Sentenza 22 aprile 1997
Massime • 1
In tema di imputabilità, il complesso normativo costituito dagli artt. 85,88,89 e 90 del codice penale richiede, ai fini della esclusione o della attenuazione di essa, una infermità (termine inteso in una accezione più lata di quello "malattia") di natura ed intensità tali da compromettere i processi conoscitivi, valutativi e volitivi della persona, eliminando o scemando la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente. Le cosiddette "abnormalità psichiche", quali le nevrosi o le psicopatie, non indicative di uno stato morboso a differenze delle psicosi acute o croniche, e che si concretano in anomalie del carattere o della sfera affettiva, non sono annoverabili tra le infermità mentali anzidette e non sono rilevanti ai fini dell'applicazione degli artt. 88 e 89 del codice penale. Quanto alle cosiddette "reazioni a corto circuito", anche se normalmente riferibili a stati emotivi e passionali non integranti una condizione patologica, possono tuttavia costituire, in determinate situazioni, manifestazioni di una vera e propria malattia che compromette la capacità di intendere e di volere, incidendo soprattutto sull'attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo, con possibilità di optare per la condotta adatta al motivo più ragionevole e, quindi, di resistere agli stimoli degli avvenimenti esterni: tali situazioni devono essere peraltro individuate sulla base degli schemi logici, normativi e scientifici che valgono a distinguere lo stato emotivo e passionale dalla infermità mentale nel senso sopra specificato, e valutate di volta in volta, con riferimento sia al complessivo stato mentale dell'agente, sia al suo comportamento specifico a fronte dello stimolo rispetto al quale ha reagito.
Commentari • 3
- 1. Hikikomori nel diritto penale: vizio di mente?Luana Granozio · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 marzo 2022
1. Premessa: l'origine del fenomeno Hikikomori in Giappone e lo sviluppo globale L'epoca della post-modernità[1] fra le tante problematiche mette in luce sul piano psico-pedagogico e identitario come il giovane possa trovarsi a vivere dei momenti di forte crisi interiore e di sconforto dettati da vari motivi, come le pressioni esterne troppo pervasive, una mancata o erronea relazione familiare, una forte insicurezza autobloccante nel prendere decisioni importanti. La fatica che avvince le nuove generazioni, oltre a essere caratterizzata da frustrazioni sessuali o sociali, certo importanti, va vista per lo più da un punto di vista esistenziale[2]; tutto ciò dà origine a vissuti di …
Leggi di più… - 2. Vizio di mente, bastano i disturbi di personalità? (Cass. 9163/05)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 dicembre 2020
Le nevrosi, le psicopatie, in generale i disturbi della personalità, possono essere sufficienti per ottenere le attenuanti del vizio di mente. Non solo quindi le malattie mentali, ma anche le disfunzioni relative all'individualità del soggetto, purchè di gravità tale da incidere concretamente sulla capacità di intendere e volere. I disturbi della personalità, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand'anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle "malattie" mentali, possono costituire anch'esse "infermità", anche transeunte, rilevante ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., ove determinino lo stesso risultato di …
Leggi di più… - 3. Capacità di intendere e di volere e disturbi della personalità dell’imputatoAccesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/1997, n. 5885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5885 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1997 |
Testo completo
5
8 RTE SUPREMA DI CASSAZIONE 8 UFFICIO COPIE ilasciata cocia studio 5 I SIG. LAGGELLA er diritzi ✓ 180000
# 30 OTT 1997 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 22.04.1997
SENTENZA N. 659 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. PIROZZI ENZO
Consigliere 1.Dott. MOCALI PIERO REGISTRO GENERALE
2.Dott. MABELLINI ANNA N. 09001/1997 "
3. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI "
ous.
4. Dott. DUBOLINO PIETRO
1 C ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
n. il 09.09.1953 1) TO LO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE avverso sentenza del' 10.01.1997
Richiesta copia studio dal Sig. HOLAND C. ASS. APP. di MILANO
per diritti. 5000
25 OTT. 1997. visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere IL CANCELLIERE
MABELLINI ANNA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE CANCELLERIA CANCELLERIA
Rilasciata copia studio al SIG. ILSOLE 24 ORE per diritti L. 6000
18 GIU 1997 IL CANCELLIERE
Udito, per la parte civile, l'Avv. Udite il difensor Avv. fuclatte, d e driede l'accogliment del ricens.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. TOP per diri Lo000 9 FER, 2001 CANLELLERIA
IL CANCELLIERE Oggetto del ricorso e motivi della decisione d. Appello I- Con sentenza 10.1.1997 la Corte di Assise\di' Milano, in parziale riforma della sentenza 2.4.1996 della Corte di Assise di
Milano che aveva dichiarato GE TO colpevole dell'omicidio premeditato di MA AG e del porto illegale dell'arma usata per ucciderla, riconosceva all'imputato l'attenuante della provocazione, e, con le attenuanti generiche qià concesse e già ritenute prevalenti sull'aggravante
contestata, riduceva ad anni 13 di reclusione la maggior pena inflitta in primo grado.
Dalle testimonianze acquisite e dalle dichiarazioni dell'TO
i era emerso che nel 1988 tra lui e MA AG, entrambi insegnanti presso la scuola elementare di Albiate e coniugati, era sorta una relazione, che dal giugno 1994 1'imputato aveva tentato di interrompere sino a presentare nel gennaio del 1995
domanda di trasferimento per diciotto sede diverse. La collega si er a opposta in tutti i modi a tale tentativo di rottura,
facendogli scenate anche in pubblico, nell'ambiente scolastico,
alla presenza degli alunni. La mattima del 4 maggio 1995 la
AG, interrompendo un corso di educazione stradale svolto da diversi docenti e vigili urbani nei confronti di più classi, gli aveva ordinato di uscire perchè doveva parlargli, e gli aveva
dato appuntamento per le ore 15 al parco di Monza in un luogo ove altre volte si erano incontrati. L'TO aveva acconsentito. Al termine della mattinata si era recato a prendere ed era il figlio a scuola, con lui aveva pranzato dalla suocera,
Aveva preso la pistola ed unrientrato in 14. casa verso le coltello da cucina e si era recato all'appuntamento. Aveva ек 1
Mod. 82
A. OS MA mostrato l'arma da fuoco alla donna, dicendole che non ce la
faceva più. Vi era stata una discussione, egli era risalito sulla sua Golf, aveva esploso un primo colpo a vuoto per spaventarla,
ed ai suoi insulti aveva esploso altri colpi contro la donna sino a che la pistola non si era inceppata. Era stato subito arrestato da agenti di una pattuglia volante della polizia avvertiti degli spari.
I giudici dei due gradi escludevano il vizio di mente dell'TO in considerazione della concordanza tra il perito d'ufficio prof. Fornari ed il consulente della difesa prof.
Ponti sull'assenza di malattie mentali di tipo psicotico cerebropatico nell'imputato, giunto a quarant'anni senza che
nessuno nè in famiglia nè nell'ambiente di lavoro avesse mai dubitato della sua salute mentale, riscuotendo generale stima per la serietà e l'attitudine professionale con la quale si dedicava all'insegnamento. In particolare il perito, analizzando la
struttura psicologica dell'TO, lo aveva definito "maschio matrizzato", con senso di inadeguatezza ° "complesso di
castrazione", tale da influenzare negativamente il ՏԱԾ rapporto con le donne in generale. Aveva considerato che tale sua struttura lo aveva portato a soccombere di fronte all'intensità
del coinvolgimento emotivo determinato dalla situazione, ma che
egli al momento del fatto era comunque cosciente, lucido,
consapevole di quello che stava per fare e perfettamente determinato a raggiungere il suo obbiettivo. Il perito aveva concluso che non era possibile ricondurre il suo stato ad una
definito la qualsiasi forma di patologia psichiatrica, e aveva
2
Mod. 82
A. OS MA situazione in esame come rientrante nella categoria degli stati emotivi e passionali.
Il consulente della difesa aveva condiviso l'analisi del collega relativa alla struttura psicologica dell'imputato, da qualificarsi disturbo della personalità, ed anche la definizione di stato emotivo e passionale della condizione in cui l'TO aveva commesso il delitto. Aveva tuttavia ritenuto che tale stato, agendo su di un individuo gravato da disturbi della personalità scemasse grandemente la sua capacità di autodeterminarsi, trattandosi di un vero squilibrio mentale transeunte, tale da paralizzare i freni inibitori.
La Corte di secondo grado, richiamate tali valutazioni, considerava che in base ai principi consolidati dettati dalla giurisprudenza di legittimità le anomalie del carattere e della personalità descritte non costituivano manifestazioni di una accertata patologia psichica dell'imputato, ma esprimevano solo
}
il suo modo di essere, che, pur se accompagnato da stato emotivo,
non valeva ad integrare la infermità richiesta dalla legge per escludere o diminuire l'imputabilità, a norma degli artt. 88, 89
e 90 c.p..
Escludeva la necessità di rinnovare il dibattimento, come richiesto dall'appellante, al fine di conseguire una valutazione peritale sul significato del progressivo forte aumento dei valori della creatina fosfochinasi riscontrato dalla fine del gennaio ai primi del marzo 1995 a seguito degli accertamenti di laboratorio compiuti sull'TO (a fronte di un valore normale dell'enzima compreso tra 25 e 190 microunità al millilitro, le analisi compiute il 23.1.95, il 2.2.95 ed il 3.3.95 avevano dato
Mod. 82 A. OS MA 矍
rispettivamente valori di 337, 485 e 1658 mU/ml, riportandosi poi alla normalità in occasione dei controlli compiuti dopo l'arresto e prima del dibattimento di primo grado).
Sulla base delle pubblicazioni scientifiche prodotte dalla difesa, rilevava che valori elevati di creatina fosfochinasi possono essere causati da una consistente serie di affezioni riguardanti il cuore, l'apparato muscolare, e di altro genere,
tra cui l'infarto cerebrale, ed erano stati riscontrati anche in pazienti affetti da malattie psicotiche, quali la schizofrenia e la paranoia, durante le crisi acute del male. Esclusa, come ritenuto dal perito e dal consulente della difesa, la esistenza di malattie di tale genere a carico dell'TO, la riferibilità dei valori ad un infarto cerebrale doveva essere pure esclusa, non essendo emerso alcun segno rivelatore di tale malattia, nonostante gli approfonditi accertamenti attuati dal prof. Fornari e dal prof. Ponti.
Rilevava che entrambi erano stati sentiti in dibattimento sul
Il primo aveva problema specifico dei valori riscontrati.
Osservato che le malattie mentali si individuano e si diagnosticano con i metodi propri della clinica psichiatrica, e che nel Caso specifico, non essendo emerse altre cause, il livello elevato dei valori della creatina fosfochinasi poteva essere interpretato come rivelatore di una sofferenza psicologica. Il secondo concordava con tale parere, considerando che il dato costituiva conferma biologica di uno stress emotivo particolarmente intenso.
Poichè una serie di altri elementi attestava la sussistenza di un ек
Mod. 82 A. OS MA tale stato emotivo nell'TO nel periodo considerato. la
Corte escludeva la rilevanza degli approfondimenti richiesti in della inidoneità degli stati emotivi ad escludereconsiderazione
o diminuire l'imputabilità.
La Corte di Assise d'Appello negava la diminuente del rito in considerazione della premeditazione contestata e abbreviato ritenuta, nonchè l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 C.P.,
ritenendo incongrua la somma di 120 milioni offerta dall'imputato dato l'elevato danno morale subito dal figlioletto della AG
per la perdita della madre, e patrimoniale conseguente alla perdita del suo reddito da lavoro.
II- Hanno proposto ricorso i difensori dell'imputato, che quale primo motivo a norma dell'art. 606 c. 1 lett. d) c.p.p. si
dolgono della mancata assunzione di una prova decisiva ai fini :
del giudizio. Sostengono che i valori di creatina fosfochinasi relativi all'TO accertati nel periodo gennaio- maggio 1995
sono inquivocabilmente segno di una patologia in pieno decorso,
come in un certo senso riconosciuto dal prof. Fornari, che in dibattimento li ha attribuiti a sofferenza psicologica ed ha riconosciuto le continue modifiche apportate nella diagnostica dai progressi compiuti nella specifica branca della psichiatria biologica, dichiarandosi peraltro non al corrente dei recenti sviluppi in tale settore.
Sostengono la illogicità dell'affermazione relativa alla costante evidenza di segni relativi ad un infarto cerebrale, che in realtà
in taluni casi non presenta sintomi esterni rivelatori ma specifici. Lamentano la incoerenza dellarichiede accertamenti motivazione nel punto in cui sottolinea che l'TO non si же
འ.
Mod. 82
A. OS MA sottomise ad altri accertamenti di laboratorio specifici nei due mesi intercorrenti dal 3.3.95, in cui era stato accertato il valore di CPK più elevato, alla data dell'omicidio, in un contesto in cui se ne nega comunque la rilevanza.
Quale secondo motivo deducono violazione degli artt. 88, 89
e 90 c.p.p. Lamentano che i giudici di merito abbiano disatteso la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale gli stati emotivi e passionali possono, sia pure eccezionalmente, aver
rilievo sulla imputabilità quando essi, esorbitando dalla sfera puramente psicologica, degenerino in un vero e proprio, anche se transeunte, squilibrio mentale tale da paralizzare la coscienza ed i freni inibitori. Si dolgono della irrilevanza attribuita ai valori del CPK, pur riconoscendo che essi potevano essere
ricollegati ad uno stato di stress. Rilevano che nella sentenza impugnata si è trascurata la circostanza che secondo entrambi i periti la capacità di volere dell'TO era comunque compromèssa al momento del fatto. Deducono la illogicità del ragionamento con il quale si sottolinea l'equilibrio con cui l'imputato sino al momento del fatto aveva gestito la sua
situazione sentimentale, per desumerne, incongruamente, la libera scelta dell'omicidio, anzichè valutarlo come frutto di una situazione psichica alterata.
Quale terzo motivo deducono violazione dell'art. 442 c.p.p.
in relazione all'art. 577 C.P. per mancata concessione della riduzione di pena conseguente alla richiesta di rito abbreviato,
l'aggravante della premeditazione contestata. La negato per difesa si duole che nella sentenza impugnata si affermi che la
Mod. 82 A. OS MA aesclusione della circostanza predetta sia insufficiente determinare la riduzione della pena, da applicarsi invece quando l'aggravante sin dall'inizio risulti arbitrariamente contestata.
Sostengono che nella specie la premeditazione era manifestamente da escludersi sin dal momento della contestazione, dato il breve intervallo di tempo intercorso tra la risoluzione criminosa ed il fatto.
Quale quarto motivo deducono violazione dell'art. 62 n. 6
c.p. per denegata concessione dell'attenuante del danno risarcito, nonostante 1'imputato avesse dato prova del suo ravvedimento offrendo prima del giudizio tutti i suoi beni, nessuno escluso, alle parti ofese, che avevano rifiutato f l'offerta pretendendo denaro liquido, e rifiutando poi l'offerta di 120 milioni notificata con la specificazione che la Somma '
sarebbe stata corrisposta entro novanta giorni necessari per attuare la provvista. Sostengono che la congruità del risarcimento deve essere valutata con riferimento alla posizione AD
i patrimoniale dell'offerente.
III- Il ricorso è infondato.
Sul primo e secondo motivo d'impugnazione, si osserva che
la soluzione data dalla Corte di merito al problema della capacità d'intendere e di volere dell'TO al momento del conforme alla giurisprudenza di questa Corte, per la fatto quale in tema di imputabilità il complesso normativo costituito c.p. richiede ai fini della dagli artt. 85, 88, 89 e 90
esclusione ° della attenuazione di essa una infermità (termine inteso con accezione più lata di quello "malattia" ) di natura e compromettere processi conoscitivi, Am intensità tali da
Mod. 82
A. OS MA valutativi e volitivi della persona, eliminando ° scemando la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di
autodeterminarsi autonomamente. Le cosiddette "abnormalità
psichiche" quali le nevrosi o le psicopatie, non indicative di uno stato morboso a differenza delle psicosi acute o croniche.
e che si concretano in anomalie del carattere o della sfera non sono annover abili tra le infermità mentaliaffettiva,
anzidette e Пon sono rilevanti ai fini dell'applicazione degli artt. 88 @ 89 c.p. (in questo senso Cass. Sez. I, 13.5.93 n.
4954, Zannoni, RV. 194554; Sez. I, 8.10.92 n. 9701, Bacci,
RV.191879%; Sez. I, 15.1.92 n. 299, Maffei, RV. 190728; Sez. I,
12.7.91 n. 7523, Catalano, RV. 187794).
Nell'ambito della interpretaazione delle norme menzionate è
stato introdotto il problema delle cosiddette "reazioni a corto
circuito", in relazione alle quali questa Corte ha affermato:
"...anche se normalmente riferibili a stati emotivi e passionali non integranti una condizione patologica, possono tuttavia costituire, in determinate situazioni, manifestazioni di una vera di intendere e di e propria malattia che compromette la capacità
della persona a sull'attitudine volere, incidendo soprattutto determinarsi in modo autonomo, con possibilità di optare per la condotta adatta al motivo più ragionevole e, quindi, di resistere agli stimoli degli avvenimenti esterni." (Cass. Sez. I, 25.3.95
n. 3170, Sciumà, RV. 200687; Sez. I, 1.12.94 n.12429, Aquino, RV.
199978; Sez. I, 14.9.90 m. 12366, Salemi, RV. 185323).
Le particolari situazioni in cui la reazione а corto circuito esuli dall'ambito dell'art. 90 c.p. e si presenti quale ориг
Mod. 82
A. OS MA manifestazione di infermità mentale, devono essere peraltro
individuate sulla base degli schemi logici, normativi e scientifici che valgono a distinguere lo stato emotivo e passionale dalla infermità mentale nel senso sopra specificato, e
valutate di 'volta in volta, con riferimento sia al complessivo stato mentale dell'agente, sia al suo comportamento specifico a fronte dello stimolo rispetto al quale ha reagito.
Nel el caso di specie dal testo della sentenza impugnata emerge logicamente che nello stato emotivo dell'imputato, pur riconosciuto come grave, non si innestò una reazione a corto circuito del tipo anzidetto, comportante uno stato di infermità
mentale tale da escludere о scemare gravemente la capacità di intendere o di volere. Nella motivazione è infatti posto in risalto il comportamento dell'TO come descritto e valutato dal perito prof. Fornari, il quale ha rilevato la sua coscienza e lucidità al momento del fatto, e la sua piena consapevolezza circa l'atto che stava per compiere rientrante negli obbiettivi che si era determinato a conseguire.
alla personalità disturbata delNe emerge un quadro nel quale
"maschio matrizzato", che vive con senso di inadeguatezza e di
inferiorità i propri rapporti con la donna in genere, rilevata
dal perito e dal consulente, ed alla emotività determinata dalle difficoltà ad interrompere la relazione con la vittima e dal pressante invito di quest'ultima di presentarsi all'appuntameto da lei fissato, non si aggiungono elementi ulteriori rilevanti sul piano psichico che portino a configurare lo stato dell'imputato come infermità mentale, sia pure transeunte.
Nè in questa prospettiva può ritenersi "prova decisiva",
g
Mod. 82 A. OS MA nel senso indicato dall'art. 606 lett. d) c.p.p. richiamato dalla difesa, l'indagine richiesta al fine di valutare il significato del valore elevato della creatina fosfochinasi riscontrato nell'imputato nel gennaio, febbraio e marzo 1995, sino a due mesi prima del fatto. La sentenza impugnata, con riferimento alle pubblicazioni scientifiche prodotte, sottolinea che tali anomali valori possono avere numerosissime cause
(infarto miocardico, angina grave, miocardite, embolia polmonare,
edema polmonare, ipotiroidismo, ipertermia maligna, infarto cerebrale, alcoolismo, malattie infettive, febbre, sindrome di
Reye, atrofia muscolare neurogena, miopatia alcoolica, miastenia,
affaticamento muscolare, iniezioni intramuscolari, traumi muscolari) oltre a quelle in particolare indicate dalla difesa.
costituite dalle crisi acute in malattie psicotiche quali 13
schizofrenia e la paranoia.
I dati in questione sono quindi equivoci, nel senso che
costituiscono هیم indice di una serie di situazioni, patologiche non (su pensi all'affaticamento muscolare o alla subita iniezione intramuscolare), non in modo specifico indizio di malattia mentale. Si esula quindi dalla prova decisiva la cui omissione è
rilevabile in sede di legittimità.
La difesa correttamente critica la sentenza impugnata, là dove considera che l'infarto cerebrale " è un'affezione morbosa
e ne conclude che rivelata da sintomi evidenti e irreversibili",
è impossibile che l'TO ne sia stato affetto senza che
nessuno Se ne sia accorto. L'errore nel quale è incorsa la Corte
cerebrali la possibilità di infarti di merito nell'escludere
Mod. 82 A. OS MA asintomatici, in contrasto con la notoria frequenza di diagnosi di tale pregressa patologia attuate casualmente a distanza di anni, è tuttavia irrilevante nella complessiva struttura della motivazione, nella quale si dà comunque atto con argomentazioni logiche della equivocità del dato di laboratorio in relazione a quale è stata sostenuta la necessità di rinnovazione del dibattimento. Si osserva inoltre che l'eventuale accertamento di
\un infarto cerebrale due mesi prima del fatto, asintomatico al punto da aver consentito il pieno espletamento dell'attività
d'insegnante e da non essere rilevato da alcuno, neppure dal medico curante (la serie di esami nel cui ambito fu rilevato il valore dell'enzima in questione è evidentemente indicativa della medici dell'imputato in quelsottoposizione a controlli periodo), non accompagnato da alcun dato indicativo di infermità
mentale, non sarebbe comunque determinante ai fini della indagine sulla capacità d'intendere e di volere dell'TO al momento del fatto.
non decisività del supplemento di perizia richiesto, e la La
dato correlato, e non prioritario, del valore natura di dell'enzima in questione, emergono anche dalla letteratura scientifica americana allegata al ricorso quale parte integrante di esso, nella quale il significato dei valori elevati di CPK
considerato in pazienti affetti da malattie mentali, psicosi ○
psicopatie già diagnosticate, non già quale parametro di per sè
idoneo ad attuare una diagnosi in tale direzione.
In definitiva la sentenza impugnata, che per valutare l'eventuale infermità o seminfermità di mente dell'imputato si è fondata sull'indagine attuata dal perito sulla base degli assi clinici оры 11
Mod. 82 A. OS MA tradizionali, રે corretta e completa sotto il profilo logico. 2
rispecchia il dettato degli artt. 88, 89 e 90 c.p.
inSul terzo motivo del ricorso, si rileva che esso,
considerazione della ritenuta prevalenza delle attenuanti riconosciute 'sulla aggravante della premeditazione, è formulato dalla difesa con esclusivo riguardo al problema inerente all'applicabilità della riduzione di pena prevista dall'art. 442
c.p.p., ° quindi con riferimento alla sostenuta palese infondatezza della circostanza in parola sin dall'inizio, in relazione alla ristrettezza del lasso temporale intercorso tra
momento decisionale ed azione.
Si osserva che la maggiore intensità del dolo, indice della più
elevata capacità a delinquere che dà luogo all'aggravante prevista dall'art. 577 C. 1 n. 3 c.p., richiede un apprezzabile intervallo di tempo tra la risoluzione criminosa e l'azione,
sufficiente а consentire alla persona di riflettere sulla freni inibitori chedecisione presa ed a far valere suggeriscono il recesso. L' adeguatezza del lasso temporale intercorso tra i due momenti deve essere valutata dal giudice di merito nell'ambito della discrezionalità che gli è propria, ed stata nella specie ritenuta dalla Corte di Assise di Milano میشم
argomentazioni di per sè immuni dai vizi logici lamentati com dalla difesa. Si rileva peraltro che la valutazione della pertinenza alla fattispecie dell'aggrante in parola deve essere
il attuata con un giudizio da compiersi "ex ante" posto che '
problema concerne la configurabilità della premeditazione nella delle indagini preliminari ai fini del giudizio sulla fase
12
Mod. 82 A. OS MA applicabilità del rito abbreviato espresso successivamente al diniego di esso a dibattimento espletato, in relazione a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza ነገ . 23 del
1992. Per valutare la fondatezza dello specifico motivo del ricorso inerente all'applicabilità del procedimento alternativo non deve quindi farsi riferimento alle argomentazioni con le
quali la Corte di merito, in esito al dibattimento, ha ritenuto tra momento deliberativo ed azione fosse intercorsa un'ora, che calcolata dal ritorno a casa dell'TO sino all'appuntamento con la AG, ed ha considerato congruo tale lasso temporale. Il
problema al momento della contestazione dell'aggravante si poneva in termini diversi, in rapporto ad un appuntamento dato dalla
AG durante la mattinata le ore 15 all'TO per successive, ed alla dell'imputato a tale invito. adesione individuabile come punto di partenza della sua risoluzione criminosa. In questa prospettiva sono inconferenti al tema le doglianze difensive incentrate sulla insufficienza del lasso temporale di un'ora ritenuto dalla Corte di Assise d'Appello con giudizio formulato "ex post". L'aggravante, contestata e poi ritenuta, поп appare palesemente infondata in relazione alla situazione palese al momento della contestazione. e giustificava quindi il diniego del rito speciale richiesto.
E' infondato anche il quarto motivo del ricorso. relativo
alla denegata attenuante prevista dall'art. 62 17. 6 c.p.. La
norma richiedde che prima del giudizio il danno sia stato
completamente risarcito, e tale situazione dalle Stesse
non potendosi affermazioni difensive mon risultava attuata,
avvenuto una offerta di pagamento Considerare risarcimento con
13
Mod. 82 A. OS MA termine di novanta giorni, richiesti in dilazione per inesistenza della provvista.
Logicamente d'altra parte il giudice di merito ha ritenuto
:
incongura la somma offerta, in relazione alla gravità del danno morale e patrimoniale conseguito al figlioletto dalla perdita della madre, maestra elementare.
E' infondata la tesi della difesa secondo la quale la congruità..
del risarcimento deve essere valutata con riferimento alle capacità economiche dell'offerente. I motivi per i quali il legislatore ha previsto l'attenuante in parola non sono connessi solamente al giudizio positivo sulla personalità del Teo
desumibile dalla acclarata volontà risarcitoria, ma anche all'elemento oggettivo dell'effettivo ristoro procurato, in conformità alla rilevanza che, il legislatore attribuisce in tema di trattamento sanzionatorio alle conseguenze del reato per la persona offesa, la cui situazione è considerata espressamente
anche dall'art. 133 c. 1 n. 2 c.p.
Il ricorso proposto deve essere conseguentemente respinto,
con le conseguenze previste dall'art. 616 c.P.P. in ordine al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22.4.1997 DEPOSITATA
Presidente Il Consigliere rel. IN
Ο Sholli 17 GIU. 1997
IL COLLABORATORS DI CANCELLERIA IL CLA
CANCE A Michalina Romeoма 1 A
Mod. 82 A. OS MA