Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 25.
(Arresto)
La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato all'arresto puo' essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.
(Arresto)
La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato all'arresto puo' essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.
Commentari • 115
- 1. Le pene principalihttps://www.studiocataldi.it/ · 321.7762
[…] Arresto L'arresto è disciplinato dall'articolo 25 del codice penale e rappresenta la pena detentiva per le contravvenzioni. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 295
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2025, n. 5841Provvedimento: […] Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 25 cod. pen., per essere stata applicata una pena detentiva in misura inferiore al limite minimo assoluto di 5 giorni. […]Leggi di più...
- art. 44 d.P.R. 380/2001·
- rito abbreviato·
- riduzione pena·
- pena detentiva inferiore al minimo assoluto·
- annullamento senza rinvio·
- violazione art. 25 cod. pen.·
- rideterminazione pena