Articolo 2238 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2238.

(Rinvio).

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attivita' organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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