Articolo 51 della Costituzione
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Versione
1 gennaio 1948
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Versione
27 giugno 2003
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. ((A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini)) .
La legge puo', per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.



Entrata in vigore il 27 giugno 2003
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