Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2016, n. 3011
CASS
Sentenza 5 luglio 2016

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In tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art. 52, comma primo, lettera g), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) - che vieta all'agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all'espropriazione della "prima casa" del debitore - preclude l'applicazione del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, dell'abitazione di soggetto indagato per il delitto di cui all'art.11, comma primo, d. lgs. 10 marzo 2000, n.74, commesso mediante l'alienazione simulata del cespite immobiliare. (In motivazione, la S.C. ha osservato che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo concreto ed esige pertanto che la condotta sia idonea a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, quivi già " ex ante" non consentita per mancanza dei relativi presupposti normativi).

Ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'alienazione è "simulata", ossia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale, allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contraenti; con la conseguenza che ove invece il trasferimento del bene sia effettivo, la relativa condotta non può essere considerata alla stregua di un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile "atto fraudolento", idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2016, n. 3011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3011
Data del deposito : 5 luglio 2016

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