Sentenza 28 febbraio 2006
Massime • 3
I collaboratori di giustizia che hanno iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria prima dell'entrata in vigore della L. 13 febbraio 2001 n. 45 non sono tenuti alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della loro collaborazione previsto dall'art. 14 della predetta legge che ha introdotto l'art. 16 quater della L. n. 8 del 1991 e, pertanto, le loro dichiarazioni sono utilizzabili.
Non è abnorme e non è in ogni caso ricorribile per cassazione la sentenza del giudice di appello che, una volta ritenuto un fatto diverso da quello contestato, abbia annullato quella di primo grado e disposto la trasmissione degli atti al P.M., in quanto, da un lato, il relativo potere è previsto dal combinato disposto degli artt. 598 e 521 cod. proc. pen. e, dall'altro, non determina alcun pregiudizio per l'imputato che ha ampia facoltà di difendersi nel corso delle nuove indagini, che possono concludersi anche con una archiviazione, o nel corso del nuovo giudizio. (Fattispecie relativa a decisione del giudice di appello di annullamento per aver ravvisato un fatto diverso da quello contestato in relazione ad una sentenza di primo grado di assoluzione).
Il principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione non opera quando non sussistano, al momento dell'esercizio dell'azione penale per il fatto diverso, i presupposti affinchè si configuri la condizione di procedibilità per la quale é impedito l'esercizio dell'azione penale e il giudizio per tutti i fatti commessi anteriormente all'estradizione e per i quali l'estradizione non sia stata richiesta o concessa. Ne consegue che, qualora l'azione penale sia stata esercitata per i fatti diversi (e sia stata anche pronunciata sentenza di condanna in primo grado) prima dell'arresto dell'imputato all'estero per fini estradizionali, la condizione di procedibilità non opera, mentre ex art. 721 cod. proc. pen. non potrà essere eseguita una misura cautelare o la sentenza definitiva fino a quando non sia ottenuta l'estradizione suppletiva.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2006, n. 8831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8831 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 28/02/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 243
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 041598/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA ALFONSO, N. IL 01/08/1958;
2) IC AN, N. IL 13/01/1941;
3) NN EL NI, N. IL 18/01/1963;
4) TROVATO FRANCO, N. IL 02/05/1947;
5) CALDARIERA CARMELO, N. IL 02/01/1954;
6) AN IO, N. IL 17/10/1961;
7) PA IO, N. IL 26/03/1954;
8) RECHICHI DIEGO, N. IL 20/06/1959;
avverso SENTENZA del 16/03/2005 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI Paola;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Giuseppe Febbraro chiedeva il rigetto dei ricorsi, l'annullamento senza rinvio per morte del reo per MP, l'annullamento senza rinvio per prescrizione per ON in relazione ai delitti di ricettazione e detenzione di armi.
Rilevato che i difensori Avv. Scialla Mario, Avv. Cantiniello Michele, Avv. Marini Luisa, Avv. Behare Sami, Avv. Della Valle Raffaele, Avv. Giovene Ambra hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'assise d'appello di Milano, con la sentenza impugnata, si pronunciava in relazione ai fatti oggetto di due sentenze emesse rispettivamente dalla Corte d'assise di Monza e di Milano, e riuniva i due procedimenti che avevano ad oggetto una serie di omicidi e di connessi delitti in materia di armi avvenuti negli anni 80/90, episodi per i quali non era stato possibile procedere con contestazioni suppletive nei processi celebrati a seguito della collaborazione di numerosi pentiti e ascrivibili a gruppi criminali legati alla 'ndrangheta calabrese, alla stidda siciliana, alla camorra napoletana e alla sacra corona unita, che in quegli anni avevano operato nella Lombardia. Nel caso specifico i due procedimenti riuniti riguardavano fatti ascritti a soggetti di origine calabrese, appartenenti alla cosca TR - HE - HI, per i quali il giudizio di appello era stato instaurato sia da alcuni imputati che dal P.M..
La sentenza analizzava i giudizi di primo grado e la motivazione delle due sentenze, esaminava distintamente i motivi di appello e poi affrontava le singole posizioni degli appellanti, dei quali solo alcuni hanno presentato ricorso per Cassazione e pertanto verranno analizzate solo queste posizioni. CA LO era stato accusato di concorso nell'omicidio di BA ES e occultamento di cadavere, per aver assunto la funzione di sorveglianza, dall'esterno, del locale in cui la vittima veniva torturata e uccisa, ma era stato assolto in primo grado in quanto si era ritenuto che la chiamata in correita' del collaborante IN non fosse sufficiente a provare la sua partecipazione, mancando ulteriori validi riscontri, costituiti solo dalle dichiarazioni del coimputato HE, ritenuto non attendibile. La Corte riteneva di dover accogliere l'appello del P.M. in quanto alle puntuali accuse di IN, che lo aveva individuato come presente in funzione di supporto agli esecutori materiali e comunque presente al momento in cui il cadavere era stato avvolto in un telone per il trasporto, vi erano alcuni riscontri oggettivi, non valorizzati del giudice di primo grado. In primo luogo l'imputato aveva raccontato a Maccarone le modalità con cui si erano svolti i fatti, dimostrando una conoscenza dovuta a diretta partecipazione;
vi erano poi le dichiarazioni di Di MO, secondo il quale l'omicidio era riferibile al gruppo Miano, di cui CA faceva parte;
in terzo luogo vi erano le dichiarazioni di RA secondo il quale all'omicidio avevano partecipato due catanesi del gruppo Miano, descrizione che si attagliava a CA;
infine, si erano aggiunte in appello, le dichiarazioni di CU, imputato che aveva fatto la scelta di collaborare, dopo la sentenza di primo grado, il quale aveva riferito, per averlo saputo da AP, che all'autoparco al momento dell'omicidio c'era anche CA;
inoltre CU aveva riferito che nel corso del processo di primo grado aveva sentito CA dire che gli era andata bene in quanto la convivente della vittima aveva sbagliato la data della scomparsa e, poiché nella data indicata erroneamente, lui era in carcere, sarebbe stato assolto. In relazione a tale circostanza emerge dalla sentenza che la data della scomparsa della vittima BA appare del tutto incerta, infatti mentre nel processo denominato "Count Down" risulta accertata al 18/09/1990, la convivente la individuava tra il 15 e 16 ottobre 90, anche se inspiegabilmente ne denunciava la scomparsa tre mesi dopo e pertanto l'osservazione del CA in udienza, di un errore di data, appare del tutto credibile. La Corte riteneva che dovesse essere esclusa l'aggravante della premeditazione e che non fosse possibile concedere le attenuanti generiche per la gravità del fatto e la personalità dell'imputato gravato da numerosi precedenti.
CA ON nel giudizio di appello aveva raggiunto un accordo col P.G. e pertanto ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, aveva concordato la pena, rinunciando ad ogni altro motivo di appello diverso da quello della misura della pena. In data 14 febbraio 2006 giungeva notizia del suo decesso, avvenuto 19/01/2006. RI AN era stato condannato in primo grado per il duplice omicidio di TR e IA, avendo partecipato alla fase esecutiva, nella veste di colui che era rimasto a custodire le moto utilizzate per la fuga. Tale ruolo era stato affermato da tutti gli esecutori materiali, senza che emergesse alcuna discrasia ed inoltre lo stesso imputato aveva ammesso di essere stato presente nel luogo in cui si erano dati convegno gli autori materiali, anche se aveva sostenuto la tesi di non sapere quale fosse il loro vero intento, in quanto era abituato ad eseguire ciecamente gli ordini di HE. La Corte riteneva di dover confermare la sentenza di primo grado, per la incredibilità della versione difensiva fornita dall'imputato e rilevava che non poteva essere concessa l'attenuante della minore partecipazione perché incompatibile con l'aggravante del numero delle persone. ON ES era stato condannato in primo grado in ambedue i procedimenti in relazione al duplice omicidio TR e IA, all'omicidio NG, all'omicidio SC e all'omicidio IB. La Corte aveva ritenuto di dover confermare le condanne rilevando che doveva essere rigettata l'eccezione di nullità del decreto di latitanza, in quanto immotivata. Secondo la Corte risultava dagli atti che l'imputato era sfuggito alla cattura e la sua latitanza perdurava anche durante il giudizio di appello. In relazione al merito osservava che per il duplice omicidio TR e IA, vi erano le accuse di ben 5 collaboratori che avevano riferito del ruolo da lui assunto di addetto al cambio dei veicoli per garantire la fuga.
Parimenti in relazione all'omicidio NG vi erano le dichiarazioni di 4 pentiti che tutti avevano riferito del suo ruolo di accertatore del luogo in cui la vittima viveva ed era ristretto agli arresti domiciliari e di addetto al cambio dei veicoli per la fuga. Inoltre, nel procedimento denominato "Count down", egli steso aveva ammesso di aver svolto quel ruolo.
Infine in relazione all'omicidio SC vi erano state le dichiarazioni di 3 collaboranti ai quali si erano aggiunte quelle di CU nel giudizio di appello e tutti avevano riferito della sua partecipazione alla fase deliberativa ed esecutiva dell'omicidio. Tali dichiarazioni secondo la Corte erano del tutto convergenti e attendibili e la circostanza che fossero stati indicati vari moventi all'omicidio non poteva essere considerato punto di contraddizione, anzi costituiva la prova della genuinità dei racconti e del fatto che ogni collaborante conosceva un punto di vista diverso, comunque legato alla personalità della vittima, considerata persona aggressiva, violenta e non più governabile dalla cosca. In relazione all'omicidio Dibisceglie, vi erano le dichiarazioni di due collaboranti che avevano partecipato al fatto e di altri 3 de relato e tutti avevano riferito del suo ruolo di organizzatore dell'omicidio e di autista per la fuga.
La Corte riteneva che il comportamento dell'imputato fosse stato particolarmente grave per essersi sempre reso disponibile ad attività di supporto degli esecutori materiali dei 5 omicidi, nonché per la sua latitanza e pertanto riteneva di non poter concedere le attenuanti generiche.
MU AN e HI EG erano stati assolti dall'accusa di aver partecipato all'omicidio RM e nei loro confronti vi era l'appello del P.M. fondato sulle nuove dichiarazioni rese da CU e oggetto di integrazione probatoria nel giudizio di appello. All'esito del giudizio d'appello il P.G. aveva chiesto sentenza di assoluzione in quanto alle dichiarazioni di CU non vi erano agli atti elementi di riscontro individualizzanti. La Corte aveva ritenuto, invece, che proprio dalle dichiarazioni di CU, rese nel giudizio di appello, era emerso che il loro ruolo nell'esecuzione dell'omicidio era completamente diverso da quello riportato nel capo di imputazione e precisamente, MU non si era limitato a favorire la fuga degli esecutori, ma era stato colui che aveva fornito la moto e le armi, e, HI non si era limitato a partecipare alle attività di sopralluogo, ma era presente il giorno del fatto ed aveva accompagnato gli esecutori materiali, restando in attesa per garantire la fuga. Pertanto la Corte riteneva di non poter pronunciarsi sul fatto perché diverso da come contestato e dichiarava la nullità della sentenza sul punto con trasmissione degli atti al P.M. per quanto di sua competenza.
AP AN era stato assolto dall'omicidio RM e vi era appello del P.M. La Corte riteneva che vi fossero fondate ragioni per accogliere l'appello in quanto i numerosi dichiaranti che avevano accusato AP lo avevano fatto de relato su dichiarazioni di HE, ma si trattava del capo della cosca che in tempi non sospetti riferiva agli associati i particolari di un omicidio che aveva suscitato molto scalpore per aver colpito un operatore carcerario. Inoltre il collaborante pace aveva riferito gli stessi fatti per averli saputi da CU che si era con lui lamentato del fatto che HE dicesse in giro a tutti cosa era successo. Nel giudizio d'appello poi si erano aggiunte le dichiarazioni di CU che aveva riferito di essere stato uno degli esecutori materiali e di aver avuto l'incarico, proprio da AP, di condurre la moto con cui venne eseguito l'omicidio e di aver svolto con lui i sopralluoghi necessari ad organizzarlo. Secondo la Corte l'attendibilità di tali dichiarazioni era fondata sul fatto che si era accusato di un omicidio dal quale in primo grado era stato assolto e sulle motivazioni che avevano indotto CU a pentirsi e cioè la delusione per il comportamento dei capi della 'ndrangheta, che avevano violato i principi a cui lui era stato fedele anche a costo di subire condanne pesantissime, scontate tutte in regime di 41 bis O.P. Le discrasie riscontrate dalla difesa tra il racconto ed i fatti venivano valutate dalla Corte come irrilevanti, anzi come prova della genuinita' del racconto visto che il pentimento era giunto dopo il dibattimento di primo grado e se CU avesse voluto calunniare AP lo avrebbe fatto leggendosi bene gli atti processuali, come ad esempio sul numero dei colpi sparati e sul movente dell'omicidio RM. Aveva riferito che AP AN gli aveva raccontato che l'operatore carcerario doveva morire perché andava in carcere a dire agli altri detenuti che suo fratello NI aveva contatti coi servizi segreti, mentre era detenuto a Parma. Altri collaboranti avevano invece riferito che il movente era il rifiuto dell'operatore di prestarsi a relazioni favorevoli sui detenuti nonostante avesse ricevuto compensi. Secondo la Corte tale diversità non era rilevante in quanto il mandante avrebbe potuto riferire a persone diverse vari aspetti di un unico movente costituito ormai dalla inaffidabilità di questo operatore, secondo la prospettiva della cosca. Il racconto di CU aveva poi ricevuto numerosi riscontri tra i quali la circostanza che l'operatore aveva lavorato nel carcere di Parma nello stesso periodo in cui vi era detenuto AP NI;
inoltre vi era piena corrispondenza tra gli accertamenti tecnici e le descrizioni delle conseguenze e dei danni provocati dai colpi esplosi sia sull'auto che sul corpo di RM, e tra i riscontri sullo stato dei luoghi e le descritte modalità del cambio della moto, utilizzata per l'esecuzione, con l'auto utilizzata alla fuga. TR AN era il responsabile della organizzazione criminale denominata Coco- HI-HE ed era stato ritenuto colpevole di numerosi dei fatti omicidiari attribuiti alla sua cosca tutte le volte in cui si erano rinvenuti dei riscontri. Secondo la Corte l'avere ricoperto il ruolo di capo di un'organizzazione criminale poteva costituire riscontro alle chiamate in correità effettuate dagli associati. In relazione all'omicidio carbone vi erano numerose dichiarazioni di collaboranti che lo avevano individuato come diretto interessato al delitto sia in prima persona, per la deminutio che gliene era derivata dal fatto che i primi tentativi di ucciderlo erano andati male per l'incapacità degli esecutori, sia per conto di altro capo mafia, LL che glielo aveva commissionato. In relazione alle dichiarazioni del pentito AN sarebbe privo di rilievo il mancato rispetto della disciplina imposta dalla L. n. 8 del 1991, art. 16 quater, in quanto la collaborazione era iniziata prima dell'entrata in vigore della L. n. 45 del 2001. Inoltre le ricostruzioni alternative proposte dalla difesa apparivano prive di riscontri e frutto di affermazioni vaghe.
In relazione al duplice omicidio IA e TR vi erano le dichiarazioni di 5 collaboratori che lo avevano individuato come ispiratore, mandante e organizzatore dei delitti e tra questi la circostanza che pace avesse affermato di avere avuto un interesse anche personale, consistente nell'acquisire benemerenze nella cosca TR, non faceva che arricchire e confortare l'ipotesi di accusa. In relazione all'omicidio NG vi erano le dichiarazioni di numerosi collaboranti e tra questi di RA che aveva ammesso di essere stato il mandante, avendo avuto un interesse personale, e di aver chiesto il favore di eseguire il delitto alla cosca TR per evitare di doverlo eseguire personalmente nel proprio territorio, e che TR gli aveva messo a disposizione gli uomini migliori cioè HE e IN.
In relazione all'omicidio AS vi erano le dichiarazioni di ben sette collaboranti che lo avevano identificato come mandante ed organizzatore del delitto mentre l'unica divergenza era costituita dal momento in cui vi era stato l'incontro con TR per ottenere il conferimento dell'incarico. In relazione all'omicidio RM, TR era stato assolto in primo grado e vi era l'appello del P.M. che riteneva provata la sua responsabilità per la sussistenza di riscontri alle dichiarazioni del collaborante cassaniello. La Corte riteneva di dover accogliere l'appello del P.M. in quanto da un lato vi era come elemento di riscontro alle dichiarazioni di cassaniello, quelle di IN che aveva riferito come TR era presente quando era stato deciso l'omicidio dell'operatore carcerario, dall'altro si era aggiunta la dichiarazione di CU, resa al dibattimento d'appello, che aveva chiaramente affermato di aver ricevuto l'incarico di eseguire l'omicidio da TR e AP. Contro la decisione della Corte territoriale hanno presentato ricorso i seguenti imputati: MU AN che deduceva:
- violazione di legge in relazione all'art. 64 c.p.p. in quanto le dichiarazioni del collaborante CU erano state assunte nel giudizio di appello senza che gli fossero letti gli avvisi di legge e pertanto erano inutilizzabili;
- erronea applicazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2, e artt. 604 e 605 c.p.p. in quanto dai risultati del dibattimento d'appello non era emerso che il fatto contestato era diverso da quello attribuito, in quanto le modifiche riguardavano solo il ruolo operativo svolto nell'esecuzione dell'omicidio RM e pertanto il provvedimento di trasmissione degli atti al P.M. era atto abnorme e come tale ricorribile in Cassazione;
inoltre il potere del giudice di appello di annullare la decisione di primo grado poteva essere esercitato solo nei confronti di una sentenza di condanna e non invece di una di assoluzione;
- inosservanza dell'art. 192 c.p.p., comma 3, in quanto la valutazione della diversità del fatto era stata effettuata dal giudice di appello solo sulla base delle dichiarazioni di CU, ritenute attendibili, e non sulla base dell'intero materiale probatorio esistente.
HI EG che deduceva:
- abnormità della sentenza in quanto emessa in violazione degli artt. 604 e 521 c.p.p. e cioè con annullamento di una sentenza di primo grado di assoluzione e regressione del procedimento non davanti al giudice di primo grado ma davanti al P.M., nonché per aver accertato una diversità del fatto sulla base solo delle dichiarazioni di CU che non potranno mai configurare come accertamento di un fatto diverso;
- inammissibilità dell'appello del P.M. che si è fondato esclusivamente sulla richiesta di riapertura del dibattimento per ascoltare il nuovo pentito, senza esporre le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggevano la sua richiesta, mentre l'audizione di CU non poteva essere considerata nuova prova visto che era già stato ascoltato in primo grado e non aveva risposto;
- inutilizzabilità delle dichiarazioni di CU rese nel dibattimento di appello per inosservanza dell'art. 64 c.p.p. in quanto dal verbale del dibattimento emergeva solo un riferimento, nell'intestazione del verbale, all'art. 64 c.p.p.;
- manifesta illogicità della motivazione in quanto era stato ritenuto un fatto diverso solo sulla base delle dichiarazioni di un pentito senza che tale fatto diverso fosse stato oggetto di accertamento.
Con memoria presentata successivamente deduceva violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione alla valutazione della prova in quanto la
Corte aveva deciso di restituire al P.M. gli atti esclusivamente sulla base delle dichiarazioni di CU, prive di qualsiasi riscontro e non più riscontrabili, tenuto conto che l'omicidio risaliva a 16 prima. La decisione doveva essere qualificata come abnorme perché si poneva al di fuori dell'ordinamento in quanto emessa in violazione dell'art. 614 c.p.p. e in violazione dell'art. 407 c.p.p. che pone dei limiti tassativi ai tempi delle indagini.
CA LO che deduceva:
- difetto e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza di appello riteneva che sussistevano dei riscontri alle dichiarazioni di IN ed in particolare con riguardo alle dichiarazioni di CU esse erano risultate il frutto di una domanda suggestiva rivolta dal P.G. al collaborante;
- nullità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1 senza che fosse stata contestata formalmente;
- difetto e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per l'occultamento del cadavere senza che fosse stata individuata la sua condotta.
RI AN che deduceva:
- violazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione degli elementi di prova contro l'imputato, non emergendo alcun elemento da cui dedurre la sua consapevolezza di partecipare ad un omicidio se non illazioni e supposizioni prive di riscontro.
ON ES NI che deduceva:
- irregolare instaurazione del rapporto processuale in quanto l'imputato, latitante, veniva arrestato all'estero per altra causa in data 12/3/2004, e il giudizio di appello veniva celebrato sempre in contumacia senza richiedere l'estradizione e senza considerare il legittimo impedimento;
- irregolare instaurazione del giudizio di primo grado in quanto le notifiche erano state effettuate sempre nei confronti del difensore d'ufficio, regolarmente nominato, e non invece nei confronti del difensore d'ufficio che di volta in volta veniva nominato per l'assistenza concreta ai singoli atti processuali;
- mancata declaratoria di intervenuta prescrizione in relazione al reato di ricettazione aggravata commesso il 20/12/1988, e in relazione ai reati in materia di armi e ricettazione commessi nel 90;
- violazione dell'art. 192 c.p.p. in quanto l'imputato non è stato messo in condizione di difendersi, perché detenuto all'estero e non estradato.
TR AN che deduceva:
- mancanza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si erano ritenute attendibili le chiamate in correità degli aderenti all'associazione mafiosa e nella parte in cui si era ritenuto l'imputato responsabile per aver determinato altri ad agire avvalendosi della sua posizione di preminenza, senza ricercare l'esistenza di riscontri obiettivi nei singoli episodi criminosi addebitati e senza tenere conto delle evidenti contraddizioni emergenti dalle dichiarazioni sui moventi degli omicidi e sull'interesse di TR a farli eseguire;
- inutilizzabilità delle dichiarazioni di NIni perché, pur essendo state rese prima dell'entrata in vigore della L. n. 45 del 2001, comunque doveva, entro 180 giorni, precisare l'ambito della sua collaborazione.
AP AN che deduceva:
inammissibilità dell'appello del P.M. che si era fondato esclusivamente sulla richiesta di riapertura del dibattimento per ascoltare il nuovo pentito, senza esporre le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggevano la sua richiesta, mentre l'audizione di CU non poteva essere considerata nuova prova visto che era già stato ascoltato in primo grado e non aveva risposto;
- illegittimità costituzionale dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost. nella parte in cui prevede la partecipazione al dibattimento nella forma della videoconferenza in modo automatico, nel senso cioè della sua obbligatorietà quando si tatti di detenuto in regime di 41 bis O.P., il che lede il diritto di difesa perché impedisce il contatto diretto tra detenuto e difensore;
- inutilizzabilità delle dichiarazioni di CU rese nel dibattimento di appello per inosservanza dell'art. 64 c.p.p. in quanto dal verbale del dibattimento emerge che vi è solo un riferimento nell'intestazione del verbale all'art. 64 c.p.p.;
- violazione del diritto di difesa in quanto non si sono acquisite in forma integrale le dichiarazioni di CU, che pur essendo state rese in un procedimento che formalmente riportava un nuovo numero di registro, in realtà attenevano allo stesso procedimento e non ad un diverso procedimento;
- mancata assunzione di prove decisive in relazione al movente evidenziato da CU per l'omicidio RM e alle propalazioni del medico del carcere, alla falsità della perizia psichiatrica su CU, al malanimo nutrito nei confronti di AP;
- violazione del diritto di difesa per la mancata assunzione delle prove decisive richieste tenuto conto che l'imputato in primo grado era stato assolto e quindi non aveva presentato motivi di appello;
- violazione dell'art. 192 c.p.p. nella parte in cui si era ritenuta l'attendibilità delle dichiarazioni di CU, tardive ed interessate a conseguire lo scopo di eliminare il regime previsto dall'art. 41 bis O.P.;
- illogicità della motivazione nella parte in cui si era giunti a ribaltare il giudizio di assoluzione di primo grado sulla base solo delle dichiarazioni tardive di CU, prive di alcuna genuinità e che non potranno mai assurgere al valore di prova certa. Con memoria presentata in un secondo momento specificava il motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata assunzione di prove decisive rilevando che nel caso in questione, trattandosi di una chiamata in correità, sussisteva un diritto alla prova a discarico consistente nell'acquisizione di elementi che possano consentire un adeguato giudizio sull'attendibilità del chiamante. La motivazione con cui la Corte aveva respinto le sue richieste era del tutto apparente ed incongrua in particolare con riferimento al medico che aveva visitato il CU nel carcere di Cuneo perché lo scopo era quello di verificare se effettivamente gli aveva riferito voci di coimputati e se ne aveva accertato la capacità di intendere e volere;
con riferimento all'audizione dell'ispettore di polizia penitenziaria lo scopo era quello di provare che tra CU e AP vi era stata una lite nel carcere di Novara mentre la Corte aveva rigettato perché l'isolamento del CU era dipeso da esecuzione di condanna. La Corte ritiene che i ricorsi debbano essere in parte dichiarati inammissibili ed in parte rigettati.
Deve preliminarmente pronunciarsi annullamento senza rinvio per morte del reo nei confronti di MP in quanto deceduto in data 19 gennaio 2006.
Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di RI che si limita a prospettare una diversa valutazione dei fatti richiedendo al giudice di legittimità, di valutare i motivi di appello e di dare credibilità alla versione da lui fornita basata sull'affermazione di non essere consapevole del fatto che il suo operato serviva per aiutare a commettere un omicidio, in quanto era abituato ad eseguire ordini. La motivazione della sentenza sul punto è logica e coerente e pertanto non è censurabile in sede di legittimità.
La Corte ritiene che i ricorsi presentati da MU e HI siano inammissibili perché presentati contro una decisione che ravvisando il fatto diverso da quello contestato restituisce gli atti al P.M. per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p. Sul punto la prevalente giurisprudenza di legittimità, che si condivide, ritiene che tale provvedimento non sia impugnabile neppure sotto il profilo della abnormità, in quanto, da un lato corrisponde ad una facoltà concessa dalla legge al giudice e dall'altro non determina alcun pregiudizio all'imputato, potendo la parte difendersi nel corso delle nuove indagini, che possono concludersi anche con una archiviazione, o nel corso del nuovo giudizio (vedasi per tutte Sez. 1^ 3 dicembre 2003 n. 48159, rv. 226493 e l'unico precedente contrario, rimasto isolato, Sez. 1^ 22 febbraio 2001 n. 18941, rv. 218920). Nè può ritenersi che nel giudizio d'appello non trovi applicazione l'art. 521 c.p.p. visto il richiamo contenuto nell'art. 598 c.p.p. a tutte le norme del giudizio di primo grado, salvo quanto previsto in modo esplicito negli articoli che seguono. Tra questi l'art. 604 c.p.p., citato dai ricorrenti, che limita il potere di annullamento del giudice d'appello ai casi di sentenza di condanna di primo grado, non si riferisce alla fattispecie di cui all'art. 521 c.p.p., comma 2, e cioè al caso in cui il giudice accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, ma alla fattispecie di cui all'art. 522 c.p.p. e cioè al caso in cui sia intervenuta una condanna per un fatto nuovo mai contestato. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti dalla rilevata inammissibilità dei ricorsi.
Deve infine essere dichiarato inammissibile il ricorso di TR AN per la sua genericità. La sua posizione di vertice nell'associazione mafiosa costituisce un riscontro alle numerose chiamate in correità di affiliati che non riferiscono de relato di un suo coinvolgimento ma riferiscono per conoscenza diretta dell'intervento diretto del responsabile per autorizzare, organizzare e dirigere le singole operazioni criminali, come ad esempio per l'omicidio RM per il quale CU riferisce di aver ricevuto il mandato ad eseguire l'omicidio proprio da TR e AP. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha sempre affermato che la circolarità delle notizie di interesse dell'associazione all'interno degli affiliati non sono assimilabili a mere dichiarazioni de relato trattandosi di un patrimonio conoscitivo comune (Sez. 6^, 2 novembre 1998 n. 1472, rv. 213445). Quanto al motivo di ricorso avente ad oggetto la inutilizzabilità delle dichiarazioni di AN deve rilevarsi che pacificamente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che per i collaboranti che hanno iniziato la collaborazione prima dell'entrata in vigore della L. 13 febbraio 2001 n. 45 non è prevista la redazione del verbale illustrativo entro 180 giorni (Sez. 6^, 4 giugno 2003 n. 32366, rv. 226658). Deve essere rigettato il ricorso presentato da CA che si è limitato a contestare le fonti di prova utilizzate dai giudici di merito senza evidenziare vizi di legittimità, sostenendo che le accuse di CU contro di lui, rese in pubblica udienza, erano state il frutto di una domanda suggestiva del P.G., questione che, sottoposta al vaglio del giudice del merito, l'unico competente a decidere sul punto, era stata ritenuta insussistente. Infondata è poi la questione della mancata contestazione dell'aggravante del numero delle persone, visto che in fatto, come emerge dal capo di imputazione, il numero di coloro che avevano partecipato all'omicidio era superiore a 5. Il ruolo attribuito all'imputato nell'omicidio è stato quello di aver fatto da palo e tale ruolo di supporto, avvalorato dalle dichiarazioni di IN, che lo vuole presente anche nella fase successiva all'esecuzione dell'omicidio, e di CU, che riferisce del suo comportamento in udienza, risulta esplicitato nel capo di imputazione relativo alla distruzione del cadavere, mediante un riferimento alle stesse modalità di partecipazione riportate nel capo d'imputazione per l'omicidio e quindi non è ravvisabile alcun difetto di contestazione. Deve essere rigettato il ricorso di ON. Infondata è l'eccezione della irregolare costituzione del giudizio per omesso avviso delle udienze al difensore d'ufficio che di volta in volta partecipava agli atti, in quanto correttamente gli avvisi sono stati inviati al difensore d'ufficio nominato all'origine, stante il principio dell'immutabilità della difesa, applicabile anche al difensore d'ufficio (S.U. 9 luglio 2003 n. 35402, rv. 225363). Quanto al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che, se è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la detenzione all'estero, anche per altra causa, costituisce legittimo impedimento a comparire (S.U. 26/03/2003 n. 21035, rv. 224133 e S.U. 30/10 2003 n. 45276, rv. 226098), è altrettanto pacifico che tale impedimento deve risultare dagli atti (Sez. 4^ 17/09/2004 n. 41687, rv. 230179; Sez. 4^ 30/06/2004 n. 36780, rv. 229760). Dalla semplice lettura della sentenza di appello emerge con assoluta chiarezza che ne' i difensori nè la Corte erano a conoscenza della detenzione all'estero del ON, tanto è vero che, rispondendo ad una eccezione della difesa che contestava il decreto di latitanza dell'imputato, senza indicarne alcuna ragione, la Corte ne ribadiva la legittimità, attestando che la latitanza era perdurata per tutto il dibattimento di primo e secondo grado. È solo coi motivi di ricorso che si affronta per la prima volta il problema della detenzione all'estero per altra causa e della mancanza della estradizione, richiesta ed ottenuta solo per altri procedimenti, e si rileva che fin dal 2004 era giunta comunicazione dell'arresto al Gip che aveva proceduto. Dall'esame del fascicolo processuale trasmesso e dal controllo degli atti, consentito essendo stata presentata una eccezione di natura processuale, è emerso che, solo in data 26 luglio 2005, giungeva alla Corte d'appello comunicazione dello stato di detenzione di ON, con l'avviso che, essendo stato estradato per altri fatti, sarebbe giunto in Italia il 28/07/2005. Prima di tale data, l'unica comunicazione all'autorità giudiziaria italiana, relativa allo stato di detenzione dell'imputato datata 12/03/2004, risulta pervenuta in data 17 novembre 2004 all'Ufficio esecuzioni della Procura Generale di Milano e solo per conoscenza al G.I.P. di Milano ed al Tribunale del riesame, ma tale atto non risulta essere stato inviato alla Corte d'appello che pure stava per giudicare ON, ritenuto latitante. Ovviamente ciò significa che lo stato di detenzione all'estero di ON non risultava agli atti del giudice d'appello, e neppure al difensore, e pertanto l'impedimento non costituisce, ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., motivo di nullità della sentenza. Sulla base degli atti pervenuti non è possibile neppure ritenere che l'omessa conoscenza sia dovuta a errori delle autorità giudiziarie che hanno ricevuto formale conoscenza dell'avvenuto arresto in Olanda, in quanto la comunicazione non contiene alcun riferimento alle misure cautelari emesse ed appare mirata ad informare la Procura Generale in relazione ad un ordine di esecuzione di pene definitive, mentre agli altri uffici giunge per conoscenza. Successivamente verrà richiesta l'estradizione solo per l'ordine di esecuzione e per una misura cautelare emessa dal Tribunale del riesame in relazione ai delitti di associazione a delinquere e rapina, e tali atti risultano notificati a ON al suo arrivo in Italia, mentre dagli atti non risulta che sia stata mai chiesta l'estradizione per le misure cautelari emesse in relazione ai reati oggetto del presente giudizio. In relazione al motivo della sussistenza del legittimo impedimento ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p. deve essere poi chiarito che, nella fase processuale in cui ci si trova e cioè il giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione, non è invocabile da parte dell'imputato in quanto nel giudizio di cassazione non è prevista la sua partecipazione all'udienza.
Deve infine essere affrontato il problema inerente all'invocabilità nel presente procedimento del principio di specialità; nel caso in questione non può operare il principio di specialità previsto dall'art. 14, comma 1 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963 n. 300, in quanto essendo l'estradizione una condizione di procedibilità, le condizioni che ne costituiscono il presupposto debbono sussistere al momento in cui viene esercitata l'azione penale. È pacifico invece che, quando l'azione penale è stata esercitata per questi reati, l'imputato era latitante e non era detenuto all'estero, essendo intervenuta la detenzione dopo le due sentenze di primo grado, e di conseguenza non è invocabile la mancanza della condizione di procedibilità dell'estradizione, non opera il principio di specialità in tutte le fasi successive per cui il processo poteva essere celebrato e può proseguire (S.U. 2 8 febbraio 2001 n. 8, rv. 218767). Deve solo osservarsi che ai sensi dell'art. 721 c.p.p., ne' la misura cautelare ne' la sentenza definitiva potrà essere eseguita fino a quando non si sia ottenuta la condizione che consentirà l'esecuzione e cioè l'estradizione suppletiva.
Infine va accolto il motivo di ricorso avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di prescrizione per i reati di ricettazione e di violazione della legge sulle armi ascritti ai capi 17 b) e 17 c), in quanto nel giudizio di primo grado erano state concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e tale riconoscimento impone, anche se la sentenza di appello ha applicato una pena in continuazione per tutti i reati, di scindere la continuazione e di valutare i singoli reati in relazione alla sanzione applicata e pertanto poiché tali reati non sono più aggravati il termine di prescrizione è di 15 anni e quindi è decorso il 14 aprile 2005 e la pena complessiva può essere ridotta di mesi due di isolamento diurno.
Quanto infine al ricorso presentato da AP la Corte ritiene di dover chiederne il rigetto in relazione ad ognuno dei motivi. Infondata è la pretesa di veder dichiarata l'inammissibilità dell'appello del P.M. perché fondato solo sulla richiesta di riapertura del dibattimento per l'assunzione dell'esame di CU. In realtà il P.M. ha individuato e rappresentato al giudice di appello un elemento di prova nuova a carico del AP non conosciuto durante il dibattimento di primo grado con effetto dirompente rispetto al quadro probatorio fino a quel momento raggiunto, tanto è vero che il giudizio di primo grado si era concluso con una sentenza di assoluzione per la mancanza di ogni elemento di riscontro ad alcune chiamate in correità e pertanto il P.M. non aveva alcuna necessità di confrontare i risultati del dibattimento di primo grado con la prova nuova offerta perché non ve ne erano di favorevoli all'imputato. Lo stesso motivo di ricorso non indica quali sarebbero stati gli elementi in grado di contrastare la prova nuova e quindi non illustra in modo specifico perché l'appello sarebbe inammissibile. Certamente poi l'esame di CU costituisce prova nuova visto che nel giudizio di primo grado si era rifiutato di rispondere.
L'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p. appare manifestamente infondata: col motivo di ricorso si
è specificato che vi sarebbe violazione del diritto di difesa, soprattutto per coloro che sono sottoposti al regime differenziato previsto dall'art. 41 bis O.P., ormai divenuto regime stabile nel nostro ordinamento, in quanto la loro partecipazione al dibattimento può ormai avvenire solo nella forma della videoconferenza. Deve ribadirsi che tale strumento non lede alcun diritto di difesa, perché non impedisce il contatto col difensore ma semmai determina delle difficoltà pratiche superabili con colloqui antecedenti al dibattimento e, durante il dibattimento, con interruzioni che consentano colloqui riservati, limitazione giustificata dalla necessità di garantire i motivi di sicurezza pubblica legati alla pericolosità del detenuto.
Deve essere respinta la richiesta di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da CU in dibattimento per non essere le stesse state precedute dagli avvertimenti previsti nell'art. 64 c.p.p. Nello stesso motivo di ricorso si da atto che nell'intestazione dei verbali di interrogatorio vi è un esplicito richiamo all'art. 64 c.p.p. e pertanto sulla base di quel riferimento gli avvertimenti debbono intendersi come letti. Infatti se da un lato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 2003 ha ritenuto che, per l'omogeneità tra gli atti dell'interrogatorio e dell'esame, l'obbligo degli avvisi deve intendersi esteso anche a quest'ultimo, deve però rilevarsi che tali avvisi non devono essere ripetuti una volta accertato che sono stati dati. A ciò deve aggiungersi che le persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. a), concorso nel medesimo reato, non potranno mai assumere la veste di testimone e pertanto ad esse non deve essere dato l'avviso di cui all'art. 64 c.p.p., lett. c, per cui sono utilizzabili le dichiarazioni etero accusatorie rese in dibattimento da un collaboratore di giustizia, coimputato nel medesimo delitto (Sez. 1^ 7 dicembre 2004 n. 1603, rv. 230645). Infatti l'intero sistema introdotto dalla legge n. 63 del 2001 in attuazione ai principi del giusto processo distingue la situazione dell'imputato che può assumere la posizione di testimone da quella dell'imputato nello stesso reato, che per la strettissima connessione tra la sua posizione e quella dei coimputati, rende inscindibile il contenuto delle sue dichiarazioni e la situazione è identica sia che l'esame sia reso in altro procedimento sia che sia reso nello stesso procedimento (Sez. 1^ 10 novembre 2005 n. 1031, ric. Benenati). Parimenti da respingersi è la lamentata violazione del diritto di difesa per il fatto che il verbale d'interrogatorio di CU non sia stato integralmente trasmesso, visto che esso era stato assunto dal P.M. in un procedimento distinto e diverso, potenzialmente riguardante altri soggetti, e pertanto non soggetto agli obblighi imposti dall'art. 416 c.p.p. di trasmissione integrale di tutti gli atti del medesimo procedimento. Quanto sostenuto nel ricorso che si tratti di una differenziazione di fascicoli solo formale è frutto di un'illazione non verificabile, inoltre oggetto di valutazione da parte della Corte è stato ovviamente il contenuto delle dichiarazioni rese in dibattimento e pertanto la questione sollevata appare priva di rilievo. Tutti gli altri motivi di ricorso attengono alla valutazione delle dichiarazioni di CU, alla sua ritenuta attendibilità, alla mancata assunzione di prove decisive per contrastare la ritenuta attendibilità del collaborante. La Corte ritiene che la motivazione adottata su tali punti dalla Corte territoriale sia esente dalle denunciate illogicità, incongruenze e preconcetti giudizi. CU dopo essere stato assolto dall'omicidio RM decideva di intraprendere una collaborazione e confessava di esserne stato uno degli esecutori materiali, per cui sulla spontaneità e genuinità di tale decisione, difficilmente può discutersi. Chiariva i motivi della sua collaborazione, che non erano tanto un pentimento per gli efferati crimini commessi quanto la delusione per il tradimento di affiliati alla cosca mafiosa che non appena arrestati avevano tradito i principi della affiliazione. La motivazione analizzava la ricostruzione dell'omicidio operata da CU ed individuava numerosi riscontri obiettivi sulle modalità esecutive, mentre per le discrasie rilevava che costituivano prova della genuinità della collaborazione perché se avesse voluto costruire un'accusa falsa si sarebbe letto meglio gli atti del dibattimento di primo grado dove l'omicidio era stato ricostruito. Trattasi di un giudizio logico e coerente con lo svolgimento del processo. Anche il giudizio espresso sul movente dell'omicidio RM appariva logico in quanto è possibile che AP abbia fornito varie giustificazioni della decisione a seconda delle persone con cui parlava, anche perché i due moventi forniti non sono tra loro incompatibili e si fondano sull'inaffidabilità dell'operatore carcerario. Venendo ora ad esaminare il rifiuto della Corte di dare ingresso a prove decisive deve rilevarsi che il rigetto appare congruamente motivato perché ciò che la difesa voleva provare in punto di inaffidabilità del collaborante non poteva essere contenuto nei risultati che le richieste di integrazione probatoria sostenevano. Inoltre deve rilevarsi che dall'esame dei motivi di ricorso non emerge univocamente lo scopo che la difesa voleva raggiungere con le proprie richieste;
infatti nei primi motivi di ricorso il rigetto della Corte viene contestato, non perché le risposte date fossero incongrue, ma perché non condivisibili, è solo coi motivi aggiunti che si contesta l'incongruità rispetto alla richiesta. Pertanto non è dato valutare con pienezza di conoscenza la rilevanza effettiva che la stessa difesa voleva dare alle richieste, mentre emerge con chiarezza l'inidoneità delle prove richieste ad aggredire l'attendibilità della chiamata in correità. Infatti l'audizione del medico che visitò in carcere CU per conto di un'altra autorità giudiziaria sia che fosse volta ad accertare la capacità di intendere e volere sia che fosse volta a verificare se aveva riferito voci di altri detenuti appare di scarso rilievo, in quanto, da un lato, era stata acquisita ampia documentazione sulla capacità di intendere del CU e lui stesso aveva ammesso di aver cercato in più occasioni di simulare la semi infermità per trame dei benefici, dall'altro, la veridicità dell'affermazione di CU di aver ricevuto dal medico confidenze su voci di altri detenuti difficilmente avrebbe potuto influire sulla sua attendibilità. Quanto infine all'audizione dell'agente carcerario, la difesa ha mutato opinione sulla risposta negativa data dalla Corte Territoriale perché nei motivi di ricorso riteneva la risposta congrua ma errata, nel senso che mirava comunque ad accertare le ragioni dell'isolamento di CU, e invece nei motivi aggiunti la riteneva incongrua perché mirava ad accertare l'esistenza di motivi di malanimo con AP. In proposito deve rilevarsi che tale contrasto col AP emerge dalle stesse motivazioni offerte da CU in relazione al suo pentimento. Tutti i ricorrenti, ad esclusione di CA e ON, debbono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali e RI, MU, HI e TR anche al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dedotta. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CA perché il reato è estinto per morte del reo.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ON limitatamente ai reati di cui ai capi 17 b) e 17 c) perché estinti per prescrizione e per l'effetto elimina la pena di mesi 2 di isolamento diurno, determinando la pena residua in quella dell'ergastolo con isolamento diurno di anni 1 e mesi 4. Rigetta nel resto il ricorso di ON.
Dichiara inammissibili i ricorsi di RI, MU, HI e TR.
Rigetta i ricorsi di CA e AP.
Condanna RI, MU, HI, TR, CA e AP al pagamento in solido delle spese processuali e RI, MU, HI e TR anche al versamento della somma di Euro 1.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2006