Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2017, n. 32504
CASS
Sentenza 4 dicembre 2017

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Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può essere integrato in caso di trasferimento di un immobile a titolo di mantenimento a seguito di separazione, allorquando sussista una dissociazione tra la realtà documentata nell'atto (inesistenza della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi) e quella effettiva (persistenza di tale comunione), che può configurare la fraudolenza richiesta dalla norma, essendo indice della divergenza tra la funzione tipica dell'atto e la sua causa concreta.

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, è configurabile il reato di cui all'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, anche nel caso di trasferimento a titolo gratuito di beni immobili o mobili registrati, suscettibili di espropriazione presso terzi ai sensi dell'art. 2929-bis cod. civ., in quanto tale trasferimento rende più difficoltosa l'azione recuperatoria, potendo il terzo contestare la sussistenza dei presupposti di applicazione della suddetta disposizione civilistica.

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  • 1Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 dicembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2017, n. 32504
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32504
Data del deposito : 4 dicembre 2017

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