Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2006, n. 8831
CASS
Sentenza 28 febbraio 2006

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I collaboratori di giustizia che hanno iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria prima dell'entrata in vigore della L. 13 febbraio 2001 n. 45 non sono tenuti alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della loro collaborazione previsto dall'art. 14 della predetta legge che ha introdotto l'art. 16 quater della L. n. 8 del 1991 e, pertanto, le loro dichiarazioni sono utilizzabili.

Non è abnorme e non è in ogni caso ricorribile per cassazione la sentenza del giudice di appello che, una volta ritenuto un fatto diverso da quello contestato, abbia annullato quella di primo grado e disposto la trasmissione degli atti al P.M., in quanto, da un lato, il relativo potere è previsto dal combinato disposto degli artt. 598 e 521 cod. proc. pen. e, dall'altro, non determina alcun pregiudizio per l'imputato che ha ampia facoltà di difendersi nel corso delle nuove indagini, che possono concludersi anche con una archiviazione, o nel corso del nuovo giudizio. (Fattispecie relativa a decisione del giudice di appello di annullamento per aver ravvisato un fatto diverso da quello contestato in relazione ad una sentenza di primo grado di assoluzione).

Il principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione non opera quando non sussistano, al momento dell'esercizio dell'azione penale per il fatto diverso, i presupposti affinchè si configuri la condizione di procedibilità per la quale é impedito l'esercizio dell'azione penale e il giudizio per tutti i fatti commessi anteriormente all'estradizione e per i quali l'estradizione non sia stata richiesta o concessa. Ne consegue che, qualora l'azione penale sia stata esercitata per i fatti diversi (e sia stata anche pronunciata sentenza di condanna in primo grado) prima dell'arresto dell'imputato all'estero per fini estradizionali, la condizione di procedibilità non opera, mentre ex art. 721 cod. proc. pen. non potrà essere eseguita una misura cautelare o la sentenza definitiva fino a quando non sia ottenuta l'estradizione suppletiva.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2006, n. 8831
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8831
Data del deposito : 28 febbraio 2006

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