Sentenza 4 dicembre 2017
Massime • 2
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può essere integrato in caso di trasferimento di un immobile a titolo di mantenimento a seguito di separazione, allorquando sussista una dissociazione tra la realtà documentata nell'atto (inesistenza della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi) e quella effettiva (persistenza di tale comunione), che può configurare la fraudolenza richiesta dalla norma, essendo indice della divergenza tra la funzione tipica dell'atto e la sua causa concreta.
In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, è configurabile il reato di cui all'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, anche nel caso di trasferimento a titolo gratuito di beni immobili o mobili registrati, suscettibili di espropriazione presso terzi ai sensi dell'art. 2929-bis cod. civ., in quanto tale trasferimento rende più difficoltosa l'azione recuperatoria, potendo il terzo contestare la sussistenza dei presupposti di applicazione della suddetta disposizione civilistica.
Commentario • 1
- 1. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2017, n. 32504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32504 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2017 |
Testo completo
32504-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. Sez. 1576 Aldo Cavallo Presidente - -CC 04/12/2017 Vito Di Nicola Angelo Matteo Socci R.G.N. 38633/2017 Aldo Aceto Relatore - Antonella Ciriello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PE IA, nato a [...] ed Arnone il 30/04/1972, avverso l'ordinanza del 21/07/2017 del Tribunale di Isernia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. IA PE ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 21/07/2017 del Tribunale di Isernia che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 12/05/2017 del G.i.p. di quello stesso Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui agli art. 4 e 11, d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, delle somme di denaro in sua disponibilità depositate a qualsiasi titolo presso vari istituti di credito, da estendersi, in caso di incapienza, sui beni mobili e immobili in sua disponibilità fino alla concorrenza del valore complessivo di € 3.438.913,54 equivalente al profitto dei reati.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente in ordine al reato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000. Deduce che l'ordinanza impugnata esamina con motivazione solo apparente le allegazioni difensive circa l'insussistenza del "fumus boni iuris" e la valenza da attribuire all'atto notarile di compravendita del 15/10/2010 in relazione al quale, peraltro, il Tribunale incorre in un evidente equivoco che vizia la motivazione anche sotto il profilo della relativa pertinenza, coerenza, completezza e ragionevolezza. I Giudici del riesame, infatti, prendono a riferimento l'atto notarile di cessione dei diritti reali del 22/07/2015, diverso da quello di vendita dell'immobile del 15/10/2010 che è stato posto dall'Amministrazione Finanziaria a fondamento dell'addebito di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000. Si tratta di un travisamento che rende la motivazione del tutto apparente ed incoerente rispetto alle puntuali allegazioni difensive circa la sussistenza di un semplice contrasto di valutazioni tra l'A.F. ed il ricorrente circa la possibilità di fruire della deroga di cui all'art. 67, lett. b), T.U.I.R.; in ogni caso, gli elementi attivi contestati (il prezzo di vendita) sono effettivamente sussistenti e indicati nell'atto di compravendita, tanto da essere posti a base dell'accertamento fiscale nella misura esattamente dichiarata. Aggiunge, inoltre, che: a) l'atto notarile di compravendita costituisce documentazione fiscalmente rilevante che non deve essere necessariamente allegata alla dichiarazione dei redditi;
b) la dichiarata necessità che debbano essere indicati i criteri adottati nella valutazione della plusvalenza prova l'equivoco nel quale è caduto il Tribunale. Quanto al difetto dell'elemento psicologico, eccepisce che il Tribunale, nel richiamare in modo generico gli atti di indagine, non ha preso in considerazione le puntuali deduzioni difensive sulla mancanza del dolo specifico di evasione, visto che la stessa A.F. aveva riconosciuto il cambio di residenza nell'immobile venduto a far data quanto meno dal 09/06/2009. La relativa richiesta era stata presentata il 09/05/2009 (e non il 09/06/2009, come afferma l'A.F. in base a documentazione oggetto di querela per falso) sicché la questione riguarderebbe, al più, un solo mese. Le circostanze valorizzate dal Tribunale per escludere che egli non abbia risieduto nell'immobile venduto non assurgono al rango di indizi gravi, precisi e concordanti.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente in ordine al reato di cui all'art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000. Per un primo profilo, lamenta che la motivazione è solo apparente perché rimanda genericamente agli atti di indagine, senza alcun esame delle puntuali 2 eccezioni difensive. Quanto alla corretta interpretazione dell'art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000, deduce che l'accordo di separazione e il trasferimento dell'immobile (peraltro anche in favore delle figlie minori quale ulteriore contributo del loro mantenimento), debitamente omologati dal Tribunale, non sono fittizi, né posti in essere a fini elusivi o fraudolenti;
né tale conclusione può essere avallata dalla procedente notifica dell'avviso di accertamento, tanto più che la vicenda avrebbe potuto risolversi favorevolmente per lui anche prima, a seguito della notifica dell'invito all'adesione del giugno 2014 cui aveva fatto seguito una proposta conciliativa. Il ricorrente e la OG erano effettivamente separati e residenti in comuni diversi;
alcuna contraria indicazione può desumersi dalle fotografie dei relativi profili Facebook, peraltro estratte da personale dell'Agenzia delle Entrate e non da organi investigativi, o dal fatto che la cassetta postale all'interno del condominio di Caserta, C.so Giannone, recasse anche il proprio nome. Secondo la giurisprudenza civile della Corte di cassazione, prosegue, la separazione consensuale omologata ed i relativi accordi non possono mai essere simulati, né può essere avallato il "recupero" della condotta sotto il profilo della sua fraudolenza, così come effettuato dal Tribunale del riesame, ostandovi il chiaro dettato della rubrica provvisoria, che fa esplicito riferimento alla "simulazione" del trasferimento, né può essere consentito il ricorso ad elementi "spuri" della condotta quali la natura e l'epoca presuntivamente sospetta dell'atto, nonché il fatto che il prevenuto abbia ceduto in favore della OG, ma sopratutto delle figlie, l'intero suo patrimonio. Occorre ribadire, sul punto, che non è pendente alcuna procedura coattiva di recupero del credito erariale e che il ricorrente ha partecipato alla procedura di accertamento con adesione. L'alienazione, inoltre, non era idonea, secondo una prognosi postuma, a pregiudicare le garanzie del credito erariale secondo quanto prevede l'art. 2929- bis cod. civ., pienamente e astrattamente applicabile nel caso di specie, a prescindere delle negligenze dell'A.F., visto che il trasferimento dell'immobile era avvenuto a titolo sostanzialmente gratuito.
1.3.Con il terzo motivo lamenta l'errata individuazione del profitto confiscabile ed eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 322-ter, comma terzo, cod. pen., e vizio di motivazione. Deduce che è stata omessa ogni motivazione sulle puntuali allegazioni in ordine alla insussistenza del rapporto di proporzione del profitto che non è stato correttamente quantificato in ordine al calcolo della plusvalenza e all'importo delle sanzioni, ridotte con efficacia retroattiva anche in relazione a presunte violazioni consumate prime della legge di stabilità per il 2016. Inoltre non si è 3 tenuto conto delle cd. spese incrementative del valore dell'immobile sostenute dal ricorrente e rilevabili "ictu oculi". CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è infondato.
3.Il ricorrente risponde dei seguenti reati: a) art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi, ometteva di indicare nella dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2010 (Mod. Unico 2011), operazioni imponibili ai fini IRPEF (ex art. 67, comma 1, lett. b, TUIR) per un totale di euro 3.684.000,00 (pari alla plusvalenza realizzata mediante cessione del fabbricato ubicato nel Comune di Arzachena) cui corrispondeva un'imposta evasa pari ad euro 1.584.120,00; in Arzachena il 27/12/2011; b) art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000, per avere compiuto atti fraudolenti sui propri beni al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi accertate con avviso d accertamento n. TW9010600738/2014 per un ammontare complessivo pari ad euro 3.438.913,54; in particolare, simulò una separazione consensuale dal coniuge AN NN e successivamente alienò fittiziamente a quest'ultima la quota (pari alla metà) di proprietà dell'immobile censito nel Comune di Arzachena (...), nonché una quota (pari a un terzo) degli immobili censiti nel Comune di Cancello (...), in tal modo compi atti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva intrapresa dall'Agenzia delle Entrate di Sassari;
in Isernia il 22/07/2015>>.
3.1.Secondo quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato, si ipotizza, quanto al reato di cui al capo A, che il ricorrente ha omesso di dichiarare la plusvalenza realizzata mediante la cessione di un fabbricato che, nel periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione, non era stato adibito ad abitazione principale (del ricorrente stesso o dei suoi familiari). Di qui l'assoggettamento a imposizione diretta della plusvalenza ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, a mente del quale sono redditi diversi, assoggettati ad imposizione diretta dall'art. 6, comma 1, stesso d.P.R. le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari>>.
3.2.Nel disattendere le eccezioni difensive (secondo cui la plusvalenza era stata comunque dichiarata nell'atto notarile di cessione dell'immobile che, 4 peraltro, non risultava non essere stato adibito ad abitazione principale del PE nel periodo intermedio) il Tribunale del riesame ha osservato che:
3.2.1. l'atto notarile di trasferimento dell'immobile è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 4, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000; 3.2.2. i consumi di energia elettrica e quelli relativi all'utenza telefonica fissa sono concentrati in maniera evidente nel periodo estivo e sono irrisori per il resto dell'anno, in particolar modo in quei periodi nei quali si dovrebbe realizzare un maggior consumo;
il fatto che il ricorrente utilizzasse perlopiù utenze telefoniche mobili non ha rilevanza perché anche per quella fissa si registra comunque un aumento dei consumi in corrispondenza del periodo estivo;
3.2.3.le fatture emesse dall'ENEL riportano la dicitura: "uso domestico non residente";
3.2.4.tutte le comunicazioni intercorse tra il PE e i gestori delle utenze del gas, dell'energia elettrica e del telefono sono indirizzate a Cancello ed Arnone (CE), stessa località dalla quale era partito il fax di sollecito inoltrato all'ENEL;
3.2.5.la residenza in Arzachena era stata richiesta il 09/06/2009; 3.2.6.tutte le attività professionali del PE sono riconducibili a società con sede in Cancello ed Arnone;
3.2.7.conclusivamente, l'immobile ceduto era stato adibito a casa per le vacanze (e non ad abitazione principale) per la maggior parte del tempo intercorso tra il suo acquisto (29/11/2007) e la sua cessione (19/10/2010).
3.3.Quanto al reato di cui al capo B, è certo che il PE alla data del 09/11/2015 non fosse più titolare di alcun bene immobile avendoli ceduti tutti in ottemperanza all'accordo di separazione consensuale intervenuto con la OG, AN AM. Nel disattendere le doglianze difensive, il Tribunale ha osservato che:
3.3.1.la completa cessione dei diritti reali in data immediatamente precedente alla notifica dell'avviso di accertamento e la conoscenza certa dell'accertamento in corso costituiscono indici dell'intento fraudolento, non essendo necessario, ai fini della integrazione del reato, che sia già stata intrapresa l'azione di recupero del credito erariale;
3.3.2.il 30/09/2015 il nipote del PE aveva riferito alla Guardia di Finanza che lo zio era domiciliato in C.so Giannone di Caserta, ove la AN era titolare delle utenze elettriche e del gas sin dall'anno 2013; il nome del PE era riportato sul citofono e sulla cassetta per la corrispondenza in uso anche alla AN;
3.3.3.le fotografie postate su Facebook ritraevano il PE e la OG ancora insieme nell'estate del 2015; 3.3.4.lo stesso PE il 12/10/2015 aveva indicato alla Guardia di Finanza il proprio stato civile come "coniugato con AN NN"; 5 3.3.5.l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica alla separazione consensuale non esclude la sussistenza indiziaria del reato.
3.4.Quanto all'ammontare del profitto confiscabile, il Tribunale ha osservato che:
3.4.1.il profitto del reato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 corrisponde al risparmio economico derivante dal mancato pagamento dell'imposta dovuta ed evasa;
3.4.2.non è stata fornita alcuna prova delle migliorie apportate all'immobile ceduto;
3.4.3.il valore dell'intero compendio trasferito è pari a € 12.000.000,00, di gran lunga superiore all'importo del credito erariale e comprensivo del profitto conseguito con la presentazione della dichiarazione infedele.
4.Tanto premesso, è innanzitutto necessario ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
4.1.Come più volte spiegato da questa Corte in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice>> (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonchè, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini;
Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi;
Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore).
4.2.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana;
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece è solo quella che non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti >> (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras;
Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano;
Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa;
Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati;
Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in 6 generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov;
nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto).
4.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, Serra, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, De Cicco, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, Monti, n.m.).
4.4.In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame;
b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale;
c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso) >>). 7 4.5.Si può anticipare sin d'ora che il ricorrente non assolve a nessuno di questi oneri.
4.6.Non solo;
diversamente da quanto dedotto, il Tribunale ha preso in considerazione le eccezioni difensive, disattendendole sul rilievo che sono prive di qualsivoglia riscontro e che la loro valutazione avrebbe comportato una diversa lettura degli elementi indiziari, operazione quest'ultima tipica della fase della cognizione piena.
4.7.Deve essere ribadito, sul punto, l'insegnamento secondo il quale nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (così, da ultimo, Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677).
4.8.Ciò tuttavia non legittima l'ampliamento dei motivi di ricorso ai casi non consentiti dall'art. 625, cod. proc. pen.. Il ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. non può mai trasmodare nella critica del modo con cui il Tribunale ha valutato gli indizi di reato perché, in questo modo, il vizio realmente eccepito riguarda la motivazione, non la sua fisica esistenza o la sua palese irrazionalità. -4.9.E' noto come già detto che ai fini della adozione del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212).
4.10.Il fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Ma tale operazione comporta la trasformazione dell'indizio in prova e comporta una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale. Poiché infatti l'indizio ha valenza indicativa del reato per il quale -sia pure di portata possibilistica e non univoca - è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di 8 tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all'indizio accusatorio uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata.
4.11.Il Tribunale, come detto, fa buon governo di questi principi dando espressamente atto che le deduzioni difensive, comunque non riscontrate, non escludono, a livello indiziario, la sussistenza dei reati ipotizzati;
del resto, appare evidente il tentativo del ricorrente di censurare non tanto l'inesistenza ovvero l'apparenza della motivazione, quanto il modo con cui il Tribunale ha valutato gli indizi di reato e le contrarie allegazioni difensive. L'intenzione di censurare la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato si palesa nel richiamo alla lettera e), dell'art. 606 cod. proc. pen., che compare nel titolo dei tre motivi di ricorso in aggiunta alla lettera b).
4.12.Ne consegue che l'eccezione di motivazione inesistente o apparente, eccezione trasversale a tutti i motivi di ricorso, è palesemente infondata e, per come si vedrà, per certi versi anche del tutto irrilevante (quanto alla individuazione dell'atto notarile di cessione del fabbricato).
5.Oltre che per le ragioni già indicate, il primo motivo è infondato anche per quelle che seguono.
5.1.Il ricorrente lamenta che il Tribunale ha preso in considerazione l'atto di cessione dei diritti reali stipulato il 22/07/2015 con la OG AN in esecuzione dell'accordo di separazione, laddove quel che rileva, ai fini del reato di cui all'art. 4, d.lgs., n. 74 del 2000, è l'atto pubblico di vendita dell'immobile stipulato il 15/10/2010. In effetti, il Tribunale fa erroneo riferimento all'atto notarile del 22/07/2015, che è successivo alla data di consumazione del reato provvisoriamente contestato, ma l'errore non determina alcuna omessa motivazione su un punto decisivo per l'accertamento del fatto.
5.2.Il comma 1-bis dell'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 158 del 2015. Esso così recita: Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali>>. L'inserimento del comma 1-bis nel corpo dell'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, costituisce la conseguenza dell'abrogazione dell'art. 7, stesso decreto, di 9 analogo (ma non identico) contenuto, che si applicava anche al reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art.
3. La modifica di tale ultima norma, ad opera dell'art. 3, d.lgs. n. 158 del 2015, ha reso necessario circoscrivere e adattare, aggiornandola e modificandola, la regola di giudizio di cui all'art. 7, d.lgs. n. 74 del 2000, al solo reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4, ma non vi è dubbio che anche il nuovo comma 1-bis, non diversamente dal precedente art. 7, individua in casi che, secondo la valutazione tipica del legislatore, escludono il dolo di evasione. Si tratta dei casi in cui, assodata l'oggettiva esistenza e non fittizietà degli elementi attivi e passivi indicati nella dichiarazione, viene in rilievo solo la loro non corretta classificazione, la loro valutazione (purché frutto di criteri concretamente applicati o indicati nel bilancio o altra documentazione fiscalmente rilevante), la violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità.
5.3.E' evidente che nel caso di specie non si discute affatto della corretta valutazione di elementi attivi oggettivamente esistenti, bensì del semplice fatto che la plusvalenza derivante dalla cessione dell'immobile non è stata dichiarata affatto, così che gli elementi attivi complessivamente indicati sono di ammontare inferiore a quello dichiarato. Il punto controverso, infatti, è costituito, nel caso in esame, dall'esistenza del fatto generatore dell'obbligazione tributaria: la destinazione o meno dell'immobile ceduto ad abitazione principale del cedente nel periodo considerato, non dalla valutazione dell'immobile. La rilevanza fiscale dell'atto notarile ai fini dell'applicazione del citato comma 1-bis dell'art. 4 costituisce pertanto argomento che non incide in alcun modo sulla validità delle conclusioni del Tribunale.
5.4.La questione è piuttosto un'altra.
5.5.L'art. 1, comma 496, legge n. 266 del 2005, prevede che in caso di cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, generatrice della plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 67, comma lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, il venditore può beneficiare dell'applicazione di un'imposta sostitutiva sul reddito pari al venti per cento, purché ne faccia richiesta al notaio rogante che in tal caso, agendo quale sostituto di imposta, provvede direttamente all'applicazione e al versamento dell'imposta stessa e a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla cessione. E' evidente che, in tale eventualità, il contribuente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione l'elemento attivo (la plusvalenza) già comunicato e tassato. Il ricorrente, però, non deduce alcunché al riguardo (non dice cioè di aver già pagato l'imposta), né potrebbe farlo senza contraddire se stesso (non ha pagato l'imposta sulla plusvalenza proprio perché deduce di aver adibito l'immobile a residenza per il periodo di tempo considerato o comunque per la sua maggior parte, sicché 10 perché chiedere al notaio di pagare l'imposta sostitutiva?); egli si limita soltanto a sostenere che l'Agenzia delle Entrate era comunque a conoscenza dell'esistenza dell'atto notarile (di qui la sua dedotta rilevanza fiscale), tant'è vero che l'avviso di accertamento si fonda proprio su di esso. Sennonché, quel che sfugge al ricorrente, è il fatto che, come già detto, nel caso di specie non rileva la cessione in sé dell'immobile, né la sua oggettiva conoscenza da parte dell'Amministrazione Finanziaria, bensì l'assoggettamento a imposta della plusvalenza generata dalla sua cessione, assoggettamento escluso dal PE in base a circostanze (la residenza nell'immobile per la maggior parte del periodo considerato) ritenute insussistenti dal G.i.p. e dal Tribunale del riesame.
5.6.Le ulteriori considerazioni svolte dal ricorrente circa l'omessa motivazione sulla sussistenza del fine di evasione non colgono nel segno e sono sostanzialmente finalizzate a compulsare uno scrutinio della motivazione che non si limiti alla presa d'atto della sua esistenza e della sua non manifesta irrazionalità. Peraltro, quand'anche fosse vero che il PE fosse residente in [...]dal 09/06/2009 (il che non può essere desunto dal sol fatto che avesse presentato la relativa richiesta di cambio di residenza un mese prima, trattandosi in ogni caso di un indizio nemmeno univoco del fatto dedotto), resta il fatto che il periodo antecedente la cessione del 15/10/2010 (un anno e quattro mesi) è comunque inferiore a quello che lo precede, che va dal 29/11/2007 al giugno del 2009 (un anno e sette mesi). E ciò senza considerare che il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali nell'intero periodo considerato il ricorrente non potesse essere considerato effettivamente residente in [...], argomentando in base agli elementi di fatto sopra richiamati la cui portata indiziaria non è sorretta da ragionamento manifestamente irrazionale e non è travolta da elementi di segno incontrovertibilmente contrario (come, per l'appunto, la mera richiesta di cambio di residenza).
5.7.Anche l'elemento soggettivo del reato deve essere valutato, in sede cautelare reale, non diversamente dagli altri elementi costitutivi del reato, alla stregua, cioè, della sua sussistenza indiziaria. Secondo l'insegnamento consolidato di questa Corte, noto anche al ricorrente, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata;
ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purchè esso emerga "ictu oculi" (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521; Sez. 1, n. 21736 dell'11/05/2007, Citarella, Rv. 236474). 11 5.8.Il ricorrente non spiega quali elementi decisivi siano stati dedotti in sede di riesame tali da far ritenere, con immediata evidenza, l'inesistenza del dolo di evasione.
6.Anche il secondo motivo è infondato.
6.1.Per le ragioni già diffusamente esposte in precedenza, le considerazioni svolte dal ricorrente, in quanto finalizzate a ribaltare le basi fattuali del giudizio del Tribunale circa la natura fittizia della separazione consensuale, non possono essere scrutinate in questa sede di legittimità, né poste a base di un giudizio di manifesta irrazionalità della motivazione resa sul punto. Il fatto, dunque, che il PE e la AN non si fossero mai separati costituisce un dato assodato a livello indiziario e da esso non si può prescindere.
6.2.Quanto alla sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000, il ricorrente eccepisce, come visto, che:
6.2.1. l'accordo di separazione (omologato) ed il trasferimento immobiliare in luogo del mantenimento non sono fittizi e comunque non sono stati posti in essere a fini elusivi o fraudolenti in quanto autorizzati dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e posti in essere prima della notifica dell'avviso di accertamento;
6.2.2.mediante il negozio di cessione egli ha adempiuto, "una tantum", all'obbligo di mantenimento della OG e delle figlie minori;
6.2.3.tali circostanze escludono la astratta configurabilità del reato tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo;
6.2.4.trattandosi di atti che non possono essere impugnati per simulazione, il Tribunale non avrebbe potuto "recuperare" la penale rilevanza della condotta sotto il profilo della sua "fraudolenza";
6.2.5.l'alienazione degli immobili non era idonea a pregiudicare le garanzie del credito dell'Erario in conseguenza degli strumenti di tutela forniti dal nuovo articolo 2929-bis cod. civ.. 6.3.Si tratta di rilievi infondati.
6.4.E' necessario in questa sede riportare, per esteso, la motivazione della sentenza Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, Di Tullio, che il ricorrente cita a sostegno delle proprie eccezioni: La condotta descritta dal successivo art. 11, comma 1, infatti, è "autosufficiente" e si alimenta della particolare oggettività che la caratterizza, che individua uno dei modi tipici e preselezionati di aggressione al bene tutelato, nella sua unitarietà, dall'intero impianto sanzionatorio disegnato dal d.lgs. n. 74 n. 2000, il dovere, cioè, di concorrere alle spese pubbliche ognuno secondo le proprie capacità (art. 53, Cost.). Senza addentrarsi in inutili divagazioni sul concetto di necessaria offensività del reato, sul ruolo che il principio di offensività svolge in sede nomopoietica e 12 interpretativa delle fattispecie di reato e sul fatto che il reato, diversamente dall'illecito civile, è un "illecito di modo", è sufficiente ribadire che l'intero d.lgs. n. 74 del 2000 codifica condotte ciascuna potenzialmente idonea a ledere, da angolazioni diverse, il medesimo ed unico bene giuridico, individuato, come detto, nel dovere di concorrere alle spese pubbliche (e di garantire, conseguentemente, il flusso di beni necessario a farvi fronte). A tal fine il legislatore ha selezionato le fasi dell'obbligazione tributaria, dalla genesi alla sua esecuzione, ritenute essenziali al suo corretto adempimento individuandole nell'obbligo (strumentale al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria) di dichiarare i fatti costitutivi dell'obbligazione e il suo oggetto e di farlo in modo corrispondente al vero, nell'obbligo di adempiere all'obbligazione tributaria nei tempi e modi previsti, nella necessità (strumentale) di documentare fedelmente le operazioni fiscalmente rilevanti che incidono sull'an e sul quantum dell'obbligazione tributaria stessa e nel dovere di conservare tale documentazione, nella necessità di preservare la riscossione del credito erariale da attività volte a depauperare in modo fraudolento la garanzia costituita dal patrimonio del debitore. L'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 si ascrive a quest'ultima fase della vita dell'obbligazione tributaria. Attraverso l'incriminazione della condotta da esso prevista il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'Erario (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011, Cualbu, Rv. 251077, secondo cui l'oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non è il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato, potendo quindi il reato configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori). L'antecedente storico immediato e diretto della norma in questione è costituito dall'art. 97, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che, come sostituito dall'art. 15, legge 30 dicembre 1991, n. 413, così recitava: Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni>>. Le diversità strutturali delle fattispecie, sin da subito segnalate da questa Corte (Sez. 3, n. 17071 del 04/04/2006, De Nicolo, Rv. 234322), sono evidenti: scompare, nella 13 nuova, ogni riferimento alla necessità dell'effettivo avvio di un qualsiasi accertamento fiscale e non è più conseguentemente richiesto che l'azione abbia effettivamente compromesso l'esecuzione esattoriale, è sufficiente che sia idonea a renderla inefficace (sulla conseguente natura di reato di pericolo concreto la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata;
cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, Calvi, Rv. 267648, che ha affermato che il delitto in questione è reato di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare secondo un giudizio "ex ante" - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria;
nonché, Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass, Rv. 266771, con richiami ai numerosi precedenti conformi); fa ingresso, nella fattispecie, la condotta di "alienazione simulata", che costituisce modalità alternativa al compimento di atti fraudolenti sui propri o altrui beni. Per il concetto di "alienazione simulata" non è necessario ricorrere all'armamentario definitorio previsto dall'art. 1, comma 1, lett. g-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto successivamente all'art. 11, stesso decreto. E' sufficiente attingere alle comuni definizioni civilistiche, preesistenti alla norma in questione, secondo le quali la simulazione è finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale. Sicché, l'alienazione è simulata quando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contraenti. V'è piuttosto da dire che nell'ambito della alienazione simulata rientra anche quella a titolo gratuito, non ponendo la norma limiti definitori al titolo (oneroso o meno) della "alienazione" e non essendovi motivo alcuno per escludere la donazione dall'ambito di applicabilità della norma. In ossequio al principio di stretta legalità e tassatività della fattispecie penale, deve però trattarsi di alienazione "simulata". Ove il trasferimento sia effettivo la relativa condotta non può essere considerata alla stregua di un atto simulato ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile atto fraudolento. In conformità alla "ratio" della norma, per "atto fraudolento" deve intendersi qualsiasi atto che, non diversamente dalla alienazione simulata, sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio o comunque rendendo più difficoltosa l'azione di recupero del bene in tal modo sottratto alle ragioni dell'Erario. Si è così affermato che integra la condotta, rilevante come sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte dovute da società, la messa in atto, da parte degli amministratori, di più operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzate a conferire ai nuovi soggetti societari immobili, dal momento che nella fattispecie criminosa indicata rientra qualsiasi stratagemma artificioso del contribuente tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario (Sez. 3, n. 19595 del 09/02/2011, 14 Vichi, Rv. 250471), la costituzione di un fondo patrimoniale (Sez. 3, n. 5824 del 18/12/2007, Soldera, Rv. 238821; si veda però Sez. 3, n. 9154 del 2015, infra), la vendita simulata mediante stipula di un apparente contratto di "sale and lease back" (Sez. 3, n. 14720 del 06/03/2008, Ghiglia, Rv. 239972); ma anche la costituzione fittizia di servitù, di diritti reali di godimento, la concessione di locazione, la ricognizione di debito, insomma ogni atto di disposizione del patrimonio che abbia la sua causa nel pregiudizio alle ragioni creditorie dell'Erario. Nel caso di specie, la rubrica provvisoria imputa al ricorrente esclusivamente di aver alienato simulatamente i beni immobili di che trattasi. Il che imponeva innanzitutto di scandagliare la effettiva natura simulata del negozio. Il Tribunale affronta la questione della natura "simulata" della alienazione attingendo ad elementi spuri della condotta quali la natura e l'epoca "sospetta" dell'atto, la concessione del diritto di abitazione (al solo ricorrente), la volontà di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva>>. Vero è che la particolare "sedes materiae" non imponeva le indagini particolarmente approfondite tipiche della fase della "plena cognitio", tuttavia la precisa opzione accusatoria segnava una traccia ben precisa non eludibile, né "recuperabile" dal tribunale sotto il profilo dell'equivalenza causale della condotta a incidere sulla procedura di riscossione. E tuttavia, anche a voler ritenere il "recupero" della condotta sotto il profilo dell'atto non simulato ma fraudolento (operazione, come detto, non consentita in mancanza di un'espressa contestazione in tal senso), vi è una evidente commistione tra il piano oggettivo della condotta (la natura fraudolenta della alienazione) e quello soggettivo della volontà (il fine di ridurre le garanzie del credito), con conseguente spostamento del giudizio dal disvalore dell'evento (offensività) a quello della volontà (mera disubbidienza). In un terreno "minato" quale quello definito dalla norma in questione (già sotto osservazione proprio sotto il profilo della genericità ed indeterminatezza del concetto di "atti fraudolenti"), interpretazioni che fanno leva sul risultato comunque preso in considerazione dall'agente potrebbero innescare pericolose derive soggettivistiche a detrimento del concetto di "fraudolenza" che qualifica la condotta sul piano oggettivo, prima ancora che su quello soggettivo. Occorre, insomma, rifuggire dalla facile tentazione per cui, valorizzando prima l'intenzione (e dunque esaltando momenti soggettivi) e trascurando il dato obiettivo che necessariamente la precede, ogni atto negoziale dispositivo anche se posto in essere in costanza di una procedura esecutiva esattoriale sia di per sé fraudolento, anche se (o sol perché) oggettivamente diminuisce la garanzia patrimoniale. L'analisi della causa concreta e del motivo del contratto possono essere in tal senso di aiuto, così come possono esserlo tutti gli strumenti ermeneutici a disposizione del Giudice per scandagliare l'effettiva volontà delle parti contraenti e il programma negoziale perseguito. Nel 15 caso di specie, per esempio, la circostanza che l'atto sia stato stipulato da tutti i germani per sciogliere la comunione ereditaria è un dato che può essere validamente preso in considerazione>>.
6.5.E' sufficiente leggere la motivazione della sentenza per rendersi conto che in questo caso:
6.5.1.la rubrica imputa espressamente al ricorrente anche il compimento di "atti fraudolenti", il che esclude in radice la fondatezza della doglianza difensiva circa il "recupero" di tale elemento della fattispecie al fine di eludere l'eccezione difensiva sulla natura non simulata delle cessioni;
6.5.2.nel caso scrutinato dalla sentenza sopra richiamata la natura fraudolenta degli atti negoziali era stata desunta dalla volontà di rendere inefficace la procedura esecutiva, laddove nel caso in esame oggetto di scrutinio sono i fatti, non le intenzioni.
6.6. Tanto premesso, non v'è alcun dubbio che secondo la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Suprema Corte citata dal ricorrente l'accordo di separazione dei coniugi omologato non è impugnabile per simulazione (Cass. civ., Sez. 1, n. 19319 del 12/09/2014, Rv. 632564 01; Cass. civ., Sez. 1, n. - 17607 del 20/11/2003, Rv. 568327-01), e tuttavia è anche vero che i coniugi possono, senza l'intervento del giudice, far cessare gli effetti della sentenza di separazione con comportamenti univoci, incompatibili con lo stato di separazione (art. 157 cod. civ.). Sicché se il ripristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale, fa venir meno gli effetti della separazione (consensuale o giudiziale che sia) v'é da chiedersi veramente se e quali effetti produca l'omologa della separazione consensuale senza che tale comunione sia mai venuta meno ed anzi in costanza della stessa. Se ne deve dedurre che tale omologa è improduttiva di effetti e certamente non è vincolante per i coniugi i quali non possono appellarsi, come nel caso di specie, alla natura obbligatoria dei trasferimenti patrimoniali previsti e autorizzati nell'accordo per escluderne la natura fraudolenta. Che anzi, ai fini della sussistenza del reato, è proprio l'evidente dissociazione tra la realtà documentata dall'atto (l'inesistenza della comunione di vita materiale e spirituale che è causa dell'accordo di separazione), opponibile ai terzi, e quella effettiva (l'esistenza di tale comunione), che può integrare gli estremi della fraudolenza richiesta dall'art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000 ai fini della sussistenza del reato. La dissociazione tra la funzione dell'atto e la realtà concreta ne rende chiara (certamente a livello indiziario) la natura strumentale posto che lo scopo dell'atto stesso è estraneo alla causa concreta e alla realtà fattuale che è deputato a disciplinare. Ne consegue, anche sul piano dell'elemento soggettivo, che, fermo quanto già detto in ordine ai limiti del suo accertamento in sede cautelare, tale 16 dissociazione legittima la conclusione che lo scopo perseguito dal ricorrente fosse proprio quello ipotizzato dall'imputazione provvisoria.
6.7.Da ultimo è infondata l'eccezione secondo la quale potendo l'A.F., a norma dell'art. 2929-bis cod. civ., espropriare beni alienati a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito erariale e sulla base del solo titolo esecutivo costituito dall'avviso di accertamento, la condotta tenuta nel caso di specie sarebbe inoffensiva perché non pregiudicherebbe la possibilità dell'Amministrazione di pignorare gli immobili ceduti.
6.8.Per un primo aspetto va evidenziato che il ricorrente si contraddice allorquando deduce la natura sostanzialmente gratuita dei trasferimenti immobiliari desumibile dalla analisi della comune volontà delle parti>>. Delle due l'una: o i trasferimenti sono gratuiti, e allora se ne ricava anche per questa via la natura fraudolenta, visto che la cessione degli immobili ha titolo negli accordi di natura patrimoniale contenuti della separazione consensuale;
oppure non lo sono, e in tal caso la norma invocata dal ricorrente non si applica.
6.9.In ogni caso è dirimente il fatto che il delitto di cui all'art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000 ha natura di reato di pericolo concreto (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, Calvi, Rv. 267648, che ha affermato che il delitto in questione è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare secondo un giudizio "ex ante" - l'attività - recuperatoria della amministrazione finanziaria;
nonché, Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass, Rv. 266771; Sez. 3, n. 23986 del 05/05/2011, Pascone, Rv. 250646; Sez. 3, n. 40561 del 04/04/2012, Soldera, Rv. 253400). Ciò perché il riferimento alla procedura esecutiva appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del reato e non vi è alcun riferimento alle condizioni previste precedentemente dall'art. 97, comma sesto, del d.P.R n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 15, comma quarto, della legge n. 413 del 1991 (ovvero alla avvenuta effettuazione di accessi, ispezioni o verifiche, o alla preventiva notificazione, all'autore della condotta fraudolenta, di inviti, richieste o atti di accertamento) (Sez. 5, n. 7916 del 10/01/2007, Cutillo, Rv. 236053). Il reato, dunque, sussiste a prescindere dalla fondatezza stessa della pretesa erariale e dagli esiti, eventualmente favorevoli per il contribuente, del contenzioso avente ad oggetto la pretesa erariale stessa. Non v'è dubbio, pertanto, che il trasferimento a titolo gratuito del bene mobile registrato o dell'immobile rende più difficoltosa l'azione recuperatoria, anche se esercitabile mediante pignoramento presso terzi. Tanto più che il terzo può contestare la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 2929-bis cod. civ., o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato. 17 7.Il terzo motivo è decisamente generico visto che il ricorrente non deduce nemmeno quale sarebbe l'importo del profitto confiscabile e che in ogni caso il tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al P.M. e, in caso di provvedimento negativo del g.i.p., può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare (Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Armeli, Rv. 265057; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260149).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 04/12/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Aldo Aceto Alho Concel Aloli Neel DEPOSITATA IN CANCELLE 16 LUG 2018 IL Luana 18