Articolo 25 del Codice penale
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1 luglio 1931
Art. 25.

(Arresto)

La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato all'arresto puo' essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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