Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 1
In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata. Ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purchè lo stesso emerga "ictu oculi". (v. Corte cost., ord. n. 153 del 2007).
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- 1. MUOS: Intervento edilizio abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico sequestro legittimo.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Mobile User Objective System (cd. MUOS) – Intervento edilizio abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Sequestro preventivo per reati paesaggistici – Requisito dell'attualità del pericolo indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o meno – Rischio di offesa al territorio ed all'equilibrio ambientale – DIRITTO URBANISTICO – Carico urbanistico – Giurisprudenza –Art. 181, c.1, d.lgs. n.42/2004, (in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 142, comma 1, lett. f, e 146, d.lgs. n.42/2004 e 44, c.1, lett.c, d.P.R. n. 380/2001). In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, secondo il quale la sola esistenza di una …
Leggi di più… - 2. IL PIANO DI RISANAMENTO NON EVITA LA BANCAROTTA.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, Legge Fallimentare, deve essere idoneo a consentire il risanamento dell'impresa e redatto in una prospettiva di continuazione dell'attività, e non già in funzione della sua liquidazione al di fuori di qualsiasi controllo pubblico. Quando il piano è strumentale o meramente dilatorio, non esclude la configurabilità del reato di bancarotta Decisione: Sentenza n. 8926/2016 Cassazione Penale – Sezione V Il caso. Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del complesso aziendale di una SRL, poi dichiarata fallita. Il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro …
Leggi di più… - 3. Il ruolo di garanzia del tribunale del riesame.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Il tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia che la legge gli demanda, non può avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (cfr., ex plurimis, Sez. I, 9 dicembre 2003, n. 1885/04, Cantoni, m. 227.498; Sez. III, 16.3.2006 n. 17751; Sez. Il, 23 marzo 2006, Cappello, m. 234197; Sez. III, 8.11.2006, Pulcini; Sez. III, 9 …
Leggi di più… - 4. Il dies a quo della querela: non conta la data del fatto, ma la piena conoscenza del reato (Cass. Pen. n. 5686/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 febbraio 2026
La questione centrale riguardava la tempestività delle querele per appropriazione indebita ex art. 646 c.p. La difesa sosteneva che: i bonifici assicurativi erano stati effettuati tra il 2018 e il 2022; le persone offese avevano ricevuto lettere riepilogative delle compagnie; le querele erano state presentate solo nel 2023, dunque oltre il termine di tre mesi. La Suprema Corte ribadisce però un principio consolidato: Il termine per proporre querela decorre non dalla consumazione del reato, ma dal momento in cui la persona offesa acquisisce una conoscenza certa, completa e consapevole del fatto-reato, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. In presenza di condotte decettive idonee a …
Leggi di più… - 5. Riesame sequestro 231: Generica l'eccezione di incompetenza se non è indicato il giudice competenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 gennaio 2023
Decreto di sequestro preventivo Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata a seguito di ricorso depositato avverso un provvedimento di rigetto emesso dal tribunale del riesame. In particolare, la difesa impugnava un decreto di sequestro preventivo emesso in relazione all'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-bis, comma 1, lett. a), riferibile al reato presupposto di cui all'art. 515 c.p. Analizziamo nel dettaglio la decisione della Suprema Corte. Indice: 1. Il decreto di sequestro preventivo 2. I motivi di ricorso della società: 2.1 Il GIP che ha emesso il sequestro è incompetente per territorio 2.2 Non sussiste il fumus del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/2008, n. 23944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23944 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 21/05/2008
Dott. FOTI GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 1198
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 011665/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di AOSTA;
nei confronti di:
1) DI UL AC YVAN, N. IL 26/07/1971;
avverso ORDINANZA del 21/12/2007 TRIB. LIBERTÀ di AOSTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore Avv.to TATOZZI Camillo, che ha chiesto la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Aosta ha annullato il sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari nel procedimento a carico di DI UL GI.
Le imputazioni riguardano i reati di importazione di merce in violazione dei diritti di confine e di evasione dell'IVA sulla merce importata, costituita da alcune autovetture.
Secondo l'ipotesi accusatoria. alcune auto venivano cedute fittiziamente da Fiat auto Suisse a Fiat center Suisse allo scopo di diminuirne il valore e quindi cedute all'autosalone dell'indagato. In conseguenza l'IVA veniva versata sulla base della transazione tra Fiat Center suisse e l'autosalone in questione mentre avrebbe dovuto esserlo sulla base del valore della prima transazione cartolare;
con conseguente evasione di diritti per 5.265,00 Euro.
Con riferimento al reato di evasione dell'IVA il Tribunale ha ritenuto, per quel che qui interessa, che la fattispecie trova nel nostro ordinamento un regime sanzionatorio più grave rispetto a quello dell'evasione dell'IVA interna, così ponendosi in contrasto con i principi comunitari della libera circolazione delle merci e del divieto di doppia imposizione.
L'ordinanza è stata annullata con rinvio dalla terza sezione di questa Suprema corte. La pronunzia ha rammentato che l'accordo tra la confederazione elvetica e la comunità europea impedisce di ritenere ancora sussistente il reato di contrabbando e, al contrario ammette la sussistenza dell'ipotesi di evasione dell'IVA all'importazione, con l'unico limite del divieto di doppia imposizione. La stessa pronunzia ha pure evidenziato che la doppia imposizione sulle vetture oggetto del sequestro deve essere esclusa alla luce della normativa elvetica applicabile ad ipotesi come quelle in esame. Ciò significa che in caso di una importazione in Italia il cedente elvetico ha il diritto alla detrazione o all'eventuale rimborso dell'IVA pagata all'atto dell'acquisto imponibile. In conclusione la pronunzia di legittimità ha ritenuto che il Tribunale di Aosta abbia correttamente escluso l'esistenza del fumus del reato di contrabbando;
ma abbia errato nell'escludere l'applicabilità al caso di specie del reato di violazione dell'IVA all'importazione. Il giudice di merito è stato quindi chiamato a valutare "in concreto la sussistenza di sufficienti indizi del fatto che attraverso il meccanismo di esportazione e re^-importazione delle vetture il Di FU abbia goduto di un illecito abbattimento dell'importo del IVA dovuta".
Il Tribunale, in sede di rinvio, ha revocato il sequestro preventivo in questione ed ha disposto la restituzione all'avente diritto delle auto in sequestro. Il Collegio ha rilevato che le auto stesse, al momento dell'importazione, sono state correttamente indicate come nuove ed è stata pacificamente versata l'IVA italiana sul prezzo delle fatture. Sotto tale profilo non è possibile muovere addebiti all'indagato. È tuttavia vero che sulla base della documentazione i contatti commerciali sono stati intrattenuti inizialmente con la Fiat auto Suisse e non già con la Fiat Center Suisse, cioè il soggetto che ha emesso le fatture di vendita nei confronti dell'indagato; e che le coordinate bancarie per il pagamento del prezzo sono state fornite proprio dalla Fiat Center Suisse. Nell'ottica commerciale delle società in questione l'operazione non appare completamente comprensibile, ma non vi sono elementi per affermare che l'indagato sia consapevolmente intervenuto in un siffatto contesto. Non è possibile affermare che egli fosse a conoscenza che i prezzi concordati fossero conseguenza della prospettata fittizia vendita da Fiat auto Suisse a Fiat center Suisse.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica lamentando che il Tribunale erra nell'interpretazione dei requisiti del sequestro preventivo. Esso richiede come presupposto indefettibile il fumus di commissione del reato a prescindere dalla prova (in tale fase cautelare) che il reato sia stato commesso da un determinato soggetto. In conseguenza la valutazione (peraltro non condivisa) in ordine all'atteggiamento interiore dell'indagato non è tale da far venire meno i presupposti legittimanti il provvedimento di sequestro. La stessa motivazione del tribunale, infatti, ammette la sussistenza di elementi di anomalia tali da integrare il fumus di commissione del delitto contestato.
3. Il ricorso è infondato.
Il gravame riguarda l'ambito della valutazione in ordine al fumus commissi delicti richiesta ai fini dell'applicazione della misura cautelare in questione.
In proposito occorre ribadire che, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte, al giudice del riesame è preclusa la ponderazione del merito dell'accusa e quindi della fondatezza dell'accusa nella fase delle indagini preliminari, non essendo in tale ambito prevista l'esistenza di un grave quadro indiziario. Al giudice è invece demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato contestato dall'accusa, che non può mancare di prendere in esame, nell'indicato modo non definitivo e non approfondito, tutti gli elementi della fattispecie, compreso quindi quello subiettivo. In tale ambito, pertanto, è ben consentito allo stesso giudice di rilevare l'inesistenza dell'elemento soggettivo, quando essa emerga ictu oculi, Tale orientamento è stato già espresso, del resto, dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 11/5/2007, Rv. 236474), anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (Corte cost., ord. n. 153 del 2007). Il Tribunale del riesame non esorbita da tali principi giacché, nell'esaminare la base fattuale della vicenda, che coinvolge diversi soggetti, analizza le contingenze rilevanti giungendo a ritenere, con apprezzamento ampiamente argomentato, l'inesistenza di elementi idonei a far ritenere il consapevole coinvolgimento del Di FU nell'illecito.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2008