indicate nell'editto accusatorio, laddove il primo Giudice - condividendo la prospettazione accusatoria - aveva affermato la sussistenza di quattro ipotesi delittuose per ciascun anno (aggiotaggio informativo/manipolativo, nonché finanziario/bancario). Ad avviso della parte pubblica ricorrente: - l'art. 2637 cod. civ. costituirebbe una norma incriminatrice cumulativa mista (e non invece una norma mista alternativa); e il primo Giudice - sulla scorta di quanto affermato da Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, Tanzi, Rv. 253754 - 01, a proposito del concorso materiale tra manipolazione informativa e manipolazione operativa - aveva a sua volta ravvisato un concorso 7 materiale tra le diverse condotte di aggiotaggio (valorizzando la diversità tra le condotte tipiche già descritte dal precetto penale); - la Corte di appello, pur non aderendo all'idea LLunicità del reato (quantunque caratterizzato da diverse modalità esecutive), ha ravvisato un unico delitto di aggiotaggio -per ciascuna annualità- in ragione delle peculiarità della fattispecie concreta, in particolare perché le condotte in imputazione sarebbero unificate dall'unico fine cui erano dirette, ossia far apparire solida la banca e appetibile l'azione, e ciò pur riconoscendo la diversità degli eventi pericolosi da esse determinati;
in tal modo, avrebbe fondato la decisione su un parametro inidoneo ad unificare sub specie iuris condotte ontologicamente diverse, comunque argomentando in contrasto con la sussistenza nella specie di condotte diverse indirizzate a fini immediati distinti e con la natura di reato di pericolo LLaggiotaggio che non sanziona il fine (sia esso raggiunto o meno) bensì i mezzi impiegati (ossia l'idoneità della condotta); - parimenti censurabili sarebbero gli altri argomenti spesi dal Giudice distrettuale per affermare l'unicità del reato, ossia il trattamento sanzionatorio (che è il medesimo per le diverse condotte, argomento del tutto neutro) e la complessiva gravità del fatto (che depone in senso contrario rispetto all'irragionevolezza di un più rigoroso trattamento sanzionatorio); - ancora, la Corte di merito in maniera non condivisibile avrebbe escluso - a differenza del Tribunale - nel caso di specie la differenziazione ontologica fra aggiotaggio finanziario e aggiotaggio bancario in ragione della natura LLente e del fatto che le sue azioni non fossero quotate, non considerando che l'unificazione (operata dal d.lgs. n. 61 del 2002) delle varie figure di aggiotaggio previste dal codice civile e dalla legislazione speciale nell'art. 2637 cod. civ., che contempla diversi eventi di pericolo, deporrebbe nel senso del concorso formale di reati e non anche per un rapporto di specialità reciproca. 2.1.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione degli art. 2638 cod. civ., 649 cod. proc. pen., 50 della Carta di Nizza, in relazione alla ritenuta sussistenza di un'unica ipotesi di reato in ciascuna delle contestazioni di cui ai capi B.1 e M.1, che descrivono entrambi due fatti diversi (come si trae dal diverso evento di essi): difatti, la comunicazione di notizie non corrispondenti a verità (dopo essersi adoperati per sviare le attività di controllo, mediante occultamento dei dati attinenti al capitale finanziato) integra una condotta ulteriore, produttiva di un evento ulteriore, che non può ritenersi assorbito dal precedente agire, né scriminato (conclusione cui in sostanza perviene la decisione impugnata), data l'insussistenza (riconosciuta dalla Corte di appello) del diritto al silenzio nella fase pre-procedimentale ispettiva della BA d'IT e della BC (alla stessa stregua di quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità a proposito del falso in atto pubblico). 2.1.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 2641 cod. civ., 101, comma 2, e 25, comma 2, Cost., nonché dei princìpi di legalità della pena e di separazione dei poteri, con riguardo alla revoca della confisca di euro 963.000.000 (disposta dal Tribunale ai sensi LLart. 2641, comma 2, cod. civ.), importo pari al valore dei beni utilizzati per commettere i reati (ossia alle somme di denaro investite nelle operazioni di finanziamento illecito) cui la Corte 8 territoriale sarebbe pervenuta disapplicando la disciplina interna, giustificata con un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata (fondata sulla sproporzione della statuizione ablativa), così pervenendo ad un effetto paradossale in ragione della eccezionale gravità della fattispecie (riconosciuta dallo stesso Giudice distrettuale), e comunque compiendo un intervento riservato al Legislatore rispetto al quale, ad avviso della Parte pubblica ricorrente (che ha richiamato pure Corte cost., ord. n. 24 del 26/01/2017), occorrerebbe un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia LLUnione europea, al fine di ottenere una interpretazione della sentenza Grande Sezione, 08/03/2022, in C-205/20 (richiamata dalla Corte territoriale) o, in subordine, accedere a una disapplicazione parziale LLart. 2641, comma 2, cod. civ. 2.2. La BA Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. (a mezzo LLavv. SC Mucciarelli), ha formulato due motivi in relazione alla disposta confisca, in pregiudizio LLente, LLimporto di euro 74.212.687,50 quale profitto del reato di ostacolo all'autorità di vigilanza (capo N.2 della rubrica). 2.2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 240 cod. pen., 19 e 53 d. Igs. n. 231 del 2001, nonché il vizio di motivazione, in ordine al mancato accertamento di un profitto confiscabile derivante dal reato di cui all'art. 2638 cod. civ. e alla sussistenza stessa di un profitto pari alla somma confiscata. La difesa: - nel presupposto che il profitto debba identificarsi nel vantaggio economicamente apprezzabile derivante dal reato, ha indicato come preferibile l'orientamento giurisprudenziale che richiede un nesso causale diretto ed essenziale tra il reato e il profitto e ciò - sulla scorta di quanto argomentato dalle Sezioni Unite e dalla dottrina nonché di quanto esposto nella relazione illustrativa al d. Igs. n. 231 del 2001- anche nei casi di ablazione nei confronti di una persona giuridica, rispetto alla quale diviene centrale il concetto di pertinenzialità (indipendentemente dalla fungibilità del denaro), espressivo della relazione tra la res e il reato perpetrato (in termini di incremento della sfera giuridico-patrimoniale che non vi sarebbe stato se li reato non fosse stato commesso), che - quanto all'ente - derivi da un reato presupposto della responsabilità ex d. Igs n. 231 del 2001; - ha censurato la sentenza impugnata che ha considerato il detto importo profitto diretto ed immediato del reato di ostacolo all'autorità di vigilanza, senza motivare in ordine all'esistenza di un profitto derivante da esso reato ed argomentando solo in ordine al quantum di esso - il che è vieppiù erroneo a proposito di una fattispecie che, come l'ostacolo alle autorità di vigilanza, non genera un profitto in via prima facie immediata (asserto corroborato da Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli, Rv. 271440 - 01) - ed anzi compiendo un'indebita sovrapposizione tra i concetti di interesse, vantaggio e profitto ed erroneamente correlando il profitto al delitto di cui all'art. 2638 cit. e non invece a quello di falso in prospetto (ex art. 173 -bis d. Igs. n. 58 del 1998, contestato agli imputati al capo L.), che tuttavia non rientra nel novero di quelli che, a mente del d. Igs. n. 231 del 2001, consentono l'ablazione. 7---7 9 > 2.2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 240 cod. pen., 19 e 53 d. Igs. n. 231 del 2001 nonché il vizio di motivazione, in ragione LLomessa considerazione, al fine della determinazione del profitto confiscabile, dei costi sostenuti dall'ente in riferimento all'operazione di aumento del capitale del 2014. Difatti, come chiarito da Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti S.p.a., Rv. 239924, ed affermato pure dalla successiva giurisprudenza di legittimità, qualora il reato dal quale scaturisce li profitto sia stato realizzato nell'ambito di attività intrinsecamente lecite (quale l'attività d'impresa), il profitto dovrebbe identificarsi con il vantaggio economico derivato dal reato, al netto LLeffettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente: dunque, nel caso in esame la Corte di merito, nel determinare il profitto, oltre ad analizzare la complessiva operazione di aumento di capitale (e non limitarsi a computare il solo controvalore del capitale finanziato) come accaduto nella specie e ad escludere (come ritenuto dai Giudici di merito) il controvalore economico LLaumento di capitale (sottoscritto con finanziamento concesso dalla BA stessa), nonché di quanto medio tempore restituito ai soci per via transattiva, avrebbe dovuto scomputare pure le commissioni, gli interessi e gli storni pagati dall'ente ai soci in relazione all'operazione di aumento di capitale. 2.3. OV ON (a mezzo degli avvocati Tullio Padovani e Enrico MA Ambrosetti) ha presentato tre motivi di ricorso. 2.3.1. Con il primo prospetta, ai sensi LLart. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, in riferimento all'art. 8 cod. proc. pen., in quanto, considerata la motivazione della Corte di merito in relazione al /ocus commissi delicti di cui all'art. 2638 cod. civ. contestato al capo B.1, ritenuto più grave, occorre chiarire quale sia la perimetrazione LLimputazione, alla luce LLelaborazione di legittimità in riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., che ha evidenziato come l'identità del fatto attenga all'essenza della fattispecie criminosa, non necessariamente coincidente con la descrizione del fatto stesso contenuta nel capo di imputazione, il che non può non rilevare anche ai fini della determinazione della competenza. Nella vicenda in esame ciò comporta l'inclusione nell'alveo LLimputazione anche LLinvio del rendiconto ICAAP, atteso che, benché dal punto di vista formale l'imputazione in esame abbia ad oggetto solo il secondo comma LLart. 2638 cod. civ. - reato di evento che punisce il vero e proprio ostacolo alla vigilanza mediante una condotta libera -, in realtà la contestazione riguarderebbe anche la mendace comunicazione alla BA d'IT, di cui al primo comma del predetto articolo, anche considerato come, nel caso di specie, l'ostacolo alla vigilanza sia stato contestato in forma concorsuale, per cui il contributo causale di ciascuno dei correi è stato posto in essere nell'ambito della condotta rispettivamente svolta, tant'è che solo ad alcuni viene attribuita una condotta nell'ambito dei rapporti con gli ispettori della BA d'IT, mentre per altri - tra cui, in particolare, EG - viene in rilievo proprio la gestione degli adempimenti contabili, la predisposizione dei bilanci d'esercizio, le segnalazioni e le comunicazioni all'Autorità di vigilanza, ciò senza contare che lo stesso capo di imputazione fa menzione della omissione di comunicazioni L- 7-' 10 che aveva determinato un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della BA d'IT, la quale, "conseguentemente, non dava luogo ad approfondimenti conoscitivi in sede ispettiva....."; il che dimostra, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, come l'omissione delle comunicazioni circa l'esistenza della prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizioni di azioni proprie, abbia preceduto l'approfondimento in sede ispettiva, così come il generico riferimento, contenuto nel capo di imputazione, alla "mancata comunicazione", rende evidente che essa sia riferita non solo alle segnalazioni periodiche sulla situazione patrimoniale LListituto di credito dovute alla BA d'IT, ma anche ai chiarimenti richiesti in sede ispettiva, non potendo, quindi, non considerarsi la comunicazione ICAAP inviata alla BA d'IT nell'aprile 2012 il primo segmento della complessiva condotta di ostacolo individuata dal capo B.1, alla luce della natura di detto rendiconto, come individuato dalla circolare n. 263/2006 della BA d'IT; per cui, l'aver taciuto, in tale sede, l'esistenza della pratica diffusa dei finanziamenti, ha drasticamente condizionato la conduzione LLispezione, come si evince dalle s.i.t. del capo team ispettivo, dott. Scardone, richiamate nell'ordinanza del Giudice LLudienza preliminare, e dal contenuto della relazione ispettiva, che dedica ampio spazio all'analisi del contenuto LLICAAP;
ne consegue che la trasmissione di tale documento, a contenuto mendace, alla BA d'IT, nell'aprile 2012, costituisce il momento in cui si è consumato il reato di cui al capo B.1, di cui rappresenta il primo segmento di condotta. Diversamente da quanto sostenuto, la Corte di merito ha considerato che tale segmento di condotta non fosse stato neanche indirettamente contemplato nel capo di imputazione, risultando lo stesso, quindi, ininfluente ai fini della individuazione della competenza territoriale, dovendosi il giudice, in altri termini, attenersi alla sola contestazione come formulata dal pubblico ministero, nonostante ciò contrasti con il sistema processuale, che attribuisce al giudice per le indagini preliminari un ampio potere di controllo sull'operato del pubblico ministero, come dimostrato dalla giurisprudenza elaborata in tema di archiviazione, iscrizione nel registro degli indagati ed imputazione coatta, dal che consegue che il giudice possa, e debba, prendere in considerazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, tutte le circostanze di fatto che risultano dal fascicolo delle indagini preliminari, anche se formalmente non richiamate dal capo di imputazione, in funzione, tra l'altro, del rispetto del principio di cui all'art. 25, comma 1, della Costituzione, teso ad evitare il fenomeno del così detto "forum shopping" da parte della pubblica accusa. Nel caso in esame, sin dall'udienza preliminare, nel fascicolo processuale era disponibile tutta la documentazione necessaria ai fini della corretta individuazione della competenza territoriale, tra cui la raccomandata con cui era stata inviata la ICAAP, circostanza, tra l'altro, ampiamente utilizzata dalla difesa in sede di relativa eccezione e, prima ancora, posta a fondamento delle richieste di proroga dei termini delle indagini preliminari. Infine, si sottolinea come la motivazione della Corte di merito - che, alla pag. 235 della sentenza impugnata, ha affermato come, anche aderendo alla tesi difensiva, la natura istantanea del reato impedisca di dare rilievo alla natura eventualmente recettizia della comunicazione, incidente unicamente sull'efficacia LLazione 11 tipica - si ponga in contrasto con la sentenza della Cassazione che, in tema di risoluzione del conflitto di competenza nell'ambito del procedimento cautelare, aveva individuato - in riferimento al reato di ostacolo alla vigilanza esercitata dalla Consob - la competenza territoriale di Milano, dovendosi, cioè, individuare il luogo di consumazione con quello in cui vengono assunte le determinazioni degli organi di vigilanza;
nel caso in esame, quindi, la competenza territoriale avrebbe dovuto essere individuata in Roma, sia in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2638, comma primo, cod. civ., sia, a maggior ragione, nel caso del delitto di evento di cui al secondo comma della citata disposizione. 2.3.2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia un vizio di motivazione, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla identificazione delle operazioni riconducibili alla nozione di "capitale finanziato", richiamata dagli artt. 2637 e 2638 cod. civ. (capi Al, B.1, C.1, D.1, E.1, F.1, G.1, H.1, M.1 LLimputazione), anche tenuto conto delle specifiche deduzioni sollevate con l'atto di appello. Secondo la Difesa, la circostanza che, come riconosciuto dalla consulenza di parte del Prof. Gualtieri, il capitale finanziato dalla BA Popolare di Vicenza fosse ampiamente diffuso fra i clienti/soci LListituto, non sarebbe sufficiente ad affermare, come ritenuto dai giudici di merito, che esso non poteva essere ignorato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, posto che la prova della consapevolezza delle "operazioni baciate" da parte di ON si porrebbe in maniera diversa a seconda che il fenomeno fosse concentrato in capo a un numero limitato di azionisti o fosse, invece, pervasivo. Secondo il prof. Gualtieri le operazioni di finanziamento dei piccoli soci sarebbero state incluse indiscriminatamente dai c.t. dei P.M. nell'ambito del fenomeno del capitale finanziato, portando ad una visione distorta del fenomeno, che avrebbe potuto essere rimeditata con una perizia, ripetutamente richiesta e mai accordata. La Corte di appello, aderendo alle tesi proposte dalla Procura Generale e dalla parte civile BA d'IT, sarebbe incorsa in un'erronea valutazione del quadro normativo di riferimento, che detterebbe una diversa disciplina del mercato primario e secondario relativamente alle c.d. operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni. Mentre nel caso del finanziamento per l'acquisto di azioni di nuova emissione, il capitale sottoscritto non è fully paid (i.e. interamente versato), sicché è necessaria la deduzione dai fondi propri delle somme finanziate in quanto la banca assume un rischio su sé stessa perché il capitale sottoscritto non è versato, nel caso, invece, del finanziamento effettuato nel mercato secondario nell'ambito di scambi tra clienti, in cui si sono svolte la maggior parte delle operazioni baciate qui in rilievo, dal momento che il controvalore delle azioni è interamente versato al momento LLemissione, il rischio sulle azioni non è a carico della banca, salvo che nel caso in cui il debitore non sia in grado di far fronte al rimborso se non con la vendita delle azioni o perché esistono pattuizioni che trasferiscono il rischio sulla banca, sicché in assenza di queste situazioni non occorre operare alcuna deduzione dai fondi propri. Secondo la Corte di appello, tuttavia, anche nel finanziamento di acquisti nel mercato secondario sarebbe sufficiente, ai fini LLobbligo di deduzione dai fondi propri, che l'acquisto sia stato finanziato dalla banca, sicché non sarebbe necessario verificare 12 se il prenditore abbia un adeguato merito creditizio che gli consenta di far fronte al rimborso del prestito. E ciò in virtù del paragrafo 7 del Capitolo 2 della circolare 263/2006, secondo cui "le anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza nonché le operazioni di finanziamento effettuate dalla banca per finalità di riacquisto di tali strumenti sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive LLoperazione, i momenti LLemissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e LLerogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato". Ora, in base all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, occorre privilegiare il cd. criterio letterale e solo in presenza di problemi interpretativi ricorrere al cd. criterio logico- sistematico. Dall'analisi letterale emergerebbe che il "riacquisto" non è quello dei terzi ma quello della banca, posto che, nel caso degli acquisti di terzi, effettuati nel mercato secondario con denaro fornito dalla banca, il regolatore avrebbe usato più propriamente il termine "acquisto", mentre il concetto di riacquisto rimanda a operazioni di finanziamento che abbiano l'effetto di ritrasferire alla banca il rischio delle azioni e si riferisce, dunque, al caso in cui il versamento del capitale post-emissione avviene con denari della banca e non al caso di finanziamento degli acquisti di terzi nel mercato secondario da altri terzi, i quali sono fully paid, posto che il relativo controvalore è regolarmente versato alla società all'atto LLemissione e i denari erogati dalla banca vanno in favore di un socio che a sua volta li dà a un altro socio, sicché il rischio si sposta sul piano proprio del rapporto creditizio e per valutarne l'esistenza è necessario indagare il merito creditizio del debitore. Può, tuttavia, accadere che l'acquisto di azioni nel mercato secondario, compiuto da terzi con denaro della banca, per le concrete modalità LLoperazione costituisca un acquisto di azioni proprie mascherato. In quest'ultimo caso la banca assume il rischio su sé stessa perché le azioni oggetto LLacquisto sono in realtà azioni proprie e non svolgono più la funzione di presidio degli altri rischi LLattivo bancario e di protezione dei depositanti e degli altri creditori LLintermediario e perciò il controvalore delle azioni deve essere dedotto dai fondi propri della banca sulla base di un altro alinea del paragrafo 7, capitolo 2 della circolare 263, che disciplina gli acquisti di proprie azioni anche per mere finalità di ricollocamento sul mercato e dispone che "le quote a qualunque titolo detenute dalla banca, non sono computabili nel calcolo del patrimonio di vigilanza". A conferma, la disciplina europea, entrata in vigore dal 10 gennaio 2014, contenuta nel regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Regulation- CRR), nel punto 2 LLart. 8, regolamento UE n. 241/2014 (Regulatory Technical Standards- RTS- Fondi propri), recita che "... il finanziamento diretto si riferisce a situazioni in cui un ente ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o altri finanziamenti, che sono utilizzati per l'acquisto dei suoi strumenti di capitale" e, nel punto 3, che "il finanziamento diretto comprende anche finanziamenti concessi, per scopi diversi dall'acquisto degli strumenti di capitale di un ente, a qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga nell'ente creditizio una partecipazione qualificata ...o che sia considerata una parte correlata ...qualora l'ente non sia in grado di dimostrare che: a) l'operazione viene effettuata a condizioni simili a 13 quelle di altre operazioni con terzi;
e b) la persona fisica o giuridica o la parte correlata non fanno affidamento sulle distribuzioni o sulla vendita degli strumenti di capitale detenuti per coprire il pagamento degli interessi e il rimborso del finanziamento". Questa disposizione conferma che perché sorga l'obbligo di deduzione dai fondi propri è necessario che, per effetto del prestito, l'ente creditizio abbia assunto un rischio su sé stesso e perciò gli effetti economici LLoperazione sono equiparabili a quelli di un acquisto di proprie azioni. Ne consegue che, nei casi in cui la presunzione relativa non opera (cioè tutti i casi nei quali il prestito non è erogato a un azionista rilevante o una parte correlata), per accertare l'esistenza LLobbligo di deduzione, oltre a verificare se il prestito è stato concesso con lo scopo di sottoscrivere azioni, nel caso di acquisti nel mercato secondario occorre controllare il merito creditizio del debitore per stabilire se l'operazione di finanziamento espone la banca al rischio di non recuperare le somme date a prestito. La valutazione di questo rischio è nelle banche fortemente condizionata da un complesso sistema di regole di vigilanza e non solo, fondate sull'analisi di informazioni, di natura quantitativa e qualitativa, relative al debitore, che ne determinano il grado di affidabilità e le capacità di rimborso (cioè il merito creditizio), per modo che se non vi sono fattori che rendano incerto il recupero delle somme date a prestito non vi è ragione di elidere dai fondi propri della banca l'ammontare finanziato. Se, poi, nel corso del tempo il merito creditizio del debitore si deteriora, la banca, nelle periodiche revisioni, dovrà intervenire rettificando in diminuzione e in alcuni casi azzerando il valore del credito, con i conseguenti effetti sul patrimonio LLintermediario. Le conseguenze di questo errore hanno portato a una illogica motivazione in ordine alla consapevolezza di ON circa l'esistenza del capitale finanziato, poiché non avrebbe avuto la possibilità di individuare il carattere illecito delle cd. operazioni finanziate, posto che i principali soggetti che fecero operazioni baciate erano imprenditori e/o finanzieri di primaria importanza che detenevano già importanti pacchetti di azioni della BA Popolare di Vicenza e che usufruivano di finanziamenti per le loro attività industriali o per investimenti nel settore mobiliare o immobiliare. La seconda questione concerne l'individuazione di una operazione correlata e cioè l'accertamento del nesso teleologico tra il finanziamento e l'acquisto. Già nel giudizio di primo grado, ON, mediante la consulenza tecnica del Prof. Gualtieri, aveva chiarito che, quando lo scopo LLacquisto delle azioni non risulti documentalmente, la finalità del prestito, e quindi l'esistenza di un obbligo di deduzione dai fondi propri, può essere accertata sulla base di elementi presuntivi, che la Circolare n. 263 individua nel fatto che, avuto riguardo al contratto e alle caratteristiche effettive LLoperazione, i momenti LLemissione delle azioni e LLerogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato;
laddove, a livello di normativa europea, l'art. 9, comma 4 del Regolamento 241/2014 precisa che per evitare la qualifica di finanziamento diretto o indiretto..., l'ente garantisce di non aver erogato il finanziamento allo scopo di sottoscrivere direttamente o indirettamente strumenti 14 A) di capitale LLente. Inoltre, secondo il prof. Gualtieri la circostanza che un azionista sia anche debitore della banca per aver ricevuto dei finanziamenti non comporta un'operazione equiparabile a un acquisto di azioni proprie, tanto più nel caso delle banche cooperative, perché il principio mutualistico ha in sé la considerazione che il socio sia cliente della banca e, nel caso delle aziende di credito di territorio, che quasi tutti i soci siano finanziati dalla banca perché hanno partecipato alla cooperativa per poter essere sostenuti finanziariamente, posto che, come detto dal dott. Barbagallo "in una banca popolare è normale che un cliente sia insieme finanziato e socio". In forza di simili premesse, i consulenti tecnici del P.M., alle cui tesi la Corte di appello si è allineata, non avendo definito un arco temporale e non avendo nemmeno fissato alcun range di importo dei controvalori di erogazioni e acquisti, per desumere la correlazione tra finanziamento e acquisto di azioni, hanno finito con l'includere, nella quantificazione del fenomeno, anche situazioni che non rappresentano operazioni per le quali sia davvero sorto l'obbligo di detrazione dai fondi propri, ma che indicano semplicemente la coesistenza, in capo allo stesso soggetto o gruppo collegato, di un debito verso la banca e di una operazione di acquisto azioni. Dunque, la Corte territoriale avrebbe errato: - nel calcolare l'entità del capitale finanziato, non distinguendo fra finanziamenti concessi per l'acquisto nel mercato primario e nel mercato secondario;
- nell'avere desunto l'esistenza di un'operazione correlata dalla semplice coesistenza tra un finanziamento e l'acquisto di azioni senza verificare se vi fosse un nesso teleologico. La Corte d'Appello a sostegno della esistenza di un capitale finanziato superiore a un miliardo di euro, indica - alle pag. 273/274 della sentenza - due testimonianze rese in primo grado (TO e LI), la registrazione del Comitato di Direzione del 10.11.2014 in cui l'ex D.G. SO aveva affermato" ...abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare ..." e una frase pronunciata da SO e oggetto di intercettazione telefonica. In realtà, proseguendo nell'ascolto della registrazione il dott. IU replica dicendo "ma non li ... ma non li prendono AM", ovvero che nessuno aderisce alle proposte di un finanziamento agevolato. Pertanto, anche se la registrazione del Comitato di Direzione del 10.11.2014 costituisce la prova circa della partecipazione LLalta dirigenza alla realizzazione delle c.d. operazioni baciate, essa dimostra la volontà di tenere segreta questa circostanza (primo fra tutti, al CdA ed al suo Presidente). Parimenti non decisiva è poi l'intercettazione telefonica di SO del 31.08.2015 in cui egli afferma "il miliardo ... il miliardo l'ho deliberato io! ..." e che si colloca temporalmente in un momento in cui l'Ufficio Audit della BA Popolare di Vicenza ha già individuato una somma vicina al miliardo di euro, sicché la reazione di SO è quella di confutare la tesi di un suo ruolo nel fenomeno del capitale finanziato e non certamente di avvalorare l'entità dello stesso. Del tutto irrilevanti sono poi le indicazioni testimoniali. In realtà, l'unica testimonianza è quella del dirigente TO che avrebbe quantificato il fenomeno nei primi mesi del 2015 in 800 milioni, riducendo di oltre 200 milioni l'entità del fenomeno. Si tratta però di una stima 15 cr approssimativa, che non è frutto di alcun reale accertamento. Il teste LI si limita poi a richiamare la valutazione di TO (pag. 274 della sentenza). 2.3.3. Con il terzo motivo, il ricorso prospetta, ai sensi LLart. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, commi 2 e 3, 194, comma 3 e il vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 2637 e 2638 cod. civ. contestati ai capi Al, B.1, C.1, D.1, E.1, F.1, G.1, H.1, M.
1. Sul punto, la sentenza impugnata non ripercorrerebbe lo stesso ragionamento del primo Giudice, che aveva ritenuto la condotta illecita essere il frutto di una pianificazione condivisa tra gli imputati, individuando un board ristretto a cui partecipava anche ON. La Corte territoriale, invece, fonderebbe l'affermazione della sua responsabilità unicamente sul preteso accordo illecito con il direttore generale SO, posto che la Difesa aveva dimostrato come solo quest'ultimo - artefice LLopera illecita - interloquisse con ON, del tutto estraneo, quindi, al board ristretto, come dimostrato dalle dichiarazioni del coimputato IU. Avendo, quindi, sul punto, la Corte di merito accolto le deduzioni difensive, essa non avrebbe potuto procedere all'integrazione della sentenza di merito in quanto essa seguiva un apparato logico- argomentativo difforme, per cui la inconciliabilità delle ricostruzioni si tradurrebbe in un vizio trasversale della motivazione, che, di fatto, avrebbe eluso una serie di deduzioni difensive e, in particolare, la prova LLaccordo criminoso tra ON e SO, non avendo alcuno dei dirigenti o funzionari della banca mai interloquito con ON, ma soltanto con SO, rimasto estraneo al presente procedimento. La motivazione della Corte di merito, quindi, risulterebbe illogica e, per certi versi, carente, deducendo il sodalizio tra ON e SO da elementi estranei al thema probandum, quali, ad esempio: gli incontri periodici per definire l'ordine del giorno dei vari Consigli di amministrazione;
alcune intercettazioni che non coinvolgono ON, bensì SO e terzi soggetti, risultando illogico dedurre il ruolo del ricorrente nell'operatività illecita dalla dichiarazione di SO, secondo cui ON condivideva la propria politica gestionale, senza però alcun riferimento alle operazioni illecite;
ciò senza considerare che la chiamata in correità di SO - resa nel corso di un'intercettazione di cui egli aveva la consapevolezza - avrebbe dovuto essere valutata ai sensi LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen., risultando l'accordo criminoso tra i predetti soggetti una mera congettura, alla quale non possono essere applicati i criteri giurisprudenziali elaborati in tema di condivisione di intenti criminosi tra soggetti legati da vincoli di parentela o di coniugio. Quanto alle dichiarazioni rese dal ricorrente all'ispettore della BC AT, qualificate come confessione stragiudiziale, al di là del fatto che il suo contenuto è stato chiarito da ON in sede di spontanee dichiarazioni, la possibile esistenza di sporadici casi di correlazione tra acquisto di azioni e finanziamento da parte della banca era del tutto compatibile con la prassi delle banche popolari e nulla dimostra della necessaria consapevolezza, da parte di ON, della reale dimensione del fenomeno, anche alla luce della complessità delle operazioni, posto che solo una completa cognizione di esso avrebbe potuto fondare una sua consapevole partecipazione alla diffusione di dati e notizie mendaci e alla sottoscrizione di comunicazioni mendaci alle autorità di vigilanza ai sensi degli artt. 2637 e 2638 cod. civ. Né la sentenza impugnata dimostra che ON potesse rappresentarsi la non corrispondenza tra l'ammontare 16 della riserva ex art. 2358 cod. civ., effettivamente iscritta in bilancio, e la diversa entità che avrebbe dovuto essere iscritta, come evidenziato dalla sentenza impugnata per il coimputato IG, assolto da ogni addebito già in primo grado. Ciò, a maggior ragione, in un contesto in cui anche le strutture operative competenti ignoravano la reale entità del fenomeno, come riconosciuto dalla sentenza. Né il protagonismo LLimputato nell'esercizio delle sue funzioni presidenziali potrebbe assumere un autonomo ruolo dimostrativo della fondatezza della ipotesi di accusa, svolgendo il ricorso, sul punto, un'articolata critica al metodo inferenziale seguito dalla Corte di merito, che ha posto a fondamento della sequenza indiziaria alcune macro-circostanze (quali la posizione di dominio svolta da ON, la sua forma pervasiva di controllo sul Consiglio d'amministrazione e sul Collegio sindacale, la sua influenza sul management e su SO in particolare), che tradottesi in un'analisi parcellizzata e priva della seria confutazione delle deduzioni difensive. Lo stesso criterio di valutazione LLattendibilità dei testi - ritenendo più attendibili le deposizioni dei funzionari più distanti dall'istituto e meno attendibili quelle provenienti da soggetti interni alla banca -, si fonda su di un criterio illogico, se si considera che soggetti estranei alle vicende non possono che fondarsi su supposizioni e impressioni e, soprattutto, evidenzia una presunzione di fondatezza della prospettazione accusatoria. La sentenza, quindi, finisce per evocare una responsabilità di posizione, in cui confonde il ruolo di ON nella banca con il ruolo da questi svolto nell'ambito di un'attività illecita, conferendo rilevanza processuale a semplici voci correnti, come dimostrato dalla critica svolta in riferimento a singoli passaggi della sentenza impugnata. 2.4. AO IN (a mezzo degli avvocati EM Fragasso jr. e Lino Roetta) ha presentato cinque motivi di ricorso, impugnando pure (cfr. quinto motivo) l'ordinanza in data 18 maggio 2022, con la quale al Corte di appello ha rigettato l'eccezione d'inutilizzabilità del file audio relativo alla registrazione della seduta del Comitato di Direzione del 10 novembre 2014; nonché quattro motivi nuovi. 2.4.1. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità LLimputato per il delitto di aggiotaggio (capo Al, segnatamente in ordine alle condotte perfezionatesi dopo il 2014, atteso che è stata dichiarata la prescrizione di quelle poste in essere fino a quella data), cui la Corte di appello (pur dando conto della non implausibilità della dedotta convinzione del IN della liceità delle operazioni di finanziamento correlate) è pervenuta perché ha attribuito all'imputato, con un iter affetto da vizi logici, la consapevolezza del fatto che lo scomputo di tale capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza di BP in realtà non aveva luogo» (facendo riferimento a affermazioni sulle verifiche svolte sui bilanci e richiamando la c.d. questione degli "storni", le lettere d'impegno al riacquisto). A. Con riguardo alle affermazioni LLimputato, valorizzate dalla Corte di merito, si è rassegnato che: - la redazione del bilancio non era di competenza della Divisione crediti diretta dal IN (e quest'ultima non doveva fornire alla Divisione bilancio dati relativi alle operazioni finanziate, 17 posto che era la Divisione Mercati a disporre di poteri deliberativi autonomi in materia di concessione del credito), dati questi non negati dalla sentenza di appello;
- dunque, alla stregua LLeditto accusatorio, il IN dovrebbe rispondere di una condotta omissiva che richiederebbe, come dedotto con l'atto di appello, la dimostrazione della conoscenza o conoscibilità LLesatta entità delle operazioni in questione e LLesistenza di un obbligo del ricorrente di controllo sulla redazione delle varie poste di bilancio;
- la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di esaminare tali profili (segnatamente il sistema interno LListituto bancario, quanto all'organizzazione e alla disciplina del flussi informativi fra compartimenti) e di verificare se la condotta LLimputato possa qualificarsi dolosa e non anche colposa (profilo pure dedotto con l'atto di appello alla luce di quanto rassegnato dal consulente tecnico della difesa), quantunque - come affermato da entrambe le pronunce di merito - sia il consiglio di amministrazione che il responsabile del bilancio fossero a conoscenza LLesistenza dei finanziamenti correlati (dunque, occorreva indicare l'elemento dimostrativo della conoscenza da parte del IN del fatto omissivo di costoro, fermo restando che nessuna direttiva, neppure tacita, imponeva al IN un controllo sull'operato altrui), così palesandosi come illogica;
- dalle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di indagini e di esame dibattimentale e da quelle estrapolate dalla traccia audio del Comitato di direzione del 10 novembre 2014, in conformità con quanto si trae dalle dichiarazioni del teste IT (immotivatamente ignorate dalla Corte veneziana), emergerebbe soltanto la consapevolezza del IN che le operazioni baciate (poiché da scomputare dal patrimonio di vigilanza) non potevano arrecare alcun vantaggio in termini di assorbimento del capitale. B. Sull'operazione OR. L'ultimo atto LLiter procedimentale che aveva coinvolto il IN e la Divisione da lui diretta, ossia l'illustrazione della P.E.F., risaliva al 27 novembre 2014, mentre la delibera del consiglio di amministrazione era del 2 dicembre 2014; la proposta che il coimputato ZZ rivolse al titolare della società OR, il dott. NE, di utilizzare la provvista oggetto di finanziamento per scopi diversi, funzionali al collocamento delle azioni della banca, risale invece a metà dicembre (14 - 15 dicembre, secondo quanto riferito dal NE), quando l'attività della Divisione Crediti si era esaurita e quando mancava qualche giorno alla cessazione dalla carica del IN, intervenuta il 18 dicembre 2014; la Corte di merito avrebbe ignorato tale dato temporale e attribuito al IN un concorrente e consapevole apporto causale all'impiego dei fondi per una diversa destinazione a causa di un travisamento per invenzione del dato probatorio. Inoltre, la Corte di merito sarebbe incorsa in ulteriori travisamenti poiché non avrebbe considerato che: - il 18 dicembre 2014, ossia poco dopo il colloquio ZZ/NE, il IN è cessato dalla carica di responsabile della Divisione Crediti (il che impedirebbe di fondarne la condanna su accadimenti ulteriori e successivi); 18 - la telefonata tra il nuovo direttore generale di BP, SC brio, e l'imputato ha avuto luogo nel settembre 2015, quando si era già conclusa l'ispezione della BC (che aveva determinato profonde modifiche all'interno della banca e, quindi, le strutture interne di controllo avevano portato a termine tutti i controlli;
dunque, IN ha riferito a brio non quello che sapeva all'epoca del finanziamento, bensì quello che egli aveva successivamente appreso), ragion per cui il dialogo sarebbe stato apprezzato in maniera illogica;
- il coimputato IU, pur richiesto, in sede di rinnovazione LListruttoria dibattimentale non è stato in grado di collocare nel tempo la conoscenza LLilliceità delle operazioni baciate (né di indicare un momento o un fatto che consentisse di determinare il frangente in cui ebbe contezza che il capitale finanziato non veniva dedotto dal patrimonio di vigilanza consigliati dal regolatore), con la conseguenza che è illogico attribuire al IN una consapevolezza che neppure il responsabile della Divisione Mercati (IU) aveva;
e su tale profilo la motivazione sarebbe silente. C. Sulla questione storni. Anche a voler ammettere che il IN fosse al corrente del fatto che, a seguito di alcune operazioni finanziate dalla banca, venisse talvolta rilasciata al cliente una dichiarazione di impegno al riacquisto delle azioni e che altre volte fosse riconosciuto un ritorno economico sotto forma di storno di competenze, comunque tali profili sarebbero inidonei a dimostrarne la consapevolezza della mancata deduzione dal patrimonio di vigilanza LLammontare dei finanziamenti;
e sul punto la motivazione sarebbe apparente. In ogni caso, l'istruttoria dibattimentale ha acclarato che il fenomeno degli storni era una procedura interna ed esclusiva della Divisione Mercati, emersa in BP solo ad inizio del 2014, per effetto dei controlli del Risk Manager, ossia del dott. IT, cui avevano fatto seguito gli accertamenti della funzione Audit diretta dal ZE (come si trarrebbe dalle deposizioni dei testi CA e UR); e la sentenza impugnata avrebbe attribuito illogicamente valenza confessoria a un passo LLinterrogatorio del IN (sul margine negativo di redditività di alcune operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni) senza considerare la sua ben più ampia prospettazione, che non è stata in alcun modo confutata. D. Sulle lettere d'impegno. La conoscenza delle lettere di impegno al riacquisto indirizzate ai clienti sarebbe stata tratta da quanto emerso nel corso della riunione, oggetto di trascrizione, del comitato di direzione della banca del 10 novembre 2014; tuttavia, in nessuno dei passi delle dichiarazioni del coimputato IU, riportati nella sentenza impugnata, emergerebbe che le lettere erano già state consegnate ai clienti (essendosi egli limitato a sottolineare l'opportunità di adottare in futuro questa cautela in relazione a futuri eventuali nuovi clienti); ragion per cui in parte qua la motivazione sarebbe irrazionale. Inoltre, la Corte di merito - pur avendo riconosciuto l'esistenza di diverse potestà deliberative collocate fuori dalla Divisione Crediti (di cui il IN era vicedirettore) - avrebbe omesso la quantificazione delle operazioni direttamente riferibili a ciascun imputato (necessaria 19 per valutare la reale offensività delle condotte), negandovi rilievo irrazionalmente in ragione del concorso LLimputato alla relativa deliberazione ed in contrasto con alcuni dati illogicamente pretermessi (in particolare, il fatto che il IN aveva il compito di presentare le pratiche di maggiore importo ma non partecipava alla delibera del consiglio di amministrazione;
con la conseguenza che non potrebbe attribuirsi all'imputato l'ammontare delle delibere assunte dall'organo collegiale, pari al 35% del totale del capitale finanziato). E. L'erronea applicazione LLart. 2637 cod. civ. Nel caso di specie, ci si sarebbe limitati a individuare, nel totale complessivo per gli anni contestati dal 2012 al 2015, la cifra idonea a determinare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni BP, non considerando che il prezzo di esse era determinato di anno in anno, in seguito all'approvazione del bilancio: dunque, non fu verificato il quantitativo di capitale finanziato per annualità e, dunque, non ne fu accertato l'impatto sui ratios e, quindi, se fosse stato idoneo o no a determinare la sensibile alterazione del prezzo delle azioni, come espressamente richiesto dalla norma e se la condotta sia risultata concretamente idonea ad influire sulla formazione della volontà negoziale LLinvestitore e meglio persuaderlo della convenienza del denaro con l'investimento del titolo (come chiarito dalla giurisprudenza). In ogni caso, il rilievo assegnato dalla Corte territoriale alle condotte del IN anteriori al 18 dicembre 2014 colliderebbe con il dato che il delitto di aggiotaggio è un reato istantaneo che si consuma al momento della diffusione delle notizie false»; e i fatti ascritti al IN - e segnatamente anche quelli che integrerebbero il delitto di aggiotaggio nel 2015 - sarebbero estinti per prescrizione (anche a voler considerare la data di approvazione del bilancio di esercizio del 2015, avvenuta il giorno 11 aprile 2015). 2.4.2. Con il secondo motivo, in relazione ai delitti di ostacolo all'attività di vigilanza (capi B.1, C.1, D.1, E.1, F.1, G.1, H.1 e M.1), si è rassegnato che: - l'imputazione sub B.1 ha ad oggetto la condotta del IN in occasione LLispezione ad opera di BA d'IT dal maggio all'ottobre del 2012 (in particolare, l'avere celato l'esistenza di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni e dei relativi storni e delle lettere di impegno), le contestazioni ulteriori attengono al suo concorso nell'invio di segnalazioni di vigilanza false, perché carenti LLimpatto sui ratios del capitale finanziato;
la difesa ha richiamato le censure già esposte a proposito della consapevolezza LLimputato dei fatti in contestazione, che costituirebbe presupposto della sua responsabilità, soggiungendo pure che non sarebbe stato operato alcun discrimen tra le varie condotte, con una duplicazione lesiva del divieto del bis in idem;
- quanto al capo B.1, la Corte territoriale - pur avendo riconosciuto che non possa escludersi la convinzione del IN della liceità delle operazioni "baciate" - non ha argomentato sulla prospettazione difensiva volta a negare il suo interesse a tenerle occultate alla Vigilanza, attribuendogli irrazionalmente la responsabilità per aver omesso quel che non è certo che conoscesse (atteso che nessuno degli elementi richiamati al riguardo nella sentenza impugnata depone in tal senso, smentendone le dichiarazioni che collocavano siffatta conoscenza nel 2015), 20 valorizzando pure dati in difformità da quanto emerso in atti (in ordine all'avvenuta consegna agli ispettori dei fascicoli a dispetto di quanto chiarito dall'ispettore AN, secondo cui dopo la consegna all'ispettore della copia, veniva cancellata quella esistente nella cartella Audit, al contenuto parziale del file rinvenuto nella casella di posta elettronica della segretaria del IN, OS AL, in difetto di qualsivoglia obbligo del IN di conservazione integrale) e non confrontandosi con i dati richiamati nell'atto di appello ossia: - quanto esposto dal teste maresciallo IL in ordine all'assenza di elementi dimostrativi del fatto che LA MB avesse fornito agli ispettori dati non corrispondenti al vero, nonché l'esattezza del totale delle operazioni finanziate rilevato dagli ispettori, che confermerebbe le dichiarazioni del IN, di avere dato contezza delle posizioni "baciate", dovendosi attribuire rilievo a tale lacuna motivazionale in quanto «dal riscontro di quel che oggettivamente sconfessa l'attendibilità dei Vigilatori consegue necessariamente [...] l'attendibilità del IN» sul punto (ed anzi nella sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza il giorno 8 novembre 2022 nel «parallelo processo a carico di AM SO» sarebbe affermata «l'inattendibilità del narrato LLIsp. AN e, specularmente, è affermata l'attendibilità del racconto di IN in punto di avvenuta consegna agli ispettori della documentazione attestante el operazioni baciate»); - l'episodio del 4 luglio 2012, quando il SO fece convocare l'MB alla presenza di varie persone, tra le quali il LA e il IU, per chiedere bruscamente conto di quanto riferito al team ispettivo (episodio sul quale non si sarebbe chiarito il motivo per cui un Ispettore di BA d'IT, ad ispezione in corso, avrebbe dovuto avvisare LA e, quindi, SO, che MB aveva riferito qualcosa, omettendo pure di considerare le dichiarazioni del IU confermative della piena trasparenza perseguita nel corso LLispezione). 2.4.3. Con il terzo motivo si è assunto il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena irrogata per il fatto di cui al capo B.1, rilevando che la Corte territoriale, dopo avere considerato sussistente, diversamente dal Tribunale, un unico reato - quello di cui all'art. 2638, comma 2, cod. civ. - ha eliminato il corrispondente aumento di pena disposto dal primo Giudice, senza tuttavia ridurre della metà l'aumento previsto per l'unica ipotesi residua, in tal modo discostandosi dai criteri utilizzati per gli ulteriori reati di ostacolo di cui ai capi C.1, D.1, E.1, F.1., G.1 e da quelli impiegati in relazione alla concorrente ipotesi delittuosa di cui al capo M.1. 2.4.4. Con il quarto motivo sono stati prospettati la violazione LLart. 2638 cod. civ. e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo M.1, deducendo che: - quanto al primo profilo (la violazione della legge penale), le funzioni di valutazione approfondita che sarebbero state ostacolate riguardavano un'attività avente finalità di vigilanza prudenziale Asset Quality Review (e non la verifica LLapplicazione dei princìpi contabili nella redazione dei bilanci), rispetto alla quale l'attività LLimputato non avrebbe rilevanza penale (dato che, per giurisprudenza costante, in tema di ostacolo all'attività di vigilanza, vengono in rilievo solo quelle false informazioni, o l'omissione e il nascondimento di informazioni, che entrano in conflitto con l'esercizio della funzione concretamente svolta;
ed è la richiesta 21 formulata dall'autorità di vigilanza ad assumere una valenza selettiva del dato da comunicare); dunque, nessuna informazione configgente con l'attività ispettiva fu omessa (tanto che essa non viene indicata nella sentenza impugnata, nella quale l'affermazione di responsabilità del IN è stata incentrata sull'omessa deduzione LLammontare delle operazioni correlati dal patrimonio di vigilanza); - quanto al secondo (il vizio di motivazione), l'aver taciuto al team ispettivo l'esistenza delle lettere di impegno al riacquisto e degli storni non potrebbe soggettivamente attribuirsi al IN (che ne è venuto a conoscenza solo all'esito LLispezione BC del 2015); anche seguendo la difforme ricostruzione operata nella sentenza di secondo grado (laddove la prova della conoscenza, da parte del IN, LLesistenza delle lettere di impegno al riacquisto fu desunta dai brani della registrazione del comitato di direzione del novembre 2014) le dichiarazioni in discorso, attribuite al IU, dimostrerebbero al più un impegno per il futuro e non descriverebbe una prassi già esistente all'interno di BP (come esposto nei motivi che precedono); dunque, la motivazione avrebbe argomentato in maniera manifestamente illogica sul contenuto della registrazione. 2.4.5. Con il quinto motivo, che ha attinto l'ordinanza resa il 18 maggio 2022 dalla Corte di appello, sono state denunciate la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità con riguardo al file audio contenente la registrazione della seduta del comitato di direzione del giorno 10 novembre 2014 (inutilizzabilità denunciata con i motivi di appello) e l'illogicità della motivazione del provvedimento ordinatorio. Più in dettaglio: la Corte territoriale ha travisato il narrato dal teste LA, all'epoca segretario del consiglio di amministrazione, e non ha considerato che: l'iniziativa di registrare i comitati di direzione è stata frutto di una decisione autonoma dello stesso LA, non portata a conoscenza di alcuno;
la prassi della registrazione riguardava solo le sedute dei consigli di amministrazione e non i comitati di direzione (tanto che l'unico audio rinvenuto è quello in discorso); pertanto, è del tutto illogico affermare che l'attività di registrazione fosse sistematica e nota ai partecipanti (che non potevano desumerlo in alcun modo e, in particolare, dall'esistenza dalla presenza degli impianti di fonoregistrazione, dato del tutto neutro): parimenti, del tutto illogico è negare rilevanza all'ignota identità LLautore della registrazione (profilo centrale per affermare o escludere che lo stesso fosse legittimato ad assistere alla conversazione e quindi per distinguere tra documentazione di un colloquio ad opera di un partecipante ed abusiva registrazione); la deposizione del LA non consente di identificare chi avesse proceduto e neppure circoscrivere, secondo quanto ritenuto dalla Corte territoriale, a due persone l'attività svolta;
LLattività di registrazione non erano edotti i presenti (i quali anzi, in particolare, il SE, come emerge dalla stessa ordinanza impugnata, erano stati invitati a tenere riservato il contenuto della riunione); dunque, (non emergendo dati dai quali far discendere la fungibilità tra acquisizione della registrazione ed assunzione della testimonianza LLautore) l'audio costituirebbe un documento anonimo, non acquisibile ai sensi LLart. 240, comma 1, cod. proc. 22 pen.; con la conseguenza che ogni riferimento al suo contenuto, riportato in sentenza, dovrebbe essere eliso, minando l'iter su cui si fonda l'attribuzione al IN del dolo dei reati. 2.4.6. Con il primo motivo nuovo, ad integrazione del secondo motivo di ricorso, è stato denunciato l'errore materiale nell'indicazione del tempo di commissione del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza descritto al capo H.1, in particolare nella parte in cui - a proposito della segnalazione di vigilanza periodica al 31 dicembre 2014 (menzionata alla lett. a dello stesso capo) è stato indicato «in epoca posteriore e prossima» al 15 marzo 2014 - ossia in una data anteriore a quella della redazione della medesima segnalazione - e non invece il 15 marzo 2015, data correttamente indicata nello stesso editto accusatorio, allorché ha descritto la condotta (in particolare, alla stessa lett. a). 2.4.7. Con il secondo motivo nuovo, pure ad integrazione del secondo motivo di ricorso e con riguardo al reato di cui al capo H.1, sono stati dedotti l'illogicità della motivazione e l'erronea applicazione LLart. 2638 cod. civ., rassegnando che la condanna del IN per esso sarebbe stata determinata dall'erronea indicazione del tempo del commesso reato (come esposta nel primo motivo nuovo): invero, il fatto si collocherebbe per l'appunto nel 2015 (come affermato nella stessa sentenza impugnata (e come si trarrebbe pure dalla sentenza di primo grado) o al più il 31 dicembre 2014 (data della redazione della segnalazione e LLinformativa menzionate in imputazione) e la stessa Corte territoriale - in ragione LLassunzione da parte del IN LLincarico di direttore generale di BA Nuova il 18 dicembre 2014 e, dunque, della sua uscita da BA Popolare di Vicenza - lo ha assolto dalle imputazione di ostacolo alla vigilanza di cui ai capi H1 e Ml, limitatamente alle condotte ascrittegli come successive al 18 dicembre 2014, per non aver commesso il fatto;
tale statuizione, dunque, coprirebbe in toto il fatto di cui al capo H1 e per esso non avrebbe dovuto irrogarsi alcuna pena al IN;
tuttavia, la Corte distrettuale ha inflitto per esso, quale reato più grave di quelli per cui ha condannato l'imputato, la pena di due anni e sei mesi di reclusione. 2.4.8. Con il terzo motivo nuovo, sempre ad integrazione del secondo motivo di ricorso, (oltre a segnalare un refuso contenuto in detto motivo, allorché si è indicata la pagina del verbale delle dichiarazioni del teste AN), si è rappresentato che è divenuta definitiva (come da attestazione di cancelleria allegata) la sentenza del Tribunale di Vicenza (in data 8 novembre 2022) che ha assolto AM SO (perché il fatto non sussiste) dalla medesima imputazione di cui al capo B1 elevata nei confronti di IN ed ha escluso l'attendibilità delle dichiarazioni del AN (e, specularmente, l'attendibilità del racconto del IN), in palese confutazione di quanto - in senso contrario - esposto nella sentenza impugnata. 2.4.9. Con il quarto motivo nuovo si è eccepito l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei reati di cui ai capi B.1, C.1, D.1 ed E.1, quest'ultimo limitatamente ai fatti commessi il 15 settembre 2013. 2.5. ND ZZ (a mezzo LLavvocato Niccolò Bertolini Clerici) ha presentato nove motivi di ricorso. 23 2.5.1. Con il primo motivo, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si è denunciato l'erroneo rigetto LLeccezione di incompetenza per territorio, in favore LLAutorità giudiziaria di Milano (qualora si ritenesse più grave il reato di cui all'art. 173-bis d. Igs. n. 58 del 1998 - capi I. e L. - per effetto del raddoppio della pena operato dall'art. 39 d. Igs. 262/2005) o di Roma (a ritenere più grave il reato di cui all'art. 2638 cod. civ. contestato al capo B.1), non potendosi ritenere preclusiva la decisione resa dalla Sez. 1 di questa Corte nella fase delle indagini preliminari (che aveva affermato la competenza del Tribunale di Vicenza). La difesa ha evidenziato, quanto al reato di cui al capo B.1, che la prima condotta di ostacolo alla vigilanza della Banda d'IT dovrebbe individuarsi nell'invio (il 26 aprile 2012) della comunicazione denominata CO IC (Internai capital adequacy assessment process), che ometteva di fornire informazioni essenziali sulla consistenza del patrimonio LListituto di credito, inclusa negli atti depositati dal Pubblico ministero (all'atto LLavviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e ricompresa tra gli atti posti a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, e ricevuta dalla BA d'IT già prima LLavvio LLispezione). La Corte di merito: - avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione, valorizzando il testo LLeditto accusatorio e richiamando la giurisprudenza di legittimità relativa alla incompetenza funzionale e non territoriale (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539 - 01), e pronunce (Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Confl. comp. in proc. Guida, Rv. 246782 - 01; Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484 - 01) che hanno risolto il conflitto negativo di competenza sollevato in fase cautelare, sulla base non solo della contestazione ma anche delle risultanze delle indagini come prospettato con il gravame (e come poi ribadito da Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234348 - 01 nonché da Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Brotini, Rv. 282019 - 01), che hanno affermato come la intangibilità della contestazione formulata dal pubblico ministero escluda solo la possibilità di sindacare la correttezza della contestazione in base a sopravvenienze istruttorie successive, nonché l'impossibilità, in caso di connessione, di prescindere dalla individuazione del reato più grave risultante dalla contestazione;
in tal modo, avrebbe erroneamente compiuto una interpretati° abrogans LListituto invocato (salva l'ipotesi in cui il tenore testuale LLimputazione risulti privo di macroscopiche incongruenze), a fortiori in un caso, come il presente, in cui l'errata individuazione della competenza territoriale discende non dalla errata individuazione del momento consumativo del reato ma dalla pretermissione di una porzione della condotta;
- avrebbe erroneamente limitato la sfera della contestazione sub B.1 a condotte poste in essere nel corso LLattività di vigilanza ispettiva, a dispetto della descrizione nel medesimo capo di imputazione di due condotte distinte (una sub specie LLart. 2638, comma 1, cod. civ., una sub specie del comma 2 dello stesso articolo), ragion per cui l'indicazione del luogo e LLepoca di consumazione - in Vicenza, dal 28/05 al 12/10/2012 - sarebbe proprio frutto di un errore macroscopico che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consente di rilevare l'incompetenza territoriale;
così come proprio la vicenda relativa alla comunicazione IC - a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale - non costituisce un diverso fatto storico, 24 ("d' r ma una porzione della medesima condotta di cui al capo B.1, che non avrebbe affatto determinato una diversa qualificazione della condotta, individuandosi, anche sotto tale aspetto, l'errore macroscopico, non potendosi permettere che un'indiscriminata selezione delle condotte indicate in imputazione consenta al pubblico ministero la scelta del foro;
- avrebbe negato rilevanza alla comunicazione ai fini della competenza territoriale, poiché, in ogni caso, ciò non avrebbe spostato l'individuazione del luogo di consumazione del reato in quello in cui l'attività ispettiva di vigilanza si sarebbe svolta (ossia la sede LListituto di credito), poiché in tal modo il Giudice di appello avrebbe spostato in avanti il momento di consumazione del reato (da quello in cui si verifica l'evento di ostacolo mediante la realizzazione LLattività di intralcio, al momento in cui trova concretizzazione la necessariamente successiva verifica delle informazioni oggetto di mendacio, il tutto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto la natura di reato eventualmente permanente della fattispecie, per cui dall'impostazione della sentenza impugnata discenderebbe che la fattispecie dovrebbe arrestarsi allo stadio del tentativo tutte le volte in cui all'invio di comunicazioni mendaci, ovvero all'omissione di informazioni dovute, non segua alcuna verifica da parte LLautorità di vigilanza;
nel caso in esame, come detto, l'effetto della comunicazione è consistito proprio nell'aver evitato che la BA d'IT disponesse, nel 2012, l'ispezione sul capitale, condotta rilevante ai sensi LLart. 2638 cod. civ.; tale decisione, inoltre, avrebbe dovuto essere presa a Roma e non a Vicenza, dove poi l'ispezione era stata eseguita secondo il perimetro predeterminato nel suo contenuto). 2.5.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 63 e 210 cod. proc. pen., 24 e 111 della Costituzione e il vizio di motivazione LLordinanza resa dalla Corte di appello il 18 maggio 2022 e della sentenza impugnata, anche sotto l'aspetto del travisamento della prova, poiché sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni dei testimoni IN, LA e TA, sulle quali si fonda l'affermazione di responsabilità del ZZ (cfr. verbali delle udienze del 21 novembre 2019, 26 ottobre 2019, 26 novembre 2020) - sulla scorta dei princìpi posti da Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 - 01, e dalla successiva giurisprudenza - poiché a carico dei medesimi testi sussisteva, come desumibile dalle stesse deposizioni ovvero da altri elementi in atti, un quadro che deponeva per la loro partecipazione alle condotte di manipolazione del mercato e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, contestate agli imputati. Quanto al IN, direttore generale, immediato referente del consiglio di amministrazione di BP Finance (controllata da BP), ne constava la partecipazione a due operazioni poste a fondamento LLaffermazione di penale responsabilità del ricorrente, ossia quella definita "tre sorelle" nonché l'investimento in fondi HE, da lui realizzate in prima persona e, quanto alla seconda, gestendo anche i successivi rapporti con i rappresentati dei fondi (come riferito dal teste UC TR); rispetto a tali operazioni la sua deposizione - resa da un soggetto che, quantomeno ai sensi LLart. 40 cpv. cod. pen., avrebbe dovuto ritenersi un soggetto indagabile e, dunque, avrebbe dovuto ricevere gli avvisi di cui all'art. 210 cod. proc. pen. - è risultata decisiva in relazione al ruolo del ricorrente. 25 Quanto al LA (segretario del consiglio di amministrazione e componente di diversi comitati della BA e munito di specifiche competenze, in quanto ex ispettore della BA d'IT), già prima della deposizione ne era emersa la partecipazione ai comitati di direzione (in particolare a quello del giorno 8 novembre 2011, in cui era stata assunta la decisione - secondo la prospettazione accusatoria - di avviare la prassi LLerogazione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BP e di occultarne i risultati alla BA d'IT e, dunque, la sua partecipazione quantomeno a titolo di concorso morale nei reati, tanto più in ragione del suo specifico agire nella vicenda dei fondi HE (aveva introdotto il fondo UM a BP, nelle persone di OR e TA, ed aveva partecipato alla riunione del 05/12/2011 in cui si era pianificato lo schema di detenzione indiretta delle azioni proprie da parte di BP mediante l'interposizione dei comparti maltesi del fondo UM, essendo egli il solo destinatario del documento, prodotto dal pubblico ministero, in cui il detto fondo proponeva ed illustrava tale schema di detenzione); e anche la sua deposizione ha avuto rilievo rispetto all'affermazione di responsabilità del ZZ. Il OM, responsabile della U.O. Gestione Operativa Soci, compresa nella Direzione Sviluppo Soci, competente per l'intera gestione amministrativa delle movimentazioni dei soci, era a conoscenza della prassi instauratasi, secondo cui, questi ultimi, ricevuto il finanziamento, acquistavano azioni della banca (avendo redatto il documento "Colorato", depositato dal pubblico ministero, e partecipato alla predetta riunione del 5 dicembre 2011, come affermato dal TA e dal LA). Il RI partecipava mediante la collocazione massiva di azioni BP a soggetti che sapeva essere stati finanziati dalla BA medesima, nonché alla vicenda del c.d. swap di azioni BP con azioni Veneto BA, in ottica d'accusa rilevante per liberare i fondi dalla detenzione di azioni proprie di BP. Quanto al TA, la qualità di indagato o comunque di soggetto indagabile da escutere ex art. 210 cod. proc. pen., è emersa in ragione del provvedimento di perquisizione e sequestro (di cui si è chiesta l'acquisizione ex art. 603 cod. proc. pen.) eseguito dall'autorità giudiziaria lussemburghese, a seguito di rogatoria della Procura della Repubblica di Vicenza, constando anzi che egli fosse già iscritto nel registro degli indagati da parte di quest'ultimo Ufficio nell'ambito delle indagini per bancarotta conseguenti alle contestazioni dei fatti di cui al presente procedimento;
inoltre, egli aveva partecipato alla riunione del 5 dicembre 2011 e proposto per primo lo schema della detenzione indiretta di azioni proprie mediante l'interposizione dei fondi HE (avendo fatto redigere, in tal senso, il file power point, anch'esso parte della produzione documentale del pubblico ministero, e, come esposto nella sentenza di primo grado), ragion per cui anche il TA, la cui deposizione ha avuto pure valenza decisiva, dovrebbe ritenersi quanto meno concorrente morale nei reati La difesa: - ha illustrato le argomentazioni esposte al riguardo, innanzi alla Corte di appello, all'udienza del 18 maggio 2022; 26 - ha rappresentato che la Corte di merito (con l'ordinanza emessa alla stessa udienza), pur affermando di aderire all'orientamento di legittimità invocato dalla difesa, ne ha disatteso la prospettazione (in assenza di ogni accertamento circa la consapevolezza, da parte del IN, della destinazione degli importi derivanti dall'operazione "tre sorelle" e dai fondi HE all'acquisto di azioni della BP;
e, quanto agli altri testi, affermando che avrebbe dovuto accertarsi il loro coinvolgimento nelle vicende ulteriori rispetto all'aver solo materialmente posto in essere operazioni finanziarie correlate), facendo erronea applicazione della legge;
- ha prospettato il vizio della decisione sull'eccezione (affrontata solo dal Giudice di appello, non potendo quindi ravvisarsi una doppia conforme), constando nella specie - nei termini già richiamati - non meri sospetti o suggestioni bensì indizi («"fatti", "caratterizzati da certezza", per di più "non equivoci", e "convergenti verso l'identico risultato"») della probabile responsabilità di ciascuno dei soggetti delle cui dichiarazioni si è chiesta la pronuncia di inutilizzabilità; e deducendo che la Corte di appello avrebbe confuso l'«individuazione di "indizi di probabile responsabilità", con l'individuazione di "gravi indizi di colpevolezza", quasi che gli stessi dovessero reggere al canone di giudizio LLoltre ogni ragionevole dubbio» (cfr. ricorso), incorrendo pure nel travisamento della prova. 2.5.2.1. A quest'ultimo riguardo, la denunciata inutilizzabilità sarebbe stata esclusa: - quanto al IN, travisando il contenuto della testimonianza dello stesso, dal chiaro contenuto confessorio, a proposito dei finanziamenti effettuati in favore delle società HE (AK, Jupiter e OM) e peraltro argomentando (nell'ordinanza de qua) in contraddizione con la parte della motivazione in cui le operazioni (e la relativa finalità) sono state ricostruite;
- quanto al LA, la sentenza impugnata, oltre a reiterare quanto esposto nella detta ordinanza, avrebbe negato rilevanza alle competenze del dichiarante con una motivazione apparente e comunque manifestamente illogica rispetto al ruolo del LA nella riunione del 5 dicembre 2011 (trattandosi LLunico soggetto, presente alla riunione, a ricevere da UM il documento n. 350 della produzione del Pubblico ministero, cui già la sentenza di primo grado aveva attribuito rilievo), dimostrativo della sua consapevolezza delle finalità di detenzione indiretta delle azioni proprie da parte di BP, come affermato dai Giudici di merito in relazione al ZZ (in ciò ravvisandosi una valutazione inspiegabile a proposito del LA, che avrebbe dovuto ritenersi concorrente, quanto meno morale, constando anzi in atti il suo concorso materiale nell'ostacolo alle funzioni d vigilanza della BA d'IT, in particolare a proposito LLincontro del 27 marzo 2013); la deposizione del LA avrebbe poi rilevanza (non solo perché, in accoglimento dei motivi di appello, la sentenza impugnata ha riformato quella di primo grado in riferimento alle operazioni NI e Fondo Agris, erroneamente attribuite al ZZ sulla scorta della deposizione del LA, ribadendone il rilievo quanto alla spiegazione LLappunto da lui manoscritto relativo alla riunione del giorno 8 giugno 2011); tanto più che alla inutilizzabilità della deposizione del teste conseguirebbe l'inutilizzabilità LLaudio del 27 U,j e comitato di direzione del 2014, non essendo possibile individuare altrimenti l'autore e le modalità di detta registrazione, con evidente incidenza sul ruolo del ZZ;
- quanto al TA, la Corte di merito - pur a fronte della sua indicazione come coimputato dello Stabile nel provvedimento di perquisizione LLAutorità giudiziaria straniera eseguito in sede di rogatoria - ha escluso che egli fosse in effetti indagato nell'ambito del procedimento iscritto presso la Procura della Repubblica di Vicenza (alla luce di un certificato ex art. 335 cod. proc. pen. esibito dal Pubblico ministero all'udienza del 1° maggio 2022, che non possiede alcuna valenza in riferimento alla qualità di soggetto già indagato in data 26 novembre 2020, quando è stato escusso;
e di quanto dichiarato verbalmente dallo stesso Pubblico ministero); in ogni caso, la Corte di merito non si sarebbe espressa - nonostante le deduzioni difensive - sull'incidenza della perquisizione della sede di UM (di cui egli era rappresentante legale) nell'ambito della medesima indagine sull'attendibilità del TA;
la motivazione LLordinanza del 18 maggio 2022 sarebbe illogica rispetto a quanto esposto nella sentenza di primo grado, circa la rilevanza rispetto al TA dei medesimi elementi valorizzati a carico del ZZ di cui avrebbe dovuto ritenersi correo (anche alla luce delle dichiarazioni autoaccusatorie dello stesso TA, che si è detto perfettamente consapevole che i fondi UM non avessero altri investitori rilevanti oltre BP), fermo restando il travisamento da parte della Corte di merito delle dichiarazioni del TA (che avrebbe ammesso, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, di aver proposto personalmente tale schema, come confermato anche dal LA all'udienza del 29 ottobre 2019). 2.5.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, poiché la Corte di merito avrebbe affermato la responsabilità del ZZ per aggiotaggio e, di conseguenza, per ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, in ragione della sua partecipazione all'operazione di investimento nei fondi HE, negando - con argomentazione errata, manifestamente illogica e carente - che ricorrano differenze significative tra la detenzione indiretta di azioni della banca (mediante la sottoscrizione di quote dei fondi) e l'erogazione a tal fine di finanziamenti a terzi, comunque ledendo le prerogative difensive. Invero, gli investimenti in fondi OICVM e la detenzione indiretta, mediante questi, di azioni della BP non è indicata in alcuno dei capi di imputazione a carico del ZZ, dato che: il capo A.1, relativo al delitto di aggiotaggio, menziona solo i finanziamenti erogati a favore di terzi e finalizzati all'acquisto di azioni della BP, quantificati in circa euro 963.000.000, il capo H.1 descrive la condotta di ostacolo alle funzioni di vigilanza con riferimento al medesimo importo e tale quantificazione si riferisce unicamente alla concessione di finanziamenti e non anche alle somme investite in fondi OICVM (come si trarrebbe pure dalla relazione dei consulenti tecnici del Pubblico ministero che descrive elementi caratteristici di operazioni di erogazione di credito e non la sottoscrizione di quote di fondi). Dunque, la sentenza impugnata avrebbe assimilato operazioni cui ha attribuito il medesimo effetto di detenzione indiretta di azioni proprie, tuttavia poste in essere con condotte diverse (erogazione del credito, da una parte, investimento in fondi, dall'altra), affermando la responsabilità del ZZ in relazione a una 28 condotta (l'investimento in fondi OICVM) del tutto estranea a quella contestata ed esorbitante la quantificazione indicata nel capo d'imputazione medesimo, così violando le norme processuali sopra richiamate (alla stessa stregua di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta patrimoniale per distrazione (Sez. 5, n. 4528 del 10/11/2022 - dep. 2023, Allegretti) ed essendosi determinato un effettivo pregiudizio del diritto di difesa (tanto che l'investimento in fondi OICVM, proprio perché non contestato dall'accusa, non è stato neanche oggetto di consulenza tecnica, senza alcun approfondimento degli aspetti nevralgici di tale operazione). 2.5.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione poiché si sarebbe affermata la responsabilità del ZZ per i delitti di cui agli artt. 2637 e 2638 cod. civ. in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. La Corte distrettuale avrebbe disatteso la prospettazione difensiva, affermando che i reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto presentano una differenza strutturale delle condotte, dei beni giuridici tutelati e dei soggetti passivi di riferimento, risultando accomunati solo da una medesima situazione di fatto, ossia il dissennato ricorso al capitale;
in tal modo, da una parte avrebbe erroneamente richiamato le strutture delle fattispecie legali dei tre reati in contraddizione con le premesse giuridiche esposte in ordine alla rilevanza esclusiva del fatto storico;
dall'altra, non avrebbe considerato che la situazione di fatto che li accomuna è il nascondimento delle operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni della BP (come emergerebbe dalla formulazione LLimputazione sub A.1, e da quelle di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza). Dunque, gli illeciti non coincidono affatto con la realizzazione di "operazioni baciate" (che avrebbero avuto un effetto neutro se portate a conoscenza del mercato ovvero LLautorità di vigilanza) bensì si caratterizzano per l'occultamento di esse (da cui sarebbero derivate la falsa rappresentazione di solidità patrimoniale LListituto fornita al mercato e la falsità delle comunicazioni all'autorità di vigilanza), il che dimostra l'identità delle condotte seppur rispetto a contesti informativi differenti. Tale identità dovrebbe affermarsi anche in relazione agli altri elementi degli illeciti e ai destinatari delle informazioni occultate, posto che l'omessa iscrizione della riserva in bilancio, e la mancata comunicazione all'esperto incaricato della stima del valore del sovrapprezzo LLazione BP costituiscono fatti storici la cui decettività raggiungeva anche l'autorità di vigilanza, prima ancora che il singolo azionista. Inoltre, non ricorrerebbe un'apprezzabile differenza tra i beni giuridici tutelati dalle norme in discorso (in quanto l'oggetto giuridico LLart. 2638 cod. civ. viene individuato nel regolare svolgimento delle funzioni di vigilanza e il delitto punisce anche azioni prodromiche alla produzione di danni per gli investitori;
quindi, tale bene giuridico è strumentale al perseguimento di finalità attribuite ex lege a ciascuna delle autorità, configurandosi come un bene giuridico mediato volto a proteggere il risparmio); ne discende che il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza assorbe in sé il disvalore dei due ulteriori reati contestati, rendendo più grave il fatto che la medesima informazione venga celate alle autorità di vigilanza, piuttosto che al mercato ed agli investitori. 29 2.5.5. Con il quinto motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 51 cod. pen. e 24 Cost. e il vizio di motivazione, in ragione della mancata applicazione del principio nemo tenetur se detegere. Con l'imputazione di cui all'art. 2638 cod. civ. (in ragione della già dedotta «sostanziale identità delle fattispecie concrete contestate, identificabili unicamente con la mancata indicazione LLesistenza di azioni finanziate») si sarebbe contestata la violazione di un dovere che, se adempiuto, avrebbe cagionato l'incriminazione per la fattispecie di cui all'art. 2637 cod. civ.; e tale prospettazione è stata disattesa dalla Corte di appello, assumendo erroneamente che il diritto al silenzio operi solo nell'ambito processuale, non considerando che esso costituisce un corollario dei princìpi di cui agli artt. 24, comma 2, 111 Cost. e LLart. 6, par. 2, CEDU, che trova applicazione anche nell'ambito di procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni a carattere punitivo, come riconosciuto dalla giurisprudenza (e come si trarrebbe pure dalla compiuta lettura della pronuncia di legittimità richiamata dalla decisione impugnata: cfr. Sez. 5, n. 3555 del 07/09/2021 - dep. 2022, Coen, Rv. 282981 - 02), che conduce ad attribuire rilevanza al principio a «prescindere dalla formale iscrizione di un procedimento sanzionatorio». Dunque, la Corte di appello avrebbe errato allorché ne ha negato l'applicazione con riguardo alle imputazioni (sub B.1 e M.1) di ostacolo alla vigilanza realizzate in pendenza delle ispezioni presso l'istituto bancario, posto che detta attività era propedeutica all'eventuale applicazione di sanzioni amministrative (come riconosciuto dalla stessa BA d'IT). 2.5.6. Con il sesto motivo è stato denunciato il vizio di motivazione della sentenza di appello e delle ordinanze (del 18 maggio 2022 e del 20 giugno 2022) di rigetto della richiesta di rinnovazione LLesame del ZZ (fondata sull'impossibilità di sanare il vulnus difensivo prodotto dall'impossibilità di esaminare come teste il dott. Stabile, successivamente iscritto nel registro degli indagati, e dall'impossibilità di ritenere attendibili le dichiarazioni del teste TA, potenzialmente a conoscenza della propria veste di indagato allorquando aveva deposto, alla luce LLallegazione del provvedimento di ispezione condotto dall'autorità lussemburghese). L'ordinanza del 18 maggio 2022 non avrebbe in alcun modo considerato le circostanze dedotte dalla difesa e, comunque, paleserebbe la propria illogicità alla luce del diverso trattamento processuale riservato al IU, ammesso a rendere l'esame in rinnovazione (con ordinanza del 10 giugno 2022), a seguito della quale era stata nuovamente avanzata la richiesta di rinnovare l'esame del ZZ. Tuttavia, anche tale richiesta è stata rigettata (con ordinanza del 20 giugno 2022) negando la rilevanza delle dichiarazioni del IU rispetto alla posizione del ZZ, dato in contrasto con la motivazione della sentenza impugnata (che invece ha posto a fondamento della condanna tali dichiarazioni, ivi comprese quelle rese in primo grado, sebbene il ZZ in quest'ultima sede non avesse potuto difendersi dalle propalazioni del IU, che aveva reso l'esame dopo di lui, e sebbene in ragione della genericità di tali dichiarazioni la sentenza di primo grado non ne avesse fatto alcuna menzione); tanto più che, proprio sulla scorta del contenuto LLordinanza in data 1 giugno 2022 (rectius: 20 giugno 2022, che aveva affermato l'irrilevanza rispetto al ZZ della chiamata in correità effettuata da 30 IU) il medesimo ricorrente ha deciso, nella spontanee dichiarazioni del 15 luglio 2022, di non affrontare gli elementi d'accusa esposti dal IU (valorizzati solo in sentenza dalla Corte di appello). 2.5.7. Con il settimo motivo sono stati dedotti la violazione LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, ai sensi LLart. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine alla valutazione di attendibilità di EM IU, le cui dichiarazioni avrebbero dovuto essere esaminate in ossequio al disposto LLart. 192, comma 3, cit., considerandone la genericità rispetto al ZZ (tanto da non essere valorizzate dal primo Giudice) e comunque la smentita da parte del teste HI. Viceversa, la Corte distrettuale avrebbe illogicamente riconosciuto rilievo alle propalazioni del IU, quanto alla vicenda delrequity swap", a dispetto della deposizione del HI (che ha recisamente escluso di aver conosciuto il ZZ, soggetto immediatamente riconoscibile per il ruolo che svolgeva;
ed è stato ritenuto non credibile solo perché non ha ricordato i nomi dei propri interlocutori all'interno della banca, che tuttavia erano soggetti non dotati della stessa immediata riconoscibilità del ZZ) e in virtù pure di un sostanziale travisamento delle dichiarazioni dello steso ZZ (che non avrebbe mai fatto il nome specifico del HI). 2.5.8. Con l'ottavo motivo sono stati addotti la violazione degli artt. 191, 234 cod. proc. pen., 13, 14 e 15 Cost., nonché il vizio di motivazione, in ordine al rigetto LLeccezione di inutilizzabilità della registrazione della riunione del comitato di direzione del 10 novembre 2014, trascritto. La difesa ha fondato l'inutilizzabilità della registrazione, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, sull'impossibilità di accertare che il soggetto che l'ha eseguita avesse anche partecipato alla riunione (dato che il LA - delle cui dichiarazioni si è pure denunciata l'inutilizzabilità: cfr. retro - vi aveva partecipato in maniera discontinua;
comunque, anche a ritenere utilizzabili le dichiarazione del LA, difetterebbe ogni prova della paternità della registrazione, poiché egli non ha affermato di aver dato l'incarico di eseguirla, né di averne informato i presenti, non potendosi individuare alcuna figura di ausiliario a tal fine); e i dati che la Corte di appello ha inteso porre a sostegno LLutilizzabilità della registrazione sarebbero del tutto insufficienti e comunque suscettibili di interpretazioni alternative (anzitutto, in ragione del fatto che il solo Comitato di direzione del 10 novembre 2014 risulta registrato). La difesa ha pure rimarcato la rilevanza attribuita al tenore della registrazione ai fini LLaffermazione di responsabilità del ricorrente. 2.5.9. Con il nono motivo è stata denunciata l'omessa di motivazione rispetto alle censure, sollevate con l'atto di appello, in relazione all'attendibilità LLimputato di reato connesso RA TO (alla luce del suo contegno processuale), su cui si fonda, tra l'altro, l'affermazione di responsabilità del ricorrente. 2.6. EM IU (a mezzo degli avvocati Oreste Dominioni e Concetta Miucci) ha presentato un unico motivo di ricorso. Deduce, con un unico motivo, il vizio di mancanza di motivazione, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla determinazione della pena base nella misura di 31 3 anni di reclusione in relazione al delitto contestato al capo H.1). La sentenza impugnata, senza confrontarsi con le argomentazioni svolte in sede difensiva, avrebbe richiamato unicamente il dato relativo all'oggettiva gravità dei fatti, senza peraltro indicare i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha ritenuto di applicare in punto di determinazione della pena base;
criteri, invece, richiamati, nel contesto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e delle riduzioni degli aumenti per la continuazione interna, attraverso il duplice riferimento agli indicatori oggettivi e soggettivi, all'uopo recependo le osservazioni svolte dalla Difesa, anche con riferimento a indici "minori" quali l'incensuratezza o l'assenza di pendenze. Il ricorso evidenzia, inoltre, come nell'atto di appello fosse stato dedotto che la conoscenza delle informazioni rilevanti per l'Autorità di vigilanza non rientrava affatto nelle competenze LLimputato. Tale profilo, tuttavia, sarebbe stato completamente obliterato dalla Corte di merito, che pure avrebbe ravvisato, ai fini della valutazione del giudizio di bilanciamento, una chiara attenuazione del dolo rispetto all'imputato. Del pari, l'ampia confessione resa da IU, pur valorizzata dalla Corte di merito, non avrebbe ricevuto, del tutto immotivatamente, la dovuta considerazione in sede di determinazione della pena base. 2.7. IA EG (a mezzo LLavvocato Vittorio Manes) ha presentato sette motivi di ricorso, alcuni dei quali strutturati attraverso varie sotto-articolazioni. 2.7.1. Con il primo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità di ordine generale conseguente alla violazione LLart. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. c), e 180 del codice di rito, nonché, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione LLart. 6, par. 3, lett. d), Cedu, poiché la rinnovazione istruttoria disposta dalla Corte di appello sarebbe stata parziale e non avrebbe attinto tutte le prove decisive. Il ricorso, dopo avere sottolineato la necessità di interpretare l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. alla luce delle sentenze che ne hanno preceduto l'introduzione nel nostro ordinamento processuale (v., in particolare, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, DA e Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431 - 01), censura la scelta della Corte territoriale di disporre la rinnovazione istruttoria solo in relazione a cinque testimoni (AN, ET, LI, NI e CH), per poi integrarla con l'esame di IU e la deposizione di TR. Infatti, la sentenza di primo grado, nell'esaminare la posizione di EG, non menzionerebbe solo tali testimoni e, anzi, sottolineerebbe la rilevanza di altre prove, confermative del suo mancato coinvolgimento nella operatività illecita. Inoltre, la Corte di appello preciserebbe come sia possibile operare la ricostruzione dei fatti e delle singole responsabilità soltanto sulla base di una «inevitabile combinazione di plurimi contributi narrativi», sicché la rinnovazione istruttoria avrebbe dovuto essere estesa quantomeno alle deposizioni che hanno fornito un contributo sui temi rilevanti per la ricostruzione della consapevolezza di EG del fenomeno dei finanziamenti correlati e, dunque, di quelle che si sono occupate: LLorganizzazione funzionale di BP e delle mansioni in concreto svolte da EG;
delle 32 riunioni che si tenevano in BP e degli argomenti ivi trattati, nonché dei soggetti che vi partecipavano;
degli accertamenti svolti dagli ispettori della BA d'IT o della BC in occasione degli accessi effettuati e di quanto da essi rilevato in ordine all'attività di EG;
delle informazioni sul tema delle "operazioni baciate" a disposizione degli stretti collaboratori di EG e, comunque, di coloro che operavano nella Divisione Bilancio e Pianificazione (non solo TR, AN e ET, ma anche SS e RC). La stessa Corte di appello non si sarebbe limitata a valutare le dichiarazioni dei sei testimoni dei quali si era disposta la rinnovazione, ma avrebbe menzionato anche altri apporti dichiarativi, i quali, pertanto, avrebbero assunto carattere di decisività, in quanto utilizzati per fornire una chiave di lettura di altri dati, come l'appunto scritto di LA, al quale sarebbe stato attribuito valore confermativo del fatto che, in occasione del Comitato direttivo del 2011, fossero state impartite direttive per eseguire le "operazioni baciate". Del pari, non sarebbe stata disposta la rinnovazione di prove testimoniali ritenute decisive dalla Procura generale appellante e che la Corte di appello, dopo avere ritenuto ininfluenti ai fini della decisione, avrebbe invece utilizzato proprio nella medesima prospettiva indicata dall'appellante (come TO, LA, UR, AL e ZE). Si contesta, a tal proposito, l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui le dichiarazioni non rinnovate costituissero elementi inidonei a formare oggetto di opposte valutazioni in punto di responsabilità LLimputato (si menziona, al riguardo, in via meramente esemplificativa, il caso dei testi TO, AL, UR e LA), all'uopo richiamando il contenuto nella memoria difensiva depositata nel giudizio di appello. Infine, si osserva che le conclusioni non muterebbero anche assumendo, come termini di comparazione della diversa valutazione delle prove, la sentenza di primo e quella di secondo grado. 2.7.2. Con il secondo motivo, il ricorso deduce, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione LLart. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché la motivazione solo apparente, per avere la sentenza apprezzato, quanto a EG, soltanto alcune prove, ignorandone altre, omettendo di valutare taluni elementi difensivi, travisando alcune prove e palesando, infine, vari profili di contraddittorietà e illogicità motivazionali. I vizi denunciati attengono alla dimostrazione che EG fosse a conoscenza dei finanziamenti in ragione del ruolo da lui ricoperto a capo della Divisione Bilancio e Pianificazione. 2.7.2.1. Con una prima sottoarticolazione del motivo si sottolinea che alcuni testi, il cui contributo sarebbe stato valorizzato dalla Corte di appello (UR e RE), non indicherebbero il coinvolgimento di alcuna risorsa della Divisione Bilancio. Inoltre, la consapevolezza da parte della rete commerciale non potrebbe essere estesa a funzioni organizzative attributarie di funzioni distinte, come confermato da altre deposizioni che, nonostante il richiamo operato dalla difesa, sarebbero state trascurate dalla sentenza impugnata e che dimostrerebbero una acquisita conoscenza del fenomeno, fuori dalla rete commerciale, solo per effetto LLispezione del 2015. 2.7.2.2. Con la seconda sottoarticolazione del secondo motivo, si deduce che, alla stregua delle espressioni adoperate dalla sentenza impugnata, la pianificazione delle "operazioni baciate" e il loro costante monitoraggio sia solo un'ipotesi, ancorata ad un documento (l'appunto scritto 33 79 di LA da cui risulterebbe l'intervento del d.g. SO in occasione della seduta del Comitato di direzione del giorno 8 novembre 2011), il cui significato sarebbe stato ricostruito superando, senza argomentazione reale, le contrarie deduzioni difensive e le indicazioni che potevano essere tratte da ulteriori prove raccolte nel corso LListruttoria. Questi ultimi elementi avrebbero reso illogica la conclusione che, in quella seduta, la dirigenza avesse impartito la direttiva di proporre "operazioni baciate" e di monitorarne l'andamento, senza che, peraltro, ne fosse emersa alcuna traccia documentale. Illogicamente, poi, la sentenza impugnata avrebbe valorizzato il compito della Divisione del EG di individuare l'entità del "buco" da coprire, trattandosi di profilo che non si correlava razionalmente al coinvolgimento nell'operatività delle azioni finanziate. Si critica, in questa prospettiva, l'interpretazione assegnata dalla Corte territoriale alla e- mail contrassegnata come doc. n. 166 del P.M., che rivelerebbe una difficoltà nel mercato secondario nel primo semestre LLanno. Invero, la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con i dati probatori che dimostrerebbero come lo sbilancio tra le vendite e gli acquisti nel primo semestre non era idoneo a rivelare alcuna crisi del mercato secondario, con la conseguenza che non era irrazionale il convincimento di EG che un collocamento di azioni per 110 milioni di euro potesse essere assorbito dalle normali dinamiche del mercato secondario. E, d'altra parte, gli stessi dati sarebbero stati segnalati a BA d'IT, che avrebbe poi vigilato sulla operatività della banca. Si sottolinea, infine, che, secondo quanto riferito da LA, con EG non si era mai parlato di "operazioni baciate". 2.7.2.3. Con una terza articolazione si rileva che le dichiarazioni sulle quali si fonda la sentenza impugnata quanto al fatto che, nei comitati di direzione, ci si riferisse esplicitamente al capitale finanziato, sarebbero state travisate nel contenuto. In questa prospettiva, l'intervento di EG a riunioni nelle quali indicava i livelli di capitale indispensabili o la sua indiretta partecipazione per il tramite di collaboratori, oltre a non essere logicamente correlati alla conoscenza del capitale finanziato, non avrebbero espresso alcun "rafforzamento" rispetto alle motivazioni assolutorie del Tribunale: e ciò non solo alla luce della composizione variabile delle riunioni di direzione alla luce degli argomenti trattati, ma anche perché, come riconosciuto dalla Corte territoriale, non sarebbero emerse prove dirette della presenza LLimputato a specifiche riunioni nelle quali era stato affrontato il tema in parola. 2.7.2.4. Con la quarta sottoarticolazione del motivo si contesta il significato attribuito dalla sentenza impugnata alla telefonata del 1° settembre 2015 tra IU e la sindaca US, rilevando che la Corte territoriale avrebbe argomentato solo apparentemente in ordine alla credibilità del primo e all'attendibilità intrinseca del suo narrato, sottraendosi ai rilievi svolti dalla difesa nella propria memoria difensiva, con cui si sarebbe sottolineato che: a) la Ragioneria non aveva il compito di autorizzare gli storni e nemmeno un potere di intervento, se gli stessi erano correttamente contabilizzati;
b) l'aumento significativo degli storni si era verificato solo nel secondo semestre del 2014 ed era stato comunicato alla Ragioneria nel 2015; c) dopo 34 l'emersione del fenomeno, EG si era schierato
contro
IU, ritenendolo responsabile di quanto accaduto e attirandosi così la sua inimicizia;
d) IU perseguiva l'obiettivo di convincere la sindaca US a deporre in suo favore nella causa di lavoro contro la BA. In altri termini, IU, nel corso della conversazione avrebbe cercato di difendere il proprio operato all'indomani LLattivazione, da parte della banca, di un contenzioso giuslavoristico e avrebbe tentato di rovesciare gli addebiti su quanti ("AU, EG, il legale, la CH, TE, ZE") lo ritenevano responsabile LLimponente finanziamento delle azioni. In ogni caso, premesso che EG non aveva ricevuto, da parte della BA d'IT e della BC, alcuna sanzione per l'attività svolta in Ragioneria, la valorizzazione, da parte della sentenza impugnata, del mancato approfondimento rispetto al sintomatico aumento degli storni, avrebbe trasformato l'addebito in parte qua in condotta omissiva. 2.7.2.5. Con la quinta sottoarticolazione, il ricorso lamenta la mancata considerazione dei rilievi difensivi dedicati al significato della telefonata del 28 agosto 2015 tra IN e ZE e, in generale, l'assenza di argomentazioni dedicate a spiegare per quale ragione la comunicazione - che pure non conteneva alcun esplicito riferimento a EG - potesse essere intesa come dimostrativa del coinvolgimento del vertice ristretto del management di BP nelle operazioni di capitale finanziato. 2.7.2.6. Con la sesta sottoarticolazione, si denuncia che la sentenza impugnata, senza confrontarsi con i rilievi difensivi, avesse ritenuto di poter trarre dal messaggio SMS inviato il 3 maggio 2015 da ZZ a IU, in vista LLincontro con il Presidente, propedeutico al loro probabile licenziamento, la dimostrazione che anche EG fosse incluso nel gruppo dirigente della banca consapevole LLoperatività delittuosa, 2.7.2.7. Con la settima sottoarticolazione del motivo, la Difesa lamenta il rilievo assegnato alle dichiarazioni di ZE quanto alla partecipazione di EG ad una riunione del febbraio 2015, indetta in vista LLispezione della BC, in cui il responsabile LLAudit avrebbe fatto riferimento al problema del capitale finanziato. Si osserva: a) che il teste, in sede di controesame, aveva manifestato perplessità, quanto alla partecipazione di EG;
b) che la Corte territoriale, consapevole di tale incertezza, sarebbe stata costretta ad introdurre l'argomento meramente congetturale, in forza del quale, se anche il ricorrente non avesse partecipato all'incontro, sarebbe stato assolutamente irrealistico che non fosse stato informato di quanto emerso nel corso di esso. 2.7.2.8. Con l'ottava sottoarticolazione del motivo si rileva come la Corte territoriale non abbia affrontato le considerazioni difensive con le quali si era sottolineato che la conoscenza, da parte di EG LLanalisi sui margini di interesse - attività assolutamente normale in una banca - non avesse alcuna logica e indefettibile correlazione con il tema delle "operazioni "baciate". Si aggiunge che la mail n. 294 della produzione del Pubblico ministero, nella quale EG avrebbe fatto esplicito riferimento alle azioni acquistate per il tramite della Divisione Finanza, non potrebbe essere valorizzata in senso contrario, dal momento: a) che le azioni BP acquistate attraverso la Divisione Finanza, detenute per mezzo dei Fondi, non avrebbero nulla a 35 J--- che vedere con un problema di "margine di interesse"; b) la sentenza di secondo grado avrebbe preso atto LLestraneità di EG alla questione dei Fondi;
c) l'analisi letterale della mali avrebbe rivelato come EG, senza alcun riferimento a illeciti, facesse menzione di azioni finalizzate al recupero di competitività rispetto alle imprese concorrenti. 2.7.2.9. Con la nona sottoarticolazione si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, senza confrontarsi con i rilievi difensivi sul punto, che il riferimento di IU, nel corso del Comitato di direzione del 10 novembre 2014, al confronto con "IA" fosse univocamente indicativo di una conoscenza del fenomeno delle "operazioni baciate" da parte di EG. Al riguardo, si osserva: a) che la ritenuta consapevolezza degli argomenti trattati, da parte dei partecipanti alla riunione, era argomento bivalente, posto che EG alla riunione era assente;
b) che, per quanto sopra detto, sarebbe smentita la premessa che il lavoro sui margini di interesse fosse connesso ai finanziamenti correlati;
c) che lo stesso IU avrebbe chiarito come il tema del confronto con EG fosse il tema degli "attivi da tagliare", ossia quello degli impieghi a scarsa redditività che andavano "smontati". 2.7.3. Con il terzo motivo, variamente sottoarticolato, si lamenta, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione LLart. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e una motivazione solo apparente, per avere la sentenza valutato selettivamente alcune prove e ignorandone altre. Nel realizzare tale violazione di legge, la sentenza sarebbe incorsa nelle seguenti ulteriori illegittimità: 1) l'omessa valutazione di elementi difensivi, rilevante, oltre che ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., anche ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e) e comma 3, cod. proc. pen.; 2) il travisamento di prove, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; 3) la contraddittorietà e illogicità motivazionali, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), codice di rito. 2.7.3.1. Con la prima sottoarticolazione del motivo, si critica la svalutazione, da parte della sentenza impugnata, delle deposizioni, ritenute inattendibili, di AN (responsabile della Pianificazione), TR (responsabile della Ragioneria), ET (responsabile della Pianificazione Operativa e Controllo di Gestione) e LI (vicedirettore generale di BA Nuova), che il Tribunale aveva valorizzato per affermare che EG fosse inconsapevole «LLesistenza e delle dimensioni del fenomeno del capitale finanziato» in termini di impatto patrimoniale. In particolare, dopo avere criticato l'argomento del rapporto di collaborazione con EG, si osserva come, in termini assertivi, la sentenza impugnata, senza rispettare i canoni della motivazione rafforzata, abbia ritenuto le prove dichiarative recessive rispetto a mere deduzioni prive dei necessari riscontri e supporti logico - argomentativi. Quanto a AN, il quale aveva riferito che sia lui che EG avevano avuto conoscenza del fenomeno solo nel corso LLispezione di BC nel 2015, le sue dichiarazioni sono state ritenute «del tutto inaffidabili» in quanto era un «collaboratore LLimputato» (sent., pag. 679), laddove le sue dichiarazioni non sarebbero smentite da fatti oggetti ma da mere deduzioni derivanti da elementi di prova;
ciò che avrebbe dovuto far residuare quantomeno un ragionevole dubbio, tanto più che non solo AN era un collega di EG, ma lo erano pressoché tutti 36 i dipendenti della banca sentiti nel processo e che la tesi del mendacio sarebbe stata implicitamente esclusa dal Collegio di merito nel non trasmettere gli atti alla Procura ai sensi LLart. 207, comma 2, cod. proc. pen. In ogni caso la sentenza sarebbe contraddittoria nel ritenere inaffidabili le dichiarazioni di AN e al contempo valorizzarle, presentandole come una sorta di "confessione" della conoscenza del fenomeno, nel riportare che egli era consapevole che esistessero operazioni "borderline" (cfr. sent., pag. 680), ammissione peraltro inspiegabile se avesse voluto tutelare il proprio operato. Fermo restando che la conoscenza del fenomeno delle operazioni correlate non sarebbe sufficiente ai fini del dolo, occorrendo la consapevolezza che gli importi impiegati siano di rilevanza tale da incidere sui presupposti patrimoniali ed alterare così il valore delle azioni e le comunicazioni all'esterno. Quanto a TR, responsabile della Ragioneria Generale, il giudizio di inaffidabilità fondato sul fatto di essere un "collaboratore" di EG si presterebbe alle stesse censure già formulate per AN. Quanto, poi, al fatto che l'assenza di rilevanza della sua testimonianza resa palese dal «concreto contenuto di tali dichiarazioni» (sent., pag. 681), la sentenza di primo grado ne aveva valorizzato la deposizione: a) nella parte in cui ha dichiarato che durante l'ispezione di BC lui e EG «convennero della necessità di rappresentare nella semestrale "tutte le evidenze emerse in termini di abbattimento del patrimonio e dare una rappresentazione, ovviamente, il più trasparente possibile"» (sent. I° grado, pag. 744); b) ove ha dichiarato che mai EG prima LLemersione del fenomeno «aveva rappresentato espressamente o implicitamente di essere a conoscenza del fenomeno» (sent. I° grado, pag. 744); c) nella parte in cui disse che «in occasione dei colloqui intercorsi con EG durante l'ispezione, l'imputato si manifestò sorpreso e si dichiarò ignaro del fenomeno» (sent. I° grado, pag. 745); d) circa la sorpresa di EG in relazione a quanto emerso sui fondi HE ed UM (sent. I grado, pag. 745). Quanto a ET, ritenuto inaffidabile in quanto "collaboratore" di EG, la sentenza ometterebbe di rilevare che costui, originariamente inquadrato nella divisione mercati, continuò a svolgere le medesime mansioni per la rete commerciale anche dopo il passaggio formale alla divisione bilancio, sicché con EG il rapporto di collaborazione era del tutto evanescente e più formale che sostanziale. Anche in questo caso, come già per AN, la sentenza da un lato considera inattendibile ET e dall'altro richiama le sue dichiarazioni per affermare che avesse una consapevolezza del fenomeno, peraltro travisandole laddove si afferma che il teste avrebbe ribadito che «sia pure in modo allusivo e in contesti informali, delle "baciate" si parlava all'interno della banca» (sent., pag. 682), mentre egli avrebbe detto che qualche allusione sulle operazioni baciate poteva essere stata fatta, ma non genericamente «all'interno della banca», bensì in «un contesto informale non nel corso delle riunioni, a margine magari delle riunioni, fra persone come possono essere i capi area, i direttori regionali o le altre strutture della Divisione Mercati» (cfr. sent., nota 257, pag. 683), a conferma di una conoscenza non diffusa, ma limitata alla Divisione Mercati. 37 Quanto a LI, la sentenza ne svaluterebbe la rilevanza assumendo che l'episodio descritto si collocava in una fase avanzata in cui «tutti ragionevolmente miravano ad escludere (o, quantomeno, a ridimensionare) l'apporto da ciascuno fornito alla attuazione della prassi del capitale finanziato)» (sent., pag. 684), ma non riporterebbe il rapporto «amichevole» tra i due, rilevante al fine di valutare la genuinità di quanto confidato da EG a LI. Inoltre, risulterebbe illogico assumere che EG cercasse di escludere eventuali proprie responsabilità e, contestualmente, confidasse a LI che, secondo lui, il capitale finanziato potesse al massimo aggirarsi attorno ai 200 milioni (cfr. sent. I° grado, pag. 746): cifra riferita a EG da IU dopo la scoperta fatta da PM nel marzo 2015. 2.7.3.2. Con una seconda sottoarticolazione la Difesa censura la ritenuta irrilevanza LLargomento difensivo che aveva valorizzato come la detenzione di azioni della banca da parte dei Fondi HE e UM attraverso investimenti sottostanti fosse emersa grazie alle ripetute richieste di diclosure della struttura di EG, che aveva finito per richiamare l'attenzione della vigilanza e, infine, l'ispezione della BC, senza attendere la previa "sparizione" dai Fondi delle azioni proprie, con ciò contraddicendo la tesi della consapevolezza, in capo all'imputato, LLoperatività delittuosa. La tesi secondo cui la mancata disclosure «avrebbe comportato effetti ancora più pregiudizievoli per la banca, la quale si sarebbe vista costretta a detrarre dal patrimonio di vigilanza l'intero ammontare LLinvestimento effettuato nei fondi HE» (sent. pag. 685) sarebbe illogica perché ammettendo che le modalità di svuotamento del fondo acquisto azioni proprie (attraverso finanziamenti correlati o investimenti di soggetti compiacenti che utilizzassero denaro della BA) venissero concertate con EG nelle riunioni di direzione e monitorate dalla Pianificazione, sarebbe illogico che l'imputato abbia compulsato la struttura fino a "costringerla" a fornire la dichiarazione delle azioni sottostanti ai Fondi, sapendo che così avrebbe richiamato le attenzioni della vigilanza e creando un alert che poi, in effetti, ha determinato l'ispezione di BC, essendo logico pensare che, prima di sollecitare la richiesta degli investimenti sottostanti, si sarebbe coordinato con il board per "far sparire" dai Fondi le azioni proprie, evitando così che venissero alla luce. 2.7.3.3. Con una terza sottoarticolazione si critica, richiamando le considerazioni svolte nella memoria difensiva, l'apparato argomentativo con il quale la sentenza impugnata, ribaltando il significato di una mancata conoscenza da parte di EG del ricorso al capitale finanziato attribuito dal Tribunale alla "vicenda PM", ma senza il conforto di una motivazione rafforzata, ha ritenuto di trarre dall'atteggiamento pacato assunto da EG, in occasione della discussione nello studio di SO tra ZZ e l'avv. CH, che aveva proposto l'esecuzione di un audit, non la dimostrazione LLinconsapevolezza del fenomeno delle operazioni "baciate", ma un elemento confermativo della scaltrezza del ricorrente, finalizzata a non recidere i legami con la CH e a indirizzarne l'operato verso approdi il meno pregiudizievoli possibile per la banca, della cui situazione di estrema difficoltà derivante dal massiccio ricorso al capitale finanziato egli sarebbe stato consapevole proprio in virtù della reazione di SO e ZZ. In ogni caso, come segnalato nella memoria difensiva (pagg. 15- 38 16) la frase pronunciata da ZZ si giustificava con il fatto che un audit prima LLassemblea di approvazione del bilancio era impraticabile, poiché per fare un audit «i tempi non c'erano» (cfr. CH, trasc. 8/06/2022, pag. 82) e l'approvazione del bilancio sarebbe dovuta slittare creando un danno d'immagine enorme per la banca. E la buona fede di EG sarebbe dimostrata dal fatto che secondo quanto dichiarato dall'Avv. CH, costui, davanti all'Avv. Tesei, si era detto d'accordo a procedere con un audit dopo avere trovato una soluzione che consentisse a PM di rilasciare la relazione al bilancio;
ciò che aveva tranquillizzato la CH, come confermato dalle intercettazioni telefoniche tra CH e AU, in cui la donna si diceva tranquilla dopo la lettera del 13 marzo 2015 con cui la banca si impegnava a fare approfondimenti. Inoltre, nessun elemento di conferma della lettura fornita dalla Corte territoriale potrebbe trarsi dalla riunione indetta da SO in vista LLispezione BC, nella quale ZE fece riferimento al capitale finanziato, non essendo dimostrata la partecipazione alla stessa di EG. 2.7.3.4. Con la quarta sottoarticolazione del motivo si sottolinea il carattere non solo non rafforzato, ma del tutto illogico e incoerente delle argomentazioni con le quali la Corte territoriale, senza confrontarsi con le considerazioni sviluppate dalla difesa, ha ritenuto di trarre la prova della consapevolezza di EG del fenomeno delle operazioni baciate dal suo intervento alla riunione del 1° aprile 2014 del consiglio di amministrazione, nella quale aveva avvertito i colleghi di essere cauti nel recepire la scelta del prof. NI di assegnare prevalenza al criterio reddituale LLincome approach, attraverso il quale era possibile mantenere inalterato il valore LLazione senza doverlo rettificare al ribasso, che la sentenza di appello, sovvertendo la valutazione del Tribunale, secondo cui tale episodio sarebbe stato indice di buona fede, interpreterebbe, peraltro in termini di «verosimiglianza», nel senso che EG, «consapevole del baratro nel quale l'istituto di credito stava precipitando, ritenesse opportuno "frenare" la deriva circa la sopravvalutazione del prezzo LLazione e mirasse, quantomeno ad un "congelamento" della situazione» (sent., pag. 690). Interpretazione che sarebbe in contraddizione con la ritenuta responsabilità di EG in un sistema volto ad alterare dati patrimoniali attraverso il finanziamento del capitale. Quanto poi al fatto che EG non si sia dissociato dalla proposta del prof. NI, in realtà il responsabile della Divisione Bilancio non aveva alcun potere decisorio sulla scelta che spettava esclusivamente al CdA (come evidenziato nella memoria difensiva: pagg. 126-128), come confermato dal rapporto BC, secondo cui la Direzione Pianificazione Strategica aveva svolto unicamente il raccordo tra la banca e l'esperto indipendente (Rapporto BC 17/09/2015, pag. 24) e ribadito, in dibattimento, dall'ispettore AT. Quanto, infine, al fatto che EG si adoperasse per elaborare «piani industriali irrealistici» quale «"braccio armato" del d.g. SO - per sostenere surrettiziamente il prezzo LLazione» (sent., pag. 690), la motivazione non indicherebbe gli elementi istruttori a sostegno e non si confronterebbe con gli argomenti difensivi, secondo cui i piani venivano redatti in collaborazione con società di consulenza esterne di primario livello e verificati da altre primarie 39 società di consulenza appartenenti al network di una delle quattro principali società di revisione mondiali (una delle c.d "big four"), per poi essere nuovamente verificati dall'esperto indipendente Prof. NI. 2.7.3.5. Con la quinta sottoarticolazione si lamentano vizi motivazionali anche per travisamento della prova in ordine alla omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, delle considerazioni difensive dedicate ai "controsegnali" che avevano indotto EG a ritenere che l'operatività della BA fosse regolare quanto agli acquisti dei titoli BPi, omettendo così di affrontare una serie di elementi oggettivi incompatibili con l'assunto di una consapevolezza del EG (si veda memoria, pagg. 115 ss., come richiamata in nota 275 della sentenza). 2.7.4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen. e, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e carenza della motivazione, nella parte in cui, con argomenti di carattere illogico o assertivo: 1) IU viene considerato soggettivamente credibile, nonostante il peculiare contesto in cui si è inserita la sua richiesta di rendere un nuovo esame, indicativo di un suo interesse, contraddittoriamente riconosciuto dalla stessa sentenza, ad avallare l'ipotesi accusatoria per ottenere benefici - effettivamente conseguiti - in termini di pena e non già di un percorso di intima resipiscenza maturato dopo la sentenza di primo grado e smentita dal fatto che egli non avesse nemmeno fatto richiesta di essere sentito, sino al momento del rigetto, da parte della Corte territoriale, delle istanze di rinnovazione LListruzione dibattimentale avanzata dalla P.G., quando l'interesse di questa ad avvalersi delle compiacenti propalazioni di EG sarebbe stato elevatissimo;
2) le sue dichiarazioni vengono ritenute intrinsecamente attendibili;
3) il narrato viene considerato riscontrato da elementi di prova esterni di natura documentale, ma incorrendo in manifesta illogicità laddove il coinvolgimento della struttura di EG nella comunicazione degli obiettivi della rete vendita viene ritenuti dimostrativo anche del coinvolgimento nel ricorso al capitale finanziato nonostante i rilievi difensivi, totalmente pretermessi, anche rispetto all'affermazione di «stretti rapporti intercorrenti tra EG ed il d.g. SO» (sent., pag. 670). Quanto ad altri documenti richiamati quali riscontri estrinseci, la mail in cui EG rispondeva a AU con la frase «ne discuteremo con il direttore» (sent., pag. 670), ritenuta indicativa della «vicinanza al d.g.» di EG e di una sorta di una comunanza di intenti sul fronte delle "baciate", dimostrerebbe l'ovvia interlocuzione con il massimo dirigente in caso di problemi, ferma restando l'ordinarietà di interlocuzioni con toni recisi anche da parte di AU verso EG attestata da altri documenti;
la «richiesta, avanzata dal d.g. SO su elaborazione di EG, di raggiungere l'obiettivo di Tier 1 pari a/1'8% a fine 2011» e il «documento redatto dal ET, nel quale si monitorava l'attuazione della direttiva del d.g. secondo cui ad ogni delibera di credito avrebbe dovuto essere associata l'acquisizione di un socio» (sent., pag. 671), ritenuti indicativi della «piena conoscenza, in capo al coimputato, sia della "prassi svuotafondo" e delle ragioni ad essa sottese, sia delle difficoltà, da mantenere nascoste all'esterno, nelle quali si dibatteva il 40 mercato secondario del titolo BPi» (sent., pag. 670-671), la piena conoscenza di alcuni profili di difficoltà non poteva essere acquisita dalla semplice indicazione di obiettivi, o dal monitoraggio di una direttiva tesa a privilegiare i soci nell'elargizione del credito;
i documenti 2.3.3, 2.3.3 bis e 2.3.3 ter verrebbero indicati a riscontro della conoscenza della difficoltà del mercato secondario, senza spiegare per quale motivo gli stessi supporterebbero le affermazioni del coimputato e anche qui ignorando le deduzioni difensive sul punto;
i documenti 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.3 bis, 2.4.4, 2.4.5, sarebbero ritenuti confermativi LLaffermazione che EG fosse solito prendere parte ai comitati di direzione senza però spiegare quale sarebbe la valenza dimostrativa di ciascun documento, salvo che con riferimento «all'incontro, a Roma, nel quale SO aveva minacciato l'eliminazione delle direzioni regionali se non avessero raggiunto gli obiettivi assegnati, tra i quali i requisiti di capitale, anche attraverso operazioni finanziate» (sent., pag. 671), in relazione al quale i due atti richiamati, ovvero i doc 2.4.3 e 2.4.3 bis, ossia la mail relativa alla convocazione all'incontro e la prenotazione dei biglietti ferroviari per Roma, non sarebbero in grado di inficiare la dimostrazione offerta dalla difesa che il 29 maggio 2014 EG aveva partecipato, a Roma, non alla riunione della rete commerciale, ma ad un incontro con l'AGCM, per discutere di problemi antitrust nella acquisizione della BA di Marostica, fermo restando che nella riunione romana citata da IU, SO non aveva fatto riferimento al capitale finanziato, come invece recepito in sentenza, posto che i testi IR, CO e RE non farebbero alcun cenno al fatto che nella riunione romana si fosse parlato di operazioni finanziate, senza che di tali testimonianze la sentenza abbia fatto alcun cenno. Del pari le affermazioni di IU sul comitato di direzione del 2011 e su quello del 2014 non sarebbero riscontrate, limitandosi la motivazione ad affermare che la ricostruzione sia «assolutamente sovrapponibile a quella già delineata dalle acquisizioni documentali e testimoniali nella disponibilità del primo giudice» (sent., pag. 673), così come quelle sul fatto che i piani industriali risultassero utopistici per sostenere il Prezzo LLazione, smentite dalle risultanze indicate al motivo III, sub 4., § 4.3 del presente ricorso. Quanto, poi, al riferimento al «coinvolgimento delle strutture dipendenti da EG nello studio di fattibilità del progetto del d.g. SO di eliminazione degli "impieghi poco redditizi"» (sent., pag. 674), da cui sarebbero state fatte salve le "posizioni intoccabili" (rectius particolari) di alcuni per i quali risultava una corrispondenza di valore tra importo finanziato e controvalore di azioni (sent., pag. 674), l'illazione sottostante, ovvero che esse fossero relative a operazioni correlate e che l'informazione avrebbe dovuto essere giunta a EG, sarebbe una supposizione priva di riscontri, anche perché EG, come responsabile della divisione, non si occupava direttamente dei lavori che venivano gestiti dalla struttura;
fermo restando che il relativo documento non era stato inviato a nessuno che lavorasse nella pianificazione e che le "posizioni particolari", come riferito da AN, apoditticamente ritenuto inattendibile, non riguardava "posizioni baciate" ma "posizioni o con credito rilevato o con azionisti rilevanti o con impegni contrattuali"», come confermato in primo grado dallo stesso IU, smentendo sé stesso. Quanto ai documenti 2.7.3 e 2.7.4, la sentenza non spiegherebbe perché riscontrino IU, dal momento che costui ne darebbe una 41 interpretazione, senza riferire circostanze che trovino conferma in essi. Parimenti, quanto ai documenti 2.8.1. e 2.8.2., la sentenza attribuirebbe loro un significato non è confermativo del narrato di IU, ma la trasposizione della 'interpretazione" che il coimputato ha fornito dei documenti, smentita da ET, secondo cui dai dati riportati non fosse possibile stabilire se vi erano operazioni baciate. Infine, quanto all'affermazione secondo cui, con riferimento alla deposizione di IU, «non sono emerse contraddizioni e tantomeno il propalante è stato smentito nella interpretazione dei documenti dallo stesso prodotti», essa sarebbe smentita dalle 22 pagine dedicate nella memoria difensiva ai documenti di IU (pagg. 62-84). Sotto altro profilo, sarebbe stata omessa la valutazione di plurime deposizioni testimoniali (quelle di AN ed IT circa i periodici incontri per il jogging in cui si sarebbe parlato di "baciate") e prove documentali (?) che contrastavano con tale narrato, con i documenti valorizzati dalla medesima sentenza (?) - oggetto di puntuale analisi critica - e, in generale, con i rilievi difensivi sul punto (?). 2.7.5. Con il quinto motivo il ricorso lamenta, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'errata applicazione degli artt. 2637 e 2638 cod. civ., nonché LLart. 173 -bis, d.lgs. n. 58 del 1998, in combinazione con l'art. 43 cod. pen. quanto alla sussistenza del dolo nelle fattispecie contestate a EG, nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione anche nel raffronto tra l'esclusione del dolo per IG e il suo riconoscimento per EG. Chiarito che la componente dolosa della fattispecie richiede la conoscenza, non solo LLesistenza di operazioni di capitale finanziato, ma anche della loro idoneità ad alterare i valori e le informazioni fornite - al mercato, all'autorità di vigilanza e nel prospetto informativo - nei diversi momenti comunicativi oggetto dei reati contestati, la sentenza impugnata, senza individuare univoci segnali di conoscenza da parte di EG, ne aveva valorizzato il ruolo alla luce di generici "indici di sospetto" che la decisione di primo grado aveva reputato o "asintomatici" o contrastati da set di informazioni divergenti (quali il fatto che gli aumenti di capitale del 2013 e 2014 si erano chiusi con un eccesso di domande rispetto all'offerta o il dato che, pur sollecitate pubblicamente, le funzioni di controllo non avevano rilevato alcunché o, ancora, il fatto che per le banche popolari è normale che il socio si facesse finanziare dalla banca). Del resto, oltre al fatto che, come confermato dal dott. Cardone, anche nell'ispezione del 2012 non era emerso un fenomeno di capitale finanziato, occorreva tenere conto del sistema di flussi informativi interno alla banca e LLaffidamento che esso giustifica, secondo quanto sottolineato dalla sentenza di primo grado. In tale contesto, il motivo sottolinea, per un verso, la contraddittorietà degli esiti decisori, alla luce della posizione del coimputato IG, la cui condotta, pur gravata da più corposi indici di consapevolezza, è stata ritenuta non assistita dal dolo, e, per altro verso, l'illogico accenno, nella motivazione, per giustificare le conclusioni raggiunte, a una sorta di responsabilità 42 omissiva di EG, per non avere adottato procedure che consentissero di regolare il "tracciamento" contabile delle operazioni di capitale finanziato. 2.7.6. Con il sesto motivo, lamenta, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione LLart. 533, comma 1, cod. proc. pen, l'illogicità e il difetto motivazionale ove la sentenza omette di fornire una "motivazione rafforzata" che consenta di superare l'esito assolutorio di primo grado e i ragionevoli dubbi da esso scaturenti. La sentenza impugnata assume, come presupposto delle sue conclusioni, che in banca fosse generalmente diffusa la consapevolezza del fenomeno dei finanziamenti correlati, ricavata principalmente dalle dichiarazioni di alcuni testimoni giudicate dal Tribunale «generiche e imprecise, talvolta contraddittorie» (TO, AL, UR, LA) e la cui rinnovazione, richiesta dal P.M., è stata per queste ragioni ritenuta inutile. In ogni caso, la Corte territoriale aveva eliminato dalla piattaforma valutativa le testimonianze in contrasto con la tesi prescelta, senza illustrare ragioni idonee a fondare il giudizio di inattendibilità, ossia rimanendo nel terreno LLincertezza che avvalora l'esistenza di ragionevoli dubbi. Anche gli elementi che il Tribunale aveva considerato sintomatici della buona fede di EG (dai tentativi di tranquillizzare l'avv. CH nella riunione con SO e ZZ, all'avvertimento dato nella seduta del consiglio di amministrazione del 1° aprile 2014 circa i rischi di sopravvalutazione LLazione per effetto LLadozione del metodo LLincome approach, sino agli sforzi della struttura di EG per ottenere informazioni sugli investimenti dei Fondi esteri) sarebbero stati valutati dalla Corte territoriale con supposizioni irrealistiche. 2.7.7. Con il settimo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché la contraddittorietà e carenza motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e al differente trattamento sanzionatorio, quanto agli aumenti per la continuazione, rispetto al coimputato IU. Si sottolinea l'illogicità e la contraddittorietà che emergerebbero dal trattamento sanzionatorio irrogato a IU, il quale pure aveva assunto un ruolo più incisivo di EG, avendo gestito la rete commerciale che poneva materialmente in essere le operazioni "baciate". Inoltre, la valorizzazione, per giustificare la maggiore mitezza utilizzata nei confronti di IU, della "presa di coscienza" da parte di quest'ultimo, emersa nel corso del comitato di direzione del novembre 2014, sarebbe stato in contraddizione con il carattere franco delle discussioni in quella sede a proposito dei finanziamenti correlati. In ogni caso, era stata la stessa Corte territoriale a equiparare l'intervento di IU a quello di EG nel consiglio di amministrazione del 10 aprile 2014, per sottolineare come ad essi non aveva fatto seguito alcuna dissociazione da parte dei due imputati. Pertanto, non era dato intendere come due situazioni equiparate fossero poi state distintamente apprezzate sul piano della dosimetria della pena. 3. Nel giudizio di legittimità è stato sollevato incidente di costituzionalità con ordinanza del 27 febbraio 2024. La Corte costituzionale, con sentenza n. 7 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale LLart. 2641, comma 2, cod. civ., nella parte in cui prevede la 43 confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato;
ha dichiarato in via consequenziale, ai sensi LLart. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale LLart. 2641, comma 1, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo». CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti dagli imputati EM IU, AO IN, ND ZZ, OV ON e IA EG non sono manifestamente infondati, sicchè non è preclusa a questa Corte la rilevazione della maturata prescrizione per alcuni reati oggetto di addebito. All'uopo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali nei confronti di EM IU, AO IN, ND ZZ, OV ON e IA EG limitatamente ai reati di cui ai capi Al, nonché ai capi Bl, Cl, D1, E1 - quanto ai fatti del 15.9.2013 e 25.10.2013- per essere i suddetti reati estinti per prescrizione, con eliminazione della relativa pena. Inoltre, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di AO IN limitatamente alle residue condotte di cui al capo H1 per non aver commesso il fatto e con rinvio -per la rideterminazione della pena per i residui reati ascrittigli- ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia. La sentenza impugnata va altresì annullata quanto a IA EG per i residui reati di cui ai capi El (fatto del 15.3.2014), Fl, Gl, M1 e agli effetti civili per i reati di cui ai capi Al, Bl, Cl, D1, El -per i fatti del 15.9.2013 e 25.10.2013- con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia. Vanno invece respinti nel resto i ricorsi di EM IU, AO IN, ND ZZ, OV ON, nonché del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia. Va respinto il ricorso della BA Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa. 1. Una breve sintesi dei fatti oggetto del presente giudizio. L'odierna vicenda giudiziaria ha ad oggetto una serie di reati emersi a partire dall'ispezione avviata presso la BA popolare di Vicenza dalla BA centrale europea nel febbraio 2015 dopo la segnalazione di una serie di irregolarità commesse nella gestione LLattività bancaria, rappresentate dal sistematico ricorso della banca al sostegno finanziario concesso ai clienti/soci per l'acquisto di azioni proprie sul mercato primario e su quello secondario;
dal rilascio, in favore dei soci, di lettere con le quali l'istituto assumeva l'impegno al riacquisto delle azioni ovvero forniva garanzie di rendimento dei titoli;
dagli "storni" di interessi, autorizzati dagli organi di vertice LListituto al fine di neutralizzare i costi dei finanziamenti all'uopo erogati dalla BA ai soci;
dagli investimenti di consistenti risorse in fondi esteri poi utilizzati, almeno in parte, per la detenzione indiretta di azioni proprie. 44 Tali anomalie operative avevano generato, a seguito dei provvedimenti adottati in esito LLispezione della BA centrale europea del febbraio 2015, un impatto negativo sotto il profilo patrimoniale, stimato in circa un miliardo di euro di deduzioni dal patrimonio di vigilanza;
nonché l'iscrizione di rettifiche, relative a crediti deteriorati, per circa 1,3 miliardi di euro. A seguito di tali vicende, nel 2016, la BA vicentina aveva deliberato un piano di rafforzamento patrimoniale che però non era andato a buon fine, tanto che il Fondo Atlante aveva rilevato la proprietà LListituto sottoscrivendo degli aumenti di capitale per complessivi 2,3 miliardi. In seguito, la BA centrale europea aveva dichiarato lo stato di dissesto o di rischio di dissesto e, quindi, vi era stato l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, decisa con decreto del Ministro LLEconomia del 25 giugno 2017. Con sentenza del 21 dicembre 2018, poi, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato lo stato di insolvenza LListituto di credito. Nel frangente, la relazione redatta ex art. 33 legge fall. dai commissari giudiziali aveva individuato le cause del dissesto LListituto di credito nella fissazione di un prezzo delle azioni sovrastimato;
nel massiccio ricorso alle operazioni correlate;
nell'effettuazione di operazioni non strettamente riconducibili all'attività di erogazione del credito alla clientela, ma consistenti in investimenti in altre società, in partecipazioni in OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) quali i fondi HE (che avevano anche agito da "società veicolo" per operazioni back to back) e, quindi, in operazioni eccessivamente speculative, rischiose o addirittura illecite;
e, infine, nella decisione di celare il continuo peggioramento della qualità del credito attraverso la sottostima delle rettifiche e l'occultamento delle perdite nel bilancio. 1.1. Nel dettaglio, secondo quanto accertato in sede di merito, gli imputati, nelle loro rispettive qualità di esponenti di vertice LListituto bancario, avevano posto in essere una serie di azioni coordinate finalizzate alla manipolazione del mercato, attraverso una artificiosa rappresentazione di una solidità patrimoniale della banca in realtà inesistente e della liquidità del titolo azionario, mediante la sistematica concessione di assistenza finanziaria ai clienti per l'acquisto di azioni della stessa banca, l'omessa iscrizione a bilancio della riserva indisponibile pari all'importo del valore delle azioni finanziate e il mantenimento di un valore sovradimensionato del suddetto titolo (aggiotaggio manipolativo). Inoltre, essi avevano diffuso informazioni mendaci (prevalentemente attraverso la emissione di comunicati stampa indirizzati al mercato ed ai soci) inerenti alla situazione della banca, alla liquidità del titolo azionario e al pieno successo delle operazioni di aumento di capitale effettuate negli anni 2013 e 2014 (aggiotaggio informativo). E avevano anche posto in essere condotte di ostacolo alla vigilanza ai danni della BA d'IT e della BA centrale europea, occultando la sistematica attività di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie e così impedendo l'adozione di tempestivi piani di vigilanza coerenti con la reale situazione della banca, conseguendo, inoltre, l'autorizzazione alla classificazione delle azioni di nuova emissione come strumenti di capitale primario di classe 1 e superando positivamente, infine, il Comprehensive Assessment (ovverosia l'esercizio di valutazione approfondita con il quale la BA centrale europea aveva verificato lo 45 stato di salute delle principali banche europee) con l'effetto di accedere al Meccanismo unico di vigilanza. Il solo IU, poi, aveva anche ostacolato la vigilanza della Consob in relazione all'aumento di capitale del 2014, omettendo la rappresentazione delle operazioni commerciali finalizzate alla promozione LLaumento di capitale in questione. Ulteriori condotte delittuose poste in essere dagli imputati, infine, erano state quelle di falso in prospetto in relazione alla predisposizione e alla diffusione dei prospetti informativi inerenti alle offerte al pubblico di azioni di nuova emissione e di obbligazioni convertibili in azioni all'atto degli aumenti di capitale negli anni 2013 e 2014. In tale frangente, infatti, erano state occultate le informazioni inerenti al fenomeno dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie;
ed erano state anche comunicate informazioni fuorvianti in merito all'andamento del mercato secondario delle azioni stesse. Tali azioni erano finalizzate, da un lato, a creare un'apparenza di liquidità del titolo azionario e, dall'altro, ad accreditare la solidità patrimoniale LListituto di credito, atteso che le corrette attività di appostazione della riserva di bilancio e di scomputo del capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza avrebbero reso prive di ogni effetto le operazioni correlate. 1.2. La complessa operatività illecita aveva avuto scaturigine a partire dalla crisi del mercato secondario verificatasi a partire dalla crisi dei subprime americani del 2008-2009 e si era acuita, in particolare, nel 2011-2012, allorché i titoli della banca non avevano più garantito significativi dividendi e incrementi di valore e si erano, dunque, registrate «valanghe di vendite» (così il teste ER OM) e, al contempo, l'estrema difficoltà nel reperire chi acquistasse le azioni della banca. In tale contesto, per fare in modo che queste ultime non si deprezzassero a seguito delle massicce vendite, con il doppio effetto di palesare all'esterno le difficoltà LListituto danneggiandone l'immagine nel mercato di riferimento e di fare perdere valore al capitale per effetto della diminuzione del valore delle azioni, di fronte alla difficoltà crescente di effettuare, come avvenuto negli anni precedenti, l'operazione di pulizia del bilancio denominata window dressing attraverso lo svuotamento del cd. fondo azioni proprie, la BA vicentina aveva fatto ricorso crescente al capitale finanziato e, dunque, a operazioni di autofinanziamento attraverso l'acquisto delle proprie azioni. In particolare, attraverso le cd. operazioni baciate, la banca aveva offerto ai propri clienti dei prestiti per acquistare le proprie azioni, impegnandosi con lettere di intenti a riacquistarle ove i clienti avessero deciso di vendere. In questo modo, i clienti conseguivano, dalla banca, condizioni generali di favore, venendo lasciati indenni dai costi LLoperazione, posto che i relativi interessi rimanevano a carico della banca, la quale effettuava i cd. storni;
mentre la banca, a sua volta, si avvantaggiava in quanto riusciva a mantenere in equilibrio tra le massicce vendite che gli azionisti in quel momento storico effettuavano e gli acquisti che riusciva, come detto, artificiosamente, a realizzare. 1.3. Le azioni della banca acquistate con finanziamenti concessi dallo stesso istituto non avrebbero dovuto essere conteggiate nel cd. patrimonio di vigilanza. Come correttamente rilevato dai Giudici di merito, e in particolare dal Tribunale di Vicenza, l'attività di vigilanza sugli enti creditizi svolta dalla BA d'IT si sostanzia nella 46 applicazione di regole prudenziali, dettate in ambito euro-unitario o adottate dalla stessa BA d'IT in attuazione di esse, che ne disciplinano l'operatività in modo da assicurare la corretta gestione dei rischi assunti dagli operatori economici e dal sistema finanziario, preservandone la stabilità e il corretto funzionamento. Tali regole prudenziali, derivanti dai cd. accordi di ILa, sono costruite secondo un modello c.d. a "tre pilastri", ciascuno dei quali a sua volta utilizza, quali parametri di riferimento, i cd. coefficienti patrimoniali (o coefficienti di solvibilità o capital ratio), che rappresentano un rapporto in cui, al numeratore, è collocata il valore delle risorse patrimoniali LListituto (in origine definito come «patrimonio di vigilanza» ovvero, a partire dal 1° gennaio 2014, come «Fondi Propri») e, al denominatore, una misura indicativa esposizione complessiva al rischio assunto dall'istituto, denominata come Total Risk Exposure Amount (cd. TREA). In particolare, le regole del c.d. primo pilastro (Pillar 1) impongono agli intermediari di mantenere i propri coefficienti patrimoniali al di sopra di livelli minimi predeterminati in funzione dei rischi tipici LLattività bancaria e finanziaria (c.d. requisiti di primo pilastro o Pillar 1 Requirement - P1R). Le regole di c.d. secondo pilastro (Pillar 2), invece, richiedono alle banche di adottare un processo di controllo dei rischi il cui elemento principale è il c.d. Internai Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) e attribuiscono all'Autorità di vigilanza il compito di verificare, nell'ambito di un procedimento periodico di valutazione denominato Supervisory Review and EVluation Process (SREP), i relativi risultati e di adottare, eventualmente, le opportune misure correttive, attraverso provvedimenti individuali con cui l'Autorità di vigilanza impone di mantenere i coefficienti patrimoniali al di sopra delle soglie da essa determinate (cd. requisiti di secondo pilastro o Pillar 2 Requirement - P2R). Le regole di c.d. terzo pilastro (Pillar 3), infine, impongono obblighi di informativa al pubblico (cd. disclosure) riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi di gestione e controllo, in modo che la solidità LLente possa essere valutata dagli investitori (cd. market discipline), con conseguenti riflessi sul valore da essi attribuito all'intermediario e ai titoli che esso abbia emesso. Dunque, il rispetto dei coefficienti patrimoniali in rapporto al rischio LLattività bancaria costituisce il principale parametro per le valutazioni della solidità della banca da parte LLautorità di vigilanza, che per poter svolgere un costante monitoraggio su ciascun intermediario deve ricevere, a intervalli predeterminati, informazioni qualitative e quantitative sull'adeguatezza patrimoniale, sull'esposizione ai rischi e sulle caratteristiche dei sistemi di gestione e controllo (c.d. supervisory reporting); informazioni che il soggetto vigilato è tenuto a fornire e che, ove non trasmesse o alterate o comunicate in maniera incompleta possono oggettivamente ostacolare l'esercizio delle funzioni LLautorità di vigilanza. La centralità, nella regolamentazione prudenziale, dei coefficienti patrimoniali ha reso necessario codificarne la struttura, in particolare con riferimento al patrimonio di vigilanza, la cui composizione è stata determinata, in termini generali, dalla direttiva 89/299/CEE del Consiglio 47 del 17 aprile 1989 (concernente i Fondi propri degli enti creditizi) e, successivamente, dalla BA d'IT, all'uopo delegata dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico BArio - T.U.B.), attraverso una serie di circolari (in particolare la n. 263 del 27 dicembre 2006, come successivamente modificata e, prima ancora, la n. 155 del 18 dicembre 1991) che hanno stabilito che il cd. «patrimonio di vigilanza» fosse costituito dalla somma algebrica del «patrimonio di base o capitale di classe 1» (Tier 1) e del «patrimonio supplementare o capitale di classe 2» (Tier 2), intesi come insieme di risorse capaci di assorbire le perdite, rispettivamente, in condizioni di continuità di impresa, ovvero di stato di crisi;
e ciò al fine di evitare il doppio computo del capitale. Secondo le predette circolari, inoltre, il rapporto tra il Tier 1 e il totale delle esposizioni creditizie ponderate non doveva essere inferiore al 4,00%, mentre il patrimonio di vigilanza doveva essere almeno pari all'8% delle attività ponderate per il rischio. Dal 2014, poi, la disciplina di riferimento era costituita dal regolamento UE n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation - CRR) e dalla circolare della BA d'IT n. 286 del 17 dicembre 2013, che avevano sostituito la nozione di «patrimonio di vigilanza» con quella di «fondi propri» (costituiti dalle tre componenti: CETI., Additional Tier 1 e Tier 2). Secondo il CRR le banche avrebbero dovuto disporre di un requisito di capitale primario di classe 1 (CET) pari al 4,5% LLimporto complessivo LLesposizione al rischio, di un requisito di capitale di classe 1 (Tier 1) pari al 6% LLimporto complessivo LLesposizione al rischio e, infine, di un patrimonio di vigilanza totale (patrimonio di base più patrimonio supplementare) pari all'8% LLimporto complessivo LLesposizione al rischio. A partire dal 1° gennaio 2014 la disciplina prudenziale del patrimonio di vigilanza delle banche è contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulatíon - CRR) e nei Regolamenti delegati emanati dalla Commissione europea su proposta LLAutorità bancaria europea (c.d. Regulatory Technical Standard - RTS), cui si è aggiunta la circolare n. 285 della BA d'IT del 17 dicembre 2013, che hanno superato la nozione di patrimonio di vigilanza con quella di «fondi propri», quale aggregato di tre componenti: CETI (common equity Tier 1), il capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) e il capitale di classe 2 (Tier 2). La possibilità per le banche di riacquistare azioni proprie è stata assoggettata, nel tempo, a limitazioni via via più stringenti. Mentre in origine e sino al 30 dicembre 2010 non vi erano vincoli, dal 31 dicembre 2010 sino al 31 dicembre 2013 era stato introdotto un limite pari al 5% del capitale, superato il quale era richiesta, dopo l'adozione della delibera da parte LLorgano di supervisione strategica, l'autorizzazione da parte della BA d'IT, concessa a condizione che non fosse pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della banca. Indi, a partire dal 1° gennaio 2014, con l'entrata in vigore del CRR, è stata prevista la necessità di una previa autorizzazione LLautorità di vigilanza per tutte le operazioni di riacquisto o rimborso di azioni proprie, accordata in base all'art. 78, par. 1, CRR, ove sussista una delle seguenti condizioni: (i) la banca sostituisca gli strumenti destinati al riacquisto o al rimborso con altri fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito della banca;
(ii) la 48 banca dimostri che i fondi propri superano i requisiti di primo pilastro e il requisito combinato delle riserve di capitale e di un margine che l'autorità competente ritenga necessario. Al di là delle modifiche intervenute sul regime autorizzatorio, le azioni proprie acquistate dalla banca, così come le azioni proprie acquistate da terzi ma con il finanziamento della banca, devono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza, al pari delle azioni che essa si sia impegnata ad acquistare. Ciò, dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013, per le banche italiane, in forza della circolare della BA d'IT n. 263/2006; mentre, dal 10 gennaio 2014, l'art. 36, par. 1, lett. f) del CRR ha previsto che le banche «detraggono dagli elementi del capitale primario di classe 1 (...) gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente». Tale sostanziale continuità, nel tempo, della regola LLobbligatoria deduzione dal patrimonio di vigilanza delle azioni riacquistate si spiega, come detto, con il fatto che si tratta di un principio essenziale per la tutela dei terzi, posto che, nel momento in cui la banca finanziasse l'acquisto di azioni proprie, l'apporto patrimoniale finirebbe per assumere carattere fittizio, essendo lo stesso insuscettibile di incrementare il patrimonio destinato alla copertura dei rischi e delle eventuali perdite aziendali. Più nel dettaglio, dall'aggiornamento del 3 aprile 2006 e sino all'ultimo aggiornamento del 19 marzo 2013, la circolare n. 155 della BA d'IT, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57, lett. a), della direttiva 2006/48/CE, indicava, nella sezione 1 (Patrimonio di vigilanza individuale), sottosezione 2 (Schema della segnalazione relativa al patrimonio individuale), tra gli «elementi negativi», la cui somma algebrica con i singoli «elementi positivi» determinava il cd. Patrimonio di base, le «Azioni o quote proprie»; espressione da intendersi riferita, secondo quanto indicato nella sottosezione n. 3 (p. 1.3.8), alle «Azioni o quote di propria emissione rilevate in bilancio nella voce 190 del passivo dello stato patrimoniale», alle quali erano «assimilate le operazioni di finanziamento destinate all'acquisto di azioni o quote di propria emissione». In questo modo, le azioni acquistate grazie a un finanziamento della stessa banca emittente non potevano essere conteggiate nel patrimonio di vigilanza, come anche chiarito dalle Linee guida sull'art. 57 adottate il 14 giugno 2010 dal Committee of European Banking Supervision (di seguito CEBS), dovendo il capitale di un intermediario creditizio essere fully paid- up e, dunque, reale e non fittizio, atteso che, con tale forma di finanziamento, i fondi che la banca riceve formalmente a titolo di capitale sono in realtà gli stessi fondi che la banca già deteneva e che ha messo a disposizione del terzo per l'acquisto. In particolare, la circolare n. 263 della BA d'IT precisava che un'operazione di finanziamento, per quanto non finalizzata, nominalmente, all'acquisto di azioni della banca finanziatrice, doveva essere collocata tra gli elementi negativi del patrimonio di vigilanza nel caso di «anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza» nonché di «operazioni di finanziamento effettuate dalla banca per finalità di riacquisto di tali strumenti», dovendo ritenersi sussistente il riacquisto «qualora, sotto i profili contrattuale e delle 49 LUr caratteristiche effettive LLoperazione, i momenti LLemissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e LLerogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato» (circolare n. 263, titolo I, capitolo 2, par. 7, pag. 20). Nella stessa prospettiva l'art. 28, par. 1, lett. b), CRR stabilisce, in continuità con l'art. 57, lett. a), della direttiva 2006/48/CE, che gli strumenti sono computabili nel CETI solo se «sono versati [rectius: liberati] e il loro acquisto non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente», sicché le azioni proprie il cui acquisto sia stato finanziato dalla banca continuano ad essere escluse dai Fondi propri. Precisando, poi, il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, entrato in vigore il 3 aprile 2014, contenente i Regulatory Technical Standards (RTS) in materia di «fondi propri», che a norma LLart. 8, par. 2, «il finanziamento diretto si riferisce a situazioni in cui un ente ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o altri finanziamenti che sono utilizzati per l'acquisto dei suoi strumenti di capitale», mentre per finanziamento indiretto» l'art. 9 si riferisce a casi in cui il finanziamento per l'acquisto di azioni della banca è concesso da un soggetto controllato in via diretta o indiretta dalla banca medesima o comunque rientri nell'ambito del consolidamento contabile o prudenziale della banca. Va poi precisato che ai sensi degli artt. 51 e 66 T.U.B., le banche sono tenute a inviare telematicamente alla BA d'IT dati e informazioni sulla propria operatività, sulla propria situazione contabile, sul patrimonio e sui vari profili di rischio cui sono esposte, stabilendo la normativa in materia che «le responsabilità per la correttezza del calcolo patrimoniale e delle relative segnalazioni alla BA d'IT nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza». E tra le componenti da segnalare, in quanto oggetto di deduzione dal capitale primario di classe 1, sono inclusi sia gli strumenti di capitale primario di classe 1 propri LLente, sia che siano detenuti direttamente, che indirettamente o sinteticamente, sia gli obblighi, effettivi o potenziali, di acquistare strumenti di capitale primario di classe 1 propri, sia, infine, le azioni finanziate, non computabili nel CET1 ai sensi LLart. 28, par. 1, lett. b), CRR, le quali devono essere specificamente segnalate. A seguito LLentrata in vigore del CRR il 10 gennaio 2014, la Commissione europea ha, poi, adottato il Regolamento di esecuzione n. 680/2014 del 16 aprile 2014, con cui sono stati stabiliti obblighi uniformi in relazione alle segnalazioni che gli enti creditizi debbono effettuare alle autorità di vigilanza in materia di fondi propri, con il conseguente superamento della circolare n. 155 della BA d'IT che, in precedenza, procedimentalizzava le attività di segnalazione. 1.4. Secondo quanto accertato dai Giudici di merito - alla luce degli esiti LLispezione eseguita dal personale della BA entrale europea, sostanzialmente riscontrati dalla consulenza del Pubblico ministero - a seguito dello squilibrio del mercato secondario manifestatosi a partire dal 2011 (ricordato dai testi ER OM, responsabile LLUfficio Soci, e Sergio Romano, addetto allo stesso Ufficio Soci, nonché dall'ex direttore generale IV RO), si era registrata un'asimmetria (documentata dalla e-mail di cui al documento n. 166 e dall'appunto di cui al 50 documento 881) tra gli ordini di acquisto e gli ordini di vendita delle azioni LListituto di credito (572,5 milioni contro 1.000.000.000, nel periodo gennaio 2013 - dicembre 2014), sicché il management della banca aveva deciso di fare ricorso al capitale finanziato per contrastare l'illiquidità del titolo e per finanziare l'aumento di capitale disposto nel 2013 e nel 2014, la cui esistenza era stata accertata per un importo complessivo, ritenuto prudenzialmente stimato anche dal consulente della difesa di EG, di 506 milioni;
importo poi rideterminato dall'audit interno, su incarico della BA centrale europea, nella misura di 941.335.883 euro, quindi, fissato dalla società Ernst & YO (all'esito di una accurata ricostruzione del fenomeno, a partire dal 2008, che aveva visto coinvolti il personale della Divisione Mercati e i singoli capi area) nella misura di 1.086.892.062 euro e, infine, determinata dai consulenti del Pubblico ministero in 1.031.600.000 euro. In particolare, come riferito dalla relazione LLaudit, la BA vicentina aveva fatto ricorso a modalità di collocamento delle azioni costituite: dall'acquisto con mezzi propri a fronte della promessa di una remunerazione proveniente dal pagamento dei dividendi, associata all'eventuale plusvalenza del prezzo LLazione con eventuali scostamenti compensati attraverso storni di competenze non giustificati;
dall'acquisto, con mezzi propri, di azioni della BA popolare di Vicenza per circa il 50% LLimporto disponibile e la sottoscrizione, per la parte rimanente, di un time deposit a tasso di favore, in linea di massima del 4%, proposto a partire dal 2013; da «finanziamenti baciati» con storno di competenze/spese e rendimento garantito, con durata, in genere, di 6/12 mesi;
da fidi per «operazioni K» concessi a clienti, cui era proposto un affidamento per ragioni proprie del cliente e con erogazione condizionata alla sottoscrizione di almeno il 10% LLoperazione per acquisto di azioni proprie;
operazione, questa, poi estesa anche alle posizioni con fidi a revoca da revisionare, su clienti individuati in tabulati forniti dalla Divisione Mercati;
dall'acquisto di azioni proprie proposto in occasione di affidamenti su clientela con rating compreso tra 1 e 5 per il retail (ovverosia per i singoli clienti) e tra 1 e 6 per il corporate (ovverosia per le imprese). Secondo quanto riscontrato a dibattimento, i vertici LListituto avevano fatto ricorso alle operazioni correlate con l'obiettivo di raggiungere, sia in occasione dei nuovi finanziamenti che nelle procedure di rinnovo, il rapporto del 10% tra il capitale sottoscritto e l'importo erogato, esercitando una forte pressione sulla rete aziendale per la conclusione delle «operazioni baciate» (v. le deposizioni SA AL, CA IR, OS UR, RC EL, Diego IO, ER CU e le e-mail parimenti acquisite) al punto tale che alcuni collaboratori, come i private banker RA Tessarollo e TO Villa, avevano rassegnato le dimissioni. E che gli acquisti correlati fossero praticati presso la BA popolare di Vicenza era stato denunciato, nel corso LLassemblea del 26 aprile 2014, dal socio RI LL NA, nell'inerzia degli organi societari. Nella stessa prospettiva è stato anche specificamente riscontrato: 1) il rilascio (attestato dalle deposizioni di RI IT, funzionario addetto al Risk Management, nonché di OS UR, di GI CA e di GI ER) di lettere di impegno collegate ad acquisti sul mercato secondario (non registrate nella contabilità aziendale né rappresentate nei documenti 51 di bilancio) con le quali l'istituto si era vincolato al rimborso del capitale investito dagli azionisti nella banca e che dimostravano la consapevolezza, da parte del management, del carattere finanziato LLacquisto delle azioni;
2) il fenomeno degli storni di interessi alla clientela (onde tenerla indenne dei costi derivanti dal finanziamento correlato all'acquisto delle azioni), che aveva generato un vincolo sul rendimento delle azioni tale da precluderne la computabilità nel patrimonio di vigilanza;
3) la sopravvalutazione del valore LLazione, deciso a monte dal Consiglio di amministrazione sulla base della stima operata dall'esperto incaricato, prof. NI, senza considerare i dati fondamentali LLazienda sotto il profilo economico-patrimoniale, caratterizzato da risultati economici modesti e, dunque, senza tenere conto delle raccomandazioni della dottrina e della prassi professionale;
4) l'investimento per 350.000.000 euro nei fondi HE HE e UM ad esposizione sconosciuta, di cui BA popolare di Vicenza era sottoscrittore unico e i quali, come confermato dalle deposizioni dibattimentali (tra cui quella di SC brio, amministratore delegato e direttore generale della BA popolare di Vicenza dal 10 giugno 2015 al 4 dicembre 2016), avevano investito in asset in buona parte legati allo stesso istituto di credito e che erano stati lo strumento utilizzato per l'acquisto di azioni proprie, nel 2012, per un importo di 60 milioni di euro (in luogo di quello dichiarato di 54 milioni circa); 5) l'esistenza della società di diritto irlandese denominata BA popolare di Vicenza Finance, utilizzata anche per alcune rilevanti operazioni di capitale finanziato, in particolare per realizzare il cd. "svuota fondo" del 2012, per un importo, stimato dai consulenti del Pubblico ministero, pari a 287 milioni di euro (v. le dichiarazioni LLispettore CA AN e le testimonianze di CA IR, direttore regionale BA popolare di Vicenza della Lombardia, della Liguria e del Piemonte e di ER IN, direttore della BA popolare di Vicenza Finance). Secondo quanto accertato, inoltre, le operazioni correlate venivano occultate grazie al divieto di comunicazioni scritte (riferito dai testi OS UR, ER CU e CA IR), all'utilizzo di formule generiche nelle causali degli affidamenti, tali da occultarle all'esterno, ma, al contempo, da renderle immediatamente riconoscibili all'interno, al distanziamento temporale tra il fido e l'acquisto delle azioni, alla cura prestata nell'evitare l'assoluta coincidenza di importo tra finanziamento ed azioni acquistate;
e, infine, all'inserimento nel portafoglio titoli dei clienti anche di azioni diverse. E in occasione dei lavori del Comitato di Direzione del 10 novembre 2014, una registrazione audio aveva inequivocabilmente documentato tanto l'esistenza del fenomeno delle «operazioni baciate» quanto l'approntamento di strategie per occultare tale fenomeno alla vigilanza (cfr. pagg. 335-336 della sentenza). Per effetto della detrazione dal patrimonio di vigilanza delle somme corrispondenti al capitale finanziato, i valori del Total capital ratio, del CETI ratio e del Tierl ratio si erano posizionati su livelli inferiori alle soglie minime regolamentari. Inoltre, a seguito del ricorso al capitale finanziato la banca era riuscita a mantenere il funzionamento del mercato secondario soltanto fino al 2012, mentre a partire dall'anno successivo, l'istituto non era più stato in grado di garantire la liquidità del titolo. 52 2. Le fattispecie delittuose che vengono in rilievo. In relazione alle censure sollevate con i ricorsi, occorre compiere una disamina delle fattispecie di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza, in contestazione;
non è utile, invece, dilungarsi sul reato di falso in prospetto. 2.1. I delitti di aggiotaggio previsti dall'art. 2637 cod. civ. L'art. 2637 cod. civ. punisce a titolo di aggiotaggio, «chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari». Le previsioni suddette sono state introdotte dall'art. 1, d. Igs. 11 aprile 2002, n. 61 (adottato nell'esercizio della delega conferita con l'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), con il dichiarato fine di «accorpare le diverse figure di aggiotaggio in precedenza previste al di fuori del codice penale» (Relazione al d. Igs. n. 61 del 2002) - ossia l'aggiotaggio societario (art.2628 cod. civ.), l'aggiotaggio finanziario (art. 181 d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58) e l'aggiotaggio bancario (art. 138 cl.lgs. 1 settembre 1993, n.385: cfr. Sez. 5, n. 4324 del 08/11/2012 - dei:). 2013, Dall'Aglio, Rv. 254324 - 01) - in un unico «reato comune», posto a tutela LL«economia pubblica ed in particolare [del] regolare funzionamento del mercato», strutturato come «reato di pericolo concreto», prevedendo «quale nota modale della condotta [...] la necessità che le notizie mendaci o le operazioni simulate o gli altri artifici siano price sensitiv[e]» (Relazione al d. Igs. n. 61 del 2002, cit.); tanto che «anche per la fattispecie di aggiotaggio bancario è stato previsto - in conformità con quanto previsto dalla legge delega - un requisito di lesività ("... incidere in modo significativo sull'affidamento...")» L'ipotesi di cui all'art. 2637 cod. civ. si è, dunque, «articola[ta] in una condotta soggetta ad assumere le forme della diffusione di notizie false, del compimento di operazioni simulate o della realizzazione di altri artifici, e nel requisito della concreta idoneità della condotta a cagionare il risultato della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o quello della significativa incidenza sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari;
requisito che [ha] assu[nto] altresì funzione tipicizzante rispetto alla condotta altrimenti genericamente incriminata negli "altri artifici". La successiva previsione LLart. 9 legge 18 aprile 2005, n. 62, [ha] ritrasferi[to] parte della fattispecie di cui si è appena detto, relativa alle condotte idonee ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari, nel d.lgs. n. 58 del 1998, collocandola nell'art. 185 sotto la rubrica di "manipolazione del mercato"; e nel modificare contestualmente l'art. 2637 cod. civ., introducendovi per gli strumenti finanziari oggetto del reato gli attributi della mancanza di quotazione sul mercato o della presentazione di una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, [ha] prod[otto] l'esito conclusivo di una sostanziale ripartizione della fattispecie di aggiotaggio fra le due norme» (Sez. 5, n. 53 4324/2012 - dep. 2013, cit.). Tale modifica consegue al recepimento (con la legge 15 aprile 2005, n. 62) della direttiva comunitaria 2003/6/CE sulla repressione degli abusi di mercato, della cui elaborazione per vero dava conto già la Relazione al d. Igs. n. 61 del 2002. «Per effetto di ciò, l'art. 2637 cod. civ.», nel testo sopra indicato, che tiene conto per l'appunto LLultima modifica, «rimane norma generalmente incriminatrice LLaggiotaggio;
mentre l'art. 185 d. Igs. n. 58 del 1998 è divenuta norma specialmente incriminatrice LLaggiotaggio riferito alla valutazione degli strumenti finanziari quotati, quale risultante della sottrazione, dagli strumenti finanziari genericamente menzionati nella norma, di quelli non quotati, o agli stessi assimilati, oggetto LLattuale previsione LLart. 2637» (Sez. 5, n. 4324/2012 - dep. 2013, cit.). Non occorre qui avere riguardo al c.d. aggiotaggio comune, incriminato dall'art. 501 cod. pen. (sotto la rubrica «Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio»). 2.1.1. Dunque, l'art. 2637 cod. civ. punisce la diffusione di notizie false (c.d. aggiotaggio informativo) o la realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici (c.d. aggiotaggio manipolativo od operativo) in concreto idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di prodotti finanziari in esso indicati (c.d. aggiotaggio finanziario;
non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato) o ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari (c.d. aggiotaggio bancario). L'aggiotaggio, nelle sue diverse declinazioni, è un reato a forma vincolata, avendo il legislatore descritto le modalità di attuazione di esso, rappresentate alternativamente dalla diffusione di notizie false ovvero dal compimento di operazioni simulate o di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Nell'aggiotaggio informativo ricadono condotte che hanno rilevanza sul piano della comunicazione al pubblico, o a categorie di destinatari determinati, di informazioni dotate di capacità di influenzare i prezzi di mercato, nel senso di essere capaci di esortare e suscitare una condotta di un certo segno. La "diffusione" espressamente richiamata nell'aggiotaggio informativo si sostanzia nella propalazione della notizia presso un numero indeterminato di persone o quantomeno negli ambienti economico-finanziari direttamente interessati dalla notizia che si va diffondendo. La destinazione a un numero indeterminato di persone della notizia porta ad escludere la ricorrenza del reato in questione in relazione a comunicazioni indirizzate ad una sola persona ovvero ad una ristretta cerchia di destinatari, essendo questa una modalità 4 itidmente inidonea ad influenzare il regolare andamento di mercato. Quanto al mezzo utilizzato, la propalazione potrà realizzarsi in qualsiasi modo, a prescindere dallo strumento, che potrà essere anche telematico. La diffusione, poi, deve avere ad oggetto notizie, ossia informazioni su avvenimenti o circostanze di fatto o situazioni che in particolare possono riguardare direttamente gli strumenti finanziari di singole banche o gruppi bancari ovvero far riferimento ad aspetti più generali, aventi ad oggetto questioni economico finanziarie della singola società o banca. 54 Quanto all'aggiotaggio manipolativo od operativo - che si concretizza attraverso attività positive costituite da "operazioni simulate" ovvero dal compimento di "altri artifici" - esso si caratterizza per l'interferenza nella sfera decisionale del destinatario, mediante una condotta artificiosa volta a creare una falsa rappresentazione della realtà, potendo anche sostanziarsi nel compimento diretto di una operazione economica ad opera LLautore del reato. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'attribuire alle ipotesi in discorso natura di reato di mera condotta (uno actu perficitur) e di pericolo concreto, che si consuma nel luogo e nel momento in cui viene portata a termine la sequenza di atti integranti l'azione vietata. Si è, infatti, già chiarito che: - «i delitti di aggiotaggio previsti, rispettivamente, dall'art. 2637 cod. civ. e dall'art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998, sono reati di pericolo concreto e di mera condotta, per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere i comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento» (Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, Tanzi, Rv. 253754 - 01); - «il delitto di aggiotaggio manipolativo è un reato di mera condotta e di pericolo concreto, per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento» (Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272083 - 01); quest'ultima pronuncia (resa in una fattispecie relativa a condotta di realizzazione di ripetuti incroci di compravendite di titoli azionari in brevissimi periodi temporali, in relazione alla quale la Corte ha precisato che la verifica ex post LLavvenuta alterazione del prezzo dei titoli scambiati costituisce elemento sintomatico della effettiva idoneità della condotta stessa a produrre l'alterazione sensibile del loro prezzo) così, condivisibilmente, si esprime in motivazione: «Secondo la giurisprudenza pacifica della Corte di cassazione, deve ritenersi acquisita la natura di reato di pericolo concreto del delitto di aggiotaggio manipolativo, evidenziandosene la natura di reato di mera condotta per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento (Sez. 5 n. 28932 del 4/05/2011, Tanzi, Rv. 253754; Sez. 5 n. 25450 del 3/04/2014, Ligresti, Rv. 260751): la natura concreta del pericolo esige, perché il reato si perfezioni, la manifestazione fenomenica LLidoneità LLazione a provocare quella sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari che realizza il contenuto offensivo tipico della fattispecie, consistente nella messa in pericolo effettiva LLinteresse protetto, rappresentato dal corretto ed efficiente andamento del mercato degli strumenti finanziari e delle operazioni che in esso si svolgono, al fine di garantire che il prezzo del titolo nelle relative transazioni rifletta il suo valore reale ed effettivo e non venga influenzato da atti o fatti artificiosi e fraudolenti (Sez. 1, n. 45347 del 6/5/2015, BBVA in proc. Bonsignore, Rv. 265397; Sez. 2 n. 12989 del 28/11/2012, in motivazione;
Sez. 5, n. 4619 del 27/9/2013, dep. 2014, Compton, Rv. 258708). [...] Nella sentenza n. 4619 del 2014 si indica chiaramente che elemento della fattispecie del reato di aggiotaggio manipolativo è la idoneità 55 ex ante della condotta posta in essere a determinare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, sicché l'indagine del giudice deve essere diretta all'accertamento in tal senso, chiarendo che, in ogni caso, la verifica ex post LLeffettiva realizzazione di tale alterazione può costituire un elemento sintomatico di tale idoneità in concreto». Il medesimo piano ermeneutico è stato espresso da: - Sez. 5, n. 3971 del 16/07/2015 - dep., 2016, Donati Rv. 265864 - 01, nei seguenti termini: « la fattispecie di aggiotaggio manipolativo costituisce un reato di pericolo concreto, la cui consumazione non richiede la verificazione LLeffettiva sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma esclusivamente la idoneità della condotta a produrre tale effetto, la cui definizione normativa costituisce un concetto elastico, commisurabile alla particolare condizione del caso ed alla natura dello strumento su cui l'operatore va ad incidere con la sua condotta. In nessun caso è sufficiente l'analisi degli effetti prodotti, i quali, se da un lato sono idonei ad alleggerire (ma non ad eliminare) per l'accusa la prova della idoneità della condotta, dall'altro non sono necessariamente correlati al presumibile (ex ante) sviluppo della stessa. In altri termini, vi può essere sussistenza del reato anche se nessuna alterazione si sia prodotta nel mercato (cfr. Sez. 2, n. 12989 del 28/11/2012, Consorte, Rv. 255525), qualora la condotta fosse ex ante idonea a produrla (ed essa non si sia verificata, ad esempio, per la presenza di un fattore concomitante ed imprevedibile, non conosciuto dall'agente, che ne ha neutralizzato la portata); analogamente, il reato può ipoteticamente ritenersi non integrato qualora la condotta dovesse ritenersi ex ante non idonea e vi siano state tuttavia alterazioni sensibili nel prezzo degli strumenti finanziari (anche se si tratta di ipotesi scolastica, di difficile riscontro nella realtà)»; - e, più di recente, a proposito LLaggiotaggio informativo nel medesimo senso si è espressa, Sez. 5, n. 43638 del 06/09/2023, in proc. ex art. 24 bis c.p.p. LI e altri, Rv. 285306 - 02, - sia pure a proposito del delitto di cui all'art. 185 d. Igs. n. 58 del 1998, che - si è già esposto - incrimina la medesima condotta prevista dall'art. 2637 cod. civ. quando inerisca a strumenti finanziari (diversi da quelli contemplati da quest'ultimo articolo). 2.1.2. L'elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la coscienza e volizione delle condotte delittuose descritte (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 28932/2011, cit.: «Il dolo del reato di aggiotaggio informativo è generico e consiste nella mera coscienza e volontà di diffondere notizie manipolative»; Sez. 5, n. 3971 del 16/07/2015 - dep. 2016, cit.: «La norma violata in esame si limita a prevedere il dolo generico, non rilevando il perseguimento di finalità particolari per l'integrazione del reato: è pertanto sufficiente la coscienza e volontà di diffondere notizie false oppure porre in essere operazioni simulate o altri artifici, unitamente alla consapevolezza LLidoneità di tali condotte a cagionare una sensibile alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari»). 2.1.3. La giurisprudenza ha già evidenziato che l'art. 2637 cod. civ. «presenta più fattispecie, tra loro non alternative, consistenti [...] nella diffusione [di] notizie false [...], idonee a una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, in modo tale che il pubblico degli investitori sia indotto in errore circa lo spontaneo e corretto processo di formazione dei prezzi», 56 che integra la «cd. "manipolazione informativa", già conosciuta dal precedente art. 2628 cod. civ., distinta da quella cd. "manipolazione operativa" contemplata, in via alternativa, dal medesimo art. 2637 cod. civ.: "ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici ...", accomunata alla prima dalla potenzialità distorsiva del corso della quotazione» (Sez. 5, n. 28932/2011, cit.). E, nel presupposto che si tratti di fattispecie di mera condotta, di pericolo concreto, si è già chiarito che, allorché sia posta in essere una condotta in concreto idonea a produrre le conseguenze derivanti dalla norma, il reato è integrato poiché l'azione vietata esaurisce la condotta illecita, che deve ritenersi «unisussistente», tanto che ogni reiterazione costituisce un autonomo episodio (cfr. Sez. 5, n. 28932/2011, cit., che - a proposito LLaggiotaggio informativo - ha affermato che «l'atto di diffusione della notizia esaurisce la condotta illecita, che deve definirsi unisussistente», e «la reiterazione di un'informazione infedele riveste di autonoma valenza colora di illecito ogni episodio, nell'economia della persuasione, anche qualora si limiti ad asseverare quanto già detto»; cfr. pure Sez. 5, n. 49362 del 06/12/2012, Consorte, Rv. 254063 - 01, che - a proposito LLaggiotaggio manipolativo, sia pure ex art. 185, comma 1, d.lgs. n. 58 del 1998 - ha chiarito che si tratta di un reato di mera condotta, cioè di un reato la cui consumazione si verifica nel momento e nel luogo in cui viene compiuta dall'agente - o, per esso, da un suo mandatario - la fase conclusiva della sequenza di atti in cui si concreta l'azione vietata;
ciò avviene, nel caso LLaggiotaggio manipolativo, quando viene posto in essere l'atto concretamente idoneo a produrre le conseguenze tipizzate. La configurazione del reato di aggiotaggio quale reato di mera condotta ha portato la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, Tanzi, Rv. 253757) a ritenere che l'illecito si consuma, nel caso di aggiotaggio informativo, nel momento in cui la notizia foriera di scompenso valutativo del titolo viene comunicata o diffusa o comunque esce dalla sfera del soggetto attivo, venendo a contatto con il pubblico o con una pluralità indeterminata di destinatari, e, nel caso di aggiotaggio operativo, allorquando si compia l'azione ovvero si perfeziona l'acquisto per la natura istantanea della condotta. Pertanto, nel caso di reiterazione della stessa condotta tipica, pure entro un lasso temporale non particolarmente ampio, anche con i medesimi contenuti informativi, si è al cospetto di una pluralità di fattispecie, che si configurano come un reato continuato. Correttamente, allora, la dottrina ha rilevato che la giurisprudenza considera le singole condotte di aggiotaggio (o di manipolazione del mercato) come autonomi reati (che possono dunque essere commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso). 2.1.4. Il Collegio, invece, non presta adesione all'orientamento che ha qualificato come reato eventualmente permanente l'aggiotaggio e ha, dunque, escluso il concorso materiale di reati in presenza di una pluralità e molteplicità di condotte poste reiteratamente in essere dai vari concorrenti, perduranti nel tempo, costantemente finalizzate al raggiungimento del comune scopo illecito («una pluralità di operazioni costituite da manipolazioni operative e manipolazioni informative - (nonché [...] da ostacoli agli organi di vigilanza) - legate dal medesimo ruolo e finalizzate ad uno scopo unitario»), osservando che «l'aggiotaggio si presta ad essere realizzato 57 [...] con plurime attività complessivamente e unitariamente idonee a produrre uno stesso evento di pericolo e questo può perdurare e aggravarsi nel tempo ed assumere così le connotazioni di reato eventualmente permanente» (Sez. 2, n. 12989 del 28/11/2012 - dep. 2013, Consorte, Rv. 255525 - 01, che ha richiamato Sez. 1, n. 26289 del 15/4/2011, Confl. comp. in proc. Consorte, Rv. 250873 - 01). Come condivisibilmente rilevato in dottrina, in sostanziale conformità con quanto sopra esposto a proposito della struttura delle fattispecie contemplate dall'art. 2637 cod. civ., quest'ultimo descrive condotte puntuali (penalmente rilevanti se presentano l'anzidetta idoneità offensiva), ossia tipiche condotte 'istantanee' che non possono essere classificate sub specie del reato permanente - categoria che descrive le incriminazioni caratterizzate da un'offesa che si protrae nel tempo per effetto della persistente condotta volontaria del soggetto, in modo che il soggetto stesso è in grado di porre fine a tale situazione - e che non possono essere oggetto di una reductio ad unum sol perché volte a raggiungere un unico obiettivo, fermo restando per vero che rimane estraneo alla struttura dei reati in discorso, puniti a titolo di dolo generico, il motivo per il quale l'agente si determina a porre in essere la condotta tipica (cfr. Sez. 1, n. 1903 del 26/10/2017 - dep. 2018, Klotz, Rv. 272046 - 01; Sez. 2, n. 24645 del 21/03/2012, Presicce, Rv. 252824 - 01; Sez. 6, n. 48745 del 06/12/2011, Politi, Rv. 251653 - 01). 2.1.5. Quanto al concorso di persone, basti osservare che esso ricorre pure in presenza di un contributo, anche soltanto agevolatore, all'altrui attività, e la prova di tale contributo, che può prescindere dalla dimostrazione della esistenza di un previo accordo tra i concorrenti, può consistere in un rafforzamento del proposito del correo o, in alternativa, in un apporto materiale efficiente alla condotta di questo (cfr. Sez. 5, n. 3971/2015 - dep. 2016, cit., Rv. 265864 - 01, che così si esprime a proposito LLaggiotaggio manipolativo materialmente posto in essere da altri, ma in termini senz'altro valevoli più in generale per l'aggiotaggio informativa, data la comune struttura dei reati). 2.2. Il delitto di ostacolo alla vigilanza previsto dall'art. 2638 cod. civ. La tutela penale LLattività di vigilanza era originariamente assicurata, per il settore bancario e finanziario, dall'art. 134, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che riguardava la sola vigilanza svolta dalla BA d'IT. Successivamente, la legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 ha sancito, all'art. 11, lett. b), la necessità di «armonizzare e coordinare le ipotesi riguardanti le falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo alle relative funzioni e omesse comunicazioni da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società [...] eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni». E in attuazione di tale previsione, l'art. 1, d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 ha introdotto delle nuove norme incriminatrici all'art. 2638 cod. civ., rubricato «ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza», contestualmente procedendo all'abrogazione del citato art. 134, d.lgs. n. 385 del 1993. 58 CT I Si è così determinato, nell'ambito di un fenomeno di successione di norme incriminatrici che ha solo parzialmente modificato il contenuto delle precedenti fattispecie, un ampliamento della tutela penalistica anche alle «funzioni delle autorità di vigilanza» diverse dalla BA d'IT (Sez. 5,.n. 1252 del 08/11/2002, dep. 2003, Secchiero, Rv. 224113 - 01), ricomprendendo tra tali organi di vigilanza anche la Consob e altre autorità pubbliche investite di un potere di tipo ispettivo, funzionale a esercitare un controllo preventivo e successivo sull'attività dei soggetti sottoposti e al fine di garantirne l'affidabilità nel mercato e nel rapporto con il pubblico (Sez. 6, n. 44234 del 24/10/2005, Greco, Rv. 232849 - 01; in termini v. altresì Sez. 5, n. 10108 del 31/10/2014, Penocchio, in motivazione;
Sez. 3, n. 28164 del 29/05/2013, Mio, in motivazione). In altri termini, le fattispecie contemplate dall'art. 2638 cod. civ. sono dirette a salvaguardare una funzione istituzionale, quella di vigilanza, che è strumentale alla protezione del bene - finale - del regolare funzionamento del mercato, che non entra direttamente nell'alveo della protezione penale approntata dalla disposizione in esame, ma che è tutelato, appunto, attraverso la protezione della «correttezza nei rapporti tra ente controllato ed ente controllante, al fine di consentire la piena legittimità ed efficacia LLattività di controllo» (cfr. Sez. 5, n. 1252 LL8/09/2002, dep. 2003, Secchiero, Rv. 224113 - 01; Sez. 6, n. 44234 del 24/10/2005, Greco, in motivazione). Tale prospettiva emerge dalla stessa relazione ministeriale di accompagnamento all'articolato, ove si afferma che in attuazione LLart. 11 della legge delega «si è ritenuto di costruire una fattispecie a carattere generale alla quale poter ricondurre le diverse figure previste al di fuori del codice, garantendo così l'uniformità sanzionatoria» e ancora, che la elevata sanzione penale ivi prevista «si spiega in considerazione della grande rilevanza che, in un sistema di libero mercato, riveste la tutela del corretto svolgimento delle funzioni di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza». Con l'introduzione LLart. 2638 cad. civ. si è, inoltre, registrata un'estensione dei possibili soggetti attivi del reato, ora individuati negli amministratori, nei sindaci, nei direttori generali e negli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, laddove il precedente testo si riferiva soltanto a chi svolgeva funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata (così Sez. 5, n. 21067 del 11/03/2004, DIni, Rv. 229192 - 01; Sez. 5, n. 1252 del 08/11/2002, dep. 2003, Secchiero, Rv. 224113 - 01). Tale ambito soggettivo è stato, poi, ulteriormente esteso dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), il cui art. 15, comma 1, lett. c) ha modificato l'art. 2638, commi primo e secondo, cod. civ., inserendo tra i possibili soggetti attivi dei reati ivi previsti anche i «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari». " Nella sua attuale 'configurazione, dunqùe, l'art. 2638 cod. civ. prevede un articolato meccanismo di tutela penale delle funzioni di vigilanza affidate alle autorità pubbliche rispetto a molteplici condotte che ne «ostacolano» l'esercizio (cfr. Sez. 6, n. 17290 del 13/01/2006, INo, in motivazione); tutela che è affidata a due distinte e autonome fattispecie, secondo il 59 modello che una parte della dottrina penalistica definisce della cd. norma mista cumulativa (così Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni, in motivazione). La prima fattispecie, prevista dal comma primo LLart. 2638, riguarda l'esposizione, nelle comunicazioni previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza ovvero l'occultamento, con mezzi fraudolenti diversi dall'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, di fatti relativi alla situazione anzidetta, che i soggetti indicati dalla norma incriminatrice avrebbero dovuto comunicare. Peraltro, tale fattispecie punisce l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero «ancorché oggetto di valutazioni», consentendone l'integrazione anche in presenza di valutazioni come quelle oggetto del presente giudizio, costituite dalla correlazione tra il finanziamento concesso dalla banca a un cliente e l'acquisto, da parte di quest'ultimo, di azioni della banca medesima con detto finanziamento ovvero dalla composizione del patrimonio di vigilanza degli enti creditizi, le cui regole costituiscono «parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi», secondo quanto richiesto da Sez. U, n. 22472 del 31/03/2016, Passarelli, in motivazione, essendo state emanate in applicazione dei principi provenienti da fonti LLUnione europea e internazionali come i cd. Accordi di ILa, con cui il cd. Comitato di ILa, costituito dai governatori delle banche centrali dei Paesi del G10, ha dettato le linee guida in materia di requisiti patrimoniali delle banche. La seconda ipotesi delittuosa, contemplata dal comma successivo, concerne, invece, le condotte «che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente (...) ostacolano le funzioni» delle «autorità pubbliche di vigilanza». Secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto previsto dal primo comma LLart. 2638 cod. civ. è un reato di mera condotta, che nel caso LLoccultamento di fatti deve concretizzarsi nel ricorso a mezzi fraudolenti, i quali non possono risolversi nel mero silenzio sull'esistenza dei fatti medesimi (così Sez. 6, n. 40164 del 09/11/2010, Alma, Rv. 248821 - 01). Viceversa, il delitto previsto dal secondo comma ha natura di reato di evento e, pertanto, richiede la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può esplicitarsi in qualsiasi forma (Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni, Rv. 267169 - 01; Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli, Rv. 271442 - 01). Inoltre, mentre nel caso della prima fattispecie l'elemento soggettivo è descritto con l'espressione, «al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza», sicché esso configura un'ipotesi di dolo specifico, in cui «l'ostacolo alle funzioni di vigilanza è solo l'oggetto sperato del dolo specifico» (così Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni, cit.), nella fattispecie contemplata dal secondo comma esso delinea un'ipotesi di dolo generico diretto, atteso l'utilizzo nella disposizione incriminatrice LLavverbio «consapevolmente» (ciò che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità esclude che il delitto possa essere integrato dal mero dolo eventuale: così Sez. 5, n. 21878 del 16/03/2023, De Blasi, Rv. 284753 - 01). Dunque, mentre nel caso previsto dal primo comma, la particolare insidiosità delle condotte tipiche (costituite dal compimento di atti falsi o dall'occultamento) giustificano una 60 anticipazione della tutela del bene giuridico attraverso la previsione di un reato di mera condotta assistito dal dolo specifico (v. anche Sez. 5, n. 3555 del 7/09/2021, dep. 2022, Coen, Rv. 282981 - 01; Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv. 276524 - 01; Sez. 5, n. 26596 del 21/05/2014, New S.r.l., Rv. 262637 - 01; Sez. 5, n. 51897 del 04/07/2013, Lotito, Rv 258033 - 01), nell'ipotesi disciplinata dal secondo comma la previsione di un evento lesivo, costituito dall'effettivo ostacolo all'esercizio della funzione, giustifica un grado minore di tipizzazione della condotta, che può appunto essere «a forma libera». Le comunicazioni all'autorità di vigilanza «previste in base alla legge» cui fa riferimento l'art. 2638, comma 1, cod. civ. sono quelle previste non solo da norme primarie, ma più in generale da «una fonte normativa, non esclusivamente identificabile nella legge, (...) che in quest'ultima trovi la sua legittimità» (così Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni, cit.; Sez. 5, n. 9623 del 20/10/2022, dep. 2023, Fornasari, non massimata). 2.2.1. Più nel dettaglio, con riferimento alle condotte sussumibili nell'ambito della nozione di «ostacolo all'attività di vigilanza», si è già osservato che il secondo comma LLart. 2638 cod. civ. fa riferimento ai comportamenti che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità pubbliche di vigilanza, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La condotta tipica, pertanto, è costituita da qualsiasi forma di intralcio all'esercizio delle funzioni di vigilanza, ivi compresa l'omessa comunicazione di informazioni dovute (Sez. 5, n. 49362/2012, cit., Rv. 254065 - 01; Sez. 6, n. 17290 del 13/01/2006, INo, in motivazione). Inoltre, il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice postula che l'ostacolo all'attività di controllo si verifichi realmente, quale effetto della condotta LLagente (Sez. 1, n. 16800 del 20/10/2022, dep. 2023, Novelli Rv. 284625 - 01). Dunque, come detto, il delitto in parola è reato a forma libera di evento (Sez. 5, n. 21878 del 16/03/2023, De Blasi, Rv. 284753 - 01); evento che può essere integrato, oltre che dall'impedimento in toto LLesercizio della funzione di vigilanza, anche dall'effettivo ostacolo frapposto al dispiegarsi della funzione, realizzato con comportamenti di qualsiasi natura, i quali devono essere comunque tali da determinare difficoltà di considerevole spessore o un significativo rallentamento LLattività di controllo. Ne consegue che l'impedimento può sostanziarsi, innanzitutto, in un condizionamento, qualitativo o quantitativo, nell'esercizio della funzione di vigilanza, atteso che la nozione di «ostacolo» rimanda a un intervento opposto allo svolgimento di un'azione o all'esplicazione di una facoltà, valido a ridurne notevolmente l'effetto o la portata, ovvero anche a ritardarne il compimento, mentre non appartengono, invece, ad essa i caratteri della insuperabilità e definitività (Sez. 5, n. 49362/2012, cit.); o potrà consistere, nell'ipotesi in cui l'effetto di ostacolo sia stato esercitato nella sua massima portata, in un mancato esercizio della stessa funzione. E quando detta funzione concerna poteri ispettivi o di verifica, il reato potrà essere integrato, sul piano oggettivo, in presenza di qualunque comportamento che ne impedisca effettivamente l'esercizio, ivi comprese le condotte puramente omissive, attraverso cui il destinatario LLazione di verifica si sottragga al controllo, conformemente alla prescrizione di incriminare anche i comportamenti omissivi contenuta nell'art. 11, lett. b) , legge 3 ottobre 2001, n. 366, in base al quale è stato emanato il d.lgs. 11 61 aprile 2002, n. 61, che ha modificato l'art. 2638 cod. civ. In questo caso, ovvero qualora la condotta sia realizzata in forma omissiva, il reato si configurerà come omissivo improprio. Va, peraltro, ricordato che, alla stregua di un'interpretazione conforme al canone costituzionale di offensività, si è ritenuto che l'integrazione della fattispecie deve essere correlata alla lesione recata alla funzione dalla condotta di ostacolo, che, astrattamente, potrebbe verificarsi anche in presenza di una situazione momentanea, ove realizzi un effettivo ostacolo alla funzione di vigilanza, con esclusione del mero ritardo e di ogni evento che non sia in grado di turbare in modo significativo l'attività LLorgano di vigilanza (Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv. 276524 - 01; in senso analogo Sez. 5, n. 40738 del 20/09/2024, Marchio', Rv. 287228 - 01). La ricostruzione della fattispecie contemplata dal secondo comma come reato a forma libera di evento appare, del resto, armonica rispetto agli obiettivi LLintervento indicati nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 61 del 2002, ove è stato precisato che «si è ritenuto di prevedere la stessa pena per ambedue le ipotesi, attesa la sostanziale equivalenza fra la più grave condotta di falso, nella prima, e le condotte meno gravi, nella seconda, che però determinano l'ostacolo alle funzioni di vigilanza». 2.2.2. Le considerazioni che precedono hanno una serie di corollari concernenti, per quanto di interesse in questa sede, il momento e del luogo di consumazione del reato, nonché i profili della unicità o pluralità di reati nel caso in cui vengano realizzate plurime condotte di ostacolo alla vigilanza e, infine, LLeventuale configurabilità del concorso tra le fattispecie di cui ai primi due commi LLart. 2638 cod. civ. Sotto il primo aspetto, va rilevato che il tempo e il luogo di consumazione delle due fattispecie devono essere individuati, nell'ipotesi contemplata dal primo comma, nel tempo e nel luogo di commissione LLultima delle condotte tipiche con cui venga celata all'organo di vigilanza la realtà economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a controllo (Sez. 5, n. 26596 del 21/05/2014, New S.r.l., Rv. 262637 - 01; Sez. 5, n. 51897 del 04/07/2013, Lotito, Rv. 258033 - 01); mentre, nel secondo caso, nel tempo e nel luogo di verificazione LLevento, corrispondente al momento LLesaurimento delle singole attività di vigilanza che siano state concretamente ostacolate e al luogo in cui questo risultato offensivo si è realizzato. Sotto altro profilo, va chiarito il rapporto tra la fattispecie prevista dal primo comma e quella contemplata dal secondo comma LLart. 2368 cod. civ. La circostanza che, come ricordato, l'ipotesi delittuosa contemplata dal secondo comma sia a forma libera e che, dunque, essa possa essere integrata da qualunque condotta, anche omissiva, che abbia prodotto l'effetto di ostacolare, nei termini sopra riportati, l'esercizio della funzione, comporta, quantomeno in termini astratti, la possibilità di una interferenza con le condotte previste dal primo comma. Ciò in quanto, dunque, l'ostacolo effettivo frapposto all'esercizio della funzione di vigilanza potrebbe essere determinato causalmente anche da una condotta di falsa esposizione di fatti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero di occultamento con mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto comunicare. 62 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato in diverse occasioni, la configurabilità del concorso formale di reati, rilevando che tra le due fattispecie è configurabile un concorso formale ex art. 81, comma primo, cod. pen., qualora la condotta illecita si concretizzi nella omessa comunicazione alle autorità di vigilanza di informazioni dovute (così Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni, Rv. 267169 - 01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli, in motivazione;
Sez. 5, n. 12777 del 16/11/2018, dep. 2019, Albertazzi, non massimata;
Sez. 5, n. 9623 del 20/10/2022, dep. 2023, Fornasari, non massimata;
Sez. 1, n. 31919 del 3/05/2023, non massimata). Tale soluzione non è stata seguita da entrambe le pronunce di merito, con riferimento alle ipotesi di cui ai capi C1, D1, E1, F1, G1, H1, e - sul punto si tornerà oltre, in relazione ai capi B.1 e M.1. - le quali hanno invece fatto applicazione dei criteri di sussidiarietà e di consunzione arrivando a ritenere che la fattispecie contemplata dal primo comma resti assorbita in quella disciplinata dal secondo, atteso che l'evento di ostacolo previsto da quest'ultima esaurirebbe l'intero disvalore delle condotte. Una scelta, questa, che non appare conforme alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i criteri di «sussidiarietà», «assorbimento» e «consunzione» sono estranei all'unico criterio legale previsto, ovvero quello di specialità, positivizzato dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra norme, effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, in motivazione;
così, più recentemente anche Sez. 1, n. 12340 del 15/11/2022, dep. 2023, Baldassarre, Rv. 284504 - 01). Un criterio, quello si specialità, che secondo la giurisprudenza di legittimità si riferisce alla sola «specialità unilaterale», giacché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la «specialità reciproca» o «bilaterale», non evidenziano alcun rapporto di genus a speciem (tra le tante, Sez. 4, n. 21522 del 02/03/2021, Bossi, in motivazione;
Sez. 5, n. 27949 del 18/09/2020, Di Gisi, in motivazione;
Sez. 4, n. 29920 del 17/01/2019, Padricelli, Rv. 276583 - 01, ricollegabili a quanto affermato da Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, in motivazione). Nel caso di specie, invero, tra le due fattispecie de quibus il rapporto è di specialità reciproca: il delitto previsto dal primo comma è speciale per specificazione sul lato delle condotte, indicate come di falsa esposizione di fatti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero di occultamento con mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto comunicare, le quali sono speciali rispetto alla generica previsione della condotta a forma libera prevista dal secondo comma (nonché sul lato del dolo, previsto nella forma specifica); mentre quest'ultima fattispecie delittuosa è speciale, per aggiunta, essendo un reato di evento, rispetto all'altro delitto, che è invece di mera condotta e rispetto al quale, pertanto, l'evento costituisce un elemento ulteriore che si aggiunge rispetto alla struttura di esso (così anche Sez. 5, n. 9623 del 20/10/2022, dep. 2023, Fornasari, non massimata). Nondimeno, non può farsi a meno di osservare che la scelta operata, sul punto, dalle due sentenze di merito non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione da parte del Pubblico ministero con l'odierno ricorso, circoscritto alle statuizioni relative ai capi B1 e M1 solo sotto il 63 profilo della configurabilità di due distinte fattispecie in luogo LLunica ritenuta integrata dalla Corte territoriale, su cui si tornerà oltre. 2.2.3. Altro profilo di rilievo nel caso in esame riguarda il rapporto tra le fattispecie contestate ai capi B1, C1, D1, El, Fl, Gl, H1 e Ml. Invero, quando, come avvenuto nel caso di specie, si sia al cospetto di attività illecite che si sono protratte per un significativo arco temporale (ovvero, quantomeno stando alla contestazione, per circa un triennio), è necessario stabilire se si sia al cospetto di un unico evento consistente nell'avere impedito all'organo della vigilanza l'esercizio delle relative funzioni o se debba procedersi a una distinta considerazione di singoli episodi e, dunque, quale sia il relativo criterio alla cui stregua identificare l'unità o pluralità dei reati. Sul punto, le sentenze di merito hanno condivisibilmente ritenuto di configurare distinte ipotesi delittuose commesse nel corso di differenti attività di vigilanza, ciascuna compiutamente esauritasi nell'anno di riferimento, escludendosi, per questa via, l'unicità del reato di ostacolo alla vigilanza e concludendosi, invece, nel senso LLesistenza di una pluralità di reati. Ciò in quanto le condotte contestate nei vari capi di imputazione avevano concretamente ostacolato specifici interventi di controllo e l'attività di vigilanza svolta in una specifica occasione. E infatti, come puntualmente osservato dalla sentenza impugnata, nel caso LLattività ispettiva del 2012, in rilievo nel capo B1, le condotte contestate avevano condizionato specificamente tale ispezione, falsandone l'esito; nel caso previsto dal capo C1, esse avevano consentito l'adozione di una «decisione SREP» più favorevole;
nel caso di cui al capo D1, avevano inciso sulla lettera di intervento del 24 giugno 2013 e avevano impedito la contestuale adozione, da parte della BA d'IT, di ulteriori interventi di vigilanza;
nei casi contestati ai capi El, G1, H1, avevano impedito l'adozione, da parte di quella stessa autorità di vigilanza, di "contromisure" coerenti con gli effettivi requisiti patrimoniali annuali;
nel caso di cui al capo F1, avevano consentito di conseguire il provvedimento autorizzativo necessario per l'aumento di capitale del 2014; nel caso di cui al capo M1, infine, avevano falsato l'esito del cd. Comprehensive Assessment. Di modo che la ben marcata autonomia degli eventi di ciascuna delle singole contestazioni ha correttamente condotto i Giudici di merito ad escludere la tesi difensiva della reductio ad unitatem delle varie condotte di ostacolo registratesi negli anni. Il criterio sopra menzionato consente, altresì, di offrire una corretta soluzione all'ulteriore nodo problematico concernente la possibilità di configurare una pluralità di reati in presenza di una pluralità di condotte contestate, le quali abbiano concorso a ostacolare, in un'unica occasione, la funzione di vigilanza. Correttamente, invero, la Corte territoriale ha ritenuto di configurare, in tali casi, una sola fattispecie, pur in presenza di singole e distinte azioni, secondo lo schema proprio dei cd. reati a condotta plurisussistente. 2.2.4. È utile, infine, osservare che rispetto a distinte violazioni sussumibili nell'art. 2238 cod. civ., appare irrilevante il dato della medesima finalità perseguita, posto che - come già osservato a proposito delle ipotesi di cui all'art. 2637 cod. civ. - l'identità di movente, in termini generali, non è certo in grado di ridurre a unità l'eventuale pluralità di violazioni della legge 64 penale, potendo, se accompagnata da una comune cornice deliberativa, comportare unicamente il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le varie violazioni;
e, dall'altro lato, ben può ammettersi che la prima violazione possa essere seguita da un'altra, afferente alla violazione degli obblighi di comunicazione, certamente non scriminata (come correttamente rilevato dal Pubblico ministero), dall'esercizio di un diritto inteso a celare la precedente attività illecita (come invece prospettato con il quinto motivo del ricorso di ZZ, che si esaminerà infra). Ciò alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 3555 del 7/09/2021, dep. 2022, Coen, Rv. 282981 - 01) secondo cui, rispetto ad un obbligo di dichiarare il vero previsto dalla legge, il profilo di falsità che connota la condotta contestata costituisce un quid pluris rispetto al dovere di collaborazione con l'autorità, sicché, ancora una volta, rispetto a dichiarazioni false deve escludersi la rilevanza del principio nemo tenetur se detegere, secondo quanto costantemente affermato in materia di reati di falso, in relazione ai quali si è statuito che la finalità probatoria LLatto non possa essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un delitto (tra le altre v. Sez. 5, n. 23672 del 19/04/2021, Pinchera, Rv. 281406 - 01). 3. L'eccezione di incompetenza per territorio. 3.1. Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, le FE di ZZ e di ON prospettano nuovamente la questione della incompetenza per territorio. Essa era già ipotizzata con la proposizione del conflitto di competenza, nella fase delle indagini preliminari, da parte del Tribunale di Milano;
conflitto risolto dalla Corte di cassazione nel senso della competenza del Tribunale di Vicenza. Ed era stata riproposta sia davanti al Giudice LLudienza preliminare, sia davanti al Tribunale, nel corso del giudizio di primo grado, e, infine, con l'atto di appello davanti alla Corte di secondo grado. 3.1.1. Il conflitto di competenza. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, investito della richiesta di decreto di sequestro preventivo in relazione ai reati oggetto del procedimento iscritto al n. 5628/2015 RGNR di Vicenza nei confronti di AM SO ed EM IU (reati di aggiotaggio informativo nella gestione di ente non quotato contestato al capo Al, di ostacolo alle funzioni di vigilanza della BA d'IT contestato ai capi Bl, Cl, D1 nonché di ostacolo alle funzioni di vigilanza nei confronti della Consob di cui ai capi El e E2, poi confluiti nei capi Ni e N2 del presente procedimento), aveva disposto la misura cautelare, dichiarandosi contestualmente incompetente per territorio e trasmettendo gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Quest'ultimo, reputandosi a sua volta incompetente, aveva sollevato conflitto negativo di competenza, deciso dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con la sentenza n. 15537 del 7/12/2017, dep. 2018, a favore del Tribunale di Vicenza. Ciò sul presupposto che tra il delitto contestato al capo El ora Ni, perfezionatosi a Milano, luogo in cui l'ente aveva ricevuto le false informazioni e il delitto contestato al capo Bl, perfezionatosi a Vicenza, luogo in cui erano state ostacolate le funzioni di vigilanza della BA d'IT, 65 ricorresse un rapporto di connessione teleologica ai sensi LLart. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. a cagione di una possibilità una finalizzazione del reato di ostacolo alle autorità di vigilanza nei confronti della Consob all'occultamento di quelli precedentemente commessi, con conseguente applicazione, stante la identica gravità dei reati, del criterio cronologico, con attribuzione della competenza al Tribunale di Vicenza, competente per il delitto contestato al capo B1), commesso per primo, nel 2012. 3.1.2. La prospettazione delle FE nel giudizio di primo grado. Come anticipato, la questione LLincompetenza per territorio era stata tempestivamente dedotta, ai sensi LLart. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen., dapprima davanti al Giudice LLudienza preliminare, che l'aveva respinta con ordinanza del 19 maggio 2018; e, indi, con una prospettazione in termini identici (così, da ultimo, Sez. 5, n. 29625 del 19/04/2024, Mangione, Rv. 286873 - 01), davanti al Tribunale, il quale, con ordinanza in data 7 maggio 2019 (integrata all'udienza del 17 maggio 2019), l'aveva nuovamente rigettata. Le parti, pur non ponendo in discussione che il reato più grave fosse quello contestato sub capo Bl, avevano sostenuto che esso si fosse consumato non a Vicenza, bensì a Roma, sede della stessa BA d'IT, ove veniva ricevuto il CO ICAAP, redatto all'esito del processo di valutazione LLadeguatezza patrimoniale relativa ai rischi rilevanti derivanti dall'operatività aziendale e dai mercati di riferimento. E ciò in quanto le informazioni non comunicate indicate nell'imputazione sarebbero anche quelle precedenti all'ispezione, come appunto la rendicontazione ICAAP, che conterrebbe già tutti gli elementi decettivi idonei a ostacolare le funzioni di vigilanza di BA d'IT, che al momento LLavvio LLispezione avrebbe già preso conoscenza di quella comunicazione, dovendo il luogo del commesso delitto identificarsi in quello in cui il documento era stato esaminato, ovvero a Roma, e dove comunque la raccomandata era giunta a destinazione (a seconda che si ritenesse integrata l'ipotesi di cui al comma 1 o quella del comma 2 LLart. 2638 cod. civ.). E pur non facendo il capo di imputazione espresso riferimento a tale documento, la descrizione del fatto contestato, ove fa riferimento solo a generiche «comunicazioni», consentirebbe di ricomprendervi anche l'omessa informazione nella comunicazione ICAAP, che, quindi, non potrebbe considerarsi alla stregua di un «fatto nuovo». Si tratterebbe, piuttosto, del primo segmento della condotta di occultamento con mezzi fraudolenti contestata nel capo d'accusa che fa riferimento anche alla «mancata rilevazione nella contabilità aziendale sia della correlazione tra affidamenti ed acquisto delle azioni proprie sia delle garanzie e/o impegni di cui alla lettere sopra indicate»; avendo per oggetto il rendiconto ICAAP la composizione del patrimonio di vigilanza, si tratta del documento che per primo avrebbe dovuto contenere i dati relativi all'acquisto di azioni proprie di cui si contesta l'occultamento. Escludere il sindacato del giudice sulla individuazione, da parte del pubblico ministero, delle condotte da inserire in imputazione significherebbe legittimare il forum shopping, consentendo al pubblico ministero, mediante la selezione delle condotte, di radicare la competenza territoriale dove ciò è più funzionale all'accusa. 66 Solo in via subordinata, le FE avevano prospettato come foro alternativo quello di Milano ove si ritenesse più grave il reato di falso in prospetto contestato sub capi I e L, sia in considerazione del luogo di deposito del prospetto presso la Consob sia del luogo da cui erano stati inviati i prospetti ovvero la Divisione Finanza della BA Popolare di Vicenza a Milano, via Turati n. 12. 3.1.3. L'ordinanza del Giudice LLudienza preliminare del Tribunale di Vicenza. Il Giudice LLudienza preliminare del Tribunale di Vicenza ha rigettato l'eccezione, rilevando che il capo di imputazione, nella sua formulazione letterale, non faceva menzione di condotte diverse da quelle compiute tra l'inizio e la fine LLispezione e consistenti nell'occultamento con mezzi fraudolenti, nel momento della materiale presenza degli ispettori, di dati, circostanze, documenti che l'attività ispettiva avrebbe potuto accertare in assenza delle condotte contestate agli imputati. Pertanto, inserire la comunicazione ICAAP inviata alla BA d'IT nel contesto delle condotte di occultamento non contestate dalla Pubblica Accusa avrebbe significato aggiungere un fatto nuovo, non riferibile al contesto materiale e temporale della condotta delineata in tesi accusatoria. Né poteva affermarsi che la comunicazione ICAAP appartenesse a quelle direttamente influenti sull'origine e sugli obiettivi LLispezione o sulle sue conclusioni, posto che l'ispezione era finalizzata esclusivamente all'analisi del rischio di credito, rientrava nelle attività ispettive mirate e non aveva ad oggetto l'analisi LLazionariato, il capitale di vigilanza, la verifica in ordine al rispetto del limite normativo all'acquisto di azioni proprie, il contenimento del c.d. fondo acquisto azioni proprie, la presenza di impegni al riacquisto delle azioni o alla garanzia di rendimento dei titoli stessi, a conferma che l'ispezione non nasceva dalla comunicazione ICAAP e dalla necessità di verificarne la correttezza. Dunque, la trasmissione della comunicazione ICAAP costituiva un fatto autonomo, precedente quello contestato al capo B1, astrattamente suscettibile di integrare una autonoma lesione al bene protetto dall'art. 2638 cod. civ., ma non contestato dal Pubblico ministero, con scelta autonoma e non sindacabile, non qualificabile in termini di errore macroscopico e immediatamente percepibile. 3.1.4. Le valutazioni del Tribunale di Vicenza. Dopo avere premesso che nel valutare la competenza, il giudice deve fare riferimento alle indicazioni formali LLimputazione come cristallizzata nell'atto di impulso del giudizio, potendo essere diversamente indirizzato solo sulla base delle allegazioni delle parti relativamente al (solo) fatto storico contestato nel capo di imputazione e non a fatti ulteriori e diversi, non oggetto di contestazione (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Novarese, Rv. 264539 - 01; Set 4, n. 29187 del 19/06/2007, Paja, Rv. 236997 - 01), a meno che tale contestazione non contenga rilevanti errori macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Giugliano, Rv. 273484 - 01; Sez 1, n. 11047 del 24/02/2010, Guida, Rv. 246782 - 01), il Tribunale aveva sottolineato la vincolatività della decisione della Corte di cassazione sulla competenza, ancorché intervenuta nella fase cautelare, secondo la previsione LLart. 25, salvo che risultino nuovi fatti che importino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice 67 superiore (così Sez. 1, n. 9413 del 14/02/2013, Elzaky, Rv. 255065 - 01; Sez. 1, n. 20992 del 29/04/2011; Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Zimarmani, in motivazione). Di modo che, in assenza di fatti nuovi, nemmeno prospettati dalle FE, la eventuale declaratoria d'incompetenza del giudice individuato dalla Corte di cassazione avrebbe configurato un provvedimento illegittimo giacché avrebbe vanificato in modo abnorme la decisione risolutiva del conflitto (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Zimarmani, citata). Invero, il reato più grave restava il reato di ostacolo aggravato e il capo di imputazione Bl, contestato in sede cautelare, risultava il medesimo rispetto a quello precisato nell'imputazione definitiva, concernente le attività fraudolente e di occultamento poste in essere durante l'ispezione condotta presso la sede sociale. In ogni caso, nel merito, l'imputazione sub capo B1 aveva ad oggetto il doloso occultamento al team ispettivo LLesistenza di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie e delle lettere di impegno al riacquisto delle azioni nel corso LLispezione sul rischio di credito del 2012 svoltasi presso la sede di Vicenza della BA, sicché il /ocus commissi delicti doveva ravvisarsi in Vicenza, luogo dove si era svolta l'intera verifica ispettiva. Ribadendosi che la comunicazione ICAAP inviata nell'aprile 2012 all'autorità di vigilanza a Roma esulava dal capo di imputazione, che non menzionava non solo la comunicazione ICAAP, ma nemmeno comunicazioni antecedenti e diverse da quelle avvenute nel corso LLattività ispettiva svolta a Vicenza. L'esito del giudizio aveva comunque confermato l'assenza di interdipendenza tra la comunicazione ICAAP e la successiva ispezione del 2012, indotta non dalla segnalazione ICAAP, bensì dalla necessità di analizzare il rischio di credito. Fermo restando che la modifica/integrazione LLimputazione nei termini indicati dalle FE si sarebbe tradotta in un subentro del giudice nelle prerogative del Pubblico Ministero in punto di valutazione delle risultanze investigative e individuazione delle condotte penalmente rilevanti per cui esercitare l'azione penale, non supportato da alcun istituto processuale. Né il falso in prospetto, contestato sub capi I e L, mutava le conclusioni sulla individuazione del giudice territorialmente competente, essendo il reato di cui all'art. 2638 cod. civ. aggravato ai sensi del comma 3 più grave del reato di cui all'art. 173-bis T.U.F., sul piano della pena edittale. Inoltre, anche a voler individuare il reato di cui all'att. 173-bis T.U.F. come fattispecie più grave, ciò non varrebbe a determinare uno spostamento di competenza, posto che il reato di falso in prospetto si consuma nel momento della conoscibilità del contenuto delle comunicazioni mendaci da parte dei destinatari e, dunque, giudice competente ratione loci è quello del luogo in cui avviene la pubblicazione dei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari, senza che rilevino il luogo e il momento in cui tali prospetti vengono inviati a Consob, che, secondo la sequenza prevista dall'art. 94 T.U.F., è momento che precede e non segue la pubblicazione del prospetto e, quindi, la conoscibilità. 3.1.5. Le censure mosse con l'atto di appello. 68 Con l'atto di appello (e con motivi nuovi) la relativa questione era stata nuovamente prospettata dalle FE di ON e ZZ, sollecitandosi la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano qualora fosse stato ritenuto più grave il reato di cui all'art. 173-bis, d.lgs. n. 58 del 1998, di cui ai capi I e L, per effetto del raddoppio della pena operato dall'art. 39, d.lgs. n. 262 del 2005, oppure al Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma, qualora fosse stato ritenuto più grave il reato di cui all'art. 2638 cod. civ. contestato al capo B1. 3.1.6. La decisione della Corte di appello. La Corte di appello ha ritenuto che nella specie non operasse la preclusione prevista dall'art. 25 cod. proc. pen., tenuto conto della diversità delle parti del procedimento cautelare rispetto a quello di merito e LLulteriore prospettazione della competenza LLautorità giudiziaria romana. Nondimeno ha ritenuto ugualmente corretta la determinazione della competenza LLautorità giudiziaria vicentina. Al riguardo, ha in primo luogo ribadito come il reato più grave sia stato correttamente individuato nella fattispecie di cui al capo Bl, non essendo applicabile al falso in prospetto, contestato sub I e L, l'aumento di pena previsto ex art. 39, comma 1, legge n. 262 del 2005. Indi, ha escluso che il reato di ostacolo si sia consumato a Roma, presso la sede della BA d'IT, al momento della ricezione della comunicazione ICAAP da parte della predetta autorità di vigilanza. Nel dettaglio, ha ribadito che la valutazione che il giudice è chiamato a svolgere sulla propria competenza deve esplicarsi nell'alveo della contestazione formulata dal pubblico ministero, effettivo dominus LLazione penale, al di là della presenza, nel corpo LLimputazione, di errori macroscopici, ictu ()cui/ percepibili come tali. E ha concluso che il capo di imputazione sub B1 non contemplava, neppure indirettamente, la contestazione della condotta di invio della comunicazione ICAAP alla BA d'IT, limitandosi a contestare delle condotte di occultamento e di omissione di comunicazioni commesse nel periodo di svolgimento LLattività ispettiva presso la sede LListituto di credito, collocando essa tutti gli addebiti espressamente «durante l'attività ispettiva», svolta presso la sede LListituto vigilato, tanto che l'indicazione del iocus e del tempus commissi delicti reca «In Vicenza, dal 28 maggio al 12 ottobre 2012». Su tali premesse, la Corte ha concluso che il fatto che i Difensori vorrebbero ricompreso nel capo B1 è un fatto storico distinto da quelli oggetto di addebito che ben avrebbe potuto integrare una autonoma ipotesi delittuosa. La Corte ha comunque osservato che anche considerando la comunicazione ICAAP indirettamente "ricompresa" nel perimetro LLimputazione, il luogo di consumazione del reato andrebbe individuato, ove essa fosse stata sussunta nel reato di mera condotta previsto dal primo comma, in quello di invio della comunicazione medesima e, quindi, sempre in Vicenza, essendosi in presenza di un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui è posta in essere la relativa condotta;
mentre ove essa fosse ricondotta alla fattispecie di evento, il luogo sarebbe stato quello nel quale l'attività di controllo, pregiudicata dalla comunicazione ingannevole, avrebbe dovuto svolgersi, ossia presso la sede LListituto di credito vigilato. 69 3.1.7. I ricorsi per cassazione. Con i ricorsi proposti nell'interesse di ZZ e di ON la questione è stata nuovamente prospettata. Come detto, la Difesa del primo imputato denuncia l'erroneo rigetto LLeccezione di incompetenza per territorio in favore LLAutorità giudiziaria di Milano o di Roma. Si ribadisce, quanto al reato di cui al capo Bl, che la prima condotta di ostacolo alla vigilanza della BA d'IT dovrebbe individuarsi nell'invio della comunicazione denominata CO IC, che ometteva di fornire informazioni essenziali sulla consistenza del patrimonio LListituto, inclusa negli atti depositati dal Pubblico ministero all'atto LLavviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e ricompresa tra gli atti posti a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, e ricevuta dalla BA d'IT già prima LLavvio LLispezione. Invero, la Corte di merito avrebbe erroneamente limitato la contestazione sub B1 a condotte poste in essere nel corso LLattività di vigilanza ispettiva, a dispetto della descrizione in esso di due condotte distinte riconducibili alle due fattispecie previste dall'art. 2638 cod. civ., ragion per cui l'indicazione del luogo e LLepoca di consumazione sarebbe frutto di un errore macroscopico. Inoltre, individuando il luogo di consumazione del reato in quello in cui l'attività ispettiva di vigilanza si sarebbe svolta, essa avrebbe spostato in avanti il momento di consumazione del reato: da quello in cui si verifica l'evento di ostacolo mediante la realizzazione LLattività di intralcio, al momento in cui trova concretizzazione la successiva verifica delle informazioni oggetto di mendacio, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Quanto al ricorso di ON, si opina che la nozione di fatto rilevante anche ai fini della competenza attenga all'essenza della fattispecie criminosa, non necessariamente coincidente con la descrizione di esso contenuta nel capo di imputazione. Nella vicenda in esame, benché formalmente l'imputazione abbia ad oggetto solo il secondo comma LLart. 2638 cod. civ., in realtà la contestazione riguarderebbe anche la mendace comunicazione alla BA d'IT, di cui al primo comma del predetto articolo, anche considerato come, nel caso di specie, l'ostacolo alla vigilanza sia stato contestato in forma concorsuale, per cui il contributo causale di ciascuno dei correi è stato posto in essere nell'ambito della condotta rispettivamente svolta, tant'è che solo ad alcuni viene attribuita una condotta nell'ambito dei rapporti con gli ispettori della BA d'IT, mentre per altri - tra cui EG - viene in rilievo proprio la gestione degli adempimenti contabili, la predisposizione dei bilanci d'esercizio, le segnalazioni e le comunicazioni all'Autorità di vigilanza, ciò senza contare che lo stesso capo di imputazione fa menzione della omissione di comunicazioni che aveva determinato un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della BA d'IT, la quale, «conseguentemente, non dava luogo ad approfondimenti conoscitivi in sede ispettiva...»; il che dimostra, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, come l'omissione delle comunicazioni circa l'esistenza della prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizioni di azioni proprie, abbia preceduto l'approfondimento in sede ispettiva, così come il generico riferimento, contenuto nel capo di imputazione, alla «mancata comunicazione», rende evidente che essa sia riferita non 70 solo alle segnalazioni periodiche sulla situazione patrimoniale LListituto di credito dovute alla BA d'IT, ma anche ai chiarimenti richiesti in sede ispettiva, non potendo, quindi, non considerarsi la comunicazione ICAAP inviata alla BA d'IT nell'aprile 2012 il primo segmento della complessiva condotta di ostacolo individuata dal capo B1, alla luce della natura di detto rendiconto, come individuato dalla circolare n. 263/2006 della BA d'IT; per cui, l'aver taciuto, in tale sede, l'esistenza della pratica diffusa dei finanziamenti, ha drasticamente condizionato la conduzione LLispezione, come si evince dalle s.i.t. del capo del team ispettivo, dott. Scardone, richiamate nell'ordinanza del Giudice LLudienza preliminare, e dal contenuto della relazione ispettiva, che dedica ampio spazio all'analisi del contenuto LLICAAP;
ne consegue che la trasmissione di tale documento, a contenuto mendace, alla BA d'IT, nell'aprile 2012, costituisce il momento in cui si è consumato il reato di cui al capo Bl, di cui rappresenta il primo segmento di condotta. Diversamente da quanto sostenuto, la Corte di merito ha considerato che tale segmento di condotta non fosse stato neanche indirettamente contemplato nel capo di imputazione, risultando lo stesso, quindi, ininfluente ai fini della individuazione della competenza territoriale, dovendosi il giudice, in altri termini, attenere alla sola contestazione come formulata dal pubblico ministero, nonostante ciò contrasti con il sistema processuale, che attribuisce al giudice per le indagini preliminari un ampio potere di controllo sull'operato del pubblico ministero, come dimostrato dalla giurisprudenza elaborata in tema di archiviazione, iscrizione nel registro degli indagati ed imputazione coatta, dal che consegue che il giudice possa, e debba, prendere in considerazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, tutte le circostanze di fatto che risultano dal fascicolo delle indagini preliminari, anche se formalmente non richiamate dal capo di imputazione, in funzione, tra l'altro, del rispetto del principio di cui all'art. 25, comma primo, della Costituzione, teso ad evitare il fenomeno del cd. forum shopping da parte della pubblica accusa. Nel caso in esame, sin dall'udienza preliminare, nel fascicolo processuale era disponibile tutta la documentazione necessaria ai fini della corretta individuazione della competenza territoriale, tra cui la raccomandata con cui era stata inviata la ICAAP, circostanza, tra l'altro, ampiamente utilizzata dalla Difesa in sede di relativa eccezione e, prima ancora, posta a fondamento delle richieste di proroga dei termini delle indagini preliminari. Infine, la motivazione della Corte di merito si porrebbe in contrasto con la sentenza della Cassazione che, in sede di risoluzione del conflitto di competenza, aveva individuato - in riferimento al reato di ostacolo alla vigilanza esercitata dalla Consob - la competenza territoriale di Milano, dovendosi, cioè, individuare il luogo di consumazione con quello in cui vengono assunte le determinazioni degli organi di vigilanza, sicché la competenza territoriale avrebbe dovuto essere individuata in Roma. 3.2. Le considerazioni difensive non possono essere, tuttavia, condivise, come già osservato dal Collegio che, con ordinanza n. 8612 in data 14/12/2023, dep. 2024, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 2641 cod. civ. Va premesso che, come già più volte osservato, secondo l'art. 25 cod. pen. «Ma decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del 71 processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore». Tale disposizione processuale codifica un principio di perpetuatio jurisdictionis in virtù del quale «nel corso del processo» non è tendenzialmente possibile rimettere in discussione la competenza per territorio determinata dalla Corte di cassazione, essendo ciò subordinato all'emergenza di fatti nuovi e da una diversa definizione giuridica di essi che incida sulla competenza di un giudice superiore. E ciò all'evidente scopo di evitare di esporre i procedimenti penali a situazioni di instabilità e incertezza, coerentemente con gli obiettivi LLart. 25, primo comma, Cost. che è quello di garantire una sicura individuazione ex ante del giudice naturale precostituito dalla legge e in linea con il principio di ragionevole durata ed efficienza del processo. Su tali basi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la competenza per territorio, una volta stabilita, diventa indifferente agli sviluppi processuali delle regiudicande in qualunque stato del processo, dovendo in siffatte situazioni essere rispettato il principio della perpetuati() iurisdictionis (cfr. Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345 - 01; Sez. 6, n. 1131 del 12/12/1996, dep. 1997, Cama, Rv. 206901 - 01; Sez. 1, n. 3312 del 08/07/1992, Maltese, Rv. 191755 - 01). E, ancora, che la pronuncia risolutiva del conflitto di competenza è una decisione incidentale dotata di effetti preclusivi, quanto alla competenza, circoscritti al thema decidendum del conflitto (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Zimarmani, Rv. 268586 - 01) e alle questioni da questo presupposte (Sez. 5, n. 11715 del 29/11/2019, dep. 2020, Rasom, Rv. 278858 - 01). In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che la competenza per territorio si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili (così Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Giugliano, Rv. 273484 - 01; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Rv. 264539 - 01). Ora, in disparte la considerazione che, nel caso di specie, la Corte di appello ha escluso, non condivisibilmente, l'effetto preclusivo stabilito dall'art. 25 cod. proc. pen., attribuendo rilevanza all'ampliamento, nel corso del procedimento, del numero degli imputati, senza che esso avesse riflessi sul /ocus commissi delicti dei reati connessi oggetto della prospettazione accusatoria, deve ritenersi che le circostanze prospettate dalle FE per argomentare l'avvenuta consumazione, in Roma anziché in Vicenza, del reato di cui al capo B1 non possano integrare quella macroscopicità di errore nella prospettazione d'accusa che potrebbe astrattamente consentire, secondo la giurisprudenza richiamata, di rivisitare le determinazioni della Corte di cassazione sulla competenza per territorio. Si è detto che tali circostanze risiedono nel fatto che nel capo B1 sarebbe dovuta rientrare la comunicazione ICAAP inviata alla BA d'IT in Roma nell'aprile 2012, che pur non descritta espressamente nel capo d'imputazione, sarebbe rientrata nell'alveo della stessa, tanto da incardinare in Roma la competenza per territorio. Osserva, nondimeno, il Collegio che la descrizione fattuale contenuta nel capo d'imputazione Bl, la cui scelta appartiene esclusivamente al pubblico ministero, è pacificamente 72 circoscritta, dal punto di vista temporale e spaziale, all'attività ispettiva condotta dalla BA d'IT presso l'ente creditizio, la cui sede era in Vicenza. Inoltre, le condotte concorsuali, ivi compresa quelle del EG, sono ricondotte «al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della BA d'IT durante l'attività ispettiva compiuta dalla stessa Autorità presso la sede sociale (in Vicenza)»; la stessa aggiunta «e comunque omettevano di dare comunicazione di tali circostanze» è riportata, ancora una volta, a «conseguenti» approfondimenti conoscitivi che, per le precedenti delimitazioni spaziali e temporali, concernono inevitabilmente le comunicazioni in costanza di ispezione. D'altro canto, il valore decettivo della comunicazione ICAAP che riguarda un eventuale reato non compreso nella descrizione del capo d'imputazione è tutt'altro che idonea ad evidenziare un macroscopico errore nella prospettazione LLaccusa. Il valore da dare a tale fatto implica, invece, delicate valutazioni - da ritenersi inibite in questa sede, in quanto contra reum e tali da ampliare contro l'imputato l'accusa rispetto alla cognizione dei precedenti gradi - del contenuto della comunicazione che lo stesso ricorso non offre, specie nei termini della macroscopicità richiesta per ravvisare un arbitrio della pubblica accusa, tenuto conto che l'ICAAP è un documento, previsto da una fonte regolamentare, di autovalutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, realizzata attraverso un rendiconto, laddove, al contrario, il legame tra l'acquisto di un'azione ed un finanziamento ricevuto a fronte di esso non risulta rilevabile, in generale, su base cartolare, in forza della semplice rendicontazione. Ne consegue, pertanto, che le valutazioni connesse alla mancata contestazione di illeciti correlati alla comunicazione ICAAP del 2012 non configurano alcun errore evidente e macroscopico, immediatamente percepibile nella contestazione LLaccusa, tali da consentire di superare la prospettazione del pubblico ministero ai fini della delibazione di competenza territoriale. Né è configurabile una arbitraria selezione dei fatti da parte del pubblico ministero che possa ritenersi strumentale alla sottrazione degli imputati al loro "giudice naturale", tenuto conto che - già in base agli atti offerti dal pubblico ministero nel procedimento cautelare - si era determinato un conflitto di competenza che aveva comportato l'intervento della Corte di cassazione. In definitiva, è il percorso seguito dai ricorsi in relazione alla dedotta incompetenza per territorio a collidere con i principi cardine del nostro ordinamento processuale, che riserva al pubblico ministero l'individuazione del tema LLaccusa e la sua perimetrazione contenutistica e che, dunque, non consente alcuna sovrapposizione del giudice in tema di individuazione della condotta oggetto di imputazione, quand'anche, come prospettato dalle FE, dagli atti emerga una condotta non indicata nella descrizione del fatto operata dal pubblico ministero. 4. Il ricorso del Procuratore generale distrettuale. Il ricorso del Procuratore generale non può trovare accoglimento, quanto al primo motivo, poiché è nelle more maturata la prescrizione dei reati di cui al capo A.1, nei termini che si esporranno;
il secondo motivo è inammissibile;
e il terzo è infondato. 73 (f 02,A- 4.1. Quanto al primo motivo, relativo al capo A.1, come prospettato dalla Parte pubblica ricorrente, in riforma della pronuncia di primo grado - che aveva ravvisato distinte ipotesi di aggiotaggio in seno ad ognuna delle annualità in contestazione (vale a dire, aggiotaggio finanziario e bancario, sia informativo che manipolativo) - la Corte di appello ha ritenuto, per ciascuno degli anni in discorso, un solo reato di aggiotaggio bancario. E ciò non perché abbia inteso discostarsi dal paradigma interpretativo conforme alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (cfr. retro, par. 2.1.), bensì in relazione alle peculiarità del caso concreto, caratterizzate, come esposto nella sentenza impugnata: - dal fatto che tutte le condotte, informative e manipolative, abbiano riguardato una società bancaria e siano state tutte finalizzate a incidere sul valore delle sue azioni (dovendosi, dunque, assimilare poiché hanno avuto, quale «comune denominatore», l'idoneità decettiva nei confronti LL«investitore/risparmiatore»), determinato con cadenza annuale, così come con la stessa cadenza venivano rappresentati all'esterno i "fondamentali" della banca che confluivano nel bilancio oggetto di pubblicazione»; - dovendosi ritenere «sul piano della concretezza degli accadimenti [...] che l'evento di pericolo" LLaggiotaggio bancario non risulta, di fatto, separabile dall' "evento di pericolo"- costituito dall'alterazione del prezzo delle azioni BPi- trattandosi, in buona sostanza, di null'altro che della medesima ricaduta perniciosa LLarticolato complesso delle attività delittuose [per cui è processo] osservata da due distinte prospettive», con la conseguenza che «ravvisare, nel caso di specie, una pluralità di reati costituisce [...] l'esito di una interpretazione formalistica, contraria alla concreta realtà degli accadimenti ed in stridente contrasto con le esigenze sottese al divieto di bis in idem sostanziale»; - e potendosi invece giungere a una diversa conclusione nel caso in cui «le condotte di aggiotaggio informativo avessero inciso sull'affidamento riposto dal pubblico nell'istituto bancario senza necessariamente presupporre la manipolazione operativa del prezzo del titolo», considerato pure che, aderendo alla prospettiva sposata dal Tribunale, «si finirebbe per ravvisare, sempre e comunque, in ogni caso di aggiotaggio societario incidente su uno strumento finanziario non quotato, sia il reato di aggiotaggio bancario sia il reato di aggiotaggio finanziario» (così la sentenza impugnata). Il Collegio, come già accennato, intende ribadire l'orientamento consolidato cui il Tribunale, come osservato dalla stessa Corte di appello, ha prestato adesione. A quanto già evidenziato al par. 2, si aggiunga che: - non può considerarsi metodologicamente corretto fondare la soluzione della questione della sussistenza del concorso di reati su una mediazione del caso concreto richiamando pure il divieto di bis in idem sostanziale, dato che quest'ultimo, che per l'appunto «concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo della specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona», prescinde dal 74 d"- raffronto con il fatto storico (cfr. Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021 - dep. 2022, Leto, Rv. 282529 - 01; Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774); - e rimane una petizione di principio non condivisibile l'assunto secondo cui, aderendo all'orientamento di questa Corte, condiviso dal Tribunale, in caso di aggiotaggio societario incidente su uno strumento finanziario non quotato ricorrerebbero sempre sia l'aggiotaggio bancario che l'aggiotaggio finanziario, dovendosi invece osservare che non ogni condotta (informativa o manipolativa) atta a determinare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari (che rientrano nella sfera applicativa LLart. 2637 cod. civ.) è ex se idonea ad incidere pure in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di una banca o di un gruppo bancario;
la valorizzazione LLunica finalità di esse (incidere sul valore delle azioni della banca) non può costituire elemento dirimente rispetto a condotte unisussistenti (incriminate a titolo di dolo generico), anche nell'ottica - espressa dalla Corte di merito - di unificarne la pericolosità a fronte della, neppure negata, autonoma idoneità offensiva di ciascuna (non dovendosi, per l'appunto, trascurare che si tratta di reati di pericolo, sia pure concreto). Ragion per cui, pur riconoscendo al Procuratore generale distrettuale l'interesse a impugnare (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Guidi, Rv. 285695 - 01: «È ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, pur se all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una già maturata causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), atteso l'interesse attuale LLorgano della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge»; Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021 - dep. 2022, De Dominicis, Rv. 282814 - 01; contra, per tutte, Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024, P., Rv. 286575 - 01), nulla muta nel caso di specie in ragione della prescrizione dei fatti descritti al capo A.1. (cfr. par. 12), bastando aggiungere che non occorre soffermarsi sul punto neppure in relazione alle pretese civili, per nulla incise da tale aspetto. 4.2. Il secondo motivo, relativo ai delitti di ostacolo alla vigilanza, contestati ai capi B1 e Ml, non può trovare accoglimento, dovendosi anzi ritenere inammissibile. Quanto al capo Bl, relativo all'ostacolo alla vigilanza recato in occasione LLispezione del 2012, la Corte territoriale, andando di diverso avviso rispetto alle valutazioni del Tribunale, ha ritenuto configurabile la sola ipotesi prevista dal secondo comma LLart. 2638 cod. civ. E ad analoga soluzione la Corte di appello è pervenuta con riferimento al delitto di cui al capo Ml, pur in relazione allo sviamento delle attività di controllo della BA d'IT e della BA centrale europea, affermando che il fatto decettivo si sarebbe inserito nel medesimo percorso ispettivo/valutativo di due autorità di vigilanza cooperanti, dando luogo ad una unitaria operazione di sviamento delle attività di controllo, ossia a un unico accadimento materiale. Si è già argomentato retro (cfr. par. 2) a proposito della struttura delle incriminazioni di cui all'art. 2638 cod. civ. e alla possibilità di concorso materiale. Purtuttavìa, ad avviso del Collegio, fermo restando che per i fatti di cui al capo B1 è maturata la prescrizione (cfr. infra), 75 q/7 è dirimente osservare che il motivo in esame si affida ad enunciati essertivi e, dunque non sufficientemente specifici e, perciò, inidonei a muovere utili censure. 4.3. Il terzo motivo è infondato, tenuto conto della declaratoria di illegittimità costituzionale, proprio all'esito LLincidente sollevato da questa Corte nel presente procedimento, LLart. 2641, comma 2, cod. civ. nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato;
nonché, in via consequenziale, ai sensi LLart. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, LLart. 2641, comma 1, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo». È dirimente osservare che: - il Tribunale aveva disposto, nei confronti degli imputati EM IU, AO IN, ND ZZ, OV ON, di cui aveva affermato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 2637 e 2638 cod. civ., la confisca di euro 963.000.000 ai sensi LLart. 2641, comma 2, cod. civ., quale valore dei beni utilizzati per commettere i reati (ossia alle somme di denaro impiegate nelle operazioni di finanziamento correlate all'acquisto illecito di azioni della BA), a chiare lettere affermando di averla disposta per equivalente;
- dunque, l'abiezione nei confronti degli imputati si fondava unicamente sulla disposizione da ultimo citata e non anche sulla disposizione generale di cui all'art. 240 cod. pen. («richiamata dal terzo comma LLart. 2641 cod. civ.», che continua a consentire «nel rispetto del principio di proporzionalità, [...] la confisca diretta delle "cose che servirono a commettere il reato" e dunque anche delle somme di denaro utilizzate per commettere il reato, a carico di chi risulti in concreto averne la disponibilità»: Corte cost. n. 7 del 2025), non essendo stata neppure disposta «la confisca obbligatoria del profitto, diretta o per equivalente, a carico di qualunque persona - fisica o giuridica - che risulti avere effettivamente conseguito le utilità derivanti dal reato» (ivi), fermo quanto si osserverà a proposito della confisca in pregiudizio LLente a mente della disciplina prevista dal d. Igs. 231 del 2001 (cfr. appena oltre). Con la conseguenza che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma invocata dalla Parte pubblica ricorrente non consente in alcun modo l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso di BA Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. Il ricorso LLente è nel complesso infondato. I due motivi di impugnazione, rispettivamente relativi all'an e al quantum della confisca del profitto del reato di ostacolo all'autorità di vigilanza disposta nei confronti LLente ex art. 19 d. lgs. n. 231 del 2001, possono essere trattati congiuntamente. Invero, «l'art. 9, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 231 prevede la confisca come sanzione, il cui contenuto e i cui presupposti applicativi sono precisati nell'art. 19, che, al primo comma dispone: "Nei confronti LLente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato...". 76 Il comma 2 autorizza la confisca anche nella forma per equivalente, replicando lo schema normativo di disposizioni già presenti nel codice penale o in leggi penali speciali. Non si dubita, condivisibilmente, che la confisca sia configurata come sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre pure previste nella normativa in esame. Essa è concepita come misura afflittiva che assolve anche una funzione di deterrenza, risponde sicuramente ad esigenze di giustizia e, al contempo, di prevenzione generale e speciale, generalmente condivise» (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261116 - 01). La confisca è stata disposta in relazione al profitto del reato di ostacolo alla vigilanza di cui al capo Ni, atteso che la banca è stata condannata per l'illecito di cui all'art. 25 -ter, lett. s), del d.lgs. n. 231 del 2001 dipendente da esso (capo N2); e solo per tale reato già il Tribunale aveva ritenuto di poter compiere una «puntuale stima LLincremento patrimoniale» ottenuto dall'ente. In particolare, esso è stato individuato in euro 106.012.687,50, importo pari all'ammontare delle sottoscrizioni di capitale versate alla BA in relazione all'aumento di capitale LLanno 2014; e da esso è stata detratta la somma di euro 31,8 milioni, oggetto di restituzione effettuata (a titolo transattivo), determinandosi la misura della confisca in euro 74.212.687,50. Tale statuizione è stata confermata dalla Corte di appello che, a fronte delle doglianze difensive, ha ribadito la derivazione immediata e diretta dal reato di ostacolo alla vigilanza in discorso della somma impiegata da terzi per l'acquisto delle azioni. 5.1. Ad avviso del Collegio, deve ribadirsi che, «in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto» (Sez. U, n. 26654/2008, Fisia Italimpianti S.p.a., Rv. 239924 - 01). Difatti, muovendo dalla considerazione che «nel linguaggio penalistico il termine [profitto] ha assunto sempre un significato oggettivamente più ampio rispetto a quello economico o aziendalistico, non è stato cioè mai inteso come espressione di una grandezza residuale o come reddito di esercizio, determinato attraverso il confronto tra componenti positive e negative del reddito», la nozione di profitto («a cui fa riferimento il primo comma LLart. 240 c.p.») - distinta dal "prodotto" e dal "prezzo" del reato - è stata identificata nella giurisprudenza di legittimità nel «"vantaggio economico" ritratto dal reato», ossia nel «"beneficio aggiunto di tipo patrimoniale", a superamento quindi LLambiguità che il termine "vantaggio" può ingenerare» (ivi, che richiama, tra l'altro Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707; Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166, Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, Rv. 228117). E si è evidenziato che «il profitto del reato presuppone l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta LLagente», rimarcando come «il parametro della perti nenzialità al reato del profitto rappresent[i] l'effettivo criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a tale titolo: occorre cioè una correlazione diretta del profitto col reato e una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito» (Sez. U, Fisia Italimpianti, cit., che 77 richiama nuovamente, tra l'altro Sez. U Focarelli e Romagnoli). Tale lettura è stata riferita anche a Sezioni Unite n. 10280, del 25/10/2007 - dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700, osservando che tale pronuncia, pur privilegiando «una nozione di profitto in senso "estensivo", ricomprendendovi anche il bene acquistato col denaro illecitamente conseguito attraverso il reato», ha «sottolineato che tale reimpiego è comunque casualmente ricollegabile al reato e al profitto "immediato" dello stesso», così ribadendo «la necessità di un rapporto diretto tra profitto e reato» (tuttavia negando «che l'autore di quest'ultimo possa sottrarre il profitto alla misura ablativa ricorrendo all'escamotage di trasformare l'identità storica del medesimo profitto, che rimane comunque individuabile nel frutto del reimpiego, anch'esso causalmente ricollegabile in modo univoco, sulla base di chiari elementi indiziari evincibili dalla concreta fattispecie, all'attività criminosa posta in essere dall'agente»: Sez. U, n. 26654/2008, Fisia Italimpianti, cit.). Tale approdo ermeneutico, «maturato nell'ambito della previsione di cui all'art. 240 [cod. pen.] e riferito al profitto tratto da condotte totalmente illecite», è stato vagliato in relazione alle previsioni di cui al d. Igs. n. 231/2001, ivi compreso l'art. 19 che disciplina la misura ablativa che qui rileva, osservando che «l'oggetto della confisca-sanzione» è, per l'appunto, il profitto del reato che è presupposto della responsabilità LLente, poiché anche l'art. 19 «si preoccupa[...] di assicurare allo Stato quanto conseguito in concreto dall'ente» per effetto della commissione di tali reati (ivi). L'esegesi in discorso ha affermato a chiare lettere che «la delineata nozione di profitto del reato s'inserisce [...] validamente, senza alcuna possibilità di letture più restrittive, nello scenario di un'attività totalmente illecita» anche in relazione al disposto LLart. 19 d. Igs. 231 del 2001 (ivi). L' approdo ermeneutico in questione non può dirsi difforme da quanto successivamente affermato dalle stesse Sezioni unite di questa Corte. Difatti, la sentenza Sez. U, n. 38343/2014, cit. - la quale pure ha affermato che, «in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca diretta di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica non soltanto con i beni appresi per effetto diretto ed immediato LLillecito, ma anche con ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, LLattività criminosa» - ha avuto riguardo ai medesimi arresti delle Sezioni Unite già richiamati da Sez. U, n. 26654/2008, Fisia Italimpianti, cit., oltre che a Sez. U, n. 41936 del 25/10/2005, Muci, Rv. 232164 e Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647, e sulla scorta di essi: - ha confermato che il profitto del reato (distinto dal prodotto e dal prezzo) «va individuato in qualsiasi "vantaggio economico" che costituisca un "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale" [ed] abbia una "diretta derivazione causale"», stretta, dalla commissione LLillecito, non dovendo attribuirsi all'espressione «il significato di "utile netto" o di "reddito", indicando essa, invece, un beneficio aggiunto di natura economica» (Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, cit.); - ha dato conto LLampliamento della nozione di profitto confiscabile da parte di Sez. U, n. 10208/2007 - dep. 2008, Miragliotta, cit., secondo cui in esso «devono essere compresi non soltanto i beni che l'autore del reato "apprende" alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato LLillecito, ma anche ogni altra utilità che questi realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attività criminosa», in particolare facendo riferimento a «qualsiasi 78 trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisca per effetto del suo investimento» che «deve essere considerata [...] profitto del reato nel caso in cui tale trasformazione sia collegabile causalmente al reato stesso e al profitto immediato e sia soggettivamente attribuibile all'autore» (Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, cit.: «in breve, rientra nell'idea di profitto ogni altra utilità che il reo realizzi anche come effetto mediato ed indiretto della sua attività criminosa»); - ha rilevato come l'indirizzo in questione sia stato «richiamato ed ulteriormente corroborato» da Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647, che ha «delineat[o] una nozione di profitto funzionale alla confisca, capace di accogliere al suo interno non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato LLillecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, LLattività criminosa», puntualizzando nuovamente che «la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è quindi di ostacolo al sequestro preventivo» - e, dunque, rileva il Collegio, alla confisca - che «ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito» (con la conseguenza che «il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato LLillecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa»(cfr. Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, cit.). La sentenza Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, cit. ha poi espressamente collocato nella cornice ermeneutica appena tracciata l'elaborazione espressa da Sez. U, n. 26654/2008, Fisia Italimpianti, cit., a proposito della «sanzione della confisca, anche per equivalente, del profitto del reato prevista dal d.lgs. n. 231» cit. Nel ripercorrerne il piano argomentativo, ha osservato che tale ultima pronuncia «segue l'andamento estensivo della giurisprudenza in tema di profitto, di cui si è sopra dato conto, e giunge a ritenere, condivisibilmente, che tale orientamento sia applicabile nell'ambito di cui si discute»: «in particolare, il profitto del reato a cui fa riferimento il primo comma LLart. 240 cod. pen. va identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato» (proseguendo con l'evidenziare: «L'andamento estensivo della giurisprudenza è d'altra parte in linea con la strategia internazionale, che in maniera sempre più esponenziale, affida alla confisca dei "proventi del reato", intesi in senso sempre più ampio e onnicomprensivo, il ruolo di contrasto alla criminalità economica e a quella organizzata e, a tal fine, elabora strumenti funzionali alla promozione LLarmonizzazione delle legislazioni nazionali in materia»). E ha, parimenti in maniera espressa, «ripreso ed ampliato [..] tale generale ordine di idee», rimarcando - dato questo di rilievo centrale - che «l'idea di profitto non può non essere conformata in guisa che sia coerente con le caratteristiche della fattispecie cui si riferisce», dovendosi individuare, rispetto ad essa, in cosa «si concreta il vantaggio che costituisce il nucleo essenziale LLidea normativa di profitto» (ivi). 79 uLÌ), Tale ordine di idee si coglie anche in Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 - 01, secondo cui - come già affermato da Sez. U n. 10280/2007 - dep. 2008, Miragliotta, cit. - «costituisce "profitto" del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo», in quanto «qualsiasi trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisca per effetto di investimento dello stesso autore, deve essere considerata profitto del reato allorché sia direttamente riconducibile al reato stesso ed al profitto immediato conseguito (vale a dire il denaro), e sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, che quella trasformazione abbia voluto». In conclusione, non pare cogliersi un effettivo contrasto - contrariamente a quanto prospettato dal Procuratore generale presso questa Corte (cfr. memoria depositata) - nella giurisprudenza delle Sezioni Unite che, allorché hanno fatto riferimento per individuare il profitto - oltre al vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto - anche a ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa, hanno avuto riguardo alle res che sono comunque conseguite al reato a seguito della trasformazione di quanto appreso in virtù di un diretto e immediato rapporto causale (in particolare, avendo riguardo agli impieghi del denaro costituente profitto illecito). L'approdo cui è pervenuto il Collegio trova conferma nella più recente decisione delle Sezioni Unite in materia, la cui motivazione è stata pubblicata il giorno della presente decisione (cfr. Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 - dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 02»). Anche quest'ultima pronuncia -cui si farà riferimento nei limiti che qui rilevano rispetto alle censure in esame -, richiamando la giurisprudenza precedente, anzitutto delle Sezioni Unite, ha indicato quali «principi stabili» sulla nozione di profitto passibile di confisca: - il requisito della pertinenzialità, «inteso nel senso che deve derivare dal reato che lo presuppone (principio di "causalità" del reato rispetto al profitto [...;] Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, in motivazione;
Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti, Rv. 239924; Sez. U, n. 41936 del 25/10/ 2005, Muci, Rv. 232164; Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, in motivazione;
Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, in motivazione;
Sez. U, n. 9194 del 3/07/1996, Chabni, Rv. 205707[...]; in tutte le sentenze indicate, si è sempre fatto riferimento al dato essenziale per cui il parametro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta l'effettivo criterio primario selettivo di ciò che può essere confiscato»); - «il collegamento reato-profitto deve esistere anche rispetto ai c.d. surrogati, cioè rispetto al bene acquisito attraverso l'immediato impiego/trasformazione del profitto diretto del reato (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso;
Sez. U, n. 20208 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta)»; - «in virtù del "principio di causalità" e dei requisiti di materialità e attualità, il profitto, per essere tipico, deve corrispondere a un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, 80 la trasformazione o l'acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica, sicchè non rappresenta "profitto" un qualsivoglia vantaggio futuro, eventuale, immateriale, o non ancora materializzato in termini strettamente economico-patrimoniali (Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656; Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti, cit.; sul tema, cfr., Sez. 6, n. 1754, del 14/09/2017, dep. 2018, Bentini, Rv. 271967; Sez. 5, n. 10265 del 28/12/2013, dep. 2014, BA Italease s.p.a, Rv. 258577; Sez. U, n. 13783/2024 - dep. 2025, Massini, cit.). Ed anzi, quest'ultima decisione ha dato chiaramente conto - non certo come un dato di distonia - della «tendenza ad interpretare in senso estensivo» la nozione di profitto, «capace di accogliere al suo interno "non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato LLillecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, LLattività criminosa... la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è quindi di ostacolo al sequestro preventivo il quale ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito" (Sez. U, n. 2014 del 30/01/2014, Gubert, Rv 258846; nello stesso senso, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261116; Sez. U, n. 13783/2024 - dep. 2025, Massini, cit.). Fermo restando che «nonostante la tendenza ad interpretare in senso estensivo la nozione di profitto, in nessun caso si dubita [...] della necessità che il profitto "derivi" dal reato e che, dunque, debba sussistere ed essere provato il nesso di pertinenza del bene rispetto al reato a cui la confisca accede», in quanto «la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato presuppone "sempre" la prova della derivazione dal reato della res oggetto della ablazione» e - anche quando la confisca attinga «i cd. surrogati - cioè i beni che costituiscono il primo reimpiego di quelli che derivano in via immediata e diretta dal reato - le chance, le utilità economiche mediate, i "reimpieghi"» - che rientrano nella nozione di profitto in ragione della sua «estensione» (che vi ricomprende in sostanza il «"provento" del reato»), non sono consentite «semplificazioni probatorie», occorrendo la «prova del nesso di derivazione del vantaggio - ancorché indiretto - conseguito dal reato», ossia la prova che i «beni oggetto LLablazione siano stati effettivamente conseguiti attraverso l'impiego del prezzo o del profitto del reato» in quanto «il concetto di "provenienza indiretta" concerne il bene da confiscare e non il vantaggio patrimoniale, che, invece, deve essere sempre causalmente ricollegabile al reato» (ivi: «nel caso di confisca diretta del bene che costituisce il reimpiego di quello derivante dal reato, è necessaria, come rilevato in dottrina, la prova degli «elementi che riconducano con certezza il bene alla attività criminosa posta in essere», mediante l'individuazione di tutti i passaggi e le trasformazioni del profitto originario (cfr., sul tema, Sez. U, n. 20208 del 25/10/2007,dep. 2008, Miragliotta, cit.; Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166 cit.)»; anche Sez. U, Massini, ha rilevato la consonanza di questo approdi ermeneutico con gli strumenti internazionali e sovranazionali). Ne consegue che: - la questione della derivazione - dal reato che è presupposto LLillecito LLente - della somma di cui è stata disposta la confisca deve essere vagliata alla luce dei consolidati princìpi 81 u9'" appena esposti, incentrati sulla causalità come sopra descritta, non ravvisandosi ragione per ricorrere alla nozione di causalità in senso giuridico perorata dal Procuratore generale presso questa Corte a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso in esame sulla scorta di una scarsa capacità euristica LLaccezione di causalità sposata dalla giurisprudenza di legittimità e LLesistenza di un contrasto in seno ad essa;
- e deve tenersi presente che - come già riportato - (così come la confisca è proteiforme), «l'idea di profitto non può non essere conformata in guisa che sia coerente con le caratteristiche della fattispecie cui si riferisce» (Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, cit.). Merita, invece, condivisione la prospettazione del medesimo Procuratore generale in ordine alla sussistenza del rapporto causale tra reato e profitto anche in presenza di una concausa, ossia di un'altra causa del conseguimento del profitto, in particolare di un altro reato, purché non venga meno a cagione di quest'ultimo la derivazione causale rispetto al primo, ossia anche in presenza di concause parimenti determinanti. In tale ipotesi, difatti, secondo i princìpi generali cui si uniforma il nostro sistema (e che trovano espressione, anzitutto, negli art. 40 e 41 cod. pen. in ordine agli elementi costitutivi del reato), quel che occorre verificare è che il nesso causale tra il reato (presupposto LLillecito LLente), in relazione al quale disporre la confisca, e il profitto non sia escluso dal ricorrere di un'altra causa. 5.1.1. Alla luce delle censure sollevate con il secondo motivo di ricorso sul quantum del profitto, è utile aggiungere che Sez. U n. 26654/2008, Fisia Italimpianti S.p.A., cit., ha pure affermato che, nel caso in cui reato presupposto «venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato [profitto] anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione LLesecuzione da parte LLente delle prestazioni che il contratto gli impone», in quanto la nozione di profitto «non può essere dilatata fino a determinare un'irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l'ente, adempiendo al contratto, che pure ha trovato la sua genesi nell'illecito, pone in essere un'attività i cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato». L'Alto consesso è pervenuto a tale conclusione distinguendo: - l'ipotesi in cui il profitto del reato, da confiscare all'ente, s'inserisca «nello scenario di un'attività totalmente illecita» da quella in cui gli enti siano «coinvolti in un rapporto di natura sinallagmatica» e vi sia un'«attività lecita d'impresa nel cui ambito occasionalmente e strumentalmente viene consumato il reato»; - il caso in cui «la legge qualific[hi] come reato unicamente la stipula di un contratto, a prescindere dalla sua esecuzione» in cui «si determina una immedesimazione del reato col negozio giuridico (c.d. "reato contratto") e quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca»; da quello in cui «il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale (c.d. "reato in contratto")» ed «è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, perché 82 assolutamente lecito e valido inter partes è il contratto (eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 1439 c.c.), con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall'agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente» (ivi). In tale ultima ipotesi, «l'applicazione del principio relativo all'individuazione del profitto del reato», come sopra chiarito (cfr. par. 5.1.), «può subire, per così dire, una deroga o un ridimensionamento, nel senso che deve essere rapportata e adeguata alla concreta situazione che viene in considerazione» (ivi: «Ciò è evidente, in particolare, come si è detto, nell'attività d'impresa impegnata nella dinamica di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive, in cui può essere difficile individuare e distinguere gli investimenti leciti da quelli illeciti»); «v'è, quindi, l'esigenza di differenziare, sulla base di specifici e puntuali accertamenti, il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) e il corrispettivo incamerato per una prestazione lecita eseguita in favore della controparte, pur nell'ambito di un affare che trova la sua genesi nell'illecito (profitto non confiscabile). S'impone, pertanto, la scelta di sottrarre alla confisca quest'ultimo corrispettivo che, essendo estraneo all'attività criminosa a monte, è distonico rispetto ad essa» (ivi). Cio è a dirsi in quanto «la genesi illecita di un rapporto giuridico, che comporta obblighi sinallagmatici destinati anche a protrarsi nel tempo, non necessariamente connota di illiceità l'intera fase evolutiva del rapporto, dalla quale, invece, possono emergere spazi assolutamente leciti ed estranei all'attività criminosa nella quale sono rimasti coinvolti determinati soggetti e, per essi, l'ente collettivo di riferimento»; e in particolare, quando - nell'ambito di un rapporto contrattuale sorto in ragione di un illecito penale (le Sezioni Unite richiamano il caso di un appalto pubblico di opere e di servizi, pur acquisito a seguito di aggiudicazione inquinata da illiceità (nella specie truffa), un'«iniziativa lecitamente assunta interromp[a] qualsiasi collegamento causale con la condotta illecita» - in tale evenienza, «il corrispettivo di una prestazione regolarmente eseguita dall'obbligato ed accettata dalla controparte, che ne trae comunque una concreta utilitas, non può costituire una componente del profitto da reato, perché trova titolo legittimo nella fisiologica dinamica contrattuale e non può ritenersi sine causa o sine iure» (ivi: «Diversamente opinando, vi sarebbe un'irragionevole duplicazione del sacrificio economico imposto al soggetto coinvolto nell'illecito penale, che si vedrebbe privato sia della prestazione legittimamente eseguita e comunque accettata dalla controparte, sia del giusto corrispettivo ricevuto, dal che peraltro conseguirebbe, ove la controparte fosse l'Amministrazione statale, un ingiustificato arricchimento di questa»). Tuttavia, tale piano ermeneutico non conduce a detrarre dal profitto del reato «i costi sostenuti dal reo per la realizzazione LLattività criminosa, pur intrinsecamente leciti, in quanto, ai fini della determinazione del profitto, non sono utilizzabili parametri valutativi di tipo aziendalistico, come il criterio del profitto netto, che porrebbe a carico dello Stato il rischio di esito negativo del reato e sottrarrebbe, contemporaneamente, il reo a qualunque rischio di perdita economica da tale ipotesi» (Sez. 3, n. 4885 del 04/12/2018 - dep. 2019, Salamita società cooperativa a r.I., Rv. 274851 - 02; cfr. pure Sez. 6, n. 24558 del 22/05/2013 - dep. 83 05/06/2013, Mezzini, Rv. 256812). Tanto più che si tratta di costi estranei al sinallagma oggetto di accordo tra l'agente e la controparte. 5.2. Facendo applicazione dei princìpi appena esposti, il primo motivo di ricorso presentato dalla BA è infondato;
ed è nel complesso infondato/inammissibile il secondo motivo. 5.2.1. Quanto all'an della confisca, non merita condivisione la prospettazione difensiva secondo cui l'incremento patrimoniale ottenuto dalla BA in virtù della sottoscrizione del capitale in aumento nell'anno 2014 derivi dal reato di falso in prospetto (di cui al capo L), che non consente l'ablazione, e non invece dal delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza per cui è stato disposto. Al riguardo è congrua e logica - oltre che conforme a quanto sopra esposto - la sussistenza, ritenuta dai Giudici di merito, di un rapporto causale tra l'ostacolo alla vigilanza della Consob proprio in concomitanza con l'operazione di aumento di capitale in discorso, ostacolo che ha per l'appunto sottratto la BA ai controlli di quest'ultima Autorità e consentito un collocamento delle azioni che non sarebbe stato possibile. Al riguardo la sentenza impugnata (richiamando quella di primo grado, in parte qua compendiata poco sopra) ha, infatti, dato conto non solo LLapprovazione del prospetto, da parte della Consob (il giorno 8 maggio 2014), e l'adesione all'aumento di capitale che aveva luogo tra i giorni 12 maggio e 8 agosto 2014; ma ha anche evidenziato le interlocuzioni, durante lo svolgimento delle relative operazioni, già dal 16 maggio 2014, tra la Consob (che aveva chiesto puntuali informazioni) e la BA che aveva dato corso al collocamento delle azioni a dispetto delle assicurazioni fornite (e in difformità rispetto a quanto esposto e in violazione della disciplina) ed impedendo l'applicazione del «testi.] di adeguatezza bloccante» (cfr. già sentenza di primo grado). Non può allora negarsi che sia stata correttamente argomentata l'incidenza causale LLostacolo alla vigilanza ex art. 2638 cod. civ., essendo stata ritenuta anche la fattispecie di evento di cui al comma 2, sulla sottoscrizione di azioni contra legem in cui si è sostanziato l'illecito profitto ottenuto dalla BA e il cui valore, nei termini già esposti è stato sottoposto a confisca. Difatti, il falso in prospetto - che pure ha inciso sul compimento LLoperazione - non ha interrotto in alcun modo la linea causale tra la condotta di ostacolo (rispetto alla quale anzi si colloca anche cronologicamente a monte) e la sottoscrizione delle azioni, profittevole per la BA, pur potendovisi riconoscere efficienza causale al riguardo che si pone - si ribadisce - in una linea convergente (ma non da sé sola sufficiente) rispetto al conseguimento del profitto. 5.2.2. Con riguardo al quantum della confisca la prospettazione difensiva, oltre a presentare un deficit di specificità, anzitutto con riguardo alla perorata analisi complessiva LLoperazione (rispetto al valore del capitale sottoscritto in aumento), non merita condivisione. È incongruo il richiamo a un sinallagma contrattuale in relazione alle commissioni, agli interessi e agli storni che la BA ha corrisposto ai soci in relazione all'aumento di capitale. Ferma la genericità LLallegazione, è decisivo osservare che il rapporto sinallagmatico, quanto all'aumento del capitale, attiene alla somma versata per l'acquisto dei titoli rispetto a questi 84 cyr) ultimi;
e ad esso non sono riferibili gli importi che la BA ha corrisposto al di fuori di tale negozio, anche se riconosciuti (come chiarito dai Giudici di merito e ammesso dalla stessa difesa), per vero impropriamente, per determinarli alla sottoscrizione LLaumento di capitale. 6. La posizione di OV ON. 6.1. Con il secondo motivo di ricorso, la Difesa di ON ha prospettato, una serie di censure relativamente alla ricostruzione operata dalla sentenza impugnata della normativa di vigilanza applicabile alle operazioni di finanziamento correlate alla sottoscrizione/acquisto di azioni proprie da parte della banca. In particolare, la Corte di appello avrebbe immotivatamente disatteso la tesi del consulente tecnico della difesa, prof. Gualtieri, secondo cui l'obbligo di deduzione automatica dal patrimonio di vigilanza (ora «fondi propri») varrebbe per i soli finanziamenti correlati all'acquisto di azioni sul mercato primario (ossia alla sottoscrizione di azioni in sede di aumento di capitale), mentre non si applicherebbe agli acquisti di azioni che abbiano luogo sul mercato secondario, ove il controvalore delle azioni è interamente versato all'emissione e svolge quindi regolarmente la funzione di proteggere i depositanti e gli altri creditori in caso di liquidazione della banca. In questo secondo caso, secondo il prof. Gualtieri, «essendo la porzione di capitale sociale oggetto di trasferimento regolarmente versata», si dovrebbe procedere alla deduzione (del valore contabile delle azioni) dal patrimonio di vigilanza «soltanto nel caso in cui il debitore non sia in grado di far fronte al rimborso se non con la vendita delle azioni o perché esistono pattuizioni che trasferiscono il rischio sulla banca». Trattasi, nondimeno, di deduzioni che sono già state prospettate nel corso dei due gradi di merito e che sono state puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici e che, in questa sede, vengono pedissequamente riproposte. La sentenza impugnata, infatti, alle pagg. 278-281 ha sottolineato che né circolare della BA d'IT n. 155, sin dal suo 11 0 aggiornamento, risalente al 3 aprile 2006, né nessun'altra «fonte normativa legittima differenziazioni di sorta con riferimento al finanziamento degli acquisti di titoli effettuati in sede di aumento di capitale ovvero di negoziazione delle medesime azioni sul mercato secondario», con l'ulteriore notazione che «nessuna eccezione rispetto alla equiparazione tra l'acquisto di azioni proprie e il finanziamento concesso per l'acquisto di azioni proprie e al conseguente obbligo di decurtazione da patrimonio di vigilanza è stata mai prevista nell'ipotesi di concessione di finanziamenti correlati». E anzi, le circolari della BA d'IT, coerentemente con le linee guida emanate dal Committee of European Banking Supervisors, nel prevedere l'obbligo di decurtazione operavano un espresso riferimento anche all'ipotesi di «riacquisto» del titolo, così evidentemente alludendo a titoli precedentemente emessi. Secondo la Corte territoriale, del resto, «il mancato scomputo LLimporto finanziato comporterebbe il sostanziale azzeramento LLeffetto di accrescimento del patrimonio LLemittente conseguente al versamento del corrispettivo del titolo avvenuto all'atto di originaria collocazione LLazione». 85 Uv' In argomento la difesa ha, però, eccepito che l'uso del termine «riacquisto» nella circolare della BA d'IT n. 263 sottintenderebbe che lo scomputo debba riguardare le sole operazioni di finanziamento che abbiano l'effetto di ritrasferire alla banca il rischio sotteso alle proprie azioni e, dunque, il solo caso in cui il versamento del capitale post-emissione non avvenga con denaro del socio ma della banca, mentre esso non concernerebbe il finanziamento degli acquisti di terzi nel mercato secondario da altri terzi. Tuttavia, come evidenziato dalla sentenza impugnata, l'utilizzo del termine riacquisto dimostra che la disposizione in parola fa riferimento anche alle azioni già in circolazione nel mercato secondario. Fermo restando che, in ogni caso, l'interpretazione prospettata dalla difesa confligge con il principio del c.d. fully paid-up affermato dall'art. 57 della direttiva 2006/48/CE, come emendata dalla direttiva 2009/111/CE e trasposto a livello italiano con la circolare della BA d'IT n. 263, impone che il capitale di un ente creditizio possa essere considerato tale solo se effettivamente versato, tanto è vero che la citata disposizione prevede che «rientrano nel capitale i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) che presentino le seguenti caratteristiche: 1) sono emessi direttamente dalla banca;
(...); 4) sono interamente liberati». E coerentemente, il Committee of European Banking Supervisors (CEBS), con le Linee guida in materia di strumenti di capitale di cui all'art. 57(a) della direttiva 2006/48/CE, ha precisato che «gli strumenti di capitale non sono considerati idonei quando l'ente creditizio fornisce finanziamenti all'azionista (o ad altro titolare della partecipazione) per facilitare/agevolare la sottoscrizione del capitale, direttamente o indirettamente (ad esempio, tramite società del gruppo o altre parti correlate); e che ciò vale non solo con riguardo all'emissione di capitale, ma anche a eventuali successivi acquisti di azioni effettuati da azionisti a valere su azionisti già esistenti», sicché le azioni della banca finanziate dalla stessa sul mercato secondario, nell'ambito di operazioni tra azionisti, devono essere equiparate alle azioni di nuova emissione la cui sottoscrizione risulti essere stata finanziata dall'ente creditizio medesimo. E ciò sull'evidente rilievo che la funzione di garanzia assolta dal patrimonio di vigilanza verrebbe obliterata nel caso di finanziamento da parte LLente creditizio di operazioni di acquisto di azioni proprie sia sul mercato secondario, sia sul mercato primario, atteso che in entrambi casi si avrebbe una riduzione del valore del patrimonio di vigilanza, atteso che l'ente creditizio si troverebbe a far fronte a possibili perdite non già con risorse proprie, ma passando attraverso un incerto processo di escussione delle garanzie e/o di revoca dei fidi accordati ai propri azionisti per il recupero dei corrispondenti crediti. Quanto all'argomentazione difensiva secondo cui, nel caso di operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni proprie nel mercato secondario, la decurtazione dovrebbe avere luogo solo nell'eventualità di acquisto di titoli effettuato da parte di un investitore privo di merito creditizio, poiché solo in siffatta evenienza il rischio LLoperazione verrebbe a gravare sulla banca, la sentenza impugnata ha evidenziato, in maniera dirimente, l'improponibilità, sul piano logico, di una soluzione interpretativa che condizionerebbe la finalità di garanzia sottesa al regime della decurtazione dei finanziamenti destinati all'acquisto dei titoli alla valutazione della stessa emittente (v. le pagg. 280-281). Inoltre, la tesi difensiva, rimettendo l'effettiva entità del 86 patrimonio di vigilanza a valutazioni che la normativa euro-unitaria e nazionale non prevedono e che è incompatibile con l'obbligo per ciascuna banca di «disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione LLammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza». Né può, in ogni caso, condividersi l'argomentazione difensiva secondo cui la tesi in parola sarebbe confermata dalla disciplina del regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Regulation — CRR) e del regolamento UE n. 241/2014 (Regulatory Technical Standards - RTS - Fondi propri). Invero, l'art. 28, par. 1, lett. b), CRR è univoco nello stabilire che gli strumenti sono computabili nel CET1 solo se «sono versati e il loro acquisto non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente», senza distinguere a seconda che l'acquisto sia perfezionato sul mercato primario delle azioni della banca ovvero su quello secondario. Del pari le Norme Tecniche di Regolamentazione (RTS) in materia di Fondi propri degli enti creditizi, all'art. 8(2) - nello specificare la nozione di finanziamento diretto - ribadiscono, come già osservato, che nella nozione rientrano tutte le «situazioni in cui un ente ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o altri finanziamenti che sono utilizzati per l'acquisto dei suoi strumenti di capitale», senza distinguere tra acquisto delle azioni sul mercato primario e finanziamenti utilizzati per l'acquisto sul mercato secondario. E ciò vale pure nel caso previsto dall'art. 8(3) delle RTS, in cui anche in caso di finanziamento diretto ad azionisti della banca titolari di una partecipazione qualificata nel capitale della stessa ovvero a società strettamente collegate alla banca in virtù di un intreccio azionario con quest'ultima, la banca può fornire la prova che la sostanza economica LLoperazione è diversa, provando le ragioni per cui il finanziamento non è collegato alle azioni, stante il mancato interesse del finanziato al disinvestimento delle azioni. Anche in tal caso, infatti, l'art. 8(2) del medesimo regolamento impone sempre la decurtazione, dagli strumenti che concorrono a formare i Fondi propri LLente, delle azioni acquistate tramite il finanziamento concesso dalla banca, sia l'azionista qualificato o meno. E del resto, anche l'art. 9 RTS, che tipizza le ipotesi di finanziamento indiretto anch'esse rilevanti ai fini dello scomputo delle azioni così finanziate dai Fondi propri della banca, stabilisce che «le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto LLacquisto degli strumenti di capitale di un ente includono: a) il finanziamento LLacquisto da parte di un investitore, al momento LLemissione o successivamente, degli strumenti di capitale di un ente, ad opera di soggetti sui quali l'ente esercita un controllo diretto o indiretto oppure di soggetti compresi in uno dei seguenti ambiti: 1) l'ambito del consolidamento contabile o prudenziale LLente (....)», a conferma che lo scomputo dai Fondi propri LLente creditizio si applica sia alle azioni della banca il cui acquisto sia stato finanziato in sede di emissione delle azioni medesime, sia alle azioni acquistate successivamente nel mercato secondario con risorse messe a disposizione LLacquirente dalla banca. Sotto altro profilo, la Difesa di ON lamenta che nel calcolo del «capitale finanziato» siano state erroneamente incluse anche delle situazioni di mera coesistenza, in capo allo stesso soggetto, di un debito verso la banca e di una operazione di acquisto azioni, senza verificare l'esistenza di un nesso teleologico tra un finanziamento in atto e l'acquisto dei titoli, laddove 87 l'art. 9(4) del Regolamento UE n. 241/2014 confermerebbe «la deduzione dal patrimonio di vigilanza dei soli finanziamenti erogati allo scopo LLacquisto delle azioni», da ricostruire, in tesi, a partire dal regolamento contrattuale e dal contegno tenuto dalle parti nella fase precontrattuale e in quella successiva alla stipula LLatto. Tuttavia, la Corte territoriale, sulla base delle circolari della BA d'IT n. 155 e 263 e LLart. 28, par. 1, lett. b), del Regolamento UE n. 575/2013 - CRR), ha puntualmente evidenziato come la disciplina in materia, originariamente finalizzata a escludere dalle operazioni correlate unicamente gli acquisti effettuati con finanziamenti solo occasionalmente e per autonoma scelta LLinvestitore impiegati per l'acquisto dei titoli LLemittente, ha successivamente attribuito rilevanza esclusiva all'acquisto del titolo con risorse erogate dall'istituto emittente, al di là della volontà dei contraenti. In particolare, alla luce della seconda circolare, le operazioni di finanziamento effettuate dalla banca dovevano ritenersi effettuate per finalità di riacquisto «qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive LLoperazione, i momenti LLemissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e LLerogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato» (Titolo I, capitolo 2, par. 7, p. 20). A tal fine, la correlazione tra finanziamento da parte della banca e acquisto di azioni della stessa banca da parte del finanziato deve essere affermata a partire da dati concreti, puntualmente indicati dai consulenti del pubblico ministero: dall'indicazione generica delle finalità LLaffidamento riportate nella delibera, alla durata delle linee di credito;
dal ridotto lasso temporale tra concessione del finanziamento e acquisto dei titoli, all'importo LLaffidamento in raffronto al controvalore delle azioni/obbligazioni convertibili acquistate;
dal riferimento alla vendita degli asset acquistati con il finanziamento quale fonte prioritaria di rimborso, alla presenza delle lettere di impegno/disponibilità al riacquisto e all'effettuazione degli storni degli interessi applicati e/o di accrediti generici. In ogni caso, anche l'art. 28, par. 1, lett. b), CRR, in vigore dal 10 gennaio 2014„ stabilendo che gli strumenti sono computabili nel CET1 solo se «sono versati [rectius: liberati] e il loro acquisto non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente», ha confermato indirettamente che per lo scomputo non sia richiesto l'accertamento di un «nesso teleologico» tra finanziamento e acquisto di azioni ovvero di un vincolo di scopo impresso al finanziamento. Del pari, quanto al ricorso al parametro di riferimento trimestrale, la Corte territoriale ne ha evidenziato la ragionevolezza in relazione alla natura dinamica della rilevazione compiuta dai consulenti in adempimento LLincarico loro conferito e alla prassi bancaria della rendicontazione trimestrale e dei conseguenti obblighi di comunicazione alla vigilanza, nonché al fatto che, presso BA popolare di Vicenza, intercorreva sempre un siffatto lasso temporale tra formalizzazione LLordine di acquisto dei titoli sul mercato secondario e il definitivo perfezionamento LLacquisto e che la gran parte (pari all'86 0/0) delle operazioni correlate individuate era consistita in operazioni poste in essere entro novanta giorni. 88 Valutazioni, quelle ora riassunte, che in quanto congruamente motivate si sottraggono a qualunque sindacato in sede di legittimità. Ancora, secondo ON la sentenza sarebbe inficiata da «deficit motivazionali» nella parte in cui - a sostegno della quantificazione del capitale finanziato - richiamerebbe le deposizioni dei testi TO e LI, la registrazione del Comitato di Direzione del 10 novembre 2014 in cui l'ex direttore generale SO aveva affermato «abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti» nonché una frase pronunciata da SO oggetto di intercettazione telefonica. Sul punto la sentenza impugnata ha però evidenziato come l'esito della consulenza tecnica sostanzialmente coincida con quello cui sono pervenuti sia la BA centrale europea in occasione LLispezione del febbraio-luglio 2015, sia la stessa BA popolare di Vicenza a conclusione di una verifica effettuata anche avvalendosi LLausilio di società di consulenza esterna specializzata (Ernest &YO). Profili su cui il ricorso è totalmente silente. Quanto, poi, alle affermazioni del direttore generale SO in occasione della seduta del comitato di direzione 10 novembre 2014, e segnatamente all'espressione LLallora direttore generale «abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare», la Corte di appello ha congruamente motivato le ragioni per cui sono stati disattesi gli argomenti difensivi volti a sostenere che l'espressione in esame riguardava non il capitale finanziato, bensì alla campagna di finanziamento soci (c.d. «campagna pre-deliberato»), chiarendo che l'affermazione di SO e il discorso di IU sulle difficoltà incontrate in relazione alla «campagna pre-deliberato» riguardavano vicende collocate su piani temporali ben distinti, rifedendosi la prima all'entità dei finanziamenti correlati già erogati in passato, tanto che SO, nel proseguire la discussione sullo specifico tema, lamentava come fino ad allora ci si fosse rivolti sempre allo stesso bacino locale, con il rischio di attirare un eccesso di attenzione su siffatto tipo di operazioni, laddove IU precisava - nell'ambito del medesimo Comitato di Direzione - come l'importo delle operazioni deliberate in sede di «campagna pre-affidamenti», condotta in maniera diffusa dalla rete facente capo alla Divisione Mercati da lui diretta, fosse, in realtà, al 10 novembre 2014, pari a «20 milioni, che sono ordini che devono arrivar su». Di modo che l'espressione di SO non poteva riferirsi alla compagna del c.d. pre-deliberato che nel momento in cui si svolgeva quel Comitato di Direzione (10 novembre 2014) era appena iniziata e aveva movimentato importi di gran lunga inferiori al dato fornito dal direttore generale. Quanto, poi, alla frase di SO oggetto di intercettazioni il 31 agosto 2015 in cui egli afferma «il miliardo... il miliardo l'ho deliberato io», indicativa del fatto che il direttore generale, pur contestando di aver mai deliberato singole pratiche di affidamento, non contesti l'entità complessiva del capitale finanziato quantificato dall'Interna! Audit della BA popolare di Vicenza, è appena il caso di osservare che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; nella 89 giurisprudenza successiva v. Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'ND, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01). Alle considerazioni che precedono consegue, pertanto, l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 6.2. Con il terzo motivo di ricorso, la Difesa di ON ha svolto una serie di censure con le quali ha prospettato la violazione delle norme processuali in materia di valutazione della prova e il vizio di motivazione in relazione alla dimostrazione della responsabilità LLimputato per le varie condotte delittuose che gli sono state contestate. In particolare, si opina che la sentenza impugnata non ripercorrerebbe lo stesso ragionamento del primo Giudice, secondo cui la condotta illecita era il frutto di una pianificazione condivisa tra gli imputati, facenti parte di un board ristretto cui partecipava anche ON, posto che la Corte territoriale fonderebbe l'affermazione della sua responsabilità soltanto sull'accordo illecito con SO, unico a interloquire con il presidente, estraneo al board ristretto, sicché la Corte di merito non avrebbe potuto procedere all'integrazione della motivazione della sentenza di primo grado. Inoltre, la Corte di appello avrebbe eluso la censura difensiva circa la mancanza di prova LLaccordo criminoso con SO, su cui la motivazione risulterebbe illogica e carente, avendo dedotto il sodalizio tra i due da elementi estranei al thema probandum nonché da una chiamata in correità di SO, resa nel corso di un'intercettazione, che avrebbe dovuto essere valutata ai sensi LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen. E illogica sarebbe la sopravalutazione delle dichiarazioni rese da ON all'ispettore AT, atteso che l'esistenza di sporadici casi di correlazione tra l'acquisto di azioni e il relativo finanziamento da parte della banca sarebbe stata compatibile con la prassi delle banche popolari e non dimostrerebbe la sua necessaria consapevolezza della dimensione del fenomeno e, dunque, la sua dolosa partecipazione alla diffusione di dati e notizie mendaci e alla sottoscrizione di false comunicazioni alle autorità di vigilanza. Né la sentenza impugnata dimostrerebbe che ON potesse rappresentarsi la non corrispondenza tra l'ammontare della riserva ex art. 2358 cod. civ. iscritta in bilancio e la diversa entità che avrebbe dovuto esservi riportata, in un contesto in cui anche le strutture operative competenti avrebbero ignorato la reale entità del fenomeno. Né la posizione di dominio ricoperta da ON nella banca, la forma pervasiva del suo controllo sul Consiglio d'amministrazione e sul Collegio sindacale, la sua influenza sul management e su SO potrebbero di per sé dimostrare la fondatezza della ipotesi di accusa, smentita da numerose censure difensive che non sarebbero state confutate. E illogico sarebbe il criterio di valutazione LLattendibilità dei testi, essendo state valorizzate maggiormente le deposizioni dei funzionari più distanti dall'istituto, che avrebbero riferito, di necessità, su mere supposizioni e impressioni. La sentenza, quindi, finirebbe per configurare una responsabilità di posizione, in cui il ruolo di ON nella banca si confonderebbe con il ruolo da lui svolto nell'ambito LLattività illecita, conferendo rilevanza processuale a semplici voci correnti. 90 6.2.1. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia fornito congrua e logica motivazione del ragionamento probatorio con il quale è stata affermata la responsabilità di ON per i reati ascrittigli ai capi ai capi Al, Bl, Cl, D1, El, F1, Gl, H1 e Ml, per avere deliberato e indirettamente gestito la prassi dei finanziamenti ai clienti per l'acquisto di azioni della BA popolare di Vicenza e il suo successivo occultamento, con conseguente omessa iscrizione in bilancio della riserva prescritta dall'art. 2358 cod. civ. e successiva realizzazione di una serie di condotte «operative ed informative» capaci di incidere sul prezzo delle azioni LListituto e sull'affidamento riposto nella stabilità patrimoniale LListituto di credito (integranti il delitto di aggiotaggio) e di sviamento delle attività di controllo, realizzato mediante l'occultamento di dati rilevanti e la comunicazione di informazioni non rispondenti al vero (integranti il delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza della BA d'IT e della BA centrale europea). Nel dettaglio, la sentenza ha osservato che dal 1996 al 2015 ON era stato il «padre padrone» (secondo la definizione fornita, in sede di esame testimoniale, da ER OM e da OV RO, nonché dallo stesso AM SO in occasione della conversazione intercettata con MI GO, del 6 settembre 2015, progr. 845) ovvero il «monarca assoluto» (secondo la locuzione usata da LA US, componente del collegio sindacale, in occasione di una conversazione intercettata con LA TO il 21 settembre 2015) di un istituto di credito con cui aveva perseguito tenacemente il disegno di una continua espansione industriale, in particolare attraverso la costante acquisizione di sportelli e apertura di nuove sedi (secondo quanto riferito, in particolare, dal teste IV RO), avvalendosi, nel periodo in contestazione, delle elevate competenze tecniche del direttore generale AM SO, che si trovava in una posizione chiaramente subordinata rispetto al primo. La sentenza impugnata, infatti, ha richiamato le dichiarazioni del teste EL OL, secondo cui SO aveva «molta soggezione» di ON, indicato come colui che «comandava in banca»; del teste LI OM, secondo cui SO era sempre in ufficio da ON, a riprova di una stretta unità operativa tra i due;
del teste AN LA, secondo cui essi, ogni lunedì, concertavano quali note portare al Consiglio di amministrazione (circostanza, questa, confermata da EM IU); e ha anche evidenziato alcune intercettazioni di conversazioni intrattenute da SO, da cui emergeva il forte legame operativo tra i due, nonché l'intercettazione del 26 agosto 2015 tra IG e Bastianello, nella quale si diceva che i due «viaggiavano a braccetto». A tali dichiarazioni la sentenza impugnata ha affiancato quelle di RO e SE, secondo cui ON interveniva su tutto, «retribuzione, posizioni, crediti, affidamenti, parco automobili», nonché di LL, RC e TO, i quali hanno riferito di varie occasioni in cui egli si era occupato direttamente di questioni pratiche quali l'affitto delle sedi, la pubblicazione di un articolo sul "sole 24ore", l'assistenza della clientela all'estero. L'articolato compendio dichiarativo è stato oggetto di un approfondito scrutinio, che ha riguardato anche i profili di attendibilità (rectius credibilità) soggettiva dei dichiaranti. In particolare, la Corte ha premesso che alcuni dei testi indicati dalla difesa erano componenti del 91 Cu7 Consiglio di amministrazione (US, DO, Colutta, Rossi di Schio) o del Collegio sindacale o erano, comunque, dipendenti LListituto di credito impegnati in settori "sensibili" rispetto al tema del cd. capitale finanziato (è il caso di RI, AN e UR) o strettamente legati al vertice LListituto (come LA) o, ancora, erano di professionisti incaricati dalla banca (NI e Gemma); e a partire da tale circostanza ha espresso, in maniera niente affatto irragionevole, un giudizio di sostanziale inattendibilità di talune delle loro dichiarazioni. Sul punto, la Difesa ha censurato il criterio adottato per la valutazione LLattendibilità dei testi, atteso che la Corte territoriale avrebbe ritenuto maggiormente attendibili i soggetti "esterni" alla banca, rispetto ai testimoni "interni". La doglianza, tuttavia, si rivela infondata, posto che il giudizio di maggiore credibilità dei funzionari più distanti dalle posizioni di governo LLoperatività illecita è stato motivato, in maniera niente affatto irragionevole, con l'ovvio interesse di coloro che vi erano, invece, coinvolti a rappresentare un contesto pienamente legale, fornendo una versione favorevole a ON anche per alleggerire la propria posizione. Sotto altro profilo, va evidenziato come la Corte di appello abbia analizzato approfonditamente le censure difensive concernenti le singole dichiarazioni testimoniali, rilevando, quanto alle deposizioni dei testi RO, DO, ZZ, LO e LA, NI, ZZ, US, UR, AN, SE e OM, la parzialità della prospettazione difensiva volta a enfatizzarne la valenza di prove a discarico di ON. In particolare, quanto alle dichiarazioni di RO, la Difesa aveva omesso di riferire che costui aveva delineato il ruolo LLimputato in termini di "forte protagonismo", evidenziando come il presidente fosse solito discutere con l'ex direttore generale delle questioni di una certa importanza e come avesse imposto che non si procedesse alla quotazione in borsa della banca;
quanto al racconto di DO, secondo cui ON gli aveva riferito di occuparsi solamente di "strategia", tale affermazione è stata ritenuta, comunque, compatibile con la piena consapevolezza LLoperatività illecita;
quanto alle dichiarazioni di ZZ e LO, si è evidenziato come esse non fossero specifiche rispetto al tema oggetto di prova;
quanto alla deposizione di NI, la circostanza che egli interloquisse solamente con SO e non avesse subito pressioni da ON, è stata ritenuta compatibile con il rapporto tra il presidente e il direttore generale, al quale era riservata la concreta attuazione delle decisioni assunte dal primo o, comunque, di concerto con il primo;
infine, quanto alle dichiarazioni rese dai testi ZZ, US, UR e AN, se ne è evidenziata la genericità e la compatibilità con quanto emerso a carico di ON, posto che, anzi, ZZ aveva riferito di avere saputo da SO, dopo l'allontanamento di quest'ultimo dalla banca vicentina, che ON era consapevole del capitale finanziato ma che intendeva scaricare ogni responsabilità sul direttore generale, mentre US aveva riferito di essere stato inserito, su decisione di ON, nel Consiglio di amministrazione di BA Nuova e della BA popolare di Vicenza, a conferma del protagonismo LLimputato nella concreta gestione delle vicende della banca e, soprattutto, che ON aveva un rapporto "esclusivo" con SO, fungendo da "cerniera" tra la dirigenza e il Consiglio di amministrazione e così avallando la ricostruzione di una duplicità di livelli nell'alta dirigenza della banca: quello, di massimo vertice, 92 relativo alla coppia "ON-SO" e quello, più propriamente riconducibile alla ordinaria dinamica di un board ristretto, inerente ai rapporti tra SO e gli altri dirigenti apicali. Ancora, quanto a SE, la Corte territoriale ha evidenziato come la Difesa avesse omesso di riferire che, secondo il teste, ON "era presente in ogni ganglio operativo, scendeva sulle strutture", come confermato dalla ma// inviata da IU ai colleghi della Direzione generale il 13 settembre 2010 nella quale esplicitamente si affermava "... il Presidente sarò [sarà] duro con i capi area ...". Ma soprattutto la sentenza impugnata ha richiamato, per confutare la tesi difensiva secondo cui ON sarebbe stato un inconsapevole imprenditore del settore vinicolo, le stesse parole LLimputato, dalle quali è emerso come costui fosse ben consapevole LLimportanza e delle relative implicazioni, anche rispetto al patrimonio di vigilanza, del "Fondo acquisto azioni proprie", oltre a quelle di AN, secondo cui ON aveva manifestato la necessità di approfondire l'evoluzione dei Price Book Value di banche popolari quotate, mostrando di conoscere il concetto di "sopravvalutazione o sottovalutazione di un'azione ...". Tali elementi di prova dichiarativa dai quali si ricava, in via logica, il pieno coinvolgimento nelle attività gestorie di un soggetto che, al di là del ruolo formale ricoperto, seguiva, fin negli aspetti più minuti, tutte le questioni che riguardavano l'organizzazione LListituto creditizio, hanno ricevuto un formidabile elemento di corroborazione dalle dichiarazioni LLex vicedirettore generale EM IU, secondo cui ON era il vero amministratore delegato della BA, nonché dai documenti da lui prodotti, puntualmente passati in rassegna alla pag. 487 della sentenza. La sentenza ha, poi, ricordato che la stessa BA d'IT, nel rapporto 2007-2008 e nel follow up del 2009, aveva evidenziato come ON avesse fidelizzato il management, pagandolo a prescindere dai risultati conseguiti e, di fatto, dirigendolo con frequenti riunioni informali. Inoltre, come evidenziato da una serie di testi (RO, Falchi e Romito), ma anche dai coimputati IU, SO e ZZ, egli aveva il pieno controllo, attraverso una ferrea direzione delle riunioni, sia del Consiglio di amministrazione, i cui componenti aveva, di fatto, contribuito a scegliere (emblematico è, al riguardo, l'ingresso di SO nel consiglio di amministrazione in una fase ormai molto negativa per l'istituto di credito), sia del collegio sindacale, sia degli stessi manager (significativo è il licenziamento di SO, poi ratificato dal Consiglio di amministrazione, che ON avrebbe potuto convocare per tempo ma che, sostanzialmente, aveva posto di fronte al fatto compiuto, così come le "dimissioni" forzate di IU e ZZ, decise anch'esse da ON), sia, infine, delle assemblee, tanto è vero che controllava finanche il trasferimento delle azioni (oltre ad essere stato colui che aveva dato impulso alla fissazione del prezzo LLazione, allorché aveva sostanzialmente imposto al Consiglio di amministrazione il criterio reddituale, in deroga alle regole procedurali adottate dalla banca, con l'attribuzione di un valore nettamente superiore a quello cui avrebbe condotto l'adozione di altro criterio). E anche l'ispezione sul credito del 2012 lo aveva indicato come l'ispiratore delle strategie aziendali, di modo che, come riferito dall'ispettore AT della BA d'IT, sentito a dibattimento, «era un fatto notorio che nulla in azienda si muovesse senza che ON fosse stato informato». Nella stessa direzione, come ricordato, il teste RO ha fatto 93 c77 riferimento all'esuberante attivismo di ON, citando l'episodio LLacquisito della sede della banca a Cortina, con un'operazione che si sapeva sarebbe stata fallimentare dal punto di vista economico;
e ciò a sottolineare come, nell'istituto vicentino, si facesse sempre come aveva deciso ON. Dal complesso di tali elementi, dunque, la Corte territoriale ha tratto, del tutto logicamente, la dimostrazione del ruolo di ON di dominus incontrastato LListituto bancario, icasticamente espresso con l'affermazione LLimprenditore RO secondo cui, durante il lungo periodo nel quale ha ricoperto la presidenza LListituto di credito vicentino, egli "è stato la banca", "il capo, il padrone della banca (...) il riferimento di tutti...", rappresentandolo nelle interlocuzioni con gli ambienti politici e istituzionali, assicurando lo stretto legame con il tessuto imprenditoriale e, soprattutto, ispirandone la politica aziendale all'insegna di una insostenibile espansione territoriale, nonostante la consapevolezza della situazione di crisi in cui versava l'istituto, e soprattutto seguendone direttamente l'attuazione (come dimostrato anche dall'intervento effettuato nel Consiglio di amministrazione del 5 novembre 2013, nel quale era emersa addirittura la sua diretta partecipazione ad un incontro con i capi area) in una costante ingerenza nell'operatività LListituto, fino a imporre il rifiuto alla proposta di quotazione in borsa avanzata dall'ex direttore generale RO e a impegnarsi, quando la situazione era oramai divenuta insostenibile, in una riforma del settore che però gli avrebbe dovuto garantire, nei suoi auspici, il perpetuarsi del controllo della banca. Proprio muovendo dal ruolo effettivamente rivestito, in concreto, dall'imputato nella gestione LListituto di credito, caratterizzato da ripetuti sconfinamenti nella sua operatività e dal suo strettissimo legame con il direttore generale SO (i cui frequentissimi incontri riservati hanno privato di rilevanza, secondo la Corte territoriale, l'argomento difensivo che valorizzava la sua mancata partecipazione ai comitati esecutivi e di direzione e l'assenza di suoi interventi diretti nell'erogazione del credito), la sentenza impugnata ha ritenuto del tutto inverosimile, in via logica, la tesi difensiva secondo cui ON non avrebbe avuto sentore del fenomeno del capitale finanziato, la responsabilità del quale sarebbe stata esclusivamente addebitabile al vertice esecutivo della BA popolare di Vicenza, ovverosia al direttore generale SO, che avrebbe eretto una sorta di "muro invalicabile" al fine di impedire i contatti tra ON e l'intera dirigenza operativa della banca, costituita da tutte le articolazioni LListituto. E ciò soprattutto alla luce della natura risalente, pervasiva e sistematica, secondo la definizione della Corte di appello, del ricorso al capitale finanziato, il quale era divenuto, man mano che le difficoltà del mercato secondario delle azioni della banca divenivano "strutturali", l'unico rimedio concretamente praticabile dalla govemance LListituto bancario per quantomeno procrastinare gli effetti deflagranti dello stato di grave criticità aziendale. A questo proposito, il fatto che ON fosse consapevole dello stato di difficoltà in cui versava l'intero settore delle banche popolari, e in particolare la BA popolare di Vicenza, è stato ritenuto pacificamente provato alla luce del suo intervento in occasione della seduta del Consiglio di amministrazione del 5 novembre 2013, allorché, peraltro, era stato affrontato il 94 tema della sopravvalutazione del valore LLazione, di cui egli era certamente a conoscenza, così come delle implicazioni patrimoniali della crisi con riferimento al fondo acquisto azioni proprie e alla strategia del ricorso al "capitale finanziato", centrale per assicurare la "sopravvivenza" LListituto di credito. Una consapevolezza palesata anche in occasione sia della seduta del 28 ottobre 2014, allorché ON e SO erano intervenuti sul tema della difficoltà di collocare le azioni e il direttore generale aveva fatto riferimento a mutui al quale erano "appiccicate" le azioni, ovverosia a finanziamenti correlati da effettuare in sede di aumento di capitale;
sia della seduta del Consiglio di amministrazione del 19 marzo 2013, in occasione della quale l'imputato aveva spiegato agli interlocutori come la decisione di pagare il dividendo in azioni fosse stata adottata per svuotare il fondo acquisto azioni proprie;
sia della seduta del Consiglio di amministrazione del 4 marzo 2014, nel corso della quale il presidente, con riferimento all'aumento di capitale che era in procinto di essere lanciato, aveva affermato che, in attesa LLapprovazione da parte delle autorità di vigilanza, sarebbe stato necessario spingere sulla rete commerciale, al contempo assicurandosi che venisse mantenuta la segretezza di tale operatività; sia della seduta del Consiglio di amministrazione in data 11 giugno 2013, in cui egli, con riferimento alle operazioni di aumento di capitale, si era dimostrato pienamente consapevole e partecipe dei passaggi più strettamente operativi;
sia, infine della seduta del 18 giugno 2013, in cui ON aveva mostrato piena conoscenza del capitale finanziato, riscontrando le dichiarazioni di IU in ordine alla richiesta di sottoscrizione di operazioni finanziate avanzata dall'imprenditore Coffa. Circostanze, quelle testé richiamate, che significativamente il ricorso omette totalmente di richiamare. E del resto, la Corte territoriale ha evidenziato che il fenomeno del capitale finanziato era ben noto all'interno delle strutture operative della banca e, in particolare, nell'ambito della rete commerciale LListituto, chiamata ad attuare le direttive di collocamento delle azioni dal direttore generale SO per il tramite del vicedirettore IU, come da questi ammesso e come pacificamente riferito anche dai testi LA, AL, EL, BA, le cui deposizioni sono state puntualmente riportate in sentenza (v. pagg. 516 ss.); e che esso era noto anche all'interno sia del Consiglio di amministrazione, come riconosciuto da SO nel corso della conversazione intercettata n. 459 del 31 agosto 2015, sia del Collegio Sindacale, come emerso dalla registrazione della seduta del 22 novembre 2013. Tanto più che larga parte LLimprenditoria vicentina, ovvero di quel contesto produttivo al quale l'imputato era particolarmente vicino, era stata coinvolta nella sottoscrizione di operazioni di capitale finanziato. In questa prospettiva, le deposizioni dei testi AU, TO, UR, US, convergenti nel delineare l'estrema attenzione con la quale SO aveva riservato a sé le interlocuzioni con ON, che la Difesa aveva richiamato come prove a discarico, sono state, invece, convincentemente spiegate in sentenza con un'impostazione degli assetti dirigenziali fortemente gerarchizzata e con il timore del direttore generale di essere "scavalcato" dai vicedirettori. Dunque, il complesso degli elementi posti in luce dalla Corte territoriale ha puntualmente delineato il ruolo di ON all'interno di una govemance dei fenomeni illeciti oggetto di addebiti 95 che lo vedeva in un ruolo assolutamente dominante, quale soggetto deliberante delle operazioni illecite, la cui concreta implementazione era rimessa a un board operativo, al cui vertice si poneva il direttore generale SO e del quale facevano parte i coimputati IU, ZZ e IN. In questo senso, la asserita incompatibilità logica tra le ricostruzioni fattuali compiute dalle due sentenze di merito, prospettata con il terzo motivo di ricorso, si rivela solo apparente e non è, dunque, di ostacolo alla integrazione dei relativi costrutti motivazionali, posto che in entrambi i casi esse delineano un meccanismo concorsuale di operatività illecita all'interno del quale ON rivestiva un ruolo del tutto egemone, laddove la sua partecipazione a un board criminale delineato dal primo Giudice non equivale certamente a configurare un assetto paritario tra i suoi vari componenti. Al contrario, ON decideva le strategie, anche illecite, LLente creditizio, definendo con SO le concrete modalità operative;
indi SO, insieme agli altri componenti del board, le metteva concretamente in pratica, senza che vi fosse la necessità di alcuna interlocuzione tra lo stesso ON e gli altri dirigenti della banca, del tutto irrilevante ai fini della configurabilità di una piena responsabilità nell'illecita operatività dello stesso presidente del Consiglio di amministrazione. Quanto, poi, alla asserita elusione degli argomenti difensivi concernenti la mancata dimostrazione LLaccordo criminoso tra ON e SO, la Corte di merito ha al contrario valorizzato, come detto, alcuni elementi di fatto certamente indicativi della concertazione delle strategie illecite, taluni dei quali, è il caso degli incontri periodici per definire l'ordine del giorno dei vari Consigli di amministrazione e delle intercettazioni di SO e di terzi soggetti, sono stati definiti estranei al thema probandum con affermazione del tutto apodittica che si risolve in una mera petizione di principio. Né può condividersi il rilievo difensivo che la chiamata in correità di SO resa nel corso di una conversazione intercettata avrebbe dovuto essere valutata ai sensi LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen., posto che in argomento la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno LLimputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 - 04; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 02; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414 - 01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042 - 01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842 - 01); principi cui è estranea ogni considerazione, evocata ancora una volta apoditticamente, sui criteri giurisprudenziali elaborati in tema di condivisione di intenti criminosi tra soggetti legati da vincoli di parentela o di coniugio. Puramente rivalutative, inoltre, oltre che aspecifiche si rivelano le considerazioni difensive in ordine all'equivoco in cui ON sarebbe incorso nel valutare l'ampiezza dei casi di correlazione tra acquisto di azioni e finanziamento da parte della banca, definiti in ricorso come "sporadici" 96 con affermazione che si fonda, all'evidenza, su una ricostruzione fattuale alternativa a quella compiuta in sentenza, che ne ha rivelato, da un lato, la diffusività e, dall'altro, il sistematico occultamento, chiaro indice di consapevolezza della illiceità delle operazioni. Nel complesso, in definitiva, la sentenza impugnata, lungi dal realizzare un'analisi parcellizzata delle deduzioni difensive, ha compiuto una adeguata confutazione delle stesse, le quali incorrono all'evidenza proprio nel vizio che denunciano, tentando, peraltro infruttuosamente, di aggredire singoli passaggi LLordito motivazionale, ma obliterando il complessivo significato probatorio emergente da una considerazione globale e unitaria degli elementi indiziari, a partire dal ruolo di dominus interpretato per molti anni da ON con riferimento a moltissimi aspetti della vita della banca, esercitando un pervasivo controllo sul Consiglio d'amministrazione e sul Collegio sindacale e una costante influenza sul management, in particolare su SO. Ciò che, peraltro, rende manifestamente infondata l'affermazione secondo cui la sentenza finirebbe per configurare una responsabilità di posizione in capo a ON, sul presupposto che la sua posizione apicale dovesse necessariamente tradursi nella gestione LLattività illecita. Prettamente rivalutative, sotto altro aspetto, si rivelano anche le censure che riguardano singoli profili del compendio probatorio, in specie dichiarativo, rispetto al quale le doglianze difensive si risolvono in una riproposizione di considerazioni che hanno trovato puntuale e logicamente inappuntabile confutazione nella motivazione della sentenza impugnata. Ciò è a dirsi, in particolare, per la questione della conoscenza da parte di ON delle lettere di impegno al riacquisto, rispetto alle quali la sentenza ha richiamato, a dimostrazione della stessa, le dichiarazioni di IU, le conversazioni intercettate intrattenute da SO, indicate ai nn. 1587 e 1570, nelle quali ci si riferiva alla conoscenza in capo all'imputato delle lettere di impegno;
e, soprattutto, l'argomento logico costituito dalla "dimensione sistemica" del fenomeno dei finanziamenti correlati, rispetto al quale le lettere di impegno costituivano soltanto uno dei profili di esso, alla realizzazione del quale ON era stato pienamente partecipe. In conclusione, dunque, le censure formulate dalle FE di OV ON con il terzo motivo devono ritenersi complessivamente infondate. 6.3. La complessiva infondatezza del ricorso dello ON comporta il rilievo LLintervenuta maturazione dei termini di prescrizione per alcuni reati a lui ascritti, come meglio si evidenzierà al par. 12, ed il rigetto nel resto del ricorso. 7. La prospettata inutilizzabilità della registrazione della seduta del comitato di direzione di BP del giorno 10 novembre 2024. Il quinto motivo di impugnazione di AO IN e l'ottavo motivo di impugnazione di ND ZZ - che denunciano l'inutilizzabilità della registrazione della seduta del comitato di direzione di BP del giorno 10 novembre 2024 e possono essere trattati congiuntamente - sono infondati. 97 Occorre premettere che la registrazione in discorso pacificamente non è frutto di un'attività di intercettazione correlata all'intervento di un organo di polizia o di un organo inquirente, ossia di un pubblico potere (cfr. Sez. 6, n. 5782 del 17/12/2019 - dep. 2020, Savoini, Rv. 278452 - 01), non essendo in discussione che essa è contenuta in un supporto informatico nella disponibilità della BA (rinvenuto, con altri supporti custoditi in una cassaforte degli uffici della segreteria generale che conteneva altre registrazioni, all'interno di una busta su cui era scritto «Ufficio Staff»: cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, della Corte territoriale) ed è stata eseguita su input della stessa dirigenza (come si chiarirà ulteriormente). Ciò posto, sul punto deve muoversi da quanto già chiarito da Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225465 - 01, e ribadito dalla successiva consolidata giurisprudenza - secondo cui «la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione LLart. 234 cod. proc. pen.», ossia come documento («salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa»), poiché «caratterizzata da una genesi "strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto ala vicenda processuale" e [...] forma[ta] fuori LLambito processuale»; invece, «le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato» (ivi), e ad esse non sono assimilabili, dunque, le registrazioni quale quella oggetto delle censure difensive. Nel caso di specie, è dirimente osservare che: - la Corte di merito ha chiarito che la registrazione in discorso risulta eseguita da soggetti addetti, ossia dai collaboratori di AN LA (segretario generale), quale ausilio alla verbalizzazione (secondo una disposizione interna della BA), come tratto dalla deposizione di quest'ultimo (che, contrariamente a quanto assunto dalla difesa del ZZ, non è inutilizzabile: cfr. infra, par. 9.2.), oltre che dalle anzidette modalità di custodia del supporto informatico, dalla deposizione del teste De AS (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022), dati non confutati dalle stesse deposizioni richiamate nel ricorso del IN;
in breve, la registrazione risulta compiuta da soggetti legittimati ad assistervi, non potendo dunque affermarsi il contrario anche se non ne sono stati specificati i nomi;
- tale ricostruzione non risulta compiutamente incisa dalle prospettazioni difensive;
difatti, i richiami al contenuto della deposizione del LA non sono dimostrativi di un travisamento della prova LLesistenza della prassi aziendale, che la difesa ha inteso confutare 98 sulla scorta LLinvito alla riservatezza formulato dal SO nel corso LLincontro, prospettando un alternativo apprezzamento della credibilità in parte qua del LA, che non può essere compiuto in questa sede di legittimità e degli elementi vagliati dalla Corte di appello, senza riuscire a dimostrare la manifesta illogicità della ricostruzione compiuta da quest'ultima (la quale ha rilevato come emergerebbe al più l'intenzione di impedire la divulgazione all'esterno del contenuto delle riunioni, che comunque non renderebbe abusiva la captazione, data comunque la legittima partecipazione ad essa del LA nonché dei suoi collaboratori al fine di documentarla tramite la registrazione); - dunque, perde del tutto di rilievo il consenso o meno alla registrazione dei partecipanti alla riunione e la stessa consapevolezza di costoro della registrazione, così come il fatto che (pure dedotto dalla difesa) che si tratti LLunico caso in cui una riunione del comitato direttivo sarebbe stata così documentata, su cui invece si incentrano i motivi di impugnazione in esame;
- né a conclusioni diverse potrebbe condurre l'invito alla riservatezza indirizzato dal SO ai partecipanti alla riunione, che non potrebbe ex se fondare un divieto di divulgazione del contenuto di essa, bastando solo aggiungere che «nel caso di registrazione di un colloquio [...] ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difetta la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione (che è cosa diversa dalla meno tutelata riservatezza)» (Sez. 6, n. 5782/2019 - dep. 2020, cit.; cfr. già da Sez. U, n. 36747/2003, Torcasio, cit.: «Né può fondatamente sostenersi che la divulgazione del contenuto del colloquio da parte di chi lo ha registrato sarebbe inibita dall'art. 51 Cost., posto che li diritto alla riservatezza, non atteggiandosi, in questo caso, come componente essenziale del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni, non si pone come valore costituzionalmente protetto e, ove non risulti neppure assicurato da specifiche previsioni della legge ordinaria, cede di fronte all'esigenza di formazione e di conservazione di un mezzo di prova. Il diritto alla riservatezza - come si è detto - non vive nell'ordinamento sulla base di una previsione generalizzata, ma è il legislatore che di volta in volta ne dispone la genesi e la tutela. Il Costituente si è semplicemente preoccupato di garantire gli interlocutori dalla arbitraria e fraudolenta intrusione di terzi. Esauritosi il rapporto tra il comunicante e il destinatario, residua solo un fenomeno di diffusione della notizia da parte di chi legittimamente l'ha acquisita, li quale potrà, salvo che una specifica norma LLordinamento gliene faccia divieto, comunicare a terzi la notizia ricevuta e, più specificamente, nell'ambito del processo, potrà deporre come testimone su quanto gli è stato riferito e/o consegnare il nastro registrato»); - tanto meno può parlarsi nella specie di documento anonimo, il cui ingresso nel processo sarebbe vietato ex art. 240 cod. proc. pen., dato che «la registrazione riproduce un avvenimento storico al quale non sono sovrapponibili nozioni e accertamenti processuali equiparabili a quelli del documento scritto contenente una dichiarazione di scienza che sia formato dall'anonimo stesso - vero è che il file audio costituisce, in senso lato, un documento ma, diversamente dalla denuncia anonima, il suo contenuto non consta di una dichiarazione di scienza LLanonimo denunciante, ostativa, come tale, all'attività di indagine. La registrazione acquisita dall'inquirente 99 c\F riproduce, infatti, un accadimento della realtà e rimanda al contenuto dichiarativo di soggetti precisamente individuati», dato quest'ultimo non in discussione (Sez. 6, n. 5782/2019 - dep. 2020, cit.). 8. I rimanenti motivi di impugnazione di AO IN. Il ricorso di AO IN è fondato limitatamente alla residua imputazione di cui al capo H1 e, nel resto, è nel complesso infondato, con quel che ne deriva in termini di prescrizione dei reati per cui ha riportato condanna (pure eccepita, quanto al delitto di cui al capo A.1 con il primo motivo e, per i reati di cui ai capi B.1, C.1, D.1 ed E.1, con il quarto motivo nuovo) e di rideterminazione della pena. 8.1. Il primo motivo di impugnazione del IN, relativo all'imputazione elevata sub specie di aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.) al capo A.1, è nel complesso infondato. Ragion per cui - nei termini che si preciseranno - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali con riguardo ai fatti commessi nell'anno 2015 per cui non è già stata pronunciata sentenza di non doversi procedere perché estinti per prescrizione (declaratoria già resa limitatamente ai delitti perfezionatisi fino al 2014). Deve, anzitutto, ribadirsi che: - la motivazione della sentenza di appello «è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo LLimputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte» (Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01); infatti, «il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - d'altra parte, la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi addotti nel giudizio di legittimità, devono essere «di spessore tale da risultare percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), e rimanendo fermo che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito e che il travisamento della prova, «consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova», può essere utilmente dedotto con il ricorso per cassazione purché «il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito LLapparato motivazionale sottoposto a critica» (ivi). 100 Muovendo da tale premessa, si osserva che la motivazione della sentenza impugnata ha dato conto in maniera diffusa e chiara delle ragioni per cui ha respinto il gravame, indicando in maniera analitica gli elementi probatori posti a sostegno della attribuzione anche al IN del concorso nei fatti di aggiotaggio;
e il motivo in esame rispetto a tale iter - congruo e logico ed idoneo a confutare la prospettazione difensiva - reitera allegazioni già disattese, finendo pure per prospettare un diverso apprezzamento del compendio in atti, qui non consentito (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). Più in particolare, la Corte di appello: - pur dando atto che nel periodo in discorso le articolazioni della BA deputate all'attività di erogazione dei finanziamenti non facevano capo alla Divisione Crediti, di cui era responsabile il IN (ma alla Divisione Mercati, di cui responsabile era EM IU), ha attribuito allo stesso IN (al di là di un «impulso determinante» rispetto a un'operazione) - sulla scorta delle sue dichiarazioni in dibattimento - la piena conoscenza LLesistenza del vasto fenomeno delle c.d. operazioni "baciate" nell'ambito LLente (evidenziando pure che le pratiche di finanziamento venivano sottoposte alla verifica della Divisione Crediti e il IN aveva l'incarico di presentare personalmente agli organi collegiali, relazionando, le pratiche di finanziamento di maggiore ammontare) e del loro incremento negli anni, rimarcando la convergenza del narrato LLimputato, a proposito della tipologia e collocazione geografica dei soggetti finanziati, con quanto esposto dal direttore generale SO che, nel corso del comitato di direzione del 10 novembre 2014 (alla presenza anche del IN), aveva «caldeggiato [...] un rinnovo del "parco" dei soggetti da rendere destinatari di operazioni di finanziamento correlato [...] per meglio assicurare la discrezione assoluta sulle [...] operazioni»; - parimenti, anche se non ha escluso la plausibilità LLassunto del IN, in ordine alla propria convinzione della liceità delle operazioni di finanziamento correlato, ha correttamente (cfr. retro, par. 2.1) attribuito rilevanza, nell'ottica LLincriminazione in discorso, alla consapevolezza - riconosciuta dallo stesso IN (la sentenza impugnata riporta le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, alla presenza del difensore, innanzi al Pubblico ministero nonché nell'esame dibattimentale) - che in ogni caso esse non dovevano essere dissimulate (come è invece avvenuto, scomputandole da patrimonio di vigilanza); e soprattutto ha indicato il dato alla luce dei quali ha ritenuto smentita la convinzione prospettata dal IN (in giudizio) che lo scomputo avvenisse regolarmente, individuato nelle dichiarazioni di diverso tenore da lui rese in interrogatorio (sempre innanzi al Pubblico ministero, alla presenza del difensore di fiducia) - oggetto di contestazione nel corso LLesame (cfr. Sez. 3, n. 50435 del 12/05/2015, S., Rv. 265896 - 01, correttamente richiamata nella pronuncia di appello: «le precedenti dichiarazioni difformi rese dall'imputato nella fase predibattimentale, lette per le contestazioni nel corso del suo esame e conseguentemente acquisite al fascicolo per il dibattimento, possono essere utilizzate come prova contro lo stesso se sono state assunte con le modalità indicate all'art. 503, commi quinto e sesto, cod. proc. pen.»), comunque rilevando - in maniera di certo non illogica - che, il convincimento dei vertici della BA (compreso il IN) LLeffettivo scomputo delle 101 azioni così sottoscritte dal patrimonio di vigilanza, era in patente distonia con la riservatezza raccomandata sul punto (tratta dalle dichiarazioni registrate nel corso del comitato di direzione 10 novembre 2014, secondo la congrua motivazione della sentenza di appello, dimostrative pure - unitamente alle dichiarazioni del teste OS UR e alle dichiarazioni dibattimentali del IN - dalla preoccupazione dello stesso ricorrente, al riguardo, di evitare di correre il minimo rischio di allertare gli organismi di vigilanza). Ancora: - la sentenza impugnata ha indicato ulteriori elementi in ragione dei quali ha ritenuto veridiche le dichiarazioni del IN in sede di interrogatorio (richiamando quanto da lui dichiarato in ordine all'indicazione in molte di esse di una cd. "causale generica sentinella" e alla sua consapevolezza delle operazioni di storno in favore di chi sottoscriveva le azioni), ricostruendo la c.d. operazione OR (tramite le dichiarazioni registrate in occasione del comitato di direzione del 10 novembre 2014, la deposizione del teste ER NE nonché le espressioni impiegate nel corso della conversazione telefonica captata il giorno 8 settembre 2015 tra SC brio e il IN) ed evidenziando la consapevolezza del IN della pratica delle side letter (emesse per il timore LLacquirente delle azioni della BA di ritrovarsi titolare di titoli fortemente deprezzati); - ed ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto il IN responsabile del concorso, pienamente consapevole e volontario (anche alla luce del suo contegno nel corso della detta riunione del Comitato di direzione), nelle operazioni in discorso pari a circa 800 milioni di euro in ragione del ruolo da lui svolto, secondo le sue competenze, nell'iter delle pratiche di finanziamento (i cui importi sono stati poi destinati ai detti acquisti di azioni per determinare la sopravvalutazione dei titoli, sempre più illiquidi), condividendo espressamente quanto già ritenuto in maniera logica dal Tribunale, ed attribuendo al fatto LLimputato portata offensiva in ragione LLingente importo (anche rispetto al totale di esse). Si tratta, come già anticipato, di un piano argomentativo che non può dirsi lacunoso, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, poiché ha fornito una risposta compiuta e logica alle allegazioni a discarico, rispetto al quale non può cogliersi il denunciato travisamento per invenzione (asserito e non specificato nel ricorso) che in realtà finisce col riproporre il medesimo ordine di argomentazioni già disattese sino a perorare un'alternativa lettura del dato probatorio (segnatamente, delle espressioni registrate o captate). Tuttavia, poiché il fatto (nella parte già non oggetto di declaratoria di estinzione per prescrizione) deve collocarsi da ultimo in data 11 aprile 2015 - collocazione che già il Tribunale aveva parametrato alla data di approvazione del bilancio del 2014 e che è oggetto, per il IN, di censura difensiva del tutto generica in ordine all'apporto causale delle sue condotte poste in essere prima della cessazione del rapporto di lavoro con BP (il 18 dicembre 2014), come sopra richiamate -), anche per esso - come si esporrà più in dettaglio oltre - è maturata la prescrizione che - pur nell'infondatezza del motivo in esame - impone l'annullamento con rinvio in parte qua agli effetti penali e il rigetto del ricorso agli effetti civili. 102 cf7 8.2. Il secondo motivo del ricorso di IN, il primo, il secondo e il terzo motivo nuovo (articolati a sostegno e integrazione di esso) nonché il quarto motivo nuovo (che denuncia la prescrizione dei reati di cui ai capi B.1, C.1, D.1 ed E.1 (in parte), possono essere trattati congiuntamente. 8.2.1. La prospettazione difensiva è, anzitutto, fondata con riguardo al reato di cui al capo H.1 (cfr. spec. primo e secondo motivo nuovo). Fermo quanto già rilevato a proposito LLimputazione di cui al capo Al, la Corte di appello ha assolto IN, per non aver commesso il fatto, tra l'altro dalla detta imputazione (elevata ex art. 2638, commi 2 e 3, cod. civ.) limitatamente alle condotte ascrittegli come successive al 18 dicembre 2014 (cfr. spec. p. 313 e p. 375 della sentenza impugnata) poiché il 18 dicembre 2014 è cessato il suo rapporto con BP (in quanto il ricorrente ha assunto la carica di direttore generale di BA Nuova). Tuttavia, come si evince dalla stessa pronuncia e già da quella di primo grado, non vi è alcuna condotta successiva a detta data descritta al capo H.1, ragion per cui in effetti l'assoluzione del IN deve riferirsi in toto ai fatti in essa contemplati. Difatti, il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza è stato contestato in relazione alla «segnalazione di vigilanza periodica al 31.12.2014 (trasmessa in epoca anteriore e prossima al 15.3.2015», alla «segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2015 (trasmessa in epoca anteriore e prossima al 25.4.2015)» e «alla Informativa al Pubblico al 31.12.2014» - come di evince dalla descrizione dei fatti - quantunque poi, in calce all'imputazione, il tempus faccia riferimento, a proposito della prima segnalazione, al 15 marzo 2014 («In Roma e RAforte, in epoca posteriore e prossima al 15 marzo 2014, al 25 aprile 2015 e nel primo trimestre 2015»), data con evidenza erronea poiché indicherebbe - come osservato dalla difesa - un tempo di trasmissione della segnalazione di vigilanza periodica al 31 dicembre 2014 anteriore alla sua stessa redazione. E in effetti - per quel che qui rileva - nella sentenza impugnata, a proposito dei fatti di ostacolo alla vigilanza attribuiti al IN, non si fa mai riferimento a quelli descritti al capo H.1 e a un suo agire riferibile alle vicende in esso descritte, successive alla data in cui egli ha interrotto il proprio rapporto di lavoro con BP (cfr. spec. p. 343 s. della sentenza impugnata). Pertanto, in ordine alla residua (dopo l'assoluzione in appello, in parte qua) affermazione di responsabilità del IN per il reato di cui al capo H.1., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. E ne consegue pure l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia per la rideterminazione della pena per i reati residui (anche a seguito della declaratoria di prescrizione qui resa), dato che la stessa Corte distrettuale ha individuato, anche per il IN, il reato di cui al capo H.
1. come quello più grave e sulla pena per esso inflitta ha operato gli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen.; il che non consente al Collegio di rideterminare la pena ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (cfr. infra, par. 12). 8.2.2. Nel resto la prospettazione difensiva relativa ai reati di ostacolo alla vigilanza è nel complesso infondata, dovendosi di conseguenza rilevare l'estinzione per prescrizione di quelli di 103 cui ai capi 3.1, C.1, D.1, E.1 (questi ultimi, limitatamente ai fatti del 15 settembre 2013 e 25 ottobre 2013). La motivazione con cui la Corte di appello indica in maniera non manifestamente illogica e dunque qui non sindacabile, le ragioni per cui ha disatteso il gravame e, in particolare, la prospettazione di IN di aver rappresentato agli ispettori della BA d'IT, e segnatamente al AN, direttamente o comunque tramite i propri subalterni, l'esistenza delle operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni di BP- si fonda su un vaglio analitico degli elementi a carico e di quelli a discarico, sia dichiarativi che documentali. E ciò, a partire dalle discrasie nel narrato LLimputato (avendo comparato il contenuto dei due interrogatori con il tenore LLesame dibattimentale) e dalle smentite che esso ha trovato in più dichiarazioni testimoniali (quali quelle di Senigaglia, Repetto, Re); cui ha fatto seguire la disamina del narrato - per l'appunto a discarico - di LA MB (ivi compreso quanto rassegnato nel procedimento, separato dal presente, a carico di AM SO, i cui verbali sono stati prodotti nel giudizio di appello), dando conto della sua congruenza con la tesi difensiva, e tuttavia indicandone (anche per il tramite LLespressa condivisione di quanto ritenuto dal Tribunale) il deficit di intrinseca coerenza (oltre che la mancanza di riscontro, contrariamente a quanto assunto dalla difesa). Più in particolare, la Corte di appello ha ritenuto infondate le allegazioni difensive (e, di converso, corretto l'apprezzamento del compendio probatorio da parte del Tribunale), individuando dati distonici rispetto ad esse quali: - il tenore della conversazione intercettata intrattenuta da IN con IV RO, di cui ha offerto una lettura congrua che qui non può essere qui sindacata (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità») e il contenuto del documento («la lista dei primi trenta soci») che effettivamente trasmesso agli ispettori della BA d'IT (chiarendo il perché, alla luce di esso, non può dirsi che il IN abbia rappresentato a loro la pratica dei c.d. finanziamenti correlati); - la smentita alle dichiarazioni LLMB contenuta nelle deposizioni dei testi Re, Repetto, Senigaglia, De Bortoli, evidenziando pure: come la difesa non le abbia considerate (se non richiamando solo taluni passi LLesame di quest'ultimo) e come l'MB non si sia mostrato coerente rispetto a quanto avrebbe riferito al Re;
e come le contraddizioni in cui l'MB è incorso non siano state superate neppure nella nuova deposizione resa nel procedimento a carico di SO (a fortiori, in considerazione dei documenti acquisiti in giudizio); - la mancanza, a dispetto delle istruzioni impartite anche per l'ispezione della BA d'IT del 2012, di ogni evidenza (nell'apposito elenco) della consegna agli ispettori (e della relativa data) dei fascicoli relativi alle posizioni che, secondo la difesa, sarebbero state loro comunicate dal IN (e dai suoi subalterni) ed anzi l'ammissione al riguardo da parte LLMB (che ha riconosciuto di non avere contezza neppure del caricamento, asserito dal 104 IN, in formato digitale, nell'apposito spazio, dei fascicoli relativi a talune delle operazioni in discorso); - la presenza di elementi di conferma, nelle coerenti dichiarazioni di tutti gli altri componenti del team ispettivo (e che pure smentiscono l'asserto del IN), di quanto rassegnato dall'ispettore Gennaro AN, pur nella parziale contraddittorietà della deposizione di quest'ultimo (segnatamente per le discrasie tra le dichiarazioni dibattimentali e le sommarie informazioni nel corso delle indagini), comunque intrinsecamente coerente nel resto (e congruente con quanto dichiarato nel separato giudizio a carico di SO), che ha negato di aver avuto con il IN o con MB conversazioni sulla prassi dei finanziamenti in discorso;
- dunque, l'impossibilità di suffragare l'allegazione difensiva aliunde, neppure per il tramite dei dialoghi intercettati e della deposizione di EM IU (in occasione della rinnovazione del suo esame), relativa a quanto accaduto il 4 luglio 2012 nell'ufficio di AM SO;
a quest'ultimo riguardo - al di là delle discrasie nel narrato del IU (anzitutto, sulla presenza nell'occorso del IN) e della lettura di quanto affermato in quell'occasione dal SO («MB ha in qualche modo interloquito con BA d'IT su una trentina di operazioni baciate») dopo aver conferito con LA (che aveva appena ricevuto una chiamata da un componente del team ispettivo della BA d'IT), cui aveva fatto seguito il pesante intervento del SO nei confronti LLMB proprio per tale interlocuzione, episodio su cui si incentrano le censure del ricorrente - la sentenza impugnata ha sottolineato come né il IN, né l'MB (neppure nel separato giudizio a carico di SO) abbiano mai sostenuto che tutti i nomi (trenta) contenuti nella lista dei primi soci per numero di azioni (fatta aver al team ispettivo) corrispondessero ad altrettante operazioni di finanziamento correlato (essendovene di certo taluni del tutto estranei); come che lo stesso MB abbia negato che - allorché SO Io aveva «maltrattato» - egli aveva già parlato con l'ispettore AN di trenta posizioni relative ai finanziamenti (avendogli parlato di una sola posizione, salvo poi riferirgli genericamente che non era un episodio isolato, perché faceva parte di un precedente elenco di cento nominativi inizialmente fornito al team ispettivo, correlabile a verifiche sulla valutazione del rischio, oggetto LLispezione, e non della già richiamata lista dei trenta), indicando in tale asserto l'unica parte coerente e riscontrata documentalmente della deposizione dello stesso MB, oltre che convergente con la deposizione del AN;
e traendone che non poteva pertanto riferirsi la telefonata del 4 luglio 2012 e il conseguente comportamento del SO verso l'MB alla rappresentazione (da parte del IN e LLMB) al AN delle operazioni di acquisto di azioni correlate ai finanziamenti;
e, dunque, negando fondatezza alla prospettazione difensiva, a fortiori - osserva la sentenza impugnata - alla luce della raccomandazione già espressa dal IN di evitare di allettare gli organismi di vigilanza sulle operazioni baciate (in effetti, come esposto retro, pure evidenziata). Si tratta di un'argomentazione non manifestamente illogica che si esprime in maniera congrua rispetto alla prospettazione difensiva e che non può essere in questa sede sindacata neppure in ragione della sopravvenuta emissione della sentenza, oggi irrevocabile, con la quale 105 cy7 il Tribunale di Vicenza ha assolto il SO, perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di cui al capo B.1. Difatti: - al di là del fatto che, «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609 - 01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 - 01); - pur considerando che la decisione irrevocabile in discorso è sopravvenuta alla sentenza impugnata, deve osservarsi che essa può fare ingresso nel compendio probatorio di questo procedimento ai sensi LLart. 238-bis cod. proc. pen. e dunque valutata alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019 - 2020, Ligresti, Rv. 278389 - 01; Sez. 1, n. 24383 del 27/02/2015, Di Silvio, Rv. 263955), ossia «unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», ed anzi «non vincola il giudice, che, fermo il principio del ne bis in idem, può rivalutare anche il comportamento LLassolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità LLimputato da giudicare» (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019 - 2020, cit.; Sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016, De Matteis, Rv. 266656; Sez. 4, n. 19267 del 02/04/2014, Festante, Rv. 259371); - nel caso in esame è dirimente osservare che dall'estratto della pronuncia offerta in produzione dal ricorrente (si ribadisce, non integrale) emerge la positiva valutazione di attendibilità del teste MB e, di converso, quella di inattendibilità del teste AN, ossia il diverso apprezzamento del contributo dichiarativo da loro offerto, antitetico a quello compiuto dalla Corte di appello nel presente procedimento, che è pervenuta a tale conclusione avendo diretto riguardo pure alle deposizioni da costoro rese nel giudizio conclusosi con l'assoluzione del SO, vagliandole unitamente a quelle rese nel presente procedimento e, aspetto certo non secondario, nel contesto del compendio probatorio passato in rassegna nel provvedimento impugnato (costituito da altri elementi pure direttamente riferiti al IN, comprese le sue dichiarazioni) che non consta sia stata apprezzato dalla decisione liberatoria in favore di SO (come si trae dal testo parziale di essa, compiegato al ricorso, che così si conclude «la versione resa da LA MB di aver riferito all'ispettore AN nel 2012 la sussistenza di alcune operazioni correlate e di aver fornito agli stessi i dati da cui emergeva, quanto meno in nuce, il fenomeno LLassistenza finanziaria», senza che constino le ragioni LLassoluzione perché il fatto non sussiste). Inoltre, la difesa non ha neppure denunciato in questa sede il pericolo di un conflitto di giudicati. Pertanto, fermo quanto appena osservato, sul punto è sufficiente evidenziare che - come già esposto - è stata versata in atti una copia parziale della pronuncia assolutoria di cui è sopravvenuta la definitività; pertanto, non ricorrono neppure i presupposti per argomentare in ordine all'orientamento, pure espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui va 106 c\T annullata con rinvio la sentenza in cui un medesimo fatto è oggetto di valutazioni opposte rispetto a quelle effettuate in separati procedimenti nei riguardi di coimputati dello stesso reato quando le condizioni per l'applicabilità della previsione LLart. 238-bis cod. proc. pen. si realizzano prima del giudizio di legittimità ma successivamente all'esaurimento dei gradi di merito, in quanto la verifica delle ragioni del contrasto tra le diverse decisioni in ordine alla ricostruzione della stessa vicenda inerisce ad una valutazione tipica del giudizio di merito (Sez. 5, n. 32031 del 07/05/2014, Daccò, Rv. 261988 - 01). Difatti, quest'ultimo orientamento, volto a prevenire un contrasto fra giudicati in presenza di una sentenza definitiva, successiva alla celebrazione dei gradi di giudizio di merito, il cui contenuto si presenti come potenzialmente decisivo, proprio per tale presupposto - che qui non può ravvisarsi - ha ritenuto di non fare applicazione del principio secondo cui la sede propria per dirimere un contrasto quale quello che qui neppure la difesa ha compiutamente denunciato sarebbe la revisione della condanna, poiché richiede un giudizio in fatto, comunque precluso a questa Corte, di rivalutazione congiunta ed unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto, potendo così pervenire, pur con motivazione rafforzata, a non riformare la sentenza di condanna (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019 - 2020, cit.; Sez. 3, n. 48344 del 19/07/2017, D'Angelo, Rv. 271523). 8.3. Il terzo motivo, relativo agli aumenti della pena ex art. 81, comma 2, cod. pen., è assorbito dall'annullamento senza rinvio relativo al reato di cui al capo H.1, stimato più grave dai Giudici di merito, cui consegue la rideterminazione della pena da parte della Corte di appello. 8.4. Il quarto motivo è inammissibile poiché si sostanzia nella reiterazione del medesimo ordine di censure già disattese dalla Corte territoriale, in maniera congrua e logica e conforme al diritto. Fermo quanto già esposto retro al par. 2.2., in relazione alle allegazioni difensive è dirimente osservare che: - le fattispecie contemplate dall'art. 2638 cod. civ. sono dirette a salvaguardare la funzione istituzionale della vigilanza;
e la sentenza impugnata ha chiarito che anche l'Asset Quality Review (focalizzato prevalentemente sull'esame dei crediti) rientrasse a pieno titolo nell'attività di vigilanza;
sotto tale profilo la motivazione della Corte di appello si fonda in maniera congrua e logica su quanto rassegnato dalla BA d'IT (nella nota tecnica del 26 ottobre 2014), che ha chiarito come la verifica, pur prevalentemente prudenziale e di carattere non ispettivo, può avere incidenza sul capitale della BA, oltre che sulle dichiarazioni del teste Cantarella;
e, in effetti, non può limitarsi l'esercizio delle funzioni di vigilanza alla sola attività ispettiva, in conformità con quel che si è evidenziato sul quid del delitto in discorso;
- quanto al fatto del IN - richiamando pure la sentenza di primo grado, che ha dato conto del comportamento fraudolento del ricorrente (sulla scorta, in particolare, di quanto rappresentato dal teste Cantarella, in ordine alla dissimulazione della pratica delle operazioni di finanziamento c.d. correlate, nonostante tra le posizione esaminate vi fossero di certo azionisti 107 finanziati dalla BA) - ha dato conto del suo fatto, richiamando il coacervo di elementi già posti a sostegno della piena consapevolezza e adesione del IN alla pratiche aziendali in discorso, rispetto ai quali il ricorso finisce col perorare irritualmente un alternativo apprezzamento di merito (segnatamente, delle dichiarazioni del IU, oggetto di registrazione). 9. I rimanenti motivi di impugnazione di ND ZZ. 9.1.11 primo motivo di impugnazione del ZZ, relativo alla competenza per territorio è già stato esaminato retro, par.
3. La sua impugnazione è, nel resto, complessivamente infondata, con quel che ne consegue in ordine alla prescrizione e alla rideterminazione della pena. 9.2. Il secondo motivo è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che: - «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo», non solo «gli atti specificamente affetti dal vizio» ma anche «chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; cfr. pure, per tutte, Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); - «in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 - 01); - «quanto al tipo e alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare l'effettivo status del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima LLescussione del soggetto e conosciuti dall'autorità procedente»; e «l'originaria esistenza di gravi indizi di reità, inoltre, non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi» (ivi; cfr. pure Sez. 1, n. 48861 del 11/07/2018, Mero, Rv. 280666 - 01, secondo cui la giurisprudenza ha «precisato che la condizione rilevante» sub specie LLinutilizzabilità delle dichiarazioni «non è integrata dal fatto che qualcuno sia stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico, né da semplici sospetti suggeriti dall'intuizione personale degli investigatori, occorrendo piuttosto 108 l'acquisizione di indizi, anche non connotati da gravità, che ne avessero reso probabile la responsabilità»). La difesa ha denunciato l'inutilizzabilità delle deposizioni dei testi IN, LA, TA assumendo che esse siano risultate decisive per l'affermazione di responsabilità del ZZ, in particolare valorizzando il rilievo ad esse riconosciuto nella sentenza di primo grado (indicandone le pagine;
cfr. ricorso); nonché delle deposizioni dei testi OM e RI, sulla cui centralità nell'iter argomentativo della pronuncia impugnata per vero il ricorso nulla espone. Tale allegazione pecca con evidenza di specificità, sia in quest'ultima parte sia - per vero - in relazione alle testimonianze di IN, LA, TA, poiché è parametrata - come appena riportato - alla motivazione resa dal Tribunale e non a quella della Corte di appello che espressamente in parte qua ha negato rilevanza a elementi di prova valorizzati dal primo Giudice a fronte LLesaustività di quelli che la stessa Corte distrettuale ha valorizzato (cfr. p. 404) e, quel che qui più rileva, in effetti non vi ha riconosciuto centralità. Prima di argomentare più in dettaglio su quest'ultimo punto, non è superfluo osservare come proprio sulla scorta dei parametri esposti appena sopra, non possa affermarsi in questa sede l'inutilizzabilità della deposizione di LA (pur ribadendosi che, a ben vedere, il piano espositivo della sentenza di appello non sarebbe minato se non si utilizzassero le sue dichiarazioni, come si chiarirà poco oltre). è dirimente considerare che la Corte di appello ha disatteso la prospettazione difensiva, rilevando che AN LA aveva le «mansioni di responsabile della Direzione Segreteria e Affari Generali, indi Direzione Segreteria Generale, privo dunque, in BPi, di effettive competenze a livello operativo e decisionale» (cfr. p. 385 della sentenza impugnata;
cfr. pure ordinanza del 18 maggio 2022; a tale ruolo si era poi aggiunta la titolarità LLUfficio Reclami) e la prospettazione difensiva di un suo concorso morale (che richiede un rafforzamento della volontà criminale degli altri compartecipi, nella fase preparatoria o in quella esecutiva nel reato di aggiotaggio: Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008, Sapone, Rv. 241233 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 10730 del 18/02/2009, Puoti, Rv. 242849 - 01) è assertiva poiché riferita, oltre che alla sua competenza tecnica (in quanto ex ispettore della BA d'IT)- di per sè insufficiente a costituire un indizio a suo carico - alla sua presenza alle riunioni (constando, tuttavia, che avesse il compito di curarne la verbalizzazione) non correlata a uno specifico intervento, per l'appunto, sotto il profilo operativo o decisionale, che non può trarsi neppure dal dedotto ruolo nella vicenda del fondo UM (che, come evidenziato dalla difesa, sarebbe stato introdotto a BP dal LA, destinatario di un documento proveniente dal fondo che proponeva lo schema di detenzione di azioni della BA) proprio in ragione del difetto di effettivi poteri decisionali o operativi, da cui non può trarsi più del suo coinvolgimento in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico, ma non indizi che ne rendevano probabile la responsabilità (cfr. Sez. U, n. 15208/2010, Mills, cit.). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi, rispetto al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, con riferimento al suo silenzio - pure indicato dalla difesa a sostegno LLinutilizzabilità delle sue dichiarazioni - nei confronti LLAutorità di 109 vigilanza, non avendo il ricorso neppure indicato in che termini egli - alla luce delle sue mansioni, sopra indicate, e LLattività svolta potesse rientrare tra i soggetti da chiamare a risponderne. Qui basti aggiungere che, sulla scorta di quanto già osservato al par. 7, dall'inutilizzabilità della deposizione del LA non conseguirebbe comunque l'inutilizzabilità della registrazione della riunione del comitato di direzione del 2014. Ciò posto, la sentenza impugnata ha analiticamente indicato i molteplici elementi probatori posti a sostegno non solo della piena conoscenza in capo al ZZ delle condotte illecite in imputazione, ma anche della sua partecipazione diretta ad esse: si tratta di dati provenienti non soltanto da più fonti dichiarative (quali la chiamata in correità del coimputato EM IU, già prima del giudizio di appello, le deposizioni del teste assistito RA TO nonché dei testi ED TA, AN CH - chiarendo le ragioni per cui non ha ritenuto atto a privarla di credibilità la deposizione del coimputato EG -, della teste di polizia giudiziaria Melissa Romanzi;
quelle degli ispettori CA AN e EM AT nonché dei testi CA IR, ER NE e SE TE, in particolare a proposito della vicenda relativa ai finanziamenti effettuati in favore delle società HE AK, Jupiter e OM;
dei medesimi ispettori CA AN e EM AT, nonché di AO Alticheri e Suriano, con riferimento alle operazioni di investimento nei fondi esteri HE e UM;
nuovamente del AT e del AN, a proposito LLoperazione definita equity swap;
ed ancora dei testi RO RA, AD AU), in uno alle prove documentali (segnatamente, atti scritti, la registrazione del comitato di direzione del 10 novembre 2014, il tenore dei messaggi di testo e delle conversazioni telefoniche tra il ZZ ed altri), oltre alle stesse dichiarazioni del ZZ. Di tali evidenze il Giudice di appello ha fornito una lettura coordinata in ragione della quale vi ha attribuito una convergente portata dimostrativa nella commissione da parte del ricorrente nei reati a lui ascritti (esplicitando pure le ragioni per cui non ha considerato decisivi taluni passi della deposizione del LA, oltre che altri elementi di prova, quali quelli relativi alla c.d. vicenda IN e la deposizione di AN HI), valorizzando comunque i rimanenti dati e, in particolare, il dato documentale di cui ha evidenziato la consonanza con le altre dichiarazioni del LA (che, dunque, non risultano decisive). Rispetto a tale compendio e all'analitica disamina di esso da parte della Corte di appello, la difesa non ha indicato in che termini siano decisive non solo le dichiarazioni del LA ma neppure, segnatamente in relazione alle operazioni con le società HE AK, Jupiter e OM e a quelle di investimento nei fondi HE e UM, rispettivamente quelle di ER IN nonché di ER TA e ER OM ed infine di BE RI di cui ha assunto l'inutilizzabilità, pure richiamante in sentenza. 9.3. Il terzo motivo è infondato. La giurisprudenza ha già chiarito che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza: - «per "fatto diverso" [...] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria» purché si renda necessaria una 110 puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 - dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, TAboni, Rv. 275928); - difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto LLimputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto LLimputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01); - con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, Domizi Rv. 254888 - 01). Le imputazioni di aggiotaggio fanno in effetti riferimento alla concessione a terzi di finanziamenti, da parte di BP, finalizzati all'acquisto (nel mercato secondario) o alla sottoscrizione (in occasione delle operazioni di aumento di capitale) di azioni della stessa banca, al fine di rappresentare alle Autorità di vigilanza, ai soci e al mercato una falsa situazione patrimoniale e di adeguatezza rispetto ai requisiti prudenziali vigilanza, così determinando un'apparenza di liquidità del titolo sul mercato secondario e, al contempo, consentendo la riduzione contabile del controvalore delle azioni proprie detenute, omettendone la corretta appostazione in bilancio, oltre che diffondendo notizie false;
e le medesime operazioni sono state richiamate anche in relazione all'ostacolo alla vigilanza (di esse si è già dato conto retro, al par. 1). Condivisibilmente la Corte di merito ha rilevato come anche rispetto alle operazioni sostanziatesi nell'investimento in fondi OICVM, quali quelle oggetto della censura, in cui in realtà i fondi (peraltro partecipati interamente o in misura quasi totalitaria dalla BA, anche tramite una propria controllata) il modulo operativo fosse il medesimo sotteso ai finanziamenti per l'acquisto di azioni nel mercato secondario: difatti, la provvista impiegata per l'acquisto delle azioni era sempre proveniente dalla BA e l'operazione (come ricostruita dai Giudici di merito) era funzionale a dissimulare proprio tale dato per ottenere i medesimi risultati predetti. Si tratta, dunque, di operazioni, volte all'acquisto di azioni nel mercato secondario 111 (espressamente menzionato nell'editto accusatorio) in ordine alle quali non manca affatto un nucleo comune rispetto a quanto descritto in imputazione (non parendo dirimente al riguardo ex se neppure l'inclusione o meno, che la difesa ha inteso valorizzare, nel montante indicato in imputazione) con la conseguenza che non ricorrono un'eterogeneità e un'incompatibilità tra i fatti contestati e quelli ritenuti tali da rendere impossibile per l'imputato difendersi. Tanto più che l'atto di appello ha ampiamente argomentato al riguardo (cfr. spec. p. 103 s.) ed è pure del tutto generica la prospettazione della violazione del diritto di difesa, che l'impugnazione correla al solo contenuto della propria consulenza di parte e non anche al compiuto dispiegarsi delle facoltà difensive nel corso dei giudizi di primo e secondo grado. 9.4. Il quarto motivo - che assume la violazione del ne bis in idem sostanziale, in particolare in ragione della condanna del ZZ per i delitti di cui agli artt. 2637 e 2638 cod. civ. (essendo solo enunciata e non articolata in alcun modo la censura relativa al falso in prospetto) - è nel complesso infondato. Si è già esposto (cfr. par. 4.1.) che «il bis in idem sostanziale [....] concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo della specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona» e prescinde dal raffronto con il fatto storico (laddove, «il bis in idem processuale, invece, concerne non già il rapporto astratto tra norme penali, bensì il rapporto tra il fatto ed il giudizio, vietando l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato»: cfr. Sez. 5, n. 663/2021 - dep. 2022, cit.; Sez. 7, n. 32631/2020, cit.). In questa prospettiva, la Corte costituzionale, nel chiarire le coordinate del divieto di un secondo giudizio posto dall'art. 649 cod. proc. pen. - alla luce non solo delle garanzie di cui agli artt. 24 e 111 Cost. ma anche LLart. 4, paragrafo 1, Prot. n. 7 CEDU, nonché dall'egli art. 50 CDFUE, come rispettivamente interpretati dalla Corti europee) - ha affermato che: - «sul piano delle opzioni di politica criminale dello Stato, è ben possibile [...] che un'unica azione o omissione infranga, in base alla valutazione normativa LLordinamento, diverse disposizioni penali, alle quali corrisponde un autonomo disvalore che il legislatore, nei limiti della discrezionalità di cui dispone, reputa opportuno riflettere nella molteplicità dei corrispondenti reati e sanzionare attraverso le relative pene (sia pure secondo il criterio di favore indicato dall'art. 81 cod. pen.)»; e, «qualora il giudice abbia escluso che tra le norme viga un rapporto di specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero che esse si pongano in concorso apparente, in quanto un reato assorbe interamente il disvalore LLaltro, è incontestato che si debbano attribuire all'imputato tutti gli illeciti che sono stati consumati attraverso un'unica condotta comnnissiva o omissiva, per quanto il fatto sia il medesimo sul piano storico-naturalistico» («Siamo, infatti, nell'ambito di un istituto del diritto penale sostanziale che evoca mutevoli scelte di politica incriminatrice, proprie del legislatore, e in quanto tali soggette al controllo di questa Corte solo qualora trasmodino in un assetto sanzionatorio manifestamente irragionevole, arbitrario o sproporzionato»: Corte cost. n. 200 del 2016); 112 - «il ne bis in idem non si oppone [neppure] alla possibilità che l'imputato sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto (ad esempio, a pene detentive, pecuniarie e interdittive), ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalità della pena: garanzia, quest'ultima, fondata su basi giuridiche distinte da quelle su cui si fonda il diritto al ne bis in idem (in particolare, sugli artt. 3 e 27 Cost. a livello interno, e sull'art. 49, paragrafo 3, CDFUE a livello unionale)» (Corte cost. n. 149 del 2022). Ne deriva che è decisivo rimarcare l'erroneità della prospettazione difensiva che, a dispetto del diverso ambito in cui si collocano i divieti di bis in idem sostanziale e bis in idem processuale, ha inteso muovere censure alla decisione impugnata in relazione al primo, invocando la mancata mediazione della fattispecie qui in esame alla luce del fatto concreto e non, invece, per il tramite anzitutto della verifica della astratta disciplina normativa e dunque del concorso di reati, da compiersi ed apprezzarsi, in ragione del principio di specialità, come affermato dalle Sezioni Unite e già ribadito retro (cfr. par. 2.2.2.). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare - come già ha fatto la sentenza appellata - che le diverse fattispecie di reato in imputazione possono concorrere: e ciò è a dirsi non solo, nei termini chiariti retro, a proposito del concorso tra ipotesi di cui all'art. 2637 cod. civ. nonché al concorso tra più ipotesi di cui all'art. 2638 cod. civ., ma anche - ciò che rileva in relazione alla censura in esame - tra le distinte ipotesi delittuose in contestazione e previste da dette norme, strutturalmente distinte (come si trae da quanto già esposto allorché ne è stato esaminato il contenuto precettivo). 9.5. Il quinto motivo è infondato. Si è già, infatti, osservato al par.
2.2.4. come nel caso di specie erroneamente sia stato richiamato, con riguardo al reato di ostacolo alla vigilanza (in particolare, alle imputazioni sub B.
1. e M.1.) il principio nemo tenetur se detegere. Si è, infatti, ricordato che, rispetto ad un obbligo di dichiarare il vero previsto dalla legge, il profilo di falsità che connota la condotta contestata costituisce un quid pluris rispetto al dovere di collaborazione con l'autorità; dunque, rispetto a dichiarazioni false deve escludersi la rilevanza del principio nemo tenetur se detegere, (cfr. Sez. 5, n. 3555 del 07/09/2021, dep. 2022, cit.). A quanto già osservato, è utile aggiungere che le specifiche condotte in contestazione non possono farsi rientrare nel perimetro del diritto al silenzio tratteggiato dalla giurisprudenza europea e della Corte costituzionale. Più in dettaglio, vero è che la Corte di Giustizia LLUnione Europea - investita di una questione pregiudiziale dalla Corte costituzionale ai sensi LLart. 267 TFUE (Corte cost., ord. n. 117 del 06/03/2019) - vagliando il disposto LLart. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE e l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Direttiva 2003/6/CE, alla stregua degli artt. 47 e 48 della Carta DFUE e dall'art. 6 della Carta EDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo - ha evidenziato che «la protezione del diritto al silenzio mira a garantire che, in una causa penale, l'accusa fondi la propria argomentazione senza ricorrere ad elementi di prova ottenuti mediante costrizione o pressioni, in spregio alla volontà LLimputato»; «tale diritto risulta violato, segnatamente, in una situazione in cui un sospetto, minacciato di sanzioni per il caso di mancata deposizione, o depone o viene punito per essersi 113 rifiutato di deporre (Corte Giust. UE - Grande Sezione, 02/02/2021, DB - Consob, C-481/19). E tuttavia ha rilevato pure che «il diritto al silenzio non può giustificare qualsiasi omessa collaborazione con le autorità competenti, qual è il caso di un rifiuto di presentarsi ad un'audizione prevista da tali autorità o di manovre dilatorie miranti a rinviare lo svolgimento LLaudizione stessa»; e, pur avendo argomentato in relazione ai casi in cui nei confronti del soggetto in discorso venga svolta «un'indagine [...] dall'autorità competente», ossia di «procedure di accertamento di illeciti amministrativi, [...] suscettibili di sfociare nell'inflizione di sanzioni amministrative presentanti carattere penale» (ivi; cfr. pure Corte cost. n. 84/2021, cit), ha comunque ribadito che «il diritto al silenzio non giustifica comportamenti ostruzionistici che cagionino indebiti ritardi allo svolgimento LLattività di vigilanza» (nella specie, della CONSOB), né «potrebbe legittimare l'omessa consegna di dati, documenti, registrazioni preesistenti alla richiesta» LLautorità di vigilanza, ovvero proprio le condotte nella specie contestate. In maniera convincente, allora, anche la dottrina - argomentando proprio alla luce degli arresti in discorso - ha collocato fuori dall'ambito del diritto al silenzio (ricostruito come garanzia della dignità LLaccusato, che non può essere sottoposto a costrizione per cooperare con le autorità nell'accertamento dei fatti) le sanzioni per le condotte di occultamento della realtà e a fortiori di quelle che, al fine di impedire la scoperta LLillecito o il conseguimento dei vantaggi dello stesso, si traducano, a loro volta, in reati (richiamando sia le ipotesi commissive sia quelle omissive di cui all'art. 2638 cod. civ.). 9.6. Le allegazioni contenute nei motivi sesto, settimo e nono motivo LLimpugnazione del ZZ, che possono essere trattati congiuntamente, sono nel complesso infondate. 9.6.1. Occorre, anzitutto, muovere dalla considerazione che, attesa la presunzione di completezza LListruttoria espletata in primo grado, la rinnovazione LListruttoria nel giudizio di appello - salvo il caso in cui sia imposta dalla legge (cfr. spec. art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.) che qui non ricorre e, in effetti, non è neppure invocato dalla difesa - «è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 02); «né questi limiti alla rinnovazione istruttoria vengono meno solo perché la richiesta ha ad oggetto l'esame LLimputato» (Sez. 3, n. 34626/2022, cit.), tanto che la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale LLart. 603 cod. proc. pen, per violazione LLart. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che l'imputato abbia sempre diritto a rendere l'esame qualora ne faccia richiesta, [proprio] poiché nel giudizio d'appello vige il principio per il quale la rinnovazione dibattimentale viene disposta su richiesta di parte solo quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, o d'ufficio quando sia assolutamente necessaria» (Sez. 3, n. 10165 del 03/10/2017 - dep. 2018, C., Rv. 272493 - 01). Inoltre, il sindacato di legittimità «sull'esercizio della discrezionalità del giudice di merito di non procedere alla rinnovazione istruttoria», ossia «sulla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del 114 dibattimento», «ha un perimetro strettamente delimitato» e «non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza LLatto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez. 3, n. 34626/2022, cit.; cfr. pure, tra le altre, Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01); e il ricorso per cassazione deve chiarire puntualmente «le ragioni per cui l'esame LLimputato sarebbe stato necessario ai sensi LLart. 603 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 34626/2022, cit., che ha ritenuto insufficiente l'allegazione difensiva che «non chiarisce quale ulteriore contributo tale esame avrebbe dato all'istruttoria al di là delle dichiarazioni spontanee già rese nel senso LLestraneità LLimputato ai fatti» ovvero l'allegazione che «l'imputato avrebbe potuto fornire una spiegazione alternativa», in quel caso alle intercettazioni telefoniche, rispetto invece a una congrua lettura di esse da parte della pronuncia di merito impugnata atta a dimostrare che esse costituivano un quadro probatorio ampio, sicuro, e convergente, a sostegno della ritenuta responsabilità penale). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che non può rilevare ex se, come vizio della sentenza di appello, la denunciata contraddittorietà di essa e le ordinanze rese in materia di ammissione della prova da parte della Corte territoriale, per la dirimente considerazione che tale vizio di motivazione deve essere interno al provvedimento impugnato. 9.6.2. Ciò posto, la Corte di merito ha dato conto dei molteplici elementi probatori, non solo dichiarativi, su cui ha fondato la responsabilità del ZZ e, in particolare, la sua piena conoscenza della prassi finanziamenti correlati e la sua partecipazione (in più di una occasione anche tramite operazioni condotte in prima persona) a tale tipologia di condotte. In particolare il Giudice di appello ha indicato: - gli appunti manoscritti redatti da AN LA (già ispettore di BA d'IT, che dal 2008 aveva assunto in BP il ruolo di responsabile della Direzione Segreteria e Affari Generali, poi Direzione Segreteria Generale, privo di competenze operative e decisionali) al fine della verbalizzazione, di cui era incaricato, della riunione del comitato di direzione del giorno 8 novembre 2011, cui ha partecipato ZZ, valorizzando l'evidenza «di per sé» al riguardo del «dato letterale»; in particolare, da essa ha tratto che, a fronte della prospettata necessità di reperire capitale aggiuntivo in prossimità LLimminente fine LLanno, era stata indicata (segnatamente, da MB SE e RA TO), come unica modalità per raggiungere l'obiettivo, il compimento delle c.d. operazioni baciate;
ed il contestuale scambio di messaggi telefonici tra ZZ e AM SO, contenenti commenti ironici su tali operazioni, oltre all'assenza di qualsivoglia manifestazione di stupore del primo, piuttosto coinvolto in seguito in prima persona in operazioni di tale tipo;
nonché, a suffragio di tali elementi, la deposizione dello stesso LA, di cui ha ribadito l'attendibilità e del teste assistito TO, sottolineando che l'obiettivo venne in effetti raggiunto (e superato); - il contenuto della riunione del comitato di direzione del 10 novembre 2014 (come esposto, oggetto di registrazione e trascrizione), nel corso della quale, innanzi ai vice direttori generali (incluso il ZZ che pure non ha espresso stupore, né contrarietà), il direttore generale AM SO ha affrontato a chiare lettere ( invitando a mantenere il «silenzio più 115 assoluto verso l'esterno») i temi LLilliquidità delle azioni della BA, LLavvenuto ricorso per ovviarvi ai finanziamenti correlati (e alla necessità di individuare i soggetti per compierle in realtà diverse dal territori vicentino), dei possibili strumenti ulteriori da affiancare ai finanziamenti correlati (oltre che LLurgente necessità di trovare una diversa collocazione all'elevato montante azionario ancora indirettamente detenuto); la Corte distrettuale ha indicato in maniera congrua le espressioni, proferite proprio dal ZZ, dalle quali ha tratto l'ammissione di aver già in passato preso parte a tale prassi (segnatamente, l'impiego delle side letter) e un atteggiamento collaborativo (prospettando le soluzioni ritenute più utili) verso il direttore generale, corroborato da un appunto vergato dal IU sulla propria agenda (proprio nello spazio corrispondente alla data della riunione); - la partecipazione in prima persona del ZZ, per l'appunto, ad operazioni di tale tipo ossia la c.d. vicenda OR, ricostruita pure alla luce delle deposizioni dei testi NE e AN, evidenziandone la convergenza con quanto ci si era proposti nella riunione del comitato di direzione del 10 novembre 2014, e la cd. vicenda TA, ricostruita apprezzando, in maniera immune da censure, la testimonianza di ED TA (anche a seguito del riesame del teste) e chiarendo le ragioni per cui, a dispetto della prospettazione difensiva, essa fosse dimostrativa della responsabilità del ZZ;
con riguardo alle operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni della banca, la sentenza impugnata ha dato conto pure della chiamata in correità di EM IU (quando è stato escusso nel giudizio di appello), osservando come comunque già in primo grado quest'ultimo avesse attribuito al ZZ la piena conoscenza di tale pratica;
- il contenuto dei messaggi di testo che ND ZZ ed EM IU si sono scambiati il 3 maggio 2015 (alla vigilia LLincontro del secondo con OV ON), considerati dimostrativi della piena consapevolezza e della partecipazione anche del ZZ alle operazioni "finanziamenti-correlate", nonché il tenore del dialogo telefonico tra ZZ e ND NA (del 10 settembre 2015), a sua volta considerato dimostrativo del costante e pieno coinvolgimento del primo in tale modulo operativo della BA, in entrambi i casi per il tramite di una lettura congrua e logica, qui non sindacabile;
- infine, la deposizione testimoniale LLavv. AN CH, responsabile LLufficio legale della BA, in ordine alla risposta del ZZ allorché, dopo la scoperta da parte di una società di revisione, di un numero circoscritto di operazioni correlate ai finanziamenti, ella aveva rappresentato al SO (che le aveva chiesto di redigere un parere che ne affermasse la liceità) l'opportunità di dare corso a un audit, apprezzandone il contenuto in modo congruo e dando conto, parimenti immune da censure, della ragione per cui ha considerato credibile la teste e non invece quanto rappresentato sul punto dal coimputato EG. Pur ritenendo già esaustivi gli elementi appena compendiati - in seno ai quali, si osserva sin d'ora, ma lo si chiarirà infra, la deposizione del IU nel giudizio di appello non ha concreto rilievo - la Corte distrettuale ha indicato ulteriori dati (in parte aderendo alla prospettazione difensiva) di cui ha escluso (a differenza del Tribunale) la rilevanza (in particolare, il passo della 116 deposizione di LA relativa al gruppo NI;
nonché i dati relativi ai rapporti con l'imprenditore IN, estraneo a operazioni di finanziamento correlato, pur richiamando al riguardo le emergenze documentali e le dichiarazioni dello stesso teste IN, di cui si è evidenziata l'attendibilità non oggetto di doglianze difensive e il riscontro documentale che invece è stato richiamato a smentita delle dichiarazioni del ZZ, perché ritenute dimostrative LLimpegno in prima persona del ZZ nella redazione delle side letter e nell'assicurare la remunerazione con denaro della BA per l'acquisto di azioni di esse). Ancora, la Corte distrettuale ha rimarcato l'offensività del fatto del ZZ, in relazione all'aggiotaggio, sia perché nei termini predetti gli ha attribuito il concorso in ogni segmento LLattività dei vertici della BA nelle operazioni di finanziamento correlato (comunque chiarendo gli elementi che ha considerato dimostrativi del fatto che anche le sole operazioni rientranti direttamente nelle competenze della Divisione Finanza da lui diretta, esaminate analiticamente, sono di importo elevato e quindi offensive - in conformità alla natura di pericolo concreto di tale reato - profilo su cui non si immora ritenendosi, come si chiarirà, adeguatamente motivato il concorso del ZZ per il quale gli è stata attribuita la responsabilità). Basti osservare che è logica e aderente al dato probatorio (ivi comprese le distinte fonti dichiarative indicate in sentenza, e anzitutto la deposizione del ZZ e le sue dichiarazioni oggetto di intercettazione e i suoi messaggi di testo), di cui in maniera immune da censure si è rimarcata la concordanza, la lettura, offerta dalla sentenza impugnata, delle operazioni che hanno coinvolto le società HE, quella relativa ai fondi HE e UM, quella denominata equity swap rispetto alle quali si è disattesa in maniera argomentata (e fondata compiutamente sul compendio in atti) la diversa prospettazione difensiva. Proprio in relazione all'equity swap (che ha avuto ad oggetto il trasferimento ai fondi esteri di azioni di Veneto BA in cambio di azioni di BA Popolare di Vicenza)- in considerazione in particolare delle censure contenute nel settimo motivo di ricorso - si osserva sin d'ora che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della ricostruzione di essa le dichiarazioni testimoniali degli ispettori EM AT e CA AN nonché le relative lettere dei clienti, rilevando la correttezza LLallegazione difensiva secondo cui LA TO (che avrebbe operato per la BA in prima persona) era ancora in servizio, e tuttavia chiarendo come: il teste HI (che operò per il broker Marex Spectron) non fosse attendibile in ragione delle sue contraddizioni relative proprio ai soggetti con cui si è relazionato (in particolare con il OM); sia stato lo stesso ZZ ad ammettere - e sotto tale profilo il ricorso denuncia un travisamento della deposizione LLimputato, che non si ravvisa (poiché la pronuncia impugnata non gli ha mai attribuito dichiarazioni diverse da quelle che risulta aver reso, ossia l'espressa menzione del HI ma ha dato una lettura congrua del significato di esse - cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01: «In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale", o "travisamento della prova", vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica LLesatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di 117 cr "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito LLelemento di prova») - di aver dato in prima persona i contatti del broker all'Ufficio soci della BA per allestire l'operazione; il coimputato EM IU abbia in effetti chiamato in correità ZZ;
infine, le dichiarazioni di BE RI (che, per vero, non possono considerarsi decisive). Parimenti articolata e fondata sulla rilevata convergenza di elementi dichiarativi (le testimonianze degli ispettori AN, AT, RA, nonché di AD AU) e documentali è l'affermazione di responsabilità di ND ZZ per i reati di ostacolo alla vigilanza. Fermo sempre quanto già esposto in relazione a tale incriminazione, deve osservarsi che anche al riguardo l'iter argomentativo della sentenza impugnata offre una lettura congrua e logica, in particolare evidenziando - proprio alla luce dei detti dati probatori - come ZZ abbia agito anche in prima persona per occultare alle Autorità di vigilanza lo stato del capitale azionario, mettendo a disposizione le proprie competenze (in particolare, per predisporre le operazioni dissimulatorie più insidiose, da lui stesso definite «formalmente corrette», e la nota volta parimenti a ostacolare che esse emergessero. In relazione a quanto prospettato con il ricorso, non occorre dilungarsi per osservare che la Corte di merito, pur pervenendo alla declaratoria di prescrizione, ha attribuito anche al ZZ i fatti di falso in prospetto in contestazione, richiamando - oltre al compendio probatorio già evidenziati, sia elementi di natura documentale, sia le dichiarazioni di MA Castelluccio, dipendente di BP e subalterno del ZZ nel periodo in discorso. 9.6.3. Prima di osservare che nel più ampio contesto sopra indicato la deposizione a carico resa dal IU nel giudizio di appello in effetti non può considerarsi decisiva in relazione alla posizione di Andra ZZ, deve osservarsi che - come già anticipato -la responsabilità di quest'ultimo (nei termini già chiariti) per i fatti a lui ascritti (e ferma la declaratoria di prescrizione di cui si è già detto) è stata resa sia in primo sia in secondo grado, non constando alcuna statuizione di proscioglimento impugnata dal Pubblico ministero che imponesse la rinnovazione LListruzione dibattimentale, ivi compreso il suo esame;
né la rinnovazione LLesame del medesimo ZZ poteva conseguire ex se, al punto da far ritenere viziata la decisione impugnata (resa senza consentirlo e pur essendosi consentito, conformemente al rito - cfr. art. 494 cod. proc. pen. - che egli rendesse dichiarazioni spontanee), dall'impossibilità di escutere lo Stabile, poiché iscritto nel registro degli indagati, e dalla dedotta inattendibilità del TA, parametri che non giustificano in quanto tali il nuovo esame LLimputato in grado di appello, per la dirimente considerazione che (non ricorrendo - si ribadisce - una riforma della sentenza di primo grado) l'esame di costoro non doveva necessariamente compiersi e già in primo grado il ZZ ha potuto difendersi (avendo reso l'esame), senza che rilevi neppure che il IU sia stato esamianto, innanzi al Tribunale, dopo il ZZ (che non ha neppure dedotto di aver chiesto di rendere nuove dichiarazioni successivamente all'escussione del coimputato), non potendosi in alcun modo trarre dalla disciplina processuale che il giudice di appello debba determinarsi secondo parametri diversi da quelli sopra indicati allorché l'appellante che ha reso 118 c, esame in primo grado successivamente ai coimputati chieda di essere di nuovo esaminato per replicare a questi ultimi. È poi evidente che non può ravvisarsi un vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione LLesame del ZZ solo perché è stato ammesso il IU a rendere esame in appello, non potendo fondarsi l'illogicità della motivazione sull'asserita disparità tra i due imputati: difatti, il vizio della motivazione della sentenza impugnata in parte qua va riferita al piano argomentativo speso a proposito della posizione del singolo imputato, piano che - lo si ribadirà appena oltre - non può dirsi meritevole di censure di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 2013, Abate, Rv. 254193: «a norma LLart. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo»). Ancora, sempre tenuto conto dei principi già esposti, l'allegazione difensiva a sostegno del nuovo esame del ZZ difetta della necessaria specificità non avendo la difesa neppure confutato compiutamente che la prima richiesta di rinnovazione fosse generica (come ritenuto dal Giudice di appello - cfr. ordinanza del 18 maggio 2022 - e come in effetti si trae dagli atti: cfr. atto di appello e verbale del 16 maggio 2022); e, quanto alla successiva richiesta di esame, avendo asserito - in maniera generica - che essa era volta a replicare a quanto rassegnato dal IU innanzi al Giudice di appello, quantunque quest'ultima abbia osservato che già in primo grado il IU avesse reso dichiarazioni a carico del ZZ del medesimo tenore di quelle ribadite in secondo grado, assunto questo parimenti non oggetto di adeguata censura da parte del ricorso a fortiori se si considera che, si è già rilevato, le propalazioni del IU in effetti non sono risultate decisive, nell'iter argomentativo della Corte territoriale, sopra ampiamente riportato, per la ricostruzione dei fatti attribuiti ad ND ZZ. 9.6.4. In relazione poi a quanto denunciato con il settimo motivo, ferma restando la non centralità della deposizione del IU nell'impianto argomentativo a sostegno LLaffermazione di responsabilità di ND ZZ, non è fondata la prospettazione difensiva che ne ha denunciato il difetto di riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo chiarito i principi cui deve uniformarsi l'apprezzamento delle dichiarazioni provenienti dal coimputato del medesimo reato, dalla persona imputata in un procedimento connesso a norma LLart. 12 cod. proc. pen. o persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b), nonché dal soggetto che ricopre la veste di testimone assistito, dichiarazioni che, a mente della legge processuale, devono essere «valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità» (art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.; cfr. pure art. 197- bis, ultimo comma, stesso codice). L'elaborazione giurisprudenziale ha tratto dal disposto codicistico i criteri ed il metodo cui deve uniformarsi il giudice deve seguire, allorché è chiamato ad esaminare dichiarazioni provenienti dai soggetti cui si applica l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Segnatamente, la dichiarazione accusatoria deve essere verificata sotto il profilo 119 LLattendibilità intrinseca sub specie della credibilità del dichiarante, cui deve fare seguito il controllo della intrinseca consistenza della propalazione, alla luce di canoni della spontaneità, costanza, coerenza e precisione, della logica interna del racconto, della mancanza di interesse diretto all'accusa, LLassenza di contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili;
e deve essere corroborata, infine, mediante i riscontri esterni da individuarsi in elementi di prova autonomi e diversi dalla chiamata in sé, riferibili all'imputato ed alla contestazione elevata nei suoi confronti (cfr. Sez. U., n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090-01; cfr. pure S.U., n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255143; Sez. 5, n. 36225 del 16/07/2015, Murgeri, n.m.), fermo restando che «tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, c.p.p., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. 5, n. 36225/2015, cit.). Anzitutto, dunque, la chiamata in reità o correità richiede un cauto e prudente apprezzamento della personalità di chi la esprime, del suo grado di conoscenza della materia riferita, delle modalità di esternazione delle dichiarazioni (dettagliate, approfondite, con riferimenti precisi a luoghi e persone). Inoltre, occorrerà considerare la costanza del narrato, verificando se le dichiarazioni siano state reiterate senza contraddizione;
bisognerà poi apprezzarne la logica interna e la ricchezza di contenuti descrittivi, prestando attenzione anche al fatto che il racconto sia o meno articolato e dettagliato o comunque passibile di controllo, avendo ad oggetto fatti obiettivamente verificabili. Le dichiarazioni, infine, dovranno essere verosimili, cioè non dovranno essere immediatamente percepibili come false. Dopo aver vagliato l'attendibilità soggettiva del dichiarante il giudice - si è anticipato -, nei casi di chiamata in reità o correità, deve verificare l'esistenza di elementi esterni di riscontro che ne confermino la c.d. "attendibilità estrinseca": in altri termini, la ricostruzione probatoria dello specifico evento delittuoso oggetto del giudizio richiede altresì autonomi elementi esteriori dotati di specifica idoneità confermativa delle dichiarazioni che riguardano i singoli imputati chiamati. Il che - è bene sottolinearlo - non equivale ad affermare che a carico di ciascun soggetto investito dalle propalazioni accusatorie debbano necessariamente raccogliersi elementi atti a costituire una prova autonoma ed autosufficiente della colpevolezza, a prescindere dalla chiamata di correo: l'art. 192 cod. proc. pen., infatti, richiede che quest'ultima sia affiancata da elementi esterni idonei a confermarne l'attendibilità, cioè da fatti storici che, se anche da soli non raggiungono il valore di prova autonoma di responsabilità del chiamato in correità (altrimenti sarebbero essi stessi sufficienti a provarne la colpevolezza), complessivamente considerati e valutati, risultino compatibili con la chiamata in correità e di questa rafforzativi (Sez. 6, n. 661 del 07/12/1995 - dep. 1996, Agresta, Rv. 203375 - 01), e ne costituiscano il necessario completamento. Inoltre, «non è necessario che l'elemento di riscontro sia rappresentato da una prova diretta o storica, ben potendo accadere, sempre con le cautele del caso, che la conferma sia ottenuta per il mezzo della prova logica» (Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151 120 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607; cfr. pure Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 - 01: «in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità»). La funzione processuale degli "altri elementi di prova" è invece semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata e accessoria rispetto alla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata. Altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità LLimputato, non entra in gioco la regola LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice (Sez. 2, n. 8125 del 30/01/2013, Ragaglia, Rv. 255244 - 01; Sez. 6, n. 3846 del 20/11/2000 - dep. 2001, Finini, Rv. 218416 - 01; Sez. 1, n. 13885 del 22/09/1999, Greco, Rv. 215802-01). Occorre poi che il riscontro positivo della dichiarazione riguardi il singolo chiamato, ossia sia ad esso riferibile, non potendo detto riscontro automaticamente traslarsi su altre circostanze o altri soggetti, pena la vanificazione del precetto normativo posto a tutela del singolo. I riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. devono, cioè, essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona LLincolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito;
il riscontro, in altre parole, deve riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006 - dep. 2007, Alabiso, Rv. 235800-01), poiché inerisce a «ulteriori specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, non essendo lecito l'estendersi congetturale della valutazione nei confronti del chiamato sulla base di non consentite inferenze totalizzanti» (Sez. U., n. 45276/2003, cit.). In altri termini, «ai fini LLaffermazione di responsabilità LLimputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo LLattribuzione a quest'ultimo del reato contestato» (Sez. 6, n. 45733/2018, cit.). Difatti, «l'oggetto diretto, minimo ed indispensabile LLaccertamento demandato al giudice è costituito proprio dagli elementi che fondano la colpevolezza LLimputato per il reato ascrittogli, secondo il criterio LLesclusione di ogni ragionevole dubbio (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.). Ne discende che, in materia di apprezzamento della chiamata di correo, occorre che gli elementi di conferma LLipotesi di accusa attengano non 121 solo allo specifico fatto criminoso in contestazione, in termini di sussistenza e di corrispondenza alla fattispecie incriminatrice. Ma è necessario, ancora, che gli elementi in discorso confermino in modo specifico la partecipazione al fatto della persona accusata, nei termini che fondano la relativa contestazione. Ciò non implica, come in sostanza già si è detto, che l'elemento confermativo non possa consistere nella prova logica desumibile dall'accertamento di una circostanza diversa. Occorre però che si tratti di una prova logica effettivamente pertinente al fatto, che lo confermi in modo puntuale, e non valga semplicemente ad incrementare, in termini generali ed astratti, la credibilità LLaccusa» (ivi). Nel caso in esame la Corte distrettuale ha analiticamente argomentato sulla credibilità e sull'attendibilità del IU, in conformità ai princìpi appena richiamati ed indicando gli elementi sulla scorta dei quali si è espressa (oltre al ruolo da lui ricoperto in seno alla BA, la spontaneità e la coerenza del narrato); e la prospettazione difensiva in realtà finisce col prospettare un alternativo apprezzamento sul punto, anche alla luce di una diversa valutazione della credibilità delle dichiarazioni del teste HI (pure oggetto di argomentazione non manifestamente illogica della Corte territoriale): il che, per costante giurisprudenza, non è consentito in sede di legittimità. Quanto poi ai riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non solo si ribadisce che nella specie risulta un coacervo di elementi (rispetto alle dichiarazioni del IU) indicati dai Giudici di merito, in maniera congrua, come prova autonoma, e che dunque costituiscono ben più di un riscontro individualizzante, ma anche che - in relazione al più diretto oggetto delle censure sollevate con il settimo motivo (ossia la vicenda del c.d. equity swap) il diretto coinvolgimento del ZZ nell'operazione svolta tramite il broker Marex Spectron, rappresentata dal IU, nel testo della sentenza impugnata trova elemento di corro boration nelle stesse parziali ammissioni del ZZ (che ha dichiarato di aver messo in contatto il broker con all'Ufficio soci della BA nei termini già esposti retro). Infine, quanto al nono motivo, alla luce di quanto sopra chiarito, basti osservare che neppure la deposizione del TO (rispetto alla cui attendibilità si è dedotto il deficit motivazionale) costituisce un elemento in assenza del quale la motivazione sarebbe inficiata, poiché gli elementi da essa tratti sono stati esposti a conferma di dati ricavati aliunde dalla Corte di appello, anzitutto dalle prove documentali e da testimonianze non oggetto di fondata censura di legittimità (cfr. retro). 9.6.5. La complessiva infondatezza del ricorso del ZZ determina il rilievo LLintervenuta maturazione dei termini di prescrizione per alcuni reati a lui ascritti, come meglio si evidenzierà al par. 12, ed il rigetto nel resto del ricorso. 10. La posizione di EM IU. Con l'unico motivo di ricorso la Difesa di EM IU ha dedotto il vizio di mancanza di motivazione, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla determinazione, quanto al delitto di ostacolo alla vigilanza contestato al capo H1, della pena base in 3 anni di reclusione, lamentando il mancato richiamo alle argomentazioni difensive svolte 122 con l'atto di appello. In tale sede, infatti, secondo quanto specificato in ricorso, la Difesa aveva sottolineato che la cognizione delle informazioni rilevanti per l'autorità di vigilanza esulava completamente dalle competenze della Divisione Mercati e dal suo responsabile IU;
e, ancora, che avrebbero dovuto essere valorizzati gli indici di attenuazione del dolo, così come l'ampia confessione. Elementi, questi ultimi, valorizzati dalla Corte di merito in sede di giudizio di bilanciamento tra circostanze, ma ingiustificatamente obliterati in sede di determinazione della pena base, analogamente a quanto avvenuto per alcuni indici "minori", come l'incensuratezza e l'assenza di pendenze giudiziarie. In generale, si opina che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la sola oggettiva gravità dei fatti, senza nemmeno indicare quale, tra i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., abbia ritenuto di applicare. 10.1. In sede di concreta commisurazione della pena entro la cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice, il giudice esercita, alla stregua di una valutazione globale degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., un ampio potere discrezionale che si sottrae, in quanto riconducibile ad apprezzamento di merito, a qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità. Quanto agli standard motivazionali che il giudice di merito è tenuto a osservare nell'ambito di tale apprezzamento, l'applicazione di una pena base in misura pari o superiore alla media edittale richiede una specifica indicazione dei criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 - 01); mentre, al contrario, tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta in una fascia «medio bassa» rispetto al regime edittale della pena, non è neppure necessaria una specifica motivazione (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278 - 01). Fermo restando che, in tali casi, è comunque sufficiente «il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01), ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il mero richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere LLimputato (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 - 01). 10.2. Tanto premesso, deve osservarsi che, nel caso di specie, il reato più grave tra quelli ascritti all'imputato è stato individuato in quello contestato al capo H1, ovvero nel delitto di ostacolo alla vigilanza previsto dall'art. 2638, commi secondo e terzo, cod. civ. Benché siano state contestate e ritenute sussistenti plurime aggravanti, in presenza delle quali, ai sensi del comma terzo della citata disposizione, la pena prevista dal primo comma è raddoppiata, la prevalenza accordata, in sede di giudizio di bilanciamento, alle attenuanti generiche, determina che il regime edittale è quello previsto per il delitto non aggravato, sicché la relativa pena è compresa tra 1 e 4 anni di reclusione. Ne consegue che, nel caso di IU, essendo stata la pena determinata in 3 anni di reclusione, il relativo computo si è assestato su una fascia medio alta, essendo la stessa superiore alla media edittale, pari a 2 anni e 6 mesi di reclusione. 123 Orbene, nel caso qui esaminato, in sede di dosimetria sanzionatoria relativa alla pena base applicata all'imputato per la violazione più grave le due pronunce di merito sono del tutto sovrapponibili, sicché la relativa motivazione è destinata a una reciproca integrazione, sicché la giustificazione resa dalla Corte di appello deve essere valutata alla luce di quanto, sul punto, è stato affermato dal Tribunale. Orbene, la sentenza di primo grado ha valorizzato, con riferimento alla natura e alle modalità LLazione, il ruolo rivestito da IU all'epoca dei fatti quale soggetto apicale, al pari dei coimputati, all'interno della BA popolare di Vicenza, nonché il numero e la varietà delle condotte illecite compiute e il protrarsi di esse per un arco temporale di ben tre anni. Sempre sul piano oggettivo, è stata sottolineata l'ingente entità dei danni provocati agli investitori a cagione della gestione della BA da parte degli imputati, la cui conseguenza ultima è stata la messa in liquidazione della stessa. Sul piano soggettivo, inoltre, è stata valorizzata la particolare intensità del dolo, ricavata dall'impegno profuso dagli imputati nell'elaborazione e nella successiva attuazione delle strategie commerciali in tema di capitale finanziato, la pervicacia manifestata sia nell'imporre detta operatività alla rete commerciale, sia nell'occultamento al mercato e alla vigilanza della reale situazione LListituto bancaria. Alla stregua di questi concreti elementi, il Tribunale ha stimato che i fatti accertati dovessero essere valutati come particolarmente gravi e che, rispetto a tale gravità, la pena di 3 anni di reclusione fosse congrua, ovvero concretamente adeguata ad essa. Al medesimo approdo è pervenuta la Corte di appello, la quale, facendosi carico anche di taluni argomenti prospettati dalla Difesa LLimputato nell'atto di appello, ha ritenuto che la «presa di coscienza» da parte di IU della gravità di quanto commesso non si fosse tradotta in «un'astensione dal continuare a concorrere nei contegni penalmente rilevanti», né tantomeno nella decisione di dimettersi o di denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria. In questo modo, le due sentenze di merito hanno correttamente adempiuto allo specifico onere motivazionale concernente la puntuale esplicitazione delle ragioni della decisione sul trattamento sanzionatorio, considerato che l'obbligo di richiamare gli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. ai fini del concreto esercizio della relativa discrezionalità da parte del giudice non implica una necessaria disamina di ciascuno di essi, quanto il riferimento a quelli che, nell'ambito LLapprezzamento di merito, siano stati ritenuti rilevanti. In ogni caso, gli elementi fattuali valorizzati ai fini della determinazione della pena in concreto rivelano, da un lato, la manifesta infondatezza delle deduzioni difensive in ordine alla mancata esplicitazione di quale, tra i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., i Giudici abbiano ritenuto di applicare;
e, dall'altro lato, il carattere rivalutativo delle censure relative ai profili, già oggetto di specifico apprezzamento in sede di merito, concernenti la attenuazione del dolo, l'ampia confessione resa, la condizione di incensuratezza. 10.3. La complessiva infondatezza del ricorso del IU comporta il rilievo LLintervenuta maturazione dei termini di prescrizione per alcuni reati a lui ascritti, come meglio si evidenzierà al par. 12, ed il rigetto nel resto del ricorso. 124 st- 11. La posizione di IA EG. Si è contestato a IA EG di avere concorso nei reati di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza nella sua qualità di dirigente responsabile della Divisione Bilancio e Pianificazione, competente alla redazione dei documenti contabili rilevanti nella prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni della BA popolare di Vicenza e di avere, altresì, fornito un concreto contributo alla realizzazione dei reati di falso in prospetto in ragione della sua responsabilità nella gestione degli adempimenti contabili e nella predisposizione delle segnalazioni all'autorità di vigilanza. La sentenza di primo grado, rispetto a tali addebiti, aveva ritenuto non provata la consapevole partecipazione di EG al complesso meccanismo decettivo posto in essere dai coimputati. Ciò sul rilievo che la Divisione di cui era responsabile non era stata coinvolta direttamente nella realizzazione delle operazioni correlate, riferibili ad altre divisioni. Inoltre, non poteva ritenersi dimostrato che, al di là di una generica conoscenza del fenomeno, egli sapesse delle sue caratteristiche e, soprattutto, della sua diffusività, considerato: che nessuna informazione al riguardo gli era pervenuta attraverso i canali istituzionali;
che taluni dei suoi stretti collaboratori (TR, AN, ET, LI) avevano riferito che il fenomeno non era stato percepito nell'ambito LLattività di gestione della contabilità; che LA non aveva riferito di aver parlato con lui delle operazioni baciate e che le deposizioni di TO, AL, UR in proposito erano state considerate vaghe e incerte. Il Tribunale aveva, inoltre, valorizzato sia la vicenda della comunicazione delle 17 posizioni sospette da parte della PM (in occasione della quale EG si era mostrato seriamente preoccupato), sia la richiesta di disclosure da lui avanzata in relazione ai fondi IM e HE, segnalandone l'esposizione sconosciuta e chiedendo la detrazione dal Cet 1 LLintero investimento;
sia, infine, l'atteggiamento da lui tenuto nella seduta del Consiglio di amministrazione in data 10 aprile 2014, allorché egli si era discostato dalle indicazioni di NI in relazione al valore da assegnare all'azione. Quanto poi alla seduta LL8 novembre 2011 non vi era prova che l'imputato conoscesse il fenomeno di cui, pure, si era parlato né la sua diffusività, mentre al Comitato di direzione del 10 novembre 2014 EG non aveva partecipato e il riferimento a lui fatto da EM IU («... però dobbiamo confrontarci con IA...»), nasceva dal fatto che egli doveva essere coinvolto nell'operazione in ragione LLesigenza di tagliare gli attivi. Infine, la circostanza che OS UR avesse riferito che nel corso della riunione del 7 gennaio 2015 si era parlato di «operazioni baciate» in presenza di EG era stata ritenuta priva di valore probatorio, posto che il teste era stato considerato inattendibile proprio in quanto aveva ritrattato le precedenti dichiarazioni sul punto. Al contrario, la Corte di appello, investita della posizione di EG attraverso l'appello del Pubblico ministero, ha ritenuto, all'esito della rinnovazione LListruzione dibattimentale disposta ex art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., che fosse stata dimostrata la totale consapevolezza LLimputato rispetto al fenomeno delle operazioni correlate e che egli avesse partecipato dalla complessiva operazione di occultamento realizzata dai coimputati attraverso le 125 condotte manipolative di aggiotaggio e attraverso l'ostacolo frapposto ai controlli da parte delle autorità di vigilanza. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato come la situazione di crisi che si era determinata a partire dal 2010 all'interno LListituto bancario e la progressiva perdita di valore delle azioni fosse certamente conosciuta da EG e che il rimedio approntato per fare fronte alla situazione, costituito dai finanziamenti per l'acquisto delle azioni proprie, costituiva un fatto notorio ( tanto che secondo il teste BE RE, lo sapeva «il 99% del personale»), sicché le operazioni di capitale finanziato e, in particolare, le cd. campagne svuotafondi finalizzate ad assicurare il rispetto dei ratios patrimoniali, dovevano necessariamente costituire oggetto di una adeguata pianificazione e di una conseguente attuazione, costantemente monitorata, non essendo ragionevolmente ipotizzabile che siffatte operazioni fossero poste in essere "alla cieca", ovverosia ignorandone presupposti ed effetti. Ciò era, del resto, confermato dall'intervento del direttore generale SO in occasione della seduta del Comitato di direzione LL8 novembre 2011 riportata dalle annotazioni di LA, ove era stata evidenziata l'esigenza di una costante verifica LLandamento di tali operazioni, che spettava, come tutto il monitoraggio dei dati contabili rilevanti ai fini del rispetto dei ratios patrimoniali della banca anche in relazione all'andamento del fondo acquisti azioni proprie, alla direzione Pianificazione Strategica che faceva capo alla Divisione Bilancio diretta da EG, l'unica che aveva risorse e mezzi per procedere al monitoraggio del capitale finanziato (v. le dichiarazioni sul punto di RA TO), procedendo ordinariamente, come ammesso anche da IU, a elaborare i dati da mettere a disposizione delle altre articolazioni (v. in proposito le dichiarazioni di UC TR). Sicché non poteva ammettersi che EG, massimo dirigente della Divisione Bilancio potesse essere all'oscuro di tali operazioni (anche considerata la presenza di anomalie come la «marea» degli storni, costantemente comunicata agli uffici di EG e che non poteva certo sfuggire a un dirigente esperto come lui, tanto più che essi avevano ricevuto l'avallo dalla Ragioneria generale, direzione che dipendeva dalla Divisione Bilancio, v. pag. 735 sentenza primo grado). E ciò, in particolare, considerando la forte gerarchia con cui la struttura era organizzata, l'importanza vitale delle operazioni per la banca, le gravi conseguenze giuridiche in caso di occultamento agli organi di vigilanza e, soprattutto, la mancanza totale di evidenze in tal senso, spiegandosi la mancanza di documenti che informassero EG con le direttive date a livello centrale, che imponevano di non lasciare tracce LLoperatività illecita. In tale contesto probatorio, caratterizzato da prove dichiarative, documentali e da argomenti di carattere logico, si sono poi inserite le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del coimputato IU, che nel suo memoriale e nel corso della rinnovazione del suo esame, riscontrati da un ampio compendio documentale (v. pagg. 671 e ss.), ha confermato come le «operazioni baciate» esistessero già dal 2007 e si fossero diffuse nel 2011-2012, con l'accentuarsi della sfavorevole congiuntura economica, per raggiungere una serie di obiettivi aziendale: il mantenimento dei ratios patrimoniali richiesti dall'Autorità di vigilanza;
il sostegno al prezzo LLazione;
il soddisfacimento delle richieste dei soci per non generare malcontento. IU ha, inoltre, riferito che EG aveva uno stretto rapporto con il direttore generale 126 SO;
che aveva accesso diretto «ai sistemi informativi» della BA popolare di Vicenza ovvero alle «tecnologie/strumenti che permettono di tracciare/controllare/consuntivare tutte le operazioni di una banca» e che costituiva la «interfaccia primaria con BA d'IT e BC», condividendo con il collaboratore AN le risposte da dare agli enti regolatori;
che lo stesso EG, direttamente o per il tramite dei più stretti collaboratori, era solito partecipare alle riunioni e ai comitati di direzione nei quali si era affrontato anche il tema del capitale finanziato e che, dunque, egli ne era pienamente consapevole, così come della cd. prassi svuotafondo, al pari di tutti gli altri componenti LLalta dirigenza LListituto di credito, essendo impossibile per la rete commerciale portare avanti quella particolare e complessa operatività senza che i vertici della BA ne fossero a conoscenza. Fermo restando, in ogni caso, che EG ne aveva parlato espressamente con lo stesso IU, il quale gli aveva riferito LLampiezza del fenomeno;
e che il primo era stato destinatario, come tutta l'alta dirigenza della BA, delle e- mail del Controllo di Gestione ove si faceva riferimento ad esso. 11.1. La Difesa di EG, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto la violazione LLart. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 del codice di rito, nonché LLart. 6, par. 3, lett. d), Cedu, poiché la rinnovazione istruttoria disposta dalla Corte di appello sarebbe stata parziale e non avrebbe attinto tutte le prove decisive, essendosi essa limitata a disporre il nuovo esame soltanto in relazione a cinque testimoni (AN, ET, LI, NI e CH) nonché, in un secondo momento, l'esame di IU e di TR. Si osserva, in proposito, che la sentenza di primo grado, nell'esaminare la posizione LLimputato, avrebbe sottolineato la rilevanza di ulteriori prove dichiarative che avrebbero confermato il suo mancato coinvolgimento nella operatività illecita. E dal momento che la Corte di appello preciserebbe che la ricostruzione dei fatti e delle singole responsabilità sia possibile, nella specie, soltanto sulla base di una «inevitabile combinazione di plurimi contributi narrativi», la rinnovazione istruttoria avrebbe dovuto essere estesa alle deposizioni che avevano fornito un contributo sui temi rilevanti per la ricostruzione della consapevolezza di EG del fenomeno dei finanziamenti correlati e, dunque, di quelle che si sono occupate: LLorganizzazione funzionale della BA popolare di Vicenza e delle mansioni in concreto svolte da EG;
delle riunioni che si tenevano nell'istituto di credito vicentino e degli argomenti ivi trattati, nonché dei soggetti che vi partecipavano;
degli accertamenti svolti dagli ispettori della BA d'IT e della BA centrale europea in occasione degli accessi effettuati e di quanto da essi rilevato in ordine all'attività di EG;
delle informazioni sul tema delle «operazioni baciate» a disposizione dei suoi stretti collaboratori e, comunque, di coloro che operavano nella Divisione Bilancio e Pianificazione (non solo TR, AN e ET, ma anche SS e RC). Sotto altro profilo, la difesa lamenta che la Corte di appello avrebbe menzionato anche altri apporti dichiarativi, i quali sarebbero stati utilizzati per fornire una chiave di lettura di altri dati, come l'appunto scritto di LA, al quale sarebbe stato attribuito valore confermativo del fatto che, in occasione del Comitato direttivo del 2011, fossero state impartite direttive per eseguire le «operazioni baciate». Del pari, non sarebbe stata 127 ,JA disposta la rinnovazione di prove testimoniali ritenute decisive dalla Procura generale appellante e che la Corte di appello, dopo averle ritenute ininfluenti ai fini della decisione, avrebbe invece utilizzato proprio nella medesima prospettiva indicata dall'appellante (come nel caso di TO, LA, UR, AL e ZE). Si contesta, a tal proposito, l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui le dichiarazioni non rinnovate non avrebbero potuto formare oggetto di opposte valutazioni in punto di responsabilità LLimputato (si menziona, al riguardo, in via meramente esemplificativa, il caso dei testi TO, AL, UR e LA), all'uopo richiamando il contenuto nella memoria difensiva depositata nel giudizio di appello. 11.1.1. Il motivo è fondato e, per tale ragione, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla posizione processuale LLimputato, ovviamente, quanto agli effetti penali, limitatamente ai soli reati contestati ai capi di cui ai capi El, quanto al fatto del 15 marzo 2014, Fl, Gl, Ml, per i quali non risulta intervenuta la prescrizione, nonché, per i residui reati di cui ai capi Al, Bl, Cl, D1, El, quanto ai fatti del 15 settembre 2013 e 25 ottobre 2013, soltanto agli effetti civili (v. infra). Va premesso che il tema degli obblighi di rinnovazione LListruzione dibattimentale in caso di impugnazione della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero è stato fatto oggetto di importanti arresti giurisprudenziali da parte della Corte di legittimità, anche a Sezioni unite, i quali hanno affermato che la previsione contenuta nell'art. 6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti LLuomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto LLimputato di far sottoporre a esame i testimoni a carico e di ottenere l'esame dei testimoni a discarico, implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale LLimputato, senza avere prima proceduto, anche d'ufficio a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni, sui fatti del processo, che siano state ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (da Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, DA, Rv. 267491 - 01). Quanto alla nozione di prove decisive si è anche precisato che la stessa va riferita, al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, a quelle prove che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva LLappellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini LLesito della condanna (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, DA, Rv. 267491 - 01). Su tale scenario giurisprudenziale si è inserita la modifica LLart. 603 cod. proc. pen., con l'introduzione del comma 3-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, che 128 nella sua formulazione applicabile ratione temporis alla presente vicenda processuale stabiliva che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione LListruzione dibattimentale». In ottemperanza alle indicazioni della norma processuale, la Corte territoriale ha provveduto alla rinnovazione LListruzione dibattimentale, procedendo alla nuova audizione di taluni testi già escussi nel corso del dibattimento di primo grado, attraverso una attività istruttoria che la Difesa LLimputato contesta nella sua portata ed estensione. Secondo quanto dedotto in ricorso, come detto, la sentenza impugnata avrebbe fatto ricorso, nel motivare la pronuncia di condanna che ha ribaltato la decisione assolutoria di primo grado, ad apporti dichiarativi che, acquisiti nel corso del primo giudizio, non sono stati nuovamente assunti nel corso del processo di secondo grado. 11.1.2. Tanto premesso, deve innanzitutto rilevarsi che secondo l'indirizzo giurisprudenziale che si è ormai consolidato, la rinnovazione non deve essere disposta rispetto a tutte le prove dichiarative, né a quelle che abbiano costituito oggetto della richiesta del pubblico ministero o della difesa delle parti private, quanto con riferimento a quelle sole prove dichiarative che, a prescindere da una specifica richiesta, siano ritenute "decisive" dal giudice. Quest'ultimo, dunque, mantiene i poteri officiosi previsti dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. ed è, quindi, tenuto comunque a disporre la riassunzione delle prove decisive in ragione della regola LLassoluta necessità probatoria, implicita nell'impossibilità di un ribaltamento LLesito del giudizio di primo grado se non a seguito della rinnovazione delle prove dichiarative che avevano contribuito a determinare l'assoluzione LLimputato (v. Sez. 1, n. 13725 del 07/11/2019, dep. 2020, C., Rv. 278972 - 01). Dunque, il giudice, investito LLimpugnazione della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, è tenuto a disporre la rinnovazione LListruttoria dibattimentale, ai sensi LLart. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., unicamente in relazione alle prove decisive ai fini della valutazione di responsabilità e non a quelle prove che, pur ritenute tali nella prospettazione LLappellante, siano invece ritenute irrilevanti dallo stesso giudice ai fini della decisione (così Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 - 01; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050 - 01; Sez. 3, n. 51575 del 18/06/2018, P., Rv. 275866 - 01). E ad analoga conclusione la giurisprudenza è pervenuta anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa (così Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 01), rispetto alle quali il giudice è tenuto alla rinnovazione unicamente nel caso in cui, ai sensi LLart. 603, comma 1, cod. proc. pen., ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, essendo la prova richiesta assolutamente necessaria alla decisione o essendo la prova sopravvenuta dopo la decisione di primo grado. La Difesa di EG, come anticipato, lamenta che non siano state riassunte tutte le prove realmente decisive, atteso che, come detto, la sentenza di appello avrebbe fatto ricorso anche alle deposizioni di alcuni testi sentiti in primo grado e non escussi, invece, nel giudizio di 129 L32-\ secondo grado, i quali sarebbero decisivi proprio per la rilevanza annessa al loro contributo dichiarativo nel contesto della affermazione di responsabilità LLimputato. Tale assunto deve essere meglio precisato. Invero, la circostanza che la sentenza di appello abbia richiamato le dichiarazioni di testi in relazione ai quali non si è proceduto alla rinnovazione LLesame non implica che esse debbano necessariamente reputarsi decisive, dovendo verificarsi se tali contributi narrativi siano stati essenziali ai fini LLassoluzione in primo grado ovvero se esse, in termini astratti, avrebbero potuto essere determinanti ai fini della condanna nel giudizio di appello o, infine, se essi si siano rivelati tali, secondo l'opinione del giudice di appello, per il ribaltamento della prima decisione. Orbene, si è già detto che l'assoluzione da parte del Tribunale era stata motivata con la mancata dimostrazione della consapevolezza in capo a EG del ricorso al finanziamento degli acquisiti delle proprie azioni da parte della BA Popolare di Vicenza. Ciò in quanto il monitoraggio del capitale finanziato non sarebbe stato univocamente riconducibile alla Direzione Pianificazione strategica della BA, guidata da AN, la quale dipendeva dalla Divisione Bilancio e Pianificazione di EG;
e in quanto alcuni stretti collaboratori LLimputato (AN e ET) avevano riferito che in presenza di EG non si sarebbe mai parlato del capitale finanziato. Viceversa, la Corte di appello ha, dapprima disposto la rinnovazione LListruzione dibattimentale dei predetti testi (ai quali erano stati aggiunti anche il vicedirettore LI e TR) e del coimputato IU, riportando diffusamente le dichiarazioni di quest'ultimo, il quale, avendo deciso di rendere ampia collaborazione, ha fornito un contributo caratterizzato da significativa novità, concorrendo in maniera assai rilevante alla ricostruzione degli accadimenti e a delineare il ruolo svolto da ON e dallo stesso EG, in particolare con riferimento alla discussione svoltasi nel corso di un Comitato di direzione in relazione al coinvolgimento della Divisione Bilancio e Pianificazione della quale egli era a capo. Tuttavia, nella ricostruzione di taluni profili della vicenda, la sentenza impugnata ha anche richiamato alcune dichiarazioni, che avrebbero dovuto rilevare sia come autonome prove indiziarie, sia quali riscontri alle propalazioni eteroaccusatorie di IU, alle quali la Corte territoriale sembra avere annesso una significativa valenza nel contesto del complessivo ragionamento probatorio svolto. Ciò è a dirsi, innanzitutto, per la deposizione di RA TO ( già direttore generale della controllata toscana Cassa di Risparmio di Prato, poi fusa per incorporazione nella BA popolare di Vicenza e indi direttore regionale LLarea Toscana di quest'ultima), che la sentenza impugnata ha valorizzato per evidenziare come la determinazione dei ratios patrimoniali delle operazioni inerenti ai finanziamenti correlati fosse un'operazione particolarmente complessa e sofisticata, sicché soltanto la struttura di «EG era in grado di poter poi dare il risultato finale, perché aveva gli uomini che gliele fornivano» (pag. 629) nonché per confermare che alla riunione LL8 novembre 2011, alla presenza di EG, era stato detto che l'unico modo per finanziare la banca, vista la prossimità della scadenza, erano le «operazioni baciate» (v. le pagine 633 ss. e 647). Dichiarazioni, queste, che la sentenza di appello ha riportato nell'ambito degli elementi 130 significativi della consapevolezza di EG del ricorso alle operazioni correlate e che la sentenza di primo grado aveva del tutto pretermesso o aveva diversamente interpretato, quanto alla riunione LL8 novembre 2011, nel senso che il Tribunale aveva concluso che EG non avesse compreso il senso del riferimento di RA TO alle «operazioni baciate». Del pari, a pag. 625 della sentenza impugnata sono state sottolineate le dichiarazioni del teste OS UR, funzionario dello staff della Divisione Mercati, nella parte in cui costui ha riferito che all'interno della BA popolare di Vicenza persino «i cassieri» erano a conoscenza delle operazioni correlate;
dichiarazioni, queste, che la sentenza di primo grado aveva, invece, svalutato, ritenendo complessivamente inattendibile il teste, il quale aveva ritrattato, in parte, il suo precedente racconto. Ancora: la Corte territoriale ha riportato le dichiarazioni del teste AD AU, al vertice della Direzione Risorse, il quale, dopo avere riferito, secondo quanto riportato alle pagine 644 e 677 della sentenza impugnata, che i piani industriali erano stati manipolati per tenere alto il prezzo LLazione, ha anche precisato che EG aveva più volte ammesso come l'elaborazione di piani industriali irrealistici costituisse il contributo da lui offerto per sostenere surrettiziamente il prezzo LLazione, tanto da essere definito dal teste, proprio con riferimento a tale elaborazione, il "braccio armato" del direttore generale SO (pag. 690); dichiarazioni, queste, che la sentenza di primo grado non ha, invece, nemmeno riportato. Infine, la sentenza di appello ha richiamato le dichiarazioni di MA ZE, responsabile LLaudit, e la sua denuncia alla riunione del febbraio 2015, per ricavare dalla mancata reazione di EG alle sue rivelazioni la conclusione che egli sapeva delle operazioni correlate: episodio a cui la sentenza di primo grado non fa, invece, alcun cenno. Tali contributi dichiarativi, sia che possano considerarsi come prove vere e proprie, sia che costituiscano elementi di riscontro al racconto di EM IU e alla sua chiamata in correità di EG, sono state utilizzate dalla sentenza impugnata per ricostruire fatti, relativi all'operatività della Direzione Bilancio e Programmazione e delle conoscenze che, all'interno di essa, doveva necessariamente avere EG. Essi, pur in taluni casi non utilizzati dalla sentenza di primo grado, hanno, invece, acquisito un connotato di decisività rispetto alla pronuncia di appello, nel senso che anche su di essi è stata fondata la differente valutazione del complessivo compendio in punto di affermazione della responsabilità di EG. Non pertinente, dunque, deve ritenersi il richiamo operato dalla sentenza impugnata al principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 34541 del 12/03/2019, Berlingeri, Rv. 276691 - 01, secondo cui in tema di rinnovazione LListruzione, non costituiscono prove decisive, che il giudice d'appello ha l'obbligo di rinnovare in caso di reformatio in pejus, gli apporti dichiarativi il cui valore probatorio, in sé inidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con elementi di diversa natura, non adeguatamente valorizzati o addirittura pretermessi dal primo giudice, ricevendo da questi ultimi, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini LLaffermazione di responsabilità. Detto principio che, peraltro, già si rinviene nella motivazione della citata Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, DA (che a sua volta lo aveva mutuato da un solido orientamento giurisprudenziale, espresso, tra le altre, 131 da Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265879 - 01; Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, Di Trapani, Rv. 264682 - 01; Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, P., Rv. 260867- 01; Sez. 6, n. 18456 del 01/07/2014, dep. 2015, Marziali, Rv. 263944 - 01), concerne, invero, un'ipotesi differente da quella qui in rilievo, posto che esso presuppone che il contributo dichiarativo sia inidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado e che esso si combini con elementi probatori di diversa natura e, dunque, con prove di natura non dichiarativa. Consegue alle considerazioni che precedono la necessità di sollecitare un nuovo sforzo motivazionale da parte della Corte di appello, tanto più in rapporto al passaggio della sentenza in cui la Corte di appello ha contraddittoriamente evidenziato come la ricostruzione dei fatti si sarebbe potuta operare, nell'odierna complessa vicenda processuale, solo in base a un «inevitabile combinazione di plurimi contributi narrativi» e come, nel panorama probatorio del processo, non potesse ravvisarsi una prova autosufficiente e decisiva, essendo, invece, necessaria la valorizzazione di una congerie di dati probatori (documenti, testimonianze e consulenze). Un assunto che pur non potendo essere sviluppato sino alle estreme conseguenze, come invece avrebbe auspicato la Difesa di EG e, quindi, sino a realizzare una rinnovazione LListruzione dibattimentale pressoché integrale su tutti i temi di prova in qualche modo connessi ai fatti di causa, impone, comunque, una cura particolare nel selezionare e, quindi, riassumere le prove rilevanti ai fini della assoluzione in primo grado e della condanna disposta in appello. Ciò che, come detto, è stato fatto dalla Corte di appello, nonostante le premesse, soltanto parzialmente. 11.2. Dall'accoglimento del primo motivo di ricorso consegue che gli ulteriori motivi di doglianza devono ritenersi assorbiti, ancorché non preclusi. Alla luce delle considerazioni che precedono, nei confronti di IA EG la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali relativamente ai reati di cui ai capi Al, nonché ai capi Bl, C1, D1, E1 - quanto ai fatti del 15 settembre 2013 e 25 ottobre 2013 - per essere i suddetti reati estinti per prescrizione. Inoltre, la sentenza deve essere annullata, agli effetti civili, relativamente agli stessi reati, nonché, agli effetti penali, in relazione ai reati di cui ai capi di cui ai capi El, quanto al fatto del 15 marzo 2014, Fl, Gl, Ml, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. 12. La declaratoria di prescrizione e le conseguenti statuizioni sulle pene. La non manifesta infondatezza dei ricorsi degli imputati in relazione ai reati per i quali è allo stato maturato il termine di prescrizione impone di rilevare tale causa estintiva, con gli effetti che si specificheranno in fra. 12.1. Nel presente giudizio risulta la sospensione del termine di prescrizione in primo grado per complessivi 87 giorni (dal 12 marzo 2020, per la durata di 64 giorni, in ragione del differimento secondo la disciplina emergenziale introdotta per la pandemia da Covid19; dal 19 maggio 2020 al giorno 11 giugno 2020 per richiesta difesa, per la durata di 23 giorni); nonché 132 in seguito all'incidente di costituzionalità nel corso del giudizio di legittimità, di cui si dirà appena oltre (dal 14 dicembre 2023, data in cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, al 4 febbraio 2025, giorno in cui è stata depositata la sentenza n. 7 del 2025 della Consulta e sono stati restituiti gli atti: rectius, la Cancelleria del Giudice delle leggi ne ha reso edotta questa Corte) pari a 418 giorni. Si evidenzia che tale ultima sospensione si è verificata allorché era già decorso il termine di prescrizione dei reati di cui in questa sede si dichiara l'estinzione, i quali dunque erano già estinti senza che essa possa avere effetto (a differenza che per le imputazioni rispetto alle quali non era già spirato il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.), salvo che - come si specificherà appena infra - per uno dei fatti di cui al capo E.I.. Sono, in particolare, estinti per prescrizione, come anticipato considerando la sospensione di 87 giorni (e non potendosi considerare quella determinata dall'incidente di costituzionalità, sollevato successivamente al maturare della prescrizione): - i fatti di cui all'art. 2637 cod. civ. (capo Al.) successivi a quelli commessi fino al 2014 (per cui è già stata dichiarata), da collocarsi da ultimo in data 11 aprile 2015, in quanto il termine di prescrizione massimo di sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.) è spirato il 6 gennaio 2023; - i fatti di cui all'art. 2638 cod. civ. descritti al capo 3.1., commessi dal 28 maggio 2012 al 12 ottobre 2012, in quanto il termine massimo di prescrizione di dieci anni (cfr. pure art. 2638, comma 3, cit.) è spirato il 7 gennaio 2023; nonché quelli descritti al capo C.1., del 5 marzo 2013, in quanto il termine massimo di prescrizione di dieci anni è spirato il 31 maggio 2023; al capo D.1., del 24 giugno 2013, in quanto il termine massimo di prescrizione di dieci anni è spirato il 19 settembre 2023; al capo del 15 settembre 2013, in quanto il termine massimo di prescrizione di dieci anni è spirato il 11 dicembre 2023. È, altresì, spirato il termine decennale di prescrizione del fatto di cui all'art. 2638 cod. civ., pure contestato al capo El., commesso il 25 ottobre 2013, prescritto in data 13 marzo 2025, considerata la sospensione per complessivi 87 giorni verificatesi in primo grado e la sospensione determinata dall'incidente di costituzionalità. I rimanenti reati di ostacolo alla vigilanza (capi E.1, in parte qua, G.1, H.1, M.1, N.1, commessi dal marzo del 2014), non sono prescritti. Ne deriva l'annullamento senza rinvio agli effetti penali della sentenza impugnata nei confronti di EM IU, AO IN, ND ZZ, OV ON, limitatamente ai reati in discorso;
e il rigetto nel resto dei loro ricorsi. Ne consegue, altresì, l'eliminazione della pena inflitta per i reati prescritti, quanto a OV ON e ND ZZ pari a complessivi 6 mesi;
quanto a EM IU, la pena pari a 108 giorni di reclusione. Non può, invece, qui rideterminarsi la pena per AO IN, in quanto la pena rispetto al alla quale sono stati calcolati gli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen., è quella a lui irrogata per il delitto di cui al capo H.1., oggetto di annullamento senza rinvio per non aver commesso il 133 , fatto. Dunque, deve rinviarsi per la rideterminazione della pena per i residui reati ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia. 13. Le statuizioni civili. In ragione della soccombenza, AO IN, ND ZZ e OV ON devono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, nella misura che si stima equa ed indicata per ciascuna in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori anticipatari (pure indicati in dispositivo). Non deve invece disporsi il pagamento delle spese in favore degli AT Lorenzo RO, LA SM, AN NAcchi, RI EN, non abilitati al patrocinio innanzi a questa Corte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di EM IU, AO IN, ND ZZ, OV ON e IA EG limitatamente ai reati di cui ai capi Al, nonché ai capi B1, Cl, D1, El - quanto ai fatti del 15.9.2013 e 25.10.2013- per essere i suddetti reati estinti per prescrizione. Elimina per l'effetto, quanto a EM IU, la pena di giorni 108 di reclusione, quanto ad ND ZZ e OV ON, di mesi sei di reclusione ciascuno. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AO IN limitatamente alle residue condotte di cui al capo H1 per non aver commesso il fatto e rinvia per la rideterminazione della pena per i residui reati ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia. Annulla la sentenza impugnata quanto a IA EG per i residui reati di cui ai capi El (fatto del 15.3.2014), Fl, Gl, M1 e agli effetti civili per i reati di cui ai capi Al, B1, Cl, D1, El -per i fatti del 15.9.2013 e 25.10.2013- con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. presso la Corte d'appello di Venezia, di EM IU, AO IN, ND ZZ, OV ON. Rigetta il ricorso della BA Popolare di Vicenza in Liquidazione Coatta Amministrativa. Condanna, inoltre, gli imputati IN AO, ZZ ND e ON OV alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BA d'IT che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge. Condanna, altresì, gli imputati IN AO, ZZ ND e ON OV alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CONSOB, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge. Condanna, poi, gli imputati IN AO, ZZ ND E ON OV alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dagli Avv. Amoroso IS, Barracato Giancarlo, Di Ciollo SC, MA IZ, Spillare LO, NI AN IA, AC OV, NZ LO, NO ER, CA Beatrice, 134 D'ME ST, OL LA, IB IE MA, TI EL, IO AV, PU UC che liquida, per ciascun difensore, in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei primi sei, in quanto anticipatari. A Condanna, ancora, gli imputati IN AO, ZZ ND e ON OV alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dagli Avv. Callegaro Marzia, De Franceschi DI, Vio AN, GH TA, Pegoraro RI, NA RA, HE LL, AL IA, BI RU, DI IC, SI ND, BO SC M, CA Antonino, CO AO, ZO CO, Cusinato DO, Fantini EL, EL OS LO, D'OR IS, ON MA, CO SI, AT SE, AT Diego, BR SA, BE EV, RS UE, EL Diego, Palazzo Fabio Marzio, IZ LA, ST Lorenzo, EV RI, VI FE, VI OV, CC MA, UT OV RI che liquida, per ciascun difensore, in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei primi sette, in quanto anticipatari. Condanna, altresì, gli imputati AO IN, ND ZZ e ON OV alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dagli Avvocati De ON LE, Orlandella Geraldina, Cianci BE, Sottosanti Elisa, BB EL che liquida, per ciascun difensore, in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei primi due, in quanto anticipatari. Condanna, inoltre, gli imputati IN AO, ZZ ND e ON OV alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistita dagli Avv. LL NA, Bordandini Denaura, Borgobello MA, Compagno EM, TE ZI, AT SC, NO EN, FI SA, FIni ND, TO AO, AD ON, Vettore MI, AJ UC, NI UE, NA ND, CA IO, NA AN, FA GI, GN SA, IN LA, CI ES, OR DI, Parenti OS, RT FE, OL BE, PU BA, LO AO, LO SC, VE NA, NI SA che liquida, per ciascun difensore, in complessivi euro 9.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei primi dodici, in quanto anticipatari. Condanna, inoltre, gli imputati IN AO, ZZ ND e ON OV alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dai residui avvocati, liquidate in complessivi euro 3.686,00 a favore LLAvv. Di AO Raffaela, euro 6.332,00 a favore LLAvv. Rando ES, euro 3.870,00 a favore LLAvv. CO SA FR, euro 2.660,60 a favore LLAvv. Ferretto Chiara, euro 2.900,00 a favore LLAvv. L'Insalata MA, euro 2.000,00 a favore LLAvv. LOzzi CA, euro 1.582,31 a favore LLAvv. Pedrali DEe, euro 2.766,00 a favore LLAvv. Sbraccia Agnese, euro 5.738,32 a favore LLAvv. Bortolamei LA, euro 6.332,00 a favore LLAvv. Forlin DI, euro 3.686,00 a favore LLAvv. Vezzoli RI, euro 6.991,80 a favore LLAvv. LO SA, euro 5.500,00 a favore LLAvv. OJ MI, euro 4.791,80 a favore LLAvv. 135 OV CO Il Pres .ente OS P zullo I Consiglieri estensori LO EN dik ) LA/ TE SC, euro 6.038,90 a favore LLAvv. Di AN Calogero, euro 6.500,00 a favore LLAvv. Menegardi FE, per tutti oltre accessori di legge, con distrazione a favore delle prime tre, in quanto anticipatarie. Nulla per spese ai difensori RO Lorenzo, SM LA, NAcchi AN, EN RI. Dispone la distrazione delle spese in favore delle parti civili assistite dall'Avv. SC AT nella sentenza n. 348/2021 emessa in data 19.3.2021 dal Tribunale di Vicenza e dalla Corte d'appello di Venezia n. 3348/2022 emessa in data 10.10.2022. Così deciso il 08/04/2025. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggl, 2 8 LUG 2025 IL CAN LLIERE ER b ina, opto P 136 /,) I ,)(AQ \I o k D , Q ,L.ee 56,42_ 'q2 Q \ (17 m 91 I 2-015 — v\ t e._)r-) ( 7) • V\C ‘' CSL • 1/?-e N-C3LL 'F‘./uvvt ("2- jV te- , tCQ ciL q m t - 2 ui ZIONARÒ ÈilUDIzIARlo m.Ssa M an ara t, C-t) CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE C .) ì5(,4, \ , e %•..) e-\ ."( Y \ , )._ . - I (-) , . J:V.) , L. CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE ")uu._. ',--‘:: V\ \ L(-) "\--().,.1:•-1: O t1L- ).•°- •-v 7 (9 9 I : 1\•,' - > " .k; (-6. Q tA Q-7 u ):, :)) (),, v.,,,-_-‘-,iL._ , r-sr‘í,_) .I.N. e k),_,u,„ \i,\•,_ ,Du, i L 3, (-,1), 9 .‘-I' ''' 42 , . , l, ki ''' '' Pi ' r \ .,:k.,_ V., ek, f) CC LO 'L • l rj' • e_ il_ c\r_e_AÀ\-, (. ki. t-7.- k (---)r \É\ C'ILk À% I '3 I ) 41 \ 2 cAk.--• „ l - ,•:'I - ..,) 0 .._, oke_ t) '‘A k 1:•-•L .• L k.‘ (.? n • . , i ì.:.) „i•.,,
nonché dagli stessi: 2. IU EM 3. IN AO 4. EG IA 5. ZZ ND 6. ON OV 7. BA Popolare Di Vicenza;
avverso la sentenza avverso la sentenza del 10/10/2022 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dai Consiglieri LO EN e OV CO;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27569 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RENOLDI CARLO - FRANCOLINI GIOVANNI . Data Udienza: 08/04/2025 uditi: - il Sostituto Procuratore presso questa Corte Tomaso Epidendio, il quale ha chiesto che la Corte: annulli senza rinvio la sentenza impugnata per i reati di cui all'art. 2637 c.c. e per i reati di cui ai capi Bl, CI., Dl perché estinti per prescrizione;
annulli senza rinvio, limitatamente all'aumento per la continuazione per AO IN, con conseguente rideterminazione della pena;
annulli con rinvio per i residui reati nei confronti di IA EG;
rigetti nel resto i ricorsi della Procura Generale, di AO IN, ND ZZ e OV ON;
rigetti il ricorso proposto per BA Popolare di Vicenza;
dichiari inammissibile il ricorso proposto di EM IU;
dichiari le parti della sentenza divenute irrevocabili;
l'avvocato IA AL in difesa delle parti civili da lei rappresentate, che si è riportata alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC, anche per gli avvocati MA CC e IZ MA da lei sostituiti;
- l'avvocato Albertina Pepe in difesa delle parti civili da lei rappresentate, si è riportata alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC dall'avv. Antonino CA;
- l'avvocato Michelangelo Curti in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC dall'avv. LO NZ nonché alla odierna udienza;
- l'avvocato Gerardina Orlandella in difesa delle parti civili da lei rappresentate, si è riportata alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC;
- l'avvocato IE MA IB in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese depositate in udienza;
- l'avvocato SC Franceschi in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC dall'avvocato AV IO nonché alla odierna udienza;
- l'avvocato MA ON in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositata a mezzo PEC;
l'avvocato Cristina Adducci quale sostituta degli avvocati LLavv. RU BI e Beatrice CA in difesa delle parti civili da loro rappresentate, si è riportata alle memorie conclusionali ed alle note spese depositate in udienza;
- l'avvocato ES Romana Graziani, quale sostituta LLavvocato DO Cusinato e LLavv. EL Fantini ha concluso come da memorie conclusionali e note spese già depositate a mezzo PEC dagli stessi;
l'avvocato IC DI in difesa delle parti civili da lei rappresentate, si è riportata alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC e per l'avvocato Diego AT ha concluso come da memorie conclusionali e nota spese già da questi depositate a mezzo PEC;
2 l'avvocato Giancarlo Barracato in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC;
l'avvocato Alessandra Fasan quale sostituta degli avvocati SC Di Ciollo e Lorenzo ST in difesa delle parti civili da loro rappresentate, si è riportata alle memorie conclusionali ed alle note spese già depositate a mezzo PEC dagli stessi;
l'avvocato RC Cammarata in difesa delle parti civili da lui rappresentate ha chiesto la conferma della sentenza e, quale sostituto dall'avv. Calogero Di AN, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già da questi depositate a mezzo PEC;
l'avvocato EM Compagno in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spesa già depositate a mezzo PEC;
per gli avvocati SC TE, SA FI si è riportato alle memorie conclusionali ed alle note spese già depositate a mezzo PEC dagli stessi, e per l'avv. TA Crisafi ha chiesto la conferma della sentenza;
l'avvocato MA Campanella, quale sostituta LLavvocato EN NO, ha concluso come in memorie conclusionali e nota spese già dallo stesso depositate a mezzo PEC;
l'avvocato BA PU in difesa delle parti civili da lei rappresentate, si è riportata alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC;
quale sostituta degli avvocati MA Borgobello, Elisa Sottosanti e Denaura Bordandini in difesa delle parti civili da loro rappresentate si è riportata alle memorie conclusionali ed alle note spese già dagli stessi depositate a mezzo PEC;
l'avvocato Marzia Callegaro in difesa delle parti civili da lei rappresentate, si è riportata alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC;
quale sostituta degli avvocati DI De Franceschi, OS Parenti, Agnese Sbraccia e ZI TE in difesa delle parti civili da loro rappresentate, si è riportata alle memorie conclusionali ed alle note spese già dagli stessi depositate a mezzo PEC;
in ultimo, l'avv. Callegaro - quale delegata LLavv. GI FA - ha concluso da memorie conclusionali ed alle note spese già dallo stesso depositate a mezzo PEC;
l'avvocato Fabio Marzio Palazzo in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC e per l'avvocato RI EV ha concluso come in memorie conclusionali e nota spesa già da questi depositate a mezzo PEC;
l'avvocato Valerio Cioffi, quale sostituto processuale LLavvocato Deborah Spedicati, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC dalla stessa;
l'avvocato ND FIni in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC;
l'avvocato SI CO in difesa delle parti civili da lei rappresentate, si è riportata alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC;
3 l'avvocato RA NA in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC e per l'avvocato SC LO ha concluso come da memorie conclusionali e nota spese già da questi depositate a mezzo PEC;
l'avvocato MI Vettore in difesa delle parti civili da lui rappresentate, si è riportato alle memorie conclusionali ed alla nota spese già depositate a mezzo PEC;
per gli avvocati EL BB, NA LL, ND NA, LA Bortolamei, IO CA, AO CO, LE De ON, EL Di AO, ST D'ME, TA GH, ES CI, Diego EL, MI OJ, ON AD, AO LO, EL HE, AN IA NI, NA VE e SA NI ha concluso come in memorie conclusionali e nota spese già da questi depositate a mezzo PEC;
per gli avvocati Fabio CA, ES GG, BE NI ST e SC RI ha chiesto la conferma della sentenza;
lo stesso avvocato Vettore, su delega LLavv. Affatato, deposita conclusioni e nota spese per gli avv.ti FE VI e UC PU e, sempre per l'avv. Affatato, ha concluso riportandosi agli atti inviati a mezzo PEC dall'avvocato AN NA;
l'avvocato Stefania Rita RI R. Ceci - per BA d'IT - ha esposto quanto già in atti e si è riportata in particolare, alla memoria depositata in vista LLudienza del dicembre 2023 concludendo per l'accoglimento del ricorso proposto dalla Procura Generale ed il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati;
l'avvocato NA Borzone, quale sostituto processuale LLavv. SC Mucciarelli per BA Popolare di Vicenza, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; l'avvocato Niccolò Bertolini Clerici per ND ZZ si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; l'avvocato IZ Bellani, quale sostituto processuale LLavv. Oreste Dominioni per EM IU, si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; l'avvocato Tullio Padovani e l'avvocato Enrico MA Ambrosetti per OV ON si sono riportati ai motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento; l'avvocato Vittorio Manes, difensore di fiducia di IA EG, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; l'avvocato Lino Roetta per AO IN si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; 4 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 ottobre 2022, a seguito del gravame interposto: - dal Pubblico Ministero;
- dagli imputati EM IU, AO IN, OV ON, ND ZZ;
- dalla BA Popolare di Vicenza in L.C.A. (dichiarata responsabile ai sensi del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231; di seguito pure BP); - dalle parti civili RE TT;
LA TA e TO Corrà, Andra AD, UC AD, LA AD, ID OC;
KO RE;
LA AS e OV ASi;
OV ID, RA OS e DE ID;
la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del 19 marzo 2021 del Tribunale di Vicenza, per quel che qui rileva: - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OV ON, ND ZZ ed EM IU, nonché - in accoglimento LLappello proposto dalla Procura della Repubblica e dalle parti civili rappresentate dagli avvocati Cusinato, Dal Santo e Fantini - di IA EG, in ordine ai reati di aggiotaggio ex art. 2637 cod. civ. a loro ascritti al capo A.1 (ritenuto un unico reato per ciascuna annualità di riferimento) limitatamente ai delitti perfezionatisi fino al 2014, nonché ai reati di falso in prospetto ex art. 173-bis d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF) contestati ai capi ai capi I e L, perché estinti per prescrizione;
e ritenuta, quanto all'imputazione di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art. 2638 cod. civ., di cui ai capi B.1 e M.1, la sola ipotesi di cui all'art. 2638, comma 2, cit., ha ridotto la pena inflitta a OV ON, ND ZZ ad anni 3 e mesi 11 di reclusione;
e riconosciute a EM IU le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha ridotto la pena inflitta a quest'ultimo ad anni 2 mesi 7 e giorni 15 di reclusione;
-ha dichiarato IA EG, sempre in accoglimento del gravame della Parte pubblica e delle menzionate parti civili, responsabile dei residui reati a lui ascritti (vale a dire il reato di cui all'art. 2637 cod. civ., contestato al capo A.1, nonché i reati di cui all'art. 2638 cod. civ., contestati ai capi B.1, C.1, D.1, E.1, F.1, H.1, G.1, M.1, e, ritenuta, quanto ai reati di cui ai capi B.1 e M.1, la sola ipotesi di cui all'art. 2638, comma 2, cod. civ. riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza e unificati, infine, i predetti reati sotto il vincolo della continuazione), gli ha irrogato la pena di anni 3 e mesi 11 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
- ha assolto AO IN, per non aver commesso il fatto, dalle imputazioni elevate ex art. 173- bis TUF ai capi I e L, nonché dalle imputazioni elevate ex art. 2638, commi 2 e 3, cod. civ. ai capi H.1 e M.1, limitatamente alle condotte ascrittegli come successive al 18/12/2014; ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti, in ordine ai reati di aggiotaggio ex art. 2637 cod. civ. ascritti al capo A.1 (ritenuto un unico reato per ciascuna annualità di riferimento), limitatamente ai delitti perfezionatisi fino al 2014, perché estinti per prescrizione;
e ritenuta, quanto all'imputazione di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza 5 ex art. 2638 cod. civ. di cui ai capi B.1 e M.1, la sola ipotesi di cui all'art. 2638, comma 2, cit., ha rideterminato la pena a lui inflitta ad anni 3 mesi 4 e giorni 15 di reclusione;
- ha revocato la pena accessoria LLinterdizione dai pubblici uffici nei confronti di IN e IU;
- ha revocato la confisca per equivalente disposta ai sensi LLart. 2641, secondo comma, cod. civ., nei confronti degli imputati per l'importo di euro 963.000.000; - in parziale accoglimento LLappello proposto da BP, ha ridotto ad euro 207.900,00 la sanzione pecuniaria inflitta all'ente quale responsabile degli illeciti dipendenti da reato allo stesso ascritti, ritenuta l'unitarietà delle ipotesi di aggiotaggio;
- ha reso le conseguenti statuizioni civili;
- ha confermato nel resto la prima decisione, segnatamente nella parte in cui: aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di EM IU, AO IN, ND ZZ e OV ON, in ordine al reato di aggiotaggio a loro ascritto al capo A.1, limitatamente alle condotte contestate fino al 27 aprile 2013, perché estinto per prescrizione;
aveva affermato la responsabilità dei medesimi imputati, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 1, cod. pen. per le residue imputazioni di cui di cui all'art. 2637 cod. civ., contestato al capo Al, nonché per i reati di cui all'art. 2638 cod. civ. contestati ai capi B.1, C.1, D.1., E.1, F.1, H.1, G.1, M.1, nonché per il solo IU N.1 e, ritenuta, quanto ai reati di cui ai capi B.1 e M.1, la sola ipotesi di cui all'art. 2638, comma 2, cod. civ. riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza e unificati, infine, i predetti reati sotto il vincolo della continuazione;
aveva applicato a ND ZZ e OV ON l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
aveva affermato la responsabilità di BP per gli illeciti dipendenti da reato ad essa ascritti, ritenuta l'unitarietà delle ipotesi di aggiotaggio, disponendo la confisca nei suoi confronti (nei termini che si specificheranno infra). 1.1. I reati sono stati ascritti agli imputati nelle seguenti qualità, rispettivamente rivestite in seno BA Popolare di Vicenza: OV ON, presidente del consiglio di amministrazione;
EM IU, vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati;
ND ZZ, vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza;
AO IN, vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti;
IA EG, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società. 1.2. In sintesi: - il delitto di cui all'art. 2637 cod. civ. (capo A.1), è stato contestato per avere in tempi diversi, diffuso notizie false e posto in essere operazioni simulate ed altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni BP e ad incidere in modo significativo sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale della medesima BA Popolare di Vicenza e LLomonimo Gruppo bancario;
- il reato di cui all'art. 2638 cod. civ., quanto al capo B.1, per avere, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della BA d'IT, durante l'attività ispettiva compiuta dalla stessa Autorità presso la sede sociale, e, quanto al capo M.1, al fine di ostacolare l'esercizio delle 6 funzioni della BA d'IT e della BA Centrale Europea, nell'ambito dello svolgimento LLesercizio di valutazione approfondita, durante l'attività ispettiva compiuta dalla BA d'IT presso la sede sociale nel periodo marzo - agosto 2014, occultato con mezzi fraudolenti l'esistenza di numerosi finanziamenti concessi a terzi soggetti, finalizzati all'acquisto di azioni BP sul mercato secondario (operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della BA di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito e conseguente estinzione LLaffidamento), l'esistenza di lettere rilasciate a favore di terzi soggetti, contenenti l'impegno da parte della BA al riacquisto delle azioni BP e/o la garanzia di un determinato rendimento LLinvestimento;
e comunque per avere omesso di dare comunicazione di tali circostanze, cosi determinando un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della BA d'IT; quanto ai capi C.1, D.1, E.1, F.1, H.1, G.1, per avere determinato un ostacolo alle funzioni di vigilanza della BA d'IT e (quanto al capo H.1) della BA Centrale Europea in ragione LLinfedeltà esposte nelle segnalazioni di vigilanza periodica, nelle informative preventive e nelle comunicazioni indicate nei medesimi capi di imputazione;
quanto al capo N.1, ascritto per quel che qui rileva al solo IU, per aver determinato un ostacolo alla vigilanza da parte della CONSOB tramite le note indicate in imputazione;
- quanto al reato di cui all'art. 173-bis, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (capi I e L) per l'infedeltà dei prospetti relativi alle operazioni di aumento di capitale realizzate negli anni 2013 e 2014. 2. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, la BA Popolare di Vicenza s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, EM IU, AO IN, IA EG, ND ZZ e OV ON (per i motivi di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Il Procuratore generale distrettuale ha articolato tre motivi, nei confronti di EM IU, AO IN, IA EG, ND ZZ e OV ON, in relazione ai capi A.1, B.1 e M.1, e alla revoca della confisca per equivalente. 2.1.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione LLart. 2637 cod. civ. in quanto la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto, quanto alla contestazione descritta al capo Al, un unico reato di aggiotaggio bancario per ciascuna delle annualità indicate nell'editto accusatorio, laddove il primo Giudice - condividendo la prospettazione accusatoria - aveva affermato la sussistenza di quattro ipotesi delittuose per ciascun anno (aggiotaggio informativo/manipolativo, nonché finanziario/bancario). Ad avviso della parte pubblica ricorrente: - l'art. 2637 cod. civ. costituirebbe una norma incriminatrice cumulativa mista (e non invece una norma mista alternativa); e il primo Giudice - sulla scorta di quanto affermato da Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, Tanzi, Rv. 253754 - 01, a proposito del concorso materiale tra manipolazione informativa e manipolazione operativa - aveva a sua volta ravvisato un concorso 7 materiale tra le diverse condotte di aggiotaggio (valorizzando la diversità tra le condotte tipiche già descritte dal precetto penale); - la Corte di appello, pur non aderendo all'idea LLunicità del reato (quantunque caratterizzato da diverse modalità esecutive), ha ravvisato un unico delitto di aggiotaggio -per ciascuna annualità- in ragione delle peculiarità della fattispecie concreta, in particolare perché le condotte in imputazione sarebbero unificate dall'unico fine cui erano dirette, ossia far apparire solida la banca e appetibile l'azione, e ciò pur riconoscendo la diversità degli eventi pericolosi da esse determinati;
in tal modo, avrebbe fondato la decisione su un parametro inidoneo ad unificare sub specie iuris condotte ontologicamente diverse, comunque argomentando in contrasto con la sussistenza nella specie di condotte diverse indirizzate a fini immediati distinti e con la natura di reato di pericolo LLaggiotaggio che non sanziona il fine (sia esso raggiunto o meno) bensì i mezzi impiegati (ossia l'idoneità della condotta); - parimenti censurabili sarebbero gli altri argomenti spesi dal Giudice distrettuale per affermare l'unicità del reato, ossia il trattamento sanzionatorio (che è il medesimo per le diverse condotte, argomento del tutto neutro) e la complessiva gravità del fatto (che depone in senso contrario rispetto all'irragionevolezza di un più rigoroso trattamento sanzionatorio); - ancora, la Corte di merito in maniera non condivisibile avrebbe escluso - a differenza del Tribunale - nel caso di specie la differenziazione ontologica fra aggiotaggio finanziario e aggiotaggio bancario in ragione della natura LLente e del fatto che le sue azioni non fossero quotate, non considerando che l'unificazione (operata dal d.lgs. n. 61 del 2002) delle varie figure di aggiotaggio previste dal codice civile e dalla legislazione speciale nell'art. 2637 cod. civ., che contempla diversi eventi di pericolo, deporrebbe nel senso del concorso formale di reati e non anche per un rapporto di specialità reciproca. 2.1.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione degli art. 2638 cod. civ., 649 cod. proc. pen., 50 della Carta di Nizza, in relazione alla ritenuta sussistenza di un'unica ipotesi di reato in ciascuna delle contestazioni di cui ai capi B.1 e M.1, che descrivono entrambi due fatti diversi (come si trae dal diverso evento di essi): difatti, la comunicazione di notizie non corrispondenti a verità (dopo essersi adoperati per sviare le attività di controllo, mediante occultamento dei dati attinenti al capitale finanziato) integra una condotta ulteriore, produttiva di un evento ulteriore, che non può ritenersi assorbito dal precedente agire, né scriminato (conclusione cui in sostanza perviene la decisione impugnata), data l'insussistenza (riconosciuta dalla Corte di appello) del diritto al silenzio nella fase pre-procedimentale ispettiva della BA d'IT e della BC (alla stessa stregua di quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità a proposito del falso in atto pubblico). 2.1.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 2641 cod. civ., 101, comma 2, e 25, comma 2, Cost., nonché dei princìpi di legalità della pena e di separazione dei poteri, con riguardo alla revoca della confisca di euro 963.000.000 (disposta dal Tribunale ai sensi LLart. 2641, comma 2, cod. civ.), importo pari al valore dei beni utilizzati per commettere i reati (ossia alle somme di denaro investite nelle operazioni di finanziamento illecito) cui la Corte 8 territoriale sarebbe pervenuta disapplicando la disciplina interna, giustificata con un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata (fondata sulla sproporzione della statuizione ablativa), così pervenendo ad un effetto paradossale in ragione della eccezionale gravità della fattispecie (riconosciuta dallo stesso Giudice distrettuale), e comunque compiendo un intervento riservato al Legislatore rispetto al quale, ad avviso della Parte pubblica ricorrente (che ha richiamato pure Corte cost., ord. n. 24 del 26/01/2017), occorrerebbe un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia LLUnione europea, al fine di ottenere una interpretazione della sentenza Grande Sezione, 08/03/2022, in C-205/20 (richiamata dalla Corte territoriale) o, in subordine, accedere a una disapplicazione parziale LLart. 2641, comma 2, cod. civ. 2.2. La BA Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. (a mezzo LLavv. SC Mucciarelli), ha formulato due motivi in relazione alla disposta confisca, in pregiudizio LLente, LLimporto di euro 74.212.687,50 quale profitto del reato di ostacolo all'autorità di vigilanza (capo N.2 della rubrica). 2.2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 240 cod. pen., 19 e 53 d. Igs. n. 231 del 2001, nonché il vizio di motivazione, in ordine al mancato accertamento di un profitto confiscabile derivante dal reato di cui all'art. 2638 cod. civ. e alla sussistenza stessa di un profitto pari alla somma confiscata. La difesa: - nel presupposto che il profitto debba identificarsi nel vantaggio economicamente apprezzabile derivante dal reato, ha indicato come preferibile l'orientamento giurisprudenziale che richiede un nesso causale diretto ed essenziale tra il reato e il profitto e ciò - sulla scorta di quanto argomentato dalle Sezioni Unite e dalla dottrina nonché di quanto esposto nella relazione illustrativa al d. Igs. n. 231 del 2001- anche nei casi di ablazione nei confronti di una persona giuridica, rispetto alla quale diviene centrale il concetto di pertinenzialità (indipendentemente dalla fungibilità del denaro), espressivo della relazione tra la res e il reato perpetrato (in termini di incremento della sfera giuridico-patrimoniale che non vi sarebbe stato se li reato non fosse stato commesso), che - quanto all'ente - derivi da un reato presupposto della responsabilità ex d. Igs n. 231 del 2001; - ha censurato la sentenza impugnata che ha considerato il detto importo profitto diretto ed immediato del reato di ostacolo all'autorità di vigilanza, senza motivare in ordine all'esistenza di un profitto derivante da esso reato ed argomentando solo in ordine al quantum di esso - il che è vieppiù erroneo a proposito di una fattispecie che, come l'ostacolo alle autorità di vigilanza, non genera un profitto in via prima facie immediata (asserto corroborato da Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli, Rv. 271440 - 01) - ed anzi compiendo un'indebita sovrapposizione tra i concetti di interesse, vantaggio e profitto ed erroneamente correlando il profitto al delitto di cui all'art. 2638 cit. e non invece a quello di falso in prospetto (ex art. 173 -bis d. Igs. n. 58 del 1998, contestato agli imputati al capo L.), che tuttavia non rientra nel novero di quelli che, a mente del d. Igs. n. 231 del 2001, consentono l'ablazione. 7---7 9 > 2.2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 240 cod. pen., 19 e 53 d. Igs. n. 231 del 2001 nonché il vizio di motivazione, in ragione LLomessa considerazione, al fine della determinazione del profitto confiscabile, dei costi sostenuti dall'ente in riferimento all'operazione di aumento del capitale del 2014. Difatti, come chiarito da Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti S.p.a., Rv. 239924, ed affermato pure dalla successiva giurisprudenza di legittimità, qualora il reato dal quale scaturisce li profitto sia stato realizzato nell'ambito di attività intrinsecamente lecite (quale l'attività d'impresa), il profitto dovrebbe identificarsi con il vantaggio economico derivato dal reato, al netto LLeffettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente: dunque, nel caso in esame la Corte di merito, nel determinare il profitto, oltre ad analizzare la complessiva operazione di aumento di capitale (e non limitarsi a computare il solo controvalore del capitale finanziato) come accaduto nella specie e ad escludere (come ritenuto dai Giudici di merito) il controvalore economico LLaumento di capitale (sottoscritto con finanziamento concesso dalla BA stessa), nonché di quanto medio tempore restituito ai soci per via transattiva, avrebbe dovuto scomputare pure le commissioni, gli interessi e gli storni pagati dall'ente ai soci in relazione all'operazione di aumento di capitale. 2.3. OV ON (a mezzo degli avvocati Tullio Padovani e Enrico MA Ambrosetti) ha presentato tre motivi di ricorso. 2.3.1. Con il primo prospetta, ai sensi LLart. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, in riferimento all'art. 8 cod. proc. pen., in quanto, considerata la motivazione della Corte di merito in relazione al /ocus commissi delicti di cui all'art. 2638 cod. civ. contestato al capo B.1, ritenuto più grave, occorre chiarire quale sia la perimetrazione LLimputazione, alla luce LLelaborazione di legittimità in riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., che ha evidenziato come l'identità del fatto attenga all'essenza della fattispecie criminosa, non necessariamente coincidente con la descrizione del fatto stesso contenuta nel capo di imputazione, il che non può non rilevare anche ai fini della determinazione della competenza. Nella vicenda in esame ciò comporta l'inclusione nell'alveo LLimputazione anche LLinvio del rendiconto ICAAP, atteso che, benché dal punto di vista formale l'imputazione in esame abbia ad oggetto solo il secondo comma LLart. 2638 cod. civ. - reato di evento che punisce il vero e proprio ostacolo alla vigilanza mediante una condotta libera -, in realtà la contestazione riguarderebbe anche la mendace comunicazione alla BA d'IT, di cui al primo comma del predetto articolo, anche considerato come, nel caso di specie, l'ostacolo alla vigilanza sia stato contestato in forma concorsuale, per cui il contributo causale di ciascuno dei correi è stato posto in essere nell'ambito della condotta rispettivamente svolta, tant'è che solo ad alcuni viene attribuita una condotta nell'ambito dei rapporti con gli ispettori della BA d'IT, mentre per altri - tra cui, in particolare, EG - viene in rilievo proprio la gestione degli adempimenti contabili, la predisposizione dei bilanci d'esercizio, le segnalazioni e le comunicazioni all'Autorità di vigilanza, ciò senza contare che lo stesso capo di imputazione fa menzione della omissione di comunicazioni L- 7-' 10 che aveva determinato un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della BA d'IT, la quale, "conseguentemente, non dava luogo ad approfondimenti conoscitivi in sede ispettiva....."; il che dimostra, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, come l'omissione delle comunicazioni circa l'esistenza della prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizioni di azioni proprie, abbia preceduto l'approfondimento in sede ispettiva, così come il generico riferimento, contenuto nel capo di imputazione, alla "mancata comunicazione", rende evidente che essa sia riferita non solo alle segnalazioni periodiche sulla situazione patrimoniale LListituto di credito dovute alla BA d'IT, ma anche ai chiarimenti richiesti in sede ispettiva, non potendo, quindi, non considerarsi la comunicazione ICAAP inviata alla BA d'IT nell'aprile 2012 il primo segmento della complessiva condotta di ostacolo individuata dal capo B.1, alla luce della natura di detto rendiconto, come individuato dalla circolare n. 263/2006 della BA d'IT; per cui, l'aver taciuto, in tale sede, l'esistenza della pratica diffusa dei finanziamenti, ha drasticamente condizionato la conduzione LLispezione, come si evince dalle s.i.t. del capo team ispettivo, dott. Scardone, richiamate nell'ordinanza del Giudice LLudienza preliminare, e dal contenuto della relazione ispettiva, che dedica ampio spazio all'analisi del contenuto LLICAAP;
ne consegue che la trasmissione di tale documento, a contenuto mendace, alla BA d'IT, nell'aprile 2012, costituisce il momento in cui si è consumato il reato di cui al capo B.1, di cui rappresenta il primo segmento di condotta. Diversamente da quanto sostenuto, la Corte di merito ha considerato che tale segmento di condotta non fosse stato neanche indirettamente contemplato nel capo di imputazione, risultando lo stesso, quindi, ininfluente ai fini della individuazione della competenza territoriale, dovendosi il giudice, in altri termini, attenersi alla sola contestazione come formulata dal pubblico ministero, nonostante ciò contrasti con il sistema processuale, che attribuisce al giudice per le indagini preliminari un ampio potere di controllo sull'operato del pubblico ministero, come dimostrato dalla giurisprudenza elaborata in tema di archiviazione, iscrizione nel registro degli indagati ed imputazione coatta, dal che consegue che il giudice possa, e debba, prendere in considerazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, tutte le circostanze di fatto che risultano dal fascicolo delle indagini preliminari, anche se formalmente non richiamate dal capo di imputazione, in funzione, tra l'altro, del rispetto del principio di cui all'art. 25, comma 1, della Costituzione, teso ad evitare il fenomeno del così detto "forum shopping" da parte della pubblica accusa. Nel caso in esame, sin dall'udienza preliminare, nel fascicolo processuale era disponibile tutta la documentazione necessaria ai fini della corretta individuazione della competenza territoriale, tra cui la raccomandata con cui era stata inviata la ICAAP, circostanza, tra l'altro, ampiamente utilizzata dalla difesa in sede di relativa eccezione e, prima ancora, posta a fondamento delle richieste di proroga dei termini delle indagini preliminari. Infine, si sottolinea come la motivazione della Corte di merito - che, alla pag. 235 della sentenza impugnata, ha affermato come, anche aderendo alla tesi difensiva, la natura istantanea del reato impedisca di dare rilievo alla natura eventualmente recettizia della comunicazione, incidente unicamente sull'efficacia LLazione 11 tipica - si ponga in contrasto con la sentenza della Cassazione che, in tema di risoluzione del conflitto di competenza nell'ambito del procedimento cautelare, aveva individuato - in riferimento al reato di ostacolo alla vigilanza esercitata dalla Consob - la competenza territoriale di Milano, dovendosi, cioè, individuare il luogo di consumazione con quello in cui vengono assunte le determinazioni degli organi di vigilanza;
nel caso in esame, quindi, la competenza territoriale avrebbe dovuto essere individuata in Roma, sia in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2638, comma primo, cod. civ., sia, a maggior ragione, nel caso del delitto di evento di cui al secondo comma della citata disposizione. 2.3.2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia un vizio di motivazione, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla identificazione delle operazioni riconducibili alla nozione di "capitale finanziato", richiamata dagli artt. 2637 e 2638 cod. civ. (capi Al, B.1, C.1, D.1, E.1, F.1, G.1, H.1, M.1 LLimputazione), anche tenuto conto delle specifiche deduzioni sollevate con l'atto di appello. Secondo la Difesa, la circostanza che, come riconosciuto dalla consulenza di parte del Prof. Gualtieri, il capitale finanziato dalla BA Popolare di Vicenza fosse ampiamente diffuso fra i clienti/soci LListituto, non sarebbe sufficiente ad affermare, come ritenuto dai giudici di merito, che esso non poteva essere ignorato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, posto che la prova della consapevolezza delle "operazioni baciate" da parte di ON si porrebbe in maniera diversa a seconda che il fenomeno fosse concentrato in capo a un numero limitato di azionisti o fosse, invece, pervasivo. Secondo il prof. Gualtieri le operazioni di finanziamento dei piccoli soci sarebbero state incluse indiscriminatamente dai c.t. dei P.M. nell'ambito del fenomeno del capitale finanziato, portando ad una visione distorta del fenomeno, che avrebbe potuto essere rimeditata con una perizia, ripetutamente richiesta e mai accordata. La Corte di appello, aderendo alle tesi proposte dalla Procura Generale e dalla parte civile BA d'IT, sarebbe incorsa in un'erronea valutazione del quadro normativo di riferimento, che detterebbe una diversa disciplina del mercato primario e secondario relativamente alle c.d. operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni. Mentre nel caso del finanziamento per l'acquisto di azioni di nuova emissione, il capitale sottoscritto non è fully paid (i.e. interamente versato), sicché è necessaria la deduzione dai fondi propri delle somme finanziate in quanto la banca assume un rischio su sé stessa perché il capitale sottoscritto non è versato, nel caso, invece, del finanziamento effettuato nel mercato secondario nell'ambito di scambi tra clienti, in cui si sono svolte la maggior parte delle operazioni baciate qui in rilievo, dal momento che il controvalore delle azioni è interamente versato al momento LLemissione, il rischio sulle azioni non è a carico della banca, salvo che nel caso in cui il debitore non sia in grado di far fronte al rimborso se non con la vendita delle azioni o perché esistono pattuizioni che trasferiscono il rischio sulla banca, sicché in assenza di queste situazioni non occorre operare alcuna deduzione dai fondi propri. Secondo la Corte di appello, tuttavia, anche nel finanziamento di acquisti nel mercato secondario sarebbe sufficiente, ai fini LLobbligo di deduzione dai fondi propri, che l'acquisto sia stato finanziato dalla banca, sicché non sarebbe necessario verificare 12 se il prenditore abbia un adeguato merito creditizio che gli consenta di far fronte al rimborso del prestito. E ciò in virtù del paragrafo 7 del Capitolo 2 della circolare 263/2006, secondo cui "le anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza nonché le operazioni di finanziamento effettuate dalla banca per finalità di riacquisto di tali strumenti sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive LLoperazione, i momenti LLemissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e LLerogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato". Ora, in base all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, occorre privilegiare il cd. criterio letterale e solo in presenza di problemi interpretativi ricorrere al cd. criterio logico- sistematico. Dall'analisi letterale emergerebbe che il "riacquisto" non è quello dei terzi ma quello della banca, posto che, nel caso degli acquisti di terzi, effettuati nel mercato secondario con denaro fornito dalla banca, il regolatore avrebbe usato più propriamente il termine "acquisto", mentre il concetto di riacquisto rimanda a operazioni di finanziamento che abbiano l'effetto di ritrasferire alla banca il rischio delle azioni e si riferisce, dunque, al caso in cui il versamento del capitale post-emissione avviene con denari della banca e non al caso di finanziamento degli acquisti di terzi nel mercato secondario da altri terzi, i quali sono fully paid, posto che il relativo controvalore è regolarmente versato alla società all'atto LLemissione e i denari erogati dalla banca vanno in favore di un socio che a sua volta li dà a un altro socio, sicché il rischio si sposta sul piano proprio del rapporto creditizio e per valutarne l'esistenza è necessario indagare il merito creditizio del debitore. Può, tuttavia, accadere che l'acquisto di azioni nel mercato secondario, compiuto da terzi con denaro della banca, per le concrete modalità LLoperazione costituisca un acquisto di azioni proprie mascherato. In quest'ultimo caso la banca assume il rischio su sé stessa perché le azioni oggetto LLacquisto sono in realtà azioni proprie e non svolgono più la funzione di presidio degli altri rischi LLattivo bancario e di protezione dei depositanti e degli altri creditori LLintermediario e perciò il controvalore delle azioni deve essere dedotto dai fondi propri della banca sulla base di un altro alinea del paragrafo 7, capitolo 2 della circolare 263, che disciplina gli acquisti di proprie azioni anche per mere finalità di ricollocamento sul mercato e dispone che "le quote a qualunque titolo detenute dalla banca, non sono computabili nel calcolo del patrimonio di vigilanza". A conferma, la disciplina europea, entrata in vigore dal 10 gennaio 2014, contenuta nel regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Regulation- CRR), nel punto 2 LLart. 8, regolamento UE n. 241/2014 (Regulatory Technical Standards- RTS- Fondi propri), recita che "... il finanziamento diretto si riferisce a situazioni in cui un ente ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o altri finanziamenti, che sono utilizzati per l'acquisto dei suoi strumenti di capitale" e, nel punto 3, che "il finanziamento diretto comprende anche finanziamenti concessi, per scopi diversi dall'acquisto degli strumenti di capitale di un ente, a qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga nell'ente creditizio una partecipazione qualificata ...o che sia considerata una parte correlata ...qualora l'ente non sia in grado di dimostrare che: a) l'operazione viene effettuata a condizioni simili a 13 quelle di altre operazioni con terzi;
e b) la persona fisica o giuridica o la parte correlata non fanno affidamento sulle distribuzioni o sulla vendita degli strumenti di capitale detenuti per coprire il pagamento degli interessi e il rimborso del finanziamento". Questa disposizione conferma che perché sorga l'obbligo di deduzione dai fondi propri è necessario che, per effetto del prestito, l'ente creditizio abbia assunto un rischio su sé stesso e perciò gli effetti economici LLoperazione sono equiparabili a quelli di un acquisto di proprie azioni. Ne consegue che, nei casi in cui la presunzione relativa non opera (cioè tutti i casi nei quali il prestito non è erogato a un azionista rilevante o una parte correlata), per accertare l'esistenza LLobbligo di deduzione, oltre a verificare se il prestito è stato concesso con lo scopo di sottoscrivere azioni, nel caso di acquisti nel mercato secondario occorre controllare il merito creditizio del debitore per stabilire se l'operazione di finanziamento espone la banca al rischio di non recuperare le somme date a prestito. La valutazione di questo rischio è nelle banche fortemente condizionata da un complesso sistema di regole di vigilanza e non solo, fondate sull'analisi di informazioni, di natura quantitativa e qualitativa, relative al debitore, che ne determinano il grado di affidabilità e le capacità di rimborso (cioè il merito creditizio), per modo che se non vi sono fattori che rendano incerto il recupero delle somme date a prestito non vi è ragione di elidere dai fondi propri della banca l'ammontare finanziato. Se, poi, nel corso del tempo il merito creditizio del debitore si deteriora, la banca, nelle periodiche revisioni, dovrà intervenire rettificando in diminuzione e in alcuni casi azzerando il valore del credito, con i conseguenti effetti sul patrimonio LLintermediario. Le conseguenze di questo errore hanno portato a una illogica motivazione in ordine alla consapevolezza di ON circa l'esistenza del capitale finanziato, poiché non avrebbe avuto la possibilità di individuare il carattere illecito delle cd. operazioni finanziate, posto che i principali soggetti che fecero operazioni baciate erano imprenditori e/o finanzieri di primaria importanza che detenevano già importanti pacchetti di azioni della BA Popolare di Vicenza e che usufruivano di finanziamenti per le loro attività industriali o per investimenti nel settore mobiliare o immobiliare. La seconda questione concerne l'individuazione di una operazione correlata e cioè l'accertamento del nesso teleologico tra il finanziamento e l'acquisto. Già nel giudizio di primo grado, ON, mediante la consulenza tecnica del Prof. Gualtieri, aveva chiarito che, quando lo scopo LLacquisto delle azioni non risulti documentalmente, la finalità del prestito, e quindi l'esistenza di un obbligo di deduzione dai fondi propri, può essere accertata sulla base di elementi presuntivi, che la Circolare n. 263 individua nel fatto che, avuto riguardo al contratto e alle caratteristiche effettive LLoperazione, i momenti LLemissione delle azioni e LLerogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato;
laddove, a livello di normativa europea, l'art. 9, comma 4 del Regolamento 241/2014 precisa che per evitare la qualifica di finanziamento diretto o indiretto..., l'ente garantisce di non aver erogato il finanziamento allo scopo di sottoscrivere direttamente o indirettamente strumenti 14 A) di capitale LLente. Inoltre, secondo il prof. Gualtieri la circostanza che un azionista sia anche debitore della banca per aver ricevuto dei finanziamenti non comporta un'operazione equiparabile a un acquisto di azioni proprie, tanto più nel caso delle banche cooperative, perché il principio mutualistico ha in sé la considerazione che il socio sia cliente della banca e, nel caso delle aziende di credito di territorio, che quasi tutti i soci siano finanziati dalla banca perché hanno partecipato alla cooperativa per poter essere sostenuti finanziariamente, posto che, come detto dal dott. Barbagallo "in una banca popolare è normale che un cliente sia insieme finanziato e socio". In forza di simili premesse, i consulenti tecnici del P.M., alle cui tesi la Corte di appello si è allineata, non avendo definito un arco temporale e non avendo nemmeno fissato alcun range di importo dei controvalori di erogazioni e acquisti, per desumere la correlazione tra finanziamento e acquisto di azioni, hanno finito con l'includere, nella quantificazione del fenomeno, anche situazioni che non rappresentano operazioni per le quali sia davvero sorto l'obbligo di detrazione dai fondi propri, ma che indicano semplicemente la coesistenza, in capo allo stesso soggetto o gruppo collegato, di un debito verso la banca e di una operazione di acquisto azioni. Dunque, la Corte territoriale avrebbe errato: - nel calcolare l'entità del capitale finanziato, non distinguendo fra finanziamenti concessi per l'acquisto nel mercato primario e nel mercato secondario;
- nell'avere desunto l'esistenza di un'operazione correlata dalla semplice coesistenza tra un finanziamento e l'acquisto di azioni senza verificare se vi fosse un nesso teleologico. La Corte d'Appello a sostegno della esistenza di un capitale finanziato superiore a un miliardo di euro, indica - alle pag. 273/274 della sentenza - due testimonianze rese in primo grado (TO e LI), la registrazione del Comitato di Direzione del 10.11.2014 in cui l'ex D.G. SO aveva affermato" ...abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare ..." e una frase pronunciata da SO e oggetto di intercettazione telefonica. In realtà, proseguendo nell'ascolto della registrazione il dott. IU replica dicendo "ma non li ... ma non li prendono AM", ovvero che nessuno aderisce alle proposte di un finanziamento agevolato. Pertanto, anche se la registrazione del Comitato di Direzione del 10.11.2014 costituisce la prova circa della partecipazione LLalta dirigenza alla realizzazione delle c.d. operazioni baciate, essa dimostra la volontà di tenere segreta questa circostanza (primo fra tutti, al CdA ed al suo Presidente). Parimenti non decisiva è poi l'intercettazione telefonica di SO del 31.08.2015 in cui egli afferma "il miliardo ... il miliardo l'ho deliberato io! ..." e che si colloca temporalmente in un momento in cui l'Ufficio Audit della BA Popolare di Vicenza ha già individuato una somma vicina al miliardo di euro, sicché la reazione di SO è quella di confutare la tesi di un suo ruolo nel fenomeno del capitale finanziato e non certamente di avvalorare l'entità dello stesso. Del tutto irrilevanti sono poi le indicazioni testimoniali. In realtà, l'unica testimonianza è quella del dirigente TO che avrebbe quantificato il fenomeno nei primi mesi del 2015 in 800 milioni, riducendo di oltre 200 milioni l'entità del fenomeno. Si tratta però di una stima 15 cr approssimativa, che non è frutto di alcun reale accertamento. Il teste LI si limita poi a richiamare la valutazione di TO (pag. 274 della sentenza). 2.3.3. Con il terzo motivo, il ricorso prospetta, ai sensi LLart. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, commi 2 e 3, 194, comma 3 e il vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 2637 e 2638 cod. civ. contestati ai capi Al, B.1, C.1, D.1, E.1, F.1, G.1, H.1, M.
1. Sul punto, la sentenza impugnata non ripercorrerebbe lo stesso ragionamento del primo Giudice, che aveva ritenuto la condotta illecita essere il frutto di una pianificazione condivisa tra gli imputati, individuando un board ristretto a cui partecipava anche ON. La Corte territoriale, invece, fonderebbe l'affermazione della sua responsabilità unicamente sul preteso accordo illecito con il direttore generale SO, posto che la Difesa aveva dimostrato come solo quest'ultimo - artefice LLopera illecita - interloquisse con ON, del tutto estraneo, quindi, al board ristretto, come dimostrato dalle dichiarazioni del coimputato IU. Avendo, quindi, sul punto, la Corte di merito accolto le deduzioni difensive, essa non avrebbe potuto procedere all'integrazione della sentenza di merito in quanto essa seguiva un apparato logico- argomentativo difforme, per cui la inconciliabilità delle ricostruzioni si tradurrebbe in un vizio trasversale della motivazione, che, di fatto, avrebbe eluso una serie di deduzioni difensive e, in particolare, la prova LLaccordo criminoso tra ON e SO, non avendo alcuno dei dirigenti o funzionari della banca mai interloquito con ON, ma soltanto con SO, rimasto estraneo al presente procedimento. La motivazione della Corte di merito, quindi, risulterebbe illogica e, per certi versi, carente, deducendo il sodalizio tra ON e SO da elementi estranei al thema probandum, quali, ad esempio: gli incontri periodici per definire l'ordine del giorno dei vari Consigli di amministrazione;
alcune intercettazioni che non coinvolgono ON, bensì SO e terzi soggetti, risultando illogico dedurre il ruolo del ricorrente nell'operatività illecita dalla dichiarazione di SO, secondo cui ON condivideva la propria politica gestionale, senza però alcun riferimento alle operazioni illecite;
ciò senza considerare che la chiamata in correità di SO - resa nel corso di un'intercettazione di cui egli aveva la consapevolezza - avrebbe dovuto essere valutata ai sensi LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen., risultando l'accordo criminoso tra i predetti soggetti una mera congettura, alla quale non possono essere applicati i criteri giurisprudenziali elaborati in tema di condivisione di intenti criminosi tra soggetti legati da vincoli di parentela o di coniugio. Quanto alle dichiarazioni rese dal ricorrente all'ispettore della BC AT, qualificate come confessione stragiudiziale, al di là del fatto che il suo contenuto è stato chiarito da ON in sede di spontanee dichiarazioni, la possibile esistenza di sporadici casi di correlazione tra acquisto di azioni e finanziamento da parte della banca era del tutto compatibile con la prassi delle banche popolari e nulla dimostra della necessaria consapevolezza, da parte di ON, della reale dimensione del fenomeno, anche alla luce della complessità delle operazioni, posto che solo una completa cognizione di esso avrebbe potuto fondare una sua consapevole partecipazione alla diffusione di dati e notizie mendaci e alla sottoscrizione di comunicazioni mendaci alle autorità di vigilanza ai sensi degli artt. 2637 e 2638 cod. civ. Né la sentenza impugnata dimostra che ON potesse rappresentarsi la non corrispondenza tra l'ammontare 16 della riserva ex art. 2358 cod. civ., effettivamente iscritta in bilancio, e la diversa entità che avrebbe dovuto essere iscritta, come evidenziato dalla sentenza impugnata per il coimputato IG, assolto da ogni addebito già in primo grado. Ciò, a maggior ragione, in un contesto in cui anche le strutture operative competenti ignoravano la reale entità del fenomeno, come riconosciuto dalla sentenza. Né il protagonismo LLimputato nell'esercizio delle sue funzioni presidenziali potrebbe assumere un autonomo ruolo dimostrativo della fondatezza della ipotesi di accusa, svolgendo il ricorso, sul punto, un'articolata critica al metodo inferenziale seguito dalla Corte di merito, che ha posto a fondamento della sequenza indiziaria alcune macro-circostanze (quali la posizione di dominio svolta da ON, la sua forma pervasiva di controllo sul Consiglio d'amministrazione e sul Collegio sindacale, la sua influenza sul management e su SO in particolare), che tradottesi in un'analisi parcellizzata e priva della seria confutazione delle deduzioni difensive. Lo stesso criterio di valutazione LLattendibilità dei testi - ritenendo più attendibili le deposizioni dei funzionari più distanti dall'istituto e meno attendibili quelle provenienti da soggetti interni alla banca -, si fonda su di un criterio illogico, se si considera che soggetti estranei alle vicende non possono che fondarsi su supposizioni e impressioni e, soprattutto, evidenzia una presunzione di fondatezza della prospettazione accusatoria. La sentenza, quindi, finisce per evocare una responsabilità di posizione, in cui confonde il ruolo di ON nella banca con il ruolo da questi svolto nell'ambito di un'attività illecita, conferendo rilevanza processuale a semplici voci correnti, come dimostrato dalla critica svolta in riferimento a singoli passaggi della sentenza impugnata. 2.4. AO IN (a mezzo degli avvocati EM Fragasso jr. e Lino Roetta) ha presentato cinque motivi di ricorso, impugnando pure (cfr. quinto motivo) l'ordinanza in data 18 maggio 2022, con la quale al Corte di appello ha rigettato l'eccezione d'inutilizzabilità del file audio relativo alla registrazione della seduta del Comitato di Direzione del 10 novembre 2014; nonché quattro motivi nuovi. 2.4.1. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità LLimputato per il delitto di aggiotaggio (capo Al, segnatamente in ordine alle condotte perfezionatesi dopo il 2014, atteso che è stata dichiarata la prescrizione di quelle poste in essere fino a quella data), cui la Corte di appello (pur dando conto della non implausibilità della dedotta convinzione del IN della liceità delle operazioni di finanziamento correlate) è pervenuta perché ha attribuito all'imputato, con un iter affetto da vizi logici, la consapevolezza del fatto che lo scomputo di tale capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza di BP in realtà non aveva luogo» (facendo riferimento a affermazioni sulle verifiche svolte sui bilanci e richiamando la c.d. questione degli "storni", le lettere d'impegno al riacquisto). A. Con riguardo alle affermazioni LLimputato, valorizzate dalla Corte di merito, si è rassegnato che: - la redazione del bilancio non era di competenza della Divisione crediti diretta dal IN (e quest'ultima non doveva fornire alla Divisione bilancio dati relativi alle operazioni finanziate, 17 posto che era la Divisione Mercati a disporre di poteri deliberativi autonomi in materia di concessione del credito), dati questi non negati dalla sentenza di appello;
- dunque, alla stregua LLeditto accusatorio, il IN dovrebbe rispondere di una condotta omissiva che richiederebbe, come dedotto con l'atto di appello, la dimostrazione della conoscenza o conoscibilità LLesatta entità delle operazioni in questione e LLesistenza di un obbligo del ricorrente di controllo sulla redazione delle varie poste di bilancio;
- la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di esaminare tali profili (segnatamente il sistema interno LListituto bancario, quanto all'organizzazione e alla disciplina del flussi informativi fra compartimenti) e di verificare se la condotta LLimputato possa qualificarsi dolosa e non anche colposa (profilo pure dedotto con l'atto di appello alla luce di quanto rassegnato dal consulente tecnico della difesa), quantunque - come affermato da entrambe le pronunce di merito - sia il consiglio di amministrazione che il responsabile del bilancio fossero a conoscenza LLesistenza dei finanziamenti correlati (dunque, occorreva indicare l'elemento dimostrativo della conoscenza da parte del IN del fatto omissivo di costoro, fermo restando che nessuna direttiva, neppure tacita, imponeva al IN un controllo sull'operato altrui), così palesandosi come illogica;
- dalle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di indagini e di esame dibattimentale e da quelle estrapolate dalla traccia audio del Comitato di direzione del 10 novembre 2014, in conformità con quanto si trae dalle dichiarazioni del teste IT (immotivatamente ignorate dalla Corte veneziana), emergerebbe soltanto la consapevolezza del IN che le operazioni baciate (poiché da scomputare dal patrimonio di vigilanza) non potevano arrecare alcun vantaggio in termini di assorbimento del capitale. B. Sull'operazione OR. L'ultimo atto LLiter procedimentale che aveva coinvolto il IN e la Divisione da lui diretta, ossia l'illustrazione della P.E.F., risaliva al 27 novembre 2014, mentre la delibera del consiglio di amministrazione era del 2 dicembre 2014; la proposta che il coimputato ZZ rivolse al titolare della società OR, il dott. NE, di utilizzare la provvista oggetto di finanziamento per scopi diversi, funzionali al collocamento delle azioni della banca, risale invece a metà dicembre (14 - 15 dicembre, secondo quanto riferito dal NE), quando l'attività della Divisione Crediti si era esaurita e quando mancava qualche giorno alla cessazione dalla carica del IN, intervenuta il 18 dicembre 2014; la Corte di merito avrebbe ignorato tale dato temporale e attribuito al IN un concorrente e consapevole apporto causale all'impiego dei fondi per una diversa destinazione a causa di un travisamento per invenzione del dato probatorio. Inoltre, la Corte di merito sarebbe incorsa in ulteriori travisamenti poiché non avrebbe considerato che: - il 18 dicembre 2014, ossia poco dopo il colloquio ZZ/NE, il IN è cessato dalla carica di responsabile della Divisione Crediti (il che impedirebbe di fondarne la condanna su accadimenti ulteriori e successivi); 18 - la telefonata tra il nuovo direttore generale di BP, SC brio, e l'imputato ha avuto luogo nel settembre 2015, quando si era già conclusa l'ispezione della BC (che aveva determinato profonde modifiche all'interno della banca e, quindi, le strutture interne di controllo avevano portato a termine tutti i controlli;
dunque, IN ha riferito a brio non quello che sapeva all'epoca del finanziamento, bensì quello che egli aveva successivamente appreso), ragion per cui il dialogo sarebbe stato apprezzato in maniera illogica;
- il coimputato IU, pur richiesto, in sede di rinnovazione LListruttoria dibattimentale non è stato in grado di collocare nel tempo la conoscenza LLilliceità delle operazioni baciate (né di indicare un momento o un fatto che consentisse di determinare il frangente in cui ebbe contezza che il capitale finanziato non veniva dedotto dal patrimonio di vigilanza consigliati dal regolatore), con la conseguenza che è illogico attribuire al IN una consapevolezza che neppure il responsabile della Divisione Mercati (IU) aveva;
e su tale profilo la motivazione sarebbe silente. C. Sulla questione storni. Anche a voler ammettere che il IN fosse al corrente del fatto che, a seguito di alcune operazioni finanziate dalla banca, venisse talvolta rilasciata al cliente una dichiarazione di impegno al riacquisto delle azioni e che altre volte fosse riconosciuto un ritorno economico sotto forma di storno di competenze, comunque tali profili sarebbero inidonei a dimostrarne la consapevolezza della mancata deduzione dal patrimonio di vigilanza LLammontare dei finanziamenti;
e sul punto la motivazione sarebbe apparente. In ogni caso, l'istruttoria dibattimentale ha acclarato che il fenomeno degli storni era una procedura interna ed esclusiva della Divisione Mercati, emersa in BP solo ad inizio del 2014, per effetto dei controlli del Risk Manager, ossia del dott. IT, cui avevano fatto seguito gli accertamenti della funzione Audit diretta dal ZE (come si trarrebbe dalle deposizioni dei testi CA e UR); e la sentenza impugnata avrebbe attribuito illogicamente valenza confessoria a un passo LLinterrogatorio del IN (sul margine negativo di redditività di alcune operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni) senza considerare la sua ben più ampia prospettazione, che non è stata in alcun modo confutata. D. Sulle lettere d'impegno. La conoscenza delle lettere di impegno al riacquisto indirizzate ai clienti sarebbe stata tratta da quanto emerso nel corso della riunione, oggetto di trascrizione, del comitato di direzione della banca del 10 novembre 2014; tuttavia, in nessuno dei passi delle dichiarazioni del coimputato IU, riportati nella sentenza impugnata, emergerebbe che le lettere erano già state consegnate ai clienti (essendosi egli limitato a sottolineare l'opportunità di adottare in futuro questa cautela in relazione a futuri eventuali nuovi clienti); ragion per cui in parte qua la motivazione sarebbe irrazionale. Inoltre, la Corte di merito - pur avendo riconosciuto l'esistenza di diverse potestà deliberative collocate fuori dalla Divisione Crediti (di cui il IN era vicedirettore) - avrebbe omesso la quantificazione delle operazioni direttamente riferibili a ciascun imputato (necessaria 19 per valutare la reale offensività delle condotte), negandovi rilievo irrazionalmente in ragione del concorso LLimputato alla relativa deliberazione ed in contrasto con alcuni dati illogicamente pretermessi (in particolare, il fatto che il IN aveva il compito di presentare le pratiche di maggiore importo ma non partecipava alla delibera del consiglio di amministrazione;
con la conseguenza che non potrebbe attribuirsi all'imputato l'ammontare delle delibere assunte dall'organo collegiale, pari al 35% del totale del capitale finanziato). E. L'erronea applicazione LLart. 2637 cod. civ. Nel caso di specie, ci si sarebbe limitati a individuare, nel totale complessivo per gli anni contestati dal 2012 al 2015, la cifra idonea a determinare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni BP, non considerando che il prezzo di esse era determinato di anno in anno, in seguito all'approvazione del bilancio: dunque, non fu verificato il quantitativo di capitale finanziato per annualità e, dunque, non ne fu accertato l'impatto sui ratios e, quindi, se fosse stato idoneo o no a determinare la sensibile alterazione del prezzo delle azioni, come espressamente richiesto dalla norma e se la condotta sia risultata concretamente idonea ad influire sulla formazione della volontà negoziale LLinvestitore e meglio persuaderlo della convenienza del denaro con l'investimento del titolo (come chiarito dalla giurisprudenza). In ogni caso, il rilievo assegnato dalla Corte territoriale alle condotte del IN anteriori al 18 dicembre 2014 colliderebbe con il dato che il delitto di aggiotaggio è un reato istantaneo che si consuma al momento della diffusione delle notizie false»; e i fatti ascritti al IN - e segnatamente anche quelli che integrerebbero il delitto di aggiotaggio nel 2015 - sarebbero estinti per prescrizione (anche a voler considerare la data di approvazione del bilancio di esercizio del 2015, avvenuta il giorno 11 aprile 2015). 2.4.2. Con il secondo motivo, in relazione ai delitti di ostacolo all'attività di vigilanza (capi B.1, C.1, D.1, E.1, F.1, G.1, H.1 e M.1), si è rassegnato che: - l'imputazione sub B.1 ha ad oggetto la condotta del IN in occasione LLispezione ad opera di BA d'IT dal maggio all'ottobre del 2012 (in particolare, l'avere celato l'esistenza di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni e dei relativi storni e delle lettere di impegno), le contestazioni ulteriori attengono al suo concorso nell'invio di segnalazioni di vigilanza false, perché carenti LLimpatto sui ratios del capitale finanziato;
la difesa ha richiamato le censure già esposte a proposito della consapevolezza LLimputato dei fatti in contestazione, che costituirebbe presupposto della sua responsabilità, soggiungendo pure che non sarebbe stato operato alcun discrimen tra le varie condotte, con una duplicazione lesiva del divieto del bis in idem;
- quanto al capo B.1, la Corte territoriale - pur avendo riconosciuto che non possa escludersi la convinzione del IN della liceità delle operazioni "baciate" - non ha argomentato sulla prospettazione difensiva volta a negare il suo interesse a tenerle occultate alla Vigilanza, attribuendogli irrazionalmente la responsabilità per aver omesso quel che non è certo che conoscesse (atteso che nessuno degli elementi richiamati al riguardo nella sentenza impugnata depone in tal senso, smentendone le dichiarazioni che collocavano siffatta conoscenza nel 2015), 20 valorizzando pure dati in difformità da quanto emerso in atti (in ordine all'avvenuta consegna agli ispettori dei fascicoli a dispetto di quanto chiarito dall'ispettore AN, secondo cui dopo la consegna all'ispettore della copia, veniva cancellata quella esistente nella cartella Audit, al contenuto parziale del file rinvenuto nella casella di posta elettronica della segretaria del IN, OS AL, in difetto di qualsivoglia obbligo del IN di conservazione integrale) e non confrontandosi con i dati richiamati nell'atto di appello ossia: - quanto esposto dal teste maresciallo IL in ordine all'assenza di elementi dimostrativi del fatto che LA MB avesse fornito agli ispettori dati non corrispondenti al vero, nonché l'esattezza del totale delle operazioni finanziate rilevato dagli ispettori, che confermerebbe le dichiarazioni del IN, di avere dato contezza delle posizioni "baciate", dovendosi attribuire rilievo a tale lacuna motivazionale in quanto «dal riscontro di quel che oggettivamente sconfessa l'attendibilità dei Vigilatori consegue necessariamente [...] l'attendibilità del IN» sul punto (ed anzi nella sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza il giorno 8 novembre 2022 nel «parallelo processo a carico di AM SO» sarebbe affermata «l'inattendibilità del narrato LLIsp. AN e, specularmente, è affermata l'attendibilità del racconto di IN in punto di avvenuta consegna agli ispettori della documentazione attestante el operazioni baciate»); - l'episodio del 4 luglio 2012, quando il SO fece convocare l'MB alla presenza di varie persone, tra le quali il LA e il IU, per chiedere bruscamente conto di quanto riferito al team ispettivo (episodio sul quale non si sarebbe chiarito il motivo per cui un Ispettore di BA d'IT, ad ispezione in corso, avrebbe dovuto avvisare LA e, quindi, SO, che MB aveva riferito qualcosa, omettendo pure di considerare le dichiarazioni del IU confermative della piena trasparenza perseguita nel corso LLispezione). 2.4.3. Con il terzo motivo si è assunto il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena irrogata per il fatto di cui al capo B.1, rilevando che la Corte territoriale, dopo avere considerato sussistente, diversamente dal Tribunale, un unico reato - quello di cui all'art. 2638, comma 2, cod. civ. - ha eliminato il corrispondente aumento di pena disposto dal primo Giudice, senza tuttavia ridurre della metà l'aumento previsto per l'unica ipotesi residua, in tal modo discostandosi dai criteri utilizzati per gli ulteriori reati di ostacolo di cui ai capi C.1, D.1, E.1, F.1., G.1 e da quelli impiegati in relazione alla concorrente ipotesi delittuosa di cui al capo M.1. 2.4.4. Con il quarto motivo sono stati prospettati la violazione LLart. 2638 cod. civ. e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo M.1, deducendo che: - quanto al primo profilo (la violazione della legge penale), le funzioni di valutazione approfondita che sarebbero state ostacolate riguardavano un'attività avente finalità di vigilanza prudenziale Asset Quality Review (e non la verifica LLapplicazione dei princìpi contabili nella redazione dei bilanci), rispetto alla quale l'attività LLimputato non avrebbe rilevanza penale (dato che, per giurisprudenza costante, in tema di ostacolo all'attività di vigilanza, vengono in rilievo solo quelle false informazioni, o l'omissione e il nascondimento di informazioni, che entrano in conflitto con l'esercizio della funzione concretamente svolta;
ed è la richiesta 21 formulata dall'autorità di vigilanza ad assumere una valenza selettiva del dato da comunicare); dunque, nessuna informazione configgente con l'attività ispettiva fu omessa (tanto che essa non viene indicata nella sentenza impugnata, nella quale l'affermazione di responsabilità del IN è stata incentrata sull'omessa deduzione LLammontare delle operazioni correlati dal patrimonio di vigilanza); - quanto al secondo (il vizio di motivazione), l'aver taciuto al team ispettivo l'esistenza delle lettere di impegno al riacquisto e degli storni non potrebbe soggettivamente attribuirsi al IN (che ne è venuto a conoscenza solo all'esito LLispezione BC del 2015); anche seguendo la difforme ricostruzione operata nella sentenza di secondo grado (laddove la prova della conoscenza, da parte del IN, LLesistenza delle lettere di impegno al riacquisto fu desunta dai brani della registrazione del comitato di direzione del novembre 2014) le dichiarazioni in discorso, attribuite al IU, dimostrerebbero al più un impegno per il futuro e non descriverebbe una prassi già esistente all'interno di BP (come esposto nei motivi che precedono); dunque, la motivazione avrebbe argomentato in maniera manifestamente illogica sul contenuto della registrazione. 2.4.5. Con il quinto motivo, che ha attinto l'ordinanza resa il 18 maggio 2022 dalla Corte di appello, sono state denunciate la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità con riguardo al file audio contenente la registrazione della seduta del comitato di direzione del giorno 10 novembre 2014 (inutilizzabilità denunciata con i motivi di appello) e l'illogicità della motivazione del provvedimento ordinatorio. Più in dettaglio: la Corte territoriale ha travisato il narrato dal teste LA, all'epoca segretario del consiglio di amministrazione, e non ha considerato che: l'iniziativa di registrare i comitati di direzione è stata frutto di una decisione autonoma dello stesso LA, non portata a conoscenza di alcuno;
la prassi della registrazione riguardava solo le sedute dei consigli di amministrazione e non i comitati di direzione (tanto che l'unico audio rinvenuto è quello in discorso); pertanto, è del tutto illogico affermare che l'attività di registrazione fosse sistematica e nota ai partecipanti (che non potevano desumerlo in alcun modo e, in particolare, dall'esistenza dalla presenza degli impianti di fonoregistrazione, dato del tutto neutro): parimenti, del tutto illogico è negare rilevanza all'ignota identità LLautore della registrazione (profilo centrale per affermare o escludere che lo stesso fosse legittimato ad assistere alla conversazione e quindi per distinguere tra documentazione di un colloquio ad opera di un partecipante ed abusiva registrazione); la deposizione del LA non consente di identificare chi avesse proceduto e neppure circoscrivere, secondo quanto ritenuto dalla Corte territoriale, a due persone l'attività svolta;
LLattività di registrazione non erano edotti i presenti (i quali anzi, in particolare, il SE, come emerge dalla stessa ordinanza impugnata, erano stati invitati a tenere riservato il contenuto della riunione); dunque, (non emergendo dati dai quali far discendere la fungibilità tra acquisizione della registrazione ed assunzione della testimonianza LLautore) l'audio costituirebbe un documento anonimo, non acquisibile ai sensi LLart. 240, comma 1, cod. proc. 22 pen.; con la conseguenza che ogni riferimento al suo contenuto, riportato in sentenza, dovrebbe essere eliso, minando l'iter su cui si fonda l'attribuzione al IN del dolo dei reati. 2.4.6. Con il primo motivo nuovo, ad integrazione del secondo motivo di ricorso, è stato denunciato l'errore materiale nell'indicazione del tempo di commissione del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza descritto al capo H.1, in particolare nella parte in cui - a proposito della segnalazione di vigilanza periodica al 31 dicembre 2014 (menzionata alla lett. a dello stesso capo) è stato indicato «in epoca posteriore e prossima» al 15 marzo 2014 - ossia in una data anteriore a quella della redazione della medesima segnalazione - e non invece il 15 marzo 2015, data correttamente indicata nello stesso editto accusatorio, allorché ha descritto la condotta (in particolare, alla stessa lett. a). 2.4.7. Con il secondo motivo nuovo, pure ad integrazione del secondo motivo di ricorso e con riguardo al reato di cui al capo H.1, sono stati dedotti l'illogicità della motivazione e l'erronea applicazione LLart. 2638 cod. civ., rassegnando che la condanna del IN per esso sarebbe stata determinata dall'erronea indicazione del tempo del commesso reato (come esposta nel primo motivo nuovo): invero, il fatto si collocherebbe per l'appunto nel 2015 (come affermato nella stessa sentenza impugnata (e come si trarrebbe pure dalla sentenza di primo grado) o al più il 31 dicembre 2014 (data della redazione della segnalazione e LLinformativa menzionate in imputazione) e la stessa Corte territoriale - in ragione LLassunzione da parte del IN LLincarico di direttore generale di BA Nuova il 18 dicembre 2014 e, dunque, della sua uscita da BA Popolare di Vicenza - lo ha assolto dalle imputazione di ostacolo alla vigilanza di cui ai capi H1 e Ml, limitatamente alle condotte ascrittegli come successive al 18 dicembre 2014, per non aver commesso il fatto;
tale statuizione, dunque, coprirebbe in toto il fatto di cui al capo H1 e per esso non avrebbe dovuto irrogarsi alcuna pena al IN;
tuttavia, la Corte distrettuale ha inflitto per esso, quale reato più grave di quelli per cui ha condannato l'imputato, la pena di due anni e sei mesi di reclusione. 2.4.8. Con il terzo motivo nuovo, sempre ad integrazione del secondo motivo di ricorso, (oltre a segnalare un refuso contenuto in detto motivo, allorché si è indicata la pagina del verbale delle dichiarazioni del teste AN), si è rappresentato che è divenuta definitiva (come da attestazione di cancelleria allegata) la sentenza del Tribunale di Vicenza (in data 8 novembre 2022) che ha assolto AM SO (perché il fatto non sussiste) dalla medesima imputazione di cui al capo B1 elevata nei confronti di IN ed ha escluso l'attendibilità delle dichiarazioni del AN (e, specularmente, l'attendibilità del racconto del IN), in palese confutazione di quanto - in senso contrario - esposto nella sentenza impugnata. 2.4.9. Con il quarto motivo nuovo si è eccepito l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei reati di cui ai capi B.1, C.1, D.1 ed E.1, quest'ultimo limitatamente ai fatti commessi il 15 settembre 2013. 2.5. ND ZZ (a mezzo LLavvocato Niccolò Bertolini Clerici) ha presentato nove motivi di ricorso. 23 2.5.1. Con il primo motivo, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si è denunciato l'erroneo rigetto LLeccezione di incompetenza per territorio, in favore LLAutorità giudiziaria di Milano (qualora si ritenesse più grave il reato di cui all'art. 173-bis d. Igs. n. 58 del 1998 - capi I. e L. - per effetto del raddoppio della pena operato dall'art. 39 d. Igs. 262/2005) o di Roma (a ritenere più grave il reato di cui all'art. 2638 cod. civ. contestato al capo B.1), non potendosi ritenere preclusiva la decisione resa dalla Sez. 1 di questa Corte nella fase delle indagini preliminari (che aveva affermato la competenza del Tribunale di Vicenza). La difesa ha evidenziato, quanto al reato di cui al capo B.1, che la prima condotta di ostacolo alla vigilanza della Banda d'IT dovrebbe individuarsi nell'invio (il 26 aprile 2012) della comunicazione denominata CO IC (Internai capital adequacy assessment process), che ometteva di fornire informazioni essenziali sulla consistenza del patrimonio LListituto di credito, inclusa negli atti depositati dal Pubblico ministero (all'atto LLavviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e ricompresa tra gli atti posti a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, e ricevuta dalla BA d'IT già prima LLavvio LLispezione). La Corte di merito: - avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione, valorizzando il testo LLeditto accusatorio e richiamando la giurisprudenza di legittimità relativa alla incompetenza funzionale e non territoriale (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539 - 01), e pronunce (Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Confl. comp. in proc. Guida, Rv. 246782 - 01; Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484 - 01) che hanno risolto il conflitto negativo di competenza sollevato in fase cautelare, sulla base non solo della contestazione ma anche delle risultanze delle indagini come prospettato con il gravame (e come poi ribadito da Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234348 - 01 nonché da Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Brotini, Rv. 282019 - 01), che hanno affermato come la intangibilità della contestazione formulata dal pubblico ministero escluda solo la possibilità di sindacare la correttezza della contestazione in base a sopravvenienze istruttorie successive, nonché l'impossibilità, in caso di connessione, di prescindere dalla individuazione del reato più grave risultante dalla contestazione;
in tal modo, avrebbe erroneamente compiuto una interpretati° abrogans LListituto invocato (salva l'ipotesi in cui il tenore testuale LLimputazione risulti privo di macroscopiche incongruenze), a fortiori in un caso, come il presente, in cui l'errata individuazione della competenza territoriale discende non dalla errata individuazione del momento consumativo del reato ma dalla pretermissione di una porzione della condotta;
- avrebbe erroneamente limitato la sfera della contestazione sub B.1 a condotte poste in essere nel corso LLattività di vigilanza ispettiva, a dispetto della descrizione nel medesimo capo di imputazione di due condotte distinte (una sub specie LLart. 2638, comma 1, cod. civ., una sub specie del comma 2 dello stesso articolo), ragion per cui l'indicazione del luogo e LLepoca di consumazione - in Vicenza, dal 28/05 al 12/10/2012 - sarebbe proprio frutto di un errore macroscopico che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consente di rilevare l'incompetenza territoriale;
così come proprio la vicenda relativa alla comunicazione IC - a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale - non costituisce un diverso fatto storico, 24 ("d' r ma una porzione della medesima condotta di cui al capo B.1, che non avrebbe affatto determinato una diversa qualificazione della condotta, individuandosi, anche sotto tale aspetto, l'errore macroscopico, non potendosi permettere che un'indiscriminata selezione delle condotte indicate in imputazione consenta al pubblico ministero la scelta del foro;
- avrebbe negato rilevanza alla comunicazione ai fini della competenza territoriale, poiché, in ogni caso, ciò non avrebbe spostato l'individuazione del luogo di consumazione del reato in quello in cui l'attività ispettiva di vigilanza si sarebbe svolta (ossia la sede LListituto di credito), poiché in tal modo il Giudice di appello avrebbe spostato in avanti il momento di consumazione del reato (da quello in cui si verifica l'evento di ostacolo mediante la realizzazione LLattività di intralcio, al momento in cui trova concretizzazione la necessariamente successiva verifica delle informazioni oggetto di mendacio, il tutto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto la natura di reato eventualmente permanente della fattispecie, per cui dall'impostazione della sentenza impugnata discenderebbe che la fattispecie dovrebbe arrestarsi allo stadio del tentativo tutte le volte in cui all'invio di comunicazioni mendaci, ovvero all'omissione di informazioni dovute, non segua alcuna verifica da parte LLautorità di vigilanza;
nel caso in esame, come detto, l'effetto della comunicazione è consistito proprio nell'aver evitato che la BA d'IT disponesse, nel 2012, l'ispezione sul capitale, condotta rilevante ai sensi LLart. 2638 cod. civ.; tale decisione, inoltre, avrebbe dovuto essere presa a Roma e non a Vicenza, dove poi l'ispezione era stata eseguita secondo il perimetro predeterminato nel suo contenuto). 2.5.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 63 e 210 cod. proc. pen., 24 e 111 della Costituzione e il vizio di motivazione LLordinanza resa dalla Corte di appello il 18 maggio 2022 e della sentenza impugnata, anche sotto l'aspetto del travisamento della prova, poiché sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni dei testimoni IN, LA e TA, sulle quali si fonda l'affermazione di responsabilità del ZZ (cfr. verbali delle udienze del 21 novembre 2019, 26 ottobre 2019, 26 novembre 2020) - sulla scorta dei princìpi posti da Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 - 01, e dalla successiva giurisprudenza - poiché a carico dei medesimi testi sussisteva, come desumibile dalle stesse deposizioni ovvero da altri elementi in atti, un quadro che deponeva per la loro partecipazione alle condotte di manipolazione del mercato e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, contestate agli imputati. Quanto al IN, direttore generale, immediato referente del consiglio di amministrazione di BP Finance (controllata da BP), ne constava la partecipazione a due operazioni poste a fondamento LLaffermazione di penale responsabilità del ricorrente, ossia quella definita "tre sorelle" nonché l'investimento in fondi HE, da lui realizzate in prima persona e, quanto alla seconda, gestendo anche i successivi rapporti con i rappresentati dei fondi (come riferito dal teste UC TR); rispetto a tali operazioni la sua deposizione - resa da un soggetto che, quantomeno ai sensi LLart. 40 cpv. cod. pen., avrebbe dovuto ritenersi un soggetto indagabile e, dunque, avrebbe dovuto ricevere gli avvisi di cui all'art. 210 cod. proc. pen. - è risultata decisiva in relazione al ruolo del ricorrente. 25 Quanto al LA (segretario del consiglio di amministrazione e componente di diversi comitati della BA e munito di specifiche competenze, in quanto ex ispettore della BA d'IT), già prima della deposizione ne era emersa la partecipazione ai comitati di direzione (in particolare a quello del giorno 8 novembre 2011, in cui era stata assunta la decisione - secondo la prospettazione accusatoria - di avviare la prassi LLerogazione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BP e di occultarne i risultati alla BA d'IT e, dunque, la sua partecipazione quantomeno a titolo di concorso morale nei reati, tanto più in ragione del suo specifico agire nella vicenda dei fondi HE (aveva introdotto il fondo UM a BP, nelle persone di OR e TA, ed aveva partecipato alla riunione del 05/12/2011 in cui si era pianificato lo schema di detenzione indiretta delle azioni proprie da parte di BP mediante l'interposizione dei comparti maltesi del fondo UM, essendo egli il solo destinatario del documento, prodotto dal pubblico ministero, in cui il detto fondo proponeva ed illustrava tale schema di detenzione); e anche la sua deposizione ha avuto rilievo rispetto all'affermazione di responsabilità del ZZ. Il OM, responsabile della U.O. Gestione Operativa Soci, compresa nella Direzione Sviluppo Soci, competente per l'intera gestione amministrativa delle movimentazioni dei soci, era a conoscenza della prassi instauratasi, secondo cui, questi ultimi, ricevuto il finanziamento, acquistavano azioni della banca (avendo redatto il documento "Colorato", depositato dal pubblico ministero, e partecipato alla predetta riunione del 5 dicembre 2011, come affermato dal TA e dal LA). Il RI partecipava mediante la collocazione massiva di azioni BP a soggetti che sapeva essere stati finanziati dalla BA medesima, nonché alla vicenda del c.d. swap di azioni BP con azioni Veneto BA, in ottica d'accusa rilevante per liberare i fondi dalla detenzione di azioni proprie di BP. Quanto al TA, la qualità di indagato o comunque di soggetto indagabile da escutere ex art. 210 cod. proc. pen., è emersa in ragione del provvedimento di perquisizione e sequestro (di cui si è chiesta l'acquisizione ex art. 603 cod. proc. pen.) eseguito dall'autorità giudiziaria lussemburghese, a seguito di rogatoria della Procura della Repubblica di Vicenza, constando anzi che egli fosse già iscritto nel registro degli indagati da parte di quest'ultimo Ufficio nell'ambito delle indagini per bancarotta conseguenti alle contestazioni dei fatti di cui al presente procedimento;
inoltre, egli aveva partecipato alla riunione del 5 dicembre 2011 e proposto per primo lo schema della detenzione indiretta di azioni proprie mediante l'interposizione dei fondi HE (avendo fatto redigere, in tal senso, il file power point, anch'esso parte della produzione documentale del pubblico ministero, e, come esposto nella sentenza di primo grado), ragion per cui anche il TA, la cui deposizione ha avuto pure valenza decisiva, dovrebbe ritenersi quanto meno concorrente morale nei reati La difesa: - ha illustrato le argomentazioni esposte al riguardo, innanzi alla Corte di appello, all'udienza del 18 maggio 2022; 26 - ha rappresentato che la Corte di merito (con l'ordinanza emessa alla stessa udienza), pur affermando di aderire all'orientamento di legittimità invocato dalla difesa, ne ha disatteso la prospettazione (in assenza di ogni accertamento circa la consapevolezza, da parte del IN, della destinazione degli importi derivanti dall'operazione "tre sorelle" e dai fondi HE all'acquisto di azioni della BP;
e, quanto agli altri testi, affermando che avrebbe dovuto accertarsi il loro coinvolgimento nelle vicende ulteriori rispetto all'aver solo materialmente posto in essere operazioni finanziarie correlate), facendo erronea applicazione della legge;
- ha prospettato il vizio della decisione sull'eccezione (affrontata solo dal Giudice di appello, non potendo quindi ravvisarsi una doppia conforme), constando nella specie - nei termini già richiamati - non meri sospetti o suggestioni bensì indizi («"fatti", "caratterizzati da certezza", per di più "non equivoci", e "convergenti verso l'identico risultato"») della probabile responsabilità di ciascuno dei soggetti delle cui dichiarazioni si è chiesta la pronuncia di inutilizzabilità; e deducendo che la Corte di appello avrebbe confuso l'«individuazione di "indizi di probabile responsabilità", con l'individuazione di "gravi indizi di colpevolezza", quasi che gli stessi dovessero reggere al canone di giudizio LLoltre ogni ragionevole dubbio» (cfr. ricorso), incorrendo pure nel travisamento della prova. 2.5.2.1. A quest'ultimo riguardo, la denunciata inutilizzabilità sarebbe stata esclusa: - quanto al IN, travisando il contenuto della testimonianza dello stesso, dal chiaro contenuto confessorio, a proposito dei finanziamenti effettuati in favore delle società HE (AK, Jupiter e OM) e peraltro argomentando (nell'ordinanza de qua) in contraddizione con la parte della motivazione in cui le operazioni (e la relativa finalità) sono state ricostruite;
- quanto al LA, la sentenza impugnata, oltre a reiterare quanto esposto nella detta ordinanza, avrebbe negato rilevanza alle competenze del dichiarante con una motivazione apparente e comunque manifestamente illogica rispetto al ruolo del LA nella riunione del 5 dicembre 2011 (trattandosi LLunico soggetto, presente alla riunione, a ricevere da UM il documento n. 350 della produzione del Pubblico ministero, cui già la sentenza di primo grado aveva attribuito rilievo), dimostrativo della sua consapevolezza delle finalità di detenzione indiretta delle azioni proprie da parte di BP, come affermato dai Giudici di merito in relazione al ZZ (in ciò ravvisandosi una valutazione inspiegabile a proposito del LA, che avrebbe dovuto ritenersi concorrente, quanto meno morale, constando anzi in atti il suo concorso materiale nell'ostacolo alle funzioni d vigilanza della BA d'IT, in particolare a proposito LLincontro del 27 marzo 2013); la deposizione del LA avrebbe poi rilevanza (non solo perché, in accoglimento dei motivi di appello, la sentenza impugnata ha riformato quella di primo grado in riferimento alle operazioni NI e Fondo Agris, erroneamente attribuite al ZZ sulla scorta della deposizione del LA, ribadendone il rilievo quanto alla spiegazione LLappunto da lui manoscritto relativo alla riunione del giorno 8 giugno 2011); tanto più che alla inutilizzabilità della deposizione del teste conseguirebbe l'inutilizzabilità LLaudio del 27 U,j e comitato di direzione del 2014, non essendo possibile individuare altrimenti l'autore e le modalità di detta registrazione, con evidente incidenza sul ruolo del ZZ;
- quanto al TA, la Corte di merito - pur a fronte della sua indicazione come coimputato dello Stabile nel provvedimento di perquisizione LLAutorità giudiziaria straniera eseguito in sede di rogatoria - ha escluso che egli fosse in effetti indagato nell'ambito del procedimento iscritto presso la Procura della Repubblica di Vicenza (alla luce di un certificato ex art. 335 cod. proc. pen. esibito dal Pubblico ministero all'udienza del 1° maggio 2022, che non possiede alcuna valenza in riferimento alla qualità di soggetto già indagato in data 26 novembre 2020, quando è stato escusso;
e di quanto dichiarato verbalmente dallo stesso Pubblico ministero); in ogni caso, la Corte di merito non si sarebbe espressa - nonostante le deduzioni difensive - sull'incidenza della perquisizione della sede di UM (di cui egli era rappresentante legale) nell'ambito della medesima indagine sull'attendibilità del TA;
la motivazione LLordinanza del 18 maggio 2022 sarebbe illogica rispetto a quanto esposto nella sentenza di primo grado, circa la rilevanza rispetto al TA dei medesimi elementi valorizzati a carico del ZZ di cui avrebbe dovuto ritenersi correo (anche alla luce delle dichiarazioni autoaccusatorie dello stesso TA, che si è detto perfettamente consapevole che i fondi UM non avessero altri investitori rilevanti oltre BP), fermo restando il travisamento da parte della Corte di merito delle dichiarazioni del TA (che avrebbe ammesso, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, di aver proposto personalmente tale schema, come confermato anche dal LA all'udienza del 29 ottobre 2019). 2.5.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, poiché la Corte di merito avrebbe affermato la responsabilità del ZZ per aggiotaggio e, di conseguenza, per ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, in ragione della sua partecipazione all'operazione di investimento nei fondi HE, negando - con argomentazione errata, manifestamente illogica e carente - che ricorrano differenze significative tra la detenzione indiretta di azioni della banca (mediante la sottoscrizione di quote dei fondi) e l'erogazione a tal fine di finanziamenti a terzi, comunque ledendo le prerogative difensive. Invero, gli investimenti in fondi OICVM e la detenzione indiretta, mediante questi, di azioni della BP non è indicata in alcuno dei capi di imputazione a carico del ZZ, dato che: il capo A.1, relativo al delitto di aggiotaggio, menziona solo i finanziamenti erogati a favore di terzi e finalizzati all'acquisto di azioni della BP, quantificati in circa euro 963.000.000, il capo H.1 descrive la condotta di ostacolo alle funzioni di vigilanza con riferimento al medesimo importo e tale quantificazione si riferisce unicamente alla concessione di finanziamenti e non anche alle somme investite in fondi OICVM (come si trarrebbe pure dalla relazione dei consulenti tecnici del Pubblico ministero che descrive elementi caratteristici di operazioni di erogazione di credito e non la sottoscrizione di quote di fondi). Dunque, la sentenza impugnata avrebbe assimilato operazioni cui ha attribuito il medesimo effetto di detenzione indiretta di azioni proprie, tuttavia poste in essere con condotte diverse (erogazione del credito, da una parte, investimento in fondi, dall'altra), affermando la responsabilità del ZZ in relazione a una 28 condotta (l'investimento in fondi OICVM) del tutto estranea a quella contestata ed esorbitante la quantificazione indicata nel capo d'imputazione medesimo, così violando le norme processuali sopra richiamate (alla stessa stregua di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta patrimoniale per distrazione (Sez. 5, n. 4528 del 10/11/2022 - dep. 2023, Allegretti) ed essendosi determinato un effettivo pregiudizio del diritto di difesa (tanto che l'investimento in fondi OICVM, proprio perché non contestato dall'accusa, non è stato neanche oggetto di consulenza tecnica, senza alcun approfondimento degli aspetti nevralgici di tale operazione). 2.5.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione poiché si sarebbe affermata la responsabilità del ZZ per i delitti di cui agli artt. 2637 e 2638 cod. civ. in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. La Corte distrettuale avrebbe disatteso la prospettazione difensiva, affermando che i reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto presentano una differenza strutturale delle condotte, dei beni giuridici tutelati e dei soggetti passivi di riferimento, risultando accomunati solo da una medesima situazione di fatto, ossia il dissennato ricorso al capitale;
in tal modo, da una parte avrebbe erroneamente richiamato le strutture delle fattispecie legali dei tre reati in contraddizione con le premesse giuridiche esposte in ordine alla rilevanza esclusiva del fatto storico;
dall'altra, non avrebbe considerato che la situazione di fatto che li accomuna è il nascondimento delle operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni della BP (come emergerebbe dalla formulazione LLimputazione sub A.1, e da quelle di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza). Dunque, gli illeciti non coincidono affatto con la realizzazione di "operazioni baciate" (che avrebbero avuto un effetto neutro se portate a conoscenza del mercato ovvero LLautorità di vigilanza) bensì si caratterizzano per l'occultamento di esse (da cui sarebbero derivate la falsa rappresentazione di solidità patrimoniale LListituto fornita al mercato e la falsità delle comunicazioni all'autorità di vigilanza), il che dimostra l'identità delle condotte seppur rispetto a contesti informativi differenti. Tale identità dovrebbe affermarsi anche in relazione agli altri elementi degli illeciti e ai destinatari delle informazioni occultate, posto che l'omessa iscrizione della riserva in bilancio, e la mancata comunicazione all'esperto incaricato della stima del valore del sovrapprezzo LLazione BP costituiscono fatti storici la cui decettività raggiungeva anche l'autorità di vigilanza, prima ancora che il singolo azionista. Inoltre, non ricorrerebbe un'apprezzabile differenza tra i beni giuridici tutelati dalle norme in discorso (in quanto l'oggetto giuridico LLart. 2638 cod. civ. viene individuato nel regolare svolgimento delle funzioni di vigilanza e il delitto punisce anche azioni prodromiche alla produzione di danni per gli investitori;
quindi, tale bene giuridico è strumentale al perseguimento di finalità attribuite ex lege a ciascuna delle autorità, configurandosi come un bene giuridico mediato volto a proteggere il risparmio); ne discende che il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza assorbe in sé il disvalore dei due ulteriori reati contestati, rendendo più grave il fatto che la medesima informazione venga celate alle autorità di vigilanza, piuttosto che al mercato ed agli investitori. 29 2.5.5. Con il quinto motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 51 cod. pen. e 24 Cost. e il vizio di motivazione, in ragione della mancata applicazione del principio nemo tenetur se detegere. Con l'imputazione di cui all'art. 2638 cod. civ. (in ragione della già dedotta «sostanziale identità delle fattispecie concrete contestate, identificabili unicamente con la mancata indicazione LLesistenza di azioni finanziate») si sarebbe contestata la violazione di un dovere che, se adempiuto, avrebbe cagionato l'incriminazione per la fattispecie di cui all'art. 2637 cod. civ.; e tale prospettazione è stata disattesa dalla Corte di appello, assumendo erroneamente che il diritto al silenzio operi solo nell'ambito processuale, non considerando che esso costituisce un corollario dei princìpi di cui agli artt. 24, comma 2, 111 Cost. e LLart. 6, par. 2, CEDU, che trova applicazione anche nell'ambito di procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni a carattere punitivo, come riconosciuto dalla giurisprudenza (e come si trarrebbe pure dalla compiuta lettura della pronuncia di legittimità richiamata dalla decisione impugnata: cfr. Sez. 5, n. 3555 del 07/09/2021 - dep. 2022, Coen, Rv. 282981 - 02), che conduce ad attribuire rilevanza al principio a «prescindere dalla formale iscrizione di un procedimento sanzionatorio». Dunque, la Corte di appello avrebbe errato allorché ne ha negato l'applicazione con riguardo alle imputazioni (sub B.1 e M.1) di ostacolo alla vigilanza realizzate in pendenza delle ispezioni presso l'istituto bancario, posto che detta attività era propedeutica all'eventuale applicazione di sanzioni amministrative (come riconosciuto dalla stessa BA d'IT). 2.5.6. Con il sesto motivo è stato denunciato il vizio di motivazione della sentenza di appello e delle ordinanze (del 18 maggio 2022 e del 20 giugno 2022) di rigetto della richiesta di rinnovazione LLesame del ZZ (fondata sull'impossibilità di sanare il vulnus difensivo prodotto dall'impossibilità di esaminare come teste il dott. Stabile, successivamente iscritto nel registro degli indagati, e dall'impossibilità di ritenere attendibili le dichiarazioni del teste TA, potenzialmente a conoscenza della propria veste di indagato allorquando aveva deposto, alla luce LLallegazione del provvedimento di ispezione condotto dall'autorità lussemburghese). L'ordinanza del 18 maggio 2022 non avrebbe in alcun modo considerato le circostanze dedotte dalla difesa e, comunque, paleserebbe la propria illogicità alla luce del diverso trattamento processuale riservato al IU, ammesso a rendere l'esame in rinnovazione (con ordinanza del 10 giugno 2022), a seguito della quale era stata nuovamente avanzata la richiesta di rinnovare l'esame del ZZ. Tuttavia, anche tale richiesta è stata rigettata (con ordinanza del 20 giugno 2022) negando la rilevanza delle dichiarazioni del IU rispetto alla posizione del ZZ, dato in contrasto con la motivazione della sentenza impugnata (che invece ha posto a fondamento della condanna tali dichiarazioni, ivi comprese quelle rese in primo grado, sebbene il ZZ in quest'ultima sede non avesse potuto difendersi dalle propalazioni del IU, che aveva reso l'esame dopo di lui, e sebbene in ragione della genericità di tali dichiarazioni la sentenza di primo grado non ne avesse fatto alcuna menzione); tanto più che, proprio sulla scorta del contenuto LLordinanza in data 1 giugno 2022 (rectius: 20 giugno 2022, che aveva affermato l'irrilevanza rispetto al ZZ della chiamata in correità effettuata da 30 IU) il medesimo ricorrente ha deciso, nella spontanee dichiarazioni del 15 luglio 2022, di non affrontare gli elementi d'accusa esposti dal IU (valorizzati solo in sentenza dalla Corte di appello). 2.5.7. Con il settimo motivo sono stati dedotti la violazione LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, ai sensi LLart. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine alla valutazione di attendibilità di EM IU, le cui dichiarazioni avrebbero dovuto essere esaminate in ossequio al disposto LLart. 192, comma 3, cit., considerandone la genericità rispetto al ZZ (tanto da non essere valorizzate dal primo Giudice) e comunque la smentita da parte del teste HI. Viceversa, la Corte distrettuale avrebbe illogicamente riconosciuto rilievo alle propalazioni del IU, quanto alla vicenda delrequity swap", a dispetto della deposizione del HI (che ha recisamente escluso di aver conosciuto il ZZ, soggetto immediatamente riconoscibile per il ruolo che svolgeva;
ed è stato ritenuto non credibile solo perché non ha ricordato i nomi dei propri interlocutori all'interno della banca, che tuttavia erano soggetti non dotati della stessa immediata riconoscibilità del ZZ) e in virtù pure di un sostanziale travisamento delle dichiarazioni dello steso ZZ (che non avrebbe mai fatto il nome specifico del HI). 2.5.8. Con l'ottavo motivo sono stati addotti la violazione degli artt. 191, 234 cod. proc. pen., 13, 14 e 15 Cost., nonché il vizio di motivazione, in ordine al rigetto LLeccezione di inutilizzabilità della registrazione della riunione del comitato di direzione del 10 novembre 2014, trascritto. La difesa ha fondato l'inutilizzabilità della registrazione, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, sull'impossibilità di accertare che il soggetto che l'ha eseguita avesse anche partecipato alla riunione (dato che il LA - delle cui dichiarazioni si è pure denunciata l'inutilizzabilità: cfr. retro - vi aveva partecipato in maniera discontinua;
comunque, anche a ritenere utilizzabili le dichiarazione del LA, difetterebbe ogni prova della paternità della registrazione, poiché egli non ha affermato di aver dato l'incarico di eseguirla, né di averne informato i presenti, non potendosi individuare alcuna figura di ausiliario a tal fine); e i dati che la Corte di appello ha inteso porre a sostegno LLutilizzabilità della registrazione sarebbero del tutto insufficienti e comunque suscettibili di interpretazioni alternative (anzitutto, in ragione del fatto che il solo Comitato di direzione del 10 novembre 2014 risulta registrato). La difesa ha pure rimarcato la rilevanza attribuita al tenore della registrazione ai fini LLaffermazione di responsabilità del ricorrente. 2.5.9. Con il nono motivo è stata denunciata l'omessa di motivazione rispetto alle censure, sollevate con l'atto di appello, in relazione all'attendibilità LLimputato di reato connesso RA TO (alla luce del suo contegno processuale), su cui si fonda, tra l'altro, l'affermazione di responsabilità del ricorrente. 2.6. EM IU (a mezzo degli avvocati Oreste Dominioni e Concetta Miucci) ha presentato un unico motivo di ricorso. Deduce, con un unico motivo, il vizio di mancanza di motivazione, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla determinazione della pena base nella misura di 31 3 anni di reclusione in relazione al delitto contestato al capo H.1). La sentenza impugnata, senza confrontarsi con le argomentazioni svolte in sede difensiva, avrebbe richiamato unicamente il dato relativo all'oggettiva gravità dei fatti, senza peraltro indicare i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha ritenuto di applicare in punto di determinazione della pena base;
criteri, invece, richiamati, nel contesto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e delle riduzioni degli aumenti per la continuazione interna, attraverso il duplice riferimento agli indicatori oggettivi e soggettivi, all'uopo recependo le osservazioni svolte dalla Difesa, anche con riferimento a indici "minori" quali l'incensuratezza o l'assenza di pendenze. Il ricorso evidenzia, inoltre, come nell'atto di appello fosse stato dedotto che la conoscenza delle informazioni rilevanti per l'Autorità di vigilanza non rientrava affatto nelle competenze LLimputato. Tale profilo, tuttavia, sarebbe stato completamente obliterato dalla Corte di merito, che pure avrebbe ravvisato, ai fini della valutazione del giudizio di bilanciamento, una chiara attenuazione del dolo rispetto all'imputato. Del pari, l'ampia confessione resa da IU, pur valorizzata dalla Corte di merito, non avrebbe ricevuto, del tutto immotivatamente, la dovuta considerazione in sede di determinazione della pena base. 2.7. IA EG (a mezzo LLavvocato Vittorio Manes) ha presentato sette motivi di ricorso, alcuni dei quali strutturati attraverso varie sotto-articolazioni. 2.7.1. Con il primo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità di ordine generale conseguente alla violazione LLart. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. c), e 180 del codice di rito, nonché, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione LLart. 6, par. 3, lett. d), Cedu, poiché la rinnovazione istruttoria disposta dalla Corte di appello sarebbe stata parziale e non avrebbe attinto tutte le prove decisive. Il ricorso, dopo avere sottolineato la necessità di interpretare l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. alla luce delle sentenze che ne hanno preceduto l'introduzione nel nostro ordinamento processuale (v., in particolare, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, DA e Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431 - 01), censura la scelta della Corte territoriale di disporre la rinnovazione istruttoria solo in relazione a cinque testimoni (AN, ET, LI, NI e CH), per poi integrarla con l'esame di IU e la deposizione di TR. Infatti, la sentenza di primo grado, nell'esaminare la posizione di EG, non menzionerebbe solo tali testimoni e, anzi, sottolineerebbe la rilevanza di altre prove, confermative del suo mancato coinvolgimento nella operatività illecita. Inoltre, la Corte di appello preciserebbe come sia possibile operare la ricostruzione dei fatti e delle singole responsabilità soltanto sulla base di una «inevitabile combinazione di plurimi contributi narrativi», sicché la rinnovazione istruttoria avrebbe dovuto essere estesa quantomeno alle deposizioni che hanno fornito un contributo sui temi rilevanti per la ricostruzione della consapevolezza di EG del fenomeno dei finanziamenti correlati e, dunque, di quelle che si sono occupate: LLorganizzazione funzionale di BP e delle mansioni in concreto svolte da EG;
delle 32 riunioni che si tenevano in BP e degli argomenti ivi trattati, nonché dei soggetti che vi partecipavano;
degli accertamenti svolti dagli ispettori della BA d'IT o della BC in occasione degli accessi effettuati e di quanto da essi rilevato in ordine all'attività di EG;
delle informazioni sul tema delle "operazioni baciate" a disposizione degli stretti collaboratori di EG e, comunque, di coloro che operavano nella Divisione Bilancio e Pianificazione (non solo TR, AN e ET, ma anche SS e RC). La stessa Corte di appello non si sarebbe limitata a valutare le dichiarazioni dei sei testimoni dei quali si era disposta la rinnovazione, ma avrebbe menzionato anche altri apporti dichiarativi, i quali, pertanto, avrebbero assunto carattere di decisività, in quanto utilizzati per fornire una chiave di lettura di altri dati, come l'appunto scritto di LA, al quale sarebbe stato attribuito valore confermativo del fatto che, in occasione del Comitato direttivo del 2011, fossero state impartite direttive per eseguire le "operazioni baciate". Del pari, non sarebbe stata disposta la rinnovazione di prove testimoniali ritenute decisive dalla Procura generale appellante e che la Corte di appello, dopo avere ritenuto ininfluenti ai fini della decisione, avrebbe invece utilizzato proprio nella medesima prospettiva indicata dall'appellante (come TO, LA, UR, AL e ZE). Si contesta, a tal proposito, l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui le dichiarazioni non rinnovate costituissero elementi inidonei a formare oggetto di opposte valutazioni in punto di responsabilità LLimputato (si menziona, al riguardo, in via meramente esemplificativa, il caso dei testi TO, AL, UR e LA), all'uopo richiamando il contenuto nella memoria difensiva depositata nel giudizio di appello. Infine, si osserva che le conclusioni non muterebbero anche assumendo, come termini di comparazione della diversa valutazione delle prove, la sentenza di primo e quella di secondo grado. 2.7.2. Con il secondo motivo, il ricorso deduce, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione LLart. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché la motivazione solo apparente, per avere la sentenza apprezzato, quanto a EG, soltanto alcune prove, ignorandone altre, omettendo di valutare taluni elementi difensivi, travisando alcune prove e palesando, infine, vari profili di contraddittorietà e illogicità motivazionali. I vizi denunciati attengono alla dimostrazione che EG fosse a conoscenza dei finanziamenti in ragione del ruolo da lui ricoperto a capo della Divisione Bilancio e Pianificazione. 2.7.2.1. Con una prima sottoarticolazione del motivo si sottolinea che alcuni testi, il cui contributo sarebbe stato valorizzato dalla Corte di appello (UR e RE), non indicherebbero il coinvolgimento di alcuna risorsa della Divisione Bilancio. Inoltre, la consapevolezza da parte della rete commerciale non potrebbe essere estesa a funzioni organizzative attributarie di funzioni distinte, come confermato da altre deposizioni che, nonostante il richiamo operato dalla difesa, sarebbero state trascurate dalla sentenza impugnata e che dimostrerebbero una acquisita conoscenza del fenomeno, fuori dalla rete commerciale, solo per effetto LLispezione del 2015. 2.7.2.2. Con la seconda sottoarticolazione del secondo motivo, si deduce che, alla stregua delle espressioni adoperate dalla sentenza impugnata, la pianificazione delle "operazioni baciate" e il loro costante monitoraggio sia solo un'ipotesi, ancorata ad un documento (l'appunto scritto 33 79 di LA da cui risulterebbe l'intervento del d.g. SO in occasione della seduta del Comitato di direzione del giorno 8 novembre 2011), il cui significato sarebbe stato ricostruito superando, senza argomentazione reale, le contrarie deduzioni difensive e le indicazioni che potevano essere tratte da ulteriori prove raccolte nel corso LListruttoria. Questi ultimi elementi avrebbero reso illogica la conclusione che, in quella seduta, la dirigenza avesse impartito la direttiva di proporre "operazioni baciate" e di monitorarne l'andamento, senza che, peraltro, ne fosse emersa alcuna traccia documentale. Illogicamente, poi, la sentenza impugnata avrebbe valorizzato il compito della Divisione del EG di individuare l'entità del "buco" da coprire, trattandosi di profilo che non si correlava razionalmente al coinvolgimento nell'operatività delle azioni finanziate. Si critica, in questa prospettiva, l'interpretazione assegnata dalla Corte territoriale alla e- mail contrassegnata come doc. n. 166 del P.M., che rivelerebbe una difficoltà nel mercato secondario nel primo semestre LLanno. Invero, la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con i dati probatori che dimostrerebbero come lo sbilancio tra le vendite e gli acquisti nel primo semestre non era idoneo a rivelare alcuna crisi del mercato secondario, con la conseguenza che non era irrazionale il convincimento di EG che un collocamento di azioni per 110 milioni di euro potesse essere assorbito dalle normali dinamiche del mercato secondario. E, d'altra parte, gli stessi dati sarebbero stati segnalati a BA d'IT, che avrebbe poi vigilato sulla operatività della banca. Si sottolinea, infine, che, secondo quanto riferito da LA, con EG non si era mai parlato di "operazioni baciate". 2.7.2.3. Con una terza articolazione si rileva che le dichiarazioni sulle quali si fonda la sentenza impugnata quanto al fatto che, nei comitati di direzione, ci si riferisse esplicitamente al capitale finanziato, sarebbero state travisate nel contenuto. In questa prospettiva, l'intervento di EG a riunioni nelle quali indicava i livelli di capitale indispensabili o la sua indiretta partecipazione per il tramite di collaboratori, oltre a non essere logicamente correlati alla conoscenza del capitale finanziato, non avrebbero espresso alcun "rafforzamento" rispetto alle motivazioni assolutorie del Tribunale: e ciò non solo alla luce della composizione variabile delle riunioni di direzione alla luce degli argomenti trattati, ma anche perché, come riconosciuto dalla Corte territoriale, non sarebbero emerse prove dirette della presenza LLimputato a specifiche riunioni nelle quali era stato affrontato il tema in parola. 2.7.2.4. Con la quarta sottoarticolazione del motivo si contesta il significato attribuito dalla sentenza impugnata alla telefonata del 1° settembre 2015 tra IU e la sindaca US, rilevando che la Corte territoriale avrebbe argomentato solo apparentemente in ordine alla credibilità del primo e all'attendibilità intrinseca del suo narrato, sottraendosi ai rilievi svolti dalla difesa nella propria memoria difensiva, con cui si sarebbe sottolineato che: a) la Ragioneria non aveva il compito di autorizzare gli storni e nemmeno un potere di intervento, se gli stessi erano correttamente contabilizzati;
b) l'aumento significativo degli storni si era verificato solo nel secondo semestre del 2014 ed era stato comunicato alla Ragioneria nel 2015; c) dopo 34 l'emersione del fenomeno, EG si era schierato
contro
IU, ritenendolo responsabile di quanto accaduto e attirandosi così la sua inimicizia;
d) IU perseguiva l'obiettivo di convincere la sindaca US a deporre in suo favore nella causa di lavoro contro la BA. In altri termini, IU, nel corso della conversazione avrebbe cercato di difendere il proprio operato all'indomani LLattivazione, da parte della banca, di un contenzioso giuslavoristico e avrebbe tentato di rovesciare gli addebiti su quanti ("AU, EG, il legale, la CH, TE, ZE") lo ritenevano responsabile LLimponente finanziamento delle azioni. In ogni caso, premesso che EG non aveva ricevuto, da parte della BA d'IT e della BC, alcuna sanzione per l'attività svolta in Ragioneria, la valorizzazione, da parte della sentenza impugnata, del mancato approfondimento rispetto al sintomatico aumento degli storni, avrebbe trasformato l'addebito in parte qua in condotta omissiva. 2.7.2.5. Con la quinta sottoarticolazione, il ricorso lamenta la mancata considerazione dei rilievi difensivi dedicati al significato della telefonata del 28 agosto 2015 tra IN e ZE e, in generale, l'assenza di argomentazioni dedicate a spiegare per quale ragione la comunicazione - che pure non conteneva alcun esplicito riferimento a EG - potesse essere intesa come dimostrativa del coinvolgimento del vertice ristretto del management di BP nelle operazioni di capitale finanziato. 2.7.2.6. Con la sesta sottoarticolazione, si denuncia che la sentenza impugnata, senza confrontarsi con i rilievi difensivi, avesse ritenuto di poter trarre dal messaggio SMS inviato il 3 maggio 2015 da ZZ a IU, in vista LLincontro con il Presidente, propedeutico al loro probabile licenziamento, la dimostrazione che anche EG fosse incluso nel gruppo dirigente della banca consapevole LLoperatività delittuosa, 2.7.2.7. Con la settima sottoarticolazione del motivo, la Difesa lamenta il rilievo assegnato alle dichiarazioni di ZE quanto alla partecipazione di EG ad una riunione del febbraio 2015, indetta in vista LLispezione della BC, in cui il responsabile LLAudit avrebbe fatto riferimento al problema del capitale finanziato. Si osserva: a) che il teste, in sede di controesame, aveva manifestato perplessità, quanto alla partecipazione di EG;
b) che la Corte territoriale, consapevole di tale incertezza, sarebbe stata costretta ad introdurre l'argomento meramente congetturale, in forza del quale, se anche il ricorrente non avesse partecipato all'incontro, sarebbe stato assolutamente irrealistico che non fosse stato informato di quanto emerso nel corso di esso. 2.7.2.8. Con l'ottava sottoarticolazione del motivo si rileva come la Corte territoriale non abbia affrontato le considerazioni difensive con le quali si era sottolineato che la conoscenza, da parte di EG LLanalisi sui margini di interesse - attività assolutamente normale in una banca - non avesse alcuna logica e indefettibile correlazione con il tema delle "operazioni "baciate". Si aggiunge che la mail n. 294 della produzione del Pubblico ministero, nella quale EG avrebbe fatto esplicito riferimento alle azioni acquistate per il tramite della Divisione Finanza, non potrebbe essere valorizzata in senso contrario, dal momento: a) che le azioni BP acquistate attraverso la Divisione Finanza, detenute per mezzo dei Fondi, non avrebbero nulla a 35 J--- che vedere con un problema di "margine di interesse"; b) la sentenza di secondo grado avrebbe preso atto LLestraneità di EG alla questione dei Fondi;
c) l'analisi letterale della mali avrebbe rivelato come EG, senza alcun riferimento a illeciti, facesse menzione di azioni finalizzate al recupero di competitività rispetto alle imprese concorrenti. 2.7.2.9. Con la nona sottoarticolazione si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, senza confrontarsi con i rilievi difensivi sul punto, che il riferimento di IU, nel corso del Comitato di direzione del 10 novembre 2014, al confronto con "IA" fosse univocamente indicativo di una conoscenza del fenomeno delle "operazioni baciate" da parte di EG. Al riguardo, si osserva: a) che la ritenuta consapevolezza degli argomenti trattati, da parte dei partecipanti alla riunione, era argomento bivalente, posto che EG alla riunione era assente;
b) che, per quanto sopra detto, sarebbe smentita la premessa che il lavoro sui margini di interesse fosse connesso ai finanziamenti correlati;
c) che lo stesso IU avrebbe chiarito come il tema del confronto con EG fosse il tema degli "attivi da tagliare", ossia quello degli impieghi a scarsa redditività che andavano "smontati". 2.7.3. Con il terzo motivo, variamente sottoarticolato, si lamenta, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione LLart. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e una motivazione solo apparente, per avere la sentenza valutato selettivamente alcune prove e ignorandone altre. Nel realizzare tale violazione di legge, la sentenza sarebbe incorsa nelle seguenti ulteriori illegittimità: 1) l'omessa valutazione di elementi difensivi, rilevante, oltre che ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., anche ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e) e comma 3, cod. proc. pen.; 2) il travisamento di prove, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; 3) la contraddittorietà e illogicità motivazionali, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), codice di rito. 2.7.3.1. Con la prima sottoarticolazione del motivo, si critica la svalutazione, da parte della sentenza impugnata, delle deposizioni, ritenute inattendibili, di AN (responsabile della Pianificazione), TR (responsabile della Ragioneria), ET (responsabile della Pianificazione Operativa e Controllo di Gestione) e LI (vicedirettore generale di BA Nuova), che il Tribunale aveva valorizzato per affermare che EG fosse inconsapevole «LLesistenza e delle dimensioni del fenomeno del capitale finanziato» in termini di impatto patrimoniale. In particolare, dopo avere criticato l'argomento del rapporto di collaborazione con EG, si osserva come, in termini assertivi, la sentenza impugnata, senza rispettare i canoni della motivazione rafforzata, abbia ritenuto le prove dichiarative recessive rispetto a mere deduzioni prive dei necessari riscontri e supporti logico - argomentativi. Quanto a AN, il quale aveva riferito che sia lui che EG avevano avuto conoscenza del fenomeno solo nel corso LLispezione di BC nel 2015, le sue dichiarazioni sono state ritenute «del tutto inaffidabili» in quanto era un «collaboratore LLimputato» (sent., pag. 679), laddove le sue dichiarazioni non sarebbero smentite da fatti oggetti ma da mere deduzioni derivanti da elementi di prova;
ciò che avrebbe dovuto far residuare quantomeno un ragionevole dubbio, tanto più che non solo AN era un collega di EG, ma lo erano pressoché tutti 36 i dipendenti della banca sentiti nel processo e che la tesi del mendacio sarebbe stata implicitamente esclusa dal Collegio di merito nel non trasmettere gli atti alla Procura ai sensi LLart. 207, comma 2, cod. proc. pen. In ogni caso la sentenza sarebbe contraddittoria nel ritenere inaffidabili le dichiarazioni di AN e al contempo valorizzarle, presentandole come una sorta di "confessione" della conoscenza del fenomeno, nel riportare che egli era consapevole che esistessero operazioni "borderline" (cfr. sent., pag. 680), ammissione peraltro inspiegabile se avesse voluto tutelare il proprio operato. Fermo restando che la conoscenza del fenomeno delle operazioni correlate non sarebbe sufficiente ai fini del dolo, occorrendo la consapevolezza che gli importi impiegati siano di rilevanza tale da incidere sui presupposti patrimoniali ed alterare così il valore delle azioni e le comunicazioni all'esterno. Quanto a TR, responsabile della Ragioneria Generale, il giudizio di inaffidabilità fondato sul fatto di essere un "collaboratore" di EG si presterebbe alle stesse censure già formulate per AN. Quanto, poi, al fatto che l'assenza di rilevanza della sua testimonianza resa palese dal «concreto contenuto di tali dichiarazioni» (sent., pag. 681), la sentenza di primo grado ne aveva valorizzato la deposizione: a) nella parte in cui ha dichiarato che durante l'ispezione di BC lui e EG «convennero della necessità di rappresentare nella semestrale "tutte le evidenze emerse in termini di abbattimento del patrimonio e dare una rappresentazione, ovviamente, il più trasparente possibile"» (sent. I° grado, pag. 744); b) ove ha dichiarato che mai EG prima LLemersione del fenomeno «aveva rappresentato espressamente o implicitamente di essere a conoscenza del fenomeno» (sent. I° grado, pag. 744); c) nella parte in cui disse che «in occasione dei colloqui intercorsi con EG durante l'ispezione, l'imputato si manifestò sorpreso e si dichiarò ignaro del fenomeno» (sent. I° grado, pag. 745); d) circa la sorpresa di EG in relazione a quanto emerso sui fondi HE ed UM (sent. I grado, pag. 745). Quanto a ET, ritenuto inaffidabile in quanto "collaboratore" di EG, la sentenza ometterebbe di rilevare che costui, originariamente inquadrato nella divisione mercati, continuò a svolgere le medesime mansioni per la rete commerciale anche dopo il passaggio formale alla divisione bilancio, sicché con EG il rapporto di collaborazione era del tutto evanescente e più formale che sostanziale. Anche in questo caso, come già per AN, la sentenza da un lato considera inattendibile ET e dall'altro richiama le sue dichiarazioni per affermare che avesse una consapevolezza del fenomeno, peraltro travisandole laddove si afferma che il teste avrebbe ribadito che «sia pure in modo allusivo e in contesti informali, delle "baciate" si parlava all'interno della banca» (sent., pag. 682), mentre egli avrebbe detto che qualche allusione sulle operazioni baciate poteva essere stata fatta, ma non genericamente «all'interno della banca», bensì in «un contesto informale non nel corso delle riunioni, a margine magari delle riunioni, fra persone come possono essere i capi area, i direttori regionali o le altre strutture della Divisione Mercati» (cfr. sent., nota 257, pag. 683), a conferma di una conoscenza non diffusa, ma limitata alla Divisione Mercati. 37 Quanto a LI, la sentenza ne svaluterebbe la rilevanza assumendo che l'episodio descritto si collocava in una fase avanzata in cui «tutti ragionevolmente miravano ad escludere (o, quantomeno, a ridimensionare) l'apporto da ciascuno fornito alla attuazione della prassi del capitale finanziato)» (sent., pag. 684), ma non riporterebbe il rapporto «amichevole» tra i due, rilevante al fine di valutare la genuinità di quanto confidato da EG a LI. Inoltre, risulterebbe illogico assumere che EG cercasse di escludere eventuali proprie responsabilità e, contestualmente, confidasse a LI che, secondo lui, il capitale finanziato potesse al massimo aggirarsi attorno ai 200 milioni (cfr. sent. I° grado, pag. 746): cifra riferita a EG da IU dopo la scoperta fatta da PM nel marzo 2015. 2.7.3.2. Con una seconda sottoarticolazione la Difesa censura la ritenuta irrilevanza LLargomento difensivo che aveva valorizzato come la detenzione di azioni della banca da parte dei Fondi HE e UM attraverso investimenti sottostanti fosse emersa grazie alle ripetute richieste di diclosure della struttura di EG, che aveva finito per richiamare l'attenzione della vigilanza e, infine, l'ispezione della BC, senza attendere la previa "sparizione" dai Fondi delle azioni proprie, con ciò contraddicendo la tesi della consapevolezza, in capo all'imputato, LLoperatività delittuosa. La tesi secondo cui la mancata disclosure «avrebbe comportato effetti ancora più pregiudizievoli per la banca, la quale si sarebbe vista costretta a detrarre dal patrimonio di vigilanza l'intero ammontare LLinvestimento effettuato nei fondi HE» (sent. pag. 685) sarebbe illogica perché ammettendo che le modalità di svuotamento del fondo acquisto azioni proprie (attraverso finanziamenti correlati o investimenti di soggetti compiacenti che utilizzassero denaro della BA) venissero concertate con EG nelle riunioni di direzione e monitorate dalla Pianificazione, sarebbe illogico che l'imputato abbia compulsato la struttura fino a "costringerla" a fornire la dichiarazione delle azioni sottostanti ai Fondi, sapendo che così avrebbe richiamato le attenzioni della vigilanza e creando un alert che poi, in effetti, ha determinato l'ispezione di BC, essendo logico pensare che, prima di sollecitare la richiesta degli investimenti sottostanti, si sarebbe coordinato con il board per "far sparire" dai Fondi le azioni proprie, evitando così che venissero alla luce. 2.7.3.3. Con una terza sottoarticolazione si critica, richiamando le considerazioni svolte nella memoria difensiva, l'apparato argomentativo con il quale la sentenza impugnata, ribaltando il significato di una mancata conoscenza da parte di EG del ricorso al capitale finanziato attribuito dal Tribunale alla "vicenda PM", ma senza il conforto di una motivazione rafforzata, ha ritenuto di trarre dall'atteggiamento pacato assunto da EG, in occasione della discussione nello studio di SO tra ZZ e l'avv. CH, che aveva proposto l'esecuzione di un audit, non la dimostrazione LLinconsapevolezza del fenomeno delle operazioni "baciate", ma un elemento confermativo della scaltrezza del ricorrente, finalizzata a non recidere i legami con la CH e a indirizzarne l'operato verso approdi il meno pregiudizievoli possibile per la banca, della cui situazione di estrema difficoltà derivante dal massiccio ricorso al capitale finanziato egli sarebbe stato consapevole proprio in virtù della reazione di SO e ZZ. In ogni caso, come segnalato nella memoria difensiva (pagg. 15- 38 16) la frase pronunciata da ZZ si giustificava con il fatto che un audit prima LLassemblea di approvazione del bilancio era impraticabile, poiché per fare un audit «i tempi non c'erano» (cfr. CH, trasc. 8/06/2022, pag. 82) e l'approvazione del bilancio sarebbe dovuta slittare creando un danno d'immagine enorme per la banca. E la buona fede di EG sarebbe dimostrata dal fatto che secondo quanto dichiarato dall'Avv. CH, costui, davanti all'Avv. Tesei, si era detto d'accordo a procedere con un audit dopo avere trovato una soluzione che consentisse a PM di rilasciare la relazione al bilancio;
ciò che aveva tranquillizzato la CH, come confermato dalle intercettazioni telefoniche tra CH e AU, in cui la donna si diceva tranquilla dopo la lettera del 13 marzo 2015 con cui la banca si impegnava a fare approfondimenti. Inoltre, nessun elemento di conferma della lettura fornita dalla Corte territoriale potrebbe trarsi dalla riunione indetta da SO in vista LLispezione BC, nella quale ZE fece riferimento al capitale finanziato, non essendo dimostrata la partecipazione alla stessa di EG. 2.7.3.4. Con la quarta sottoarticolazione del motivo si sottolinea il carattere non solo non rafforzato, ma del tutto illogico e incoerente delle argomentazioni con le quali la Corte territoriale, senza confrontarsi con le considerazioni sviluppate dalla difesa, ha ritenuto di trarre la prova della consapevolezza di EG del fenomeno delle operazioni baciate dal suo intervento alla riunione del 1° aprile 2014 del consiglio di amministrazione, nella quale aveva avvertito i colleghi di essere cauti nel recepire la scelta del prof. NI di assegnare prevalenza al criterio reddituale LLincome approach, attraverso il quale era possibile mantenere inalterato il valore LLazione senza doverlo rettificare al ribasso, che la sentenza di appello, sovvertendo la valutazione del Tribunale, secondo cui tale episodio sarebbe stato indice di buona fede, interpreterebbe, peraltro in termini di «verosimiglianza», nel senso che EG, «consapevole del baratro nel quale l'istituto di credito stava precipitando, ritenesse opportuno "frenare" la deriva circa la sopravvalutazione del prezzo LLazione e mirasse, quantomeno ad un "congelamento" della situazione» (sent., pag. 690). Interpretazione che sarebbe in contraddizione con la ritenuta responsabilità di EG in un sistema volto ad alterare dati patrimoniali attraverso il finanziamento del capitale. Quanto poi al fatto che EG non si sia dissociato dalla proposta del prof. NI, in realtà il responsabile della Divisione Bilancio non aveva alcun potere decisorio sulla scelta che spettava esclusivamente al CdA (come evidenziato nella memoria difensiva: pagg. 126-128), come confermato dal rapporto BC, secondo cui la Direzione Pianificazione Strategica aveva svolto unicamente il raccordo tra la banca e l'esperto indipendente (Rapporto BC 17/09/2015, pag. 24) e ribadito, in dibattimento, dall'ispettore AT. Quanto, infine, al fatto che EG si adoperasse per elaborare «piani industriali irrealistici» quale «"braccio armato" del d.g. SO - per sostenere surrettiziamente il prezzo LLazione» (sent., pag. 690), la motivazione non indicherebbe gli elementi istruttori a sostegno e non si confronterebbe con gli argomenti difensivi, secondo cui i piani venivano redatti in collaborazione con società di consulenza esterne di primario livello e verificati da altre primarie 39 società di consulenza appartenenti al network di una delle quattro principali società di revisione mondiali (una delle c.d "big four"), per poi essere nuovamente verificati dall'esperto indipendente Prof. NI. 2.7.3.5. Con la quinta sottoarticolazione si lamentano vizi motivazionali anche per travisamento della prova in ordine alla omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, delle considerazioni difensive dedicate ai "controsegnali" che avevano indotto EG a ritenere che l'operatività della BA fosse regolare quanto agli acquisti dei titoli BPi, omettendo così di affrontare una serie di elementi oggettivi incompatibili con l'assunto di una consapevolezza del EG (si veda memoria, pagg. 115 ss., come richiamata in nota 275 della sentenza). 2.7.4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen. e, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e carenza della motivazione, nella parte in cui, con argomenti di carattere illogico o assertivo: 1) IU viene considerato soggettivamente credibile, nonostante il peculiare contesto in cui si è inserita la sua richiesta di rendere un nuovo esame, indicativo di un suo interesse, contraddittoriamente riconosciuto dalla stessa sentenza, ad avallare l'ipotesi accusatoria per ottenere benefici - effettivamente conseguiti - in termini di pena e non già di un percorso di intima resipiscenza maturato dopo la sentenza di primo grado e smentita dal fatto che egli non avesse nemmeno fatto richiesta di essere sentito, sino al momento del rigetto, da parte della Corte territoriale, delle istanze di rinnovazione LListruzione dibattimentale avanzata dalla P.G., quando l'interesse di questa ad avvalersi delle compiacenti propalazioni di EG sarebbe stato elevatissimo;
2) le sue dichiarazioni vengono ritenute intrinsecamente attendibili;
3) il narrato viene considerato riscontrato da elementi di prova esterni di natura documentale, ma incorrendo in manifesta illogicità laddove il coinvolgimento della struttura di EG nella comunicazione degli obiettivi della rete vendita viene ritenuti dimostrativo anche del coinvolgimento nel ricorso al capitale finanziato nonostante i rilievi difensivi, totalmente pretermessi, anche rispetto all'affermazione di «stretti rapporti intercorrenti tra EG ed il d.g. SO» (sent., pag. 670). Quanto ad altri documenti richiamati quali riscontri estrinseci, la mail in cui EG rispondeva a AU con la frase «ne discuteremo con il direttore» (sent., pag. 670), ritenuta indicativa della «vicinanza al d.g.» di EG e di una sorta di una comunanza di intenti sul fronte delle "baciate", dimostrerebbe l'ovvia interlocuzione con il massimo dirigente in caso di problemi, ferma restando l'ordinarietà di interlocuzioni con toni recisi anche da parte di AU verso EG attestata da altri documenti;
la «richiesta, avanzata dal d.g. SO su elaborazione di EG, di raggiungere l'obiettivo di Tier 1 pari a/1'8% a fine 2011» e il «documento redatto dal ET, nel quale si monitorava l'attuazione della direttiva del d.g. secondo cui ad ogni delibera di credito avrebbe dovuto essere associata l'acquisizione di un socio» (sent., pag. 671), ritenuti indicativi della «piena conoscenza, in capo al coimputato, sia della "prassi svuotafondo" e delle ragioni ad essa sottese, sia delle difficoltà, da mantenere nascoste all'esterno, nelle quali si dibatteva il 40 mercato secondario del titolo BPi» (sent., pag. 670-671), la piena conoscenza di alcuni profili di difficoltà non poteva essere acquisita dalla semplice indicazione di obiettivi, o dal monitoraggio di una direttiva tesa a privilegiare i soci nell'elargizione del credito;
i documenti 2.3.3, 2.3.3 bis e 2.3.3 ter verrebbero indicati a riscontro della conoscenza della difficoltà del mercato secondario, senza spiegare per quale motivo gli stessi supporterebbero le affermazioni del coimputato e anche qui ignorando le deduzioni difensive sul punto;
i documenti 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.3 bis, 2.4.4, 2.4.5, sarebbero ritenuti confermativi LLaffermazione che EG fosse solito prendere parte ai comitati di direzione senza però spiegare quale sarebbe la valenza dimostrativa di ciascun documento, salvo che con riferimento «all'incontro, a Roma, nel quale SO aveva minacciato l'eliminazione delle direzioni regionali se non avessero raggiunto gli obiettivi assegnati, tra i quali i requisiti di capitale, anche attraverso operazioni finanziate» (sent., pag. 671), in relazione al quale i due atti richiamati, ovvero i doc 2.4.3 e 2.4.3 bis, ossia la mail relativa alla convocazione all'incontro e la prenotazione dei biglietti ferroviari per Roma, non sarebbero in grado di inficiare la dimostrazione offerta dalla difesa che il 29 maggio 2014 EG aveva partecipato, a Roma, non alla riunione della rete commerciale, ma ad un incontro con l'AGCM, per discutere di problemi antitrust nella acquisizione della BA di Marostica, fermo restando che nella riunione romana citata da IU, SO non aveva fatto riferimento al capitale finanziato, come invece recepito in sentenza, posto che i testi IR, CO e RE non farebbero alcun cenno al fatto che nella riunione romana si fosse parlato di operazioni finanziate, senza che di tali testimonianze la sentenza abbia fatto alcun cenno. Del pari le affermazioni di IU sul comitato di direzione del 2011 e su quello del 2014 non sarebbero riscontrate, limitandosi la motivazione ad affermare che la ricostruzione sia «assolutamente sovrapponibile a quella già delineata dalle acquisizioni documentali e testimoniali nella disponibilità del primo giudice» (sent., pag. 673), così come quelle sul fatto che i piani industriali risultassero utopistici per sostenere il Prezzo LLazione, smentite dalle risultanze indicate al motivo III, sub 4., § 4.3 del presente ricorso. Quanto, poi, al riferimento al «coinvolgimento delle strutture dipendenti da EG nello studio di fattibilità del progetto del d.g. SO di eliminazione degli "impieghi poco redditizi"» (sent., pag. 674), da cui sarebbero state fatte salve le "posizioni intoccabili" (rectius particolari) di alcuni per i quali risultava una corrispondenza di valore tra importo finanziato e controvalore di azioni (sent., pag. 674), l'illazione sottostante, ovvero che esse fossero relative a operazioni correlate e che l'informazione avrebbe dovuto essere giunta a EG, sarebbe una supposizione priva di riscontri, anche perché EG, come responsabile della divisione, non si occupava direttamente dei lavori che venivano gestiti dalla struttura;
fermo restando che il relativo documento non era stato inviato a nessuno che lavorasse nella pianificazione e che le "posizioni particolari", come riferito da AN, apoditticamente ritenuto inattendibile, non riguardava "posizioni baciate" ma "posizioni o con credito rilevato o con azionisti rilevanti o con impegni contrattuali"», come confermato in primo grado dallo stesso IU, smentendo sé stesso. Quanto ai documenti 2.7.3 e 2.7.4, la sentenza non spiegherebbe perché riscontrino IU, dal momento che costui ne darebbe una 41 interpretazione, senza riferire circostanze che trovino conferma in essi. Parimenti, quanto ai documenti 2.8.1. e 2.8.2., la sentenza attribuirebbe loro un significato non è confermativo del narrato di IU, ma la trasposizione della 'interpretazione" che il coimputato ha fornito dei documenti, smentita da ET, secondo cui dai dati riportati non fosse possibile stabilire se vi erano operazioni baciate. Infine, quanto all'affermazione secondo cui, con riferimento alla deposizione di IU, «non sono emerse contraddizioni e tantomeno il propalante è stato smentito nella interpretazione dei documenti dallo stesso prodotti», essa sarebbe smentita dalle 22 pagine dedicate nella memoria difensiva ai documenti di IU (pagg. 62-84). Sotto altro profilo, sarebbe stata omessa la valutazione di plurime deposizioni testimoniali (quelle di AN ed IT circa i periodici incontri per il jogging in cui si sarebbe parlato di "baciate") e prove documentali (?) che contrastavano con tale narrato, con i documenti valorizzati dalla medesima sentenza (?) - oggetto di puntuale analisi critica - e, in generale, con i rilievi difensivi sul punto (?). 2.7.5. Con il quinto motivo il ricorso lamenta, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'errata applicazione degli artt. 2637 e 2638 cod. civ., nonché LLart. 173 -bis, d.lgs. n. 58 del 1998, in combinazione con l'art. 43 cod. pen. quanto alla sussistenza del dolo nelle fattispecie contestate a EG, nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione anche nel raffronto tra l'esclusione del dolo per IG e il suo riconoscimento per EG. Chiarito che la componente dolosa della fattispecie richiede la conoscenza, non solo LLesistenza di operazioni di capitale finanziato, ma anche della loro idoneità ad alterare i valori e le informazioni fornite - al mercato, all'autorità di vigilanza e nel prospetto informativo - nei diversi momenti comunicativi oggetto dei reati contestati, la sentenza impugnata, senza individuare univoci segnali di conoscenza da parte di EG, ne aveva valorizzato il ruolo alla luce di generici "indici di sospetto" che la decisione di primo grado aveva reputato o "asintomatici" o contrastati da set di informazioni divergenti (quali il fatto che gli aumenti di capitale del 2013 e 2014 si erano chiusi con un eccesso di domande rispetto all'offerta o il dato che, pur sollecitate pubblicamente, le funzioni di controllo non avevano rilevato alcunché o, ancora, il fatto che per le banche popolari è normale che il socio si facesse finanziare dalla banca). Del resto, oltre al fatto che, come confermato dal dott. Cardone, anche nell'ispezione del 2012 non era emerso un fenomeno di capitale finanziato, occorreva tenere conto del sistema di flussi informativi interno alla banca e LLaffidamento che esso giustifica, secondo quanto sottolineato dalla sentenza di primo grado. In tale contesto, il motivo sottolinea, per un verso, la contraddittorietà degli esiti decisori, alla luce della posizione del coimputato IG, la cui condotta, pur gravata da più corposi indici di consapevolezza, è stata ritenuta non assistita dal dolo, e, per altro verso, l'illogico accenno, nella motivazione, per giustificare le conclusioni raggiunte, a una sorta di responsabilità 42 omissiva di EG, per non avere adottato procedure che consentissero di regolare il "tracciamento" contabile delle operazioni di capitale finanziato. 2.7.6. Con il sesto motivo, lamenta, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione LLart. 533, comma 1, cod. proc. pen, l'illogicità e il difetto motivazionale ove la sentenza omette di fornire una "motivazione rafforzata" che consenta di superare l'esito assolutorio di primo grado e i ragionevoli dubbi da esso scaturenti. La sentenza impugnata assume, come presupposto delle sue conclusioni, che in banca fosse generalmente diffusa la consapevolezza del fenomeno dei finanziamenti correlati, ricavata principalmente dalle dichiarazioni di alcuni testimoni giudicate dal Tribunale «generiche e imprecise, talvolta contraddittorie» (TO, AL, UR, LA) e la cui rinnovazione, richiesta dal P.M., è stata per queste ragioni ritenuta inutile. In ogni caso, la Corte territoriale aveva eliminato dalla piattaforma valutativa le testimonianze in contrasto con la tesi prescelta, senza illustrare ragioni idonee a fondare il giudizio di inattendibilità, ossia rimanendo nel terreno LLincertezza che avvalora l'esistenza di ragionevoli dubbi. Anche gli elementi che il Tribunale aveva considerato sintomatici della buona fede di EG (dai tentativi di tranquillizzare l'avv. CH nella riunione con SO e ZZ, all'avvertimento dato nella seduta del consiglio di amministrazione del 1° aprile 2014 circa i rischi di sopravvalutazione LLazione per effetto LLadozione del metodo LLincome approach, sino agli sforzi della struttura di EG per ottenere informazioni sugli investimenti dei Fondi esteri) sarebbero stati valutati dalla Corte territoriale con supposizioni irrealistiche. 2.7.7. Con il settimo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché la contraddittorietà e carenza motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e al differente trattamento sanzionatorio, quanto agli aumenti per la continuazione, rispetto al coimputato IU. Si sottolinea l'illogicità e la contraddittorietà che emergerebbero dal trattamento sanzionatorio irrogato a IU, il quale pure aveva assunto un ruolo più incisivo di EG, avendo gestito la rete commerciale che poneva materialmente in essere le operazioni "baciate". Inoltre, la valorizzazione, per giustificare la maggiore mitezza utilizzata nei confronti di IU, della "presa di coscienza" da parte di quest'ultimo, emersa nel corso del comitato di direzione del novembre 2014, sarebbe stato in contraddizione con il carattere franco delle discussioni in quella sede a proposito dei finanziamenti correlati. In ogni caso, era stata la stessa Corte territoriale a equiparare l'intervento di IU a quello di EG nel consiglio di amministrazione del 10 aprile 2014, per sottolineare come ad essi non aveva fatto seguito alcuna dissociazione da parte dei due imputati. Pertanto, non era dato intendere come due situazioni equiparate fossero poi state distintamente apprezzate sul piano della dosimetria della pena. 3. Nel giudizio di legittimità è stato sollevato incidente di costituzionalità con ordinanza del 27 febbraio 2024. La Corte costituzionale, con sentenza n. 7 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale LLart. 2641, comma 2, cod. civ., nella parte in cui prevede la 43 confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato;
ha dichiarato in via consequenziale, ai sensi LLart. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale LLart. 2641, comma 1, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo». CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti dagli imputati EM IU, AO IN, ND ZZ, OV ON e IA EG non sono manifestamente infondati, sicchè non è preclusa a questa Corte la rilevazione della maturata prescrizione per alcuni reati oggetto di addebito. All'uopo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali nei confronti di EM IU, AO IN, ND ZZ, OV ON e IA EG limitatamente ai reati di cui ai capi Al, nonché ai capi Bl, Cl, D1, E1 - quanto ai fatti del 15.9.2013 e 25.10.2013- per essere i suddetti reati estinti per prescrizione, con eliminazione della relativa pena. Inoltre, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di AO IN limitatamente alle residue condotte di cui al capo H1 per non aver commesso il fatto e con rinvio -per la rideterminazione della pena per i residui reati ascrittigli- ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia. La sentenza impugnata va altresì annullata quanto a IA EG per i residui reati di cui ai capi El (fatto del 15.3.2014), Fl, Gl, M1 e agli effetti civili per i reati di cui ai capi Al, Bl, Cl, D1, El -per i fatti del 15.9.2013 e 25.10.2013- con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia. Vanno invece respinti nel resto i ricorsi di EM IU, AO IN, ND ZZ, OV ON, nonché del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia. Va respinto il ricorso della BA Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa. 1. Una breve sintesi dei fatti oggetto del presente giudizio. L'odierna vicenda giudiziaria ha ad oggetto una serie di reati emersi a partire dall'ispezione avviata presso la BA popolare di Vicenza dalla BA centrale europea nel febbraio 2015 dopo la segnalazione di una serie di irregolarità commesse nella gestione LLattività bancaria, rappresentate dal sistematico ricorso della banca al sostegno finanziario concesso ai clienti/soci per l'acquisto di azioni proprie sul mercato primario e su quello secondario;
dal rilascio, in favore dei soci, di lettere con le quali l'istituto assumeva l'impegno al riacquisto delle azioni ovvero forniva garanzie di rendimento dei titoli;
dagli "storni" di interessi, autorizzati dagli organi di vertice LListituto al fine di neutralizzare i costi dei finanziamenti all'uopo erogati dalla BA ai soci;
dagli investimenti di consistenti risorse in fondi esteri poi utilizzati, almeno in parte, per la detenzione indiretta di azioni proprie. 44 Tali anomalie operative avevano generato, a seguito dei provvedimenti adottati in esito LLispezione della BA centrale europea del febbraio 2015, un impatto negativo sotto il profilo patrimoniale, stimato in circa un miliardo di euro di deduzioni dal patrimonio di vigilanza;
nonché l'iscrizione di rettifiche, relative a crediti deteriorati, per circa 1,3 miliardi di euro. A seguito di tali vicende, nel 2016, la BA vicentina aveva deliberato un piano di rafforzamento patrimoniale che però non era andato a buon fine, tanto che il Fondo Atlante aveva rilevato la proprietà LListituto sottoscrivendo degli aumenti di capitale per complessivi 2,3 miliardi. In seguito, la BA centrale europea aveva dichiarato lo stato di dissesto o di rischio di dissesto e, quindi, vi era stato l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, decisa con decreto del Ministro LLEconomia del 25 giugno 2017. Con sentenza del 21 dicembre 2018, poi, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato lo stato di insolvenza LListituto di credito. Nel frangente, la relazione redatta ex art. 33 legge fall. dai commissari giudiziali aveva individuato le cause del dissesto LListituto di credito nella fissazione di un prezzo delle azioni sovrastimato;
nel massiccio ricorso alle operazioni correlate;
nell'effettuazione di operazioni non strettamente riconducibili all'attività di erogazione del credito alla clientela, ma consistenti in investimenti in altre società, in partecipazioni in OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) quali i fondi HE (che avevano anche agito da "società veicolo" per operazioni back to back) e, quindi, in operazioni eccessivamente speculative, rischiose o addirittura illecite;
e, infine, nella decisione di celare il continuo peggioramento della qualità del credito attraverso la sottostima delle rettifiche e l'occultamento delle perdite nel bilancio. 1.1. Nel dettaglio, secondo quanto accertato in sede di merito, gli imputati, nelle loro rispettive qualità di esponenti di vertice LListituto bancario, avevano posto in essere una serie di azioni coordinate finalizzate alla manipolazione del mercato, attraverso una artificiosa rappresentazione di una solidità patrimoniale della banca in realtà inesistente e della liquidità del titolo azionario, mediante la sistematica concessione di assistenza finanziaria ai clienti per l'acquisto di azioni della stessa banca, l'omessa iscrizione a bilancio della riserva indisponibile pari all'importo del valore delle azioni finanziate e il mantenimento di un valore sovradimensionato del suddetto titolo (aggiotaggio manipolativo). Inoltre, essi avevano diffuso informazioni mendaci (prevalentemente attraverso la emissione di comunicati stampa indirizzati al mercato ed ai soci) inerenti alla situazione della banca, alla liquidità del titolo azionario e al pieno successo delle operazioni di aumento di capitale effettuate negli anni 2013 e 2014 (aggiotaggio informativo). E avevano anche posto in essere condotte di ostacolo alla vigilanza ai danni della BA d'IT e della BA centrale europea, occultando la sistematica attività di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie e così impedendo l'adozione di tempestivi piani di vigilanza coerenti con la reale situazione della banca, conseguendo, inoltre, l'autorizzazione alla classificazione delle azioni di nuova emissione come strumenti di capitale primario di classe 1 e superando positivamente, infine, il Comprehensive Assessment (ovverosia l'esercizio di valutazione approfondita con il quale la BA centrale europea aveva verificato lo 45 stato di salute delle principali banche europee) con l'effetto di accedere al Meccanismo unico di vigilanza. Il solo IU, poi, aveva anche ostacolato la vigilanza della Consob in relazione all'aumento di capitale del 2014, omettendo la rappresentazione delle operazioni commerciali finalizzate alla promozione LLaumento di capitale in questione. Ulteriori condotte delittuose poste in essere dagli imputati, infine, erano state quelle di falso in prospetto in relazione alla predisposizione e alla diffusione dei prospetti informativi inerenti alle offerte al pubblico di azioni di nuova emissione e di obbligazioni convertibili in azioni all'atto degli aumenti di capitale negli anni 2013 e 2014. In tale frangente, infatti, erano state occultate le informazioni inerenti al fenomeno dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie;
ed erano state anche comunicate informazioni fuorvianti in merito all'andamento del mercato secondario delle azioni stesse. Tali azioni erano finalizzate, da un lato, a creare un'apparenza di liquidità del titolo azionario e, dall'altro, ad accreditare la solidità patrimoniale LListituto di credito, atteso che le corrette attività di appostazione della riserva di bilancio e di scomputo del capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza avrebbero reso prive di ogni effetto le operazioni correlate. 1.2. La complessa operatività illecita aveva avuto scaturigine a partire dalla crisi del mercato secondario verificatasi a partire dalla crisi dei subprime americani del 2008-2009 e si era acuita, in particolare, nel 2011-2012, allorché i titoli della banca non avevano più garantito significativi dividendi e incrementi di valore e si erano, dunque, registrate «valanghe di vendite» (così il teste ER OM) e, al contempo, l'estrema difficoltà nel reperire chi acquistasse le azioni della banca. In tale contesto, per fare in modo che queste ultime non si deprezzassero a seguito delle massicce vendite, con il doppio effetto di palesare all'esterno le difficoltà LListituto danneggiandone l'immagine nel mercato di riferimento e di fare perdere valore al capitale per effetto della diminuzione del valore delle azioni, di fronte alla difficoltà crescente di effettuare, come avvenuto negli anni precedenti, l'operazione di pulizia del bilancio denominata window dressing attraverso lo svuotamento del cd. fondo azioni proprie, la BA vicentina aveva fatto ricorso crescente al capitale finanziato e, dunque, a operazioni di autofinanziamento attraverso l'acquisto delle proprie azioni. In particolare, attraverso le cd. operazioni baciate, la banca aveva offerto ai propri clienti dei prestiti per acquistare le proprie azioni, impegnandosi con lettere di intenti a riacquistarle ove i clienti avessero deciso di vendere. In questo modo, i clienti conseguivano, dalla banca, condizioni generali di favore, venendo lasciati indenni dai costi LLoperazione, posto che i relativi interessi rimanevano a carico della banca, la quale effettuava i cd. storni;
mentre la banca, a sua volta, si avvantaggiava in quanto riusciva a mantenere in equilibrio tra le massicce vendite che gli azionisti in quel momento storico effettuavano e gli acquisti che riusciva, come detto, artificiosamente, a realizzare. 1.3. Le azioni della banca acquistate con finanziamenti concessi dallo stesso istituto non avrebbero dovuto essere conteggiate nel cd. patrimonio di vigilanza. Come correttamente rilevato dai Giudici di merito, e in particolare dal Tribunale di Vicenza, l'attività di vigilanza sugli enti creditizi svolta dalla BA d'IT si sostanzia nella 46 applicazione di regole prudenziali, dettate in ambito euro-unitario o adottate dalla stessa BA d'IT in attuazione di esse, che ne disciplinano l'operatività in modo da assicurare la corretta gestione dei rischi assunti dagli operatori economici e dal sistema finanziario, preservandone la stabilità e il corretto funzionamento. Tali regole prudenziali, derivanti dai cd. accordi di ILa, sono costruite secondo un modello c.d. a "tre pilastri", ciascuno dei quali a sua volta utilizza, quali parametri di riferimento, i cd. coefficienti patrimoniali (o coefficienti di solvibilità o capital ratio), che rappresentano un rapporto in cui, al numeratore, è collocata il valore delle risorse patrimoniali LListituto (in origine definito come «patrimonio di vigilanza» ovvero, a partire dal 1° gennaio 2014, come «Fondi Propri») e, al denominatore, una misura indicativa esposizione complessiva al rischio assunto dall'istituto, denominata come Total Risk Exposure Amount (cd. TREA). In particolare, le regole del c.d. primo pilastro (Pillar 1) impongono agli intermediari di mantenere i propri coefficienti patrimoniali al di sopra di livelli minimi predeterminati in funzione dei rischi tipici LLattività bancaria e finanziaria (c.d. requisiti di primo pilastro o Pillar 1 Requirement - P1R). Le regole di c.d. secondo pilastro (Pillar 2), invece, richiedono alle banche di adottare un processo di controllo dei rischi il cui elemento principale è il c.d. Internai Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) e attribuiscono all'Autorità di vigilanza il compito di verificare, nell'ambito di un procedimento periodico di valutazione denominato Supervisory Review and EVluation Process (SREP), i relativi risultati e di adottare, eventualmente, le opportune misure correttive, attraverso provvedimenti individuali con cui l'Autorità di vigilanza impone di mantenere i coefficienti patrimoniali al di sopra delle soglie da essa determinate (cd. requisiti di secondo pilastro o Pillar 2 Requirement - P2R). Le regole di c.d. terzo pilastro (Pillar 3), infine, impongono obblighi di informativa al pubblico (cd. disclosure) riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi di gestione e controllo, in modo che la solidità LLente possa essere valutata dagli investitori (cd. market discipline), con conseguenti riflessi sul valore da essi attribuito all'intermediario e ai titoli che esso abbia emesso. Dunque, il rispetto dei coefficienti patrimoniali in rapporto al rischio LLattività bancaria costituisce il principale parametro per le valutazioni della solidità della banca da parte LLautorità di vigilanza, che per poter svolgere un costante monitoraggio su ciascun intermediario deve ricevere, a intervalli predeterminati, informazioni qualitative e quantitative sull'adeguatezza patrimoniale, sull'esposizione ai rischi e sulle caratteristiche dei sistemi di gestione e controllo (c.d. supervisory reporting); informazioni che il soggetto vigilato è tenuto a fornire e che, ove non trasmesse o alterate o comunicate in maniera incompleta possono oggettivamente ostacolare l'esercizio delle funzioni LLautorità di vigilanza. La centralità, nella regolamentazione prudenziale, dei coefficienti patrimoniali ha reso necessario codificarne la struttura, in particolare con riferimento al patrimonio di vigilanza, la cui composizione è stata determinata, in termini generali, dalla direttiva 89/299/CEE del Consiglio 47 del 17 aprile 1989 (concernente i Fondi propri degli enti creditizi) e, successivamente, dalla BA d'IT, all'uopo delegata dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico BArio - T.U.B.), attraverso una serie di circolari (in particolare la n. 263 del 27 dicembre 2006, come successivamente modificata e, prima ancora, la n. 155 del 18 dicembre 1991) che hanno stabilito che il cd. «patrimonio di vigilanza» fosse costituito dalla somma algebrica del «patrimonio di base o capitale di classe 1» (Tier 1) e del «patrimonio supplementare o capitale di classe 2» (Tier 2), intesi come insieme di risorse capaci di assorbire le perdite, rispettivamente, in condizioni di continuità di impresa, ovvero di stato di crisi;
e ciò al fine di evitare il doppio computo del capitale. Secondo le predette circolari, inoltre, il rapporto tra il Tier 1 e il totale delle esposizioni creditizie ponderate non doveva essere inferiore al 4,00%, mentre il patrimonio di vigilanza doveva essere almeno pari all'8% delle attività ponderate per il rischio. Dal 2014, poi, la disciplina di riferimento era costituita dal regolamento UE n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation - CRR) e dalla circolare della BA d'IT n. 286 del 17 dicembre 2013, che avevano sostituito la nozione di «patrimonio di vigilanza» con quella di «fondi propri» (costituiti dalle tre componenti: CETI., Additional Tier 1 e Tier 2). Secondo il CRR le banche avrebbero dovuto disporre di un requisito di capitale primario di classe 1 (CET) pari al 4,5% LLimporto complessivo LLesposizione al rischio, di un requisito di capitale di classe 1 (Tier 1) pari al 6% LLimporto complessivo LLesposizione al rischio e, infine, di un patrimonio di vigilanza totale (patrimonio di base più patrimonio supplementare) pari all'8% LLimporto complessivo LLesposizione al rischio. A partire dal 1° gennaio 2014 la disciplina prudenziale del patrimonio di vigilanza delle banche è contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulatíon - CRR) e nei Regolamenti delegati emanati dalla Commissione europea su proposta LLAutorità bancaria europea (c.d. Regulatory Technical Standard - RTS), cui si è aggiunta la circolare n. 285 della BA d'IT del 17 dicembre 2013, che hanno superato la nozione di patrimonio di vigilanza con quella di «fondi propri», quale aggregato di tre componenti: CETI (common equity Tier 1), il capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) e il capitale di classe 2 (Tier 2). La possibilità per le banche di riacquistare azioni proprie è stata assoggettata, nel tempo, a limitazioni via via più stringenti. Mentre in origine e sino al 30 dicembre 2010 non vi erano vincoli, dal 31 dicembre 2010 sino al 31 dicembre 2013 era stato introdotto un limite pari al 5% del capitale, superato il quale era richiesta, dopo l'adozione della delibera da parte LLorgano di supervisione strategica, l'autorizzazione da parte della BA d'IT, concessa a condizione che non fosse pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della banca. Indi, a partire dal 1° gennaio 2014, con l'entrata in vigore del CRR, è stata prevista la necessità di una previa autorizzazione LLautorità di vigilanza per tutte le operazioni di riacquisto o rimborso di azioni proprie, accordata in base all'art. 78, par. 1, CRR, ove sussista una delle seguenti condizioni: (i) la banca sostituisca gli strumenti destinati al riacquisto o al rimborso con altri fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito della banca;
(ii) la 48 banca dimostri che i fondi propri superano i requisiti di primo pilastro e il requisito combinato delle riserve di capitale e di un margine che l'autorità competente ritenga necessario. Al di là delle modifiche intervenute sul regime autorizzatorio, le azioni proprie acquistate dalla banca, così come le azioni proprie acquistate da terzi ma con il finanziamento della banca, devono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza, al pari delle azioni che essa si sia impegnata ad acquistare. Ciò, dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013, per le banche italiane, in forza della circolare della BA d'IT n. 263/2006; mentre, dal 10 gennaio 2014, l'art. 36, par. 1, lett. f) del CRR ha previsto che le banche «detraggono dagli elementi del capitale primario di classe 1 (...) gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente». Tale sostanziale continuità, nel tempo, della regola LLobbligatoria deduzione dal patrimonio di vigilanza delle azioni riacquistate si spiega, come detto, con il fatto che si tratta di un principio essenziale per la tutela dei terzi, posto che, nel momento in cui la banca finanziasse l'acquisto di azioni proprie, l'apporto patrimoniale finirebbe per assumere carattere fittizio, essendo lo stesso insuscettibile di incrementare il patrimonio destinato alla copertura dei rischi e delle eventuali perdite aziendali. Più nel dettaglio, dall'aggiornamento del 3 aprile 2006 e sino all'ultimo aggiornamento del 19 marzo 2013, la circolare n. 155 della BA d'IT, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57, lett. a), della direttiva 2006/48/CE, indicava, nella sezione 1 (Patrimonio di vigilanza individuale), sottosezione 2 (Schema della segnalazione relativa al patrimonio individuale), tra gli «elementi negativi», la cui somma algebrica con i singoli «elementi positivi» determinava il cd. Patrimonio di base, le «Azioni o quote proprie»; espressione da intendersi riferita, secondo quanto indicato nella sottosezione n. 3 (p. 1.3.8), alle «Azioni o quote di propria emissione rilevate in bilancio nella voce 190 del passivo dello stato patrimoniale», alle quali erano «assimilate le operazioni di finanziamento destinate all'acquisto di azioni o quote di propria emissione». In questo modo, le azioni acquistate grazie a un finanziamento della stessa banca emittente non potevano essere conteggiate nel patrimonio di vigilanza, come anche chiarito dalle Linee guida sull'art. 57 adottate il 14 giugno 2010 dal Committee of European Banking Supervision (di seguito CEBS), dovendo il capitale di un intermediario creditizio essere fully paid- up e, dunque, reale e non fittizio, atteso che, con tale forma di finanziamento, i fondi che la banca riceve formalmente a titolo di capitale sono in realtà gli stessi fondi che la banca già deteneva e che ha messo a disposizione del terzo per l'acquisto. In particolare, la circolare n. 263 della BA d'IT precisava che un'operazione di finanziamento, per quanto non finalizzata, nominalmente, all'acquisto di azioni della banca finanziatrice, doveva essere collocata tra gli elementi negativi del patrimonio di vigilanza nel caso di «anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza» nonché di «operazioni di finanziamento effettuate dalla banca per finalità di riacquisto di tali strumenti», dovendo ritenersi sussistente il riacquisto «qualora, sotto i profili contrattuale e delle 49 LUr caratteristiche effettive LLoperazione, i momenti LLemissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e LLerogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato» (circolare n. 263, titolo I, capitolo 2, par. 7, pag. 20). Nella stessa prospettiva l'art. 28, par. 1, lett. b), CRR stabilisce, in continuità con l'art. 57, lett. a), della direttiva 2006/48/CE, che gli strumenti sono computabili nel CETI solo se «sono versati [rectius: liberati] e il loro acquisto non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente», sicché le azioni proprie il cui acquisto sia stato finanziato dalla banca continuano ad essere escluse dai Fondi propri. Precisando, poi, il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, entrato in vigore il 3 aprile 2014, contenente i Regulatory Technical Standards (RTS) in materia di «fondi propri», che a norma LLart. 8, par. 2, «il finanziamento diretto si riferisce a situazioni in cui un ente ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o altri finanziamenti che sono utilizzati per l'acquisto dei suoi strumenti di capitale», mentre per finanziamento indiretto» l'art. 9 si riferisce a casi in cui il finanziamento per l'acquisto di azioni della banca è concesso da un soggetto controllato in via diretta o indiretta dalla banca medesima o comunque rientri nell'ambito del consolidamento contabile o prudenziale della banca. Va poi precisato che ai sensi degli artt. 51 e 66 T.U.B., le banche sono tenute a inviare telematicamente alla BA d'IT dati e informazioni sulla propria operatività, sulla propria situazione contabile, sul patrimonio e sui vari profili di rischio cui sono esposte, stabilendo la normativa in materia che «le responsabilità per la correttezza del calcolo patrimoniale e delle relative segnalazioni alla BA d'IT nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza». E tra le componenti da segnalare, in quanto oggetto di deduzione dal capitale primario di classe 1, sono inclusi sia gli strumenti di capitale primario di classe 1 propri LLente, sia che siano detenuti direttamente, che indirettamente o sinteticamente, sia gli obblighi, effettivi o potenziali, di acquistare strumenti di capitale primario di classe 1 propri, sia, infine, le azioni finanziate, non computabili nel CET1 ai sensi LLart. 28, par. 1, lett. b), CRR, le quali devono essere specificamente segnalate. A seguito LLentrata in vigore del CRR il 10 gennaio 2014, la Commissione europea ha, poi, adottato il Regolamento di esecuzione n. 680/2014 del 16 aprile 2014, con cui sono stati stabiliti obblighi uniformi in relazione alle segnalazioni che gli enti creditizi debbono effettuare alle autorità di vigilanza in materia di fondi propri, con il conseguente superamento della circolare n. 155 della BA d'IT che, in precedenza, procedimentalizzava le attività di segnalazione. 1.4. Secondo quanto accertato dai Giudici di merito - alla luce degli esiti LLispezione eseguita dal personale della BA entrale europea, sostanzialmente riscontrati dalla consulenza del Pubblico ministero - a seguito dello squilibrio del mercato secondario manifestatosi a partire dal 2011 (ricordato dai testi ER OM, responsabile LLUfficio Soci, e Sergio Romano, addetto allo stesso Ufficio Soci, nonché dall'ex direttore generale IV RO), si era registrata un'asimmetria (documentata dalla e-mail di cui al documento n. 166 e dall'appunto di cui al 50 documento 881) tra gli ordini di acquisto e gli ordini di vendita delle azioni LListituto di credito (572,5 milioni contro 1.000.000.000, nel periodo gennaio 2013 - dicembre 2014), sicché il management della banca aveva deciso di fare ricorso al capitale finanziato per contrastare l'illiquidità del titolo e per finanziare l'aumento di capitale disposto nel 2013 e nel 2014, la cui esistenza era stata accertata per un importo complessivo, ritenuto prudenzialmente stimato anche dal consulente della difesa di EG, di 506 milioni;
importo poi rideterminato dall'audit interno, su incarico della BA centrale europea, nella misura di 941.335.883 euro, quindi, fissato dalla società Ernst & YO (all'esito di una accurata ricostruzione del fenomeno, a partire dal 2008, che aveva visto coinvolti il personale della Divisione Mercati e i singoli capi area) nella misura di 1.086.892.062 euro e, infine, determinata dai consulenti del Pubblico ministero in 1.031.600.000 euro. In particolare, come riferito dalla relazione LLaudit, la BA vicentina aveva fatto ricorso a modalità di collocamento delle azioni costituite: dall'acquisto con mezzi propri a fronte della promessa di una remunerazione proveniente dal pagamento dei dividendi, associata all'eventuale plusvalenza del prezzo LLazione con eventuali scostamenti compensati attraverso storni di competenze non giustificati;
dall'acquisto, con mezzi propri, di azioni della BA popolare di Vicenza per circa il 50% LLimporto disponibile e la sottoscrizione, per la parte rimanente, di un time deposit a tasso di favore, in linea di massima del 4%, proposto a partire dal 2013; da «finanziamenti baciati» con storno di competenze/spese e rendimento garantito, con durata, in genere, di 6/12 mesi;
da fidi per «operazioni K» concessi a clienti, cui era proposto un affidamento per ragioni proprie del cliente e con erogazione condizionata alla sottoscrizione di almeno il 10% LLoperazione per acquisto di azioni proprie;
operazione, questa, poi estesa anche alle posizioni con fidi a revoca da revisionare, su clienti individuati in tabulati forniti dalla Divisione Mercati;
dall'acquisto di azioni proprie proposto in occasione di affidamenti su clientela con rating compreso tra 1 e 5 per il retail (ovverosia per i singoli clienti) e tra 1 e 6 per il corporate (ovverosia per le imprese). Secondo quanto riscontrato a dibattimento, i vertici LListituto avevano fatto ricorso alle operazioni correlate con l'obiettivo di raggiungere, sia in occasione dei nuovi finanziamenti che nelle procedure di rinnovo, il rapporto del 10% tra il capitale sottoscritto e l'importo erogato, esercitando una forte pressione sulla rete aziendale per la conclusione delle «operazioni baciate» (v. le deposizioni SA AL, CA IR, OS UR, RC EL, Diego IO, ER CU e le e-mail parimenti acquisite) al punto tale che alcuni collaboratori, come i private banker RA Tessarollo e TO Villa, avevano rassegnato le dimissioni. E che gli acquisti correlati fossero praticati presso la BA popolare di Vicenza era stato denunciato, nel corso LLassemblea del 26 aprile 2014, dal socio RI LL NA, nell'inerzia degli organi societari. Nella stessa prospettiva è stato anche specificamente riscontrato: 1) il rilascio (attestato dalle deposizioni di RI IT, funzionario addetto al Risk Management, nonché di OS UR, di GI CA e di GI ER) di lettere di impegno collegate ad acquisti sul mercato secondario (non registrate nella contabilità aziendale né rappresentate nei documenti 51 di bilancio) con le quali l'istituto si era vincolato al rimborso del capitale investito dagli azionisti nella banca e che dimostravano la consapevolezza, da parte del management, del carattere finanziato LLacquisto delle azioni;
2) il fenomeno degli storni di interessi alla clientela (onde tenerla indenne dei costi derivanti dal finanziamento correlato all'acquisto delle azioni), che aveva generato un vincolo sul rendimento delle azioni tale da precluderne la computabilità nel patrimonio di vigilanza;
3) la sopravvalutazione del valore LLazione, deciso a monte dal Consiglio di amministrazione sulla base della stima operata dall'esperto incaricato, prof. NI, senza considerare i dati fondamentali LLazienda sotto il profilo economico-patrimoniale, caratterizzato da risultati economici modesti e, dunque, senza tenere conto delle raccomandazioni della dottrina e della prassi professionale;
4) l'investimento per 350.000.000 euro nei fondi HE HE e UM ad esposizione sconosciuta, di cui BA popolare di Vicenza era sottoscrittore unico e i quali, come confermato dalle deposizioni dibattimentali (tra cui quella di SC brio, amministratore delegato e direttore generale della BA popolare di Vicenza dal 10 giugno 2015 al 4 dicembre 2016), avevano investito in asset in buona parte legati allo stesso istituto di credito e che erano stati lo strumento utilizzato per l'acquisto di azioni proprie, nel 2012, per un importo di 60 milioni di euro (in luogo di quello dichiarato di 54 milioni circa); 5) l'esistenza della società di diritto irlandese denominata BA popolare di Vicenza Finance, utilizzata anche per alcune rilevanti operazioni di capitale finanziato, in particolare per realizzare il cd. "svuota fondo" del 2012, per un importo, stimato dai consulenti del Pubblico ministero, pari a 287 milioni di euro (v. le dichiarazioni LLispettore CA AN e le testimonianze di CA IR, direttore regionale BA popolare di Vicenza della Lombardia, della Liguria e del Piemonte e di ER IN, direttore della BA popolare di Vicenza Finance). Secondo quanto accertato, inoltre, le operazioni correlate venivano occultate grazie al divieto di comunicazioni scritte (riferito dai testi OS UR, ER CU e CA IR), all'utilizzo di formule generiche nelle causali degli affidamenti, tali da occultarle all'esterno, ma, al contempo, da renderle immediatamente riconoscibili all'interno, al distanziamento temporale tra il fido e l'acquisto delle azioni, alla cura prestata nell'evitare l'assoluta coincidenza di importo tra finanziamento ed azioni acquistate;
e, infine, all'inserimento nel portafoglio titoli dei clienti anche di azioni diverse. E in occasione dei lavori del Comitato di Direzione del 10 novembre 2014, una registrazione audio aveva inequivocabilmente documentato tanto l'esistenza del fenomeno delle «operazioni baciate» quanto l'approntamento di strategie per occultare tale fenomeno alla vigilanza (cfr. pagg. 335-336 della sentenza). Per effetto della detrazione dal patrimonio di vigilanza delle somme corrispondenti al capitale finanziato, i valori del Total capital ratio, del CETI ratio e del Tierl ratio si erano posizionati su livelli inferiori alle soglie minime regolamentari. Inoltre, a seguito del ricorso al capitale finanziato la banca era riuscita a mantenere il funzionamento del mercato secondario soltanto fino al 2012, mentre a partire dall'anno successivo, l'istituto non era più stato in grado di garantire la liquidità del titolo. 52 2. Le fattispecie delittuose che vengono in rilievo. In relazione alle censure sollevate con i ricorsi, occorre compiere una disamina delle fattispecie di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza, in contestazione;
non è utile, invece, dilungarsi sul reato di falso in prospetto. 2.1. I delitti di aggiotaggio previsti dall'art. 2637 cod. civ. L'art. 2637 cod. civ. punisce a titolo di aggiotaggio, «chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari». Le previsioni suddette sono state introdotte dall'art. 1, d. Igs. 11 aprile 2002, n. 61 (adottato nell'esercizio della delega conferita con l'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), con il dichiarato fine di «accorpare le diverse figure di aggiotaggio in precedenza previste al di fuori del codice penale» (Relazione al d. Igs. n. 61 del 2002) - ossia l'aggiotaggio societario (art.2628 cod. civ.), l'aggiotaggio finanziario (art. 181 d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58) e l'aggiotaggio bancario (art. 138 cl.lgs. 1 settembre 1993, n.385: cfr. Sez. 5, n. 4324 del 08/11/2012 - dei:). 2013, Dall'Aglio, Rv. 254324 - 01) - in un unico «reato comune», posto a tutela LL«economia pubblica ed in particolare [del] regolare funzionamento del mercato», strutturato come «reato di pericolo concreto», prevedendo «quale nota modale della condotta [...] la necessità che le notizie mendaci o le operazioni simulate o gli altri artifici siano price sensitiv[e]» (Relazione al d. Igs. n. 61 del 2002, cit.); tanto che «anche per la fattispecie di aggiotaggio bancario è stato previsto - in conformità con quanto previsto dalla legge delega - un requisito di lesività ("... incidere in modo significativo sull'affidamento...")» L'ipotesi di cui all'art. 2637 cod. civ. si è, dunque, «articola[ta] in una condotta soggetta ad assumere le forme della diffusione di notizie false, del compimento di operazioni simulate o della realizzazione di altri artifici, e nel requisito della concreta idoneità della condotta a cagionare il risultato della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o quello della significativa incidenza sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari;
requisito che [ha] assu[nto] altresì funzione tipicizzante rispetto alla condotta altrimenti genericamente incriminata negli "altri artifici". La successiva previsione LLart. 9 legge 18 aprile 2005, n. 62, [ha] ritrasferi[to] parte della fattispecie di cui si è appena detto, relativa alle condotte idonee ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari, nel d.lgs. n. 58 del 1998, collocandola nell'art. 185 sotto la rubrica di "manipolazione del mercato"; e nel modificare contestualmente l'art. 2637 cod. civ., introducendovi per gli strumenti finanziari oggetto del reato gli attributi della mancanza di quotazione sul mercato o della presentazione di una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, [ha] prod[otto] l'esito conclusivo di una sostanziale ripartizione della fattispecie di aggiotaggio fra le due norme» (Sez. 5, n. 53 4324/2012 - dep. 2013, cit.). Tale modifica consegue al recepimento (con la legge 15 aprile 2005, n. 62) della direttiva comunitaria 2003/6/CE sulla repressione degli abusi di mercato, della cui elaborazione per vero dava conto già la Relazione al d. Igs. n. 61 del 2002. «Per effetto di ciò, l'art. 2637 cod. civ.», nel testo sopra indicato, che tiene conto per l'appunto LLultima modifica, «rimane norma generalmente incriminatrice LLaggiotaggio;
mentre l'art. 185 d. Igs. n. 58 del 1998 è divenuta norma specialmente incriminatrice LLaggiotaggio riferito alla valutazione degli strumenti finanziari quotati, quale risultante della sottrazione, dagli strumenti finanziari genericamente menzionati nella norma, di quelli non quotati, o agli stessi assimilati, oggetto LLattuale previsione LLart. 2637» (Sez. 5, n. 4324/2012 - dep. 2013, cit.). Non occorre qui avere riguardo al c.d. aggiotaggio comune, incriminato dall'art. 501 cod. pen. (sotto la rubrica «Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio»). 2.1.1. Dunque, l'art. 2637 cod. civ. punisce la diffusione di notizie false (c.d. aggiotaggio informativo) o la realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici (c.d. aggiotaggio manipolativo od operativo) in concreto idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di prodotti finanziari in esso indicati (c.d. aggiotaggio finanziario;
non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato) o ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari (c.d. aggiotaggio bancario). L'aggiotaggio, nelle sue diverse declinazioni, è un reato a forma vincolata, avendo il legislatore descritto le modalità di attuazione di esso, rappresentate alternativamente dalla diffusione di notizie false ovvero dal compimento di operazioni simulate o di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Nell'aggiotaggio informativo ricadono condotte che hanno rilevanza sul piano della comunicazione al pubblico, o a categorie di destinatari determinati, di informazioni dotate di capacità di influenzare i prezzi di mercato, nel senso di essere capaci di esortare e suscitare una condotta di un certo segno. La "diffusione" espressamente richiamata nell'aggiotaggio informativo si sostanzia nella propalazione della notizia presso un numero indeterminato di persone o quantomeno negli ambienti economico-finanziari direttamente interessati dalla notizia che si va diffondendo. La destinazione a un numero indeterminato di persone della notizia porta ad escludere la ricorrenza del reato in questione in relazione a comunicazioni indirizzate ad una sola persona ovvero ad una ristretta cerchia di destinatari, essendo questa una modalità 4 itidmente inidonea ad influenzare il regolare andamento di mercato. Quanto al mezzo utilizzato, la propalazione potrà realizzarsi in qualsiasi modo, a prescindere dallo strumento, che potrà essere anche telematico. La diffusione, poi, deve avere ad oggetto notizie, ossia informazioni su avvenimenti o circostanze di fatto o situazioni che in particolare possono riguardare direttamente gli strumenti finanziari di singole banche o gruppi bancari ovvero far riferimento ad aspetti più generali, aventi ad oggetto questioni economico finanziarie della singola società o banca. 54 Quanto all'aggiotaggio manipolativo od operativo - che si concretizza attraverso attività positive costituite da "operazioni simulate" ovvero dal compimento di "altri artifici" - esso si caratterizza per l'interferenza nella sfera decisionale del destinatario, mediante una condotta artificiosa volta a creare una falsa rappresentazione della realtà, potendo anche sostanziarsi nel compimento diretto di una operazione economica ad opera LLautore del reato. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'attribuire alle ipotesi in discorso natura di reato di mera condotta (uno actu perficitur) e di pericolo concreto, che si consuma nel luogo e nel momento in cui viene portata a termine la sequenza di atti integranti l'azione vietata. Si è, infatti, già chiarito che: - «i delitti di aggiotaggio previsti, rispettivamente, dall'art. 2637 cod. civ. e dall'art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998, sono reati di pericolo concreto e di mera condotta, per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere i comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento» (Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, Tanzi, Rv. 253754 - 01); - «il delitto di aggiotaggio manipolativo è un reato di mera condotta e di pericolo concreto, per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento» (Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272083 - 01); quest'ultima pronuncia (resa in una fattispecie relativa a condotta di realizzazione di ripetuti incroci di compravendite di titoli azionari in brevissimi periodi temporali, in relazione alla quale la Corte ha precisato che la verifica ex post LLavvenuta alterazione del prezzo dei titoli scambiati costituisce elemento sintomatico della effettiva idoneità della condotta stessa a produrre l'alterazione sensibile del loro prezzo) così, condivisibilmente, si esprime in motivazione: «Secondo la giurisprudenza pacifica della Corte di cassazione, deve ritenersi acquisita la natura di reato di pericolo concreto del delitto di aggiotaggio manipolativo, evidenziandosene la natura di reato di mera condotta per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento (Sez. 5 n. 28932 del 4/05/2011, Tanzi, Rv. 253754; Sez. 5 n. 25450 del 3/04/2014, Ligresti, Rv. 260751): la natura concreta del pericolo esige, perché il reato si perfezioni, la manifestazione fenomenica LLidoneità LLazione a provocare quella sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari che realizza il contenuto offensivo tipico della fattispecie, consistente nella messa in pericolo effettiva LLinteresse protetto, rappresentato dal corretto ed efficiente andamento del mercato degli strumenti finanziari e delle operazioni che in esso si svolgono, al fine di garantire che il prezzo del titolo nelle relative transazioni rifletta il suo valore reale ed effettivo e non venga influenzato da atti o fatti artificiosi e fraudolenti (Sez. 1, n. 45347 del 6/5/2015, BBVA in proc. Bonsignore, Rv. 265397; Sez. 2 n. 12989 del 28/11/2012, in motivazione;
Sez. 5, n. 4619 del 27/9/2013, dep. 2014, Compton, Rv. 258708). [...] Nella sentenza n. 4619 del 2014 si indica chiaramente che elemento della fattispecie del reato di aggiotaggio manipolativo è la idoneità 55 ex ante della condotta posta in essere a determinare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, sicché l'indagine del giudice deve essere diretta all'accertamento in tal senso, chiarendo che, in ogni caso, la verifica ex post LLeffettiva realizzazione di tale alterazione può costituire un elemento sintomatico di tale idoneità in concreto». Il medesimo piano ermeneutico è stato espresso da: - Sez. 5, n. 3971 del 16/07/2015 - dep., 2016, Donati Rv. 265864 - 01, nei seguenti termini: « la fattispecie di aggiotaggio manipolativo costituisce un reato di pericolo concreto, la cui consumazione non richiede la verificazione LLeffettiva sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma esclusivamente la idoneità della condotta a produrre tale effetto, la cui definizione normativa costituisce un concetto elastico, commisurabile alla particolare condizione del caso ed alla natura dello strumento su cui l'operatore va ad incidere con la sua condotta. In nessun caso è sufficiente l'analisi degli effetti prodotti, i quali, se da un lato sono idonei ad alleggerire (ma non ad eliminare) per l'accusa la prova della idoneità della condotta, dall'altro non sono necessariamente correlati al presumibile (ex ante) sviluppo della stessa. In altri termini, vi può essere sussistenza del reato anche se nessuna alterazione si sia prodotta nel mercato (cfr. Sez. 2, n. 12989 del 28/11/2012, Consorte, Rv. 255525), qualora la condotta fosse ex ante idonea a produrla (ed essa non si sia verificata, ad esempio, per la presenza di un fattore concomitante ed imprevedibile, non conosciuto dall'agente, che ne ha neutralizzato la portata); analogamente, il reato può ipoteticamente ritenersi non integrato qualora la condotta dovesse ritenersi ex ante non idonea e vi siano state tuttavia alterazioni sensibili nel prezzo degli strumenti finanziari (anche se si tratta di ipotesi scolastica, di difficile riscontro nella realtà)»; - e, più di recente, a proposito LLaggiotaggio informativo nel medesimo senso si è espressa, Sez. 5, n. 43638 del 06/09/2023, in proc. ex art. 24 bis c.p.p. LI e altri, Rv. 285306 - 02, - sia pure a proposito del delitto di cui all'art. 185 d. Igs. n. 58 del 1998, che - si è già esposto - incrimina la medesima condotta prevista dall'art. 2637 cod. civ. quando inerisca a strumenti finanziari (diversi da quelli contemplati da quest'ultimo articolo). 2.1.2. L'elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la coscienza e volizione delle condotte delittuose descritte (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 28932/2011, cit.: «Il dolo del reato di aggiotaggio informativo è generico e consiste nella mera coscienza e volontà di diffondere notizie manipolative»; Sez. 5, n. 3971 del 16/07/2015 - dep. 2016, cit.: «La norma violata in esame si limita a prevedere il dolo generico, non rilevando il perseguimento di finalità particolari per l'integrazione del reato: è pertanto sufficiente la coscienza e volontà di diffondere notizie false oppure porre in essere operazioni simulate o altri artifici, unitamente alla consapevolezza LLidoneità di tali condotte a cagionare una sensibile alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari»). 2.1.3. La giurisprudenza ha già evidenziato che l'art. 2637 cod. civ. «presenta più fattispecie, tra loro non alternative, consistenti [...] nella diffusione [di] notizie false [...], idonee a una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, in modo tale che il pubblico degli investitori sia indotto in errore circa lo spontaneo e corretto processo di formazione dei prezzi», 56 che integra la «cd. "manipolazione informativa", già conosciuta dal precedente art. 2628 cod. civ., distinta da quella cd. "manipolazione operativa" contemplata, in via alternativa, dal medesimo art. 2637 cod. civ.: "ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici ...", accomunata alla prima dalla potenzialità distorsiva del corso della quotazione» (Sez. 5, n. 28932/2011, cit.). E, nel presupposto che si tratti di fattispecie di mera condotta, di pericolo concreto, si è già chiarito che, allorché sia posta in essere una condotta in concreto idonea a produrre le conseguenze derivanti dalla norma, il reato è integrato poiché l'azione vietata esaurisce la condotta illecita, che deve ritenersi «unisussistente», tanto che ogni reiterazione costituisce un autonomo episodio (cfr. Sez. 5, n. 28932/2011, cit., che - a proposito LLaggiotaggio informativo - ha affermato che «l'atto di diffusione della notizia esaurisce la condotta illecita, che deve definirsi unisussistente», e «la reiterazione di un'informazione infedele riveste di autonoma valenza colora di illecito ogni episodio, nell'economia della persuasione, anche qualora si limiti ad asseverare quanto già detto»; cfr. pure Sez. 5, n. 49362 del 06/12/2012, Consorte, Rv. 254063 - 01, che - a proposito LLaggiotaggio manipolativo, sia pure ex art. 185, comma 1, d.lgs. n. 58 del 1998 - ha chiarito che si tratta di un reato di mera condotta, cioè di un reato la cui consumazione si verifica nel momento e nel luogo in cui viene compiuta dall'agente - o, per esso, da un suo mandatario - la fase conclusiva della sequenza di atti in cui si concreta l'azione vietata;
ciò avviene, nel caso LLaggiotaggio manipolativo, quando viene posto in essere l'atto concretamente idoneo a produrre le conseguenze tipizzate. La configurazione del reato di aggiotaggio quale reato di mera condotta ha portato la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, Tanzi, Rv. 253757) a ritenere che l'illecito si consuma, nel caso di aggiotaggio informativo, nel momento in cui la notizia foriera di scompenso valutativo del titolo viene comunicata o diffusa o comunque esce dalla sfera del soggetto attivo, venendo a contatto con il pubblico o con una pluralità indeterminata di destinatari, e, nel caso di aggiotaggio operativo, allorquando si compia l'azione ovvero si perfeziona l'acquisto per la natura istantanea della condotta. Pertanto, nel caso di reiterazione della stessa condotta tipica, pure entro un lasso temporale non particolarmente ampio, anche con i medesimi contenuti informativi, si è al cospetto di una pluralità di fattispecie, che si configurano come un reato continuato. Correttamente, allora, la dottrina ha rilevato che la giurisprudenza considera le singole condotte di aggiotaggio (o di manipolazione del mercato) come autonomi reati (che possono dunque essere commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso). 2.1.4. Il Collegio, invece, non presta adesione all'orientamento che ha qualificato come reato eventualmente permanente l'aggiotaggio e ha, dunque, escluso il concorso materiale di reati in presenza di una pluralità e molteplicità di condotte poste reiteratamente in essere dai vari concorrenti, perduranti nel tempo, costantemente finalizzate al raggiungimento del comune scopo illecito («una pluralità di operazioni costituite da manipolazioni operative e manipolazioni informative - (nonché [...] da ostacoli agli organi di vigilanza) - legate dal medesimo ruolo e finalizzate ad uno scopo unitario»), osservando che «l'aggiotaggio si presta ad essere realizzato 57 [...] con plurime attività complessivamente e unitariamente idonee a produrre uno stesso evento di pericolo e questo può perdurare e aggravarsi nel tempo ed assumere così le connotazioni di reato eventualmente permanente» (Sez. 2, n. 12989 del 28/11/2012 - dep. 2013, Consorte, Rv. 255525 - 01, che ha richiamato Sez. 1, n. 26289 del 15/4/2011, Confl. comp. in proc. Consorte, Rv. 250873 - 01). Come condivisibilmente rilevato in dottrina, in sostanziale conformità con quanto sopra esposto a proposito della struttura delle fattispecie contemplate dall'art. 2637 cod. civ., quest'ultimo descrive condotte puntuali (penalmente rilevanti se presentano l'anzidetta idoneità offensiva), ossia tipiche condotte 'istantanee' che non possono essere classificate sub specie del reato permanente - categoria che descrive le incriminazioni caratterizzate da un'offesa che si protrae nel tempo per effetto della persistente condotta volontaria del soggetto, in modo che il soggetto stesso è in grado di porre fine a tale situazione - e che non possono essere oggetto di una reductio ad unum sol perché volte a raggiungere un unico obiettivo, fermo restando per vero che rimane estraneo alla struttura dei reati in discorso, puniti a titolo di dolo generico, il motivo per il quale l'agente si determina a porre in essere la condotta tipica (cfr. Sez. 1, n. 1903 del 26/10/2017 - dep. 2018, Klotz, Rv. 272046 - 01; Sez. 2, n. 24645 del 21/03/2012, Presicce, Rv. 252824 - 01; Sez. 6, n. 48745 del 06/12/2011, Politi, Rv. 251653 - 01). 2.1.5. Quanto al concorso di persone, basti osservare che esso ricorre pure in presenza di un contributo, anche soltanto agevolatore, all'altrui attività, e la prova di tale contributo, che può prescindere dalla dimostrazione della esistenza di un previo accordo tra i concorrenti, può consistere in un rafforzamento del proposito del correo o, in alternativa, in un apporto materiale efficiente alla condotta di questo (cfr. Sez. 5, n. 3971/2015 - dep. 2016, cit., Rv. 265864 - 01, che così si esprime a proposito LLaggiotaggio manipolativo materialmente posto in essere da altri, ma in termini senz'altro valevoli più in generale per l'aggiotaggio informativa, data la comune struttura dei reati). 2.2. Il delitto di ostacolo alla vigilanza previsto dall'art. 2638 cod. civ. La tutela penale LLattività di vigilanza era originariamente assicurata, per il settore bancario e finanziario, dall'art. 134, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che riguardava la sola vigilanza svolta dalla BA d'IT. Successivamente, la legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 ha sancito, all'art. 11, lett. b), la necessità di «armonizzare e coordinare le ipotesi riguardanti le falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo alle relative funzioni e omesse comunicazioni da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società [...] eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni». E in attuazione di tale previsione, l'art. 1, d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 ha introdotto delle nuove norme incriminatrici all'art. 2638 cod. civ., rubricato «ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza», contestualmente procedendo all'abrogazione del citato art. 134, d.lgs. n. 385 del 1993. 58 CT I Si è così determinato, nell'ambito di un fenomeno di successione di norme incriminatrici che ha solo parzialmente modificato il contenuto delle precedenti fattispecie, un ampliamento della tutela penalistica anche alle «funzioni delle autorità di vigilanza» diverse dalla BA d'IT (Sez. 5,.n. 1252 del 08/11/2002, dep. 2003, Secchiero, Rv. 224113 - 01), ricomprendendo tra tali organi di vigilanza anche la Consob e altre autorità pubbliche investite di un potere di tipo ispettivo, funzionale a esercitare un controllo preventivo e successivo sull'attività dei soggetti sottoposti e al fine di garantirne l'affidabilità nel mercato e nel rapporto con il pubblico (Sez. 6, n. 44234 del 24/10/2005, Greco, Rv. 232849 - 01; in termini v. altresì Sez. 5, n. 10108 del 31/10/2014, Penocchio, in motivazione;
Sez. 3, n. 28164 del 29/05/2013, Mio, in motivazione). In altri termini, le fattispecie contemplate dall'art. 2638 cod. civ. sono dirette a salvaguardare una funzione istituzionale, quella di vigilanza, che è strumentale alla protezione del bene - finale - del regolare funzionamento del mercato, che non entra direttamente nell'alveo della protezione penale approntata dalla disposizione in esame, ma che è tutelato, appunto, attraverso la protezione della «correttezza nei rapporti tra ente controllato ed ente controllante, al fine di consentire la piena legittimità ed efficacia LLattività di controllo» (cfr. Sez. 5, n. 1252 LL8/09/2002, dep. 2003, Secchiero, Rv. 224113 - 01; Sez. 6, n. 44234 del 24/10/2005, Greco, in motivazione). Tale prospettiva emerge dalla stessa relazione ministeriale di accompagnamento all'articolato, ove si afferma che in attuazione LLart. 11 della legge delega «si è ritenuto di costruire una fattispecie a carattere generale alla quale poter ricondurre le diverse figure previste al di fuori del codice, garantendo così l'uniformità sanzionatoria» e ancora, che la elevata sanzione penale ivi prevista «si spiega in considerazione della grande rilevanza che, in un sistema di libero mercato, riveste la tutela del corretto svolgimento delle funzioni di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza». Con l'introduzione LLart. 2638 cad. civ. si è, inoltre, registrata un'estensione dei possibili soggetti attivi del reato, ora individuati negli amministratori, nei sindaci, nei direttori generali e negli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, laddove il precedente testo si riferiva soltanto a chi svolgeva funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata (così Sez. 5, n. 21067 del 11/03/2004, DIni, Rv. 229192 - 01; Sez. 5, n. 1252 del 08/11/2002, dep. 2003, Secchiero, Rv. 224113 - 01). Tale ambito soggettivo è stato, poi, ulteriormente esteso dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), il cui art. 15, comma 1, lett. c) ha modificato l'art. 2638, commi primo e secondo, cod. civ., inserendo tra i possibili soggetti attivi dei reati ivi previsti anche i «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari». " Nella sua attuale 'configurazione, dunqùe, l'art. 2638 cod. civ. prevede un articolato meccanismo di tutela penale delle funzioni di vigilanza affidate alle autorità pubbliche rispetto a molteplici condotte che ne «ostacolano» l'esercizio (cfr. Sez. 6, n. 17290 del 13/01/2006, INo, in motivazione); tutela che è affidata a due distinte e autonome fattispecie, secondo il 59 modello che una parte della dottrina penalistica definisce della cd. norma mista cumulativa (così Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni, in motivazione). La prima fattispecie, prevista dal comma primo LLart. 2638, riguarda l'esposizione, nelle comunicazioni previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza ovvero l'occultamento, con mezzi fraudolenti diversi dall'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, di fatti relativi alla situazione anzidetta, che i soggetti indicati dalla norma incriminatrice avrebbero dovuto comunicare. Peraltro, tale fattispecie punisce l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero «ancorché oggetto di valutazioni», consentendone l'integrazione anche in presenza di valutazioni come quelle oggetto del presente giudizio, costituite dalla correlazione tra il finanziamento concesso dalla banca a un cliente e l'acquisto, da parte di quest'ultimo, di azioni della banca medesima con detto finanziamento ovvero dalla composizione del patrimonio di vigilanza degli enti creditizi, le cui regole costituiscono «parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi», secondo quanto richiesto da Sez. U, n. 22472 del 31/03/2016, Passarelli, in motivazione, essendo state emanate in applicazione dei principi provenienti da fonti LLUnione europea e internazionali come i cd. Accordi di ILa, con cui il cd. Comitato di ILa, costituito dai governatori delle banche centrali dei Paesi del G10, ha dettato le linee guida in materia di requisiti patrimoniali delle banche. La seconda ipotesi delittuosa, contemplata dal comma successivo, concerne, invece, le condotte «che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente (...) ostacolano le funzioni» delle «autorità pubbliche di vigilanza». Secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto previsto dal primo comma LLart. 2638 cod. civ. è un reato di mera condotta, che nel caso LLoccultamento di fatti deve concretizzarsi nel ricorso a mezzi fraudolenti, i quali non possono risolversi nel mero silenzio sull'esistenza dei fatti medesimi (così Sez. 6, n. 40164 del 09/11/2010, Alma, Rv. 248821 - 01). Viceversa, il delitto previsto dal secondo comma ha natura di reato di evento e, pertanto, richiede la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può esplicitarsi in qualsiasi forma (Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni, Rv. 267169 - 01; Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli, Rv. 271442 - 01). Inoltre, mentre nel caso della prima fattispecie l'elemento soggettivo è descritto con l'espressione, «al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza», sicché esso configura un'ipotesi di dolo specifico, in cui «l'ostacolo alle funzioni di vigilanza è solo l'oggetto sperato del dolo specifico» (così Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni, cit.), nella fattispecie contemplata dal secondo comma esso delinea un'ipotesi di dolo generico diretto, atteso l'utilizzo nella disposizione incriminatrice LLavverbio «consapevolmente» (ciò che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità esclude che il delitto possa essere integrato dal mero dolo eventuale: così Sez. 5, n. 21878 del 16/03/2023, De Blasi, Rv. 284753 - 01). Dunque, mentre nel caso previsto dal primo comma, la particolare insidiosità delle condotte tipiche (costituite dal compimento di atti falsi o dall'occultamento) giustificano una 60 anticipazione della tutela del bene giuridico attraverso la previsione di un reato di mera condotta assistito dal dolo specifico (v. anche Sez. 5, n. 3555 del 7/09/2021, dep. 2022, Coen, Rv. 282981 - 01; Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv. 276524 - 01; Sez. 5, n. 26596 del 21/05/2014, New S.r.l., Rv. 262637 - 01; Sez. 5, n. 51897 del 04/07/2013, Lotito, Rv 258033 - 01), nell'ipotesi disciplinata dal secondo comma la previsione di un evento lesivo, costituito dall'effettivo ostacolo all'esercizio della funzione, giustifica un grado minore di tipizzazione della condotta, che può appunto essere «a forma libera». Le comunicazioni all'autorità di vigilanza «previste in base alla legge» cui fa riferimento l'art. 2638, comma 1, cod. civ. sono quelle previste non solo da norme primarie, ma più in generale da «una fonte normativa, non esclusivamente identificabile nella legge, (...) che in quest'ultima trovi la sua legittimità» (così Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni, cit.; Sez. 5, n. 9623 del 20/10/2022, dep. 2023, Fornasari, non massimata). 2.2.1. Più nel dettaglio, con riferimento alle condotte sussumibili nell'ambito della nozione di «ostacolo all'attività di vigilanza», si è già osservato che il secondo comma LLart. 2638 cod. civ. fa riferimento ai comportamenti che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità pubbliche di vigilanza, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La condotta tipica, pertanto, è costituita da qualsiasi forma di intralcio all'esercizio delle funzioni di vigilanza, ivi compresa l'omessa comunicazione di informazioni dovute (Sez. 5, n. 49362/2012, cit., Rv. 254065 - 01; Sez. 6, n. 17290 del 13/01/2006, INo, in motivazione). Inoltre, il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice postula che l'ostacolo all'attività di controllo si verifichi realmente, quale effetto della condotta LLagente (Sez. 1, n. 16800 del 20/10/2022, dep. 2023, Novelli Rv. 284625 - 01). Dunque, come detto, il delitto in parola è reato a forma libera di evento (Sez. 5, n. 21878 del 16/03/2023, De Blasi, Rv. 284753 - 01); evento che può essere integrato, oltre che dall'impedimento in toto LLesercizio della funzione di vigilanza, anche dall'effettivo ostacolo frapposto al dispiegarsi della funzione, realizzato con comportamenti di qualsiasi natura, i quali devono essere comunque tali da determinare difficoltà di considerevole spessore o un significativo rallentamento LLattività di controllo. Ne consegue che l'impedimento può sostanziarsi, innanzitutto, in un condizionamento, qualitativo o quantitativo, nell'esercizio della funzione di vigilanza, atteso che la nozione di «ostacolo» rimanda a un intervento opposto allo svolgimento di un'azione o all'esplicazione di una facoltà, valido a ridurne notevolmente l'effetto o la portata, ovvero anche a ritardarne il compimento, mentre non appartengono, invece, ad essa i caratteri della insuperabilità e definitività (Sez. 5, n. 49362/2012, cit.); o potrà consistere, nell'ipotesi in cui l'effetto di ostacolo sia stato esercitato nella sua massima portata, in un mancato esercizio della stessa funzione. E quando detta funzione concerna poteri ispettivi o di verifica, il reato potrà essere integrato, sul piano oggettivo, in presenza di qualunque comportamento che ne impedisca effettivamente l'esercizio, ivi comprese le condotte puramente omissive, attraverso cui il destinatario LLazione di verifica si sottragga al controllo, conformemente alla prescrizione di incriminare anche i comportamenti omissivi contenuta nell'art. 11, lett. b) , legge 3 ottobre 2001, n. 366, in base al quale è stato emanato il d.lgs. 11 61 aprile 2002, n. 61, che ha modificato l'art. 2638 cod. civ. In questo caso, ovvero qualora la condotta sia realizzata in forma omissiva, il reato si configurerà come omissivo improprio. Va, peraltro, ricordato che, alla stregua di un'interpretazione conforme al canone costituzionale di offensività, si è ritenuto che l'integrazione della fattispecie deve essere correlata alla lesione recata alla funzione dalla condotta di ostacolo, che, astrattamente, potrebbe verificarsi anche in presenza di una situazione momentanea, ove realizzi un effettivo ostacolo alla funzione di vigilanza, con esclusione del mero ritardo e di ogni evento che non sia in grado di turbare in modo significativo l'attività LLorgano di vigilanza (Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv. 276524 - 01; in senso analogo Sez. 5, n. 40738 del 20/09/2024, Marchio', Rv. 287228 - 01). La ricostruzione della fattispecie contemplata dal secondo comma come reato a forma libera di evento appare, del resto, armonica rispetto agli obiettivi LLintervento indicati nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 61 del 2002, ove è stato precisato che «si è ritenuto di prevedere la stessa pena per ambedue le ipotesi, attesa la sostanziale equivalenza fra la più grave condotta di falso, nella prima, e le condotte meno gravi, nella seconda, che però determinano l'ostacolo alle funzioni di vigilanza». 2.2.2. Le considerazioni che precedono hanno una serie di corollari concernenti, per quanto di interesse in questa sede, il momento e del luogo di consumazione del reato, nonché i profili della unicità o pluralità di reati nel caso in cui vengano realizzate plurime condotte di ostacolo alla vigilanza e, infine, LLeventuale configurabilità del concorso tra le fattispecie di cui ai primi due commi LLart. 2638 cod. civ. Sotto il primo aspetto, va rilevato che il tempo e il luogo di consumazione delle due fattispecie devono essere individuati, nell'ipotesi contemplata dal primo comma, nel tempo e nel luogo di commissione LLultima delle condotte tipiche con cui venga celata all'organo di vigilanza la realtà economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a controllo (Sez. 5, n. 26596 del 21/05/2014, New S.r.l., Rv. 262637 - 01; Sez. 5, n. 51897 del 04/07/2013, Lotito, Rv. 258033 - 01); mentre, nel secondo caso, nel tempo e nel luogo di verificazione LLevento, corrispondente al momento LLesaurimento delle singole attività di vigilanza che siano state concretamente ostacolate e al luogo in cui questo risultato offensivo si è realizzato. Sotto altro profilo, va chiarito il rapporto tra la fattispecie prevista dal primo comma e quella contemplata dal secondo comma LLart. 2368 cod. civ. La circostanza che, come ricordato, l'ipotesi delittuosa contemplata dal secondo comma sia a forma libera e che, dunque, essa possa essere integrata da qualunque condotta, anche omissiva, che abbia prodotto l'effetto di ostacolare, nei termini sopra riportati, l'esercizio della funzione, comporta, quantomeno in termini astratti, la possibilità di una interferenza con le condotte previste dal primo comma. Ciò in quanto, dunque, l'ostacolo effettivo frapposto all'esercizio della funzione di vigilanza potrebbe essere determinato causalmente anche da una condotta di falsa esposizione di fatti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero di occultamento con mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto comunicare. 62 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato in diverse occasioni, la configurabilità del concorso formale di reati, rilevando che tra le due fattispecie è configurabile un concorso formale ex art. 81, comma primo, cod. pen., qualora la condotta illecita si concretizzi nella omessa comunicazione alle autorità di vigilanza di informazioni dovute (così Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni, Rv. 267169 - 01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli, in motivazione;
Sez. 5, n. 12777 del 16/11/2018, dep. 2019, Albertazzi, non massimata;
Sez. 5, n. 9623 del 20/10/2022, dep. 2023, Fornasari, non massimata;
Sez. 1, n. 31919 del 3/05/2023, non massimata). Tale soluzione non è stata seguita da entrambe le pronunce di merito, con riferimento alle ipotesi di cui ai capi C1, D1, E1, F1, G1, H1, e - sul punto si tornerà oltre, in relazione ai capi B.1 e M.1. - le quali hanno invece fatto applicazione dei criteri di sussidiarietà e di consunzione arrivando a ritenere che la fattispecie contemplata dal primo comma resti assorbita in quella disciplinata dal secondo, atteso che l'evento di ostacolo previsto da quest'ultima esaurirebbe l'intero disvalore delle condotte. Una scelta, questa, che non appare conforme alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i criteri di «sussidiarietà», «assorbimento» e «consunzione» sono estranei all'unico criterio legale previsto, ovvero quello di specialità, positivizzato dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra norme, effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, in motivazione;
così, più recentemente anche Sez. 1, n. 12340 del 15/11/2022, dep. 2023, Baldassarre, Rv. 284504 - 01). Un criterio, quello si specialità, che secondo la giurisprudenza di legittimità si riferisce alla sola «specialità unilaterale», giacché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la «specialità reciproca» o «bilaterale», non evidenziano alcun rapporto di genus a speciem (tra le tante, Sez. 4, n. 21522 del 02/03/2021, Bossi, in motivazione;
Sez. 5, n. 27949 del 18/09/2020, Di Gisi, in motivazione;
Sez. 4, n. 29920 del 17/01/2019, Padricelli, Rv. 276583 - 01, ricollegabili a quanto affermato da Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, in motivazione). Nel caso di specie, invero, tra le due fattispecie de quibus il rapporto è di specialità reciproca: il delitto previsto dal primo comma è speciale per specificazione sul lato delle condotte, indicate come di falsa esposizione di fatti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero di occultamento con mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto comunicare, le quali sono speciali rispetto alla generica previsione della condotta a forma libera prevista dal secondo comma (nonché sul lato del dolo, previsto nella forma specifica); mentre quest'ultima fattispecie delittuosa è speciale, per aggiunta, essendo un reato di evento, rispetto all'altro delitto, che è invece di mera condotta e rispetto al quale, pertanto, l'evento costituisce un elemento ulteriore che si aggiunge rispetto alla struttura di esso (così anche Sez. 5, n. 9623 del 20/10/2022, dep. 2023, Fornasari, non massimata). Nondimeno, non può farsi a meno di osservare che la scelta operata, sul punto, dalle due sentenze di merito non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione da parte del Pubblico ministero con l'odierno ricorso, circoscritto alle statuizioni relative ai capi B1 e M1 solo sotto il 63 profilo della configurabilità di due distinte fattispecie in luogo LLunica ritenuta integrata dalla Corte territoriale, su cui si tornerà oltre. 2.2.3. Altro profilo di rilievo nel caso in esame riguarda il rapporto tra le fattispecie contestate ai capi B1, C1, D1, El, Fl, Gl, H1 e Ml. Invero, quando, come avvenuto nel caso di specie, si sia al cospetto di attività illecite che si sono protratte per un significativo arco temporale (ovvero, quantomeno stando alla contestazione, per circa un triennio), è necessario stabilire se si sia al cospetto di un unico evento consistente nell'avere impedito all'organo della vigilanza l'esercizio delle relative funzioni o se debba procedersi a una distinta considerazione di singoli episodi e, dunque, quale sia il relativo criterio alla cui stregua identificare l'unità o pluralità dei reati. Sul punto, le sentenze di merito hanno condivisibilmente ritenuto di configurare distinte ipotesi delittuose commesse nel corso di differenti attività di vigilanza, ciascuna compiutamente esauritasi nell'anno di riferimento, escludendosi, per questa via, l'unicità del reato di ostacolo alla vigilanza e concludendosi, invece, nel senso LLesistenza di una pluralità di reati. Ciò in quanto le condotte contestate nei vari capi di imputazione avevano concretamente ostacolato specifici interventi di controllo e l'attività di vigilanza svolta in una specifica occasione. E infatti, come puntualmente osservato dalla sentenza impugnata, nel caso LLattività ispettiva del 2012, in rilievo nel capo B1, le condotte contestate avevano condizionato specificamente tale ispezione, falsandone l'esito; nel caso previsto dal capo C1, esse avevano consentito l'adozione di una «decisione SREP» più favorevole;
nel caso di cui al capo D1, avevano inciso sulla lettera di intervento del 24 giugno 2013 e avevano impedito la contestuale adozione, da parte della BA d'IT, di ulteriori interventi di vigilanza;
nei casi contestati ai capi El, G1, H1, avevano impedito l'adozione, da parte di quella stessa autorità di vigilanza, di "contromisure" coerenti con gli effettivi requisiti patrimoniali annuali;
nel caso di cui al capo F1, avevano consentito di conseguire il provvedimento autorizzativo necessario per l'aumento di capitale del 2014; nel caso di cui al capo M1, infine, avevano falsato l'esito del cd. Comprehensive Assessment. Di modo che la ben marcata autonomia degli eventi di ciascuna delle singole contestazioni ha correttamente condotto i Giudici di merito ad escludere la tesi difensiva della reductio ad unitatem delle varie condotte di ostacolo registratesi negli anni. Il criterio sopra menzionato consente, altresì, di offrire una corretta soluzione all'ulteriore nodo problematico concernente la possibilità di configurare una pluralità di reati in presenza di una pluralità di condotte contestate, le quali abbiano concorso a ostacolare, in un'unica occasione, la funzione di vigilanza. Correttamente, invero, la Corte territoriale ha ritenuto di configurare, in tali casi, una sola fattispecie, pur in presenza di singole e distinte azioni, secondo lo schema proprio dei cd. reati a condotta plurisussistente. 2.2.4. È utile, infine, osservare che rispetto a distinte violazioni sussumibili nell'art. 2238 cod. civ., appare irrilevante il dato della medesima finalità perseguita, posto che - come già osservato a proposito delle ipotesi di cui all'art. 2637 cod. civ. - l'identità di movente, in termini generali, non è certo in grado di ridurre a unità l'eventuale pluralità di violazioni della legge 64 penale, potendo, se accompagnata da una comune cornice deliberativa, comportare unicamente il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le varie violazioni;
e, dall'altro lato, ben può ammettersi che la prima violazione possa essere seguita da un'altra, afferente alla violazione degli obblighi di comunicazione, certamente non scriminata (come correttamente rilevato dal Pubblico ministero), dall'esercizio di un diritto inteso a celare la precedente attività illecita (come invece prospettato con il quinto motivo del ricorso di ZZ, che si esaminerà infra). Ciò alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 3555 del 7/09/2021, dep. 2022, Coen, Rv. 282981 - 01) secondo cui, rispetto ad un obbligo di dichiarare il vero previsto dalla legge, il profilo di falsità che connota la condotta contestata costituisce un quid pluris rispetto al dovere di collaborazione con l'autorità, sicché, ancora una volta, rispetto a dichiarazioni false deve escludersi la rilevanza del principio nemo tenetur se detegere, secondo quanto costantemente affermato in materia di reati di falso, in relazione ai quali si è statuito che la finalità probatoria LLatto non possa essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un delitto (tra le altre v. Sez. 5, n. 23672 del 19/04/2021, Pinchera, Rv. 281406 - 01). 3. L'eccezione di incompetenza per territorio. 3.1. Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, le FE di ZZ e di ON prospettano nuovamente la questione della incompetenza per territorio. Essa era già ipotizzata con la proposizione del conflitto di competenza, nella fase delle indagini preliminari, da parte del Tribunale di Milano;
conflitto risolto dalla Corte di cassazione nel senso della competenza del Tribunale di Vicenza. Ed era stata riproposta sia davanti al Giudice LLudienza preliminare, sia davanti al Tribunale, nel corso del giudizio di primo grado, e, infine, con l'atto di appello davanti alla Corte di secondo grado. 3.1.1. Il conflitto di competenza. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, investito della richiesta di decreto di sequestro preventivo in relazione ai reati oggetto del procedimento iscritto al n. 5628/2015 RGNR di Vicenza nei confronti di AM SO ed EM IU (reati di aggiotaggio informativo nella gestione di ente non quotato contestato al capo Al, di ostacolo alle funzioni di vigilanza della BA d'IT contestato ai capi Bl, Cl, D1 nonché di ostacolo alle funzioni di vigilanza nei confronti della Consob di cui ai capi El e E2, poi confluiti nei capi Ni e N2 del presente procedimento), aveva disposto la misura cautelare, dichiarandosi contestualmente incompetente per territorio e trasmettendo gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Quest'ultimo, reputandosi a sua volta incompetente, aveva sollevato conflitto negativo di competenza, deciso dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con la sentenza n. 15537 del 7/12/2017, dep. 2018, a favore del Tribunale di Vicenza. Ciò sul presupposto che tra il delitto contestato al capo El ora Ni, perfezionatosi a Milano, luogo in cui l'ente aveva ricevuto le false informazioni e il delitto contestato al capo Bl, perfezionatosi a Vicenza, luogo in cui erano state ostacolate le funzioni di vigilanza della BA d'IT, 65 ricorresse un rapporto di connessione teleologica ai sensi LLart. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. a cagione di una possibilità una finalizzazione del reato di ostacolo alle autorità di vigilanza nei confronti della Consob all'occultamento di quelli precedentemente commessi, con conseguente applicazione, stante la identica gravità dei reati, del criterio cronologico, con attribuzione della competenza al Tribunale di Vicenza, competente per il delitto contestato al capo B1), commesso per primo, nel 2012. 3.1.2. La prospettazione delle FE nel giudizio di primo grado. Come anticipato, la questione LLincompetenza per territorio era stata tempestivamente dedotta, ai sensi LLart. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen., dapprima davanti al Giudice LLudienza preliminare, che l'aveva respinta con ordinanza del 19 maggio 2018; e, indi, con una prospettazione in termini identici (così, da ultimo, Sez. 5, n. 29625 del 19/04/2024, Mangione, Rv. 286873 - 01), davanti al Tribunale, il quale, con ordinanza in data 7 maggio 2019 (integrata all'udienza del 17 maggio 2019), l'aveva nuovamente rigettata. Le parti, pur non ponendo in discussione che il reato più grave fosse quello contestato sub capo Bl, avevano sostenuto che esso si fosse consumato non a Vicenza, bensì a Roma, sede della stessa BA d'IT, ove veniva ricevuto il CO ICAAP, redatto all'esito del processo di valutazione LLadeguatezza patrimoniale relativa ai rischi rilevanti derivanti dall'operatività aziendale e dai mercati di riferimento. E ciò in quanto le informazioni non comunicate indicate nell'imputazione sarebbero anche quelle precedenti all'ispezione, come appunto la rendicontazione ICAAP, che conterrebbe già tutti gli elementi decettivi idonei a ostacolare le funzioni di vigilanza di BA d'IT, che al momento LLavvio LLispezione avrebbe già preso conoscenza di quella comunicazione, dovendo il luogo del commesso delitto identificarsi in quello in cui il documento era stato esaminato, ovvero a Roma, e dove comunque la raccomandata era giunta a destinazione (a seconda che si ritenesse integrata l'ipotesi di cui al comma 1 o quella del comma 2 LLart. 2638 cod. civ.). E pur non facendo il capo di imputazione espresso riferimento a tale documento, la descrizione del fatto contestato, ove fa riferimento solo a generiche «comunicazioni», consentirebbe di ricomprendervi anche l'omessa informazione nella comunicazione ICAAP, che, quindi, non potrebbe considerarsi alla stregua di un «fatto nuovo». Si tratterebbe, piuttosto, del primo segmento della condotta di occultamento con mezzi fraudolenti contestata nel capo d'accusa che fa riferimento anche alla «mancata rilevazione nella contabilità aziendale sia della correlazione tra affidamenti ed acquisto delle azioni proprie sia delle garanzie e/o impegni di cui alla lettere sopra indicate»; avendo per oggetto il rendiconto ICAAP la composizione del patrimonio di vigilanza, si tratta del documento che per primo avrebbe dovuto contenere i dati relativi all'acquisto di azioni proprie di cui si contesta l'occultamento. Escludere il sindacato del giudice sulla individuazione, da parte del pubblico ministero, delle condotte da inserire in imputazione significherebbe legittimare il forum shopping, consentendo al pubblico ministero, mediante la selezione delle condotte, di radicare la competenza territoriale dove ciò è più funzionale all'accusa. 66 Solo in via subordinata, le FE avevano prospettato come foro alternativo quello di Milano ove si ritenesse più grave il reato di falso in prospetto contestato sub capi I e L, sia in considerazione del luogo di deposito del prospetto presso la Consob sia del luogo da cui erano stati inviati i prospetti ovvero la Divisione Finanza della BA Popolare di Vicenza a Milano, via Turati n. 12. 3.1.3. L'ordinanza del Giudice LLudienza preliminare del Tribunale di Vicenza. Il Giudice LLudienza preliminare del Tribunale di Vicenza ha rigettato l'eccezione, rilevando che il capo di imputazione, nella sua formulazione letterale, non faceva menzione di condotte diverse da quelle compiute tra l'inizio e la fine LLispezione e consistenti nell'occultamento con mezzi fraudolenti, nel momento della materiale presenza degli ispettori, di dati, circostanze, documenti che l'attività ispettiva avrebbe potuto accertare in assenza delle condotte contestate agli imputati. Pertanto, inserire la comunicazione ICAAP inviata alla BA d'IT nel contesto delle condotte di occultamento non contestate dalla Pubblica Accusa avrebbe significato aggiungere un fatto nuovo, non riferibile al contesto materiale e temporale della condotta delineata in tesi accusatoria. Né poteva affermarsi che la comunicazione ICAAP appartenesse a quelle direttamente influenti sull'origine e sugli obiettivi LLispezione o sulle sue conclusioni, posto che l'ispezione era finalizzata esclusivamente all'analisi del rischio di credito, rientrava nelle attività ispettive mirate e non aveva ad oggetto l'analisi LLazionariato, il capitale di vigilanza, la verifica in ordine al rispetto del limite normativo all'acquisto di azioni proprie, il contenimento del c.d. fondo acquisto azioni proprie, la presenza di impegni al riacquisto delle azioni o alla garanzia di rendimento dei titoli stessi, a conferma che l'ispezione non nasceva dalla comunicazione ICAAP e dalla necessità di verificarne la correttezza. Dunque, la trasmissione della comunicazione ICAAP costituiva un fatto autonomo, precedente quello contestato al capo B1, astrattamente suscettibile di integrare una autonoma lesione al bene protetto dall'art. 2638 cod. civ., ma non contestato dal Pubblico ministero, con scelta autonoma e non sindacabile, non qualificabile in termini di errore macroscopico e immediatamente percepibile. 3.1.4. Le valutazioni del Tribunale di Vicenza. Dopo avere premesso che nel valutare la competenza, il giudice deve fare riferimento alle indicazioni formali LLimputazione come cristallizzata nell'atto di impulso del giudizio, potendo essere diversamente indirizzato solo sulla base delle allegazioni delle parti relativamente al (solo) fatto storico contestato nel capo di imputazione e non a fatti ulteriori e diversi, non oggetto di contestazione (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Novarese, Rv. 264539 - 01; Set 4, n. 29187 del 19/06/2007, Paja, Rv. 236997 - 01), a meno che tale contestazione non contenga rilevanti errori macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Giugliano, Rv. 273484 - 01; Sez 1, n. 11047 del 24/02/2010, Guida, Rv. 246782 - 01), il Tribunale aveva sottolineato la vincolatività della decisione della Corte di cassazione sulla competenza, ancorché intervenuta nella fase cautelare, secondo la previsione LLart. 25, salvo che risultino nuovi fatti che importino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice 67 superiore (così Sez. 1, n. 9413 del 14/02/2013, Elzaky, Rv. 255065 - 01; Sez. 1, n. 20992 del 29/04/2011; Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Zimarmani, in motivazione). Di modo che, in assenza di fatti nuovi, nemmeno prospettati dalle FE, la eventuale declaratoria d'incompetenza del giudice individuato dalla Corte di cassazione avrebbe configurato un provvedimento illegittimo giacché avrebbe vanificato in modo abnorme la decisione risolutiva del conflitto (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Zimarmani, citata). Invero, il reato più grave restava il reato di ostacolo aggravato e il capo di imputazione Bl, contestato in sede cautelare, risultava il medesimo rispetto a quello precisato nell'imputazione definitiva, concernente le attività fraudolente e di occultamento poste in essere durante l'ispezione condotta presso la sede sociale. In ogni caso, nel merito, l'imputazione sub capo B1 aveva ad oggetto il doloso occultamento al team ispettivo LLesistenza di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie e delle lettere di impegno al riacquisto delle azioni nel corso LLispezione sul rischio di credito del 2012 svoltasi presso la sede di Vicenza della BA, sicché il /ocus commissi delicti doveva ravvisarsi in Vicenza, luogo dove si era svolta l'intera verifica ispettiva. Ribadendosi che la comunicazione ICAAP inviata nell'aprile 2012 all'autorità di vigilanza a Roma esulava dal capo di imputazione, che non menzionava non solo la comunicazione ICAAP, ma nemmeno comunicazioni antecedenti e diverse da quelle avvenute nel corso LLattività ispettiva svolta a Vicenza. L'esito del giudizio aveva comunque confermato l'assenza di interdipendenza tra la comunicazione ICAAP e la successiva ispezione del 2012, indotta non dalla segnalazione ICAAP, bensì dalla necessità di analizzare il rischio di credito. Fermo restando che la modifica/integrazione LLimputazione nei termini indicati dalle FE si sarebbe tradotta in un subentro del giudice nelle prerogative del Pubblico Ministero in punto di valutazione delle risultanze investigative e individuazione delle condotte penalmente rilevanti per cui esercitare l'azione penale, non supportato da alcun istituto processuale. Né il falso in prospetto, contestato sub capi I e L, mutava le conclusioni sulla individuazione del giudice territorialmente competente, essendo il reato di cui all'art. 2638 cod. civ. aggravato ai sensi del comma 3 più grave del reato di cui all'art. 173-bis T.U.F., sul piano della pena edittale. Inoltre, anche a voler individuare il reato di cui all'att. 173-bis T.U.F. come fattispecie più grave, ciò non varrebbe a determinare uno spostamento di competenza, posto che il reato di falso in prospetto si consuma nel momento della conoscibilità del contenuto delle comunicazioni mendaci da parte dei destinatari e, dunque, giudice competente ratione loci è quello del luogo in cui avviene la pubblicazione dei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari, senza che rilevino il luogo e il momento in cui tali prospetti vengono inviati a Consob, che, secondo la sequenza prevista dall'art. 94 T.U.F., è momento che precede e non segue la pubblicazione del prospetto e, quindi, la conoscibilità. 3.1.5. Le censure mosse con l'atto di appello. 68 Con l'atto di appello (e con motivi nuovi) la relativa questione era stata nuovamente prospettata dalle FE di ON e ZZ, sollecitandosi la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano qualora fosse stato ritenuto più grave il reato di cui all'art. 173-bis, d.lgs. n. 58 del 1998, di cui ai capi I e L, per effetto del raddoppio della pena operato dall'art. 39, d.lgs. n. 262 del 2005, oppure al Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma, qualora fosse stato ritenuto più grave il reato di cui all'art. 2638 cod. civ. contestato al capo B1. 3.1.6. La decisione della Corte di appello. La Corte di appello ha ritenuto che nella specie non operasse la preclusione prevista dall'art. 25 cod. proc. pen., tenuto conto della diversità delle parti del procedimento cautelare rispetto a quello di merito e LLulteriore prospettazione della competenza LLautorità giudiziaria romana. Nondimeno ha ritenuto ugualmente corretta la determinazione della competenza LLautorità giudiziaria vicentina. Al riguardo, ha in primo luogo ribadito come il reato più grave sia stato correttamente individuato nella fattispecie di cui al capo Bl, non essendo applicabile al falso in prospetto, contestato sub I e L, l'aumento di pena previsto ex art. 39, comma 1, legge n. 262 del 2005. Indi, ha escluso che il reato di ostacolo si sia consumato a Roma, presso la sede della BA d'IT, al momento della ricezione della comunicazione ICAAP da parte della predetta autorità di vigilanza. Nel dettaglio, ha ribadito che la valutazione che il giudice è chiamato a svolgere sulla propria competenza deve esplicarsi nell'alveo della contestazione formulata dal pubblico ministero, effettivo dominus LLazione penale, al di là della presenza, nel corpo LLimputazione, di errori macroscopici, ictu ()cui/ percepibili come tali. E ha concluso che il capo di imputazione sub B1 non contemplava, neppure indirettamente, la contestazione della condotta di invio della comunicazione ICAAP alla BA d'IT, limitandosi a contestare delle condotte di occultamento e di omissione di comunicazioni commesse nel periodo di svolgimento LLattività ispettiva presso la sede LListituto di credito, collocando essa tutti gli addebiti espressamente «durante l'attività ispettiva», svolta presso la sede LListituto vigilato, tanto che l'indicazione del iocus e del tempus commissi delicti reca «In Vicenza, dal 28 maggio al 12 ottobre 2012». Su tali premesse, la Corte ha concluso che il fatto che i Difensori vorrebbero ricompreso nel capo B1 è un fatto storico distinto da quelli oggetto di addebito che ben avrebbe potuto integrare una autonoma ipotesi delittuosa. La Corte ha comunque osservato che anche considerando la comunicazione ICAAP indirettamente "ricompresa" nel perimetro LLimputazione, il luogo di consumazione del reato andrebbe individuato, ove essa fosse stata sussunta nel reato di mera condotta previsto dal primo comma, in quello di invio della comunicazione medesima e, quindi, sempre in Vicenza, essendosi in presenza di un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui è posta in essere la relativa condotta;
mentre ove essa fosse ricondotta alla fattispecie di evento, il luogo sarebbe stato quello nel quale l'attività di controllo, pregiudicata dalla comunicazione ingannevole, avrebbe dovuto svolgersi, ossia presso la sede LListituto di credito vigilato. 69 3.1.7. I ricorsi per cassazione. Con i ricorsi proposti nell'interesse di ZZ e di ON la questione è stata nuovamente prospettata. Come detto, la Difesa del primo imputato denuncia l'erroneo rigetto LLeccezione di incompetenza per territorio in favore LLAutorità giudiziaria di Milano o di Roma. Si ribadisce, quanto al reato di cui al capo Bl, che la prima condotta di ostacolo alla vigilanza della BA d'IT dovrebbe individuarsi nell'invio della comunicazione denominata CO IC, che ometteva di fornire informazioni essenziali sulla consistenza del patrimonio LListituto, inclusa negli atti depositati dal Pubblico ministero all'atto LLavviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e ricompresa tra gli atti posti a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, e ricevuta dalla BA d'IT già prima LLavvio LLispezione. Invero, la Corte di merito avrebbe erroneamente limitato la contestazione sub B1 a condotte poste in essere nel corso LLattività di vigilanza ispettiva, a dispetto della descrizione in esso di due condotte distinte riconducibili alle due fattispecie previste dall'art. 2638 cod. civ., ragion per cui l'indicazione del luogo e LLepoca di consumazione sarebbe frutto di un errore macroscopico. Inoltre, individuando il luogo di consumazione del reato in quello in cui l'attività ispettiva di vigilanza si sarebbe svolta, essa avrebbe spostato in avanti il momento di consumazione del reato: da quello in cui si verifica l'evento di ostacolo mediante la realizzazione LLattività di intralcio, al momento in cui trova concretizzazione la successiva verifica delle informazioni oggetto di mendacio, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Quanto al ricorso di ON, si opina che la nozione di fatto rilevante anche ai fini della competenza attenga all'essenza della fattispecie criminosa, non necessariamente coincidente con la descrizione di esso contenuta nel capo di imputazione. Nella vicenda in esame, benché formalmente l'imputazione abbia ad oggetto solo il secondo comma LLart. 2638 cod. civ., in realtà la contestazione riguarderebbe anche la mendace comunicazione alla BA d'IT, di cui al primo comma del predetto articolo, anche considerato come, nel caso di specie, l'ostacolo alla vigilanza sia stato contestato in forma concorsuale, per cui il contributo causale di ciascuno dei correi è stato posto in essere nell'ambito della condotta rispettivamente svolta, tant'è che solo ad alcuni viene attribuita una condotta nell'ambito dei rapporti con gli ispettori della BA d'IT, mentre per altri - tra cui EG - viene in rilievo proprio la gestione degli adempimenti contabili, la predisposizione dei bilanci d'esercizio, le segnalazioni e le comunicazioni all'Autorità di vigilanza, ciò senza contare che lo stesso capo di imputazione fa menzione della omissione di comunicazioni che aveva determinato un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della BA d'IT, la quale, «conseguentemente, non dava luogo ad approfondimenti conoscitivi in sede ispettiva...»; il che dimostra, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, come l'omissione delle comunicazioni circa l'esistenza della prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizioni di azioni proprie, abbia preceduto l'approfondimento in sede ispettiva, così come il generico riferimento, contenuto nel capo di imputazione, alla «mancata comunicazione», rende evidente che essa sia riferita non 70 solo alle segnalazioni periodiche sulla situazione patrimoniale LListituto di credito dovute alla BA d'IT, ma anche ai chiarimenti richiesti in sede ispettiva, non potendo, quindi, non considerarsi la comunicazione ICAAP inviata alla BA d'IT nell'aprile 2012 il primo segmento della complessiva condotta di ostacolo individuata dal capo B1, alla luce della natura di detto rendiconto, come individuato dalla circolare n. 263/2006 della BA d'IT; per cui, l'aver taciuto, in tale sede, l'esistenza della pratica diffusa dei finanziamenti, ha drasticamente condizionato la conduzione LLispezione, come si evince dalle s.i.t. del capo del team ispettivo, dott. Scardone, richiamate nell'ordinanza del Giudice LLudienza preliminare, e dal contenuto della relazione ispettiva, che dedica ampio spazio all'analisi del contenuto LLICAAP;
ne consegue che la trasmissione di tale documento, a contenuto mendace, alla BA d'IT, nell'aprile 2012, costituisce il momento in cui si è consumato il reato di cui al capo Bl, di cui rappresenta il primo segmento di condotta. Diversamente da quanto sostenuto, la Corte di merito ha considerato che tale segmento di condotta non fosse stato neanche indirettamente contemplato nel capo di imputazione, risultando lo stesso, quindi, ininfluente ai fini della individuazione della competenza territoriale, dovendosi il giudice, in altri termini, attenere alla sola contestazione come formulata dal pubblico ministero, nonostante ciò contrasti con il sistema processuale, che attribuisce al giudice per le indagini preliminari un ampio potere di controllo sull'operato del pubblico ministero, come dimostrato dalla giurisprudenza elaborata in tema di archiviazione, iscrizione nel registro degli indagati ed imputazione coatta, dal che consegue che il giudice possa, e debba, prendere in considerazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, tutte le circostanze di fatto che risultano dal fascicolo delle indagini preliminari, anche se formalmente non richiamate dal capo di imputazione, in funzione, tra l'altro, del rispetto del principio di cui all'art. 25, comma primo, della Costituzione, teso ad evitare il fenomeno del cd. forum shopping da parte della pubblica accusa. Nel caso in esame, sin dall'udienza preliminare, nel fascicolo processuale era disponibile tutta la documentazione necessaria ai fini della corretta individuazione della competenza territoriale, tra cui la raccomandata con cui era stata inviata la ICAAP, circostanza, tra l'altro, ampiamente utilizzata dalla Difesa in sede di relativa eccezione e, prima ancora, posta a fondamento delle richieste di proroga dei termini delle indagini preliminari. Infine, la motivazione della Corte di merito si porrebbe in contrasto con la sentenza della Cassazione che, in sede di risoluzione del conflitto di competenza, aveva individuato - in riferimento al reato di ostacolo alla vigilanza esercitata dalla Consob - la competenza territoriale di Milano, dovendosi, cioè, individuare il luogo di consumazione con quello in cui vengono assunte le determinazioni degli organi di vigilanza, sicché la competenza territoriale avrebbe dovuto essere individuata in Roma. 3.2. Le considerazioni difensive non possono essere, tuttavia, condivise, come già osservato dal Collegio che, con ordinanza n. 8612 in data 14/12/2023, dep. 2024, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 2641 cod. civ. Va premesso che, come già più volte osservato, secondo l'art. 25 cod. pen. «Ma decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del 71 processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore». Tale disposizione processuale codifica un principio di perpetuatio jurisdictionis in virtù del quale «nel corso del processo» non è tendenzialmente possibile rimettere in discussione la competenza per territorio determinata dalla Corte di cassazione, essendo ciò subordinato all'emergenza di fatti nuovi e da una diversa definizione giuridica di essi che incida sulla competenza di un giudice superiore. E ciò all'evidente scopo di evitare di esporre i procedimenti penali a situazioni di instabilità e incertezza, coerentemente con gli obiettivi LLart. 25, primo comma, Cost. che è quello di garantire una sicura individuazione ex ante del giudice naturale precostituito dalla legge e in linea con il principio di ragionevole durata ed efficienza del processo. Su tali basi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la competenza per territorio, una volta stabilita, diventa indifferente agli sviluppi processuali delle regiudicande in qualunque stato del processo, dovendo in siffatte situazioni essere rispettato il principio della perpetuati() iurisdictionis (cfr. Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345 - 01; Sez. 6, n. 1131 del 12/12/1996, dep. 1997, Cama, Rv. 206901 - 01; Sez. 1, n. 3312 del 08/07/1992, Maltese, Rv. 191755 - 01). E, ancora, che la pronuncia risolutiva del conflitto di competenza è una decisione incidentale dotata di effetti preclusivi, quanto alla competenza, circoscritti al thema decidendum del conflitto (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Zimarmani, Rv. 268586 - 01) e alle questioni da questo presupposte (Sez. 5, n. 11715 del 29/11/2019, dep. 2020, Rasom, Rv. 278858 - 01). In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che la competenza per territorio si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili (così Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Giugliano, Rv. 273484 - 01; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Rv. 264539 - 01). Ora, in disparte la considerazione che, nel caso di specie, la Corte di appello ha escluso, non condivisibilmente, l'effetto preclusivo stabilito dall'art. 25 cod. proc. pen., attribuendo rilevanza all'ampliamento, nel corso del procedimento, del numero degli imputati, senza che esso avesse riflessi sul /ocus commissi delicti dei reati connessi oggetto della prospettazione accusatoria, deve ritenersi che le circostanze prospettate dalle FE per argomentare l'avvenuta consumazione, in Roma anziché in Vicenza, del reato di cui al capo B1 non possano integrare quella macroscopicità di errore nella prospettazione d'accusa che potrebbe astrattamente consentire, secondo la giurisprudenza richiamata, di rivisitare le determinazioni della Corte di cassazione sulla competenza per territorio. Si è detto che tali circostanze risiedono nel fatto che nel capo B1 sarebbe dovuta rientrare la comunicazione ICAAP inviata alla BA d'IT in Roma nell'aprile 2012, che pur non descritta espressamente nel capo d'imputazione, sarebbe rientrata nell'alveo della stessa, tanto da incardinare in Roma la competenza per territorio. Osserva, nondimeno, il Collegio che la descrizione fattuale contenuta nel capo d'imputazione Bl, la cui scelta appartiene esclusivamente al pubblico ministero, è pacificamente 72 circoscritta, dal punto di vista temporale e spaziale, all'attività ispettiva condotta dalla BA d'IT presso l'ente creditizio, la cui sede era in Vicenza. Inoltre, le condotte concorsuali, ivi compresa quelle del EG, sono ricondotte «al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della BA d'IT durante l'attività ispettiva compiuta dalla stessa Autorità presso la sede sociale (in Vicenza)»; la stessa aggiunta «e comunque omettevano di dare comunicazione di tali circostanze» è riportata, ancora una volta, a «conseguenti» approfondimenti conoscitivi che, per le precedenti delimitazioni spaziali e temporali, concernono inevitabilmente le comunicazioni in costanza di ispezione. D'altro canto, il valore decettivo della comunicazione ICAAP che riguarda un eventuale reato non compreso nella descrizione del capo d'imputazione è tutt'altro che idonea ad evidenziare un macroscopico errore nella prospettazione LLaccusa. Il valore da dare a tale fatto implica, invece, delicate valutazioni - da ritenersi inibite in questa sede, in quanto contra reum e tali da ampliare contro l'imputato l'accusa rispetto alla cognizione dei precedenti gradi - del contenuto della comunicazione che lo stesso ricorso non offre, specie nei termini della macroscopicità richiesta per ravvisare un arbitrio della pubblica accusa, tenuto conto che l'ICAAP è un documento, previsto da una fonte regolamentare, di autovalutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, realizzata attraverso un rendiconto, laddove, al contrario, il legame tra l'acquisto di un'azione ed un finanziamento ricevuto a fronte di esso non risulta rilevabile, in generale, su base cartolare, in forza della semplice rendicontazione. Ne consegue, pertanto, che le valutazioni connesse alla mancata contestazione di illeciti correlati alla comunicazione ICAAP del 2012 non configurano alcun errore evidente e macroscopico, immediatamente percepibile nella contestazione LLaccusa, tali da consentire di superare la prospettazione del pubblico ministero ai fini della delibazione di competenza territoriale. Né è configurabile una arbitraria selezione dei fatti da parte del pubblico ministero che possa ritenersi strumentale alla sottrazione degli imputati al loro "giudice naturale", tenuto conto che - già in base agli atti offerti dal pubblico ministero nel procedimento cautelare - si era determinato un conflitto di competenza che aveva comportato l'intervento della Corte di cassazione. In definitiva, è il percorso seguito dai ricorsi in relazione alla dedotta incompetenza per territorio a collidere con i principi cardine del nostro ordinamento processuale, che riserva al pubblico ministero l'individuazione del tema LLaccusa e la sua perimetrazione contenutistica e che, dunque, non consente alcuna sovrapposizione del giudice in tema di individuazione della condotta oggetto di imputazione, quand'anche, come prospettato dalle FE, dagli atti emerga una condotta non indicata nella descrizione del fatto operata dal pubblico ministero. 4. Il ricorso del Procuratore generale distrettuale. Il ricorso del Procuratore generale non può trovare accoglimento, quanto al primo motivo, poiché è nelle more maturata la prescrizione dei reati di cui al capo A.1, nei termini che si esporranno;
il secondo motivo è inammissibile;
e il terzo è infondato. 73 (f 02,A- 4.1. Quanto al primo motivo, relativo al capo A.1, come prospettato dalla Parte pubblica ricorrente, in riforma della pronuncia di primo grado - che aveva ravvisato distinte ipotesi di aggiotaggio in seno ad ognuna delle annualità in contestazione (vale a dire, aggiotaggio finanziario e bancario, sia informativo che manipolativo) - la Corte di appello ha ritenuto, per ciascuno degli anni in discorso, un solo reato di aggiotaggio bancario. E ciò non perché abbia inteso discostarsi dal paradigma interpretativo conforme alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (cfr. retro, par. 2.1.), bensì in relazione alle peculiarità del caso concreto, caratterizzate, come esposto nella sentenza impugnata: - dal fatto che tutte le condotte, informative e manipolative, abbiano riguardato una società bancaria e siano state tutte finalizzate a incidere sul valore delle sue azioni (dovendosi, dunque, assimilare poiché hanno avuto, quale «comune denominatore», l'idoneità decettiva nei confronti LL«investitore/risparmiatore»), determinato con cadenza annuale, così come con la stessa cadenza venivano rappresentati all'esterno i "fondamentali" della banca che confluivano nel bilancio oggetto di pubblicazione»; - dovendosi ritenere «sul piano della concretezza degli accadimenti [...] che l'evento di pericolo" LLaggiotaggio bancario non risulta, di fatto, separabile dall' "evento di pericolo"- costituito dall'alterazione del prezzo delle azioni BPi- trattandosi, in buona sostanza, di null'altro che della medesima ricaduta perniciosa LLarticolato complesso delle attività delittuose [per cui è processo] osservata da due distinte prospettive», con la conseguenza che «ravvisare, nel caso di specie, una pluralità di reati costituisce [...] l'esito di una interpretazione formalistica, contraria alla concreta realtà degli accadimenti ed in stridente contrasto con le esigenze sottese al divieto di bis in idem sostanziale»; - e potendosi invece giungere a una diversa conclusione nel caso in cui «le condotte di aggiotaggio informativo avessero inciso sull'affidamento riposto dal pubblico nell'istituto bancario senza necessariamente presupporre la manipolazione operativa del prezzo del titolo», considerato pure che, aderendo alla prospettiva sposata dal Tribunale, «si finirebbe per ravvisare, sempre e comunque, in ogni caso di aggiotaggio societario incidente su uno strumento finanziario non quotato, sia il reato di aggiotaggio bancario sia il reato di aggiotaggio finanziario» (così la sentenza impugnata). Il Collegio, come già accennato, intende ribadire l'orientamento consolidato cui il Tribunale, come osservato dalla stessa Corte di appello, ha prestato adesione. A quanto già evidenziato al par. 2, si aggiunga che: - non può considerarsi metodologicamente corretto fondare la soluzione della questione della sussistenza del concorso di reati su una mediazione del caso concreto richiamando pure il divieto di bis in idem sostanziale, dato che quest'ultimo, che per l'appunto «concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo della specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona», prescinde dal 74 d"- raffronto con il fatto storico (cfr. Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021 - dep. 2022, Leto, Rv. 282529 - 01; Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774); - e rimane una petizione di principio non condivisibile l'assunto secondo cui, aderendo all'orientamento di questa Corte, condiviso dal Tribunale, in caso di aggiotaggio societario incidente su uno strumento finanziario non quotato ricorrerebbero sempre sia l'aggiotaggio bancario che l'aggiotaggio finanziario, dovendosi invece osservare che non ogni condotta (informativa o manipolativa) atta a determinare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari (che rientrano nella sfera applicativa LLart. 2637 cod. civ.) è ex se idonea ad incidere pure in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di una banca o di un gruppo bancario;
la valorizzazione LLunica finalità di esse (incidere sul valore delle azioni della banca) non può costituire elemento dirimente rispetto a condotte unisussistenti (incriminate a titolo di dolo generico), anche nell'ottica - espressa dalla Corte di merito - di unificarne la pericolosità a fronte della, neppure negata, autonoma idoneità offensiva di ciascuna (non dovendosi, per l'appunto, trascurare che si tratta di reati di pericolo, sia pure concreto). Ragion per cui, pur riconoscendo al Procuratore generale distrettuale l'interesse a impugnare (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Guidi, Rv. 285695 - 01: «È ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, pur se all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una già maturata causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), atteso l'interesse attuale LLorgano della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge»; Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021 - dep. 2022, De Dominicis, Rv. 282814 - 01; contra, per tutte, Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024, P., Rv. 286575 - 01), nulla muta nel caso di specie in ragione della prescrizione dei fatti descritti al capo A.1. (cfr. par. 12), bastando aggiungere che non occorre soffermarsi sul punto neppure in relazione alle pretese civili, per nulla incise da tale aspetto. 4.2. Il secondo motivo, relativo ai delitti di ostacolo alla vigilanza, contestati ai capi B1 e Ml, non può trovare accoglimento, dovendosi anzi ritenere inammissibile. Quanto al capo Bl, relativo all'ostacolo alla vigilanza recato in occasione LLispezione del 2012, la Corte territoriale, andando di diverso avviso rispetto alle valutazioni del Tribunale, ha ritenuto configurabile la sola ipotesi prevista dal secondo comma LLart. 2638 cod. civ. E ad analoga soluzione la Corte di appello è pervenuta con riferimento al delitto di cui al capo Ml, pur in relazione allo sviamento delle attività di controllo della BA d'IT e della BA centrale europea, affermando che il fatto decettivo si sarebbe inserito nel medesimo percorso ispettivo/valutativo di due autorità di vigilanza cooperanti, dando luogo ad una unitaria operazione di sviamento delle attività di controllo, ossia a un unico accadimento materiale. Si è già argomentato retro (cfr. par. 2) a proposito della struttura delle incriminazioni di cui all'art. 2638 cod. civ. e alla possibilità di concorso materiale. Purtuttavìa, ad avviso del Collegio, fermo restando che per i fatti di cui al capo B1 è maturata la prescrizione (cfr. infra), 75 q/7 è dirimente osservare che il motivo in esame si affida ad enunciati essertivi e, dunque non sufficientemente specifici e, perciò, inidonei a muovere utili censure. 4.3. Il terzo motivo è infondato, tenuto conto della declaratoria di illegittimità costituzionale, proprio all'esito LLincidente sollevato da questa Corte nel presente procedimento, LLart. 2641, comma 2, cod. civ. nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato;
nonché, in via consequenziale, ai sensi LLart. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, LLart. 2641, comma 1, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo». È dirimente osservare che: - il Tribunale aveva disposto, nei confronti degli imputati EM IU, AO IN, ND ZZ, OV ON, di cui aveva affermato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 2637 e 2638 cod. civ., la confisca di euro 963.000.000 ai sensi LLart. 2641, comma 2, cod. civ., quale valore dei beni utilizzati per commettere i reati (ossia alle somme di denaro impiegate nelle operazioni di finanziamento correlate all'acquisto illecito di azioni della BA), a chiare lettere affermando di averla disposta per equivalente;
- dunque, l'abiezione nei confronti degli imputati si fondava unicamente sulla disposizione da ultimo citata e non anche sulla disposizione generale di cui all'art. 240 cod. pen. («richiamata dal terzo comma LLart. 2641 cod. civ.», che continua a consentire «nel rispetto del principio di proporzionalità, [...] la confisca diretta delle "cose che servirono a commettere il reato" e dunque anche delle somme di denaro utilizzate per commettere il reato, a carico di chi risulti in concreto averne la disponibilità»: Corte cost. n. 7 del 2025), non essendo stata neppure disposta «la confisca obbligatoria del profitto, diretta o per equivalente, a carico di qualunque persona - fisica o giuridica - che risulti avere effettivamente conseguito le utilità derivanti dal reato» (ivi), fermo quanto si osserverà a proposito della confisca in pregiudizio LLente a mente della disciplina prevista dal d. Igs. 231 del 2001 (cfr. appena oltre). Con la conseguenza che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma invocata dalla Parte pubblica ricorrente non consente in alcun modo l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso di BA Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. Il ricorso LLente è nel complesso infondato. I due motivi di impugnazione, rispettivamente relativi all'an e al quantum della confisca del profitto del reato di ostacolo all'autorità di vigilanza disposta nei confronti LLente ex art. 19 d. lgs. n. 231 del 2001, possono essere trattati congiuntamente. Invero, «l'art. 9, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 231 prevede la confisca come sanzione, il cui contenuto e i cui presupposti applicativi sono precisati nell'art. 19, che, al primo comma dispone: "Nei confronti LLente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato...". 76 Il comma 2 autorizza la confisca anche nella forma per equivalente, replicando lo schema normativo di disposizioni già presenti nel codice penale o in leggi penali speciali. Non si dubita, condivisibilmente, che la confisca sia configurata come sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre pure previste nella normativa in esame. Essa è concepita come misura afflittiva che assolve anche una funzione di deterrenza, risponde sicuramente ad esigenze di giustizia e, al contempo, di prevenzione generale e speciale, generalmente condivise» (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261116 - 01). La confisca è stata disposta in relazione al profitto del reato di ostacolo alla vigilanza di cui al capo Ni, atteso che la banca è stata condannata per l'illecito di cui all'art. 25 -ter, lett. s), del d.lgs. n. 231 del 2001 dipendente da esso (capo N2); e solo per tale reato già il Tribunale aveva ritenuto di poter compiere una «puntuale stima LLincremento patrimoniale» ottenuto dall'ente. In particolare, esso è stato individuato in euro 106.012.687,50, importo pari all'ammontare delle sottoscrizioni di capitale versate alla BA in relazione all'aumento di capitale LLanno 2014; e da esso è stata detratta la somma di euro 31,8 milioni, oggetto di restituzione effettuata (a titolo transattivo), determinandosi la misura della confisca in euro 74.212.687,50. Tale statuizione è stata confermata dalla Corte di appello che, a fronte delle doglianze difensive, ha ribadito la derivazione immediata e diretta dal reato di ostacolo alla vigilanza in discorso della somma impiegata da terzi per l'acquisto delle azioni. 5.1. Ad avviso del Collegio, deve ribadirsi che, «in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto» (Sez. U, n. 26654/2008, Fisia Italimpianti S.p.a., Rv. 239924 - 01). Difatti, muovendo dalla considerazione che «nel linguaggio penalistico il termine [profitto] ha assunto sempre un significato oggettivamente più ampio rispetto a quello economico o aziendalistico, non è stato cioè mai inteso come espressione di una grandezza residuale o come reddito di esercizio, determinato attraverso il confronto tra componenti positive e negative del reddito», la nozione di profitto («a cui fa riferimento il primo comma LLart. 240 c.p.») - distinta dal "prodotto" e dal "prezzo" del reato - è stata identificata nella giurisprudenza di legittimità nel «"vantaggio economico" ritratto dal reato», ossia nel «"beneficio aggiunto di tipo patrimoniale", a superamento quindi LLambiguità che il termine "vantaggio" può ingenerare» (ivi, che richiama, tra l'altro Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707; Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166, Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, Rv. 228117). E si è evidenziato che «il profitto del reato presuppone l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta LLagente», rimarcando come «il parametro della perti nenzialità al reato del profitto rappresent[i] l'effettivo criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a tale titolo: occorre cioè una correlazione diretta del profitto col reato e una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito» (Sez. U, Fisia Italimpianti, cit., che 77 richiama nuovamente, tra l'altro Sez. U Focarelli e Romagnoli). Tale lettura è stata riferita anche a Sezioni Unite n. 10280, del 25/10/2007 - dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700, osservando che tale pronuncia, pur privilegiando «una nozione di profitto in senso "estensivo", ricomprendendovi anche il bene acquistato col denaro illecitamente conseguito attraverso il reato», ha «sottolineato che tale reimpiego è comunque casualmente ricollegabile al reato e al profitto "immediato" dello stesso», così ribadendo «la necessità di un rapporto diretto tra profitto e reato» (tuttavia negando «che l'autore di quest'ultimo possa sottrarre il profitto alla misura ablativa ricorrendo all'escamotage di trasformare l'identità storica del medesimo profitto, che rimane comunque individuabile nel frutto del reimpiego, anch'esso causalmente ricollegabile in modo univoco, sulla base di chiari elementi indiziari evincibili dalla concreta fattispecie, all'attività criminosa posta in essere dall'agente»: Sez. U, n. 26654/2008, Fisia Italimpianti, cit.). Tale approdo ermeneutico, «maturato nell'ambito della previsione di cui all'art. 240 [cod. pen.] e riferito al profitto tratto da condotte totalmente illecite», è stato vagliato in relazione alle previsioni di cui al d. Igs. n. 231/2001, ivi compreso l'art. 19 che disciplina la misura ablativa che qui rileva, osservando che «l'oggetto della confisca-sanzione» è, per l'appunto, il profitto del reato che è presupposto della responsabilità LLente, poiché anche l'art. 19 «si preoccupa[...] di assicurare allo Stato quanto conseguito in concreto dall'ente» per effetto della commissione di tali reati (ivi). L'esegesi in discorso ha affermato a chiare lettere che «la delineata nozione di profitto del reato s'inserisce [...] validamente, senza alcuna possibilità di letture più restrittive, nello scenario di un'attività totalmente illecita» anche in relazione al disposto LLart. 19 d. Igs. 231 del 2001 (ivi). L' approdo ermeneutico in questione non può dirsi difforme da quanto successivamente affermato dalle stesse Sezioni unite di questa Corte. Difatti, la sentenza Sez. U, n. 38343/2014, cit. - la quale pure ha affermato che, «in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca diretta di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica non soltanto con i beni appresi per effetto diretto ed immediato LLillecito, ma anche con ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, LLattività criminosa» - ha avuto riguardo ai medesimi arresti delle Sezioni Unite già richiamati da Sez. U, n. 26654/2008, Fisia Italimpianti, cit., oltre che a Sez. U, n. 41936 del 25/10/2005, Muci, Rv. 232164 e Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647, e sulla scorta di essi: - ha confermato che il profitto del reato (distinto dal prodotto e dal prezzo) «va individuato in qualsiasi "vantaggio economico" che costituisca un "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale" [ed] abbia una "diretta derivazione causale"», stretta, dalla commissione LLillecito, non dovendo attribuirsi all'espressione «il significato di "utile netto" o di "reddito", indicando essa, invece, un beneficio aggiunto di natura economica» (Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, cit.); - ha dato conto LLampliamento della nozione di profitto confiscabile da parte di Sez. U, n. 10208/2007 - dep. 2008, Miragliotta, cit., secondo cui in esso «devono essere compresi non soltanto i beni che l'autore del reato "apprende" alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato LLillecito, ma anche ogni altra utilità che questi realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attività criminosa», in particolare facendo riferimento a «qualsiasi 78 trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisca per effetto del suo investimento» che «deve essere considerata [...] profitto del reato nel caso in cui tale trasformazione sia collegabile causalmente al reato stesso e al profitto immediato e sia soggettivamente attribuibile all'autore» (Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, cit.: «in breve, rientra nell'idea di profitto ogni altra utilità che il reo realizzi anche come effetto mediato ed indiretto della sua attività criminosa»); - ha rilevato come l'indirizzo in questione sia stato «richiamato ed ulteriormente corroborato» da Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647, che ha «delineat[o] una nozione di profitto funzionale alla confisca, capace di accogliere al suo interno non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato LLillecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, LLattività criminosa», puntualizzando nuovamente che «la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è quindi di ostacolo al sequestro preventivo» - e, dunque, rileva il Collegio, alla confisca - che «ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito» (con la conseguenza che «il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato LLillecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa»(cfr. Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, cit.). La sentenza Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, cit. ha poi espressamente collocato nella cornice ermeneutica appena tracciata l'elaborazione espressa da Sez. U, n. 26654/2008, Fisia Italimpianti, cit., a proposito della «sanzione della confisca, anche per equivalente, del profitto del reato prevista dal d.lgs. n. 231» cit. Nel ripercorrerne il piano argomentativo, ha osservato che tale ultima pronuncia «segue l'andamento estensivo della giurisprudenza in tema di profitto, di cui si è sopra dato conto, e giunge a ritenere, condivisibilmente, che tale orientamento sia applicabile nell'ambito di cui si discute»: «in particolare, il profitto del reato a cui fa riferimento il primo comma LLart. 240 cod. pen. va identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato» (proseguendo con l'evidenziare: «L'andamento estensivo della giurisprudenza è d'altra parte in linea con la strategia internazionale, che in maniera sempre più esponenziale, affida alla confisca dei "proventi del reato", intesi in senso sempre più ampio e onnicomprensivo, il ruolo di contrasto alla criminalità economica e a quella organizzata e, a tal fine, elabora strumenti funzionali alla promozione LLarmonizzazione delle legislazioni nazionali in materia»). E ha, parimenti in maniera espressa, «ripreso ed ampliato [..] tale generale ordine di idee», rimarcando - dato questo di rilievo centrale - che «l'idea di profitto non può non essere conformata in guisa che sia coerente con le caratteristiche della fattispecie cui si riferisce», dovendosi individuare, rispetto ad essa, in cosa «si concreta il vantaggio che costituisce il nucleo essenziale LLidea normativa di profitto» (ivi). 79 uLÌ), Tale ordine di idee si coglie anche in Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 - 01, secondo cui - come già affermato da Sez. U n. 10280/2007 - dep. 2008, Miragliotta, cit. - «costituisce "profitto" del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo», in quanto «qualsiasi trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisca per effetto di investimento dello stesso autore, deve essere considerata profitto del reato allorché sia direttamente riconducibile al reato stesso ed al profitto immediato conseguito (vale a dire il denaro), e sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, che quella trasformazione abbia voluto». In conclusione, non pare cogliersi un effettivo contrasto - contrariamente a quanto prospettato dal Procuratore generale presso questa Corte (cfr. memoria depositata) - nella giurisprudenza delle Sezioni Unite che, allorché hanno fatto riferimento per individuare il profitto - oltre al vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto - anche a ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa, hanno avuto riguardo alle res che sono comunque conseguite al reato a seguito della trasformazione di quanto appreso in virtù di un diretto e immediato rapporto causale (in particolare, avendo riguardo agli impieghi del denaro costituente profitto illecito). L'approdo cui è pervenuto il Collegio trova conferma nella più recente decisione delle Sezioni Unite in materia, la cui motivazione è stata pubblicata il giorno della presente decisione (cfr. Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 - dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 02»). Anche quest'ultima pronuncia -cui si farà riferimento nei limiti che qui rilevano rispetto alle censure in esame -, richiamando la giurisprudenza precedente, anzitutto delle Sezioni Unite, ha indicato quali «principi stabili» sulla nozione di profitto passibile di confisca: - il requisito della pertinenzialità, «inteso nel senso che deve derivare dal reato che lo presuppone (principio di "causalità" del reato rispetto al profitto [...;] Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, in motivazione;
Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti, Rv. 239924; Sez. U, n. 41936 del 25/10/ 2005, Muci, Rv. 232164; Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, in motivazione;
Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, in motivazione;
Sez. U, n. 9194 del 3/07/1996, Chabni, Rv. 205707[...]; in tutte le sentenze indicate, si è sempre fatto riferimento al dato essenziale per cui il parametro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta l'effettivo criterio primario selettivo di ciò che può essere confiscato»); - «il collegamento reato-profitto deve esistere anche rispetto ai c.d. surrogati, cioè rispetto al bene acquisito attraverso l'immediato impiego/trasformazione del profitto diretto del reato (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso;
Sez. U, n. 20208 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta)»; - «in virtù del "principio di causalità" e dei requisiti di materialità e attualità, il profitto, per essere tipico, deve corrispondere a un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, 80 la trasformazione o l'acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica, sicchè non rappresenta "profitto" un qualsivoglia vantaggio futuro, eventuale, immateriale, o non ancora materializzato in termini strettamente economico-patrimoniali (Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656; Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti, cit.; sul tema, cfr., Sez. 6, n. 1754, del 14/09/2017, dep. 2018, Bentini, Rv. 271967; Sez. 5, n. 10265 del 28/12/2013, dep. 2014, BA Italease s.p.a, Rv. 258577; Sez. U, n. 13783/2024 - dep. 2025, Massini, cit.). Ed anzi, quest'ultima decisione ha dato chiaramente conto - non certo come un dato di distonia - della «tendenza ad interpretare in senso estensivo» la nozione di profitto, «capace di accogliere al suo interno "non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato LLillecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, LLattività criminosa... la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è quindi di ostacolo al sequestro preventivo il quale ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito" (Sez. U, n. 2014 del 30/01/2014, Gubert, Rv 258846; nello stesso senso, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261116; Sez. U, n. 13783/2024 - dep. 2025, Massini, cit.). Fermo restando che «nonostante la tendenza ad interpretare in senso estensivo la nozione di profitto, in nessun caso si dubita [...] della necessità che il profitto "derivi" dal reato e che, dunque, debba sussistere ed essere provato il nesso di pertinenza del bene rispetto al reato a cui la confisca accede», in quanto «la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato presuppone "sempre" la prova della derivazione dal reato della res oggetto della ablazione» e - anche quando la confisca attinga «i cd. surrogati - cioè i beni che costituiscono il primo reimpiego di quelli che derivano in via immediata e diretta dal reato - le chance, le utilità economiche mediate, i "reimpieghi"» - che rientrano nella nozione di profitto in ragione della sua «estensione» (che vi ricomprende in sostanza il «"provento" del reato»), non sono consentite «semplificazioni probatorie», occorrendo la «prova del nesso di derivazione del vantaggio - ancorché indiretto - conseguito dal reato», ossia la prova che i «beni oggetto LLablazione siano stati effettivamente conseguiti attraverso l'impiego del prezzo o del profitto del reato» in quanto «il concetto di "provenienza indiretta" concerne il bene da confiscare e non il vantaggio patrimoniale, che, invece, deve essere sempre causalmente ricollegabile al reato» (ivi: «nel caso di confisca diretta del bene che costituisce il reimpiego di quello derivante dal reato, è necessaria, come rilevato in dottrina, la prova degli «elementi che riconducano con certezza il bene alla attività criminosa posta in essere», mediante l'individuazione di tutti i passaggi e le trasformazioni del profitto originario (cfr., sul tema, Sez. U, n. 20208 del 25/10/2007,dep. 2008, Miragliotta, cit.; Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166 cit.)»; anche Sez. U, Massini, ha rilevato la consonanza di questo approdi ermeneutico con gli strumenti internazionali e sovranazionali). Ne consegue che: - la questione della derivazione - dal reato che è presupposto LLillecito LLente - della somma di cui è stata disposta la confisca deve essere vagliata alla luce dei consolidati princìpi 81 u9'" appena esposti, incentrati sulla causalità come sopra descritta, non ravvisandosi ragione per ricorrere alla nozione di causalità in senso giuridico perorata dal Procuratore generale presso questa Corte a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso in esame sulla scorta di una scarsa capacità euristica LLaccezione di causalità sposata dalla giurisprudenza di legittimità e LLesistenza di un contrasto in seno ad essa;
- e deve tenersi presente che - come già riportato - (così come la confisca è proteiforme), «l'idea di profitto non può non essere conformata in guisa che sia coerente con le caratteristiche della fattispecie cui si riferisce» (Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, cit.). Merita, invece, condivisione la prospettazione del medesimo Procuratore generale in ordine alla sussistenza del rapporto causale tra reato e profitto anche in presenza di una concausa, ossia di un'altra causa del conseguimento del profitto, in particolare di un altro reato, purché non venga meno a cagione di quest'ultimo la derivazione causale rispetto al primo, ossia anche in presenza di concause parimenti determinanti. In tale ipotesi, difatti, secondo i princìpi generali cui si uniforma il nostro sistema (e che trovano espressione, anzitutto, negli art. 40 e 41 cod. pen. in ordine agli elementi costitutivi del reato), quel che occorre verificare è che il nesso causale tra il reato (presupposto LLillecito LLente), in relazione al quale disporre la confisca, e il profitto non sia escluso dal ricorrere di un'altra causa. 5.1.1. Alla luce delle censure sollevate con il secondo motivo di ricorso sul quantum del profitto, è utile aggiungere che Sez. U n. 26654/2008, Fisia Italimpianti S.p.A., cit., ha pure affermato che, nel caso in cui reato presupposto «venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato [profitto] anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione LLesecuzione da parte LLente delle prestazioni che il contratto gli impone», in quanto la nozione di profitto «non può essere dilatata fino a determinare un'irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l'ente, adempiendo al contratto, che pure ha trovato la sua genesi nell'illecito, pone in essere un'attività i cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato». L'Alto consesso è pervenuto a tale conclusione distinguendo: - l'ipotesi in cui il profitto del reato, da confiscare all'ente, s'inserisca «nello scenario di un'attività totalmente illecita» da quella in cui gli enti siano «coinvolti in un rapporto di natura sinallagmatica» e vi sia un'«attività lecita d'impresa nel cui ambito occasionalmente e strumentalmente viene consumato il reato»; - il caso in cui «la legge qualific[hi] come reato unicamente la stipula di un contratto, a prescindere dalla sua esecuzione» in cui «si determina una immedesimazione del reato col negozio giuridico (c.d. "reato contratto") e quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca»; da quello in cui «il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale (c.d. "reato in contratto")» ed «è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, perché 82 assolutamente lecito e valido inter partes è il contratto (eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 1439 c.c.), con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall'agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente» (ivi). In tale ultima ipotesi, «l'applicazione del principio relativo all'individuazione del profitto del reato», come sopra chiarito (cfr. par. 5.1.), «può subire, per così dire, una deroga o un ridimensionamento, nel senso che deve essere rapportata e adeguata alla concreta situazione che viene in considerazione» (ivi: «Ciò è evidente, in particolare, come si è detto, nell'attività d'impresa impegnata nella dinamica di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive, in cui può essere difficile individuare e distinguere gli investimenti leciti da quelli illeciti»); «v'è, quindi, l'esigenza di differenziare, sulla base di specifici e puntuali accertamenti, il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) e il corrispettivo incamerato per una prestazione lecita eseguita in favore della controparte, pur nell'ambito di un affare che trova la sua genesi nell'illecito (profitto non confiscabile). S'impone, pertanto, la scelta di sottrarre alla confisca quest'ultimo corrispettivo che, essendo estraneo all'attività criminosa a monte, è distonico rispetto ad essa» (ivi). Cio è a dirsi in quanto «la genesi illecita di un rapporto giuridico, che comporta obblighi sinallagmatici destinati anche a protrarsi nel tempo, non necessariamente connota di illiceità l'intera fase evolutiva del rapporto, dalla quale, invece, possono emergere spazi assolutamente leciti ed estranei all'attività criminosa nella quale sono rimasti coinvolti determinati soggetti e, per essi, l'ente collettivo di riferimento»; e in particolare, quando - nell'ambito di un rapporto contrattuale sorto in ragione di un illecito penale (le Sezioni Unite richiamano il caso di un appalto pubblico di opere e di servizi, pur acquisito a seguito di aggiudicazione inquinata da illiceità (nella specie truffa), un'«iniziativa lecitamente assunta interromp[a] qualsiasi collegamento causale con la condotta illecita» - in tale evenienza, «il corrispettivo di una prestazione regolarmente eseguita dall'obbligato ed accettata dalla controparte, che ne trae comunque una concreta utilitas, non può costituire una componente del profitto da reato, perché trova titolo legittimo nella fisiologica dinamica contrattuale e non può ritenersi sine causa o sine iure» (ivi: «Diversamente opinando, vi sarebbe un'irragionevole duplicazione del sacrificio economico imposto al soggetto coinvolto nell'illecito penale, che si vedrebbe privato sia della prestazione legittimamente eseguita e comunque accettata dalla controparte, sia del giusto corrispettivo ricevuto, dal che peraltro conseguirebbe, ove la controparte fosse l'Amministrazione statale, un ingiustificato arricchimento di questa»). Tuttavia, tale piano ermeneutico non conduce a detrarre dal profitto del reato «i costi sostenuti dal reo per la realizzazione LLattività criminosa, pur intrinsecamente leciti, in quanto, ai fini della determinazione del profitto, non sono utilizzabili parametri valutativi di tipo aziendalistico, come il criterio del profitto netto, che porrebbe a carico dello Stato il rischio di esito negativo del reato e sottrarrebbe, contemporaneamente, il reo a qualunque rischio di perdita economica da tale ipotesi» (Sez. 3, n. 4885 del 04/12/2018 - dep. 2019, Salamita società cooperativa a r.I., Rv. 274851 - 02; cfr. pure Sez. 6, n. 24558 del 22/05/2013 - dep. 83 05/06/2013, Mezzini, Rv. 256812). Tanto più che si tratta di costi estranei al sinallagma oggetto di accordo tra l'agente e la controparte. 5.2. Facendo applicazione dei princìpi appena esposti, il primo motivo di ricorso presentato dalla BA è infondato;
ed è nel complesso infondato/inammissibile il secondo motivo. 5.2.1. Quanto all'an della confisca, non merita condivisione la prospettazione difensiva secondo cui l'incremento patrimoniale ottenuto dalla BA in virtù della sottoscrizione del capitale in aumento nell'anno 2014 derivi dal reato di falso in prospetto (di cui al capo L), che non consente l'ablazione, e non invece dal delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza per cui è stato disposto. Al riguardo è congrua e logica - oltre che conforme a quanto sopra esposto - la sussistenza, ritenuta dai Giudici di merito, di un rapporto causale tra l'ostacolo alla vigilanza della Consob proprio in concomitanza con l'operazione di aumento di capitale in discorso, ostacolo che ha per l'appunto sottratto la BA ai controlli di quest'ultima Autorità e consentito un collocamento delle azioni che non sarebbe stato possibile. Al riguardo la sentenza impugnata (richiamando quella di primo grado, in parte qua compendiata poco sopra) ha, infatti, dato conto non solo LLapprovazione del prospetto, da parte della Consob (il giorno 8 maggio 2014), e l'adesione all'aumento di capitale che aveva luogo tra i giorni 12 maggio e 8 agosto 2014; ma ha anche evidenziato le interlocuzioni, durante lo svolgimento delle relative operazioni, già dal 16 maggio 2014, tra la Consob (che aveva chiesto puntuali informazioni) e la BA che aveva dato corso al collocamento delle azioni a dispetto delle assicurazioni fornite (e in difformità rispetto a quanto esposto e in violazione della disciplina) ed impedendo l'applicazione del «testi.] di adeguatezza bloccante» (cfr. già sentenza di primo grado). Non può allora negarsi che sia stata correttamente argomentata l'incidenza causale LLostacolo alla vigilanza ex art. 2638 cod. civ., essendo stata ritenuta anche la fattispecie di evento di cui al comma 2, sulla sottoscrizione di azioni contra legem in cui si è sostanziato l'illecito profitto ottenuto dalla BA e il cui valore, nei termini già esposti è stato sottoposto a confisca. Difatti, il falso in prospetto - che pure ha inciso sul compimento LLoperazione - non ha interrotto in alcun modo la linea causale tra la condotta di ostacolo (rispetto alla quale anzi si colloca anche cronologicamente a monte) e la sottoscrizione delle azioni, profittevole per la BA, pur potendovisi riconoscere efficienza causale al riguardo che si pone - si ribadisce - in una linea convergente (ma non da sé sola sufficiente) rispetto al conseguimento del profitto. 5.2.2. Con riguardo al quantum della confisca la prospettazione difensiva, oltre a presentare un deficit di specificità, anzitutto con riguardo alla perorata analisi complessiva LLoperazione (rispetto al valore del capitale sottoscritto in aumento), non merita condivisione. È incongruo il richiamo a un sinallagma contrattuale in relazione alle commissioni, agli interessi e agli storni che la BA ha corrisposto ai soci in relazione all'aumento di capitale. Ferma la genericità LLallegazione, è decisivo osservare che il rapporto sinallagmatico, quanto all'aumento del capitale, attiene alla somma versata per l'acquisto dei titoli rispetto a questi 84 cyr) ultimi;
e ad esso non sono riferibili gli importi che la BA ha corrisposto al di fuori di tale negozio, anche se riconosciuti (come chiarito dai Giudici di merito e ammesso dalla stessa difesa), per vero impropriamente, per determinarli alla sottoscrizione LLaumento di capitale. 6. La posizione di OV ON. 6.1. Con il secondo motivo di ricorso, la Difesa di ON ha prospettato, una serie di censure relativamente alla ricostruzione operata dalla sentenza impugnata della normativa di vigilanza applicabile alle operazioni di finanziamento correlate alla sottoscrizione/acquisto di azioni proprie da parte della banca. In particolare, la Corte di appello avrebbe immotivatamente disatteso la tesi del consulente tecnico della difesa, prof. Gualtieri, secondo cui l'obbligo di deduzione automatica dal patrimonio di vigilanza (ora «fondi propri») varrebbe per i soli finanziamenti correlati all'acquisto di azioni sul mercato primario (ossia alla sottoscrizione di azioni in sede di aumento di capitale), mentre non si applicherebbe agli acquisti di azioni che abbiano luogo sul mercato secondario, ove il controvalore delle azioni è interamente versato all'emissione e svolge quindi regolarmente la funzione di proteggere i depositanti e gli altri creditori in caso di liquidazione della banca. In questo secondo caso, secondo il prof. Gualtieri, «essendo la porzione di capitale sociale oggetto di trasferimento regolarmente versata», si dovrebbe procedere alla deduzione (del valore contabile delle azioni) dal patrimonio di vigilanza «soltanto nel caso in cui il debitore non sia in grado di far fronte al rimborso se non con la vendita delle azioni o perché esistono pattuizioni che trasferiscono il rischio sulla banca». Trattasi, nondimeno, di deduzioni che sono già state prospettate nel corso dei due gradi di merito e che sono state puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici e che, in questa sede, vengono pedissequamente riproposte. La sentenza impugnata, infatti, alle pagg. 278-281 ha sottolineato che né circolare della BA d'IT n. 155, sin dal suo 11 0 aggiornamento, risalente al 3 aprile 2006, né nessun'altra «fonte normativa legittima differenziazioni di sorta con riferimento al finanziamento degli acquisti di titoli effettuati in sede di aumento di capitale ovvero di negoziazione delle medesime azioni sul mercato secondario», con l'ulteriore notazione che «nessuna eccezione rispetto alla equiparazione tra l'acquisto di azioni proprie e il finanziamento concesso per l'acquisto di azioni proprie e al conseguente obbligo di decurtazione da patrimonio di vigilanza è stata mai prevista nell'ipotesi di concessione di finanziamenti correlati». E anzi, le circolari della BA d'IT, coerentemente con le linee guida emanate dal Committee of European Banking Supervisors, nel prevedere l'obbligo di decurtazione operavano un espresso riferimento anche all'ipotesi di «riacquisto» del titolo, così evidentemente alludendo a titoli precedentemente emessi. Secondo la Corte territoriale, del resto, «il mancato scomputo LLimporto finanziato comporterebbe il sostanziale azzeramento LLeffetto di accrescimento del patrimonio LLemittente conseguente al versamento del corrispettivo del titolo avvenuto all'atto di originaria collocazione LLazione». 85 Uv' In argomento la difesa ha, però, eccepito che l'uso del termine «riacquisto» nella circolare della BA d'IT n. 263 sottintenderebbe che lo scomputo debba riguardare le sole operazioni di finanziamento che abbiano l'effetto di ritrasferire alla banca il rischio sotteso alle proprie azioni e, dunque, il solo caso in cui il versamento del capitale post-emissione non avvenga con denaro del socio ma della banca, mentre esso non concernerebbe il finanziamento degli acquisti di terzi nel mercato secondario da altri terzi. Tuttavia, come evidenziato dalla sentenza impugnata, l'utilizzo del termine riacquisto dimostra che la disposizione in parola fa riferimento anche alle azioni già in circolazione nel mercato secondario. Fermo restando che, in ogni caso, l'interpretazione prospettata dalla difesa confligge con il principio del c.d. fully paid-up affermato dall'art. 57 della direttiva 2006/48/CE, come emendata dalla direttiva 2009/111/CE e trasposto a livello italiano con la circolare della BA d'IT n. 263, impone che il capitale di un ente creditizio possa essere considerato tale solo se effettivamente versato, tanto è vero che la citata disposizione prevede che «rientrano nel capitale i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) che presentino le seguenti caratteristiche: 1) sono emessi direttamente dalla banca;
(...); 4) sono interamente liberati». E coerentemente, il Committee of European Banking Supervisors (CEBS), con le Linee guida in materia di strumenti di capitale di cui all'art. 57(a) della direttiva 2006/48/CE, ha precisato che «gli strumenti di capitale non sono considerati idonei quando l'ente creditizio fornisce finanziamenti all'azionista (o ad altro titolare della partecipazione) per facilitare/agevolare la sottoscrizione del capitale, direttamente o indirettamente (ad esempio, tramite società del gruppo o altre parti correlate); e che ciò vale non solo con riguardo all'emissione di capitale, ma anche a eventuali successivi acquisti di azioni effettuati da azionisti a valere su azionisti già esistenti», sicché le azioni della banca finanziate dalla stessa sul mercato secondario, nell'ambito di operazioni tra azionisti, devono essere equiparate alle azioni di nuova emissione la cui sottoscrizione risulti essere stata finanziata dall'ente creditizio medesimo. E ciò sull'evidente rilievo che la funzione di garanzia assolta dal patrimonio di vigilanza verrebbe obliterata nel caso di finanziamento da parte LLente creditizio di operazioni di acquisto di azioni proprie sia sul mercato secondario, sia sul mercato primario, atteso che in entrambi casi si avrebbe una riduzione del valore del patrimonio di vigilanza, atteso che l'ente creditizio si troverebbe a far fronte a possibili perdite non già con risorse proprie, ma passando attraverso un incerto processo di escussione delle garanzie e/o di revoca dei fidi accordati ai propri azionisti per il recupero dei corrispondenti crediti. Quanto all'argomentazione difensiva secondo cui, nel caso di operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni proprie nel mercato secondario, la decurtazione dovrebbe avere luogo solo nell'eventualità di acquisto di titoli effettuato da parte di un investitore privo di merito creditizio, poiché solo in siffatta evenienza il rischio LLoperazione verrebbe a gravare sulla banca, la sentenza impugnata ha evidenziato, in maniera dirimente, l'improponibilità, sul piano logico, di una soluzione interpretativa che condizionerebbe la finalità di garanzia sottesa al regime della decurtazione dei finanziamenti destinati all'acquisto dei titoli alla valutazione della stessa emittente (v. le pagg. 280-281). Inoltre, la tesi difensiva, rimettendo l'effettiva entità del 86 patrimonio di vigilanza a valutazioni che la normativa euro-unitaria e nazionale non prevedono e che è incompatibile con l'obbligo per ciascuna banca di «disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione LLammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza». Né può, in ogni caso, condividersi l'argomentazione difensiva secondo cui la tesi in parola sarebbe confermata dalla disciplina del regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Regulation — CRR) e del regolamento UE n. 241/2014 (Regulatory Technical Standards - RTS - Fondi propri). Invero, l'art. 28, par. 1, lett. b), CRR è univoco nello stabilire che gli strumenti sono computabili nel CET1 solo se «sono versati e il loro acquisto non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente», senza distinguere a seconda che l'acquisto sia perfezionato sul mercato primario delle azioni della banca ovvero su quello secondario. Del pari le Norme Tecniche di Regolamentazione (RTS) in materia di Fondi propri degli enti creditizi, all'art. 8(2) - nello specificare la nozione di finanziamento diretto - ribadiscono, come già osservato, che nella nozione rientrano tutte le «situazioni in cui un ente ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o altri finanziamenti che sono utilizzati per l'acquisto dei suoi strumenti di capitale», senza distinguere tra acquisto delle azioni sul mercato primario e finanziamenti utilizzati per l'acquisto sul mercato secondario. E ciò vale pure nel caso previsto dall'art. 8(3) delle RTS, in cui anche in caso di finanziamento diretto ad azionisti della banca titolari di una partecipazione qualificata nel capitale della stessa ovvero a società strettamente collegate alla banca in virtù di un intreccio azionario con quest'ultima, la banca può fornire la prova che la sostanza economica LLoperazione è diversa, provando le ragioni per cui il finanziamento non è collegato alle azioni, stante il mancato interesse del finanziato al disinvestimento delle azioni. Anche in tal caso, infatti, l'art. 8(2) del medesimo regolamento impone sempre la decurtazione, dagli strumenti che concorrono a formare i Fondi propri LLente, delle azioni acquistate tramite il finanziamento concesso dalla banca, sia l'azionista qualificato o meno. E del resto, anche l'art. 9 RTS, che tipizza le ipotesi di finanziamento indiretto anch'esse rilevanti ai fini dello scomputo delle azioni così finanziate dai Fondi propri della banca, stabilisce che «le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto LLacquisto degli strumenti di capitale di un ente includono: a) il finanziamento LLacquisto da parte di un investitore, al momento LLemissione o successivamente, degli strumenti di capitale di un ente, ad opera di soggetti sui quali l'ente esercita un controllo diretto o indiretto oppure di soggetti compresi in uno dei seguenti ambiti: 1) l'ambito del consolidamento contabile o prudenziale LLente (....)», a conferma che lo scomputo dai Fondi propri LLente creditizio si applica sia alle azioni della banca il cui acquisto sia stato finanziato in sede di emissione delle azioni medesime, sia alle azioni acquistate successivamente nel mercato secondario con risorse messe a disposizione LLacquirente dalla banca. Sotto altro profilo, la Difesa di ON lamenta che nel calcolo del «capitale finanziato» siano state erroneamente incluse anche delle situazioni di mera coesistenza, in capo allo stesso soggetto, di un debito verso la banca e di una operazione di acquisto azioni, senza verificare l'esistenza di un nesso teleologico tra un finanziamento in atto e l'acquisto dei titoli, laddove 87 l'art. 9(4) del Regolamento UE n. 241/2014 confermerebbe «la deduzione dal patrimonio di vigilanza dei soli finanziamenti erogati allo scopo LLacquisto delle azioni», da ricostruire, in tesi, a partire dal regolamento contrattuale e dal contegno tenuto dalle parti nella fase precontrattuale e in quella successiva alla stipula LLatto. Tuttavia, la Corte territoriale, sulla base delle circolari della BA d'IT n. 155 e 263 e LLart. 28, par. 1, lett. b), del Regolamento UE n. 575/2013 - CRR), ha puntualmente evidenziato come la disciplina in materia, originariamente finalizzata a escludere dalle operazioni correlate unicamente gli acquisti effettuati con finanziamenti solo occasionalmente e per autonoma scelta LLinvestitore impiegati per l'acquisto dei titoli LLemittente, ha successivamente attribuito rilevanza esclusiva all'acquisto del titolo con risorse erogate dall'istituto emittente, al di là della volontà dei contraenti. In particolare, alla luce della seconda circolare, le operazioni di finanziamento effettuate dalla banca dovevano ritenersi effettuate per finalità di riacquisto «qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive LLoperazione, i momenti LLemissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e LLerogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato» (Titolo I, capitolo 2, par. 7, p. 20). A tal fine, la correlazione tra finanziamento da parte della banca e acquisto di azioni della stessa banca da parte del finanziato deve essere affermata a partire da dati concreti, puntualmente indicati dai consulenti del pubblico ministero: dall'indicazione generica delle finalità LLaffidamento riportate nella delibera, alla durata delle linee di credito;
dal ridotto lasso temporale tra concessione del finanziamento e acquisto dei titoli, all'importo LLaffidamento in raffronto al controvalore delle azioni/obbligazioni convertibili acquistate;
dal riferimento alla vendita degli asset acquistati con il finanziamento quale fonte prioritaria di rimborso, alla presenza delle lettere di impegno/disponibilità al riacquisto e all'effettuazione degli storni degli interessi applicati e/o di accrediti generici. In ogni caso, anche l'art. 28, par. 1, lett. b), CRR, in vigore dal 10 gennaio 2014„ stabilendo che gli strumenti sono computabili nel CET1 solo se «sono versati [rectius: liberati] e il loro acquisto non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente», ha confermato indirettamente che per lo scomputo non sia richiesto l'accertamento di un «nesso teleologico» tra finanziamento e acquisto di azioni ovvero di un vincolo di scopo impresso al finanziamento. Del pari, quanto al ricorso al parametro di riferimento trimestrale, la Corte territoriale ne ha evidenziato la ragionevolezza in relazione alla natura dinamica della rilevazione compiuta dai consulenti in adempimento LLincarico loro conferito e alla prassi bancaria della rendicontazione trimestrale e dei conseguenti obblighi di comunicazione alla vigilanza, nonché al fatto che, presso BA popolare di Vicenza, intercorreva sempre un siffatto lasso temporale tra formalizzazione LLordine di acquisto dei titoli sul mercato secondario e il definitivo perfezionamento LLacquisto e che la gran parte (pari all'86 0/0) delle operazioni correlate individuate era consistita in operazioni poste in essere entro novanta giorni. 88 Valutazioni, quelle ora riassunte, che in quanto congruamente motivate si sottraggono a qualunque sindacato in sede di legittimità. Ancora, secondo ON la sentenza sarebbe inficiata da «deficit motivazionali» nella parte in cui - a sostegno della quantificazione del capitale finanziato - richiamerebbe le deposizioni dei testi TO e LI, la registrazione del Comitato di Direzione del 10 novembre 2014 in cui l'ex direttore generale SO aveva affermato «abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti» nonché una frase pronunciata da SO oggetto di intercettazione telefonica. Sul punto la sentenza impugnata ha però evidenziato come l'esito della consulenza tecnica sostanzialmente coincida con quello cui sono pervenuti sia la BA centrale europea in occasione LLispezione del febbraio-luglio 2015, sia la stessa BA popolare di Vicenza a conclusione di una verifica effettuata anche avvalendosi LLausilio di società di consulenza esterna specializzata (Ernest &YO). Profili su cui il ricorso è totalmente silente. Quanto, poi, alle affermazioni del direttore generale SO in occasione della seduta del comitato di direzione 10 novembre 2014, e segnatamente all'espressione LLallora direttore generale «abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare», la Corte di appello ha congruamente motivato le ragioni per cui sono stati disattesi gli argomenti difensivi volti a sostenere che l'espressione in esame riguardava non il capitale finanziato, bensì alla campagna di finanziamento soci (c.d. «campagna pre-deliberato»), chiarendo che l'affermazione di SO e il discorso di IU sulle difficoltà incontrate in relazione alla «campagna pre-deliberato» riguardavano vicende collocate su piani temporali ben distinti, rifedendosi la prima all'entità dei finanziamenti correlati già erogati in passato, tanto che SO, nel proseguire la discussione sullo specifico tema, lamentava come fino ad allora ci si fosse rivolti sempre allo stesso bacino locale, con il rischio di attirare un eccesso di attenzione su siffatto tipo di operazioni, laddove IU precisava - nell'ambito del medesimo Comitato di Direzione - come l'importo delle operazioni deliberate in sede di «campagna pre-affidamenti», condotta in maniera diffusa dalla rete facente capo alla Divisione Mercati da lui diretta, fosse, in realtà, al 10 novembre 2014, pari a «20 milioni, che sono ordini che devono arrivar su». Di modo che l'espressione di SO non poteva riferirsi alla compagna del c.d. pre-deliberato che nel momento in cui si svolgeva quel Comitato di Direzione (10 novembre 2014) era appena iniziata e aveva movimentato importi di gran lunga inferiori al dato fornito dal direttore generale. Quanto, poi, alla frase di SO oggetto di intercettazioni il 31 agosto 2015 in cui egli afferma «il miliardo... il miliardo l'ho deliberato io», indicativa del fatto che il direttore generale, pur contestando di aver mai deliberato singole pratiche di affidamento, non contesti l'entità complessiva del capitale finanziato quantificato dall'Interna! Audit della BA popolare di Vicenza, è appena il caso di osservare che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; nella 89 giurisprudenza successiva v. Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'ND, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01). Alle considerazioni che precedono consegue, pertanto, l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 6.2. Con il terzo motivo di ricorso, la Difesa di ON ha svolto una serie di censure con le quali ha prospettato la violazione delle norme processuali in materia di valutazione della prova e il vizio di motivazione in relazione alla dimostrazione della responsabilità LLimputato per le varie condotte delittuose che gli sono state contestate. In particolare, si opina che la sentenza impugnata non ripercorrerebbe lo stesso ragionamento del primo Giudice, secondo cui la condotta illecita era il frutto di una pianificazione condivisa tra gli imputati, facenti parte di un board ristretto cui partecipava anche ON, posto che la Corte territoriale fonderebbe l'affermazione della sua responsabilità soltanto sull'accordo illecito con SO, unico a interloquire con il presidente, estraneo al board ristretto, sicché la Corte di merito non avrebbe potuto procedere all'integrazione della motivazione della sentenza di primo grado. Inoltre, la Corte di appello avrebbe eluso la censura difensiva circa la mancanza di prova LLaccordo criminoso con SO, su cui la motivazione risulterebbe illogica e carente, avendo dedotto il sodalizio tra i due da elementi estranei al thema probandum nonché da una chiamata in correità di SO, resa nel corso di un'intercettazione, che avrebbe dovuto essere valutata ai sensi LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen. E illogica sarebbe la sopravalutazione delle dichiarazioni rese da ON all'ispettore AT, atteso che l'esistenza di sporadici casi di correlazione tra l'acquisto di azioni e il relativo finanziamento da parte della banca sarebbe stata compatibile con la prassi delle banche popolari e non dimostrerebbe la sua necessaria consapevolezza della dimensione del fenomeno e, dunque, la sua dolosa partecipazione alla diffusione di dati e notizie mendaci e alla sottoscrizione di false comunicazioni alle autorità di vigilanza. Né la sentenza impugnata dimostrerebbe che ON potesse rappresentarsi la non corrispondenza tra l'ammontare della riserva ex art. 2358 cod. civ. iscritta in bilancio e la diversa entità che avrebbe dovuto esservi riportata, in un contesto in cui anche le strutture operative competenti avrebbero ignorato la reale entità del fenomeno. Né la posizione di dominio ricoperta da ON nella banca, la forma pervasiva del suo controllo sul Consiglio d'amministrazione e sul Collegio sindacale, la sua influenza sul management e su SO potrebbero di per sé dimostrare la fondatezza della ipotesi di accusa, smentita da numerose censure difensive che non sarebbero state confutate. E illogico sarebbe il criterio di valutazione LLattendibilità dei testi, essendo state valorizzate maggiormente le deposizioni dei funzionari più distanti dall'istituto, che avrebbero riferito, di necessità, su mere supposizioni e impressioni. La sentenza, quindi, finirebbe per configurare una responsabilità di posizione, in cui il ruolo di ON nella banca si confonderebbe con il ruolo da lui svolto nell'ambito LLattività illecita, conferendo rilevanza processuale a semplici voci correnti. 90 6.2.1. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia fornito congrua e logica motivazione del ragionamento probatorio con il quale è stata affermata la responsabilità di ON per i reati ascrittigli ai capi ai capi Al, Bl, Cl, D1, El, F1, Gl, H1 e Ml, per avere deliberato e indirettamente gestito la prassi dei finanziamenti ai clienti per l'acquisto di azioni della BA popolare di Vicenza e il suo successivo occultamento, con conseguente omessa iscrizione in bilancio della riserva prescritta dall'art. 2358 cod. civ. e successiva realizzazione di una serie di condotte «operative ed informative» capaci di incidere sul prezzo delle azioni LListituto e sull'affidamento riposto nella stabilità patrimoniale LListituto di credito (integranti il delitto di aggiotaggio) e di sviamento delle attività di controllo, realizzato mediante l'occultamento di dati rilevanti e la comunicazione di informazioni non rispondenti al vero (integranti il delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza della BA d'IT e della BA centrale europea). Nel dettaglio, la sentenza ha osservato che dal 1996 al 2015 ON era stato il «padre padrone» (secondo la definizione fornita, in sede di esame testimoniale, da ER OM e da OV RO, nonché dallo stesso AM SO in occasione della conversazione intercettata con MI GO, del 6 settembre 2015, progr. 845) ovvero il «monarca assoluto» (secondo la locuzione usata da LA US, componente del collegio sindacale, in occasione di una conversazione intercettata con LA TO il 21 settembre 2015) di un istituto di credito con cui aveva perseguito tenacemente il disegno di una continua espansione industriale, in particolare attraverso la costante acquisizione di sportelli e apertura di nuove sedi (secondo quanto riferito, in particolare, dal teste IV RO), avvalendosi, nel periodo in contestazione, delle elevate competenze tecniche del direttore generale AM SO, che si trovava in una posizione chiaramente subordinata rispetto al primo. La sentenza impugnata, infatti, ha richiamato le dichiarazioni del teste EL OL, secondo cui SO aveva «molta soggezione» di ON, indicato come colui che «comandava in banca»; del teste LI OM, secondo cui SO era sempre in ufficio da ON, a riprova di una stretta unità operativa tra i due;
del teste AN LA, secondo cui essi, ogni lunedì, concertavano quali note portare al Consiglio di amministrazione (circostanza, questa, confermata da EM IU); e ha anche evidenziato alcune intercettazioni di conversazioni intrattenute da SO, da cui emergeva il forte legame operativo tra i due, nonché l'intercettazione del 26 agosto 2015 tra IG e Bastianello, nella quale si diceva che i due «viaggiavano a braccetto». A tali dichiarazioni la sentenza impugnata ha affiancato quelle di RO e SE, secondo cui ON interveniva su tutto, «retribuzione, posizioni, crediti, affidamenti, parco automobili», nonché di LL, RC e TO, i quali hanno riferito di varie occasioni in cui egli si era occupato direttamente di questioni pratiche quali l'affitto delle sedi, la pubblicazione di un articolo sul "sole 24ore", l'assistenza della clientela all'estero. L'articolato compendio dichiarativo è stato oggetto di un approfondito scrutinio, che ha riguardato anche i profili di attendibilità (rectius credibilità) soggettiva dei dichiaranti. In particolare, la Corte ha premesso che alcuni dei testi indicati dalla difesa erano componenti del 91 Cu7 Consiglio di amministrazione (US, DO, Colutta, Rossi di Schio) o del Collegio sindacale o erano, comunque, dipendenti LListituto di credito impegnati in settori "sensibili" rispetto al tema del cd. capitale finanziato (è il caso di RI, AN e UR) o strettamente legati al vertice LListituto (come LA) o, ancora, erano di professionisti incaricati dalla banca (NI e Gemma); e a partire da tale circostanza ha espresso, in maniera niente affatto irragionevole, un giudizio di sostanziale inattendibilità di talune delle loro dichiarazioni. Sul punto, la Difesa ha censurato il criterio adottato per la valutazione LLattendibilità dei testi, atteso che la Corte territoriale avrebbe ritenuto maggiormente attendibili i soggetti "esterni" alla banca, rispetto ai testimoni "interni". La doglianza, tuttavia, si rivela infondata, posto che il giudizio di maggiore credibilità dei funzionari più distanti dalle posizioni di governo LLoperatività illecita è stato motivato, in maniera niente affatto irragionevole, con l'ovvio interesse di coloro che vi erano, invece, coinvolti a rappresentare un contesto pienamente legale, fornendo una versione favorevole a ON anche per alleggerire la propria posizione. Sotto altro profilo, va evidenziato come la Corte di appello abbia analizzato approfonditamente le censure difensive concernenti le singole dichiarazioni testimoniali, rilevando, quanto alle deposizioni dei testi RO, DO, ZZ, LO e LA, NI, ZZ, US, UR, AN, SE e OM, la parzialità della prospettazione difensiva volta a enfatizzarne la valenza di prove a discarico di ON. In particolare, quanto alle dichiarazioni di RO, la Difesa aveva omesso di riferire che costui aveva delineato il ruolo LLimputato in termini di "forte protagonismo", evidenziando come il presidente fosse solito discutere con l'ex direttore generale delle questioni di una certa importanza e come avesse imposto che non si procedesse alla quotazione in borsa della banca;
quanto al racconto di DO, secondo cui ON gli aveva riferito di occuparsi solamente di "strategia", tale affermazione è stata ritenuta, comunque, compatibile con la piena consapevolezza LLoperatività illecita;
quanto alle dichiarazioni di ZZ e LO, si è evidenziato come esse non fossero specifiche rispetto al tema oggetto di prova;
quanto alla deposizione di NI, la circostanza che egli interloquisse solamente con SO e non avesse subito pressioni da ON, è stata ritenuta compatibile con il rapporto tra il presidente e il direttore generale, al quale era riservata la concreta attuazione delle decisioni assunte dal primo o, comunque, di concerto con il primo;
infine, quanto alle dichiarazioni rese dai testi ZZ, US, UR e AN, se ne è evidenziata la genericità e la compatibilità con quanto emerso a carico di ON, posto che, anzi, ZZ aveva riferito di avere saputo da SO, dopo l'allontanamento di quest'ultimo dalla banca vicentina, che ON era consapevole del capitale finanziato ma che intendeva scaricare ogni responsabilità sul direttore generale, mentre US aveva riferito di essere stato inserito, su decisione di ON, nel Consiglio di amministrazione di BA Nuova e della BA popolare di Vicenza, a conferma del protagonismo LLimputato nella concreta gestione delle vicende della banca e, soprattutto, che ON aveva un rapporto "esclusivo" con SO, fungendo da "cerniera" tra la dirigenza e il Consiglio di amministrazione e così avallando la ricostruzione di una duplicità di livelli nell'alta dirigenza della banca: quello, di massimo vertice, 92 relativo alla coppia "ON-SO" e quello, più propriamente riconducibile alla ordinaria dinamica di un board ristretto, inerente ai rapporti tra SO e gli altri dirigenti apicali. Ancora, quanto a SE, la Corte territoriale ha evidenziato come la Difesa avesse omesso di riferire che, secondo il teste, ON "era presente in ogni ganglio operativo, scendeva sulle strutture", come confermato dalla ma// inviata da IU ai colleghi della Direzione generale il 13 settembre 2010 nella quale esplicitamente si affermava "... il Presidente sarò [sarà] duro con i capi area ...". Ma soprattutto la sentenza impugnata ha richiamato, per confutare la tesi difensiva secondo cui ON sarebbe stato un inconsapevole imprenditore del settore vinicolo, le stesse parole LLimputato, dalle quali è emerso come costui fosse ben consapevole LLimportanza e delle relative implicazioni, anche rispetto al patrimonio di vigilanza, del "Fondo acquisto azioni proprie", oltre a quelle di AN, secondo cui ON aveva manifestato la necessità di approfondire l'evoluzione dei Price Book Value di banche popolari quotate, mostrando di conoscere il concetto di "sopravvalutazione o sottovalutazione di un'azione ...". Tali elementi di prova dichiarativa dai quali si ricava, in via logica, il pieno coinvolgimento nelle attività gestorie di un soggetto che, al di là del ruolo formale ricoperto, seguiva, fin negli aspetti più minuti, tutte le questioni che riguardavano l'organizzazione LListituto creditizio, hanno ricevuto un formidabile elemento di corroborazione dalle dichiarazioni LLex vicedirettore generale EM IU, secondo cui ON era il vero amministratore delegato della BA, nonché dai documenti da lui prodotti, puntualmente passati in rassegna alla pag. 487 della sentenza. La sentenza ha, poi, ricordato che la stessa BA d'IT, nel rapporto 2007-2008 e nel follow up del 2009, aveva evidenziato come ON avesse fidelizzato il management, pagandolo a prescindere dai risultati conseguiti e, di fatto, dirigendolo con frequenti riunioni informali. Inoltre, come evidenziato da una serie di testi (RO, Falchi e Romito), ma anche dai coimputati IU, SO e ZZ, egli aveva il pieno controllo, attraverso una ferrea direzione delle riunioni, sia del Consiglio di amministrazione, i cui componenti aveva, di fatto, contribuito a scegliere (emblematico è, al riguardo, l'ingresso di SO nel consiglio di amministrazione in una fase ormai molto negativa per l'istituto di credito), sia del collegio sindacale, sia degli stessi manager (significativo è il licenziamento di SO, poi ratificato dal Consiglio di amministrazione, che ON avrebbe potuto convocare per tempo ma che, sostanzialmente, aveva posto di fronte al fatto compiuto, così come le "dimissioni" forzate di IU e ZZ, decise anch'esse da ON), sia, infine, delle assemblee, tanto è vero che controllava finanche il trasferimento delle azioni (oltre ad essere stato colui che aveva dato impulso alla fissazione del prezzo LLazione, allorché aveva sostanzialmente imposto al Consiglio di amministrazione il criterio reddituale, in deroga alle regole procedurali adottate dalla banca, con l'attribuzione di un valore nettamente superiore a quello cui avrebbe condotto l'adozione di altro criterio). E anche l'ispezione sul credito del 2012 lo aveva indicato come l'ispiratore delle strategie aziendali, di modo che, come riferito dall'ispettore AT della BA d'IT, sentito a dibattimento, «era un fatto notorio che nulla in azienda si muovesse senza che ON fosse stato informato». Nella stessa direzione, come ricordato, il teste RO ha fatto 93 c77 riferimento all'esuberante attivismo di ON, citando l'episodio LLacquisito della sede della banca a Cortina, con un'operazione che si sapeva sarebbe stata fallimentare dal punto di vista economico;
e ciò a sottolineare come, nell'istituto vicentino, si facesse sempre come aveva deciso ON. Dal complesso di tali elementi, dunque, la Corte territoriale ha tratto, del tutto logicamente, la dimostrazione del ruolo di ON di dominus incontrastato LListituto bancario, icasticamente espresso con l'affermazione LLimprenditore RO secondo cui, durante il lungo periodo nel quale ha ricoperto la presidenza LListituto di credito vicentino, egli "è stato la banca", "il capo, il padrone della banca (...) il riferimento di tutti...", rappresentandolo nelle interlocuzioni con gli ambienti politici e istituzionali, assicurando lo stretto legame con il tessuto imprenditoriale e, soprattutto, ispirandone la politica aziendale all'insegna di una insostenibile espansione territoriale, nonostante la consapevolezza della situazione di crisi in cui versava l'istituto, e soprattutto seguendone direttamente l'attuazione (come dimostrato anche dall'intervento effettuato nel Consiglio di amministrazione del 5 novembre 2013, nel quale era emersa addirittura la sua diretta partecipazione ad un incontro con i capi area) in una costante ingerenza nell'operatività LListituto, fino a imporre il rifiuto alla proposta di quotazione in borsa avanzata dall'ex direttore generale RO e a impegnarsi, quando la situazione era oramai divenuta insostenibile, in una riforma del settore che però gli avrebbe dovuto garantire, nei suoi auspici, il perpetuarsi del controllo della banca. Proprio muovendo dal ruolo effettivamente rivestito, in concreto, dall'imputato nella gestione LListituto di credito, caratterizzato da ripetuti sconfinamenti nella sua operatività e dal suo strettissimo legame con il direttore generale SO (i cui frequentissimi incontri riservati hanno privato di rilevanza, secondo la Corte territoriale, l'argomento difensivo che valorizzava la sua mancata partecipazione ai comitati esecutivi e di direzione e l'assenza di suoi interventi diretti nell'erogazione del credito), la sentenza impugnata ha ritenuto del tutto inverosimile, in via logica, la tesi difensiva secondo cui ON non avrebbe avuto sentore del fenomeno del capitale finanziato, la responsabilità del quale sarebbe stata esclusivamente addebitabile al vertice esecutivo della BA popolare di Vicenza, ovverosia al direttore generale SO, che avrebbe eretto una sorta di "muro invalicabile" al fine di impedire i contatti tra ON e l'intera dirigenza operativa della banca, costituita da tutte le articolazioni LListituto. E ciò soprattutto alla luce della natura risalente, pervasiva e sistematica, secondo la definizione della Corte di appello, del ricorso al capitale finanziato, il quale era divenuto, man mano che le difficoltà del mercato secondario delle azioni della banca divenivano "strutturali", l'unico rimedio concretamente praticabile dalla govemance LListituto bancario per quantomeno procrastinare gli effetti deflagranti dello stato di grave criticità aziendale. A questo proposito, il fatto che ON fosse consapevole dello stato di difficoltà in cui versava l'intero settore delle banche popolari, e in particolare la BA popolare di Vicenza, è stato ritenuto pacificamente provato alla luce del suo intervento in occasione della seduta del Consiglio di amministrazione del 5 novembre 2013, allorché, peraltro, era stato affrontato il 94 tema della sopravvalutazione del valore LLazione, di cui egli era certamente a conoscenza, così come delle implicazioni patrimoniali della crisi con riferimento al fondo acquisto azioni proprie e alla strategia del ricorso al "capitale finanziato", centrale per assicurare la "sopravvivenza" LListituto di credito. Una consapevolezza palesata anche in occasione sia della seduta del 28 ottobre 2014, allorché ON e SO erano intervenuti sul tema della difficoltà di collocare le azioni e il direttore generale aveva fatto riferimento a mutui al quale erano "appiccicate" le azioni, ovverosia a finanziamenti correlati da effettuare in sede di aumento di capitale;
sia della seduta del Consiglio di amministrazione del 19 marzo 2013, in occasione della quale l'imputato aveva spiegato agli interlocutori come la decisione di pagare il dividendo in azioni fosse stata adottata per svuotare il fondo acquisto azioni proprie;
sia della seduta del Consiglio di amministrazione del 4 marzo 2014, nel corso della quale il presidente, con riferimento all'aumento di capitale che era in procinto di essere lanciato, aveva affermato che, in attesa LLapprovazione da parte delle autorità di vigilanza, sarebbe stato necessario spingere sulla rete commerciale, al contempo assicurandosi che venisse mantenuta la segretezza di tale operatività; sia della seduta del Consiglio di amministrazione in data 11 giugno 2013, in cui egli, con riferimento alle operazioni di aumento di capitale, si era dimostrato pienamente consapevole e partecipe dei passaggi più strettamente operativi;
sia, infine della seduta del 18 giugno 2013, in cui ON aveva mostrato piena conoscenza del capitale finanziato, riscontrando le dichiarazioni di IU in ordine alla richiesta di sottoscrizione di operazioni finanziate avanzata dall'imprenditore Coffa. Circostanze, quelle testé richiamate, che significativamente il ricorso omette totalmente di richiamare. E del resto, la Corte territoriale ha evidenziato che il fenomeno del capitale finanziato era ben noto all'interno delle strutture operative della banca e, in particolare, nell'ambito della rete commerciale LListituto, chiamata ad attuare le direttive di collocamento delle azioni dal direttore generale SO per il tramite del vicedirettore IU, come da questi ammesso e come pacificamente riferito anche dai testi LA, AL, EL, BA, le cui deposizioni sono state puntualmente riportate in sentenza (v. pagg. 516 ss.); e che esso era noto anche all'interno sia del Consiglio di amministrazione, come riconosciuto da SO nel corso della conversazione intercettata n. 459 del 31 agosto 2015, sia del Collegio Sindacale, come emerso dalla registrazione della seduta del 22 novembre 2013. Tanto più che larga parte LLimprenditoria vicentina, ovvero di quel contesto produttivo al quale l'imputato era particolarmente vicino, era stata coinvolta nella sottoscrizione di operazioni di capitale finanziato. In questa prospettiva, le deposizioni dei testi AU, TO, UR, US, convergenti nel delineare l'estrema attenzione con la quale SO aveva riservato a sé le interlocuzioni con ON, che la Difesa aveva richiamato come prove a discarico, sono state, invece, convincentemente spiegate in sentenza con un'impostazione degli assetti dirigenziali fortemente gerarchizzata e con il timore del direttore generale di essere "scavalcato" dai vicedirettori. Dunque, il complesso degli elementi posti in luce dalla Corte territoriale ha puntualmente delineato il ruolo di ON all'interno di una govemance dei fenomeni illeciti oggetto di addebiti 95 che lo vedeva in un ruolo assolutamente dominante, quale soggetto deliberante delle operazioni illecite, la cui concreta implementazione era rimessa a un board operativo, al cui vertice si poneva il direttore generale SO e del quale facevano parte i coimputati IU, ZZ e IN. In questo senso, la asserita incompatibilità logica tra le ricostruzioni fattuali compiute dalle due sentenze di merito, prospettata con il terzo motivo di ricorso, si rivela solo apparente e non è, dunque, di ostacolo alla integrazione dei relativi costrutti motivazionali, posto che in entrambi i casi esse delineano un meccanismo concorsuale di operatività illecita all'interno del quale ON rivestiva un ruolo del tutto egemone, laddove la sua partecipazione a un board criminale delineato dal primo Giudice non equivale certamente a configurare un assetto paritario tra i suoi vari componenti. Al contrario, ON decideva le strategie, anche illecite, LLente creditizio, definendo con SO le concrete modalità operative;
indi SO, insieme agli altri componenti del board, le metteva concretamente in pratica, senza che vi fosse la necessità di alcuna interlocuzione tra lo stesso ON e gli altri dirigenti della banca, del tutto irrilevante ai fini della configurabilità di una piena responsabilità nell'illecita operatività dello stesso presidente del Consiglio di amministrazione. Quanto, poi, alla asserita elusione degli argomenti difensivi concernenti la mancata dimostrazione LLaccordo criminoso tra ON e SO, la Corte di merito ha al contrario valorizzato, come detto, alcuni elementi di fatto certamente indicativi della concertazione delle strategie illecite, taluni dei quali, è il caso degli incontri periodici per definire l'ordine del giorno dei vari Consigli di amministrazione e delle intercettazioni di SO e di terzi soggetti, sono stati definiti estranei al thema probandum con affermazione del tutto apodittica che si risolve in una mera petizione di principio. Né può condividersi il rilievo difensivo che la chiamata in correità di SO resa nel corso di una conversazione intercettata avrebbe dovuto essere valutata ai sensi LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen., posto che in argomento la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno LLimputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 - 04; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 02; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414 - 01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042 - 01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842 - 01); principi cui è estranea ogni considerazione, evocata ancora una volta apoditticamente, sui criteri giurisprudenziali elaborati in tema di condivisione di intenti criminosi tra soggetti legati da vincoli di parentela o di coniugio. Puramente rivalutative, inoltre, oltre che aspecifiche si rivelano le considerazioni difensive in ordine all'equivoco in cui ON sarebbe incorso nel valutare l'ampiezza dei casi di correlazione tra acquisto di azioni e finanziamento da parte della banca, definiti in ricorso come "sporadici" 96 con affermazione che si fonda, all'evidenza, su una ricostruzione fattuale alternativa a quella compiuta in sentenza, che ne ha rivelato, da un lato, la diffusività e, dall'altro, il sistematico occultamento, chiaro indice di consapevolezza della illiceità delle operazioni. Nel complesso, in definitiva, la sentenza impugnata, lungi dal realizzare un'analisi parcellizzata delle deduzioni difensive, ha compiuto una adeguata confutazione delle stesse, le quali incorrono all'evidenza proprio nel vizio che denunciano, tentando, peraltro infruttuosamente, di aggredire singoli passaggi LLordito motivazionale, ma obliterando il complessivo significato probatorio emergente da una considerazione globale e unitaria degli elementi indiziari, a partire dal ruolo di dominus interpretato per molti anni da ON con riferimento a moltissimi aspetti della vita della banca, esercitando un pervasivo controllo sul Consiglio d'amministrazione e sul Collegio sindacale e una costante influenza sul management, in particolare su SO. Ciò che, peraltro, rende manifestamente infondata l'affermazione secondo cui la sentenza finirebbe per configurare una responsabilità di posizione in capo a ON, sul presupposto che la sua posizione apicale dovesse necessariamente tradursi nella gestione LLattività illecita. Prettamente rivalutative, sotto altro aspetto, si rivelano anche le censure che riguardano singoli profili del compendio probatorio, in specie dichiarativo, rispetto al quale le doglianze difensive si risolvono in una riproposizione di considerazioni che hanno trovato puntuale e logicamente inappuntabile confutazione nella motivazione della sentenza impugnata. Ciò è a dirsi, in particolare, per la questione della conoscenza da parte di ON delle lettere di impegno al riacquisto, rispetto alle quali la sentenza ha richiamato, a dimostrazione della stessa, le dichiarazioni di IU, le conversazioni intercettate intrattenute da SO, indicate ai nn. 1587 e 1570, nelle quali ci si riferiva alla conoscenza in capo all'imputato delle lettere di impegno;
e, soprattutto, l'argomento logico costituito dalla "dimensione sistemica" del fenomeno dei finanziamenti correlati, rispetto al quale le lettere di impegno costituivano soltanto uno dei profili di esso, alla realizzazione del quale ON era stato pienamente partecipe. In conclusione, dunque, le censure formulate dalle FE di OV ON con il terzo motivo devono ritenersi complessivamente infondate. 6.3. La complessiva infondatezza del ricorso dello ON comporta il rilievo LLintervenuta maturazione dei termini di prescrizione per alcuni reati a lui ascritti, come meglio si evidenzierà al par. 12, ed il rigetto nel resto del ricorso. 7. La prospettata inutilizzabilità della registrazione della seduta del comitato di direzione di BP del giorno 10 novembre 2024. Il quinto motivo di impugnazione di AO IN e l'ottavo motivo di impugnazione di ND ZZ - che denunciano l'inutilizzabilità della registrazione della seduta del comitato di direzione di BP del giorno 10 novembre 2024 e possono essere trattati congiuntamente - sono infondati. 97 Occorre premettere che la registrazione in discorso pacificamente non è frutto di un'attività di intercettazione correlata all'intervento di un organo di polizia o di un organo inquirente, ossia di un pubblico potere (cfr. Sez. 6, n. 5782 del 17/12/2019 - dep. 2020, Savoini, Rv. 278452 - 01), non essendo in discussione che essa è contenuta in un supporto informatico nella disponibilità della BA (rinvenuto, con altri supporti custoditi in una cassaforte degli uffici della segreteria generale che conteneva altre registrazioni, all'interno di una busta su cui era scritto «Ufficio Staff»: cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, della Corte territoriale) ed è stata eseguita su input della stessa dirigenza (come si chiarirà ulteriormente). Ciò posto, sul punto deve muoversi da quanto già chiarito da Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225465 - 01, e ribadito dalla successiva consolidata giurisprudenza - secondo cui «la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione LLart. 234 cod. proc. pen.», ossia come documento («salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa»), poiché «caratterizzata da una genesi "strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto ala vicenda processuale" e [...] forma[ta] fuori LLambito processuale»; invece, «le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato» (ivi), e ad esse non sono assimilabili, dunque, le registrazioni quale quella oggetto delle censure difensive. Nel caso di specie, è dirimente osservare che: - la Corte di merito ha chiarito che la registrazione in discorso risulta eseguita da soggetti addetti, ossia dai collaboratori di AN LA (segretario generale), quale ausilio alla verbalizzazione (secondo una disposizione interna della BA), come tratto dalla deposizione di quest'ultimo (che, contrariamente a quanto assunto dalla difesa del ZZ, non è inutilizzabile: cfr. infra, par. 9.2.), oltre che dalle anzidette modalità di custodia del supporto informatico, dalla deposizione del teste De AS (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022), dati non confutati dalle stesse deposizioni richiamate nel ricorso del IN;
in breve, la registrazione risulta compiuta da soggetti legittimati ad assistervi, non potendo dunque affermarsi il contrario anche se non ne sono stati specificati i nomi;
- tale ricostruzione non risulta compiutamente incisa dalle prospettazioni difensive;
difatti, i richiami al contenuto della deposizione del LA non sono dimostrativi di un travisamento della prova LLesistenza della prassi aziendale, che la difesa ha inteso confutare 98 sulla scorta LLinvito alla riservatezza formulato dal SO nel corso LLincontro, prospettando un alternativo apprezzamento della credibilità in parte qua del LA, che non può essere compiuto in questa sede di legittimità e degli elementi vagliati dalla Corte di appello, senza riuscire a dimostrare la manifesta illogicità della ricostruzione compiuta da quest'ultima (la quale ha rilevato come emergerebbe al più l'intenzione di impedire la divulgazione all'esterno del contenuto delle riunioni, che comunque non renderebbe abusiva la captazione, data comunque la legittima partecipazione ad essa del LA nonché dei suoi collaboratori al fine di documentarla tramite la registrazione); - dunque, perde del tutto di rilievo il consenso o meno alla registrazione dei partecipanti alla riunione e la stessa consapevolezza di costoro della registrazione, così come il fatto che (pure dedotto dalla difesa) che si tratti LLunico caso in cui una riunione del comitato direttivo sarebbe stata così documentata, su cui invece si incentrano i motivi di impugnazione in esame;
- né a conclusioni diverse potrebbe condurre l'invito alla riservatezza indirizzato dal SO ai partecipanti alla riunione, che non potrebbe ex se fondare un divieto di divulgazione del contenuto di essa, bastando solo aggiungere che «nel caso di registrazione di un colloquio [...] ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difetta la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione (che è cosa diversa dalla meno tutelata riservatezza)» (Sez. 6, n. 5782/2019 - dep. 2020, cit.; cfr. già da Sez. U, n. 36747/2003, Torcasio, cit.: «Né può fondatamente sostenersi che la divulgazione del contenuto del colloquio da parte di chi lo ha registrato sarebbe inibita dall'art. 51 Cost., posto che li diritto alla riservatezza, non atteggiandosi, in questo caso, come componente essenziale del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni, non si pone come valore costituzionalmente protetto e, ove non risulti neppure assicurato da specifiche previsioni della legge ordinaria, cede di fronte all'esigenza di formazione e di conservazione di un mezzo di prova. Il diritto alla riservatezza - come si è detto - non vive nell'ordinamento sulla base di una previsione generalizzata, ma è il legislatore che di volta in volta ne dispone la genesi e la tutela. Il Costituente si è semplicemente preoccupato di garantire gli interlocutori dalla arbitraria e fraudolenta intrusione di terzi. Esauritosi il rapporto tra il comunicante e il destinatario, residua solo un fenomeno di diffusione della notizia da parte di chi legittimamente l'ha acquisita, li quale potrà, salvo che una specifica norma LLordinamento gliene faccia divieto, comunicare a terzi la notizia ricevuta e, più specificamente, nell'ambito del processo, potrà deporre come testimone su quanto gli è stato riferito e/o consegnare il nastro registrato»); - tanto meno può parlarsi nella specie di documento anonimo, il cui ingresso nel processo sarebbe vietato ex art. 240 cod. proc. pen., dato che «la registrazione riproduce un avvenimento storico al quale non sono sovrapponibili nozioni e accertamenti processuali equiparabili a quelli del documento scritto contenente una dichiarazione di scienza che sia formato dall'anonimo stesso - vero è che il file audio costituisce, in senso lato, un documento ma, diversamente dalla denuncia anonima, il suo contenuto non consta di una dichiarazione di scienza LLanonimo denunciante, ostativa, come tale, all'attività di indagine. La registrazione acquisita dall'inquirente 99 c\F riproduce, infatti, un accadimento della realtà e rimanda al contenuto dichiarativo di soggetti precisamente individuati», dato quest'ultimo non in discussione (Sez. 6, n. 5782/2019 - dep. 2020, cit.). 8. I rimanenti motivi di impugnazione di AO IN. Il ricorso di AO IN è fondato limitatamente alla residua imputazione di cui al capo H1 e, nel resto, è nel complesso infondato, con quel che ne deriva in termini di prescrizione dei reati per cui ha riportato condanna (pure eccepita, quanto al delitto di cui al capo A.1 con il primo motivo e, per i reati di cui ai capi B.1, C.1, D.1 ed E.1, con il quarto motivo nuovo) e di rideterminazione della pena. 8.1. Il primo motivo di impugnazione del IN, relativo all'imputazione elevata sub specie di aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.) al capo A.1, è nel complesso infondato. Ragion per cui - nei termini che si preciseranno - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali con riguardo ai fatti commessi nell'anno 2015 per cui non è già stata pronunciata sentenza di non doversi procedere perché estinti per prescrizione (declaratoria già resa limitatamente ai delitti perfezionatisi fino al 2014). Deve, anzitutto, ribadirsi che: - la motivazione della sentenza di appello «è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo LLimputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte» (Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01); infatti, «il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - d'altra parte, la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi addotti nel giudizio di legittimità, devono essere «di spessore tale da risultare percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), e rimanendo fermo che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito e che il travisamento della prova, «consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova», può essere utilmente dedotto con il ricorso per cassazione purché «il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito LLapparato motivazionale sottoposto a critica» (ivi). 100 Muovendo da tale premessa, si osserva che la motivazione della sentenza impugnata ha dato conto in maniera diffusa e chiara delle ragioni per cui ha respinto il gravame, indicando in maniera analitica gli elementi probatori posti a sostegno della attribuzione anche al IN del concorso nei fatti di aggiotaggio;
e il motivo in esame rispetto a tale iter - congruo e logico ed idoneo a confutare la prospettazione difensiva - reitera allegazioni già disattese, finendo pure per prospettare un diverso apprezzamento del compendio in atti, qui non consentito (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). Più in particolare, la Corte di appello: - pur dando atto che nel periodo in discorso le articolazioni della BA deputate all'attività di erogazione dei finanziamenti non facevano capo alla Divisione Crediti, di cui era responsabile il IN (ma alla Divisione Mercati, di cui responsabile era EM IU), ha attribuito allo stesso IN (al di là di un «impulso determinante» rispetto a un'operazione) - sulla scorta delle sue dichiarazioni in dibattimento - la piena conoscenza LLesistenza del vasto fenomeno delle c.d. operazioni "baciate" nell'ambito LLente (evidenziando pure che le pratiche di finanziamento venivano sottoposte alla verifica della Divisione Crediti e il IN aveva l'incarico di presentare personalmente agli organi collegiali, relazionando, le pratiche di finanziamento di maggiore ammontare) e del loro incremento negli anni, rimarcando la convergenza del narrato LLimputato, a proposito della tipologia e collocazione geografica dei soggetti finanziati, con quanto esposto dal direttore generale SO che, nel corso del comitato di direzione del 10 novembre 2014 (alla presenza anche del IN), aveva «caldeggiato [...] un rinnovo del "parco" dei soggetti da rendere destinatari di operazioni di finanziamento correlato [...] per meglio assicurare la discrezione assoluta sulle [...] operazioni»; - parimenti, anche se non ha escluso la plausibilità LLassunto del IN, in ordine alla propria convinzione della liceità delle operazioni di finanziamento correlato, ha correttamente (cfr. retro, par. 2.1) attribuito rilevanza, nell'ottica LLincriminazione in discorso, alla consapevolezza - riconosciuta dallo stesso IN (la sentenza impugnata riporta le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, alla presenza del difensore, innanzi al Pubblico ministero nonché nell'esame dibattimentale) - che in ogni caso esse non dovevano essere dissimulate (come è invece avvenuto, scomputandole da patrimonio di vigilanza); e soprattutto ha indicato il dato alla luce dei quali ha ritenuto smentita la convinzione prospettata dal IN (in giudizio) che lo scomputo avvenisse regolarmente, individuato nelle dichiarazioni di diverso tenore da lui rese in interrogatorio (sempre innanzi al Pubblico ministero, alla presenza del difensore di fiducia) - oggetto di contestazione nel corso LLesame (cfr. Sez. 3, n. 50435 del 12/05/2015, S., Rv. 265896 - 01, correttamente richiamata nella pronuncia di appello: «le precedenti dichiarazioni difformi rese dall'imputato nella fase predibattimentale, lette per le contestazioni nel corso del suo esame e conseguentemente acquisite al fascicolo per il dibattimento, possono essere utilizzate come prova contro lo stesso se sono state assunte con le modalità indicate all'art. 503, commi quinto e sesto, cod. proc. pen.»), comunque rilevando - in maniera di certo non illogica - che, il convincimento dei vertici della BA (compreso il IN) LLeffettivo scomputo delle 101 azioni così sottoscritte dal patrimonio di vigilanza, era in patente distonia con la riservatezza raccomandata sul punto (tratta dalle dichiarazioni registrate nel corso del comitato di direzione 10 novembre 2014, secondo la congrua motivazione della sentenza di appello, dimostrative pure - unitamente alle dichiarazioni del teste OS UR e alle dichiarazioni dibattimentali del IN - dalla preoccupazione dello stesso ricorrente, al riguardo, di evitare di correre il minimo rischio di allertare gli organismi di vigilanza). Ancora: - la sentenza impugnata ha indicato ulteriori elementi in ragione dei quali ha ritenuto veridiche le dichiarazioni del IN in sede di interrogatorio (richiamando quanto da lui dichiarato in ordine all'indicazione in molte di esse di una cd. "causale generica sentinella" e alla sua consapevolezza delle operazioni di storno in favore di chi sottoscriveva le azioni), ricostruendo la c.d. operazione OR (tramite le dichiarazioni registrate in occasione del comitato di direzione del 10 novembre 2014, la deposizione del teste ER NE nonché le espressioni impiegate nel corso della conversazione telefonica captata il giorno 8 settembre 2015 tra SC brio e il IN) ed evidenziando la consapevolezza del IN della pratica delle side letter (emesse per il timore LLacquirente delle azioni della BA di ritrovarsi titolare di titoli fortemente deprezzati); - ed ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto il IN responsabile del concorso, pienamente consapevole e volontario (anche alla luce del suo contegno nel corso della detta riunione del Comitato di direzione), nelle operazioni in discorso pari a circa 800 milioni di euro in ragione del ruolo da lui svolto, secondo le sue competenze, nell'iter delle pratiche di finanziamento (i cui importi sono stati poi destinati ai detti acquisti di azioni per determinare la sopravvalutazione dei titoli, sempre più illiquidi), condividendo espressamente quanto già ritenuto in maniera logica dal Tribunale, ed attribuendo al fatto LLimputato portata offensiva in ragione LLingente importo (anche rispetto al totale di esse). Si tratta, come già anticipato, di un piano argomentativo che non può dirsi lacunoso, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, poiché ha fornito una risposta compiuta e logica alle allegazioni a discarico, rispetto al quale non può cogliersi il denunciato travisamento per invenzione (asserito e non specificato nel ricorso) che in realtà finisce col riproporre il medesimo ordine di argomentazioni già disattese sino a perorare un'alternativa lettura del dato probatorio (segnatamente, delle espressioni registrate o captate). Tuttavia, poiché il fatto (nella parte già non oggetto di declaratoria di estinzione per prescrizione) deve collocarsi da ultimo in data 11 aprile 2015 - collocazione che già il Tribunale aveva parametrato alla data di approvazione del bilancio del 2014 e che è oggetto, per il IN, di censura difensiva del tutto generica in ordine all'apporto causale delle sue condotte poste in essere prima della cessazione del rapporto di lavoro con BP (il 18 dicembre 2014), come sopra richiamate -), anche per esso - come si esporrà più in dettaglio oltre - è maturata la prescrizione che - pur nell'infondatezza del motivo in esame - impone l'annullamento con rinvio in parte qua agli effetti penali e il rigetto del ricorso agli effetti civili. 102 cf7 8.2. Il secondo motivo del ricorso di IN, il primo, il secondo e il terzo motivo nuovo (articolati a sostegno e integrazione di esso) nonché il quarto motivo nuovo (che denuncia la prescrizione dei reati di cui ai capi B.1, C.1, D.1 ed E.1 (in parte), possono essere trattati congiuntamente. 8.2.1. La prospettazione difensiva è, anzitutto, fondata con riguardo al reato di cui al capo H.1 (cfr. spec. primo e secondo motivo nuovo). Fermo quanto già rilevato a proposito LLimputazione di cui al capo Al, la Corte di appello ha assolto IN, per non aver commesso il fatto, tra l'altro dalla detta imputazione (elevata ex art. 2638, commi 2 e 3, cod. civ.) limitatamente alle condotte ascrittegli come successive al 18 dicembre 2014 (cfr. spec. p. 313 e p. 375 della sentenza impugnata) poiché il 18 dicembre 2014 è cessato il suo rapporto con BP (in quanto il ricorrente ha assunto la carica di direttore generale di BA Nuova). Tuttavia, come si evince dalla stessa pronuncia e già da quella di primo grado, non vi è alcuna condotta successiva a detta data descritta al capo H.1, ragion per cui in effetti l'assoluzione del IN deve riferirsi in toto ai fatti in essa contemplati. Difatti, il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza è stato contestato in relazione alla «segnalazione di vigilanza periodica al 31.12.2014 (trasmessa in epoca anteriore e prossima al 15.3.2015», alla «segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2015 (trasmessa in epoca anteriore e prossima al 25.4.2015)» e «alla Informativa al Pubblico al 31.12.2014» - come di evince dalla descrizione dei fatti - quantunque poi, in calce all'imputazione, il tempus faccia riferimento, a proposito della prima segnalazione, al 15 marzo 2014 («In Roma e RAforte, in epoca posteriore e prossima al 15 marzo 2014, al 25 aprile 2015 e nel primo trimestre 2015»), data con evidenza erronea poiché indicherebbe - come osservato dalla difesa - un tempo di trasmissione della segnalazione di vigilanza periodica al 31 dicembre 2014 anteriore alla sua stessa redazione. E in effetti - per quel che qui rileva - nella sentenza impugnata, a proposito dei fatti di ostacolo alla vigilanza attribuiti al IN, non si fa mai riferimento a quelli descritti al capo H.1 e a un suo agire riferibile alle vicende in esso descritte, successive alla data in cui egli ha interrotto il proprio rapporto di lavoro con BP (cfr. spec. p. 343 s. della sentenza impugnata). Pertanto, in ordine alla residua (dopo l'assoluzione in appello, in parte qua) affermazione di responsabilità del IN per il reato di cui al capo H.1., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. E ne consegue pure l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia per la rideterminazione della pena per i reati residui (anche a seguito della declaratoria di prescrizione qui resa), dato che la stessa Corte distrettuale ha individuato, anche per il IN, il reato di cui al capo H.
1. come quello più grave e sulla pena per esso inflitta ha operato gli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen.; il che non consente al Collegio di rideterminare la pena ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (cfr. infra, par. 12). 8.2.2. Nel resto la prospettazione difensiva relativa ai reati di ostacolo alla vigilanza è nel complesso infondata, dovendosi di conseguenza rilevare l'estinzione per prescrizione di quelli di 103 cui ai capi 3.1, C.1, D.1, E.1 (questi ultimi, limitatamente ai fatti del 15 settembre 2013 e 25 ottobre 2013). La motivazione con cui la Corte di appello indica in maniera non manifestamente illogica e dunque qui non sindacabile, le ragioni per cui ha disatteso il gravame e, in particolare, la prospettazione di IN di aver rappresentato agli ispettori della BA d'IT, e segnatamente al AN, direttamente o comunque tramite i propri subalterni, l'esistenza delle operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni di BP- si fonda su un vaglio analitico degli elementi a carico e di quelli a discarico, sia dichiarativi che documentali. E ciò, a partire dalle discrasie nel narrato LLimputato (avendo comparato il contenuto dei due interrogatori con il tenore LLesame dibattimentale) e dalle smentite che esso ha trovato in più dichiarazioni testimoniali (quali quelle di Senigaglia, Repetto, Re); cui ha fatto seguire la disamina del narrato - per l'appunto a discarico - di LA MB (ivi compreso quanto rassegnato nel procedimento, separato dal presente, a carico di AM SO, i cui verbali sono stati prodotti nel giudizio di appello), dando conto della sua congruenza con la tesi difensiva, e tuttavia indicandone (anche per il tramite LLespressa condivisione di quanto ritenuto dal Tribunale) il deficit di intrinseca coerenza (oltre che la mancanza di riscontro, contrariamente a quanto assunto dalla difesa). Più in particolare, la Corte di appello ha ritenuto infondate le allegazioni difensive (e, di converso, corretto l'apprezzamento del compendio probatorio da parte del Tribunale), individuando dati distonici rispetto ad esse quali: - il tenore della conversazione intercettata intrattenuta da IN con IV RO, di cui ha offerto una lettura congrua che qui non può essere qui sindacata (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità») e il contenuto del documento («la lista dei primi trenta soci») che effettivamente trasmesso agli ispettori della BA d'IT (chiarendo il perché, alla luce di esso, non può dirsi che il IN abbia rappresentato a loro la pratica dei c.d. finanziamenti correlati); - la smentita alle dichiarazioni LLMB contenuta nelle deposizioni dei testi Re, Repetto, Senigaglia, De Bortoli, evidenziando pure: come la difesa non le abbia considerate (se non richiamando solo taluni passi LLesame di quest'ultimo) e come l'MB non si sia mostrato coerente rispetto a quanto avrebbe riferito al Re;
e come le contraddizioni in cui l'MB è incorso non siano state superate neppure nella nuova deposizione resa nel procedimento a carico di SO (a fortiori, in considerazione dei documenti acquisiti in giudizio); - la mancanza, a dispetto delle istruzioni impartite anche per l'ispezione della BA d'IT del 2012, di ogni evidenza (nell'apposito elenco) della consegna agli ispettori (e della relativa data) dei fascicoli relativi alle posizioni che, secondo la difesa, sarebbero state loro comunicate dal IN (e dai suoi subalterni) ed anzi l'ammissione al riguardo da parte LLMB (che ha riconosciuto di non avere contezza neppure del caricamento, asserito dal 104 IN, in formato digitale, nell'apposito spazio, dei fascicoli relativi a talune delle operazioni in discorso); - la presenza di elementi di conferma, nelle coerenti dichiarazioni di tutti gli altri componenti del team ispettivo (e che pure smentiscono l'asserto del IN), di quanto rassegnato dall'ispettore Gennaro AN, pur nella parziale contraddittorietà della deposizione di quest'ultimo (segnatamente per le discrasie tra le dichiarazioni dibattimentali e le sommarie informazioni nel corso delle indagini), comunque intrinsecamente coerente nel resto (e congruente con quanto dichiarato nel separato giudizio a carico di SO), che ha negato di aver avuto con il IN o con MB conversazioni sulla prassi dei finanziamenti in discorso;
- dunque, l'impossibilità di suffragare l'allegazione difensiva aliunde, neppure per il tramite dei dialoghi intercettati e della deposizione di EM IU (in occasione della rinnovazione del suo esame), relativa a quanto accaduto il 4 luglio 2012 nell'ufficio di AM SO;
a quest'ultimo riguardo - al di là delle discrasie nel narrato del IU (anzitutto, sulla presenza nell'occorso del IN) e della lettura di quanto affermato in quell'occasione dal SO («MB ha in qualche modo interloquito con BA d'IT su una trentina di operazioni baciate») dopo aver conferito con LA (che aveva appena ricevuto una chiamata da un componente del team ispettivo della BA d'IT), cui aveva fatto seguito il pesante intervento del SO nei confronti LLMB proprio per tale interlocuzione, episodio su cui si incentrano le censure del ricorrente - la sentenza impugnata ha sottolineato come né il IN, né l'MB (neppure nel separato giudizio a carico di SO) abbiano mai sostenuto che tutti i nomi (trenta) contenuti nella lista dei primi soci per numero di azioni (fatta aver al team ispettivo) corrispondessero ad altrettante operazioni di finanziamento correlato (essendovene di certo taluni del tutto estranei); come che lo stesso MB abbia negato che - allorché SO Io aveva «maltrattato» - egli aveva già parlato con l'ispettore AN di trenta posizioni relative ai finanziamenti (avendogli parlato di una sola posizione, salvo poi riferirgli genericamente che non era un episodio isolato, perché faceva parte di un precedente elenco di cento nominativi inizialmente fornito al team ispettivo, correlabile a verifiche sulla valutazione del rischio, oggetto LLispezione, e non della già richiamata lista dei trenta), indicando in tale asserto l'unica parte coerente e riscontrata documentalmente della deposizione dello stesso MB, oltre che convergente con la deposizione del AN;
e traendone che non poteva pertanto riferirsi la telefonata del 4 luglio 2012 e il conseguente comportamento del SO verso l'MB alla rappresentazione (da parte del IN e LLMB) al AN delle operazioni di acquisto di azioni correlate ai finanziamenti;
e, dunque, negando fondatezza alla prospettazione difensiva, a fortiori - osserva la sentenza impugnata - alla luce della raccomandazione già espressa dal IN di evitare di allettare gli organismi di vigilanza sulle operazioni baciate (in effetti, come esposto retro, pure evidenziata). Si tratta di un'argomentazione non manifestamente illogica che si esprime in maniera congrua rispetto alla prospettazione difensiva e che non può essere in questa sede sindacata neppure in ragione della sopravvenuta emissione della sentenza, oggi irrevocabile, con la quale 105 cy7 il Tribunale di Vicenza ha assolto il SO, perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di cui al capo B.1. Difatti: - al di là del fatto che, «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609 - 01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 - 01); - pur considerando che la decisione irrevocabile in discorso è sopravvenuta alla sentenza impugnata, deve osservarsi che essa può fare ingresso nel compendio probatorio di questo procedimento ai sensi LLart. 238-bis cod. proc. pen. e dunque valutata alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019 - 2020, Ligresti, Rv. 278389 - 01; Sez. 1, n. 24383 del 27/02/2015, Di Silvio, Rv. 263955), ossia «unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», ed anzi «non vincola il giudice, che, fermo il principio del ne bis in idem, può rivalutare anche il comportamento LLassolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità LLimputato da giudicare» (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019 - 2020, cit.; Sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016, De Matteis, Rv. 266656; Sez. 4, n. 19267 del 02/04/2014, Festante, Rv. 259371); - nel caso in esame è dirimente osservare che dall'estratto della pronuncia offerta in produzione dal ricorrente (si ribadisce, non integrale) emerge la positiva valutazione di attendibilità del teste MB e, di converso, quella di inattendibilità del teste AN, ossia il diverso apprezzamento del contributo dichiarativo da loro offerto, antitetico a quello compiuto dalla Corte di appello nel presente procedimento, che è pervenuta a tale conclusione avendo diretto riguardo pure alle deposizioni da costoro rese nel giudizio conclusosi con l'assoluzione del SO, vagliandole unitamente a quelle rese nel presente procedimento e, aspetto certo non secondario, nel contesto del compendio probatorio passato in rassegna nel provvedimento impugnato (costituito da altri elementi pure direttamente riferiti al IN, comprese le sue dichiarazioni) che non consta sia stata apprezzato dalla decisione liberatoria in favore di SO (come si trae dal testo parziale di essa, compiegato al ricorso, che così si conclude «la versione resa da LA MB di aver riferito all'ispettore AN nel 2012 la sussistenza di alcune operazioni correlate e di aver fornito agli stessi i dati da cui emergeva, quanto meno in nuce, il fenomeno LLassistenza finanziaria», senza che constino le ragioni LLassoluzione perché il fatto non sussiste). Inoltre, la difesa non ha neppure denunciato in questa sede il pericolo di un conflitto di giudicati. Pertanto, fermo quanto appena osservato, sul punto è sufficiente evidenziare che - come già esposto - è stata versata in atti una copia parziale della pronuncia assolutoria di cui è sopravvenuta la definitività; pertanto, non ricorrono neppure i presupposti per argomentare in ordine all'orientamento, pure espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui va 106 c\T annullata con rinvio la sentenza in cui un medesimo fatto è oggetto di valutazioni opposte rispetto a quelle effettuate in separati procedimenti nei riguardi di coimputati dello stesso reato quando le condizioni per l'applicabilità della previsione LLart. 238-bis cod. proc. pen. si realizzano prima del giudizio di legittimità ma successivamente all'esaurimento dei gradi di merito, in quanto la verifica delle ragioni del contrasto tra le diverse decisioni in ordine alla ricostruzione della stessa vicenda inerisce ad una valutazione tipica del giudizio di merito (Sez. 5, n. 32031 del 07/05/2014, Daccò, Rv. 261988 - 01). Difatti, quest'ultimo orientamento, volto a prevenire un contrasto fra giudicati in presenza di una sentenza definitiva, successiva alla celebrazione dei gradi di giudizio di merito, il cui contenuto si presenti come potenzialmente decisivo, proprio per tale presupposto - che qui non può ravvisarsi - ha ritenuto di non fare applicazione del principio secondo cui la sede propria per dirimere un contrasto quale quello che qui neppure la difesa ha compiutamente denunciato sarebbe la revisione della condanna, poiché richiede un giudizio in fatto, comunque precluso a questa Corte, di rivalutazione congiunta ed unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto, potendo così pervenire, pur con motivazione rafforzata, a non riformare la sentenza di condanna (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019 - 2020, cit.; Sez. 3, n. 48344 del 19/07/2017, D'Angelo, Rv. 271523). 8.3. Il terzo motivo, relativo agli aumenti della pena ex art. 81, comma 2, cod. pen., è assorbito dall'annullamento senza rinvio relativo al reato di cui al capo H.1, stimato più grave dai Giudici di merito, cui consegue la rideterminazione della pena da parte della Corte di appello. 8.4. Il quarto motivo è inammissibile poiché si sostanzia nella reiterazione del medesimo ordine di censure già disattese dalla Corte territoriale, in maniera congrua e logica e conforme al diritto. Fermo quanto già esposto retro al par. 2.2., in relazione alle allegazioni difensive è dirimente osservare che: - le fattispecie contemplate dall'art. 2638 cod. civ. sono dirette a salvaguardare la funzione istituzionale della vigilanza;
e la sentenza impugnata ha chiarito che anche l'Asset Quality Review (focalizzato prevalentemente sull'esame dei crediti) rientrasse a pieno titolo nell'attività di vigilanza;
sotto tale profilo la motivazione della Corte di appello si fonda in maniera congrua e logica su quanto rassegnato dalla BA d'IT (nella nota tecnica del 26 ottobre 2014), che ha chiarito come la verifica, pur prevalentemente prudenziale e di carattere non ispettivo, può avere incidenza sul capitale della BA, oltre che sulle dichiarazioni del teste Cantarella;
e, in effetti, non può limitarsi l'esercizio delle funzioni di vigilanza alla sola attività ispettiva, in conformità con quel che si è evidenziato sul quid del delitto in discorso;
- quanto al fatto del IN - richiamando pure la sentenza di primo grado, che ha dato conto del comportamento fraudolento del ricorrente (sulla scorta, in particolare, di quanto rappresentato dal teste Cantarella, in ordine alla dissimulazione della pratica delle operazioni di finanziamento c.d. correlate, nonostante tra le posizione esaminate vi fossero di certo azionisti 107 finanziati dalla BA) - ha dato conto del suo fatto, richiamando il coacervo di elementi già posti a sostegno della piena consapevolezza e adesione del IN alla pratiche aziendali in discorso, rispetto ai quali il ricorso finisce col perorare irritualmente un alternativo apprezzamento di merito (segnatamente, delle dichiarazioni del IU, oggetto di registrazione). 9. I rimanenti motivi di impugnazione di ND ZZ. 9.1.11 primo motivo di impugnazione del ZZ, relativo alla competenza per territorio è già stato esaminato retro, par.
3. La sua impugnazione è, nel resto, complessivamente infondata, con quel che ne consegue in ordine alla prescrizione e alla rideterminazione della pena. 9.2. Il secondo motivo è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che: - «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo», non solo «gli atti specificamente affetti dal vizio» ma anche «chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; cfr. pure, per tutte, Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); - «in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 - 01); - «quanto al tipo e alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare l'effettivo status del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima LLescussione del soggetto e conosciuti dall'autorità procedente»; e «l'originaria esistenza di gravi indizi di reità, inoltre, non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi» (ivi; cfr. pure Sez. 1, n. 48861 del 11/07/2018, Mero, Rv. 280666 - 01, secondo cui la giurisprudenza ha «precisato che la condizione rilevante» sub specie LLinutilizzabilità delle dichiarazioni «non è integrata dal fatto che qualcuno sia stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico, né da semplici sospetti suggeriti dall'intuizione personale degli investigatori, occorrendo piuttosto 108 l'acquisizione di indizi, anche non connotati da gravità, che ne avessero reso probabile la responsabilità»). La difesa ha denunciato l'inutilizzabilità delle deposizioni dei testi IN, LA, TA assumendo che esse siano risultate decisive per l'affermazione di responsabilità del ZZ, in particolare valorizzando il rilievo ad esse riconosciuto nella sentenza di primo grado (indicandone le pagine;
cfr. ricorso); nonché delle deposizioni dei testi OM e RI, sulla cui centralità nell'iter argomentativo della pronuncia impugnata per vero il ricorso nulla espone. Tale allegazione pecca con evidenza di specificità, sia in quest'ultima parte sia - per vero - in relazione alle testimonianze di IN, LA, TA, poiché è parametrata - come appena riportato - alla motivazione resa dal Tribunale e non a quella della Corte di appello che espressamente in parte qua ha negato rilevanza a elementi di prova valorizzati dal primo Giudice a fronte LLesaustività di quelli che la stessa Corte distrettuale ha valorizzato (cfr. p. 404) e, quel che qui più rileva, in effetti non vi ha riconosciuto centralità. Prima di argomentare più in dettaglio su quest'ultimo punto, non è superfluo osservare come proprio sulla scorta dei parametri esposti appena sopra, non possa affermarsi in questa sede l'inutilizzabilità della deposizione di LA (pur ribadendosi che, a ben vedere, il piano espositivo della sentenza di appello non sarebbe minato se non si utilizzassero le sue dichiarazioni, come si chiarirà poco oltre). è dirimente considerare che la Corte di appello ha disatteso la prospettazione difensiva, rilevando che AN LA aveva le «mansioni di responsabile della Direzione Segreteria e Affari Generali, indi Direzione Segreteria Generale, privo dunque, in BPi, di effettive competenze a livello operativo e decisionale» (cfr. p. 385 della sentenza impugnata;
cfr. pure ordinanza del 18 maggio 2022; a tale ruolo si era poi aggiunta la titolarità LLUfficio Reclami) e la prospettazione difensiva di un suo concorso morale (che richiede un rafforzamento della volontà criminale degli altri compartecipi, nella fase preparatoria o in quella esecutiva nel reato di aggiotaggio: Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008, Sapone, Rv. 241233 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 10730 del 18/02/2009, Puoti, Rv. 242849 - 01) è assertiva poiché riferita, oltre che alla sua competenza tecnica (in quanto ex ispettore della BA d'IT)- di per sè insufficiente a costituire un indizio a suo carico - alla sua presenza alle riunioni (constando, tuttavia, che avesse il compito di curarne la verbalizzazione) non correlata a uno specifico intervento, per l'appunto, sotto il profilo operativo o decisionale, che non può trarsi neppure dal dedotto ruolo nella vicenda del fondo UM (che, come evidenziato dalla difesa, sarebbe stato introdotto a BP dal LA, destinatario di un documento proveniente dal fondo che proponeva lo schema di detenzione di azioni della BA) proprio in ragione del difetto di effettivi poteri decisionali o operativi, da cui non può trarsi più del suo coinvolgimento in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico, ma non indizi che ne rendevano probabile la responsabilità (cfr. Sez. U, n. 15208/2010, Mills, cit.). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi, rispetto al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, con riferimento al suo silenzio - pure indicato dalla difesa a sostegno LLinutilizzabilità delle sue dichiarazioni - nei confronti LLAutorità di 109 vigilanza, non avendo il ricorso neppure indicato in che termini egli - alla luce delle sue mansioni, sopra indicate, e LLattività svolta potesse rientrare tra i soggetti da chiamare a risponderne. Qui basti aggiungere che, sulla scorta di quanto già osservato al par. 7, dall'inutilizzabilità della deposizione del LA non conseguirebbe comunque l'inutilizzabilità della registrazione della riunione del comitato di direzione del 2014. Ciò posto, la sentenza impugnata ha analiticamente indicato i molteplici elementi probatori posti a sostegno non solo della piena conoscenza in capo al ZZ delle condotte illecite in imputazione, ma anche della sua partecipazione diretta ad esse: si tratta di dati provenienti non soltanto da più fonti dichiarative (quali la chiamata in correità del coimputato EM IU, già prima del giudizio di appello, le deposizioni del teste assistito RA TO nonché dei testi ED TA, AN CH - chiarendo le ragioni per cui non ha ritenuto atto a privarla di credibilità la deposizione del coimputato EG -, della teste di polizia giudiziaria Melissa Romanzi;
quelle degli ispettori CA AN e EM AT nonché dei testi CA IR, ER NE e SE TE, in particolare a proposito della vicenda relativa ai finanziamenti effettuati in favore delle società HE AK, Jupiter e OM;
dei medesimi ispettori CA AN e EM AT, nonché di AO Alticheri e Suriano, con riferimento alle operazioni di investimento nei fondi esteri HE e UM;
nuovamente del AT e del AN, a proposito LLoperazione definita equity swap;
ed ancora dei testi RO RA, AD AU), in uno alle prove documentali (segnatamente, atti scritti, la registrazione del comitato di direzione del 10 novembre 2014, il tenore dei messaggi di testo e delle conversazioni telefoniche tra il ZZ ed altri), oltre alle stesse dichiarazioni del ZZ. Di tali evidenze il Giudice di appello ha fornito una lettura coordinata in ragione della quale vi ha attribuito una convergente portata dimostrativa nella commissione da parte del ricorrente nei reati a lui ascritti (esplicitando pure le ragioni per cui non ha considerato decisivi taluni passi della deposizione del LA, oltre che altri elementi di prova, quali quelli relativi alla c.d. vicenda IN e la deposizione di AN HI), valorizzando comunque i rimanenti dati e, in particolare, il dato documentale di cui ha evidenziato la consonanza con le altre dichiarazioni del LA (che, dunque, non risultano decisive). Rispetto a tale compendio e all'analitica disamina di esso da parte della Corte di appello, la difesa non ha indicato in che termini siano decisive non solo le dichiarazioni del LA ma neppure, segnatamente in relazione alle operazioni con le società HE AK, Jupiter e OM e a quelle di investimento nei fondi HE e UM, rispettivamente quelle di ER IN nonché di ER TA e ER OM ed infine di BE RI di cui ha assunto l'inutilizzabilità, pure richiamante in sentenza. 9.3. Il terzo motivo è infondato. La giurisprudenza ha già chiarito che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza: - «per "fatto diverso" [...] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria» purché si renda necessaria una 110 puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 - dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, TAboni, Rv. 275928); - difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto LLimputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto LLimputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01); - con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, Domizi Rv. 254888 - 01). Le imputazioni di aggiotaggio fanno in effetti riferimento alla concessione a terzi di finanziamenti, da parte di BP, finalizzati all'acquisto (nel mercato secondario) o alla sottoscrizione (in occasione delle operazioni di aumento di capitale) di azioni della stessa banca, al fine di rappresentare alle Autorità di vigilanza, ai soci e al mercato una falsa situazione patrimoniale e di adeguatezza rispetto ai requisiti prudenziali vigilanza, così determinando un'apparenza di liquidità del titolo sul mercato secondario e, al contempo, consentendo la riduzione contabile del controvalore delle azioni proprie detenute, omettendone la corretta appostazione in bilancio, oltre che diffondendo notizie false;
e le medesime operazioni sono state richiamate anche in relazione all'ostacolo alla vigilanza (di esse si è già dato conto retro, al par. 1). Condivisibilmente la Corte di merito ha rilevato come anche rispetto alle operazioni sostanziatesi nell'investimento in fondi OICVM, quali quelle oggetto della censura, in cui in realtà i fondi (peraltro partecipati interamente o in misura quasi totalitaria dalla BA, anche tramite una propria controllata) il modulo operativo fosse il medesimo sotteso ai finanziamenti per l'acquisto di azioni nel mercato secondario: difatti, la provvista impiegata per l'acquisto delle azioni era sempre proveniente dalla BA e l'operazione (come ricostruita dai Giudici di merito) era funzionale a dissimulare proprio tale dato per ottenere i medesimi risultati predetti. Si tratta, dunque, di operazioni, volte all'acquisto di azioni nel mercato secondario 111 (espressamente menzionato nell'editto accusatorio) in ordine alle quali non manca affatto un nucleo comune rispetto a quanto descritto in imputazione (non parendo dirimente al riguardo ex se neppure l'inclusione o meno, che la difesa ha inteso valorizzare, nel montante indicato in imputazione) con la conseguenza che non ricorrono un'eterogeneità e un'incompatibilità tra i fatti contestati e quelli ritenuti tali da rendere impossibile per l'imputato difendersi. Tanto più che l'atto di appello ha ampiamente argomentato al riguardo (cfr. spec. p. 103 s.) ed è pure del tutto generica la prospettazione della violazione del diritto di difesa, che l'impugnazione correla al solo contenuto della propria consulenza di parte e non anche al compiuto dispiegarsi delle facoltà difensive nel corso dei giudizi di primo e secondo grado. 9.4. Il quarto motivo - che assume la violazione del ne bis in idem sostanziale, in particolare in ragione della condanna del ZZ per i delitti di cui agli artt. 2637 e 2638 cod. civ. (essendo solo enunciata e non articolata in alcun modo la censura relativa al falso in prospetto) - è nel complesso infondato. Si è già esposto (cfr. par. 4.1.) che «il bis in idem sostanziale [....] concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo della specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona» e prescinde dal raffronto con il fatto storico (laddove, «il bis in idem processuale, invece, concerne non già il rapporto astratto tra norme penali, bensì il rapporto tra il fatto ed il giudizio, vietando l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato»: cfr. Sez. 5, n. 663/2021 - dep. 2022, cit.; Sez. 7, n. 32631/2020, cit.). In questa prospettiva, la Corte costituzionale, nel chiarire le coordinate del divieto di un secondo giudizio posto dall'art. 649 cod. proc. pen. - alla luce non solo delle garanzie di cui agli artt. 24 e 111 Cost. ma anche LLart. 4, paragrafo 1, Prot. n. 7 CEDU, nonché dall'egli art. 50 CDFUE, come rispettivamente interpretati dalla Corti europee) - ha affermato che: - «sul piano delle opzioni di politica criminale dello Stato, è ben possibile [...] che un'unica azione o omissione infranga, in base alla valutazione normativa LLordinamento, diverse disposizioni penali, alle quali corrisponde un autonomo disvalore che il legislatore, nei limiti della discrezionalità di cui dispone, reputa opportuno riflettere nella molteplicità dei corrispondenti reati e sanzionare attraverso le relative pene (sia pure secondo il criterio di favore indicato dall'art. 81 cod. pen.)»; e, «qualora il giudice abbia escluso che tra le norme viga un rapporto di specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero che esse si pongano in concorso apparente, in quanto un reato assorbe interamente il disvalore LLaltro, è incontestato che si debbano attribuire all'imputato tutti gli illeciti che sono stati consumati attraverso un'unica condotta comnnissiva o omissiva, per quanto il fatto sia il medesimo sul piano storico-naturalistico» («Siamo, infatti, nell'ambito di un istituto del diritto penale sostanziale che evoca mutevoli scelte di politica incriminatrice, proprie del legislatore, e in quanto tali soggette al controllo di questa Corte solo qualora trasmodino in un assetto sanzionatorio manifestamente irragionevole, arbitrario o sproporzionato»: Corte cost. n. 200 del 2016); 112 - «il ne bis in idem non si oppone [neppure] alla possibilità che l'imputato sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto (ad esempio, a pene detentive, pecuniarie e interdittive), ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalità della pena: garanzia, quest'ultima, fondata su basi giuridiche distinte da quelle su cui si fonda il diritto al ne bis in idem (in particolare, sugli artt. 3 e 27 Cost. a livello interno, e sull'art. 49, paragrafo 3, CDFUE a livello unionale)» (Corte cost. n. 149 del 2022). Ne deriva che è decisivo rimarcare l'erroneità della prospettazione difensiva che, a dispetto del diverso ambito in cui si collocano i divieti di bis in idem sostanziale e bis in idem processuale, ha inteso muovere censure alla decisione impugnata in relazione al primo, invocando la mancata mediazione della fattispecie qui in esame alla luce del fatto concreto e non, invece, per il tramite anzitutto della verifica della astratta disciplina normativa e dunque del concorso di reati, da compiersi ed apprezzarsi, in ragione del principio di specialità, come affermato dalle Sezioni Unite e già ribadito retro (cfr. par. 2.2.2.). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare - come già ha fatto la sentenza appellata - che le diverse fattispecie di reato in imputazione possono concorrere: e ciò è a dirsi non solo, nei termini chiariti retro, a proposito del concorso tra ipotesi di cui all'art. 2637 cod. civ. nonché al concorso tra più ipotesi di cui all'art. 2638 cod. civ., ma anche - ciò che rileva in relazione alla censura in esame - tra le distinte ipotesi delittuose in contestazione e previste da dette norme, strutturalmente distinte (come si trae da quanto già esposto allorché ne è stato esaminato il contenuto precettivo). 9.5. Il quinto motivo è infondato. Si è già, infatti, osservato al par.
2.2.4. come nel caso di specie erroneamente sia stato richiamato, con riguardo al reato di ostacolo alla vigilanza (in particolare, alle imputazioni sub B.
1. e M.1.) il principio nemo tenetur se detegere. Si è, infatti, ricordato che, rispetto ad un obbligo di dichiarare il vero previsto dalla legge, il profilo di falsità che connota la condotta contestata costituisce un quid pluris rispetto al dovere di collaborazione con l'autorità; dunque, rispetto a dichiarazioni false deve escludersi la rilevanza del principio nemo tenetur se detegere, (cfr. Sez. 5, n. 3555 del 07/09/2021, dep. 2022, cit.). A quanto già osservato, è utile aggiungere che le specifiche condotte in contestazione non possono farsi rientrare nel perimetro del diritto al silenzio tratteggiato dalla giurisprudenza europea e della Corte costituzionale. Più in dettaglio, vero è che la Corte di Giustizia LLUnione Europea - investita di una questione pregiudiziale dalla Corte costituzionale ai sensi LLart. 267 TFUE (Corte cost., ord. n. 117 del 06/03/2019) - vagliando il disposto LLart. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE e l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Direttiva 2003/6/CE, alla stregua degli artt. 47 e 48 della Carta DFUE e dall'art. 6 della Carta EDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo - ha evidenziato che «la protezione del diritto al silenzio mira a garantire che, in una causa penale, l'accusa fondi la propria argomentazione senza ricorrere ad elementi di prova ottenuti mediante costrizione o pressioni, in spregio alla volontà LLimputato»; «tale diritto risulta violato, segnatamente, in una situazione in cui un sospetto, minacciato di sanzioni per il caso di mancata deposizione, o depone o viene punito per essersi 113 rifiutato di deporre (Corte Giust. UE - Grande Sezione, 02/02/2021, DB - Consob, C-481/19). E tuttavia ha rilevato pure che «il diritto al silenzio non può giustificare qualsiasi omessa collaborazione con le autorità competenti, qual è il caso di un rifiuto di presentarsi ad un'audizione prevista da tali autorità o di manovre dilatorie miranti a rinviare lo svolgimento LLaudizione stessa»; e, pur avendo argomentato in relazione ai casi in cui nei confronti del soggetto in discorso venga svolta «un'indagine [...] dall'autorità competente», ossia di «procedure di accertamento di illeciti amministrativi, [...] suscettibili di sfociare nell'inflizione di sanzioni amministrative presentanti carattere penale» (ivi; cfr. pure Corte cost. n. 84/2021, cit), ha comunque ribadito che «il diritto al silenzio non giustifica comportamenti ostruzionistici che cagionino indebiti ritardi allo svolgimento LLattività di vigilanza» (nella specie, della CONSOB), né «potrebbe legittimare l'omessa consegna di dati, documenti, registrazioni preesistenti alla richiesta» LLautorità di vigilanza, ovvero proprio le condotte nella specie contestate. In maniera convincente, allora, anche la dottrina - argomentando proprio alla luce degli arresti in discorso - ha collocato fuori dall'ambito del diritto al silenzio (ricostruito come garanzia della dignità LLaccusato, che non può essere sottoposto a costrizione per cooperare con le autorità nell'accertamento dei fatti) le sanzioni per le condotte di occultamento della realtà e a fortiori di quelle che, al fine di impedire la scoperta LLillecito o il conseguimento dei vantaggi dello stesso, si traducano, a loro volta, in reati (richiamando sia le ipotesi commissive sia quelle omissive di cui all'art. 2638 cod. civ.). 9.6. Le allegazioni contenute nei motivi sesto, settimo e nono motivo LLimpugnazione del ZZ, che possono essere trattati congiuntamente, sono nel complesso infondate. 9.6.1. Occorre, anzitutto, muovere dalla considerazione che, attesa la presunzione di completezza LListruttoria espletata in primo grado, la rinnovazione LListruttoria nel giudizio di appello - salvo il caso in cui sia imposta dalla legge (cfr. spec. art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.) che qui non ricorre e, in effetti, non è neppure invocato dalla difesa - «è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 02); «né questi limiti alla rinnovazione istruttoria vengono meno solo perché la richiesta ha ad oggetto l'esame LLimputato» (Sez. 3, n. 34626/2022, cit.), tanto che la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale LLart. 603 cod. proc. pen, per violazione LLart. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che l'imputato abbia sempre diritto a rendere l'esame qualora ne faccia richiesta, [proprio] poiché nel giudizio d'appello vige il principio per il quale la rinnovazione dibattimentale viene disposta su richiesta di parte solo quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, o d'ufficio quando sia assolutamente necessaria» (Sez. 3, n. 10165 del 03/10/2017 - dep. 2018, C., Rv. 272493 - 01). Inoltre, il sindacato di legittimità «sull'esercizio della discrezionalità del giudice di merito di non procedere alla rinnovazione istruttoria», ossia «sulla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del 114 dibattimento», «ha un perimetro strettamente delimitato» e «non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza LLatto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez. 3, n. 34626/2022, cit.; cfr. pure, tra le altre, Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01); e il ricorso per cassazione deve chiarire puntualmente «le ragioni per cui l'esame LLimputato sarebbe stato necessario ai sensi LLart. 603 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 34626/2022, cit., che ha ritenuto insufficiente l'allegazione difensiva che «non chiarisce quale ulteriore contributo tale esame avrebbe dato all'istruttoria al di là delle dichiarazioni spontanee già rese nel senso LLestraneità LLimputato ai fatti» ovvero l'allegazione che «l'imputato avrebbe potuto fornire una spiegazione alternativa», in quel caso alle intercettazioni telefoniche, rispetto invece a una congrua lettura di esse da parte della pronuncia di merito impugnata atta a dimostrare che esse costituivano un quadro probatorio ampio, sicuro, e convergente, a sostegno della ritenuta responsabilità penale). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che non può rilevare ex se, come vizio della sentenza di appello, la denunciata contraddittorietà di essa e le ordinanze rese in materia di ammissione della prova da parte della Corte territoriale, per la dirimente considerazione che tale vizio di motivazione deve essere interno al provvedimento impugnato. 9.6.2. Ciò posto, la Corte di merito ha dato conto dei molteplici elementi probatori, non solo dichiarativi, su cui ha fondato la responsabilità del ZZ e, in particolare, la sua piena conoscenza della prassi finanziamenti correlati e la sua partecipazione (in più di una occasione anche tramite operazioni condotte in prima persona) a tale tipologia di condotte. In particolare il Giudice di appello ha indicato: - gli appunti manoscritti redatti da AN LA (già ispettore di BA d'IT, che dal 2008 aveva assunto in BP il ruolo di responsabile della Direzione Segreteria e Affari Generali, poi Direzione Segreteria Generale, privo di competenze operative e decisionali) al fine della verbalizzazione, di cui era incaricato, della riunione del comitato di direzione del giorno 8 novembre 2011, cui ha partecipato ZZ, valorizzando l'evidenza «di per sé» al riguardo del «dato letterale»; in particolare, da essa ha tratto che, a fronte della prospettata necessità di reperire capitale aggiuntivo in prossimità LLimminente fine LLanno, era stata indicata (segnatamente, da MB SE e RA TO), come unica modalità per raggiungere l'obiettivo, il compimento delle c.d. operazioni baciate;
ed il contestuale scambio di messaggi telefonici tra ZZ e AM SO, contenenti commenti ironici su tali operazioni, oltre all'assenza di qualsivoglia manifestazione di stupore del primo, piuttosto coinvolto in seguito in prima persona in operazioni di tale tipo;
nonché, a suffragio di tali elementi, la deposizione dello stesso LA, di cui ha ribadito l'attendibilità e del teste assistito TO, sottolineando che l'obiettivo venne in effetti raggiunto (e superato); - il contenuto della riunione del comitato di direzione del 10 novembre 2014 (come esposto, oggetto di registrazione e trascrizione), nel corso della quale, innanzi ai vice direttori generali (incluso il ZZ che pure non ha espresso stupore, né contrarietà), il direttore generale AM SO ha affrontato a chiare lettere ( invitando a mantenere il «silenzio più 115 assoluto verso l'esterno») i temi LLilliquidità delle azioni della BA, LLavvenuto ricorso per ovviarvi ai finanziamenti correlati (e alla necessità di individuare i soggetti per compierle in realtà diverse dal territori vicentino), dei possibili strumenti ulteriori da affiancare ai finanziamenti correlati (oltre che LLurgente necessità di trovare una diversa collocazione all'elevato montante azionario ancora indirettamente detenuto); la Corte distrettuale ha indicato in maniera congrua le espressioni, proferite proprio dal ZZ, dalle quali ha tratto l'ammissione di aver già in passato preso parte a tale prassi (segnatamente, l'impiego delle side letter) e un atteggiamento collaborativo (prospettando le soluzioni ritenute più utili) verso il direttore generale, corroborato da un appunto vergato dal IU sulla propria agenda (proprio nello spazio corrispondente alla data della riunione); - la partecipazione in prima persona del ZZ, per l'appunto, ad operazioni di tale tipo ossia la c.d. vicenda OR, ricostruita pure alla luce delle deposizioni dei testi NE e AN, evidenziandone la convergenza con quanto ci si era proposti nella riunione del comitato di direzione del 10 novembre 2014, e la cd. vicenda TA, ricostruita apprezzando, in maniera immune da censure, la testimonianza di ED TA (anche a seguito del riesame del teste) e chiarendo le ragioni per cui, a dispetto della prospettazione difensiva, essa fosse dimostrativa della responsabilità del ZZ;
con riguardo alle operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni della banca, la sentenza impugnata ha dato conto pure della chiamata in correità di EM IU (quando è stato escusso nel giudizio di appello), osservando come comunque già in primo grado quest'ultimo avesse attribuito al ZZ la piena conoscenza di tale pratica;
- il contenuto dei messaggi di testo che ND ZZ ed EM IU si sono scambiati il 3 maggio 2015 (alla vigilia LLincontro del secondo con OV ON), considerati dimostrativi della piena consapevolezza e della partecipazione anche del ZZ alle operazioni "finanziamenti-correlate", nonché il tenore del dialogo telefonico tra ZZ e ND NA (del 10 settembre 2015), a sua volta considerato dimostrativo del costante e pieno coinvolgimento del primo in tale modulo operativo della BA, in entrambi i casi per il tramite di una lettura congrua e logica, qui non sindacabile;
- infine, la deposizione testimoniale LLavv. AN CH, responsabile LLufficio legale della BA, in ordine alla risposta del ZZ allorché, dopo la scoperta da parte di una società di revisione, di un numero circoscritto di operazioni correlate ai finanziamenti, ella aveva rappresentato al SO (che le aveva chiesto di redigere un parere che ne affermasse la liceità) l'opportunità di dare corso a un audit, apprezzandone il contenuto in modo congruo e dando conto, parimenti immune da censure, della ragione per cui ha considerato credibile la teste e non invece quanto rappresentato sul punto dal coimputato EG. Pur ritenendo già esaustivi gli elementi appena compendiati - in seno ai quali, si osserva sin d'ora, ma lo si chiarirà infra, la deposizione del IU nel giudizio di appello non ha concreto rilievo - la Corte distrettuale ha indicato ulteriori dati (in parte aderendo alla prospettazione difensiva) di cui ha escluso (a differenza del Tribunale) la rilevanza (in particolare, il passo della 116 deposizione di LA relativa al gruppo NI;
nonché i dati relativi ai rapporti con l'imprenditore IN, estraneo a operazioni di finanziamento correlato, pur richiamando al riguardo le emergenze documentali e le dichiarazioni dello stesso teste IN, di cui si è evidenziata l'attendibilità non oggetto di doglianze difensive e il riscontro documentale che invece è stato richiamato a smentita delle dichiarazioni del ZZ, perché ritenute dimostrative LLimpegno in prima persona del ZZ nella redazione delle side letter e nell'assicurare la remunerazione con denaro della BA per l'acquisto di azioni di esse). Ancora, la Corte distrettuale ha rimarcato l'offensività del fatto del ZZ, in relazione all'aggiotaggio, sia perché nei termini predetti gli ha attribuito il concorso in ogni segmento LLattività dei vertici della BA nelle operazioni di finanziamento correlato (comunque chiarendo gli elementi che ha considerato dimostrativi del fatto che anche le sole operazioni rientranti direttamente nelle competenze della Divisione Finanza da lui diretta, esaminate analiticamente, sono di importo elevato e quindi offensive - in conformità alla natura di pericolo concreto di tale reato - profilo su cui non si immora ritenendosi, come si chiarirà, adeguatamente motivato il concorso del ZZ per il quale gli è stata attribuita la responsabilità). Basti osservare che è logica e aderente al dato probatorio (ivi comprese le distinte fonti dichiarative indicate in sentenza, e anzitutto la deposizione del ZZ e le sue dichiarazioni oggetto di intercettazione e i suoi messaggi di testo), di cui in maniera immune da censure si è rimarcata la concordanza, la lettura, offerta dalla sentenza impugnata, delle operazioni che hanno coinvolto le società HE, quella relativa ai fondi HE e UM, quella denominata equity swap rispetto alle quali si è disattesa in maniera argomentata (e fondata compiutamente sul compendio in atti) la diversa prospettazione difensiva. Proprio in relazione all'equity swap (che ha avuto ad oggetto il trasferimento ai fondi esteri di azioni di Veneto BA in cambio di azioni di BA Popolare di Vicenza)- in considerazione in particolare delle censure contenute nel settimo motivo di ricorso - si osserva sin d'ora che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della ricostruzione di essa le dichiarazioni testimoniali degli ispettori EM AT e CA AN nonché le relative lettere dei clienti, rilevando la correttezza LLallegazione difensiva secondo cui LA TO (che avrebbe operato per la BA in prima persona) era ancora in servizio, e tuttavia chiarendo come: il teste HI (che operò per il broker Marex Spectron) non fosse attendibile in ragione delle sue contraddizioni relative proprio ai soggetti con cui si è relazionato (in particolare con il OM); sia stato lo stesso ZZ ad ammettere - e sotto tale profilo il ricorso denuncia un travisamento della deposizione LLimputato, che non si ravvisa (poiché la pronuncia impugnata non gli ha mai attribuito dichiarazioni diverse da quelle che risulta aver reso, ossia l'espressa menzione del HI ma ha dato una lettura congrua del significato di esse - cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01: «In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale", o "travisamento della prova", vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica LLesatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di 117 cr "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito LLelemento di prova») - di aver dato in prima persona i contatti del broker all'Ufficio soci della BA per allestire l'operazione; il coimputato EM IU abbia in effetti chiamato in correità ZZ;
infine, le dichiarazioni di BE RI (che, per vero, non possono considerarsi decisive). Parimenti articolata e fondata sulla rilevata convergenza di elementi dichiarativi (le testimonianze degli ispettori AN, AT, RA, nonché di AD AU) e documentali è l'affermazione di responsabilità di ND ZZ per i reati di ostacolo alla vigilanza. Fermo sempre quanto già esposto in relazione a tale incriminazione, deve osservarsi che anche al riguardo l'iter argomentativo della sentenza impugnata offre una lettura congrua e logica, in particolare evidenziando - proprio alla luce dei detti dati probatori - come ZZ abbia agito anche in prima persona per occultare alle Autorità di vigilanza lo stato del capitale azionario, mettendo a disposizione le proprie competenze (in particolare, per predisporre le operazioni dissimulatorie più insidiose, da lui stesso definite «formalmente corrette», e la nota volta parimenti a ostacolare che esse emergessero. In relazione a quanto prospettato con il ricorso, non occorre dilungarsi per osservare che la Corte di merito, pur pervenendo alla declaratoria di prescrizione, ha attribuito anche al ZZ i fatti di falso in prospetto in contestazione, richiamando - oltre al compendio probatorio già evidenziati, sia elementi di natura documentale, sia le dichiarazioni di MA Castelluccio, dipendente di BP e subalterno del ZZ nel periodo in discorso. 9.6.3. Prima di osservare che nel più ampio contesto sopra indicato la deposizione a carico resa dal IU nel giudizio di appello in effetti non può considerarsi decisiva in relazione alla posizione di Andra ZZ, deve osservarsi che - come già anticipato -la responsabilità di quest'ultimo (nei termini già chiariti) per i fatti a lui ascritti (e ferma la declaratoria di prescrizione di cui si è già detto) è stata resa sia in primo sia in secondo grado, non constando alcuna statuizione di proscioglimento impugnata dal Pubblico ministero che imponesse la rinnovazione LListruzione dibattimentale, ivi compreso il suo esame;
né la rinnovazione LLesame del medesimo ZZ poteva conseguire ex se, al punto da far ritenere viziata la decisione impugnata (resa senza consentirlo e pur essendosi consentito, conformemente al rito - cfr. art. 494 cod. proc. pen. - che egli rendesse dichiarazioni spontanee), dall'impossibilità di escutere lo Stabile, poiché iscritto nel registro degli indagati, e dalla dedotta inattendibilità del TA, parametri che non giustificano in quanto tali il nuovo esame LLimputato in grado di appello, per la dirimente considerazione che (non ricorrendo - si ribadisce - una riforma della sentenza di primo grado) l'esame di costoro non doveva necessariamente compiersi e già in primo grado il ZZ ha potuto difendersi (avendo reso l'esame), senza che rilevi neppure che il IU sia stato esamianto, innanzi al Tribunale, dopo il ZZ (che non ha neppure dedotto di aver chiesto di rendere nuove dichiarazioni successivamente all'escussione del coimputato), non potendosi in alcun modo trarre dalla disciplina processuale che il giudice di appello debba determinarsi secondo parametri diversi da quelli sopra indicati allorché l'appellante che ha reso 118 c, esame in primo grado successivamente ai coimputati chieda di essere di nuovo esaminato per replicare a questi ultimi. È poi evidente che non può ravvisarsi un vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione LLesame del ZZ solo perché è stato ammesso il IU a rendere esame in appello, non potendo fondarsi l'illogicità della motivazione sull'asserita disparità tra i due imputati: difatti, il vizio della motivazione della sentenza impugnata in parte qua va riferita al piano argomentativo speso a proposito della posizione del singolo imputato, piano che - lo si ribadirà appena oltre - non può dirsi meritevole di censure di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 2013, Abate, Rv. 254193: «a norma LLart. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo»). Ancora, sempre tenuto conto dei principi già esposti, l'allegazione difensiva a sostegno del nuovo esame del ZZ difetta della necessaria specificità non avendo la difesa neppure confutato compiutamente che la prima richiesta di rinnovazione fosse generica (come ritenuto dal Giudice di appello - cfr. ordinanza del 18 maggio 2022 - e come in effetti si trae dagli atti: cfr. atto di appello e verbale del 16 maggio 2022); e, quanto alla successiva richiesta di esame, avendo asserito - in maniera generica - che essa era volta a replicare a quanto rassegnato dal IU innanzi al Giudice di appello, quantunque quest'ultima abbia osservato che già in primo grado il IU avesse reso dichiarazioni a carico del ZZ del medesimo tenore di quelle ribadite in secondo grado, assunto questo parimenti non oggetto di adeguata censura da parte del ricorso a fortiori se si considera che, si è già rilevato, le propalazioni del IU in effetti non sono risultate decisive, nell'iter argomentativo della Corte territoriale, sopra ampiamente riportato, per la ricostruzione dei fatti attribuiti ad ND ZZ. 9.6.4. In relazione poi a quanto denunciato con il settimo motivo, ferma restando la non centralità della deposizione del IU nell'impianto argomentativo a sostegno LLaffermazione di responsabilità di ND ZZ, non è fondata la prospettazione difensiva che ne ha denunciato il difetto di riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo chiarito i principi cui deve uniformarsi l'apprezzamento delle dichiarazioni provenienti dal coimputato del medesimo reato, dalla persona imputata in un procedimento connesso a norma LLart. 12 cod. proc. pen. o persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b), nonché dal soggetto che ricopre la veste di testimone assistito, dichiarazioni che, a mente della legge processuale, devono essere «valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità» (art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.; cfr. pure art. 197- bis, ultimo comma, stesso codice). L'elaborazione giurisprudenziale ha tratto dal disposto codicistico i criteri ed il metodo cui deve uniformarsi il giudice deve seguire, allorché è chiamato ad esaminare dichiarazioni provenienti dai soggetti cui si applica l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Segnatamente, la dichiarazione accusatoria deve essere verificata sotto il profilo 119 LLattendibilità intrinseca sub specie della credibilità del dichiarante, cui deve fare seguito il controllo della intrinseca consistenza della propalazione, alla luce di canoni della spontaneità, costanza, coerenza e precisione, della logica interna del racconto, della mancanza di interesse diretto all'accusa, LLassenza di contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili;
e deve essere corroborata, infine, mediante i riscontri esterni da individuarsi in elementi di prova autonomi e diversi dalla chiamata in sé, riferibili all'imputato ed alla contestazione elevata nei suoi confronti (cfr. Sez. U., n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090-01; cfr. pure S.U., n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255143; Sez. 5, n. 36225 del 16/07/2015, Murgeri, n.m.), fermo restando che «tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, c.p.p., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. 5, n. 36225/2015, cit.). Anzitutto, dunque, la chiamata in reità o correità richiede un cauto e prudente apprezzamento della personalità di chi la esprime, del suo grado di conoscenza della materia riferita, delle modalità di esternazione delle dichiarazioni (dettagliate, approfondite, con riferimenti precisi a luoghi e persone). Inoltre, occorrerà considerare la costanza del narrato, verificando se le dichiarazioni siano state reiterate senza contraddizione;
bisognerà poi apprezzarne la logica interna e la ricchezza di contenuti descrittivi, prestando attenzione anche al fatto che il racconto sia o meno articolato e dettagliato o comunque passibile di controllo, avendo ad oggetto fatti obiettivamente verificabili. Le dichiarazioni, infine, dovranno essere verosimili, cioè non dovranno essere immediatamente percepibili come false. Dopo aver vagliato l'attendibilità soggettiva del dichiarante il giudice - si è anticipato -, nei casi di chiamata in reità o correità, deve verificare l'esistenza di elementi esterni di riscontro che ne confermino la c.d. "attendibilità estrinseca": in altri termini, la ricostruzione probatoria dello specifico evento delittuoso oggetto del giudizio richiede altresì autonomi elementi esteriori dotati di specifica idoneità confermativa delle dichiarazioni che riguardano i singoli imputati chiamati. Il che - è bene sottolinearlo - non equivale ad affermare che a carico di ciascun soggetto investito dalle propalazioni accusatorie debbano necessariamente raccogliersi elementi atti a costituire una prova autonoma ed autosufficiente della colpevolezza, a prescindere dalla chiamata di correo: l'art. 192 cod. proc. pen., infatti, richiede che quest'ultima sia affiancata da elementi esterni idonei a confermarne l'attendibilità, cioè da fatti storici che, se anche da soli non raggiungono il valore di prova autonoma di responsabilità del chiamato in correità (altrimenti sarebbero essi stessi sufficienti a provarne la colpevolezza), complessivamente considerati e valutati, risultino compatibili con la chiamata in correità e di questa rafforzativi (Sez. 6, n. 661 del 07/12/1995 - dep. 1996, Agresta, Rv. 203375 - 01), e ne costituiscano il necessario completamento. Inoltre, «non è necessario che l'elemento di riscontro sia rappresentato da una prova diretta o storica, ben potendo accadere, sempre con le cautele del caso, che la conferma sia ottenuta per il mezzo della prova logica» (Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151 120 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607; cfr. pure Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 - 01: «in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità»). La funzione processuale degli "altri elementi di prova" è invece semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata e accessoria rispetto alla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata. Altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità LLimputato, non entra in gioco la regola LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice (Sez. 2, n. 8125 del 30/01/2013, Ragaglia, Rv. 255244 - 01; Sez. 6, n. 3846 del 20/11/2000 - dep. 2001, Finini, Rv. 218416 - 01; Sez. 1, n. 13885 del 22/09/1999, Greco, Rv. 215802-01). Occorre poi che il riscontro positivo della dichiarazione riguardi il singolo chiamato, ossia sia ad esso riferibile, non potendo detto riscontro automaticamente traslarsi su altre circostanze o altri soggetti, pena la vanificazione del precetto normativo posto a tutela del singolo. I riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. devono, cioè, essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona LLincolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito;
il riscontro, in altre parole, deve riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006 - dep. 2007, Alabiso, Rv. 235800-01), poiché inerisce a «ulteriori specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, non essendo lecito l'estendersi congetturale della valutazione nei confronti del chiamato sulla base di non consentite inferenze totalizzanti» (Sez. U., n. 45276/2003, cit.). In altri termini, «ai fini LLaffermazione di responsabilità LLimputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo LLattribuzione a quest'ultimo del reato contestato» (Sez. 6, n. 45733/2018, cit.). Difatti, «l'oggetto diretto, minimo ed indispensabile LLaccertamento demandato al giudice è costituito proprio dagli elementi che fondano la colpevolezza LLimputato per il reato ascrittogli, secondo il criterio LLesclusione di ogni ragionevole dubbio (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.). Ne discende che, in materia di apprezzamento della chiamata di correo, occorre che gli elementi di conferma LLipotesi di accusa attengano non 121 solo allo specifico fatto criminoso in contestazione, in termini di sussistenza e di corrispondenza alla fattispecie incriminatrice. Ma è necessario, ancora, che gli elementi in discorso confermino in modo specifico la partecipazione al fatto della persona accusata, nei termini che fondano la relativa contestazione. Ciò non implica, come in sostanza già si è detto, che l'elemento confermativo non possa consistere nella prova logica desumibile dall'accertamento di una circostanza diversa. Occorre però che si tratti di una prova logica effettivamente pertinente al fatto, che lo confermi in modo puntuale, e non valga semplicemente ad incrementare, in termini generali ed astratti, la credibilità LLaccusa» (ivi). Nel caso in esame la Corte distrettuale ha analiticamente argomentato sulla credibilità e sull'attendibilità del IU, in conformità ai princìpi appena richiamati ed indicando gli elementi sulla scorta dei quali si è espressa (oltre al ruolo da lui ricoperto in seno alla BA, la spontaneità e la coerenza del narrato); e la prospettazione difensiva in realtà finisce col prospettare un alternativo apprezzamento sul punto, anche alla luce di una diversa valutazione della credibilità delle dichiarazioni del teste HI (pure oggetto di argomentazione non manifestamente illogica della Corte territoriale): il che, per costante giurisprudenza, non è consentito in sede di legittimità. Quanto poi ai riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non solo si ribadisce che nella specie risulta un coacervo di elementi (rispetto alle dichiarazioni del IU) indicati dai Giudici di merito, in maniera congrua, come prova autonoma, e che dunque costituiscono ben più di un riscontro individualizzante, ma anche che - in relazione al più diretto oggetto delle censure sollevate con il settimo motivo (ossia la vicenda del c.d. equity swap) il diretto coinvolgimento del ZZ nell'operazione svolta tramite il broker Marex Spectron, rappresentata dal IU, nel testo della sentenza impugnata trova elemento di corro boration nelle stesse parziali ammissioni del ZZ (che ha dichiarato di aver messo in contatto il broker con all'Ufficio soci della BA nei termini già esposti retro). Infine, quanto al nono motivo, alla luce di quanto sopra chiarito, basti osservare che neppure la deposizione del TO (rispetto alla cui attendibilità si è dedotto il deficit motivazionale) costituisce un elemento in assenza del quale la motivazione sarebbe inficiata, poiché gli elementi da essa tratti sono stati esposti a conferma di dati ricavati aliunde dalla Corte di appello, anzitutto dalle prove documentali e da testimonianze non oggetto di fondata censura di legittimità (cfr. retro). 9.6.5. La complessiva infondatezza del ricorso del ZZ determina il rilievo LLintervenuta maturazione dei termini di prescrizione per alcuni reati a lui ascritti, come meglio si evidenzierà al par. 12, ed il rigetto nel resto del ricorso. 10. La posizione di EM IU. Con l'unico motivo di ricorso la Difesa di EM IU ha dedotto il vizio di mancanza di motivazione, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla determinazione, quanto al delitto di ostacolo alla vigilanza contestato al capo H1, della pena base in 3 anni di reclusione, lamentando il mancato richiamo alle argomentazioni difensive svolte 122 con l'atto di appello. In tale sede, infatti, secondo quanto specificato in ricorso, la Difesa aveva sottolineato che la cognizione delle informazioni rilevanti per l'autorità di vigilanza esulava completamente dalle competenze della Divisione Mercati e dal suo responsabile IU;
e, ancora, che avrebbero dovuto essere valorizzati gli indici di attenuazione del dolo, così come l'ampia confessione. Elementi, questi ultimi, valorizzati dalla Corte di merito in sede di giudizio di bilanciamento tra circostanze, ma ingiustificatamente obliterati in sede di determinazione della pena base, analogamente a quanto avvenuto per alcuni indici "minori", come l'incensuratezza e l'assenza di pendenze giudiziarie. In generale, si opina che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la sola oggettiva gravità dei fatti, senza nemmeno indicare quale, tra i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., abbia ritenuto di applicare. 10.1. In sede di concreta commisurazione della pena entro la cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice, il giudice esercita, alla stregua di una valutazione globale degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., un ampio potere discrezionale che si sottrae, in quanto riconducibile ad apprezzamento di merito, a qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità. Quanto agli standard motivazionali che il giudice di merito è tenuto a osservare nell'ambito di tale apprezzamento, l'applicazione di una pena base in misura pari o superiore alla media edittale richiede una specifica indicazione dei criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 - 01); mentre, al contrario, tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta in una fascia «medio bassa» rispetto al regime edittale della pena, non è neppure necessaria una specifica motivazione (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278 - 01). Fermo restando che, in tali casi, è comunque sufficiente «il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01), ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il mero richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere LLimputato (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 - 01). 10.2. Tanto premesso, deve osservarsi che, nel caso di specie, il reato più grave tra quelli ascritti all'imputato è stato individuato in quello contestato al capo H1, ovvero nel delitto di ostacolo alla vigilanza previsto dall'art. 2638, commi secondo e terzo, cod. civ. Benché siano state contestate e ritenute sussistenti plurime aggravanti, in presenza delle quali, ai sensi del comma terzo della citata disposizione, la pena prevista dal primo comma è raddoppiata, la prevalenza accordata, in sede di giudizio di bilanciamento, alle attenuanti generiche, determina che il regime edittale è quello previsto per il delitto non aggravato, sicché la relativa pena è compresa tra 1 e 4 anni di reclusione. Ne consegue che, nel caso di IU, essendo stata la pena determinata in 3 anni di reclusione, il relativo computo si è assestato su una fascia medio alta, essendo la stessa superiore alla media edittale, pari a 2 anni e 6 mesi di reclusione. 123 Orbene, nel caso qui esaminato, in sede di dosimetria sanzionatoria relativa alla pena base applicata all'imputato per la violazione più grave le due pronunce di merito sono del tutto sovrapponibili, sicché la relativa motivazione è destinata a una reciproca integrazione, sicché la giustificazione resa dalla Corte di appello deve essere valutata alla luce di quanto, sul punto, è stato affermato dal Tribunale. Orbene, la sentenza di primo grado ha valorizzato, con riferimento alla natura e alle modalità LLazione, il ruolo rivestito da IU all'epoca dei fatti quale soggetto apicale, al pari dei coimputati, all'interno della BA popolare di Vicenza, nonché il numero e la varietà delle condotte illecite compiute e il protrarsi di esse per un arco temporale di ben tre anni. Sempre sul piano oggettivo, è stata sottolineata l'ingente entità dei danni provocati agli investitori a cagione della gestione della BA da parte degli imputati, la cui conseguenza ultima è stata la messa in liquidazione della stessa. Sul piano soggettivo, inoltre, è stata valorizzata la particolare intensità del dolo, ricavata dall'impegno profuso dagli imputati nell'elaborazione e nella successiva attuazione delle strategie commerciali in tema di capitale finanziato, la pervicacia manifestata sia nell'imporre detta operatività alla rete commerciale, sia nell'occultamento al mercato e alla vigilanza della reale situazione LListituto bancaria. Alla stregua di questi concreti elementi, il Tribunale ha stimato che i fatti accertati dovessero essere valutati come particolarmente gravi e che, rispetto a tale gravità, la pena di 3 anni di reclusione fosse congrua, ovvero concretamente adeguata ad essa. Al medesimo approdo è pervenuta la Corte di appello, la quale, facendosi carico anche di taluni argomenti prospettati dalla Difesa LLimputato nell'atto di appello, ha ritenuto che la «presa di coscienza» da parte di IU della gravità di quanto commesso non si fosse tradotta in «un'astensione dal continuare a concorrere nei contegni penalmente rilevanti», né tantomeno nella decisione di dimettersi o di denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria. In questo modo, le due sentenze di merito hanno correttamente adempiuto allo specifico onere motivazionale concernente la puntuale esplicitazione delle ragioni della decisione sul trattamento sanzionatorio, considerato che l'obbligo di richiamare gli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. ai fini del concreto esercizio della relativa discrezionalità da parte del giudice non implica una necessaria disamina di ciascuno di essi, quanto il riferimento a quelli che, nell'ambito LLapprezzamento di merito, siano stati ritenuti rilevanti. In ogni caso, gli elementi fattuali valorizzati ai fini della determinazione della pena in concreto rivelano, da un lato, la manifesta infondatezza delle deduzioni difensive in ordine alla mancata esplicitazione di quale, tra i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., i Giudici abbiano ritenuto di applicare;
e, dall'altro lato, il carattere rivalutativo delle censure relative ai profili, già oggetto di specifico apprezzamento in sede di merito, concernenti la attenuazione del dolo, l'ampia confessione resa, la condizione di incensuratezza. 10.3. La complessiva infondatezza del ricorso del IU comporta il rilievo LLintervenuta maturazione dei termini di prescrizione per alcuni reati a lui ascritti, come meglio si evidenzierà al par. 12, ed il rigetto nel resto del ricorso. 124 st- 11. La posizione di IA EG. Si è contestato a IA EG di avere concorso nei reati di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza nella sua qualità di dirigente responsabile della Divisione Bilancio e Pianificazione, competente alla redazione dei documenti contabili rilevanti nella prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni della BA popolare di Vicenza e di avere, altresì, fornito un concreto contributo alla realizzazione dei reati di falso in prospetto in ragione della sua responsabilità nella gestione degli adempimenti contabili e nella predisposizione delle segnalazioni all'autorità di vigilanza. La sentenza di primo grado, rispetto a tali addebiti, aveva ritenuto non provata la consapevole partecipazione di EG al complesso meccanismo decettivo posto in essere dai coimputati. Ciò sul rilievo che la Divisione di cui era responsabile non era stata coinvolta direttamente nella realizzazione delle operazioni correlate, riferibili ad altre divisioni. Inoltre, non poteva ritenersi dimostrato che, al di là di una generica conoscenza del fenomeno, egli sapesse delle sue caratteristiche e, soprattutto, della sua diffusività, considerato: che nessuna informazione al riguardo gli era pervenuta attraverso i canali istituzionali;
che taluni dei suoi stretti collaboratori (TR, AN, ET, LI) avevano riferito che il fenomeno non era stato percepito nell'ambito LLattività di gestione della contabilità; che LA non aveva riferito di aver parlato con lui delle operazioni baciate e che le deposizioni di TO, AL, UR in proposito erano state considerate vaghe e incerte. Il Tribunale aveva, inoltre, valorizzato sia la vicenda della comunicazione delle 17 posizioni sospette da parte della PM (in occasione della quale EG si era mostrato seriamente preoccupato), sia la richiesta di disclosure da lui avanzata in relazione ai fondi IM e HE, segnalandone l'esposizione sconosciuta e chiedendo la detrazione dal Cet 1 LLintero investimento;
sia, infine, l'atteggiamento da lui tenuto nella seduta del Consiglio di amministrazione in data 10 aprile 2014, allorché egli si era discostato dalle indicazioni di NI in relazione al valore da assegnare all'azione. Quanto poi alla seduta LL8 novembre 2011 non vi era prova che l'imputato conoscesse il fenomeno di cui, pure, si era parlato né la sua diffusività, mentre al Comitato di direzione del 10 novembre 2014 EG non aveva partecipato e il riferimento a lui fatto da EM IU («... però dobbiamo confrontarci con IA...»), nasceva dal fatto che egli doveva essere coinvolto nell'operazione in ragione LLesigenza di tagliare gli attivi. Infine, la circostanza che OS UR avesse riferito che nel corso della riunione del 7 gennaio 2015 si era parlato di «operazioni baciate» in presenza di EG era stata ritenuta priva di valore probatorio, posto che il teste era stato considerato inattendibile proprio in quanto aveva ritrattato le precedenti dichiarazioni sul punto. Al contrario, la Corte di appello, investita della posizione di EG attraverso l'appello del Pubblico ministero, ha ritenuto, all'esito della rinnovazione LListruzione dibattimentale disposta ex art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., che fosse stata dimostrata la totale consapevolezza LLimputato rispetto al fenomeno delle operazioni correlate e che egli avesse partecipato dalla complessiva operazione di occultamento realizzata dai coimputati attraverso le 125 condotte manipolative di aggiotaggio e attraverso l'ostacolo frapposto ai controlli da parte delle autorità di vigilanza. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato come la situazione di crisi che si era determinata a partire dal 2010 all'interno LListituto bancario e la progressiva perdita di valore delle azioni fosse certamente conosciuta da EG e che il rimedio approntato per fare fronte alla situazione, costituito dai finanziamenti per l'acquisto delle azioni proprie, costituiva un fatto notorio ( tanto che secondo il teste BE RE, lo sapeva «il 99% del personale»), sicché le operazioni di capitale finanziato e, in particolare, le cd. campagne svuotafondi finalizzate ad assicurare il rispetto dei ratios patrimoniali, dovevano necessariamente costituire oggetto di una adeguata pianificazione e di una conseguente attuazione, costantemente monitorata, non essendo ragionevolmente ipotizzabile che siffatte operazioni fossero poste in essere "alla cieca", ovverosia ignorandone presupposti ed effetti. Ciò era, del resto, confermato dall'intervento del direttore generale SO in occasione della seduta del Comitato di direzione LL8 novembre 2011 riportata dalle annotazioni di LA, ove era stata evidenziata l'esigenza di una costante verifica LLandamento di tali operazioni, che spettava, come tutto il monitoraggio dei dati contabili rilevanti ai fini del rispetto dei ratios patrimoniali della banca anche in relazione all'andamento del fondo acquisti azioni proprie, alla direzione Pianificazione Strategica che faceva capo alla Divisione Bilancio diretta da EG, l'unica che aveva risorse e mezzi per procedere al monitoraggio del capitale finanziato (v. le dichiarazioni sul punto di RA TO), procedendo ordinariamente, come ammesso anche da IU, a elaborare i dati da mettere a disposizione delle altre articolazioni (v. in proposito le dichiarazioni di UC TR). Sicché non poteva ammettersi che EG, massimo dirigente della Divisione Bilancio potesse essere all'oscuro di tali operazioni (anche considerata la presenza di anomalie come la «marea» degli storni, costantemente comunicata agli uffici di EG e che non poteva certo sfuggire a un dirigente esperto come lui, tanto più che essi avevano ricevuto l'avallo dalla Ragioneria generale, direzione che dipendeva dalla Divisione Bilancio, v. pag. 735 sentenza primo grado). E ciò, in particolare, considerando la forte gerarchia con cui la struttura era organizzata, l'importanza vitale delle operazioni per la banca, le gravi conseguenze giuridiche in caso di occultamento agli organi di vigilanza e, soprattutto, la mancanza totale di evidenze in tal senso, spiegandosi la mancanza di documenti che informassero EG con le direttive date a livello centrale, che imponevano di non lasciare tracce LLoperatività illecita. In tale contesto probatorio, caratterizzato da prove dichiarative, documentali e da argomenti di carattere logico, si sono poi inserite le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del coimputato IU, che nel suo memoriale e nel corso della rinnovazione del suo esame, riscontrati da un ampio compendio documentale (v. pagg. 671 e ss.), ha confermato come le «operazioni baciate» esistessero già dal 2007 e si fossero diffuse nel 2011-2012, con l'accentuarsi della sfavorevole congiuntura economica, per raggiungere una serie di obiettivi aziendale: il mantenimento dei ratios patrimoniali richiesti dall'Autorità di vigilanza;
il sostegno al prezzo LLazione;
il soddisfacimento delle richieste dei soci per non generare malcontento. IU ha, inoltre, riferito che EG aveva uno stretto rapporto con il direttore generale 126 SO;
che aveva accesso diretto «ai sistemi informativi» della BA popolare di Vicenza ovvero alle «tecnologie/strumenti che permettono di tracciare/controllare/consuntivare tutte le operazioni di una banca» e che costituiva la «interfaccia primaria con BA d'IT e BC», condividendo con il collaboratore AN le risposte da dare agli enti regolatori;
che lo stesso EG, direttamente o per il tramite dei più stretti collaboratori, era solito partecipare alle riunioni e ai comitati di direzione nei quali si era affrontato anche il tema del capitale finanziato e che, dunque, egli ne era pienamente consapevole, così come della cd. prassi svuotafondo, al pari di tutti gli altri componenti LLalta dirigenza LListituto di credito, essendo impossibile per la rete commerciale portare avanti quella particolare e complessa operatività senza che i vertici della BA ne fossero a conoscenza. Fermo restando, in ogni caso, che EG ne aveva parlato espressamente con lo stesso IU, il quale gli aveva riferito LLampiezza del fenomeno;
e che il primo era stato destinatario, come tutta l'alta dirigenza della BA, delle e- mail del Controllo di Gestione ove si faceva riferimento ad esso. 11.1. La Difesa di EG, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto la violazione LLart. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 del codice di rito, nonché LLart. 6, par. 3, lett. d), Cedu, poiché la rinnovazione istruttoria disposta dalla Corte di appello sarebbe stata parziale e non avrebbe attinto tutte le prove decisive, essendosi essa limitata a disporre il nuovo esame soltanto in relazione a cinque testimoni (AN, ET, LI, NI e CH) nonché, in un secondo momento, l'esame di IU e di TR. Si osserva, in proposito, che la sentenza di primo grado, nell'esaminare la posizione LLimputato, avrebbe sottolineato la rilevanza di ulteriori prove dichiarative che avrebbero confermato il suo mancato coinvolgimento nella operatività illecita. E dal momento che la Corte di appello preciserebbe che la ricostruzione dei fatti e delle singole responsabilità sia possibile, nella specie, soltanto sulla base di una «inevitabile combinazione di plurimi contributi narrativi», la rinnovazione istruttoria avrebbe dovuto essere estesa alle deposizioni che avevano fornito un contributo sui temi rilevanti per la ricostruzione della consapevolezza di EG del fenomeno dei finanziamenti correlati e, dunque, di quelle che si sono occupate: LLorganizzazione funzionale della BA popolare di Vicenza e delle mansioni in concreto svolte da EG;
delle riunioni che si tenevano nell'istituto di credito vicentino e degli argomenti ivi trattati, nonché dei soggetti che vi partecipavano;
degli accertamenti svolti dagli ispettori della BA d'IT e della BA centrale europea in occasione degli accessi effettuati e di quanto da essi rilevato in ordine all'attività di EG;
delle informazioni sul tema delle «operazioni baciate» a disposizione dei suoi stretti collaboratori e, comunque, di coloro che operavano nella Divisione Bilancio e Pianificazione (non solo TR, AN e ET, ma anche SS e RC). Sotto altro profilo, la difesa lamenta che la Corte di appello avrebbe menzionato anche altri apporti dichiarativi, i quali sarebbero stati utilizzati per fornire una chiave di lettura di altri dati, come l'appunto scritto di LA, al quale sarebbe stato attribuito valore confermativo del fatto che, in occasione del Comitato direttivo del 2011, fossero state impartite direttive per eseguire le «operazioni baciate». Del pari, non sarebbe stata 127 ,JA disposta la rinnovazione di prove testimoniali ritenute decisive dalla Procura generale appellante e che la Corte di appello, dopo averle ritenute ininfluenti ai fini della decisione, avrebbe invece utilizzato proprio nella medesima prospettiva indicata dall'appellante (come nel caso di TO, LA, UR, AL e ZE). Si contesta, a tal proposito, l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui le dichiarazioni non rinnovate non avrebbero potuto formare oggetto di opposte valutazioni in punto di responsabilità LLimputato (si menziona, al riguardo, in via meramente esemplificativa, il caso dei testi TO, AL, UR e LA), all'uopo richiamando il contenuto nella memoria difensiva depositata nel giudizio di appello. 11.1.1. Il motivo è fondato e, per tale ragione, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla posizione processuale LLimputato, ovviamente, quanto agli effetti penali, limitatamente ai soli reati contestati ai capi di cui ai capi El, quanto al fatto del 15 marzo 2014, Fl, Gl, Ml, per i quali non risulta intervenuta la prescrizione, nonché, per i residui reati di cui ai capi Al, Bl, Cl, D1, El, quanto ai fatti del 15 settembre 2013 e 25 ottobre 2013, soltanto agli effetti civili (v. infra). Va premesso che il tema degli obblighi di rinnovazione LListruzione dibattimentale in caso di impugnazione della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero è stato fatto oggetto di importanti arresti giurisprudenziali da parte della Corte di legittimità, anche a Sezioni unite, i quali hanno affermato che la previsione contenuta nell'art. 6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti LLuomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto LLimputato di far sottoporre a esame i testimoni a carico e di ottenere l'esame dei testimoni a discarico, implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale LLimputato, senza avere prima proceduto, anche d'ufficio a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni, sui fatti del processo, che siano state ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (da Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, DA, Rv. 267491 - 01). Quanto alla nozione di prove decisive si è anche precisato che la stessa va riferita, al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, a quelle prove che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva LLappellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini LLesito della condanna (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, DA, Rv. 267491 - 01). Su tale scenario giurisprudenziale si è inserita la modifica LLart. 603 cod. proc. pen., con l'introduzione del comma 3-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, che 128 nella sua formulazione applicabile ratione temporis alla presente vicenda processuale stabiliva che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione LListruzione dibattimentale». In ottemperanza alle indicazioni della norma processuale, la Corte territoriale ha provveduto alla rinnovazione LListruzione dibattimentale, procedendo alla nuova audizione di taluni testi già escussi nel corso del dibattimento di primo grado, attraverso una attività istruttoria che la Difesa LLimputato contesta nella sua portata ed estensione. Secondo quanto dedotto in ricorso, come detto, la sentenza impugnata avrebbe fatto ricorso, nel motivare la pronuncia di condanna che ha ribaltato la decisione assolutoria di primo grado, ad apporti dichiarativi che, acquisiti nel corso del primo giudizio, non sono stati nuovamente assunti nel corso del processo di secondo grado. 11.1.2. Tanto premesso, deve innanzitutto rilevarsi che secondo l'indirizzo giurisprudenziale che si è ormai consolidato, la rinnovazione non deve essere disposta rispetto a tutte le prove dichiarative, né a quelle che abbiano costituito oggetto della richiesta del pubblico ministero o della difesa delle parti private, quanto con riferimento a quelle sole prove dichiarative che, a prescindere da una specifica richiesta, siano ritenute "decisive" dal giudice. Quest'ultimo, dunque, mantiene i poteri officiosi previsti dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. ed è, quindi, tenuto comunque a disporre la riassunzione delle prove decisive in ragione della regola LLassoluta necessità probatoria, implicita nell'impossibilità di un ribaltamento LLesito del giudizio di primo grado se non a seguito della rinnovazione delle prove dichiarative che avevano contribuito a determinare l'assoluzione LLimputato (v. Sez. 1, n. 13725 del 07/11/2019, dep. 2020, C., Rv. 278972 - 01). Dunque, il giudice, investito LLimpugnazione della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, è tenuto a disporre la rinnovazione LListruttoria dibattimentale, ai sensi LLart. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., unicamente in relazione alle prove decisive ai fini della valutazione di responsabilità e non a quelle prove che, pur ritenute tali nella prospettazione LLappellante, siano invece ritenute irrilevanti dallo stesso giudice ai fini della decisione (così Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 - 01; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050 - 01; Sez. 3, n. 51575 del 18/06/2018, P., Rv. 275866 - 01). E ad analoga conclusione la giurisprudenza è pervenuta anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa (così Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 01), rispetto alle quali il giudice è tenuto alla rinnovazione unicamente nel caso in cui, ai sensi LLart. 603, comma 1, cod. proc. pen., ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, essendo la prova richiesta assolutamente necessaria alla decisione o essendo la prova sopravvenuta dopo la decisione di primo grado. La Difesa di EG, come anticipato, lamenta che non siano state riassunte tutte le prove realmente decisive, atteso che, come detto, la sentenza di appello avrebbe fatto ricorso anche alle deposizioni di alcuni testi sentiti in primo grado e non escussi, invece, nel giudizio di 129 L32-\ secondo grado, i quali sarebbero decisivi proprio per la rilevanza annessa al loro contributo dichiarativo nel contesto della affermazione di responsabilità LLimputato. Tale assunto deve essere meglio precisato. Invero, la circostanza che la sentenza di appello abbia richiamato le dichiarazioni di testi in relazione ai quali non si è proceduto alla rinnovazione LLesame non implica che esse debbano necessariamente reputarsi decisive, dovendo verificarsi se tali contributi narrativi siano stati essenziali ai fini LLassoluzione in primo grado ovvero se esse, in termini astratti, avrebbero potuto essere determinanti ai fini della condanna nel giudizio di appello o, infine, se essi si siano rivelati tali, secondo l'opinione del giudice di appello, per il ribaltamento della prima decisione. Orbene, si è già detto che l'assoluzione da parte del Tribunale era stata motivata con la mancata dimostrazione della consapevolezza in capo a EG del ricorso al finanziamento degli acquisiti delle proprie azioni da parte della BA Popolare di Vicenza. Ciò in quanto il monitoraggio del capitale finanziato non sarebbe stato univocamente riconducibile alla Direzione Pianificazione strategica della BA, guidata da AN, la quale dipendeva dalla Divisione Bilancio e Pianificazione di EG;
e in quanto alcuni stretti collaboratori LLimputato (AN e ET) avevano riferito che in presenza di EG non si sarebbe mai parlato del capitale finanziato. Viceversa, la Corte di appello ha, dapprima disposto la rinnovazione LListruzione dibattimentale dei predetti testi (ai quali erano stati aggiunti anche il vicedirettore LI e TR) e del coimputato IU, riportando diffusamente le dichiarazioni di quest'ultimo, il quale, avendo deciso di rendere ampia collaborazione, ha fornito un contributo caratterizzato da significativa novità, concorrendo in maniera assai rilevante alla ricostruzione degli accadimenti e a delineare il ruolo svolto da ON e dallo stesso EG, in particolare con riferimento alla discussione svoltasi nel corso di un Comitato di direzione in relazione al coinvolgimento della Divisione Bilancio e Pianificazione della quale egli era a capo. Tuttavia, nella ricostruzione di taluni profili della vicenda, la sentenza impugnata ha anche richiamato alcune dichiarazioni, che avrebbero dovuto rilevare sia come autonome prove indiziarie, sia quali riscontri alle propalazioni eteroaccusatorie di IU, alle quali la Corte territoriale sembra avere annesso una significativa valenza nel contesto del complessivo ragionamento probatorio svolto. Ciò è a dirsi, innanzitutto, per la deposizione di RA TO ( già direttore generale della controllata toscana Cassa di Risparmio di Prato, poi fusa per incorporazione nella BA popolare di Vicenza e indi direttore regionale LLarea Toscana di quest'ultima), che la sentenza impugnata ha valorizzato per evidenziare come la determinazione dei ratios patrimoniali delle operazioni inerenti ai finanziamenti correlati fosse un'operazione particolarmente complessa e sofisticata, sicché soltanto la struttura di «EG era in grado di poter poi dare il risultato finale, perché aveva gli uomini che gliele fornivano» (pag. 629) nonché per confermare che alla riunione LL8 novembre 2011, alla presenza di EG, era stato detto che l'unico modo per finanziare la banca, vista la prossimità della scadenza, erano le «operazioni baciate» (v. le pagine 633 ss. e 647). Dichiarazioni, queste, che la sentenza di appello ha riportato nell'ambito degli elementi 130 significativi della consapevolezza di EG del ricorso alle operazioni correlate e che la sentenza di primo grado aveva del tutto pretermesso o aveva diversamente interpretato, quanto alla riunione LL8 novembre 2011, nel senso che il Tribunale aveva concluso che EG non avesse compreso il senso del riferimento di RA TO alle «operazioni baciate». Del pari, a pag. 625 della sentenza impugnata sono state sottolineate le dichiarazioni del teste OS UR, funzionario dello staff della Divisione Mercati, nella parte in cui costui ha riferito che all'interno della BA popolare di Vicenza persino «i cassieri» erano a conoscenza delle operazioni correlate;
dichiarazioni, queste, che la sentenza di primo grado aveva, invece, svalutato, ritenendo complessivamente inattendibile il teste, il quale aveva ritrattato, in parte, il suo precedente racconto. Ancora: la Corte territoriale ha riportato le dichiarazioni del teste AD AU, al vertice della Direzione Risorse, il quale, dopo avere riferito, secondo quanto riportato alle pagine 644 e 677 della sentenza impugnata, che i piani industriali erano stati manipolati per tenere alto il prezzo LLazione, ha anche precisato che EG aveva più volte ammesso come l'elaborazione di piani industriali irrealistici costituisse il contributo da lui offerto per sostenere surrettiziamente il prezzo LLazione, tanto da essere definito dal teste, proprio con riferimento a tale elaborazione, il "braccio armato" del direttore generale SO (pag. 690); dichiarazioni, queste, che la sentenza di primo grado non ha, invece, nemmeno riportato. Infine, la sentenza di appello ha richiamato le dichiarazioni di MA ZE, responsabile LLaudit, e la sua denuncia alla riunione del febbraio 2015, per ricavare dalla mancata reazione di EG alle sue rivelazioni la conclusione che egli sapeva delle operazioni correlate: episodio a cui la sentenza di primo grado non fa, invece, alcun cenno. Tali contributi dichiarativi, sia che possano considerarsi come prove vere e proprie, sia che costituiscano elementi di riscontro al racconto di EM IU e alla sua chiamata in correità di EG, sono state utilizzate dalla sentenza impugnata per ricostruire fatti, relativi all'operatività della Direzione Bilancio e Programmazione e delle conoscenze che, all'interno di essa, doveva necessariamente avere EG. Essi, pur in taluni casi non utilizzati dalla sentenza di primo grado, hanno, invece, acquisito un connotato di decisività rispetto alla pronuncia di appello, nel senso che anche su di essi è stata fondata la differente valutazione del complessivo compendio in punto di affermazione della responsabilità di EG. Non pertinente, dunque, deve ritenersi il richiamo operato dalla sentenza impugnata al principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 34541 del 12/03/2019, Berlingeri, Rv. 276691 - 01, secondo cui in tema di rinnovazione LListruzione, non costituiscono prove decisive, che il giudice d'appello ha l'obbligo di rinnovare in caso di reformatio in pejus, gli apporti dichiarativi il cui valore probatorio, in sé inidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con elementi di diversa natura, non adeguatamente valorizzati o addirittura pretermessi dal primo giudice, ricevendo da questi ultimi, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini LLaffermazione di responsabilità. Detto principio che, peraltro, già si rinviene nella motivazione della citata Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, DA (che a sua volta lo aveva mutuato da un solido orientamento giurisprudenziale, espresso, tra le altre, 131 da Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265879 - 01; Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, Di Trapani, Rv. 264682 - 01; Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, P., Rv. 260867- 01; Sez. 6, n. 18456 del 01/07/2014, dep. 2015, Marziali, Rv. 263944 - 01), concerne, invero, un'ipotesi differente da quella qui in rilievo, posto che esso presuppone che il contributo dichiarativo sia inidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado e che esso si combini con elementi probatori di diversa natura e, dunque, con prove di natura non dichiarativa. Consegue alle considerazioni che precedono la necessità di sollecitare un nuovo sforzo motivazionale da parte della Corte di appello, tanto più in rapporto al passaggio della sentenza in cui la Corte di appello ha contraddittoriamente evidenziato come la ricostruzione dei fatti si sarebbe potuta operare, nell'odierna complessa vicenda processuale, solo in base a un «inevitabile combinazione di plurimi contributi narrativi» e come, nel panorama probatorio del processo, non potesse ravvisarsi una prova autosufficiente e decisiva, essendo, invece, necessaria la valorizzazione di una congerie di dati probatori (documenti, testimonianze e consulenze). Un assunto che pur non potendo essere sviluppato sino alle estreme conseguenze, come invece avrebbe auspicato la Difesa di EG e, quindi, sino a realizzare una rinnovazione LListruzione dibattimentale pressoché integrale su tutti i temi di prova in qualche modo connessi ai fatti di causa, impone, comunque, una cura particolare nel selezionare e, quindi, riassumere le prove rilevanti ai fini della assoluzione in primo grado e della condanna disposta in appello. Ciò che, come detto, è stato fatto dalla Corte di appello, nonostante le premesse, soltanto parzialmente. 11.2. Dall'accoglimento del primo motivo di ricorso consegue che gli ulteriori motivi di doglianza devono ritenersi assorbiti, ancorché non preclusi. Alla luce delle considerazioni che precedono, nei confronti di IA EG la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali relativamente ai reati di cui ai capi Al, nonché ai capi Bl, C1, D1, E1 - quanto ai fatti del 15 settembre 2013 e 25 ottobre 2013 - per essere i suddetti reati estinti per prescrizione. Inoltre, la sentenza deve essere annullata, agli effetti civili, relativamente agli stessi reati, nonché, agli effetti penali, in relazione ai reati di cui ai capi di cui ai capi El, quanto al fatto del 15 marzo 2014, Fl, Gl, Ml, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. 12. La declaratoria di prescrizione e le conseguenti statuizioni sulle pene. La non manifesta infondatezza dei ricorsi degli imputati in relazione ai reati per i quali è allo stato maturato il termine di prescrizione impone di rilevare tale causa estintiva, con gli effetti che si specificheranno in fra. 12.1. Nel presente giudizio risulta la sospensione del termine di prescrizione in primo grado per complessivi 87 giorni (dal 12 marzo 2020, per la durata di 64 giorni, in ragione del differimento secondo la disciplina emergenziale introdotta per la pandemia da Covid19; dal 19 maggio 2020 al giorno 11 giugno 2020 per richiesta difesa, per la durata di 23 giorni); nonché 132 in seguito all'incidente di costituzionalità nel corso del giudizio di legittimità, di cui si dirà appena oltre (dal 14 dicembre 2023, data in cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, al 4 febbraio 2025, giorno in cui è stata depositata la sentenza n. 7 del 2025 della Consulta e sono stati restituiti gli atti: rectius, la Cancelleria del Giudice delle leggi ne ha reso edotta questa Corte) pari a 418 giorni. Si evidenzia che tale ultima sospensione si è verificata allorché era già decorso il termine di prescrizione dei reati di cui in questa sede si dichiara l'estinzione, i quali dunque erano già estinti senza che essa possa avere effetto (a differenza che per le imputazioni rispetto alle quali non era già spirato il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.), salvo che - come si specificherà appena infra - per uno dei fatti di cui al capo E.I.. Sono, in particolare, estinti per prescrizione, come anticipato considerando la sospensione di 87 giorni (e non potendosi considerare quella determinata dall'incidente di costituzionalità, sollevato successivamente al maturare della prescrizione): - i fatti di cui all'art. 2637 cod. civ. (capo Al.) successivi a quelli commessi fino al 2014 (per cui è già stata dichiarata), da collocarsi da ultimo in data 11 aprile 2015, in quanto il termine di prescrizione massimo di sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.) è spirato il 6 gennaio 2023; - i fatti di cui all'art. 2638 cod. civ. descritti al capo 3.1., commessi dal 28 maggio 2012 al 12 ottobre 2012, in quanto il termine massimo di prescrizione di dieci anni (cfr. pure art. 2638, comma 3, cit.) è spirato il 7 gennaio 2023; nonché quelli descritti al capo C.1., del 5 marzo 2013, in quanto il termine massimo di prescrizione di dieci anni è spirato il 31 maggio 2023; al capo D.1., del 24 giugno 2013, in quanto il termine massimo di prescrizione di dieci anni è spirato il 19 settembre 2023; al capo del 15 settembre 2013, in quanto il termine massimo di prescrizione di dieci anni è spirato il 11 dicembre 2023. È, altresì, spirato il termine decennale di prescrizione del fatto di cui all'art. 2638 cod. civ., pure contestato al capo El., commesso il 25 ottobre 2013, prescritto in data 13 marzo 2025, considerata la sospensione per complessivi 87 giorni verificatesi in primo grado e la sospensione determinata dall'incidente di costituzionalità. I rimanenti reati di ostacolo alla vigilanza (capi E.1, in parte qua, G.1, H.1, M.1, N.1, commessi dal marzo del 2014), non sono prescritti. Ne deriva l'annullamento senza rinvio agli effetti penali della sentenza impugnata nei confronti di EM IU, AO IN, ND ZZ, OV ON, limitatamente ai reati in discorso;
e il rigetto nel resto dei loro ricorsi. Ne consegue, altresì, l'eliminazione della pena inflitta per i reati prescritti, quanto a OV ON e ND ZZ pari a complessivi 6 mesi;
quanto a EM IU, la pena pari a 108 giorni di reclusione. Non può, invece, qui rideterminarsi la pena per AO IN, in quanto la pena rispetto al alla quale sono stati calcolati gli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen., è quella a lui irrogata per il delitto di cui al capo H.1., oggetto di annullamento senza rinvio per non aver commesso il 133 , fatto. Dunque, deve rinviarsi per la rideterminazione della pena per i residui reati ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia. 13. Le statuizioni civili. In ragione della soccombenza, AO IN, ND ZZ e OV ON devono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, nella misura che si stima equa ed indicata per ciascuna in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori anticipatari (pure indicati in dispositivo). Non deve invece disporsi il pagamento delle spese in favore degli AT Lorenzo RO, LA SM, AN NAcchi, RI EN, non abilitati al patrocinio innanzi a questa Corte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di EM IU, AO IN, ND ZZ, OV ON e IA EG limitatamente ai reati di cui ai capi Al, nonché ai capi B1, Cl, D1, El - quanto ai fatti del 15.9.2013 e 25.10.2013- per essere i suddetti reati estinti per prescrizione. Elimina per l'effetto, quanto a EM IU, la pena di giorni 108 di reclusione, quanto ad ND ZZ e OV ON, di mesi sei di reclusione ciascuno. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AO IN limitatamente alle residue condotte di cui al capo H1 per non aver commesso il fatto e rinvia per la rideterminazione della pena per i residui reati ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia. Annulla la sentenza impugnata quanto a IA EG per i residui reati di cui ai capi El (fatto del 15.3.2014), Fl, Gl, M1 e agli effetti civili per i reati di cui ai capi Al, B1, Cl, D1, El -per i fatti del 15.9.2013 e 25.10.2013- con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. presso la Corte d'appello di Venezia, di EM IU, AO IN, ND ZZ, OV ON. Rigetta il ricorso della BA Popolare di Vicenza in Liquidazione Coatta Amministrativa. Condanna, inoltre, gli imputati IN AO, ZZ ND e ON OV alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BA d'IT che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge. Condanna, altresì, gli imputati IN AO, ZZ ND e ON OV alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CONSOB, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge. Condanna, poi, gli imputati IN AO, ZZ ND E ON OV alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dagli Avv. Amoroso IS, Barracato Giancarlo, Di Ciollo SC, MA IZ, Spillare LO, NI AN IA, AC OV, NZ LO, NO ER, CA Beatrice, 134 D'ME ST, OL LA, IB IE MA, TI EL, IO AV, PU UC che liquida, per ciascun difensore, in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei primi sei, in quanto anticipatari. A Condanna, ancora, gli imputati IN AO, ZZ ND e ON OV alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dagli Avv. Callegaro Marzia, De Franceschi DI, Vio AN, GH TA, Pegoraro RI, NA RA, HE LL, AL IA, BI RU, DI IC, SI ND, BO SC M, CA Antonino, CO AO, ZO CO, Cusinato DO, Fantini EL, EL OS LO, D'OR IS, ON MA, CO SI, AT SE, AT Diego, BR SA, BE EV, RS UE, EL Diego, Palazzo Fabio Marzio, IZ LA, ST Lorenzo, EV RI, VI FE, VI OV, CC MA, UT OV RI che liquida, per ciascun difensore, in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei primi sette, in quanto anticipatari. Condanna, altresì, gli imputati AO IN, ND ZZ e ON OV alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dagli Avvocati De ON LE, Orlandella Geraldina, Cianci BE, Sottosanti Elisa, BB EL che liquida, per ciascun difensore, in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei primi due, in quanto anticipatari. Condanna, inoltre, gli imputati IN AO, ZZ ND e ON OV alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistita dagli Avv. LL NA, Bordandini Denaura, Borgobello MA, Compagno EM, TE ZI, AT SC, NO EN, FI SA, FIni ND, TO AO, AD ON, Vettore MI, AJ UC, NI UE, NA ND, CA IO, NA AN, FA GI, GN SA, IN LA, CI ES, OR DI, Parenti OS, RT FE, OL BE, PU BA, LO AO, LO SC, VE NA, NI SA che liquida, per ciascun difensore, in complessivi euro 9.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei primi dodici, in quanto anticipatari. Condanna, inoltre, gli imputati IN AO, ZZ ND e ON OV alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dai residui avvocati, liquidate in complessivi euro 3.686,00 a favore LLAvv. Di AO Raffaela, euro 6.332,00 a favore LLAvv. Rando ES, euro 3.870,00 a favore LLAvv. CO SA FR, euro 2.660,60 a favore LLAvv. Ferretto Chiara, euro 2.900,00 a favore LLAvv. L'Insalata MA, euro 2.000,00 a favore LLAvv. LOzzi CA, euro 1.582,31 a favore LLAvv. Pedrali DEe, euro 2.766,00 a favore LLAvv. Sbraccia Agnese, euro 5.738,32 a favore LLAvv. Bortolamei LA, euro 6.332,00 a favore LLAvv. Forlin DI, euro 3.686,00 a favore LLAvv. Vezzoli RI, euro 6.991,80 a favore LLAvv. LO SA, euro 5.500,00 a favore LLAvv. OJ MI, euro 4.791,80 a favore LLAvv. 135 OV CO Il Pres .ente OS P zullo I Consiglieri estensori LO EN dik ) LA/ TE SC, euro 6.038,90 a favore LLAvv. Di AN Calogero, euro 6.500,00 a favore LLAvv. Menegardi FE, per tutti oltre accessori di legge, con distrazione a favore delle prime tre, in quanto anticipatarie. Nulla per spese ai difensori RO Lorenzo, SM LA, NAcchi AN, EN RI. Dispone la distrazione delle spese in favore delle parti civili assistite dall'Avv. SC AT nella sentenza n. 348/2021 emessa in data 19.3.2021 dal Tribunale di Vicenza e dalla Corte d'appello di Venezia n. 3348/2022 emessa in data 10.10.2022. Così deciso il 08/04/2025. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggl, 2 8 LUG 2025 IL CAN LLIERE ER b ina, opto P 136 /,) I ,)(AQ \I o k D , Q ,L.ee 56,42_ 'q2 Q \ (17 m 91 I 2-015 — v\ t e._)r-) ( 7) • V\C ‘' CSL • 1/?-e N-C3LL 'F‘./uvvt ("2- jV te- , tCQ ciL q m t - 2 ui ZIONARÒ ÈilUDIzIARlo m.Ssa M an ara t, C-t) CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE C .) ì5(,4, \ , e %•..) e-\ ."( Y \ , )._ . - I (-) , . J:V.) , L. CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE ")uu._. ',--‘:: V\ \ L(-) "\--().,.1:•-1: O t1L- ).•°- •-v 7 (9 9 I : 1\•,' - > " .k; (-6. 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