Sentenza 26 novembre 2010
Massime • 1
L'omessa notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio d'appello ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato comporta una nullità a regime intermedio che, non attenendo alla fase del giudizio, bensì a quella degli atti preliminari, deve essere eccepita, in analogia a quanto previsto per il procedimento di primo grado dall'art. 180 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2010, n. 44363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44363 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 26/11/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - N. 3713
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 21951/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \DIA VI, N. IL *08/09/1964*;
avverso la sentenza n. 530/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 17/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. Cedrangolo Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Cagliari, giudicava:
\DIA VI;
perché imputato del reato previsto dall'art. 646 c.p., aggravato ex art. 61 c.p., n. 11, per essersi appropriato di un computer portatile e di un telefono cellulare aziendale, di cui aveva il possesso nella qualità di impiegato della società Tiscali spa, fatto accertato in *Cagliari li 16.04.2002*;
al termine del giudizio il Tribunale condannava l'imputato alla pena indicata in sentenza;
Il \DIA proponeva gravame ma la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 17.07.2009, respingeva i motivi proposti e confermava la decisione impugnata;
Ricorre per cassazione r imputato, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) e).
1 - il ricorrente censura la sentenza impugnata per nullità derivante dall'omessa citazione per il giudizio di appello di uno dei due difensori di fiducia e precisamente: l'avv. Rita Dedola;
veniva avvisato solo l'altro difensore di fiducia, avv. Alessandro Dell'Igna che, però, non svolgeva alcuna funzione difensiva perché rinunciava al mandato con missiva del 05.07.2009; all'udienza del 17.07.09 la Corte di appello procedeva ugualmente al dibattimento di 2^ grado, nominando difensore di ufficio l'avv. Alessandro Omnis che, tuttavia, non eccepiva alcunché riguardo all'omessa notifica al secondo difensore, limitandosi a richiamare i motivi proposti;
ne derivava, a parere del ricorrente, la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata;
2)-la sentenza era inoltre affetta dal vizio di illogicità per avere ritenuto la sussistenza del delitto di appropriazione indebita del computer e telefono aziendali senza considerare che il licenziamento era stato impugnato tempestivamente dall'imputato sicché non poteva ritenersi consumata l'inversione del possesso di tali beni fin tanto che il rapporto di lavoro non era definitivamente risolto;
ne conseguiva, a parere del ricorrente, l'assenza dell'elemento oggettivo del reato, ed anche l'elemento soggettivo era carente poiché l'imputato riteneva di potere ancora detenere tali beni in attesa della definitiva risoluzione del contenzioso e del rapporto di lavoro;
3)-con memoria difensiva eccepiva, inoltre, la prescrizione del reato.
Chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è totalmente infondato in quanto sostiene una tesi non accolta dalla giurisprudenza.
Invero la Giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio, cui si uniforma questo Collegio, secondo il quale l'omessa notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio d'appello ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato comporta una nullità a regime intermedio che, non attenendo alla fase del giudizio, bensì a quella degli atti preliminari, deve essere eccepita, in analogia a quanto previsto per il procedimento di primo grado dall'art. 180 c.p.p., prima della deliberazione della sentenza. Cassazione penale, sez. 2 30 giugno 2009, n. 37507 - Cass. pen. Sez. 6, 11.12.2007 n. 15396;
Non va dimenticato che sarebbe stato onere dell'imputato informare entrambi gli avvocati della nomina di altro difensore e che, per altro, tra i difensori non deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell'esercizio della difesa. Cassazione penale, sez. 4 18 settembre 2009, n. 44551.
Anche i motivi proposti relativamente al merito sono totalmente infondati, atteso che il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
La Corte territoriale ha indicato in maniera chiara il percorso logico-motivazione con il quale è giunto ad affermare la penale responsabilità dell'imputato, osservando che la prova dell'elemento soggettivo del reato si ricavava dalla circostanza che egli non aveva inteso restituire i beni aziendali nemmeno in occasione della seconda richiesta inviatagli per scritto dal datore di lavoro e che nessun dubbio poteva sussistere riguardo alla sua reale intenzione di trattenere presso di sè gli stessi beni atteso che, lungi dal formulare la giustificazione dedotta in questa sede, aveva risposto con altra missiva nella quale dichiarava di non essere in grado di individuare i beni da restituire tra i tanti da lui posseduti dimostrando, in tal modo, di attuare una manovra dilatoria, rivolta esclusivamente al fine di sottrarsi alla restituzione;
Si tratta di una motivazione che appare congrua perché aderente alle emergenze fattuali ed immune da illogicità evidente perché conforme ai criteri di comune esperienza e, pertanto, risulta incensurabile in questa sede ove la Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ne' può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale sez. 4, 16 gennaio 2006, n. 11395. Il ricorrente censura la motivazione impugnata per violazione di legge osservando che le giustificazioni da lui addotte evidenziavano l'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, ma dimentica che il reato di appropriazione indebita è integrato anche dal mero uso indebito di una "res", quando esso sia avvenuto eccedendo completamente i limiti del titolo in virtù del quale l'agente deteneva in custodia la stessa, di modo che l'atto compiuto comporti un impossessamento, sia pur temporaneo, del bene. Cassazione penale, sez. 2 27 novembre 2009, n. 47665. L'imputato aveva un titolo di mera detenzione dei beni, sia pure qualificata dal rapporto di lavoro, sicché non disponeva di alcun diritto di ritenzione ne' poteva opporre alcun legittimo rifiuto alla richiesta di restituzione formulata dalla ditta proprietaria. I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art.606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicché sono da ritenersi inammissibili.
Totalmente infondato deve ritenersi anche il motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato.
Va osservato che il termine di prescrizione ordinario - di anni 7 e mesi 6 - andava a scadere in data 16.10.2009 sicché la sentenza di 2^ grado, del 17.07.2009, è stata pronunziata (a nulla rilevando la data del deposito della motivazione) allorché la prescrizione non era ancora maturata. L'inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p.p. ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di legittimità. (Cassazione penale, sez. 2, 21 aprile 2006. n. 19578). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2010