Sentenza 7 maggio 2024
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduca carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", nel caso in cui sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non determina l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. la mera presenza delle parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d'appello, atteso il contenuto assolutorio della sentenza di secondo grado, divenuto definitivo quanto alle questioni civili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2024, n. 26147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26147 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
avverso la sentenza del 19 ottobre 2023 della Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi l'avv. Antonio Andreozzi, in qualità di sostituto processuale dell'avv. Giovanni Gori, difensore di parte civile, che si riporta alle conclusioni inviate il 3 maggio 2024, nonché l'avv. Amanda Paoletti, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato NO Galli, che si riporta alla memoria depositata il 27 marzo 2024. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26147 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 07/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, riformando la condanna pronunciata un primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di V.S. in relazione al reato (di cui all'art. 612-bis cod. pen.) a lui ascritto in rubrica, perché già giudicato per il medesimo fatto dal Tribunale di Grosseto con sentenza del 22 giugno 2020 (confermata dalla Corte d'appello il 3 luglio 2023). 2. Il ricorso del Procuratore generale (sollecitato dalla parte civile) è affidato a un unico motivo con il quale si deduce violazione dell'art. 649 cod. pen. in ragione della diversità del fatto contestato nelle due sentenze: quella emessa dal Tribunale di Grosseto il 22 giugno 2020, confermata dalla Corte d'appello il 3 luglio 2023 (relativa al reato di cui all'art. 612-bis, per come accertato il 16 gennaio 2016), rispetto a quella per cui oggi è giudizio, relativo al medesimo reato, per come accertato, invece, il 13 settembre 2015. 3. Sono state depositate memorie difensive: il 28 marzo 2024, dall'avv. NO Galli, nell'interesse dell'imputato, che ha chiesto in via principale la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso e, in via subordinata, dichiararsi non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
il 3 maggio 2024, dall'avv. Giovanni Gori, nell'interesse di V. I. I, parte civile costituita, che ha chiesto accogliersi il ricorso del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. 2. Va premesso che i due procedimenti, per quanto incardinati in relazione al medesimo reato (art. 612-bis cod. pen.), attengono effettivamente a fatti differenti: l'uno (quello definito con sentenza emessa dalla Corte d'appello il 3 luglio 2023 nel procedimento n. 2801/2016 RGNR) accertato nel giugno 2016 e relativo a condotte successive al gennaio 2016 ("seguiva con la propria vettura V.I. che si trovava in bicicletta la urtava costringendola a fermarsi, quindi la minacciava di un danno ingiusto proferendo nei suoi confronti minacce di morte ed ingiurie"); l'altro (quello per cui è giudizio, relativo al proc. n. 5219/2015), accertato nel settembre 2015 e relativo a c:ondotte successive all'originaria misura cautelare applicata all'interno di altro procedimento 2 ("continuava a molestarla •.. costringendola in numerose occasioni a spostarsi, anche per recarsi nel luogo di lavoro, accompagnata da amici o conoscenti;
in ultimo in data 13 settembre 2015, mentre la persona offesa si trovava all'interno del supermercato omissis sito in omissis insieme a M.C. v.v. veniva avvicinata dal V.S. il quale la minacciava di morte proferendo la frase "ti ammazzo" e la ingiuriava sputandole addosso, minacciando ed ingiuriando anche M.C. pronunciando la frase "ti faccio a pezzi figlio di puttana"). Né può dirsi, per come invocato dalla difesa dell'imputato, che, trattandosi di reato abituale e permanente, il procedimento penale relativo ai fatti del 2016 (n. 2801/2016 RGNR accertato il 10 giugno 2016) possa aver assorbito quello relativo ai fatti del 2015 (n. 5219/2015 RGNR, accertato il 13 settembre 2015), presupponendo tale conclusione un accertamento in fatto precluso in questa sede in quanto riservato al giudice del merito. 3. Deve, tuttavia, rilevarsi l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata il 10 dicembre 2023. E tanto rende il ricorso proposto dal Procuratore generale inammissibile. Il Collegio è consapevole del parallelo orientamento formatosi nella giurisprudenza di questa Corte (secondo cui il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale è ammissibile pur se all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una già maturata causa di estinzione del reato, atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge: Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Guidi, Rv. 285695; Sez. 2, n. 28712 del 03/04/2013, Parrillo, Rv. 255704; Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282814; Sez. 3, n. 32527 del 28/04/2010, Rv. 248219; Sez. 4, n. 40896 del 28/09/2012, Rv. 255004). Ritiene, tuttavia, coerentemente con altra parallela opzione ermeneutica, che sia carente d'interesse il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" e volto ad ottenere l'annullamento per prescrizione maturata successivamente. E ciò in quanto il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. 4, n. 23178 del 15/03/2016, Tremontini, Rv. 267940; Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Briguglio, Rv. 275651; Sez. 2, n. 40373 del 27/09/2023, Pantano, Rv. 285254), ossia diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. E tale non può ritenersi la sola corretta applicazione della legge. 3 sigliere estedsore Né, sotto tale profilo, rileva, in sé, la mera presenza delle parti civili, ove anch'esse non abbiano impugnato la sentenza d'appello, attesa la definitività del contenuto assolutorio della sentenza di secondo grado quanto alle questioni civili, conseguente, appunto, alla mancata impugnazione. Ebbene, in concreto, per come si è detto, tale interesse difetta totalmente, non potendo il Procuratore generale ricorrente ottenere alcun risultato concretamente favorevole dalla mera declaratoria dell'ormai intervenuta prescrizione in luogo della pronuncia resa in secondo grado. 4. Il ricorso, pertanto, deve dichiararsi inammissibile. 5. La natura del reato e i rapporti tra le parti impongono l'oscuramento del presente provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 7 maggio 2024 Il Pre dente