Sentenza 4 aprile 2006
Massime • 1
Al fine del perfezionamento del reato di cui all'art. 11 del D.Lgs. 74 del 2000, è richiesto soltanto che l'atto simulato di alienazione, o gli altri atti fraudolenti sui beni, siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del fisco, atteso che la disposizione vigente non contiene alcun riferimento alle condizioni prima previste dall'art. 97, comma sesto, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 15, comma quarto, della legge n. 413 del 1991, ovvero la avvenuta effettuazione di accessi, ispezioni o verifiche, o la preventiva notificazione, all'autore della condotta fraudolenta, di inviti, richieste o atti di accertamento.
Commentari • 5
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L'importante sentenza n. 19595 del 18 maggio 2011 (Udienza del 09 febbraio 2011) della Corte di Cassazione penale, Sez. III, offre spunti interessanti con riferimento alla disciplina della scissione collegata con riflessi dai carattere penale tributario. La fattispecie affrontata (così come esposta nella decisione citata) concerne il caso di alcune società debitrici del fisco che si sono private del proprio patrimonio mediante cessioni d'azienda e scissioni societarie, al fine di rendersi inidonee a soddisfare le pretese erariali. Concentrando l'attenzione, ai nostri fini, sulle scissioni (caratterizzate dal fatto fraudolento dell'attribuzione alle beneficiarie degli unici beni, molto …
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Il D.L. n. 78 del 2010, poi convertito in legge n. 122 del 2010, nel Titolo II intitolato “Contrasto all'evasione fiscale e contributiva” ha riformulato in chiave più “severa” l'art. 11 del D.lgs. 74/2000, disciplinante il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. L'art. 11 del D.lgs. 74/2000, in attuazione dell'art. 9, comma 2, lettera a), n. 4), della legge delega 25 giugno 1999, n. 205, nella sua precedente formulazione prevedeva che: <>. L'art. 28, comma 4 del decreto legge n. 78/10, al fine di rendere più severa e rigida l'applicazione dell'art. 11, è intervenuto prevedendo: 1. L'abbassamento della soglia di punibilità da € 51.645,69 ad € 50.000 ; 2. l'inserimento di …
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Cassazione penale, Sez. III, 4 aprile 2006, n. 17071, depositata in Cancelleria il 18 maggio 2006 Il reato di cui all'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo cui “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”, contrariamente a quanto disposto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2006, n. 17071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17071 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 04/04/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 00381
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 006090/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE NI IO N. IL 03/04/1971;
avverso ORDINANZA del 11/01/2006 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IZZO Gioacchino: rigetto del ricorso.
OSSERVA
De NI IO propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dal tribunale di Bari in data 11.1.06 con la quale stata rigettata la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il tribunale di Trani in relazione al reato di cui al D.Lgs n. 74 del 2000, art. 11, avente ad oggetto un complesso immobiliare sito nel comune di Bisceglie.
Il ricorrente eccepisce:
A) inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 non potendosi configurare la fattispecie criminosa contestata per mancanza di una specifica procedura di riscossione di imposte dirette sui redditi o sul valore aggiunto in atto.
Al riguardo viene citata la sentenza n. 9251 del 26.1.05 di questa Corte secondo cui il reato in esame sarebbe configurabile in presenza di specifiche procedure di riscossione in atto.
B) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., comma 2 e art. 240 c.p., comma 1. Illegittimità del disposto sequestro per mancanza di un nesso strumentale specifico, essenziale e non occasionale, tra res e reato.
Manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
In ordine al primo motivo di ricorso occorre premettere che la sentenza n. 9251, pure correttamente citata dal ricorrente, affrontando in realtà anche altre tematiche, si limita solo ad un generico riferimento in relazione alla questione che qui specificamente interessa e, cioè, se, per la configurabilità del reato, sia necessaria l'esistenza di una procedura esecutiva in atto. Nondimeno, in questa sede, il Collegio ritiene opportuno operare sul punto alcune considerazioni.
Va anzitutto premesso che il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 sostituisce la previsione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 97, comma 6, ora espressamente abrogata dall'articolo 25 lettera a), che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 413 del 1991, art. 15, comma 4, lettera b), poneva come condizione per l'esistenza del reato l'avvenuta effettuazione di accessi, ispezioni o verifiche, o la preventiva notificazione, all'autore della condotta fraudolenta, di inviti, richieste, atti di accertamento iscrizione a ruolo. L'art. 11, non contenendo più alcun riferimento alle suesposte condizioni, supera, dunque, l'impostazione in base alla quale il reato era configurabile solo se il contribuente era stato in qualche modo posto in condizione di aspettarsi una azione esecutiva da parte degli uffici tributali.
Per il perfezionamento del reato, infatti, si richiede ora solo che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o anche parziale del fisco.
Si deve, pertanto, ritenere che l'intento del legislatore sia stato non già quello di posticipare rispetto alla disciplina previgente la linea di intervento penale ma, semmai, di anticiparla, anche se, in concreto, parte della dottrina continua a ritenere necessario quantomeno in relazione all'elemento soggettivo del reato, che, come disponeva la disposizione precedente, l'interessato sia comunque a conoscenza dell'esistenza di una procedura di accertamento nei confronti suoi - o delle società a lui riconducibili - da parte degli organi preposti all'accertamento tributario. In nessun caso può dunque condividersi l'opinione secondo cui il reato sarebbe configurabile solo in presenza di un'azione esecutiva già avviata. Per quanto concerne, invece, il secondo motivo di ricorso, appare ineccepibile la motivazione del riesame. Il tribunale ha correttamente posto in evidenza, infatti, che i beni in sequestro sono suscettibili sicuramente di confisca, ai sensi dell'art. 240 c.p., in quanto costituiscono l'oggetto materiale reato ipotizzato.
Contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, sussiste dunque il nesso di pertinenza tra la condotta criminosa ed il bene in sequestro.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006