Articolo 512 del Codice penale
Articolo 452 quaterArticolo 452 sexies
Versione
1 luglio 1931
Art. 512.

(Pena accessoria)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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