Sentenza 15 novembre 2022
Massime • 1
In tema di concorso apparente di norme, non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità, previsto dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, onde apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme effettuata dal legislatore (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la pena accessoria di cui all'art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dovesse essere irrogata nella misura prevista dal successivo art. 186, quale norma speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 28 cod. pen.).
Commentari • 6
- 1. Giustizia InsiemePiergiorgio Ponticelli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Stupefacenti, attenuante di lieve entità per un solo concorrente? (Cass. 27727/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 luglio 2024
In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente, il reato di spaccio di sostanza stupafecente non attenuato e nei confronti di altro concorrente il reato di spaccio di sostanza stupafecente attenuato dalla lieve entità cui all'art. 73, comma 5, del medesimo D.P.R. La giurisprudenza costituzionale propende per una responsabilità penale sempre più sviluppata in senso personalistico, al fine di ricondurre la condotta dei singoli al loro effettivo disvalore, ritenendo che ciò sia più conforme al modello costituzionale delineato dall'art. 27, primo …
Leggi di più… - 3. Il saluto “romano” e la “chiamata del presente”. La sentenza del Tribunale di Milano n. 12111/23 e la sentenza di Cass. Sez. Un. n. 16153/2024Piergiorgio Ponticelli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Piergiorgio Ponticelli Sommario: 1. Il caso e alcune necessarie premesse - 2. La sintesi della discussione delle parti nel processo innanzi al Tribunale di Milano - 3. La sentenza del Tribunale di Milano, in sintesi - 4. La sentenza delle Sezioni Unite, in sintesi 1. Il caso e alcune necessarie premesse Con la sentenza n. 12111 del 13 Luglio 2023, depositata il 27 Ottobre 2023, il Tribunale di Milano ha dichiarato colpevoli del delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p. e 5 della legge n. 645/1952, in esso assorbito quello previsto dall'art. 2 del d.l. 122/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 205/1993, tredici soggetti imputati ex artt. 110, 112 n. 1 c.p., 2 d.l. …
Leggi di più… - 4. Saluto romano, chiamata del presente, quale reato? (Cass. 16153/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 giugno 2025
La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla 'chiamata del presente' e nel cosiddetto 'saluto romano' integra il delitto di manifestazione fascista previsto dall'art. 5 della L. 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 122 del 26 aprile 1993, convertito dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia …
Leggi di più… - 5. Il saluto “romano” e la “chiamata del presente”. La sentenza del Tribunale di Milano n. 12111/23 e la sentenza di Cass. Sez. Un. n. 16153/2024Piergiorgio Ponticelli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2022, n. 12340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12340 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2022 |
Testo completo
12340 23 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica 15/11/2022 Registro generale n. 11510/2022 (n. 10) Sentenza n. 1450/2022 Composta dai Consiglieri: Angela Tardio Presidente Daniele Cappuccio Eva Toscani Alessandro Centonze Relatore Carmine Russo ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) AL AN, nato a [...] il [...]; 2) IN LO, nato a [...] il [...]; 3) RA CL, nato a [...] il [...]; Avverso la sentenza emessa il 27/05/2022 dalla Corte di appello di Roma;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Sentito il Sostituto procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha presentato le seguenti conclusioni nei confronti degli imputati: l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di AN AL, limitatamente alla quantificazione della pena accessoria di cui all'art. 186 TUF, che chiede di rideterminare in due anni;
il rigetto, nel resto, del ricorso presentato dallo stesso AL;
il rigetto dei ricorsi presentati da LO IN e CL RA;
Sentite, nell'interesse della parte civile, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), le conclusioni dell'avvocato Valentina Falciani, sostituto procuratore dell'avvocato Deborah Spedicati, che chiede dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi proposti dalle difese degli imputati e confermare tutti i capi e i punti della sentenza della Corte di appello di Roma, Seconda Sezione Penale, n. 4679/2021 del 27 maggio 2021, depositata il 16 novembre 2021, ivi comprese le statuizioni civili e le spese di proseguita assistenza e rappresentanza favorevoli alla Consob. Con vittoria delle spese del presente giudizio innanzi alla Corte di cassazione, come da separata nota. Sentite nell'interesse degli imputati le seguenti conclusioni: l'avvocato Stefano Preziosi, nell'interesse di AN AL, chiede l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato Pier Gerardo Santoro, nell'interesse di LO IN, chiede l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato Giuseppe Bellomo, nell'interesse di CL RA, chiede l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 12 dicembre 2013 il Tribunale di Roma, per quanto di interesse ai presenti fini, dichiarava gli imputati AN AL, CL RA e LO IN, in concorso tra loro e con altri soggetti per i quali non si procede in questa sede, colpevoli del reato di manipolazione del mercato ex art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
d'ora in poi TUF). Il giudizio di colpevolezza pronunciato dal Tribunale di Roma discendeva dal fatto che gli imputati AN AL, CL RA e LO IN, creando la falsa apparenza dell'esistenza di un gruppo di soggetti investitori, denominato OR AL", interessati all'acquisto del 49,99 % delle quote azionarie di AL s.p.a., inadeguato a portare a termine l'operazione, generavano e diffondevano notizie false, idonee a creare una sensibile alterazione del titolo azionario di tale società. Più precisamente, l'imputato AL, di concerto con i concorrenti, RA e IN, presentava, nell'ambito della procedura finalizzata all'acquisizione di una parte delle quote azionarie, all'epoca detenute dal Ministero dell'Economia, un'offerta, in competizione con le società AI France e AI One, producendo, "a garanzia della serietà dell'offerta", due documenti falsi. Questi documenti, in particolare, erano costituiti da una "evidenza fondi" apparentemente emessa da BS (Unione delle Banche Svizzere), in favore di LO s.., che era un ente societario di diritto spagnolo, contenente l'indicazione dell'esistenza presso l'istituto bancario elvetico di un fondo dell'importo di 500.000.000,00 euro;
nonché da una lettera indirizzata ad AN AL, apparentemente sottoscritta da RG AL 1'8 novembre 2007, nella quale BS indicava come suo cliente LO s.I., che faceva parte della OR AL", attestando l'esistenza di provviste a disposizione del gruppo imprenditoriale in questione e la disponibilità dell'istituto bancario a fornire l'appoggio finanziario necessario all'operazione di acquisizione azionaria. Secondo il Tribunale di Roma, la falsità dei due documenti era conosciuta dall'imputato AN AL, che ne era al corrente per esserne stato informato dai responsabili di BS in concomitanza con la presentazione dell'offerta, con la conseguenza che la documentazione veniva utilizzata consapevolmente dallo stesso ricorrente allo scopo di accreditare falsamente la solidità economica del gruppo, legittimandone artificiosamente la partecipazione 3 alla procedura di acquisto, superando la decisione assunta dal consiglio di amministrazione di AL s.p.a. di escludere la OR AL" dalla gara finalizzata all'acquisizione di una parte del pacchetto societario. Su tali profili probatori, nel giudizio di primo grado, veniva svolta un'approfondita istruttoria, che, tra l'altro, comportava l'escussione, attraverso un'articolata rogatoria internazionale, dei funzionari di BS che erano stati coinvolti nella vicenda finanziaria in esame, tra cui RG RI. Questi comportamenti, che integravano artifici idonei a generare false notizie in ordine all'oggettiva consistenza dell'offerta del gruppo guidato da AN AL, si inserivano nel contesto di una condotta posta in essere dai concorrenti caratterizzata dalla reiterata diffusione agli organi di informazione di notizie prive di fondamento sulla solidità economica della OR AL", sul coinvolgimento di gruppi imprenditoriali strutturati e sulla serietà della proposta di acquisto. Le condotte illecite ascritte, per altro verso, intervenivano in una fase particolarmente delicata, in cui si stavano decidendo le sorti di AL s.p.a. ed erano idonee a condizionare tempi e modalità di svolgimento dell'operazione di cessione delle azioni societarie, detenute dal Ministero dell'Economia fino al 6 dicembre 2007, che, da tempo, era stata programmata. Conseguiva a tali statuizioni processuali, riconosciute le circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati, la condanna di AN AL alla pena di due anni di reclusione e 200.000,00 euro di multa e la condanna di CL RA e LO IN alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 160.000,00 euro di multa;
alle pene irrogate agli imputati, inoltre, veniva applicata la sospensione condizionale. Gli imputati, inoltre, venivano condannati alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, Federconsumatori Campania, Consob e Codacons, liquidate, rispettivamente, in 5.000,00 euro, in 100.000,00 euro e in 10.000,00 euro.
2. Investita degli appelli presentati dagli imputati, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e dalle parti civili costituite, la Corte di appello di Roma, con sentenza deliberata il 13 luglio 2016, assolveva gli odierni ricorrenti perché il fatto non sussiste, revocando conseguentemente le statuizioni civili pronunciate dal Tribunale di Roma. Il nucleo essenziale della decisione pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 13 luglio 2016 risiedeva nella valorizzazione della fase preliminare della procedura di acquisto delle azioni di AL s.p.a. indetta dal Ministero dell'Economia in cui si collocava la diffusione delle notizie false da parte della OR AL", che rendeva le relative condotte inidonee a determinare le conseguenze manipolatorie sanzionate dall'art. 185 TUF, non riscontrandosi, nel caso di specie, il verificarsi dell'effetto di price sensitive, indispensabile alla configurazione della fattispecie in esame. La Corte di appello di Roma, pertanto, pur ribadendo che il bene giuridico protetto dall'art. 185 TUF era costituito dal trasparente ed efficiente andamento del mercato finanziario e delle operazioni economiche che vi si svolgevano, riteneva che la fase in cui era intervenuta la OR AL" non aveva determinato un pregiudizio concreto a tali esigenze di garanzia, anche alla luce del fatto che alla procedura di acquisto indetta dal Ministero dell'Economia avevano partecipato anche altre compagnie aeree. Ne conseguiva che, in assenza della prova dell'alterazione del prezzo di mercato delle azioni di AL s.p.a., collegata alla presentazione dell'offerta di acquisto da parte della OR AL", non potevano ritenersi sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata agli odierni ricorrenti. Si escludeva, al contempo, che le notizie e gli artifici indicati nel capo di imputazione fossero connotati da falsità, atteso che la fattispecie dell'art. 185 TUF non sanzionava qualsiasi difformità tra i dati oggetto di diffusione e lo stato effettivo del soggetto economico, di volta in volta, considerato, ma soltanto quelle divergenze che determinavano un effetto di distorsione del mercato azionario, provocando una significativa alterazione del valore dello strumento finanziario considerato. Sulla scorta di questa ricostruzione della vicenda processuale, gli imputati AN AL, LO IN e CL RA venivano assolti dal reato loro ascritto ex art. 185 TUF per l'insussistenza del fatto.
3. Avverso la sentenza di appello, ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione separati il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma e la parte civile Consob. Tali ricorsi, pur con varietà di posizioni argomentative, denunciavano l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 185 TUF, in ordine al criterio di 5 accertamento dell'idoneità della condotta degli imputati a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. La censura proposta dalle parti processuali era comune, muovendo dalla disamina del bene giuridico tutelato dal reato di manipolazione del mercato di cui all'art. 185 TUF, costituito dal corretto svolgimento delle operazioni finanziarie nell'interesse degli investitori, laddove il meccanismo di formazione del prezzo degli strumenti di investimento poteva essere, con elevata probabilità, condizionato da interventi manipolatori, quali la diffusione di notizie false a opera di potenziali acquirenti di riconosciuta autorevolezza, certamente riscontrabile nel caso di specie. In questa cornice, la presenza tra gli acquirenti della cordata controversa quale legal advisor di AN AL, che vantava il titolo di Presidente emerito della Corte costituzionale, era suscettibile di indurre gli investitori ad acquistare le azioni di AL s.p.a., posto che la partecipazione alla trattativa di un ulteriore soggetto credibile accresceva le probabilità che la procedura sortisse un esito positivo, con la cessione del 49,99 % del capitale sociale a imprenditori in grado di assicurare il risanamento e il rilancio della società; mentre, la mancata partecipazione della OR AL" alla procedura di acquisto ovvero la consapevolezza su quello che rappresentava avrebbe indotto gli investitori a una più accorta valutazione della consistenza del titolo azionario, che sarebbe stato presumibilmente svalutato. Si evidenziava, al contempo, che la circostanza per cui la OR AL" non aveva superato il primo esame di ammissibilità delle offerte di acquisto non escludeva che, sia pure per un breve arco temporale, il gruppo in questione avesse manifestato un interesse concreto per la compagnia aerea, accreditandosi nel mercato finanziario, spendendo l'autorevolezza del proprio referente ufficiale AN AL e divulgando sistematicamente al - - pubblico informazioni false, finalizzate ad accreditare il cartello imprenditoriale come un concorrente affidabile per l'acquisto di una parte delle quote di AL s.p.a., in quel momento detenute dal Ministero dell'Economia. Esclusa la rilevanza del profitto tra gli elementi costitutivi del reato, l'assoluzione degli imputati era fondata su una valutazione negativa dell'evento dannoso, anziché su una prognosi postuma positiva sul pericolo concreto causato dalle manovre manipolatorie dei ricorrenti, che, nel caso di specie, non era stata compiuta. 6 4. Con sentenza emessa il 19 ottobre 2018 la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, pronunciandosi sui ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma e dalla parte civile Consob, annullava la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
4.1. Il nucleo essenziale della decisione di legittimità in esame ruotava attorno alla configurazione della fattispecie di cui all'art. 185 TUF, contestata ai ricorrenti, che era inquadrata come delitto di mera condotta e di pericolo concreto, che si consuma nel momento in cui la notizia connotata da falsità, idonea a provocare un potenziale scompenso valutativo del titolo azionario, viene comunicata o diffusa, fuoriuscendo dalla sfera del soggetto attivo del reato (Sez. 5, n. 53437 del 19/10/2018, LD, Rv. 275134-01). Per la sussistenza del reato, quindi, è sufficiente che siano create le condizioni per cagionare una sensibile alterazione del prezzo dei prodotti finanziari quotati nelle liste di borsa, senza che sia necessario il verificarsi concreto di questo evento, ininfluente ai fini del perfezionamento della fattispecie prevista dall'art. 185 TUF. Ne consegue che il verificarsi di una tale alterazione nell'andamento del titolo azionario può assumere valenza altamente sintomatica dell'idoneità della condotta illecita, ma il reato può sussistere anche senza che la variazione del prezzo del titolo azionario si sia concretamente realizzata, in quanto la norma penale prefigurando un delitto di pericolo concreto - tutela anticipatamente l'interesse dell'ordinamento giuridico alla corretta formazione del prezzo dello strumento finanziario, con la conseguenza che è necessaria un'adeguata indagine «sulla idoneità ex ante della condotta manipolativa a produrre una variazione penalmente rilevante [...] » (Sez. 5, n. 53437 del 19/10/2018, LD, cit.). Pertanto, secondo la Corte di legittimità, per la sussistenza del reato di cui all'art. 185 TUF, le notizie diffuse, oltre a possedere un intrinseco contenuto artificioso, devono essere caratterizzate dalla loro concreta idoneità a influire sul corso delle contrattazioni azionarie, essendo questa la condizione indispensabile per apprezzare la lesività del fatto;
tale caratteristica si aggiunge all'ulteriore requisito discendente dall'attributo "sensibile" richiesto dal legislatore per fare superare alla distorsione la soglia di rilevanza penale, che si racchiude nella formula anglosassone dell'effetto di price sensitivity. La natura di pericolo concreto del reato, dunque, esige, per il suo perfezionamento, la manifestazione fenomenica dell'idoneità dell'azione 7 criminosa, che deve essere idonea «a mettere in pericolo l'interesse protetto dalla norma, costituito dal corretto ed efficiente andamento del mercato al fine di garantire che il prezzo del titolo nelle relative transazioni rifletta il suo valore reale e non venga influenzato da atti o fatti artificiosi o fraudolenti [...]» (Sez. 5, n. 53437 del 19/10/2018, LD, cit.). Al contempo, la configurazione del delitto di manipolazione del mercato ex art. 185 TUF quale reato di mera condotta e di pericolo concreto e gli elementi costitutivi inerenti alle connotazioni delle notizie diffuse o degli artifizi adoperati convergono nell'individuare, quale unico criterio di accertamento giurisdizionale, quello della prognosi postuma, che consiste in un giudizio sulle connotazioni di illiceità dell'azione criminosa formulato ex ante e in concreto, in grado di valorizzare tutti i dati fattuali esistenti al momento della condotta, in funzione della verifica delle connotazioni del fatto comunicativo e della sua idoneità a produrre effetti distorsivi sul patrimonio conoscitivo dell'investitore. Di conseguenza, il fatto comunicato assume i connotati di tipicità, prescritti dalla norma dell'art. 185 TUF, quando «può concretamente influire sulla formazione della volontà negoziale dell'investitore e meglio persuaderlo alla convenienza nell'impiego del denaro con l'investimento nel titolo ovvero a indurlo alla dismissione di quell'investimento [...] » (Sez. 5, n. 53437 del 19/10/2018, LD, cit.). La Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, infine, evidenziava che tale accertamento giurisdizionale richiede un apprezzamento percepibile attraverso un giudizio di prognosi postuma, formulato mediante una verifica di tipo controfattuale, indispensabile per comprendere se le connotazioni di artificiosità delle informazioni diffuse siano potenzialmente idonee a dare corpo agli effetti distorsivi previsti dall'art. 185 TUF. Ne discende che l'accertamento giurisdizionale sulla capacità distorsiva delle informazioni oggetto della condotta manipolativa, effettuato mediante il giudizio di prognosi postuma che si sta considerando, mira a individuare l'idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari in modo tale che il pubblico degli investitori sia indotto in errore circa lo spontaneo e corretto processo di formazione dei prezzi» (Sez. 5, n. 53437 del 19/10/2018, LD, cit.).
4.2. In questa cornice ermeneutica, la Corte riteneva che la Corte di appello di Roma non avesse fatto buon governo dei principi che sovrintendono 8 all'applicazione dell'art. 185 TUF, avendo trascurato di considerare la natura di reato di mera condotta e di pericolo concreto di tale fattispecie. Secondo la Corte, la sentenza impugnata attribuiva rilievo centrale alla procedura stabilita da AL s.p.a. per l'acquisizione di una parte delle azioni, ammontante al 49,99 % del capitale sociale, nell'ambito della quale si concretizzavano le condotte illecite degli imputati. La fase in cui si concretizzavano i comportamenti manipolatori, infatti, era preliminare ed esclusivamente ricognitiva, con la conseguenza che, rispetto alla stessa, non esisteva alcuna, immediata, possibilità che l'assetto gestionale dell'ente societario venisse coinvolto e che, nell'immediato futuro, venissero adottate da nuova compagine direzionale modifiche strutturali idonee a incidere una sensibilmente sulla linea industriale da seguire. Tuttavia, il rilievo centrale attribuito alla fase preliminare della procedura di acquisto in cui si collocavano i fatti di reato di cui all'art. 185 TUF trascurava di esaminare la concreta idoneità delle condotte degli imputati a produrre effetti distorsivi sul patrimonio conoscitivo dei potenziali investitori, tanto più che la valorizzazione della sequenza procedimentale in cui intervenivano comportamenti in esame non si conciliava con le considerazioni della stessa sentenza di appello in ordine al peso effettivo della OR AL" rispetto a quello degli altri partecipanti alla fase in questione, che si ritenevano notevolmente più accreditati. L'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Roma appariva ulteriormente accentuato dall'erroneità del giudizio di prognosi postuma correlato dalla sentenza impugnata all'idoneità della diffusione delle informazioni scorrette a determinare uno scompenso valutativo del titolo azionario solo in relazione alle decisioni di investimento calibrate sulle future scelte di politica industriale della compagnia aerea [...] », rappresentate dalle decisioni di investimento a medio-lungo termine» (Sez. 5, n. 53437 del 19/10/2018, LD, cit.). Al contrario, l'idoneità ex ante e in concreto delle condotte manipolative a produrre una sensibile alterazione del prezzo del titolo, su cui doveva incentrarsi il giudizio di prognosi postuma, doveva essere vagliata in rapporto alla corretta formazione del prezzo dello strumento finanziario e in relazione a qualsiasi tipologia di investimento, anche indipendente da valutazioni proiettate nell'orizzonte temporale proprio di modifiche strutturali negli assetti proprietari e gestionali della compagnia aerea, destinate a incidere, direttamente о 9 indirettamente, sulla sua linea industriale. La limitazione delineata dalla sentenza impugnata, attraverso il collegamento tra il giudizio di idoneità dei fatti comunicativi e le valutazioni dell'investitore in relazione alle future scelte di politica industriale, era «estranea alla norma incriminatrice e [poteva] aggiungersi, al suo scopo di tutela, finendo con l'amputare dalla tutela appunto accordata dalla norma incriminatrice all'integrità del mercato finanziario, ossia al "regolare funzionamento dei mercati mobiliari" e alla "fiducia del pubblico” nei mercati stessi [...], tipologie di investimento non correlate alle evoluzioni conseguenti alla conclusione della procedura volta all'individuazione dell'acquirente e alla stabilizzazione dell'assetto proprietario e del gruppo dirigente della compagnia [...] » (Sez. 5, n. 53437 del 19/10/2018, LD, cit.). In altri termini, il giudizio prognostico operato dalla sentenza di appello sulla concreta idoneità distorsiva delle condotte degli imputati AL, IN e RA si risolveva nell'indebita esclusione dal novero delle informazioni artificiose, potenzialmente capaci di provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo AL, delle sole notizie che rivestivano un'attitudine ingannatoria per alcune categorie di possibili investitori;
il che non era «in linea con la portata della norma incriminatrice, che impone di valutare la potenziale capacità delle informazioni diffuse di influenzare in termini distorsivi il patrimonio conoscitivo dell'intera platea degli investitori» (Sez. 5, n. 53437 del 19/10/2018, LD, cit.). Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza di appello, cui conseguiva il rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
5. Con sentenza emessa il 27 maggio 2021 la Corte di appello di Roma, pronunciandosi a seguito dell'annullamento con rinvio disposto il 19 ottobre 2018 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, emetteva le seguenti statuizioni. La Corte, in riforma della decisione di primo grado, rideterminava le pene irrogate agli imputati nel giudizio di primo grado in tre anni di reclusione e 400.000,00 euro di multa per AN AL e in due anni e sei mesi sei di reclusione e 300.000,00 di multa ciascuno per LO IN e CL RA;
in relazione a tali pene, inoltre, veniva disposta la revoca della sospensione 10 condizionale della pena riconosciuta dal Tribunale di Roma nel giudizio di primo grado. Venivano, ancora, confermate le statuizioni civili deliberate dalla sentenza di primo grado, limitatamente alla parte civile Consob, con la rideterminazione dei danni liquidati in suo favore nella misura di 70.000,00 euro;
le statuizioni civili relative alle altre parti civili, invece, venivano revocate. Infine, gli imputati AL, IN e RA venivano condannati al pagamento delle spese processuali per i diversi gradi di giudizio celebrati. A tali statuizioni processuali faceva seguito, con provvedimento emesso ex art. 130 cod. proc. pen. il 16 novembre 2021, l'applicazione al solo AL della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
5.1. Tanto premesso, deve osservarsi che la decisione di appello, che esaminava analiticamente le eccezioni poste dalle difese in merito all'utilizzabilità delle fonti di prova, all'eccepita violazione del principio del ne bis in idem e alle sollevate questioni di legittimità costituzionale, si soffermava essenzialmente sul tema della configurazione della fattispecie prevista dall'art. 185 TUF. Secondo la Corte, sulla base degli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado, specificamente enunciati e ripercorsi, dovevano ritenersi dimostrate le condotte manipolatorie contestate ex art. 185 TUF agli imputati AL, IN e RA, non sussistendo alcun dubbio sull'avvenuta diffusione di notizie false sulla solidità imprenditoriale della OR AL". La diffusione delle notizie false, del resto, risultava incontroversa, essendo attestata dai comunicati stampa;
dalle copie dei quotidiani dell'epoca; dalle note di agenzia prodotte;
dalle deposizioni rese dai giornalisti, sulla cui attendibilità non potevano nutrirsi dubbi di sorta. In questa cornice fattuale, ritenuta pacifica, la Corte riteneva che la diffusione delle false notizie relative alla OR AL", nel contesto finanziario descritto, fosse idonea a determinare il concreto pericolo di alterazione del prezzo del titolo AL, sulla base del criterio della prognosi postuma, effettuata ex ante e in concreto, indicato dal Giudice di legittimità in sede di annullamento con rinvio della sentenza deliberata dalla Corte di appello di Roma il 13 luglio 2016. A questa conclusioni la Corte di appello giungeva sulla base di una pluralità di argomenti, che traevano origine dalle continue sollecitazioni inviate agli organi di stampa e all'advisor finanziario di AL s.p.a. dagli esponenti della OR 11 AL", finalizzate a tenere costantemente vivo l'interesse della collettività sulla partecipazione alla procedura di acquisto varata dalla compagnia aerea, nell'arco temporale compreso tra l'ottobre e il 6 dicembre 2007. A fronte di tali continue sollecitazioni, la proposta avanzata dalla OR AL" era priva dei requisiti minimi per essere presa in considerazione, tenuto conto dell'assoluta inidoneità dei partecipanţi sia individualmente sia complessivamente- a rispondere alle esigenze di risanamento, di rilancio e di sviluppo che la compagnia aerea aveva prospettato e che costituivano le linee portanti dell'intera procedura di cessione delle quote del 49,99 % del pacchetto azionario. L'idoneità delle azioni di disturbo finanziario della OR AL", del resto, era dimostrata dal fatto che, nonostante l'inadeguatezza imprenditoriale del gruppo in questione, i vertici AL e in loro rappresentanza l'advisor - finanziario IT - continuavano a tenere in considerazione la proposta in discorso, la cui inconsistenza era evidente, nella speranza di ampliare la platea dei partecipanti alla procedura. Si argomentava, in proposito, che il mercato azionario, nelle sue varie e numerose articolazioni, recepiva costantemente le informazioni artificiose degli imputati, diffuse sia attraverso comunicati stampa sia attraverso notizie di agenzia e quotidiani, rendendo nota a livello nazionale l'evoluzione della vicenda relativa alla OR AL". Tale attività di disturbo finanziario, peraltro, assumeva un rilievo ancora maggiore alla luce delle forti tensioni che, all'epoca dei fatti, si erano sviluppate in relazione ai problemi conseguenti agli esuberi e alle prospettive occupazionali collegate alle gravi difficoltà in cui la compagnia aerea si trovava, che accentuavano l'attenzione dell'opinione pubblica e del mercato sull'intera vicenda. Si rimarcava ulteriormente che il valore del titolo azionario AL, che avrebbe dovuto rispecchiare le esorbitanti perdite quotidiane della compagnia aerea e le evidenti difficoltà di rilancio imprenditoriale, indispensabile per consentire la cessione da parte del soggetto pubblico, pur assumendo un andamento al ribasso all'inizio del 2007, si manteneva stabile nel periodo compreso tra l'ottobre e il 6 dicembre del 2007, provocando uno scollamento tra le potenzialità produttive dell'ente societario in costante peggioramento - e la quotazione dello strumento finanziario. Si evidenziava che a tanto conseguiva che la diffusione di notizie false sull'esistenza di un gruppo imprenditoriale italiano in grado di competere con 12 grandi compagnie straniere determinava un effetto di price sensitive, come emergeva dalle notizie di stampa pubblicate in occasione delle varie iniziative della OR AL" e dagli interventi della Consob, istituzionalmente deputata a tutelare la trasparenza del mercato e la regolare formazione del prezzo dei titoli. Questi interventi manipolatori, del resto, si succedevano con una cadenza sempre più frequente, nel tentativo di alterare le informazioni di mercato e la conseguente quotazione del titolo azionario AL, che subiva fortissime oscillazioni, legate alla diffusione delle notizie false da parte degli esponenti del gruppo imprenditoriale in questione.
5.2. Nel descritto quadro, la Corte di appello si soffermava partitamente sulle posizioni dei singoli imputati, nei termini, qui di seguito, riassunti Prendendo le mosse dall'imputato AL, il Giudice di appello evidenziava che il ricorrente, nella sua qualità di rappresentante dell'omonima cordata, intratteneva, in via esclusiva, rapporti con gli organi di stampa, con l'advisor finanziario IT, con i vertici di AL s.p.a. e della Consob, funzionali alla diffusione di notizie false oggetto di vaglio giurisdizionale. L'imputato, inoltre, sottoscriveva personalmente la corrispondenza con l'advisor finanziario IT, acquisita in atti, non risultando verosimile il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul documento del 3 ottobre 2007, posto che questo atto veniva prodotto, corredato dalla sua sigla, dallo stesso AL nel corso della sua audizione alla Consob, che avveniva il 15 aprile 2008. L'imputato, in ogni caso, ammetteva di avere redatto la nota di accompagnamento con cui il documento era stato trasmesso all'advisor finanziario IT e ne faceva proprio il contenuto, presentando ufficialmente i componenti della sua cordata e prospettando la loro idoneità a sostenere l'impegno economico collegato alla partecipazione alla procedura concorsuale di acquisto in esame. Il ricorrente, ancora, presentava al mercato, attraverso l'advisor finanziario IT, sia il documento "evidenza fondi", che recava la data del 23 ottobre 2007, sia la nota apparentemente proveniente da BS, sottoscritta da RG AL, che risultava, anch'essa, falsa;
di tale falsità, peraltro, AN AL era pienamente consapevole, essendone stato informato da IE AT, che, all'epoca dei fatti, era l'amministratore delegato della divisione italiana dello stesso istituto bancario elvetico. Si aggiungeva che, a fronte della comunicazione ufficiale della falsità della documentazione prodotta dall'imputato, trasmessagli il 19 dicembre 2007 13 dall'advisor finanziario IT, il ricorrente rivendicava l'autenticità della "evidenza fondi", affermando espressamente che le difficoltà incontrate nella verifica della stessa erano state determinate dall'utilizzo errato dei codici di riferimento, al quale si sarebbe posto tempestivo rimedio. Queste condotte, secondo la Corte territoriale, consentivano di ritenere provata la responsabilità penale di AN AL per il reato ascrittogli ex art. 185 TUF, essendo stato accertato il suo apporto causale decisivo alla consumazione del reato, che, essendo configurabile quale delitto di mera condotta e di pericolo concreto, non richiedeva per la sua consumazione l'effettiva alterazione del prezzo del titolo azionario. Passando a esaminare la posizione degli altri imputati, la sentenza rappresentava che a LO IN, all'epoca dei fatti, era stato conferito un incarico da parte di FN s.p.a. per l'acquisto di Unifly s.p.a., compagnia aerea operante nel settore del trasporto privato. Detto imputato, inoltre, era il titolare di IN CO s.r.l. e intratteneva rapporti di collaborazione con RL IA LO, oltre a essere il soggetto indicato dal coimputato AL come suo collaboratore nella gestione della cordata imprenditoriale, tanto è vero che riceveva la documentazione relativa a LO s.I., che provvedeva a trasmettere tempestivamente allo stesso AL. L'imputato CL RA, invece, intratteneva rapporti di collaborazione con RL IA LO, del quale era stato l'assistente dal 2005 al 2008, oltre a essere il soggetto che si occupava di trasmettere i comunicati stampa della OR AL", che inviava all'addetto stampa della società "Sviluppo per il Mediterraneo", Dino IA, che, a sua volta, provvedeva a comunicarli senza modifiche. Il compendio probatorio, dunque, imponeva di ritenere provato che RA si interessato attivamente per consentire la diffusione delle notizie era AL", che essenzialmente giornalistiche relative alla OR provenivano dal ricorrente, per essere successivamente trasfuse da Dino IA in appositi comunicati stampa. La Corte di appello di Roma, al contempo, evidenziava che LO IN e CL RA si erano impegnati fattivamente per coinvolgere nella OR AL" Reficere s.r.l., che entrambi gli imputati, sulla scorta della documentazione contabile esaminata, avevano ritenuto idonea a partecipare 14 al gruppo imprenditoriale che avrebbe dovuto concorrere all'acquisto di una parte delle quote di AL s.p.a., detenute dal Ministero dell'Economia. Queste condotte manipolative, secondo il Giudice di appello, imponevano di ritenere provato l'apporto causale fornito da RA e IN alla consumazione del reato di cui all'art. 185 TUF, avendo gli imputati partecipato attivamente alla formazione della OR AL", anche attraverso la selezione degli aspiranti, dei quali conoscevano le effettive disponibilità finanziarie, contribuendo alla diffusione delle notizie false oggetto di vaglio. Si riteneva, infatti, che CL RA era l'autore materiale dei comunicati stampa consegnati a Dino IA, che li diffondeva, creando interesse attorno alla OR LD"; mentre, LO IN, grazie alle sue consolidate esperienze professionali, provvedeva a creare le false notizie attorno al gruppo imprenditoriale in questione, nella consapevolezza delle finalità manipolatorie perseguite con tale attività di divulgazione.
5.3. In merito al trattamento sanzionatorio, la Corte giudicava ammissibile l'appello presentato dal Pubblico ministero, avuto riguardo alla normativa vigente alla data di emissione della sentenza impugnata, e, ritenutane la fondatezza, rideterminava la pena, tenuto conto dell'intervenuto inasprimento delle sanzioni introdotte con la legge n. 262 del 2005. 6. Avverso la sentenza di appello AN AL, LO IN e CL RA proponevano ricorso per cassazione con separati atti di impugnazione, che devono essere esaminati partitamente.
6.1. L'imputato AN AL, a mezzo degli avvocati Stefano Preziosi e Marco Franco, ricorreva per cassazione, articolando dodici motivi. Con il primo motivo, così come integrato dalle memorie difensive depositate degli avvocati Stefano Preziosi e Marco Franco il 17 ottobre 2022, si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 185 TUF, conseguente al fatto che la decisione in esame non dava conto delle ragioni che in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento con rinvio ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato ascritta. Su questo profilo valutativo, ritenuto indispensabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza censurato, la sentenza impugnata aveva omesso di soffermarsi, trascurandone la decisività, sulla quale la difesa del ricorrente 15 invocava l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite ex art. 618, comma 1, cod. proc. pen. Con il secondo motivo, così come integrato dalle indicate memorie difensive, si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame non dava adeguatamente conto delle ragioni che - in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla sentenza rescindente non consentivano la rinnovazione dell'invocata istruttoria dibattimentale, - finalizzata a rivalutare gli elementi circostanziali indispensabili per affermare la ricorrenza del requisito dell'idoneità alterativa della condotta posta in essere dal ricorrente, su cui il Giudice di appello aveva omesso di soffermarsi. Con il terzo motivo, pure integrato dalle memorie difensive, già citate, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 511, 512-bis, 526, comma 1-bis, 191 cod. proc. pen., 111, comma 4, Cost., 6, par. 1, CEDU, conseguente al fatto che la decisione in esame non dava conto delle ragioni che consentivano di ritenere utilizzabili le dichiarazioni di RG RI che non veniva escusso in dibattimento -, disattendendo le censure difensive che erano state prospettate con il secondo motivo dell'originario atto di appello, che assumevano un rilievo decisivo ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza censurato, riguardando la falsità della lettera sottoscritta da RG AL 1'8 novembre 2007, nella quale BS indicava come proprio cliente LO s.I., ente societario spagnolo che faceva parte della OR AL". Con il quarto motivo, del pari integrato dalle memorie difensive in atti, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1, 546, comma 1, cod. proc. pen., 111, comma 4, Cost., conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere la trasmissione della documentazione apparentemente proveniente da BS idonea a concretizzare il requisito della diffusione di notizie false, indispensabile per configurare la fattispecie dell'art. 185 TUF, così come contestata. Con quinto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 111, comma 4, Cost., per essere la decisione priva di un percorso argomentativo esplicativo delle ragioni della ritenuta falsità dei documenti su cui si incentrava il giudizio di idoneità alterativa della condotta posta in essere dal ricorrente. Tali documenti, in particolare, 16 erano costituiti dalla "evidenza fondi" emessa da BS in favore di LO s.l., contenente l'indicazione dell'esistenza presso l'istituto bancario svizzero di un fondo di 500.000.000,00 euro, nonché dalla lettera indirizzata allo stesso AL, come detto sottoscritta da RG AL 1'8 novembre 2007, nella quale BS indicava come proprio cliente LO s.I., che faceva parte della OR AL". Con il sesto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 185 TUF, opponendosi la carenza di argomentate ragioni che imponessero di ritenere la presentazione della candidatura del gruppo imprenditoriale guidato da AN AL idonea a concretizzare un'alterazione dell'andamento di mercato del titolo azionario AL, sull'assunto, peraltro indimostrato, che tale cordata non fosse in grado di risanare e rilanciare la compagnia aerea italiana, in linea con le richieste avanzate dal Ministero dell'economia. Con il settimo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che non dava adeguato conto dell'affermata decisività, ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza censurato, dei documenti trasmessi da BS, che, come detto, erano rappresentati dalla "evidenza fondi" emessa dall'Istituto bancario in favore di LO s.l. contenente l'indicazione di un fondo di 500.000.000,00 euro, in realtà insussistente - e dalla lettera indirizzata al ricorrente, apparentemente sottoscritta da RG AL 1'8 novembre 2007, nella quale BS indicava come proprio cliente la stessa LO. Con l'ottavo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 624 e 649 cod. proc. pen., contestandosi la ritenuta legittimità dei poteri di cognizione esercitati dalla Quinta Sezione penale sulle questioni relative alla falsità delle notizie diffuse dalla OR AL" e all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 185 TUF, sulle quali, con i ricorsi, non erano state sollevate doglianze idonee a determinare una riforma della pronunzia censurata incentrata su tali, non dedotti, profili censori. Su questo profilo valutativo, ritenuto indispensabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza nei confronti di AN AL, la sentenza impugnata aveva omesso di soffermarsi, trascurandone la decisività, profilandosi il necessario intervento chiarificatore delle Sezioni Unite ex art. 618, comma 1, cod. proc. pen. 17 In via subordinata al mancato accoglimento delle richieste difensive principali si sollevava anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 624 cod. proc. pen., per violazione dell'art. 111 Cost. Con il nono motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 522 cod. pen., conseguente al difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, che imponeva di rilevarne la nullità, atteso che, secondo l'originaria contestazione, le condotte di diffusione delle notizie false si erano concretizzate nell'arco temporale compreso tra l'ottobre e il 6 dicembre 2007, mentre, nella motivazione della pronunzia, venivano richiamati comportamenti posti in essere in epoca antecedente all'ottobre del 2007, e addirittura risalenti a diversi mesi prima dell'arco temporale in questione, rendendo evidente il difetto di correlazione censurato. Con il decimo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 593 cod. proc. pen., conseguente all'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero, che riguardava l'entità delle pene irrogate agli imputati nel giudizio di primo grado, a fronte delle novità introdotte dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che aveva limitato la possibilità di impugnazione della parte requirente alle sole sentenze di condanna modificative del titolo di reato, ovvero incidenti sulla sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o sulla determinazione della pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Ne conseguiva che il ricorrente era stato condannato dalla Corte di appello di Roma sulla base di un'impugnazione del Pubblico ministero - proposta avverso la decisione di primo grado, pronuncia dal Tribunale di Roma il 12 dicembre 2013 inammissibile, essendo stata presentata per motivi non consentiti dal novellato art. 593 cod. proc. pen. violazione di legge delCon l'undicesimo motivo si deduceva provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 186 TUF, conseguente al fatto che con la decisione in esame era stata irrogata illegittimamente al ricorrente la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, senza considerare che la citata norma prevede l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici, così come prefigurata dall'art. 28 cod. pen., espressamente richiamato, in una misura edittale incompatibile con quella quantificata dalla Corte di appello di Roma, dovendo essere non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. 18 Con il dodicesimo motivo si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 133 cod. pen., 49, 50, 52, 4, prot. 7, CEDU, 117 Cost., per non avere la decisione in esame dato atto delle ragioni che imponevano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato, quantificato in tre anni di reclusione e 400.000,00 euro di multa.
6.1.1. Nell'interesse dello stesso ricorrente, a mezzo degli avvocati Stefano Preziosi e Marco Franco, venivano presentati i motivi aggiunti recanti la data del 15 ottobre 2022. Con il primo motivo aggiunto, che veniva proposto in stretta correlazione con l'ottavo motivo dell'originario ricorso, si deduceva che, nell'ipotesi in cui il Collegio ritenesse di non accogliere l'originaria doglianza, ritenendo legittime le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello di Roma sulla base dell'esercizio abnorme dei poteri di cognizione da parte della Corte di cassazione, Quinta Sezione penale sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui - all'art. 185 TUF e sulla falsità delle notizie diffuse dalla OR AL", le statuizioni di condanna avrebbero potuto essere pronunciate ai soli effetti della responsabilità civile e non anche agli effetti penali. Queste conclusioni discendevano dal fatto che l'impugnazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, a differenza di quella presentata dalla parte civile Consob, riguardava il solo capo della sentenza relativo all'idoneità alterativa della condotta di AN AL, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., non poteva ritenersi connesso a capi della decisione estranei a tali profili censori, quali, all'evidenza, dovevano ritenersi quelli riguardanti la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 185 TUF e il contenuto falso delle notizie diffuse dall'odierno ricorrente, estranei all'impugnazione proposta. In questa cornice censoria, in via subordinata al mancato accoglimento delle richieste difensive principali, si sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 624 cod. proc. pen., per violazione dell'art. 111 Cost. Con il secondo motivo aggiunto, proposto in stretta correlazione con il dodicesimo motivo dell'originario ricorso, si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 133 cod. pen., 49, 50, 52, 4, prot. 7, CEDU, 117 Cost., rappresentandosi che la Corte di appello, a ragione della ritenuta proporzionalità del trattamento sanzionatorio, si era limitata a richiamare impropriamente per relationem la pronunzia di primo grado, disattendendo i principi affermati dalla Corte EDU a partire dalla decisione 19 "Grande Stevens" (recte Corte EDU, Grande Stevens c. Italia, 4 marzo 2014, n. 18698/2010) e dalla sentenza della Corte costituzionale 10 maggio 2022, n. 149. 6.1.2. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato AN AL.
6.2. L'imputato LO IN, a mezzo dell'avvocato Pier Gerardo Santoro, ricorreva per cassazione, articolando cinque motivi. Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 185 TUF, conseguente alla mancata esplicazione delle ragioni che dessero conto degli elementi costitutivi della fattispecie di reato ascritta, la cui ricorrenza era stata affermata sulla base dell'erronea applicazione dei principi di diritto richiamati dalla Corte di cassazione, in sede di annullamento con rinvio, in materia di prognosi postuma della condotta illecita. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 185 TUF, non avendo la decisione impugnata correttamente argomentato in ordine alla sussistenza di elementi per ritenere il ricorrente IN concorrente nel reato contestato e si riscontrava anzi una motivazione apparente al riguardo, non risultando dimostrato alcun collegamento, diretto o indiretto, tra l'imputato e il coimputato AL, che si era posto a capo dell'omonima cordata imprenditoriale, finalizzato a partecipare alla procedura di acquisto del 49,99 % delle quote di AL s.p.a., indetta dal Ministero dell'economia. Con il terzo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 185 TUF e 192 cod. proc. pen., con riguardo all'apprezzamento del compendio probatorio acquisito, che si riteneva inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza a titolo di concorso del ricorrente nel reato contestato. Con il quarto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 546, comma 1, 192 cod. proc. pen., 185 TUF, in relazione alla ritenuta inidoneità del compendio probatorio alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente quale concorrente nel reato contestato, alla luce del fatto che RL IA LO attraverso il quale lo stesso ricorre sarebbe stato coinvolto nelle attività della OR AL", era stato assolto dall'ipotesi delittuosa ascrittagli, all'esito del giudizio di secondo grado conclusosi con il provvedimento censurato. 2 020 Con il quinto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 597, comma 3, 627 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di IN era stato formulato in violazione del divieto di reformatio in pejus, atteso che, a fronte dell'appello che era stato dallo stesso presentato avverso la sentenza emessa il 12 dicembre 2013 dal Tribunale di Roma, la pena irrogata nel giudizio di primo grado, quantificata in un anno, quattro mesi di reclusione e 160.000,00 euro di multa era stata modificata, in senso deteriore per l'appellante, in due anni, sei mesi di reclusione e 200.000,00 euro di multa. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato LO IN.
6.3. L'imputato CL RA, a mezzo degli avvocati Oberdan Tommaso Scozzafava e Giuseppe Bellomo, ricorreva per cassazione, articolando cinque motivi. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 185 TUF, censurandosi la decisione in esame perché sprovvista di un percorso argomentativo che esprimesse le esaustive ragioni che imponevano di ritenere le notizie diffuse nell'interesse della OR AL" a prescindere dalle loro effettive connotazioni di artificiosità, che stricto sensu non influivano sulla configurazione della fattispecie di reato contestata all'imputato - idonee a produrre l'effetto distorsivo del mercato azionario richiesto per la configurazione del delitto ascritto, che doveva essere valutato alla luce della fase preliminare della procedura di acquisto delle quote di AL s.p.a., nella quale interveniva il gruppo imprenditoriale guidato da AN AL, e dei principi richiamati dalla sentenza di annullamento con rinvio. Con il secondo motivo si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 185 TUF, denunciandosi la carenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata alla luce dei principi di diritto richiamati dal Giudice di legittimità, in sede di annullamento con rinvio, in tema di prognosi postuma della condotta illecita, che, in assenza del prescritto giudizio controfattuale sugli effetti dell'azione criminosa posta in essere dal ricorrente, risultavano integralmente pretermessi dalla Corte di appello di Roma. Con il terzo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 185 TUF, con riguardo al ritenuto concorso di CL RA nel reato contestato, non risultando dimostrato 21 alcun collegamento tra lo stesso e AN AL, nel contesto della partecipazione dell'omonima cordata imprenditoriale alla procedura di acquisto del 49,99 % delle quote di AL s.p.a. Con il quarto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 185 TUF, rappresentandosi che non era esaustivamente esplicato l'apporto causale fornito dal ricorrente alla commissione del reato contestato ai concorrenti, con i quali non aveva intrattenuto alcun rapporto strumentale alla partecipazione della OR AL" alla procedura di acquisto di una parte delle quote di AL s.p.a., essendosi lo stesso limitato a collaborare con il coimputato AL, su indicazione di RL IA LO, che, peraltro, era stato assolto all'esito del giudizio di secondo grado. Con il quinto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al trattamento sanzionatorio, irragionevolmente aggravato in sede rescissoria, che, a fronte della pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 160.000,00 euro di multa applicata dal Tribunale di Roma con la decisione di primo grado, aveva irrogato la pena di due anni, sei mesi di reclusione e 200.000,00 euro di multa. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato LO IN.
7. Veniva depositata una memoria della parte civile Consob, che, dopo aver preliminarmente ripercorso la sequenza procedimentale conclusasi con la sentenza impugnata, ne chiedeva, con diffuse argomentazioni, la conferma integrale. La parte civile Consob, innanzitutto, si soffermava sul requisito dell'idoneità alterativa delle condotte illecite poste in essere dagli imputati AN AL, LO IN e CL RA, ritenuto sussistente sulla base della condivisa ricostruzione del reato di manipolazione del mercato di cui all'art. 185 TUF, compiuta dalla Corte di appello di Roma nella decisione censurata, in esito a un giudizio dei comportamenti criminosi dei ricorrenti, formulato ex ante e in concreto. Ripercorreva la questione delle dichiarazioni rese da RG RI, che erano state assunte mediante rogatoria internazionale e la cui ammissibilità, erroneamente censurata dalla difesa di AN AL, derivava dal fatto che tale elemento probatorio non veniva valutato dalla Corte di appello di Roma 22 isolatamente, ma in correlazione alle ulteriori fonti di prova, legittimamente acquisite nel giudizio di primo grado, al cui vaglio non ostava l'applicazione della giurisprudenza della Corte EDU invocata dalla difesa. Ribadiva che la falsità della documentazione, apparentemente trasmessa alla OR AL" da BS, doveva ritenersi incontroversa, tenuto conto della convergenza delle dichiarazioni testimoniali acquisite nel giudizio di primo grado, che riteneva correttamente richiamate dalla sentenza impugnata ed evidenziava che detta falsità documentale era da ritenere decisiva per dimostrare la ricorrenza del requisito dell'idoneità alterativa delle condotte illecite degli odierni ricorrenti, indispensabile per la configurazione del reato di cui all'art. 185 TUF. Escludeva la sussistenza di un'ipotesi di ne bis in idem tra il procedimento instaurato davanti alla Consob per le attività di aggiotaggio manipolatorio poste in essere dalla OR AL" e la condanna irrogata all'imputato AN AL in questo processo penale, evidenziando la pendenza del giudizio amministrativo - che, allo stato, impediva di prefigurare un'ipotesi di preclusione processuale stricto iure intesa e la complementarietà sanzionatoria dei due procedimenti, così come correttamente richiamata dalla decisione di legittimità presupposta. Rappresentava la consistenza del danno economico patito dalla Consob, per effetto della quale chiedeva la conferma della sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il pregiudizio subito dalla parte civile in conseguenza delle condotte manipolatorie poste in essere dagli imputati AL, IN e RA attraverso la presentazione del progetto di acquisto di una parte delle quote di AL s.p.a. da parte della OR AL". Le considerazioni esposte imponevano la conferma della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti dagli imputati AN AL, LO IN e CL RA devono essere esaminati separatamente.
2. L'imputato AL ha proposto ricorso per cassazione, articolando, come già puntualizzato, dodici motivi. 23 2.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, così come integrato dalle memorie difensive depositate il 17 ottobre 2022, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 185 TUF, conseguente al fatto che la decisione in esame non dava conto delle ragioni che - in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento con rinvio ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata ad AN AL. Si deduceva, in proposito, che l'interpretazione dell'art. 185 TUF, fornita dalla Corte di appello di Roma, risultava difforme dai parametri prefigurati dalla fattispecie contestata al ricorrente sotto i profili della ricorrenza del requisito dell'idoneità alterativa della condotta posta in essere dal ricorrente;
dell'oggetto delle notizie divulgate asseritamente false, e non riguardanti direttamente o indirettamente l'emittente o le società controllate ovvero gli strumenti finanziari;
della mancata applicazione della disciplina di recepimento della nuova direttiva in materia di abusi di mercato prefigurata dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, n. 596 e dalla Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Su questo profilo valutativo, all'evidenza, indispensabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza censurato, la sentenza impugnata aveva omesso di soffermarsi, trascurandone la rilevanza, sulla quale il ricorrente, in via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, invocava l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite ex art. 618, comma 1, cod. proc. pen. Osserva, in proposito, il Collegio che, secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, per la configurazione del reato previsto dall'art. 185 TUF è necessario che si creino le condizioni per cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati in borsa, senza che sia necessario il verificarsi dell'evento. Ne deriva che l'alterazione nell'andamento del titolo azionario, peraltro riscontrabile nel caso in esame, certamente assume una valenza altamente sintomatica dell'idoneità della condotta illecita posta in essere, fermo restando che il delitto di cui all'art. 185 TUF sussiste a prescindere da variazioni del valore del titolo azionario, tutelando la fattispecie in questione l'interesse dell'ordinamento giuridico alla corretta formazione del prezzo dello strumento finanziario. Infatti, la fattispecie dell'aggiotaggio manipolativo costituisce un 24 reato di pericolo concreto la cui consumazione non richiede la verificazione della effettiva sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma esclusivamente la idoneità della condotta a produrre tale effetto, la cui definizione normativa costituisce un concetto elastico, commisurabile alla particolare condizione del caso ed alla natura dello strumento su cui l'operatore va ad incidere con la sua condotta» (Sez. 5, n. 4619 del 27/09/2013, dep. 2014, Compton, Rv. 258708-01). Pertanto, per la configurazione della fattispecie di cui all'art. 185 TUF, le notizie diffuse devono essere idonee a condizionare sensibilmente l'andamento del titolo azionario su cui influiscono le manovre manipolative, determinando quell'effetto di price sensitivity, certamente riscontrabile nel caso di specie. La natura di pericolo concreto del delitto, dunque, esige il superamento della soglia di punibilità descritta dall'art. 185 TUF, che costituisce la conseguenza della struttura della fattispecie in esame, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «Il delitto di aggiotaggio manipolativo è un reato di mera condotta e di pericolo concreto, per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento» (Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272083-01; si vedano in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 51987 del 04/07/2013, Lotito, Rv. 258934-01; Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Banco, Rv. 254065-01; Sez. 2, n. 12989 del 28/11/2012, dep. 2013, Consorte, Rv. 255527-01; Sez. 5, n. 4324 dell'08/11/2012, dep. 2013, Dall'Aglio, Rv. 254323-01; Sez. 5, n. 2063 del 02/10/2008, dep. 2009, Crovetto, Rv. 232356-01). Ricostruita in questi termini la fattispecie contestata al ricorrente ex art. 185 TUF, non può non ribadirsi che, nel caso in esame, le attività di disturbo del titolo azionario AL certamente erano idonee a incidere sensibilmente sul suo valore, intervenendo le attività manipolative poste in essere dalla OR AL" in un momento di grande fibrillazione, provocato dalla decisione del Ministero dell'economia di dare vita a una procedura per l'acquisto del 49,99 % delle quote di AL s.p.a., che si innestava sulla grave crisi finanziaria e occupazionale che, da tempo, caratterizzava la compagnia aerea. Sul punto, non si può che richiamare il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, esplicitato a pagina 41, con il quale Corte di appello ricostruiva analiticamente il contesto imprenditoriale nel quale si inserivano le manovre di disturbo poste in essere dalla OR AL", tra l'altro, evidenziando che «il "mercato" 25 nelle sue varie e numerose articolazioni ha recepito costantemente le informazioni distorte, diffuse sia attraverso i comunicati che attraverso notizie di agenzia e quotidiani, si noti non solo specializzati, sicché le evoluzioni della vicenda sono state seguite a livello nazionale;
non va tralasciato il grave conflitto sociale che all'epoca si era acceso in relazione ai problemi collegati agli esuberi ed alle prospettive occupazionali collegate alle gravissime difficoltà in cui la Compagnia si trovava, elementi tutti che accentuavano l'attenzione dell'opinione pubblica [...] sulla intera vicenda». Deve, infine, evidenziarsi che l'univocità del contesto ermeneutico nel quale si inseriva la pronuncia censurata, attestata dai richiami giurisprudenziali effettuati e soprattutto dal principio di diritto consegnato dalla sentenza rescindente, apprezzabile in questa sede, impone di escludere la sussistenza di contrasti interpretativi relativi agli elementi costitutivi della fattispecie dell'art. 185 TUF, rendendo conseguentemente destituita di fondamento la richiesta subordinata, presentata dalla difesa del ricorrente, di trasmettere gli atti alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen.
2.2. E' infondato anche il secondo motivo, così come integrato dalle memorie difensive in atti, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame non dava adeguatamente conto delle ragioni che in violazione delle indicazioni - non consentivano la ermeneutiche fornite dalla sentenza rescindente rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale invocata, nell'interesse dell'imputato, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., finalizzata a rivalutare gli elementi circostanziali indispensabili per affermare la ricorrenza del requisito dell'idoneità alterativa della condotta posta in essere dal ricorrente, su cui il Giudice di appello romano aveva omesso di soffermarsi.
2.2.1. Osserva il Collegio che la configurazione del reato di manipolazione del mercato, ex art. 185 TUF, come delitto di mera condotta e di pericolo concreto, comporta l'individuazione del criterio di accertamento giurisdizionale della prognosi postuma, che implica un giudizio formulato ex ante e in concreto, finalizzato a valorizzare i dati fattuali esistenti al momento dell'esecuzione della condotta illecita, allo scopo di accertare l'idoneità a produrre gli effetti distorsivi del mercato azionario descritti dalla norma penale. Tale accertamento giurisdizionale, dunque, richiede un apprezzamento percepibile attraverso un giudizio di prognosi postuma, formulato mediante una verifica di tipo controfattuale, finalizzata a comprendere se la falsità delle notizie 26 diffuse sia potenzialmente idonea a dare corpo agli effetti distorsivi previsti dall'art. 185 TUF, atteso che «la valutazione sulla falsità della notizia e sulla sua attitudine distorsiva presuppone necessariamente l'accertamento del contenuto che avrebbe dovuto assumere la comunicazione se fosse stata rispondente a verità» (Sez. 5, n. 40393 del 20/06/2012, Gabetti, Rv. 253362-01). In questo, univoco, contesto ermeneutico, si deve rimarcare che le azioni di disturbo sul titolo azionario di AL s.p.a., poste in essere dalla OR AL" con le sue attività manipolative, sortivano effetti concreti, atteso che l'andamento del titolo, che avrebbe dovuto rispecchiare le notevoli perdite economiche e le evidenti difficoltà di risanamento imprenditoriale che ne rendevano difficoltosa la cessione da parte del Ministero dell'economia -, pur seguendo un andamento al ribasso nei primi mesi del 2007, si manteneva sostanzialmente stabile nell'arco temporale compreso tra l'ottobre e il 6 dicembre del 2007. Questa stabilità azionaria, coincidente cronologicamente con le attività di disturbo manipolatorio poste in essere dal gruppo imprenditoriale guidato da AN AL, dunque, determinava uno scollamento significativo tra la realtà industriale, le potenzialità produttive della compagina in costante e inarrestabile peggioramento e la quotazione del titolo sul aerea- mercato. Ne discende che il criterio della prognosi postuma delle condotte manipolative, poste in essere dalla OR AL", appare correttamente applicato, nel caso di specie, sì che sono da ritenere ineccepibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Roma, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 43 della decisione censurata, osservava: «In conclusione [...] in applicazione del principio della prognosi postuma, ritiene questo Collegio che le notizie diffuse, gravemente distorsive della realtà del soggetto presentato come TA AL, fossero concretamente idonee ad alterare in modo sensibile la quotazione del titolo AL, con la conseguente configurabilità del reato contestato».
2.2.2. Nella descritta cornice, non potevano essere ritenute meritevoli di accoglimento le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulate nel giudizio di secondo grado nell'interesse di AN LD, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non residuando alcun dubbio, alla luce dei rilievi svolti, sulla corretta applicazione del criterio della prognosi postuma nell'apprezzamento delle condotte di manipolazione del mercato azionario. 27 Non può, in proposito, non rilevarsi, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, invocata dalla difesa del ricorrente, si può ricorrere «solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, dep. 09/05/2013, Ferrara, Rv. 256228-01). La disposizione dell'art. 603 cod. proc. pen., invero, consente al giudice di appello, nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione in esame, di ammettere l'integrazione probatoria richiesta, sull'assunto che l'incombente istruttorio possa apportare un contributo decisivo quantomeno utile al processo, risolvendo i dubbi e consentendo una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi (Sez. 5, n. 112 del 30/09/2021, dep. 2022, Martucci, Rv. 282728-01; Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410-01; Sez. 5, n. 3458 dell'01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391-01; Sez. 3, n. 21687 del 07/04/2004, Novarese, Rv. 228920-01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv. 227494-01).
2.3. E' destituito di fondamento anche il terzo motivo di ricorso, pure integrato dalle memorie difensive già citate, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 511, 512-bis, 526, comma 1-bis, 191 cod. proc. pen., 111, comma 4, Cost., 6, par. 1, CEDU, atteso che la decisione in esame non dava conto delle ragioni che consentivano di ritenere utilizzabili le dichiarazioni predibattimentali di RG RI, rese al di fuori del contraddittorio, disattendendo le doglianze che erano state prospettate con il secondo motivo dell'originario atto di appello, che assumevano un rilievo decisivo ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza censurato, riguardando la falsità della lettera sottoscritta da RG AL 1'8 novembre 2007, nella quale BS indicava come proprio cliente LO s.I., ente societario spagnolo, che faceva parte della OR AL". L'assunto difensivo risulta, invero, smentito dalle emergenze processuali, atteso che le dichiarazioni rese da RG RI non costituivano, nell'analisi ricostruttiva della vicenda, il nucleo essenziale del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di AN AL, non venendo valutate 28 isolatamente, ma secondo le regulae iuris proprie della valutazione della prova, che implicano l'esame complessivo dei dati fattuali degli elementi di prova acquisiti nei giudizi di merito. Le dichiarazioni rese da RG RI, quindi, non potevano essere vagliate in modo atomistico e frazionato, ma, in correlazione a tutti gli altri elementi, nel contesto dei principi che governano la formazione della prova, che risultano correttamente applicati dalla Corte di appello di Roma. Non può, in proposito, non rilevarsi che il comma 1-bis dell'art. 526 cod. proc. pen. è stato introdotto dall'art. 19 legge 10 marzo 2001, n. 63, in linea con la previsione dell'art. 111, comma 4, Cost., che ha reso espliciti a livello costituzionale i principi del giusto processo enunciati dall'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU, così come elaborati dalla giurisprudenza comunitaria nel corso dell'ultimo ventennio (Corte EDU, 27 marzo 2014, Matytsina c. Russia, n. 58428/2010; Corte EDU, PO e VI c. Macedonia, 27 marzo 2014, n. 26711/2007). Sarebbe, quindi, incongruo ritenere che il legislatore italiano, proprio nel momento in cui ha operato una revisione sistematica della previsione dell'art. 111 Cost., allo scopo di introdurvi i principi convenzionali sul giusto processo, abbia, invece, mantenuto in vigore una norma incompatibile con quella convenzionale. Tuttavia, il criterio di valutazione affermato dall'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU si integra necessariamente con gli altri criteri di valutazione elaborati dall'ordinamento processuale italiano, imponendo un'interpretazione sistematica del principio del contraddittorio nella formazione della prova e della regola di giudizio consacrata nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Ne consegue che il dato probatorio costituito da dichiarazioni acquisite senza la possibilità di contraddittorio - come nel caso di RG RI - possiede un ridotto valore probatorio e non è idoneo a fondare in via esclusiva o determinante la certezza processuale della responsabilità dell'imputato, ma, al contrario di quanto affermato dalla difesa di AN AL, non esclude a priori la sua utilizzabilità, laddove, analogamente a quanto riscontrabile nel caso in esame, tale fonte di prova sia corroborata dalle altre risultanze processuali, che impongono di ritenerla non decisiva (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, D.F., cit.). Pertanto, presupposta la corretta valutazione delle dichiarazioni rese da RG RI, assume rilievo decisivo la correlazione di tale elemento di giudizio con le altre emergenze processuali, che consentivano di affermare la responsabilità di AN AL, non costituendo le propalazioni in esame 29 fonti di prova ex se decisive ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che si attaglia perfettamente al caso di specie (Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015, dep. 2016, N., Rv. 266601-01).
2.4. Deve ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, così come integrato dalle memorie difensive in atti, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1, 546, comma 1, cod. proc. pen., 111, comma 4, Cost., conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere la trasmissione della documentazione apparentemente proveniente da BS idonea a concretizzare il requisito della diffusione di notizie false, indispensabile per configurare la fattispecie dell'art. 185 TUF, così come contestata. Osserva il Collegio che la falsità della documentazione apparentemente trasmessa da BS deve ritenersi incontroversa, risultando dimostrata da una pluralità di elementi probatori, tra loro convergenti, correttamente richiamati dalla Corte di appello di Roma. Tra questi elementi, innanzitutto, rilevano le dichiarazioni rese dai testi AT e FI, esaminati all'udienza dell'1 ottobre 2012, celebrata davanti al Tribunale di Roma, i quali riferivano che, dopo avere manifestato perplessità sull'autenticità della documentazione apparentemente trasmessa da BS, avevano svolto accertamenti diretti, contattando RG AL, che era l'apparente sottoscrittore di uno dei documenti in questione, grazie al quale avevano avviato un percorso di verifica che consentiva loro di accertare la falsità degli atti. Tali conclusioni, del resto, risultavano corroborate dalla comunicazione effettuata da BS il 29 novembre 2007, che confermava la falsità dei documenti controversi, costituiti dalla "evidenza fondi" emessa dall'istituto bancario elvetico in favore di LO s.l. contenente l'indicazione di un fondo di - 500.000.000,00 euro, in realtà inesistente - e dalla lettera indirizzata allo stesso AL, sottoscritta da RG AL 1'8 novembre 2007, nella quale si indicava come cliente della banca la stessa LO. Fornivano, infine, la definitiva conferma della falsità della documentazione apparentemente trasmessa da BS, utilizzata dalla OR AL", gli esiti delle attività d'indagine svolte dalla Guardia di Finanza di Roma nel corso delle indagini preliminari, sui quali riferiva nelle udienze del 15 e del 18 giugno 2012 il teste NU, che si soffermava diffusamente sull'operatività di 30 LO s.I., che faceva parte della OR AL", a favore della quale, alla luce dei documenti controversi, sarebbe intervenuta BS. Non si può, pertanto, non ribadire conclusivamente che dagli elementi probatori richiamati dalla Corte di appello di Roma, emergeva con certezza la falsità della documentazione apparentemente trasmessa da BS, dovendosi ritenere incontroverso che la stessa non proveniva da RG AL o da altri dirigenti bancari, come confermato dallo stesso istituto di credito elvetico nella comunicazione effettuata il 29 novembre 2007, anch'essa richiamata nella decisione censurata.
2.5. Né ha giuridico pregio il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 111, comma 4, Cost., per essere la decisione in esame priva di un percorso argomentativo esplicativo della ritenuta falsità dei documenti su cui si incentrava il giudizio di idoneità alterativa della condotta posta in essere dal ricorrente. Tali documenti, come detto, nella parte enunciativa il motivo, erano costituiti dalla "evidenza fondi" emessa da BS in favore di LO s.I., che conteneva l'indicazione dell'esistenza presso l'istituto bancario svizzero di un fondo di 500.000.000,00 euro;
nonché dalla lettera indirizzata allo stesso AL, come detto sottoscritta da RG AL 1'8 novembre 2007, nella quale BS indicava come proprio cliente LO s.I., che faceva parte della OR AL". L'infondatezza di tale doglianza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 2.4, cui si deve rinviare, che non consentono di nutrire dubbi sul fatto che i documenti apparentemente trasmessi da BS fossero connotati da falsità, come confermato dallo stesso istituto bancario elvetico nella già indicata comunicazione effettuata da BS il 29 novembre 2007. La comunicazione di BS assume un rilievo significativo ai presenti fini, atteso che la missiva veniva indirizzata direttamente ad AN AL, che veniva messo a conoscenza della falsità della documentazione, anche alla luce del fatto che, in tale contesto, si diceva espressamente che gli atti in questione erano falsi. Ne consegue che il dato formale della provenienza della comunicazione da BS costituisce un elemento processuale insormontabile, univocamente sfavorevole al ricorrente, che impone di ritenere destituito di fondamento l'assunto difensivo. 31 Queste conclusioni, del resto, si impongono anche alla luce del fatto che, nel giudizio di primo grado, si accertava che la missiva del 29 novembre 2007, oltre a essere pervenuta al ricorrente, mediante il servizio postale ordinario come, peraltro, ammesso dallo stesso -, gli era stata trasmessa preventivamente a mezzo fax, presso l'utenza del suo studio professionale, il 28 novembre 2007, alle ore 11.07, come evidenziato nel passaggio motivazionale della sentenza di primo grado esplicitato a pagina 202. 2.6. Neppure è fondato il sesto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 185 TUF, opponendosi la carenza di argomentate ragioni che imponessero di ritenere la presentazione della candidatura del gruppo imprenditoriale guidato da AN AL idonea a concretizzare un'alterazione dell'andamento di mercato del titolo azionario AL, sull'assunto, peraltro indimostrato, che tale cordata non fosse in grado di risanare e rilanciare la compagnia aerea italiana, in linea con le richieste avanzate dal Ministero dell'economia. In questo modo, la Corte di appello di Roma formulava un giudizio di natura valutativa sulle condotte manipolative dell'imputato, che si poneva in contrasto con gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 185 TUF, che postula la falsità delle notizie diffuse, idonea a provocare un'alterazione del titolo azionario, ma non consente il vaglio del contenuto finanziario delle informazioni trasmesse. L'assunto difensivo appare al Collegio smentito dalle emergenze processuali atteso che la partecipazione della OR AL", dal punto di vista della sua inidoneità finanziaria e imprenditoriale, non era valutata isolatamente, ma veniva contestualizzata in rapporto alla crisi della compagnia aerea, economica e occupazionale, in essa inserendosi la procedura di acquisto del 49,99 % delle quote di AL s.p.a., detenute, all'epoca dei fatti, dal Ministero dell'economia. Non può, in proposito, non rilevarsi che, attraverso le continue sollecitazioni effettuate sia mediante la diffusione di notizie giornalistiche sia attraverso l'advisor finanziario di AL s.p.a., IT, la OR AL" manteneva costantemente vivo l'interesse della collettività nazionale sulla sua partecipazione alla procedura di acquisto dell'indicato pacchetto azionario di AL s.p.a. Tali sollecitazioni, a ben vedere, assumevano un rilievo significativo per la configurazione della fattispecie di cui all'art. 185 TUF, dovendo essere correlate alla situazione complessiva di mercato della compagnia aerea, che, come detto, versava in condizioni imprenditoriali estremamente problematiche, sia per la sua 32 situazione di insolvenza finanziaria, sostanzialmente irreversibile, sia per la crisi occupazionale che, ormai da tempo, l'agitava. Le sollecitazioni, al contempo, assumevano un peculiare rilievo probatorio, proprio alla luce delle connotazioni del gruppo imprenditoriale in questione, dovendosi, in proposito, richiamare la personalità di AN AL e la vocazione italiana della cordata che capeggiava, che determinavano un effetto distorsivo del valore del titolo azionario AL s.p.a. incontroverso. Appare, pertanto, corretto l'operato riferimento all'inscindibile collegamento esistente tra le sollecitazioni effettuate dalla OR AL" e l'inidoneità economica del gruppo imprenditoriale in questione a proporsi quale acquirente del pacchetto azionario, che si giustifica alla luce delle connotazioni di reato di delitto di mera condotta e di pericolo concreto della fattispecie di cui all'art. 185 TUF. Sul punto, non si può che richiamare conclusivamente per la sua coerenza e completezza il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 40 della sentenza impugnata, in cui si evidenziava che «a fronte di tali continue sollecitazioni, la proposta avanzata dalla TA era priva dei requisiti minimi per essere presa in considerazione, tenuto conto della assoluta inidoneità dei partecipanti [...] a rispondere alle esigenze di risanamento, rilancio e sviluppo che la Compagnia aveva prospettato e che erano la linea portante della intera procedura».
2.7. Privo di fondatezza è, inoltre, il settimo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che non aveva dato adeguato conto delle ragioni dell'affermata decisività, ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza censurato, dei documenti trasmessi da BS, rappresentati, come già detto, dalla "evidenza fondi" emessa dall'istituto bancario in favore di LO s.l. contenente l'indicazione di un fondo di- 500.000.000,00 euro, in realtà inesistente - e dalla lettera indirizzata al ricorrente, apparentemente sottoscritta da RG AL 1'8 novembre 2007, nella quale la BS indicava come proprio cliente la stessa LO. L'assunto difensivo, invero, appare smentito dalle risultanze processuali, atteso che la documentazione trasmessa da BS non veniva valutata isolatamente, ma in correlazione agli ulteriori elementi probatori, cui ci si è soffermati nei paragrafi 2.3, 2.4 e 2.5, ai quali si deve rinviare, nella cornice ermeneutica complessiva in cui confluiscono le fonti di prova acquisite nei confronti del ricorrente. 33 Deve, dunque, ribadirsi che non è possibile ritenere la documentazione trasmessa dalla BS priva di rilevanza ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza nei confronti di AN AL, in ragione del fatto che tali documenti non venivano valutati isolatamente al contrario di quanto evidenziato dalla difesa del ricorrente -, ma in correlazione all'intero compendio probatorio, nei termini richiamati nei paragrafi 2.3, 2.4 e 2.5, cui si deve rinviare ulteriormente. Rispetto a questo compendio probatorio, quindi, i documenti in questione assumevano la connotazione di elementi di prova da vagliarsi unitamente a tutti gli altri elementi acquisiti, nel contesto dei principi che governano il procedimento valutativo demandato al giudice di merito.
2.8. E' anche infondato l'ottavo motivo, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 624 e 649 cod. proc. pen., sulla base del rilievo della esclusa legittimità dei poteri di cognizione esercitati con la sentenza rescindente sulle questioni relative alla falsità delle notizie diffuse dalla OR AL" e all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 185 TUF, sulle quali, con i ricorsi, non erano state sollevate doglianze idonee a determinare una riforma della pronunzia censurata incentrata su tali, non dedotti, profili censori. Secondo la difesa del ricorrente, su questo, pur fondamentale, profilo valutativo, relativo all'individuazione delle questioni devolute al Giudice di legittimità, indispensabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza censurato, la sentenza impugnata aveva omesso di soffermarsi, trascurandone la decisività, sulla quale la difesa del ricorrente invocava l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite ex art. 618, comma 1, cod. proc. pen. In via subordinata al mancato accoglimento delle richieste difensive principali si sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 624 cod. proc. pen., per violazione dell'art. 111 Cost. Osserva, in proposito, il Collegio che la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, legittimamente investita dalle impugnazioni proposte, non poteva esimersi dal prendere in considerazione le questioni relative alla falsità delle notizie diffuse dalla OR AL" e all'elemento soggettivo del reato, che apparivano indispensabili per la valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 185 TUF oggetto di contestazione processuale. Né tale disamina determinava un'elusione dei principi posti a presidio dei poteri devoluti alla Corte di cassazione, a seguito della proposizione del ricorso, 34 dovendosi, in proposito, evidenziare che la preclusione invocata non poteva rilevare nel caso in esame, essendosi soffermata la decisione di legittimità sui profili relativi alla falsità delle notizie diffuse dalla OR AL" e all'elemento soggettivo del reato - peraltro ritualmente introdotti nel giudizio di legittimità dalla parte civile Consob -, legittimando il successivo intervento su tali punti della decisione della Corte di appello di Roma. Sotto questo profilo, appare opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di rinvio, la «cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento» (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438-01). A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l'annullamento della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 13 luglio 2016 era stato disposto in accoglimento della denuncia attinente ai vizi di motivazione relativi all'idoneità delle condotte poste in essere dalla OR AL" a determinare un effetto potenzialmente distorsivo delle azioni di AL s.p.a., con la conseguenza che l'annullamento determinava il travolgimento degli accertamenti e delle valutazioni precedentemente effettuati, imponendo al giudice di rinvio un nuovo esame del fatto, in piena autonomia di apprezzamento (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861-01; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251662-01; Sez. 6, n. 46220 del 06/11/2009, Brigadieci, Rv. 245540-01; Sez. 4, n. 48352 del 29/04/2009, Savoretti, Rv. 245775-01; Sez. 4, n. 43720 del 14/10/2003, Colao, Rv. 226418-01). Non è, del resto, dubitabile che, nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di un annullamento per carenze motivazionali, i poteri giurisdizionali prefigurati dall'art. 624 cod. proc. pen. non sono limitati all'esame dei singoli punti specificati, come se fossero isolati dal residuo materiale probatorio, potendo il giudice intervenire con gli stessi poteri di accertamento che spettavano al giudice del provvedimento annullato. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui allorché «la Corte di cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori sui cui risultati basare la 35 decisione, fornendone giustificazione in sentenza [...] » (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628-01). Questo orientamento ermeneutico, a ben vedere, si inserisce nel solco di un condiviso filone giurisprudenziale, che si conferma, consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In tema di impugnazioni, non viola l'obbligo di conformarsi al cd. giudicato interno il giudice di merito che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello censurato in sede di legittimità. Ed invero, eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati, e non quindi come dati che si impongono per la decisione a lui demandata;
inoltre non vi è dubbio che, a seguito di una pronuncia di annullamento per difetto di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o di contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non può limitarsi all'esame dei singoli punti specificati, come se fossero isolati dal restante materiale probatorio, ma è tenuto a compiere anche eventuali altri atti istruttori sui cui risultati deve basare la decisione, fornendone la giustificazione nella sentenza» (Sez. 1, n. 1397 del 10/12/1997, dep. 1998, Pace, Rv. 209692-01). L'univocità del contesto ermeneutico nel quale si inseriva la pronuncia censurata impone, all'evidenza, di escludere la sussistenza di contrasti interpretativi relativi alla fattispecie dell'art. 185 TUF, rendendo conseguentemente destituita di fondamento la richiesta subordinata, presentata dalla difesa del ricorrente, di trasmettere gli atti alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen. Le considerazioni esposte, al contempo, impongono di ritenere parimenti destituita di fondamento la doglianza proposta in via subordinata al mancato accoglimento delle richieste difensive principali, con la quale si sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 624 cod. proc. pen., per violazione dell'art. 111 Cost.
2.9. Deve ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza il nono motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 522 cod. pen., conseguente al difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza impugnata, che imponeva di 36 rilevarne la nullità, atteso che, secondo l'originaria contestazione, le condotte di diffusione delle notizie false si erano concretizzate nell'arco temporale compreso tra l'ottobre e il dicembre del 2007, mentre, nella motivazione della pronunzia, venivano richiamati comportamenti posti in essere in epoca antecedente all'ottobre del 2007 e addirittura risalenti a diversi mesi prima dell'arco temporale in questione, rendendo evidente il difetto di correlazione censurato. Osserva il Collegio che, sebbene il capo di imputazione prenda in considerazione un periodo limitato delle condotte illecite rilevanti ex art. 185 TUF, compreso tra l'ottobre e il dicembre del 2007, il riferimento ai comportamenti precedenti del ricorrente e dei correi era indispensabile, essendo funzionale a ricostruire la situazione complessiva di mercato di AL s.p.a., per inquadrare la quale occorreva tenere presente la condizione imprenditoriale estremamente problematica in cui la stessa versava. Si consideri, in proposito, che, in quel contesto finanziario, da farsi risalire all'anno precedente, la situazione imprenditoriale della compagnia aerea italiana, già fortemente critica, si era ulteriormente aggravata a seguito del fallimento del primo tentativo di dismissione azionaria riconducibile al dicembre 2006. Nel valutarne la posizione finanziaria, pertanto, non si poteva fare a meno di considerare le travagliate vicende imprenditoriali dell'ente societario, risalendo per la loro comprensione al primo tentativo di dismissione, riconducibile, come detto, alla fine dell'anno precedente. A conferma della correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Roma, nel valutare in detta incontroversa cornice la posizione di AN AL, rileva il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, consolidatasi nel corso degli anni in tema di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, secondo cui: «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione 37 all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01).
2.10. E' del pari inammissibile il decimo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 593 cod. proc. pen., conseguente all'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero, che riguardava l'entità delle pene irrogate agli imputati nel giudizio di primo grado, a fronte delle novità introdotte dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che limita la possibilità di impugnazione della parte requirente alle sole sentenze di condanna che modificano il titolo di reato, escludono la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Ne conseguiva che il ricorrente era stato condannato sulla base di un'impugnazione del Pubblico ministero proposta avverso la decisione di primo grado, pronuncia dal Tribunale di Roma il 12 dicembre 2013 inammissibile, essendo stata - presentata per motivi non consentiti dal novellato art. 593 cod. proc. pen. Occorre premettere che avverso la sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Roma il 12 dicembre 2013, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma proponeva impugnazione, ritenendo che la decisione appellata avesse omesso di quantificare la pena irrogata agli imputati AN AL, LO IN e CL RA nel rispetto dei parametri dosimetrici introdotti dall'art. 39 legge 28 dicembre 2005, n. 262. Per effetto di tale impugnazione veniva introdotto il giudizio di secondo grado, che si concludeva con la sentenza deliberata dalla Corte di appello di Roma il 13 luglio 2016. Tale decisione, a sua volta, veniva annullata dalla Corte di cassazione con sentenza del 19 ottobre 2018, alla quale seguiva il giudizio di rinvio, celebrato davanti alla Corte di appello di Roma e conclusosi con la sentenza impugnata, emessa il 27 maggio 2021. Tanto premesso, deve evidenziarsi che il giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza impugnata veniva celebrato dopo la modifica dell'art. 593 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 11 del 2018, che ha ristretto la possibilità per il Pubblico ministero di proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado, disponendo che tali pronunzie si possono appellare «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato». 38 Tale modifica normativa, allo stato, non consente al Pubblico ministero di proporre appello nelle ipotesi, analoghe a quelle in esame, in cui la sentenza di primo grado determina il trattamento sanzionatorio favor rei, senza l'osservanza dei parametri dosimetrici previsti con riferimento all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 185 TUF. Tuttavia, nel caso in esame, l'appello veniva proposto dal Pubblico ministero in epoca antecedente all'introduzione dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 11 del 2018, con la conseguenza che, in ossequio al principio del tempus regit actum che regola la successione di legge penali nella materia processuale, l'appello presentato avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 12 dicembre 2013, doveva ritenersi ammissibile e legittimamente proposto. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, da tempo consolidatasi in senso alle Sezioni Unite, secondo cui: Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione» (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2014, Lista, Rv. 236537-01).
2.11. Deve, invece, ritenersi fondato l'undicesimo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 186 TUF, conseguente al fatto che con la decisione in esame era stata irrogata illegittimamente al ricorrente la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, senza considerare che la citata norma prevede l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici, così come prefigurata dall'art. 28 cod. pen., espressamente richiamato, in una misura edittale incompatibile con quella quantificata dalla Corte di appello di Roma, dovendo essere non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. Ne discendeva, secondo la tesi difensiva, che, nel caso di specie, la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici di cui all'art. 28, comma terzo, cod. pen. veniva applicata illegittimamente ad AN AL, con il provvedimento di correzione ex art. 130 cod. proc. pen., emesso dalla Corte di appello di Roma il 16 novembre 2021, atteso che tale sanzione era stata già applicata a tutti i ricorrenti nella misura legittima di un anno, ai sensi dell'art. 186 TUF. 39 L'assunto è corretto, dovendosi rilevare che la durata della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, fissata nella misura di cinque anni, veniva applicata al ricorrente in violazione del disposto dell'art. 186 TUF, a tenore del quale: «La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale». Ne deriva che, nel caso di specie, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni superava i parametri edittali previsti dall'art. 186 TUF, invece rispettati con la sentenza di primo grado, che l'aveva determinata, per tutti e tre gli imputati, nella misura di in un anno. Né era possibile ipotizzare un'applicazione congiunta della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e delle pene accessorie di cui all'art. 186 TUF, ostandovi il disposto dell'art. 15 cod. pen., atteso l'incontroverso rapporto di specialità esistente tra le due fattispecie sanzionatorie, tale per cui l'applicazione dell'una, inevitabilmente, esclude l'applicazione dell'altra. Costituisce, invero, espressione di un consolidato orientamento ermeneutico. il principio secondo cui la questione relativa all'esistenza di un conflitto apparente tra norme regolanti lo stesso ambito deve essere risolta mediante l'applicazione, in via esclusiva, del criterio di specialità previsto dall'art. 15 cod. pen., fondato sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie poste a raffronto, al fine di apprezzare la correlazione normativa effettuata dal legislatore. Va richiamato, sul punto, l'arresto chiarificatore delle Sezioni Unite, che, da ultimo, hanno affermato: «Nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore» (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla,Rv. 269668-01). In altri termini, una volta stabilita l'esistenza di un concorso apparente di norme, relativo all'applicazione di due sanzioni penali accessorie derivanti dall'irrogazione di un'unica pena principale, nel nostro caso prevista dall'art. 185 TUF, deve farsi applicazione della sola pena accessoria che risulti speciale rispetto all'altra, all'esito del confronto compiuto tra le rispettive fattispecie astratte. 40 Al riguardo, non può non rilevarsi che tutti gli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria prevista dall'art. 28, terzo comma, cod. pen. sono contenuti nella fattispecie sanzionatoria prevista dall'art. 186 TUF, la quale, a sua volta, contiene ulteriori elementi specializzanti, che gli derivano dalla sua natura accessoria alle sanzioni penali principali stabilite dall'art. 185 TUF. Tale collegamento sanzionatorio, dunque, comporta l'individuazione di elementi aggiuntivi rispetto alla sanzione di cui all'art. 28, terzo comma, cod. pen., ravvisabili nel fatto che le pene accessorie previste dall'art. 186 TUF si applicano in ipotesi connotate da una specificità comportamentale, costituita dall'idoneità alterativa dei comportamenti criminosi posti in essere dagli autori delle condotte di aggiotaggio finanziario. Alla fondatezza dell'undicesimo motivo di ricorso conseguono le statuizioni di cui in dispositivo, pronunciate ex art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen. Si deve, per l'effetto, procedere all'eliminazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni applicata al ricorrente dalla Corte di appello di Roma con ordinanza emessa il 16 novembre 2021 ex art. 130 cod. proc. pen. Ne consegue che rimane ferma a carico del ricorrente l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 186 TUF nella misura di un anno, applicata con la sentenza di primo grado del 12 dicembre 2013 e confermata nei confronti dei ricorrenti AL, IN e RA.
2.12. Deve, infine, ritenersi inammissibile il dodicesimo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 133 cod. pen., 49, 50, 52, 4, prot. 7, CEDU, 117 Cost., per non avere la decisione impugnata dato conto delle ragioni che imponevano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato, quantificato in tre anni di reclusione e 400.000,00 euro di multa. Secondo la difesa del ricorrente, il trattamento sanzionatorio irrogato appariva connotato da eccessività dosimetrica, non tenendo conto del notevole lasso di tempo trascorso dai fatti di reato, commessi dall'ottobre 2007 al 6 dicembre dello stesso anno, che, a sua volta, andava correlato ai notevoli pregiudizi, professionali ed economici, patiti dall'imputato per effetto dell'andamento, estremamente complesso, della vicenda processuale in esame. Si deduceva, al contempo, che non si era tenuto conto della sanzione amministrativa che era stata irrogata al ricorrente dalla Consob, che, nel caso di specie, aveva comportato una palese violazione di legge, conseguente al contrasto con la previsione normativa dell'art. 4, par. 1, prot. 7, CEDU, così 41 come interpretato dalla Corte EDU a partire dalla decisione "Grande Stevens" (Corte EDU, Grande Stevens c. Italia, 4 marzo 2014, cit.), i cui principi, in tempi recenti, venivano ribaditi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2022. Osserva, in proposito, il Collegio che la correttezza del trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente dalla Corte di appello di Roma risulta avvalorato dalla ricostruzione compiuta nella decisione impugnata, che si soffermava correttamente sull'elevato disvalore dell'ipotesi delittuosa allo stesso contestata ex art. 185 TUF, sul quale ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi precedenti, che doveva essere contestualizzato alla luce della gravissima crisi finanziaria e occupazionale patita da AL s.p.a. all'epoca in cui veniva avanzata la proposta di acquisto di una parte delle quote sociali della OR AL". La Corte, che ha valorizzato detto elemento, la posizione processuale del ricorrente la cui notorietà pubblica assumeva un rilievo decisivo per la concretizzazione delle condotte manipolative di cui all'art. 185 TUF - e il ruolo egemonico da lui svolto, compiva una valutazione discrezionale dosimetrica conforme al criterio della proporzionalità specificamente evocato e ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., alla luce della quale quantificava il trattamento sanzionatorio irrogato all'odierno ricorrente, come detto, in tre anni di reclusione e 900.000,00 euro di multa. Né sussistono, nel caso di specie, i profili di apparenza motivazionale che venivano censurati dalla difesa dell'odierno ricorrente, atteso il richiamo espresso degli indici dosimetrici posti a fondamento della decisione pronunciata dal Tribunale di Roma il 12 dicembre 2013. Tale richiamo, infatti, veniva effettuato dal Giudice di appello romano nel rispetto dei parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, secondo cui: «La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica 42 ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 258357-01; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2008, Benincasa, Rv. 238674-01; Sez. 5, n. 3255 del 07/12/2006, dep. 2007, Sarli, Rv. 236036-01).
2.13. Nell'interesse del ricorrente sono stati presentati anche due articolati motivi aggiunti datati 15 ottobre 2022. 2.13.1. Con il primo motivo aggiunto, proposto in stretta correlazione con l'ottavo motivo del ricorso principale, si deduceva che, nell'ipotesi in cui il Collegio ritenesse di non accogliere l'originaria doglianza, ritenendo legittime le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello di Roma sulla base dell'esercizio - abnorme dei poteri di cognizione da parte della Corte di cassazione, Quinta Sezione penale - sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 185 TUF e sulla falsità delle notizie diffuse dalla OR AL", le statuizioni di condanna avrebbero potuto essere pronunciate ai soli effetti della responsabilità civile e non anche agli effetti penali, atteso che tali profili censori erano stati sollevati nella sola impugnazione della parte civile Consob. Si deduceva, in proposito, che l'impugnazione proposta dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma riguardava il solo capo della sentenza relativo alla idoneità alterativa della condotta di manipolazione del mercato posta in essere dal ricorrente, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., non poteva ritenersi connesso ai capi della decisione estranei a tale profilo censorio, quali, all'evidenza, dovevano ritenersi quelli riguardanti la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 185 TUF e il contenuto falso delle notizie diffuse dallo stesso ricorrente. Si deduceva, al contempo, che, su questo pur decisivo profilo valutativo, relativo all'individuazione delle questioni devolute alla Corte di cassazione e alla correttezza dei poteri di cognizione esercitati in sede rescindente, indispensabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza censurato, la Corte del rinvio, aveva omesso di soffermarsi, trascurandone la rilevanza, sulla quale si invocava l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite ex art. 618, comma 1, cod. proc. pen. 43 Nella stessa prospettiva, in via subordinata al mancato accoglimento delle richieste difensive principali, si sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 624 cod. proc. pen., per violazione dell'art. 111 Cost. In proposito, si osserva, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 2.8 cui si deve rinviare preliminarmente, che la Corte di appello di Roma, pronunciandosi a seguito del disposto annullamento, si soffermava correttamente sulle questioni relative alla falsità delle notizie diffuse dalla OR AL" nell'arco temporale compreso tra l'ottobre e il 6 dicembre 2007 e all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 185 TUF. La - disamina di tali questioni, infatti, appariva indispensabile per la valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata al ricorrente ex art. 185 cod. pen, e coessenziale al vaglio del giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti dal Tribunale di Roma il 12 dicembre 2013. La disamina di questi due profili valutativi, pertanto, era imprescindibile ai fini della valutazione del coinvolgimento del ricorrente nelle condotte di disturbo del valore di mercato delle azioni AL, rispetto al quale non si era verificata alcuna preclusione processuale, essendo evidente che, a seguito del giudizio di rinvio disposto in sede rescindente, la cognizione della Corte di appello di Roma riguardava sia i profili censurati sia le questioni discendenti dalla loro rivalutazione, in linea con la giurisprudenza di legittimità, alla quale ci si è riferiti nel paragrafo 2.8, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, cit.). Tali conclusioni erano ulteriormente confermate dal fatto che l'annullamento della sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte di appello di Roma il 13 luglio 2016 era stato disposto in accoglimento dei vizi di motivazione relativi all'idoneità delle condotte poste in essere dalla OR AL" a determinare un effetto potenzialmente distorsivo del valore di mercato delle azioni AL, rilevante ai sensi dell'art. 185 TUF. Ne conseguiva che, inevitabilmente, l'annullamento pronunciato il 19 ottobre 2018 dalla Corte di cassazione determinava il travolgimento degli accertamenti giurisdizionali e delle valutazioni precedentemente effettuati, imponendo alla Corte di appello, quale giudice del rinvio, un nuovo esame del fatto, che doveva essere svolto in piena autonomia rispetto al pregresso giudizio e non poteva non coinvolgere i profili della falsità delle notizie diffuse dalla OR AL" nell'arco temporale compreso tra l'ottobre 2007 e il 6 dicembre dello stesso anno -e dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 185 TUF. 44 Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, richiamare, in linea con gli arresti giurisprudenziali che si sono già richiamati (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, cit.), il seguente principio di diritto rimasto confermato nel tempo: «Il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità. Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli» (Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, 248413-01). Tale orientamento, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Non viola l'obbligo di conformarsi al cosiddetto giudicato interno il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle già censurate in sede di legittimità» (Sez. 5, n. 267 dell'08/11/1993, dep. 1994, De Feo, Rv. 196619-01). Occorre, pertanto, ribadire che, nel giudizio di rinvio conseguente a un annullamento della sentenza di appello disposto per carenze motivazionali, i poteri del giudice di rinvio non possono essere limitati all'esame dei singoli punti specificati nella decisione di legittimità sottostante, come se fossero isolati dal residuo materiale probatorio, potendo il giudice valutare i fatti di reato avvalendosi degli stessi poteri di accertamento che spettavano al giudice del provvedimento annullato. Si evidenziava, infine, che l'univocità del contesto ermeneutico nel quale si inseriva la pronuncia censurata impone di escludere la sussistenza di contrasti interpretativi relativi all'ambito dei poteri del giudice del rinvio, dopo l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, rendendo conseguentemente destituita di fondamento la richiesta, reiterata dalla difesa del ricorrente, di 45 trasmettere gli atti alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen. Le considerazioni esposte, al contempo, impongono di ritenere destituita di fondamento la doglianza pure proposta in via subordinata al mancato accoglimento delle richieste difensive principali, con la quale si sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 624 cod. proc. pen., per violazione dell'art. 111 Cost.
2.13.2. Con il secondo motivo aggiunto, proposto in stretta correlazione con il dodicesimo motivo dell'originario ricorso, si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 133 cod. pen., 49, 50, 52, 4, prot. 7, CEDU, 117 Cost., rappresentandosi che la Corte di appello, in ragione della ritenuta proporzionalità del trattamento sanzionatorio, si era limitata a richiamare impropriamente per relationem la pronunzia di primo grado, disattendendo i principi affermati dalla Corte EDU a partire dalla decisione "Grande Stevens" (Corte EDU, Grande Stevens c. Italia, 4 marzo 2014, cit.), da ultimo ribaditi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2022. Secondo la difesa del ricorrente, che reiterava e ampliava le deduzioni svolte con il ricorso principale, il Giudice di appello, nel quantificare la pena irrogata al ricorrente, ometteva di considerare che lo stesso era stato sottoposto a processo per oltre quindici anni, subendo un danno alla sua reputazione non più recuperabile, atteso che, in conseguenza della lunga durata della vicenda processuale che lo riguardava, da diverso tempo, aveva interrotto la sua attività professionale, perdendo ingenti profitti economici. Si evidenziava, inoltre, che il provvedimento impugnato non aveva tenuto conto della sanzione amministrativa che era stata inflitta al ricorrente dalla Consob, rispetto alla quale la comminazione di un'ulteriore sanzione penale comportava una palese violazione di legge, conseguente al contrasto con la previsione dell'art. 4, par. 1, prot. 7, CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU a partire dalla decisione "Grande Stevens", su cui, come detto, da ultimo, si era soffermata anche la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2022. Rimarca, in proposito, il Collegio, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 2.12, cui si deve rinviare, che il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente AL dalla Corte di appello, quantificato in tre anni di reclusione e 900.000,00 euro di multa, trova solide basi nell'analisi svolta correttamente in ordine all'elevato disvalore dell'ipotesi delittuosa ascritta al ricorrente ex art. 185 TUF. 46 L'elevato disvalore dei fatti di reato ascritti veniva valutato dal Giudice di appello romano nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto del contesto finanziario nazionale e della gravissima crisi finanziaria di AL s.p.a. di cui si è ampiamente già detto. Né, sotto questo profilo, sussistono disarmonie motivazionali tra le sentenze di merito, atteso il richiamo espresso degli indici dosimetrici posti a fondamento della decisione pronunciata dal Tribunale di Roma il 12 dicembre 2013, effettuato nella sentenza di appello nel rispetto di consolidate regulae iuris, già richiamate nel paragrafo 2.12, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, cit.). Quanto alla residua censura difensiva, relativa all'applicazione al caso di specie della decisione della Corte EDU richiamata dalla difesa del ricorrente (Corte EDU, Grande Stevens c. Italia, marzo 2014, cit.), deve rilevarsi che tale decisione non può ritenersi applicabile con riguardo alla posizione di AN AL, tenuto conto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui. ai fini «della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta» (Sez. 3, n. 21994 dell'01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220-01). Questo orientamento ermeneutico, a sua volta, trae origine dall'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, risalente e tuttora insuperato, secondo cui: Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34665 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-01). D'altra parte, la questione sollevata dalla difesa del ricorrente doveva ritenersi superata alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte di legittimità, che, nella pronuncia di annullamento con rinvio, aveva rimarcato l'evoluzione della giurisprudenza della Corte Edu scandita dalla sentenza della Grande Camera della Corte EDU, 15/11/2016, A. e B. c. Norvegia: evoluzione, alla luce della quale i rilievi difensivi non infirmano le conclusioni raggiunte, sintetizzata dalla Corte costituzionale secondo cui "il ne bis in idem convenzionale cessa di agire quale regola inderogabile conseguente alla sola 47 presa d'atto circa la definitività del primo procedimento, ma viene subordinato a un apprezzamento proprio della discrezionalità giudiziaria in ordine al nesso che lega i procedimenti [...]"» (Sez. 5, n. 53437 del 19/10/2018, LD, cit.). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi evidenziare che la sanzione amministrativa irrogata dalla Consob al ricorrente non è irrevocabile e che, in ogni caso, la preclusione prevista dall'art. 649 cod. proc. pen., quale conseguenza dell'avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione amministrativa, non opera quando, come nel caso in esame, le «due procedure risultino complementari, in quanto dirette al soddisfacimento di finalità sociali differenti, e determinino l'inflizione di una sanzione penale “integrata", che sia prevedibile e, in concreto, complessivamente proporzionata al disvalore del fatto» (Sez. 4, n. 12267 del 13/02/2018, Palmieri, Rv. 272533-01). Questi rilievi, per altro verso, rendono privi di pertinenza i richiami difensivi alla sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2022 che ha dichiarato - l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 [...], che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge» -, difettando nel caso di specie sia il presupposto della definitività del provvedimento amministrativo adottato dalla Consob sia il presupposto dell'identità dei beni protetti dalle norme presupposte. Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Roma, che, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 35 e 36 della sentenza impugnata, richiamando la decisione di legittimità emessa il 19 ottobre 2018, escludeva la violazione del principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, affermando l'esistenza di «una strettissima connessione non solo per materia trattata e tempistica procedimentale, ma anche sotto il profilo più strettamente probatorio, con conseguente complementarietà dei due diversi profili sanzionatori e pieno rispetto del criterio di proporzionalità individuato dalla Suprema Corte [...]».
2.14. Alla luce delle considerazioni esposte e conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di AN LD relativamente alla operata quantificazione della pena accessoria dell'interdizione 48 dai pubblici uffici, di cui si deve disporre l'eliminazione ex art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen. Nel resto il ricorso proposto deve essere nel complesso rigettato.
3. L'imputato LO IN ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo cinque motivi di ricorso, sì come sintetizzati nel "ritenuto in fatto".
3.1. E' infondato il primo motivo di ricorso, in cui è incorsa la sentenza impugnata, in riferimento all'art. 185 TUF, in dipendenza della mancata esplicazione delle ragioni che dessero conto della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie ascritta, la cui ricorrenza era stata affermata sulla base dell'erronea applicazione dei principi di diritto richiamati dal Giudice di legittimità, in sede di annullamento con rinvio, in materia di prognosi postuma della condotta illecita. Secondo la difesa, che, sul punto, prospettava argomenti censori parzialmente sovrapponibili al secondo motivo del ricorso del coimputato AL, il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente era stato formulato in violazione delle indicazioni ermeneutiche date in sede rescindente ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla configurazione del reato di cui all'art. 185 TUF, incentrate sull'applicazione del criterio della prognosi postuma della condotte manipolative, che imponeva un accertamento dell'illiceità del comportamento addebitato ex ante e in concreto. Sull'accertamento giurisdizionale degli elementi costitutivi della fattispecie contestata al ricorrente e ai coimputati, ai sensi dell'art. 185 TUF, ci si è già soffermati, nell'esaminare il secondo motivo del ricorso proposto da AN LD, nei paragrafi 2.2 e 2.2.1, ai quali occorre rinviare preliminarmente per la ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere destituite di fondamento anche le doglianze prospettate nell'interesse di LO IN sull'incongrua applicazione del criterio della prognosi postuma affermato nella sentenza di annullamento con rinvio pronunciata il 19 ottobre 2018 (Sez. 5, n. 53437 del 19/10/2018, LD, cit.). Non può, in ogni caso, non ribadirsi che la Corte di appello di Roma, nel giudizio di rinvio demandatole, attraverso una corretta applicazione del criterio della prognosi postuma delle condotte manipolative ascritte ai ricorrenti, accertava che le attività svolte dalla OR AL", nell'ambito della procedura di acquisto di una parte delle quote di AL s.p.a. avviata dal Ministero dell'economia, si connotavano per la loro idoneità a influire 49 sull'andamento del titolo azionario. L'idoneità alterativa delle condotte illecite degli odierni ricorrenti, del resto, era dimostrata dal fatto che il titolo azionario AL, nell'arco temporale compreso tra l'ottobre e il 6 dicembre del 2007, si manteneva sostanzialmente stabile a fronte della gravissima crisi finanziaria e occupazionale che, in quel momento, attanagliava la compagnia aerea. Deve, al contempo, evidenziarsi, in linea con quanto si è già affermato nei paragrafi 2.2 e 2.2.1, che l'accertamento compiuto dalla Corte di merito appare pienamente rispettoso dei parametri ermeneutici richiamati dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (Sez. 5, n. 53437 del 19/10/2018, LD, cit.), affermandosi nella decisione impugnata, sulla base di una ineccepibile verifica controfattuale, che la falsità delle notizie diffuse dalla OR AL" era potenzialmente idonea a determinare le conseguenze manipolative tipizzate dall'art. 185 TUF. La verifica controfattuale svolta sulle conseguenze delle notizie false diffuse dall'indicato gruppo imprenditoriale si pone, peraltro, anche in continuità con meno recente giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di puntualizzare che la fattispecie di cui all'art. 185 TUF si caratterizza «per la presenza di condotte qualificabili "lato sensu" come truffaldine o artificiose, idonee a concretizzare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari» (Sez. 5, n. 15199 del 16/03/2006, Labella, Rv. 234508-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che il delitto di manipolazione del mercato si caratterizza, come già più volte rimarcato, quale reato di mera condotta e di concreto pericolo, per la cui configurazione è necessaria l'individuazione di dati fattuali dai quali desumere, ex ante e in concreto, l'idoneità alterativa dei comportamenti di disturbo del mercato azionario. Ne consegue che la tipicità della condotta manipolatoria «non può essere desunta dal mero fine di alterazione del mercato perseguito dal suo autore, essendo invece necessario che la stessa risulti oggettivamente artificiosa, venendo realizzata con modalità di azione, di tempo e di luogo di per sé tali da poter incidere sul normale andamento del corso dei titoli» (Sez. 5, n. 4324 dell 08/11/2012, dep. 2013, Dall'Aglio, cit.).
3.2. Non ha fondamento il secondo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 185 TUF, per non avere la decisione censurata correttamente argomentato in ordine all'assenza di elementi per ritenere il ricorrente concorrente nel reato come contestato. Si riscontrava anzi una motivazione 50 meramente apparente al riguardo, non risultando dimostrato alcun collegamento, diretto o indiretto, tra il ricorrente e il coimputato AL, che si era posto a capo dell'omonima cordata imprenditoriale, finalizzato a partecipare alla procedura di acquisto del 49,99 % delle quote di AL s.p.a., indetta dal Ministero dell'economia. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo risulta smentito dalle emergenze processuali, dovendosi evidenziare che il ricorrente veniva coinvolto nelle attività della OR AL" in conseguenza del suo rapporto professionale con FN Engineering Ingegneria Informatica s.p.a., incontroverso e da lui non contestato. Inoltre, contrariamente ai rilievi svolti nel ricorso, il ricorrente intratteneva rapporti diretti con il coimputato AL, che, del resto, lo aveva indicato espressamente come uno dei suoi collaboratori nella gestione della proposta di acquisto presentata dalla OR AL". Né sussistono dubbi sul coinvolgimento diretto del ricorrente nelle attività del gruppo imprenditoriale guidato da AN AL, atteso che egli aveva effettuato due viaggi esteri in India e in Israele per coinvolgere nella cordata altri soggetti economici e aveva controllato la documentazione contabile degli imprenditori interessati e coinvolti nell'operazione. Tali verifiche contabili, peraltro, assumevano un rilievo centrale nella gestione della proposta di acquisto di una parte delle quote di AL s.p.a. presentata dalla OR AL", economico generale essendo indispensabile per preparare il conto dell'operazione, che veniva predisposto dallo stesso IN. Si deve, al contempo, evidenziare che era anche lo stesso ricorrente a dichiarare di essere stato uno degli advisor finanziari della OR AL", ricevendo, tra l'altro, l'incarico dall'imputato AL, che si era impegnato a liquidare i suoi compensi a conclusione dell'operazione economica. In questa veste, il ricorrente intratteneva rapporti diretti con AL, che informava costantemente delle capacità finanziarie dei soggetti economici che avevano aderito alla cordata imprenditoriale che era stata costituita per l'acquisto del 49,99 % delle quote di AL s.p.a. Nel giudizio di merito, si accertava ulteriormente che, tra il 10 e 30 novembre 2007, il coimputato AL lo aveva contattato, riferendogli che BS lo aveva informato di non essere a conoscenza della documentazione relativa a LO s.l. e che il documento che riguardava tale ente societario doveva ritenersi falso. Ne consegue che gli esiti dell'istruttoria dibattimentale 51 consentivano di accertare che il ricorrente era perfettamente a conoscenza della falsità del documento costituito dalla "evidenza fondi", apparentemente emessa dalla BS in favore della società LO s.I., contenente l'indicazione dell'esistenza presso l'istituto bancario elvetico di un fondo di 500.000.000,00 euro. Si deve, pertanto, ritenere dimostrato, alla luce delle emergenze probatorie che si sono richiamate, che LO IN metteva a disposizione di AN AL, con il quale intratteneva rapporti personali e professionali, le sue competenze, che risultavano indispensabili per consentire la costituzione della OR AL" e la presentazione del progetto di acquisto delle quote di AL s.p.a. Parimenti è dimostrata la piena consapevolezza dell'inconsistenza, imprenditoriale e finanziaria, della OR AL", da parte del ricorrente, essendosi lo stesso occupato, come già detto, di effettuare le verifiche contabili indispensabili per valutare le capacità finanziarie dei singoli partecipanti alla cordata e di preparare e predisporre personalmente il conto economico generale dell'operazione. Ne consegue che il ricorrente ben sapeva che la OR AL", al di là del prestigio professionale del soggetto che la guidava, non possedeva, né sul piano imprenditoriale né sul piano finanziario, le caratteristiche necessarie per partecipare alla procedura di acquisto di una parte delle quote di AL s.p.a. Data questa incontrovertibile cornice argomentativa, sono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Roma, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 49 della sentenza impugnata, osservava che LO IN, forte delle sue consolidate esperienze professionali, contribuiva «a creare le false notizie [...], essendo consapevole della loro destinazione ad essere divulgate;
circostanza questa sufficiente a ritenere lo stesso concorrente nel reato, avendo contribuito alla realizzazione di una parte essenziale della condotta contestata≫.
3.3. Neppure può ritenersi fondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 185 TUF e 192 cod. proc. pen., in punto di apprezzamento del compendio probatorio acquisito, che si riteneva inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza a titolo di concorso del ricorrente nel reato contestato. 52 Si deduceva, in proposito, che l'incongruità del giudizio di colpevolezza era resa evidente dal fatto che il ricorrente non risultava coinvolto nella realizzazione e nell'utilizzazione dei documenti falsi richiamati in rubrica, costituiti dalla "evidenza fondi" emessa da BS in favore di LO s.l. contenente - l'indicazione dell'esistenza presso l'istituto bancario svizzero di un fondo di 500.000.000,00 euro e dalla lettera indirizzata ad AN AL, che - risultava sottoscritta da RG AL l'8 novembre 2007, in cui BS indicava come suo cliente la stessa LO, che faceva parte della OR AL". Né tantomeno dagli atti processuali era emersa la consapevolezza di IN dell'attività di falsificazione commessa in relazione ai due documenti controversi e dell'utilizzazione che di tali atti si intendeva fare, in relazione alla partecipazione della OR AL" alla procedura di acquisto del 49,99 % delle quote di AL s.p.a. Ad avviso del Collegio, gli scenari economici, nei quali maturava il coinvolgimento, personale e professionale, del ricorrente nella OR AL" non sono controversi, registrandosi su tali profili la convergenza degli elementi probatori richiamati nel paragrafo 3.2, cui si deve rinviare preliminarmente. Non occorre, quindi, soffermarsi ancora sul contesto nel quale si inseriva il fondamentale contributo di IN alla costituzione della OR AL" e alla diffusione delle notizie false sulla consistenza finanziaria di detto gruppo imprenditoriale. Né è possibile ipotizzare, come argomentato a sostegno delle censure difensive, l'assenza di consapevolezza del ricorrente in ordine alle finalità manipolatorie collegate alla costituzione della OR AL" e alla presentazione del progetto di acquisto di una parte delle quote di AL s.p.a., che postulano la natura marginale del suo apporto concorsuale, dovendosi evidenziare che, per ipotizzare un siffatto limitato contributo, occorreva che la sua condotta si fosse caratterizzata per la sua modesta rilevanza concorsuale rispetto alla programmazione dell'operazione finanziaria. Questa connotazione, tuttavia, non è certamente ravvisabile nel ruolo svolto dal ricorrente, inserito in un piano criminoso accuratamente predisposto e articolato in una pluralità di fasi operative, rispetto alle quali la posizione defilata mediaticamente del ricorrente appare del tutto subvalente rispetto al giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 185 TUF. Deve essere, pertanto, ribadito che le evidenze processuali e il contesto economico nel quale maturava la decisione di costituire la OR AL" 53 smentiscono la marginalità del contributo di LO IN e rendono logicamente e coerentemente espresso il giudizio di colpevolezza formulato dalla Corte di appello di Roma in ordine al coinvolgimento concorsuale dello stesso nelle attività di manipolazione del mercato che gli vengono contestate in concorso con AN AL e CL RA. La Corte di appello di Roma, pertanto, ha formulato un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'odierno ricorrente, relativamente al delitto ascrittogli ex art. 185 TUF, conseguente rispetto delle emergenze processuali, tenendo correttamente conto del fatto che, ai fini della prova del contributo fornito da un soggetto nella commissione di un reato, il giudice di merito deve indicare gli elementi fattuali da cui ricava l'esistenza di una reale partecipazione alla fase ideativa o preparatoria del crimine, precisando sotto quale forma si sia concretamente manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta concorsuale con l'indifferenza del suo manifestarsi. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01).
3.4. E' inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 546, comma 1, 192 cod. proc. pen., 185 TUF, in relazione alla ritenuta inidoneità del compendio probatorio acquisito alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente, quale concorrente nel reato contestato, alla luce del fatto che RL IA LO, attraverso il quale 54 lo stesso ricorrente sarebbe stato coinvolto nelle attività della OR AL", era stato assolto dall'ipotesi delittuosa ascrittagli. Si deve, sul punto, ribadire, in linea con quanto si è affermato nei paragrafi 3.2 e 3.3, cui si rinvia, che gli elementi di prova acquisiti, logicamente apprezzati, supportavano in termini ineccepibili il giudizio di colpevolezza formulato dai Giudici di merito nei confronti del ricorrente, che svolgeva un ruolo fondamentale nella costituzione della OR AL" e nella diffusione delle notizie false sulla consistenza finanziaria del gruppo imprenditoriale. Rispetto a tale, incontroverso, quadro probatorio, privo di pertinenza appare il richiamo all'assoluzione di RL IA LO, pronunciata con la decisione impugnata, atteso che le fonti di prova acquisite nei giudizi di merito imponevano di ritenere il coinvolgimento di LO IN nella OR AL" autonomo rispetto a quello di LO, con il quale il ricorrente intratteneva rapporti personali e professionali, pur pacifici, che prescindevano dal ruolo da lui svolto in seno al gruppo imprenditoriale guidato da AN LD. Si deve, in proposito, evidenziare che dall'attività istruttoria compiuta nel giudizio di merito era emerso l'iniziale interesse di LO per la partecipazione alla procedura di acquisto di una parte delle quote di AL s.p.a., attraverso la formazione di una cordata imprenditoriale a guida italiana. Tuttavia, lo stesso LO risultava poi estraneo ai successivi sviluppi della partecipazione della OR AL" alla procedura di acquisto delle quote della compagnia aerea italiana, tanto che la Corte di appello di Roma, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 53 della sentenza impugnata, affermava conclusivamente che gli elementi acquisiti nei confronti dello stesso LO consistevano «in meri indizi, privi delle necessarie caratteristiche per fondare una pronuncia di condanna [...]». Ne discende che, ai presenti fini, nessun collegamento diretto può essere stabilito tra le posizioni di IN e di LO, atteso che l'assoluzione di quest'ultimo si fondava sulla sua estraneità alla fase cruciale dell'attività svolta dalla OR AL", sviluppatasi nell'arco temporale compreso tra l'ottobre del 2007 e il 6 dicembre dello stesso anno.
3.5. Deve, infine, ritenersi inammissibile anche il quinto motivo di ricorso, con cui si si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 597, comma 3, 627 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti del 55 ricorrente era stato formulato in violazione del divieto di reformatio in pejus, atteso che, a fronte dell'appello presentato dallo stesso avverso la sentenza emessa il 12 dicembre 2013 dal Tribunale di Roma, la pena irrogata nel giudizio di primo grado, quantificata in un anno, quattro mesi di reclusione e 160.000,00 euro di multa, era stata modificata, in pejus per l'odierno ricorrente, in due anni, sei mesi di reclusione e 200.000,00 euro di multa. L'assunto difensivo, invero, è smentito dalle emergenze processuali, dovendosi evidenziare che avverso la sentenza di primo grado, pronunciata dal Giudice di primo grado, sopra citata, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma proponeva appello, censurando la decisione impugnata che aveva omesso di determinare il trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati nel rispetto dei parametri dosimetrici introdotti dall'art. 39 legge n. 262 del 2005. Il Tribunale di Roma, infatti, nel determinare la pena irrogata agli imputati non aveva tenuto conto dell'introduzione della disposizione dell'art. 39 legge n. 262 del 2005, che stabilisce: «Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576 (...), sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale». Nel giudizio di appello, conseguentemente, introdotto, l'imputato IN veniva assolto e avverso tale assoluzione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma proponeva ricorso per cassazione, che si concludeva con l'annullamento con rinvio pronunciato il 19 ottobre 2018 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale. A seguito del nuovo giudizio instaurato davanti alla Corte di appello di Roma, ferma restando l'originaria impugnazione del Pubblico ministero avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 12 dicembre 2013, che manteneva immutati i suoi effetti processuali, per effetto del principio tempus regit actum (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2014, Lista, cit.), il Giudice del rinvio, in riforma della decisione appellata, condannava l'imputato IN, sulla base di un giudizio dosimetrico, correttamente e coerentemente espresso, alla pena di due anni, sei mesi di reclusione e 200.000,00 euro di multa, facendo corretta e argomentata applicazione dei parametri dosimetrici introdotti dall'art. 39 legge n. 262 del 2005. 5 56 6 3.6. Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato LO IN deve essere nel complesso rigettato, con la conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
4. L'imputato CL RA ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, già illustrati in parte narrativa.
4.1. E' infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 185 TUF, censurandosi le carenze, nella stessa, di un percorso argomentativo che esprimesse le esaustive ragioni che imponevano di ritenere le notizie diffuse nell'interesse della OR AL" a prescindere dalle loro effettive - connotazioni di artificiosità, che in senso stretto non influivano sulla configurazione della fattispecie contestata - idonee a produrre l'effetto distorsivo del mercato azionario richiesto per la configurazione del delitto ascritto. L'effetto delle condotte manipolatorie, infatti, doveva essere valutato alla luce della fase preliminare della procedura di acquisto delle quote di AL s.p.a. in cui interveniva la cordata imprenditoriale guidata da AN AL e dei principi di diritto che erano stati affermati dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, nella sentenza di annullamento con rinvio pronunciata il 19 ottobre 2018. Sulla configurazione della fattispecie di reato ascritta anche all'odierno ricorrente, ai sensi dell'art. 185 TUF, ci si è soffermati nell'esaminare il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AN LD nel paragrafo 2.1, al quale occorre rinviare preliminarmente, per la ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere destituite di fondamento le doglianze prospettate nell'interesse del ricorrente sull'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato. Deve, al riguardo, rilevarsi che la Corte di appello di Roma, nella sentenza di rinvio, riteneva correttamente sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 185 TUF, evidenziando con argomenti non illogici che le condotte manipolatorie poste in essere dagli imputati AN AL, LO IN e CL RA, attraverso le attività della OR AL", erano potenzialmente idonee a provocare una sensibile alterazione dell'andamento del titolo AL s.p.a., che peraltro si verificava nel caso in esame. Si ribadiva, in questo modo, che la fattispecie di reato in esame perseguiva l'obiettivo di garantire l'interesse dell'ordinamento giuridico alla regolare 57 formazione dei prezzi dei titoli azionari, assicurata attraverso l'applicazione di un'ipotesi di manipolazione del mercato, costruita, come si è già detto nel richiamato paragrafo 2.1, in termini di delitto di mera condotta e di pericolo concreto, il cui perfezionamento non richiede il verificarsi di un'effettiva alterazione del valore degli strumenti finanziari, ma, più semplicemente, l'idoneità del comportamento criminoso a provocare tali conseguenze (Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, cit.). D'altra parte, il pericolo concreto di un'alterazione del valore del titolo azionario deve essere sottoposto a un'attenta verifica giurisdizionale, atteso che la diffusione delle notizie false o artificiose deve essere idonea a provocare una sensibile oscillazione, positiva o negativa, del prodotto finanziario. Sul punto, è pertinente la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che si richiama, secondo cui le ipotesi delittuose di cui all'art. 185 TUF sono configurabili quali reati di pericolo concreto e di mera condotta, per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere i comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento» (Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, Tanzi, Rv. 253754-01).
4.2. Deve ritenersi infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 185 TUF, denunciandosi la carenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata alla luce dei principi di diritto richiamati dal Giudice di legittimità, in sede di annullamento con rinvio, in tema di prognosi postuma della condotta illecita, che, in assenza del prescritto giudizio controfattuale sugli effetti dell'azione criminosa posta in essere dall'odierno ricorrente, risultavano integralmente pretermessi dalla Corte di appello di Roma. Secondo la difesa, che, sul punto, prospettava argomenti censori parzialmente sovrapponibili al secondo motivo del ricorso di AN AL e al primo motivo del ricorso di LO RA, il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente era stato formulato in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite in sede di annullamento con rinvio ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen., relativamente alla configurazione del reato di cui all'art. 185 TUF, attinenti al criterio della prognosi postuma dei comportamenti manipolatori, che si affermava erroneamente applicato in sede rescissoria, per non essere correlato alla fase preliminare della procedura di acquisto indetta dal Ministero dell'economia nella quale interveniva la OR AL". 58 Osserva, in proposito, il Collegio che sull'accertamento giurisdizionale degli elementi costitutivi della fattispecie contestata al ricorrente e ai coimputati, ai sensi dell'art. 185 TUF, ci si è soffermati nell'esaminare il secondo motivo del ricorso di AN LD e il primo motivo del ricorso di LO IN, nei paragrafi 2.2, 2.2.1 e 3.1, ai quali occorre rinviare preliminarmente per la ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere destituite di fondamento le doglianze prospettate anche nell'interesse di CL RA sull'incongrua applicazione del criterio della prognosi postuma affermato nella sentenza di annullamento con rinvio pronunciata il 19 ottobre 2018 (Sez. 5, n. 53437 del 19/10/2018, LD, cit.). Si deve ancora ribadire che la Corte di appello di Roma, nel giudizio di rinvio, correttamente applicando il criterio della prognosi postuma, accertava che le attività manipolatorie poste in essere dalla OR AL", nell'ambito della procedura di acquisto del 49,99 % delle quote di AL s.p.a., indetta dal Ministero dell'economia, erano del tutto idonee a influire sull'andamento del titolo azionario e a determinare le conseguenze manipolatorie prescritte dall'art. 185 TUF (Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, cit.). La Corte di appello di Roma, come si è evidenziato nei paragrafi 2.2, 2.2.1 e 3.1, cui si rinvia ulteriormente, in particolare effettuava un pertinente vaglio controfattuale sulle attività manipolatorie poste in essere da CL RA e dai correi attraverso la OR AL", a mezzo della diffusione delle false notizie sulla solidità finanziaria e imprenditoriale del gruppo di aziende che la componevano, alla luce del quale formulava un giudizio di colpevolezza conforme alle indicazioni ermeneutiche ricevute in sede di annullamento con rinvio (Sez. 5, n. 53437 del 19/10/2018, LD, cit.).
4.3. Neppure è fondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riguardo al ritenuto concorso di CL RA nel reato contestato, per mancanza di dimostrazione di alcun collegamento tra lo stesso e AN AL, nel contesto della partecipazione dell'omonima cordata imprenditoriale alla procedura di acquisto del 49,99 % delle quote di AL s.p.a. L'assunto difensivo risulta contrastato dalle emergenze processuali, poiché il ricorrente veniva originariamente coinvolto nelle attività della OR AL" in conseguenza del suo rapporto professionale consolidato con RL IA LO del quale, tra l'altro, era stato - l'assistente dal 2005 e il 2008 -, che nella fase iniziale della costituzione del 59 gruppo imprenditoriale guidato da AN AL si era mostrato interessato al progetto di acquisto del 49,99 % delle quote di AL s.p.a. Inoltre, contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso, il ricorrente intratteneva rapporti diretti e costanti con il coimputato AL, che lo utilizzava per la diffusione giornalistica delle notizie false riguardanti la consistenza finanziaria e imprenditoriale della OR AL", che costituiva uno degli snodi essenziali per la realizzazione delle attività manipolatorie poste in essere ex art. 185 TUF. Si consideri, in proposito, che CL RA veniva indicato espressamente dal teste Dino IA come il soggetto dal quale riceveva i comunicati stampa, preventivamente predisposti, relativi alle attività manipolatorie della OR AL", che lo stesso IA si limitava a diramare senza effettuare alcuna modifica del contenuto del testo ricevuto. In particolare, il detto IA, che all'epoca dei fatti era l'addetto stampa della società "Sviluppo per il Mediterraneo", sentito all'udienza del 7 febbraio 2013, celebrata davanti al Tribunale di Roma, riferiva che, sulla base degli accordi intrapresi con RA, questi gli trasmetteva i comunicati stampa che gli venivano fatti recapitare da AL. Si deve anche evidenziare che era lo stesso RA a dichiarare di essere stato coinvolto da AN AL nella sua cordata, atteso che, nel giugno del 2007, quest'ultimo gli aveva chiesto se conoscesse qualche imprenditore italiano interessato a investire nel progetto di acquisto delle azioni AL ed egli, nell'occasione, gli aveva fatto il nome di Engineering Ingegneria Informatica s.p.a., socia della società "Sviluppo per il Mediterraneo", in quel momento guidata da RL IA LO. Nel successivo mese di luglio del 2007, inoltre, il ricorrente si era messo in contatto con ND RI amministratore in passato di alcune compagnie - aeree private come AU AI e VO -, che era a conoscenza delle attività della OR AL" e gli aveva segnalato un suo consulente di fiducia, ZI OR, che gli avrebbe potuto fornire un adeguato supporto tecnico nel settore finanziario. La ricostruzione del ruolo operativo svolto da CL RA in seno alla OR AL", del resto, risulta confermata dalle numerose testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado, che corroboravano l'assunto accusatorio, secondo cui lo stesso era, unitamente a LO IN, il soggetto che dava corso alle direttive impartite da AN AL, funzionali alla 60 realizzazione del progetto di acquisizione del 49,99 % del capitale sociale della compagnia aerea. Tra queste testimonianze, occorre citare le deposizioni, che venivano specificamente richiamate nella sentenza di primo grado, rese dal teste Chinaglia, sentito all'udienza del 10 luglio 2012; dal teste OR, sentito all'udienza del 17 luglio 2012; dal teste RI, sentito all'udienza del 17 luglio 2012; dal teste AG, sentito all'udienza del 18 giugno 2012; dal teste AT, sentito all'udienza dell'1 ottobre 2012. Date queste univoche emergenze, non può dubitarsi delle congrue e corrette conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Roma, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 48 della sentenza impugnata, osservava che dall'istruttoria dibattimentale era emerso «come RA si fosse attivamente interessato per la diffusione delle notizie relative alla TA, provenendo essenzialmente da lui le notizie poi trasfuse da IA in comunicati».
4.4. E' destituito di fondatezza il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 185 TUF, per non essere esaustivamente esplicato l'apporto causale fornito dal ricorrente alla commissione del reato contestato ai concorrenti nel reato contestato, con i quali non aveva intrattenuto alcun rapporto funzionale alla partecipazione della OR AL" alla procedura di acquisto di una parte delle quote di AL s.p.a., essendosi lo stesso limitato a collaborare con AL, su indicazione di RL IA LO, che, peraltro, era stato assolto all'esito del giudizio di secondo grado. Osserva il Collegio che gli scenari economici nei quali maturava il coinvolgimento di CL RA nelle attività della OR AL" non sono controversi, registrandosi su tali profili la convergenza degli elementi probatori richiamati nei paragrafi 4.2 e 4.3, cui si deve rinviare preliminarmente. Non occorre, quindi, soffermarsi ulteriormente sugli scenari economici, come detto incontroversi, nei quali si inseriva il fondamentale contributo di RA alla costituzione della OR AL" e alla diffusione delle notizie false sulla consistenza finanziaria del gruppo imprenditoriale guidato da AN AL. Né è possibile affermare, sì come detto in ricorso, l'assenza di consapevolezza del ricorrente in ordine alle finalità manipolatorie perseguite dalla OR AL", che prefigurava la natura marginale del suo apporto concorsuale, dovendosi evidenziare che, per ipotizzare un tale limitato contributo, occorreva che la sua condotta si fosse caratterizzata per una modesta 61 rilevanza concorsuale rispetto alla programmazione dell'operazione finanziaria considerata. Questa connotazione, tuttavia, come già riferito per il ricorrente IN, non è certamente ravvisabile nel ruolo svolto dal ricorrente, che risultava inserito in un piano criminoso accuratamente predisposto e articolato in una pluralità di fasi operative, rispetto alle quali la diffusione dei comunicati stampa da parte sua, effettuata tramite l'addetto stampa della società "Sviluppo per il Mediterraneo", costituiva un passaggio fondamentale per la realizzazione del progetto manipolatorio di cui all'art. 185 TUF. Si deve, pertanto, ribadire che il contesto finanziario e gli scenari imprenditoriali nei quali maturava la decisione di costituire la OR AL" smentiscono la marginalità del contributo di CL RA, imponendo di confermare il giudizio di responsabilità formulato dalla Corte di appello di Roma in ordine al suo coinvolgimento concorsuale nelle attività di manipolazione del mercato che gli vengono contestate, in linea con le conclusioni alle quali si è pervenuti nei confronti di LO IN, esposte nel paragrafo 3.3, cui si rinvia. Deve, essere, pertanto, ribadito conclusivamente che le argomentazioni della Corte di appello di Roma, a fondamento dell'affermato coinvolgimento concorsuale del ricorrente nelle attività manipolatorie poste in essere dalla OR LD", nell'arco temporale compreso tra l'ottobre e il 6 dicembre del 2007, appaiono rispettose del compendio probatorio e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, cui ci si è già riferiti nel paragrafo 3.3 (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, cit.), che occorre ulteriormente ribadire, richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. 1, n. 7643 del 62 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Tagliatela, Rv. 282295-01; Sez. 3, n. 30035 del 16/03/2021, R., Rv. 281968-01; Sez. 6, n. 39030 del 05/07/2013, Pagano, Rv. 256608-01; Sez. 1, n. 10730 del 18/02/2009, Puoti, Rv. 242849-01; Sez. 1, n. 5631 del 17/01/2008, Maccioni, Rv. 238648-01).
4.5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quinto motivo di ricorso, con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente e ritenuto irragionevolmente aggravato dalla Corte di appello di Roma, che, a fronte della pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 160.000,00 euro di multa applicata all'imputato dal Tribunale di Roma con la decisione di primo grado, aveva irrogato in riforma della sentenza sul punto la pena di due anni, sei mesi di reclusione e 200.000,00 euro di multa. Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente trova conforto nell'analisi compiuta nella decisione impugnata, che si soffermava correttamente sull'elevato disvalore dell'ipotesi delittuosa contestata allo stesso ex art. 185 TUF, su cui ci si è soffermati nei paragrafi 4.3 e 4.4, ai quali si deve rinviare, che doveva essere contestualizzata alla luce della gravissima crisi, finanziaria e imprenditoriale, vissuta da AL s.p.a. all'epoca in cui veniva avanzata la proposta di acquisto del 49,99 % delle quote sociali da parte della OR AL". LOzzati detto elemento e il peculiare ruolo operativo svolto dal ricorrente, che risultava decisivo nella concretizzazione delle condotte di manipolazione, curando la predisposizione dei comunicati stampa diffusi alla pubblica opinione, la Corte territoriale romana compiva una valutazione dosimetrica conforme ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., nel rispetto dei quali, come detto, quantificava il trattamento sanzionatorio irrogato al predetto in due anni, sei mesi di reclusione e 200.000,00 euro di multa. Né sussistono, nel caso di specie, le incongruità motivazionali censurate dalla difesa del ricorrente, atteso il richiamo espresso degli indici dosimetrici posti a fondamento della decisione pronunciata dal Tribunale di Roma il 12 dicembre 2013. Tale richiamo, infatti, come si è già evidenziato nel paragrafo 2.12, cui si rinvia, nell'esaminare il dodicesimo motivo del ricorso proposto dall'imputato AN AL, veniva effettuato nel rispetto dei parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, secondo cui la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerarsi legittima quando 63 consente la ricognizione del sottostante e correlato atto processuale (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, cit.).
4.6. Consegue alle esposte considerazioni il rigetto nel suo complesso del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato CL RA, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. Vanno, in via conclusiva, adottate le seguenti statuizioni processuali. Deve, innanzitutto, disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'imputato AN AL, nel punto relativo alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, applicata dalla Corte di appello di Roma con provvedimento di correzione del 16 novembre 2021, che deve essere eliminate ex art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen. Il ricorso dello stesso ricorrente, nel resto, deve essere rigettato. Devono, invece, essere rigettati i ricorsi proposti dagli imputati LO IN e CL RA, con la loro conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali la condanna di tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - (Consob) -, che si ritiene di liquidare, tenuto conto della complessità dell'intervento difensivo svolto in questa sede, nell'importo di 7.200,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AL AN limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici - applicata ex art. 130 cod. proc. pen. con ordinanza del 16 novembre 2021 - che elimina. Rigetta nel resto il ricorso di AL AN. Rigetta i ricorsi di IN LO e di RA CL, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti AL AN, IN LO e RA CL, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel 64 presente giudizio dalla parte civile Consob, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Alessandro Centonze Plenteme Angel Early DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 MAR 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Marina Caltagi 65 5 5