Sentenza 25 ottobre 2007
Massime • 1
I collaboratori di giustizia che hanno iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria prima dell'entrata in vigore della L. 13 febbraio 2001 n. 45 non sono tenuti alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della loro collaborazione previsto dall'art. 14 della predetta legge che ha introdotto l'art. 16 quater nella L. n. 8 del 1991 e pertanto le loro dichiarazioni sono utilizzabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2007, n. 40489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40489 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 25/10/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 3450
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 019764/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL UD, N. IL 04/06/1961;
avverso ORDINANZA del 03/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE Giorgio;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Manna Marcello, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Il 27 gennaio 1989 NE LD veniva attinto nei pressi della sua abitazione da colpi di arma da fuoco che lo colpivano mortalmente. I responsabili dell'omicidio (OM CO, OM DA, OM FA e TA IN) venivano giudicati nell'ambito del procedimento c.d. Garden, conclusosi con sentenza irrevocabile.
All'udienza del 24 settembre 1996, OM CO spiegava che il movente dell'omicidio andava ricercato nel contrasto insorto nel gruppo Perna-NO in ordine alla mancata distribuzione del denaro provento di una rapina commessa dal NE e che all'azione delittuosa aveva preso parte, tra gli altri, anche EL LA detto ER, fornendo indicazioni sulla posizione assunta da quest'ultimo al momento dell'esecuzione del delitto. La chiamata in correità operata da OM CO, da considerarsi "diretta", era supportata dalle dichiarazioni del fratello OM DA, che aveva preso parte alla decisione di uccidere il NE e aveva partecipato all'intera fase organizzativa del delitto, confermando anche la sua causale. Un'ulteriore conferma veniva poi dalle dichiarazioni "de relato" di PR RI e di RO CO, che avevano riferito di aver appreso dell'omicidio dai loro stessi autori, indicando anche tra i partecipanti all'impresa tale LE.
Fin qui i fatti.
Nei confronti del LE, che non figurava tra gli imputati del processo Garden ne' fra gli indagati del procedimento penale in relazione al quale era stata disposta l'archiviazione il 14 ottobre 1999, il GIP del Tribunale di Catanzaro ha emesso il 13 ottobre 2006 ordinanza di custodia cautelare in carcere, che il Tribunale della stessa città, adito in sede di riesame, ha confermato con l'ordinanza qui impugnata (che è del 3 novembre 2006). L'ordinanza, rispondendo alle obiezioni della difesa, ha disatteso innanzitutto una serie di eccezioni preliminari che non rilevano in questa sede, fatta eccezione per due di esse, relative alla richiesta declaratoria di inutilizzabilità degli atti investigativi compiuti tra il 2004 e il 2006 e alla inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia per mancata applicazione delle disposizioni previste dalla L. n. 45 del 2001. Alla vigilia dell'udienza camerale, la difesa del LE depositava presso la Cancelleria della Prima Sezione Penale di questa porte una memoria a sostegno del ricorso, corredata da vari allegati, in cui veniva ribadito che il fulcro dell'impianto accusatorio si fondava unicamente sulle propalazioni dei collaboratori di giustizia (diretta quella di AR CO, de relato quelle degli altri), utilizzate secondo la tecnica del c.d. riscontro incrociato, ma da ritenersi fuorvianti e inattendibili perché non corroborate da alcun elemento concreto di riscontro individualizzante. Da ultimo, il percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata era viziato per quanto concerneva la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, essendo stati affermati apoditticamente il pericolo di fuga e la possibilità di ricaduta nel reato.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il LE a mezzo del suo difensore, il quale ha dedotto, sotto vari profili di violazione dell'art. 606 c.p.p., i seguenti motivi:
- inosservanza delle norme che disciplinano l'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato e conseguente violazione dei termini massimi di durata delle indagini preliminari. L'iscrizione del LE - ad avviso del difensore - è avvenuta a distanza di 13 anni dalle prime dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia: periodo da ritenersi eccessivamente lungo per poter trovare una plausibile giustificazione;
- inosservanza della L. n. 45 del 2001, art. 16 quater e art. 25, non potendosi condividere la tesi giurisprudenziale accolta dal Tribunale del riesame di Catanzaro, secondo cui la nuova disciplina non si applica alle persone che, al momento dell'entrata in vigore della legge, risultavano già collaboratori di giustizia;
- inosservanza degli artt. 273 e 274 c.p.p., in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non sussisteva alcuna coincidenza tra le dichiarazioni dei collaboratori indicati nell'ordinanza, poiché l'unica chiamata in correità era quella di OM CO, mentre le altre dichiarazioni (OM DA, NO RI e RO CO) erano de relato e non avevano apportato alcun contributo rilevante all'identificazione dei componenti del gruppo di fuoco che uccise il NE. Il Tribunale non aveva considerato che TA, sentito al processo Garden, aveva indicato nei OM i coautori dell'omicidio, senza fare il nome del LE.
Il provvedimento impugnato - concludeva la difesa del ricorrente - non solo era stato emesso in palese violazione di norme processuali, ma era anche illogico e contraddittorio nella struttura argomentativa, per cui si imponeva il suo annullamento. Alla vigilia dell'udienza camerale, la difesa del LE depositava presso la cancelleria di questa Prima Sezione Penale una memoria a sostegno del ricorso, corredata da vari allegati, nella quale veniva ribadito che il fulcro dell'impianto accusatori si fondava unicamente sulle propalazioni dei collaboratori di giustizia (diretta, quella del AR CO, de relato quelle degli altri), utilizzate secondo la tecnica del c.d. riscontro incrociato, ma da ritenersi fuorvianti e inattendibili perché non corroborate da elementi di riscontro individualizzante. Da ultimo, il percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata era viziato per quanto concerneva la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, essendo stati affermati apoditticamente il pericolo di fuga e la possibilità di recidiva.
3. Il ricorso non è fondato.
Va rilevato in via preliminare che il ricorso non fa questione di esigenze cautelari, per cui la memoria depositata contiene per questo verso un motivo nuovo, che, avendo per oggetto un punto della decisione impugnata che non è stato enunciato nell'originà rio atto di gravame, deve considerarsi inammissibile (Cass., Sez. Un., 25 febbraio 1998, n. 4683, Borio, Rv. 210259). Per il resto, è bene dir subito, con riferimento al primo motivo di ricorso, che esso non risulta essere stato oggetto del giudizio di riesame, che ha riguardato un profilo diverso, non legato alla iscrizione tardiva del nome del LE nel registro delle notizie di reato, bensì l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo l'archiviazione del 1999 e antecedenti alla riapertura delle indagini preliminari sull'omicidio del NE.
Comunque sia, il motivo proposto è assolutamente privo di pregio, non essendo stata indicata dalla difesa quale concreta violazione dei diritti della difesa si sarebbe verificata con l'iscrizione tardiva del LE nel registro delle notizie di reato, avuto riguardo al fatto che l'odierno ricorrente non figurava tra i soggetti indagati nel procedimento penale in relazione al quale venne disposta l'archiviazione nell'anno 1999.
Peraltro, come questa Corte ha avuto occasione di affermare in più occasioni (cfr. tra le tante, Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2003, n. 41131, Liscai, in Cass. pen. mass. ann., 2005, n. 516, p. 1327; e Corte cost, ord. 22 luglio 2005, n. 307, ivi, 2005, n. 1408, p. 3330), nel caso in cui l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. del nominativo dell'indagato sia stata ritardata, non si determina alcuna invalidità delle indagini compiute, avendo tale iscrizione una valenza meramente ricognitiva e non già costitutiva dello status di indagato, per cui l'eventuale tardivo espletamento della formalità dell'iscrizione non può in nessun caso essere fonte di pregiudizio del diritto di difesa.
Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento, essendo la giurisprudenza di legittimità concorde nel ritenere che i collaboratori di giustizia che hanno iniziato la loro collaborazione con l'A.G. prima dell'entrata in vigore della L. n. 45 del 2001 non sono tenuti alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della loro collaborazione previsto dalla L. n. 8 del 1991, art. 16 quater, e pertanto le loro dichiarazioni sono pienamente utilizzabili
(Cass., Sez. 1, 28 febbraio 2006, n. 8831). Non c'è motivo di discostarsi da questo orientamento ormai costante ne' la difesa ha indicato elementi in grado di farlo cambiare, essendosi limitata ad affermare con un'asserzione di puro genere che il testo dell'art. 25 della nuova legge non lascerebbe dubbi circa la sua interpretazione estensiva.
L'ultimo motivo investe il merito della vicenda e si risolve in censure su apprezzamenti di fatto, che sono insindacabili in sede di legittimità. È fin troppo evidente che le dichiarazioni dei fratelli OM CO e DA, provengono da persone che hanno preso parte all'organizzazione dell'omicidio del NE, e si riscontrano reciprocamente sul nucleo essenziale del racconto, con specifico riferimento al movente del delitto e ai suoi esecutori materiali. È pacifico in giurisprudenza che le plurime chiamate in correità realizzano quella convergenza del molteplice che assume piena dignità di prova quando le dichiarazioni si riscontrano reciprocamente sul nucleo essenziale della narrazione. Nessuna rilevanza assume il fatto che alcune delle chiamate siano de relato e non dirette, perché le dichiarazioni accusatorie indirette, possono contribuire, per la loro natura e valenza, ad integrare il quadro di gravità indiziaria richiesto dall'art. 273 c.p.p., necessitando solo di una più rigorosa valutazione. Nessun rilievo quindi possono assumere le dichiarazioni confessorie incomplete rese dal TA, che non avrebbe fatto il nome del LE, secondo la difesa, inserendolo tra gli esecutori materiali dell'omicidio del NE.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2007