Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 agosto 2009 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 23 settembre 2016 |
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- 1. La tardiva opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e la (in)applicabilità dell’art. 48, comma 3, c.p.a. (nota a Cons. Stato, Sez. I,…Giuseppe La Rosa · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe La Rosa Sommario: 1. Il caso e il principio di diritto. - 2. Irricevibilità e inammissibilità nel processo amministrativo. - 3. Irricevibilità e inammissibilità oltre il processo amministrativo. - 4. Natura, presupposti e finalità dell'opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. – 5. Considerazioni conclusive. 1. Il caso e il principio di diritto. La questione origina dalla proposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma con cui è stato dichiarato inamissibile il ricorso per la revocazione di un provvedimento giurisdizionale in quanto proposto dalla parte …
Leggi di più… - 2. La prova testimoniale scritta nel processo tributario: profili sistematici sull’attuazione del diritto di difesa e profili applicativi tra aporie normative e…Vittorio De Bonis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Luigi Violahttps://dirittifondamentali.it/
- 4. Incorniciamento: quando è illecitoRedazione · https://ildiritto.it/ · 29 settembre 2025
Il nuovo orientamento del Consiglio di Stato Indizi penali nel processo amministrativo: con la sentenza n. 6302/2025 il Consiglio di Stato ha affermato che il giudice amministrativo può valorizzare elementi acquisiti in un procedimento penale – quali intercettazioni, ordinanze cautelari o richieste di rinvio a giudizio – anche in assenza di una pronuncia definitiva sul reato. Tali atti non assumono valore di prova piena, ma possono essere utilizzati come elementi indiziari, a condizione che risultino pertinenti rispetto alla controversia, attendibili e sottoposti al contraddittorio tra le parti. Non è dunque necessario attendere l'esito del giudizio penale: è sufficiente che gli elementi …
Leggi di più… - 5. La Cassazione civile vista dai suoi giudici - Recensione di E. Lupo a “La Cassazione civile - Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana”Stefano Amore Ernesto Lupo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La Cassazione civile vista dai suoi giudici - Recensione di Ernesto Lupo a “La Cassazione civile - Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana” (terza edizione, Bari 2020), a cura di Acierno, Curzio e Giusti Intervista di Franco De Stefano ad Ernesto Lupo Il Primo Presidente emerito della Corte suprema di cassazione, Ernesto Lupo, ha concesso a Giustizia Insieme un'intervista sul testo a più mani sulla Cassazione civile, giunto alla sua terza edizione e curato dai Colleghi Maria Acierno, Pietro Curzio (nel frattempo divenuto Primo Presidente) e Alberto Giusti, che raccoglie le lezioni sul rito di legittimità civile degli stessi giudici della Corte. Il libro recensito è …
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/08/2024, n. 23101Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 13053-2023 proposto da: NASTRI BR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 89, presso lo studio dell'avvocato AN TT, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO ROSAZZA 32, presso lo studio dell'avvocato UGO SAVIO DE LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO FRANCIOSO; - ricorrente successivo - contro TO LA ON, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, Oggetto AVVOCATI - CONSIGLIO DELL'ORDINE – ELEZIONI R.G.N. 13053/2023 Cron. Rep. Ud. 28/05/2024 P.U. …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/06/2025, n. 14986Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7139/2024 R.G. proposto da: IN TO, elettivamente domiciliato in Vittoria Via Ricasoli n.57, presso lo studio dell'avvocato FIDONE GIOVANNI ES ([...]), che lo rappresenta e difende. -RICORRENTE- contro COMUNE DI VITTORIA, elettivamente domiciliato in VITTORIA VIA NINO BIXIO, 34, presso lo studio dell'avvocato BRUNO ANGELA, che lo rappresenta e difende. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 207/2024, depositata il 18/03/2024. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'11.3.2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. Civile Sent. Sez. U Num. 14986 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA …Leggi di più...
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- art. 295 c.p.c.·
- art. 296 c.p.c.·
- ragionevole durata del processo·
- art. 152 c.p.c.·
- estinzione del giudizio·
- sospensione impropria·
- art. 42 c.p.c.·
- art. 360-bis c.p.c.·
- art. 297 c.p.c.·
- art. 24 Cost.·
- dies a quo riassunzione·
- art. 111 Cost.·
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- regolamento di competenza·
- art. 376 c.p.c.
Versioni del testo
- Capo I : Innovazione
- Art. 1. (Banda larga) 1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell' articolo 4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese.
Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico tra le areedel territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili.
Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione (( fino ad un massimo )) di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e successive modificazioni. In ogni caso e' fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.
2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante modalita' di finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 . Nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie.
3. A vale e sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la comleta digitalizzazione delle reti di diffusione, 4 tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresi' la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.
4. E' attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio della sua funzione di coordinamento, si avvale del parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che e' rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 .
5. All' articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondita' minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, puo' essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada".
6. All' articolo 231, comma 3, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , il primo periodo e' sostituito dal seguente: "In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e successive modificazioni".
7. Le disposizioni dell' articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 , si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica. - Capo II : Semplificazioni