Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 1
In tema di contrasto tra dispositivo e motivazione, non può applicarsi il principio della prevalenza del contenuto del dispositivo quando la motivazione è resa contestualmente ad esso, poiché si è in presenza di un unico documento il cui contenuto è intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorio e risultando possibile accertare quale sia stata la reale volontà del giudice, il provvedimento è da considerarsi assolutamente anomalo e tale anomalia deve intendersi rilevabile di ufficio, con conseguente annullamento del provvedimento stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2014, n. 40542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40542 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 18/06/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 1838
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 51223/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA GE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 12/07/2013 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ROMANO Giulio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato, in riforma della decisione emessa dal tribunale di Avellino ed appellata dal solo CA GE, non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascritti perché estinti per prescrizione, revocando l'ordine di demolizione. Il dispositivo, che conteneva la predetta statuizione, era pubblicato contestualmente alla motivazione della sentenza nella quale risulta testualmente affermato che "va peraltro confermato l'ordine di confisca e distruzione di quanto in sequestro".
2. Per l'annullamento della sentenza impugnata ricorre per cassazione, tramite il difensore, CA GE affidando il gravame a due motivi con i quali deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 597 cod. proc. pen.
essendo stato violato il principio devolutivo perché, sebbene la statuizione scaturisse con molta probabilità da un refuso di stampa, la confisca non era stata disposta con la sentenza di primo grado ed appellante era il solo imputato il cui gravame era coperto dal divieto della reformatio in peius (primo motivo) nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione al D.P.R. 9 ottobre 2001, n. 380, art. 31, comma 9 ed all'art. 240 cod. pen. per la contraddittorietà esistente tra motivazione e dispositivo in quanto la Corte territoriale aveva revocato l'ordine di demolizione sicché il giudice penale non poteva disporre la confisca dei manufatti abusivi per reati edilizi essendo per essi previsto l'ordine di demolizione che costituisce in parte qua disciplina speciale posta in deroga alla norma di carattere generale sulla confisca ex art. 240 cod. pen. (secondo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Ai fini della preliminare delibazione sull'ammissibilità del ricorso vanno chiariti i rapporti che intercorrono tra il dispositivo e la motivazione della sentenza penale nel caso, nella specie sussistente, di redazione contestuale dei suddetti atti.
2.1. Questa Corte ha più volte affermato che l'eventuale difformità tra dispositivo e motivazione della sentenza va risolta nel senso della prevalenza del primo, che è l'atto con il quale si estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, sulla seconda, che ha solo una funzione strumentale (ex multis, Sez, 2, n. 25530 del 20/05/2008, P.G. in proc. Lain, Rv. 240649).
Siffatto principio è stato progressivamente attenuato sul rilievo che la regola generale secondo cui, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione stessa consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice, sì da condurre alla conclusione che la divergenza dipende da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo (ex multis, Sez. 3, n. 19462 del 20/02/2013, Dong, Rv. 255478). È stato infatti ritenuto che il principio, per cui il contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza deve essere sempre risolto con il criterio della prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, non può costituire un canone interpretativo inderogabile, attesa l'ampia gamma dei contrasti che possono in proposito sussistere (Sez. 4, n. 27976 del 24/06/2008, P.G. in proc. Adame, Rv. 240379).
2.2. Tuttavia non si è mai dubitato che il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo - che di conseguenza non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione - è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione. Detto principio non vale, invece, quando dispositivo e motivazione non sono separati ma sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento sicché è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione (Sez. 3, n. 1760 del 12/02/1999, Gallo, Rv. 213070), ribadendosi che, in tema di contrasto tra dispositivo e motivazione, nel caso in cui la seconda sia stata resa pubblica insieme con il primo, non può applicarsi il principio della prevalenza del contenuto del dispositivo. Invero, poiché si è in presenza di un unico documento, il cui contenuto è intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorio, e poiché, di conseguenza, risulta impossibile accertare quale è stata la reale volontà del giudice, il provvedimento è da considerarsi assolutamente anomalo e tale anomalia deve intendersi rilevabile di ufficio, con conseguente annullamento del provvedimento stesso (Sez. 6, n. 2695 del 13/07/1999, Pm in proc Fezga S. ed altro, Rv. 214186).
3. Sono dunque chiare le ricadute che da tale ricostruzione derivano nei caso di specie.
Se la motivazione fosse stata redatta successivamente alla pubblicazione del dispositivo, il ricorso sarebbe stato inammissibile non contenendo la parte dispositiva la statuizione ritenuta dal ricorrente nociva.
Siccome motivazione e dispositivo sono stati redatti contestualmente, è allora necessario trattare la motivazione alla stessa stregua del dispositivo, e cioè come atto con il quale, al pari del dispositivo, si può estrinsecare la volontà della legge nel caso concreto, rimuovendo, con l'impugnazione, l'elemento spurio in essa contenuto, in modo da eliminare la contraddittorietà e riportare la volontà del giudice a quella che è la volontà della legge, sussistendo quindi l'interesse della parte ad impedire la formazione di un giudicato su un punto della decisione pregiudizievole perché applicativo di una misura di sicurezza.
4. I motivi di ricorso dono dunque pacificamente fondati. La confisca non poteva essere confermata perché non disposta dal primo giudice e, in tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui il P.M. non abbia proposto appello avverso la sentenza di primo grado, il giudice d'appello non può disporre la confisca dei beni sequestrati, modificando in danno dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata, anche quando la confisca obbligatoria sia stata illegittimamente esclusa dal giudice di primo grado (Sez. 6, n. 7507 del 04/02/2009, Iorgu, Rv. 242919) e perché non può essere disposta la confisca, ne' obbligatoria ne' facoltativa, del manufatto abusivo a seguito della condanna per il reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. b), (esecuzione di lavori in difformità totale o in assenza del permesso di costruire o prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione), in quanto la stessa è incompatibile con l'ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all'accertamento del predetto illecito (Sez. 3, n. 9170 del 28/10/2009, dep. 08/03/2010, Vulpio, Rv. 246200).
Nel caso di specie, essendo stati dichiarati estinti I reati ed essendo stato revocato (con il dispositivo) l'ordine di demolizione, non poteva essere ne' disposta e ne' confermata, a maggior ragione, alcuna confisca.
5. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente al punto della decisione contenuto nella motivazione in ordine alla disposta confisca e distruzione di quanto in sequestro, statuizioni che devono essere eliminate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla confisca e distruzione di quanto in sequestro, che elimina. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2014