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15 gennaio 1993
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16 settembre 2022
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1 gennaio 2026
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20 febbraio 2026
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Art. 78. Controversie gia' di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali 1. Le controversie gia' di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, se alla data d'insediamento delle nuove commissioni pendono davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi proseguono in questa sede. ((49)) 2. Le controversie di cui al comma 1, che alla data indicata non pendono davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria e non sono gia' state definite, qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1989, n. 451, debbono essere riattivate da parte degli enti impositori interessati mediante trasmissione dei relativi atti e documenti alla ((corte di giustizia tributaria di primo grado)) competente entro il termine di mesi sei dalla data anzidetta; altrimenti ogni pretesa dell'ente impositore s'intende definitivamente abbandonata.
--------------- AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
--------------- AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
Commentari • 18
- 1. obblighi e scadenze dal 2 agosto 2026Ivano Pecis · https://www.diritto.it/ · 4 agosto 2026 · 1
Per quasi due anni il 2 agosto 2026 è stato indicato come la data in cui il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale1 avrebbe dispiegato i suoi effetti più significativi, con l'avvio degli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio. Nelle settimane immediatamente precedenti a quella scadenza il legislatore europeo è però intervenuto sul calendario di applicazione, con la conseguenza che il perimetro effettivamente operativo da agosto 2026 è diverso, e più circoscritto, rispetto a quello che ci si attendeva. La distinzione non è di dettaglio. Per le amministrazioni pubbliche – che sono, nella quasi totalità dei casi, utilizzatrici e non produttrici di sistemi di intelligenza …
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Giurisprudenza • 446
- 1. Trib. Trani, sentenza 05/05/2025, n. 486Provvedimento: TRIBUNALE DI TRANI Sezione Civile All'udienza del 5.5.2025, dinanzi al giudice dott.ssa RI NN AM, assistita dal funzionario dott.ssa RInna Vangi, nella causa iscritta al n. 4711/2021 r.g., è presente l'avv. Giancarlo Falco per parte appellata, nessuno è comparso sino alle ore 11.03 per parte appellante. L'avv. Falco chiede di essere autorizzato a precisare le conclusioni e che il Tribunale pronunci sentenza. Il giudice visto il decreto di variazione tabellare n. 1/2025, verificato che il precedente magistrato titolare del fascicolo già con provvedimento del 21.3.2022 fissava l'udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., poi successivamente rinviata, invita …Leggi di più...
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