Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/1997, n. 5885
CASS
Sentenza 22 aprile 1997

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In tema di imputabilità, il complesso normativo costituito dagli artt. 85,88,89 e 90 del codice penale richiede, ai fini della esclusione o della attenuazione di essa, una infermità (termine inteso in una accezione più lata di quello "malattia") di natura ed intensità tali da compromettere i processi conoscitivi, valutativi e volitivi della persona, eliminando o scemando la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente. Le cosiddette "abnormalità psichiche", quali le nevrosi o le psicopatie, non indicative di uno stato morboso a differenze delle psicosi acute o croniche, e che si concretano in anomalie del carattere o della sfera affettiva, non sono annoverabili tra le infermità mentali anzidette e non sono rilevanti ai fini dell'applicazione degli artt. 88 e 89 del codice penale. Quanto alle cosiddette "reazioni a corto circuito", anche se normalmente riferibili a stati emotivi e passionali non integranti una condizione patologica, possono tuttavia costituire, in determinate situazioni, manifestazioni di una vera e propria malattia che compromette la capacità di intendere e di volere, incidendo soprattutto sull'attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo, con possibilità di optare per la condotta adatta al motivo più ragionevole e, quindi, di resistere agli stimoli degli avvenimenti esterni: tali situazioni devono essere peraltro individuate sulla base degli schemi logici, normativi e scientifici che valgono a distinguere lo stato emotivo e passionale dalla infermità mentale nel senso sopra specificato, e valutate di volta in volta, con riferimento sia al complessivo stato mentale dell'agente, sia al suo comportamento specifico a fronte dello stimolo rispetto al quale ha reagito.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/1997, n. 5885
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5885
Data del deposito : 22 aprile 1997

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