Sentenza 7 maggio 2014
Massime • 2
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al P.M. (Fattispecie relativa a reati tributari).
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al P.M. e, in caso di provvedimento negativo del g.i.p., può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento del tribunale del riesame che aveva confermato il decreto emesso dal g.i.p., attesa l'assenza di elementi da cui desumere una evidente violazione del principio di proporzionalità del sequestro).
Commentari • 7
- 1. Nessuna presunzione di intestazione fittizia nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Anche quando il bene è formalmente intestato a terzi, pur se prossimi congiunti all'indagato, non opera alcuna presunzione, ma grava sul Pubblico Ministero l'onere di dimostrare la discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene. Decisione: Sentenza n. 24816/2016 Cassazione Penale – Sezione III Il caso. Il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale nei confronti dell'indagato (per il reato di cui all'art. 5, d.lgs. 74/2000, cioè per omessa dichiarazione). L'indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per la carenza della motivazione in ordine al fumus commissi delicti, con particolare …
Leggi di più… - 2. Sequestro per equivalente: il giudice non deve indicare i beni, ma solo il valore del profitto. L’individuazione concreta spetta al PM nella fase esecutiva (Cass.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 novembre 2025
Il principio di diritto Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il decreto del giudice non deve individuare i singoli beni da vincolare, ma soltanto il valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.L'individuazione dei beni e la verifica della loro disponibilità in capo all'indagato competono al pubblico ministero nella fase esecutiva. Il terzo formale intestatario può tuttavia proporre riesame, contestando la riconducibilità del bene all'indagato. La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 16/09/2025, (ud. 16/09/2025, dep. 17/10/2025), n.34060 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/03/2025, il Tribunale di Trani, per quanto qui rileva, …
Leggi di più… - 3. Nessuna presunzione di intestazione fittizia nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Anche quando il bene è formalmente intestato a terzi, pur se prossimi congiunti all'indagato, non opera alcuna presunzione, ma grava sul Pubblico Ministero l'onere di dimostrare la discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene. Decisione: Sentenza n. 24816/2016 Cassazione Penale – Sezione III Il caso. Il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale nei confronti dell'indagato (per il reato di cui all'art. 5, d.lgs. 74/2000, cioè per omessa dichiarazione). L'indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per la carenza della motivazione in ordine al fumus commissi delicti, con particolare …
Leggi di più… - 4. Dichiarazione infedele: in caso di Sas l'imposta si calcola con riguardo al reddito dei singoli sociAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di dichiarazione infedele di cui all' art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , nell'ipotesi di società in accomandita semplice, tenuta a presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi con imputazione del risultato di esercizio direttamente a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione, l'imposta sui redditi evasa deve essere calcolata avendo riguardo al reddito dei singoli soci (Cassazione penale , sez. III , 14/09/2020 , n. 31195). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in dichiarazione infedele? Vuoi consultare altre sentenze in tema di dichiarazione infedele? La sentenza …
Leggi di più… - 5. Reati tributari, confisca per equivalente e concordato preventivo: ammissibilitàAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 18 settembre 2017
In materia di reati tributari, si è posta la questione se sia legittima la misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposta in forma "diretta" sui beni della società costituenti profitto del reato, o altrimenti nella forma per equivalente, sui beni del legale rappresentante ovvero del liquidatore, nel caso in cui i primi non fossero stati rinvenuti (il reato in questione era quello di omesso versamento di ritenute fiscali, di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-bis). In particolare, è stata posta in dubbio la riconducibilità dei beni sequestrati (somme presenti sui conti correnti della società) al "profitto" di reato, trattandosi di somme …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2014, n. 37848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37848 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 07/05/2014
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 1235
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 9788/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ID AI, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 27/09/2013 del Tribunale della libertà di Cosenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SALZANO Francesco che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi per gli imputati l'avv. Quintieri Antonio e l'avv. Massimiliano Cappa che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Cosenza ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 5 dicembre 2013 dal Gip presso il medesimo tribunale, applicativo della misura cautelare del sequestro preventivo di denaro, titoli, beni mobili e immobili ed ogni altra utilità nella disponibilità della ricorrente ed individuati in sede esecutiva fino a concorrenza di un importo pari ad Euro 1.058.542,00 in relazione al reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis.
2. Ricorre per cassazione ID AI per il tramite dei propri difensori, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza ed affidando il gravame a sei motivi con i quali deduce:
1) violazione di legge in relazione alla totale carenza di motivazione del provvedimento impugnato, rilevabile ictu oculi dal suo esame, tenuto conto che le res attinte dal vincolo risultano descritte attraverso nozioni giuridiche astratte e disordinate, non contenute ne' tantomeno logicamente deducibili dall'esecuzione del provvedimento esorbitando per valore fino alla concorrenza delle somme in contestazione;
2) vizio di motivazione circa il perimetro di legittimità dello strumento ablativo ex art. 322 ter cod. pen., limitandosi - nel caso di specie - il Giudice del riesame a non esaminare in concreto la quantità dei beni sequestrati in fase di esecuzione dalla Guardia di Finanza, seguendo un criterio di "ordine alfabetico", sproporzionato nel suo valore - tra gli indagati del procedimento, disordinato e, quindi, illegittimo perché non compiutamente individuato;
3) l'illegittimità del sequestro operato e confermato dal Tribunale di Cosenza posto che i beni sequestrati ad ID AI non sono direttamente riconducibili al profitto del reato (casa di abitazione acquistata nell'anno 1979, altra casa nel comune di Bonifati in comproprietà con il marito non indagato nel procedimento acquistata nel 2001 ed altro come da documentazione in atti), considerato che trattasi di beni personali acquistati molto prima dell'anno 2008 (cfr. atto di acquisto e fondo patrimoniale in atti), cioè quando l'attività sanitaria della Casa di Cura "Villa Ortensia" risultava essere in perfetta aderenza con i versamenti fiscali e tributari previsti a termine di norma;
4) mancanza di motivazione circa la possibilità di utilizzare le poste attive della "Casa di Cura Villa Ortensia S.r.l"., esistenti (Euro 1.200.000,00) e documentate, acquisite al fallimento della società, risultando il vizio dai motivi di riesame esposti nel verbale del 22 gennaio 2014 e compendiati dal dato documentale (cfr. estratto conto del 17 dicembre 2013);
5) errata applicazione delle norme che hanno condotto il i Giudici del merito a ritenere la sussistenza del fumus nei confronti della ricorrente sull'erroneo presupposto che avesse rivestito la qualifica di amministratore di fatto;
6) mancanza di motivazione nonché violazione di legge e del principio della effettiva capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., evidenziato nei motivi di riesame di cui al verbale del 22
gennaio 2014, considerato che con riferimento al delitto di cui all'art. 10 bis (omesso versamento delle ritenute certificate) D.Lgs. n. 74 del 2000 occorre valutare l'effetto scriminante dovuto alla mancanza di liquidità del contribuente, laddove venga provato che l'omesso versamento delle ritenute effettuate abbia la sua ragione in una crisi di liquidità dell'azienda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. I primi due motivi, essendo tra loro connessi, possono essere congiuntamente esaminati.
Con essi la ricorrente si duole del fatto che il giudice della cautela, nell'affermata impossibilità di specificare i beni da sottoporre al vincolo preventivo in quanto l'elenco fornito dal pubblico ministero non permetteva di stabilire immediatamente il valore relativo a ciascuno di essi, avrebbe, nel disporre il sequestro, lasciato una sorta di delega in bianco agli organi dell'esecuzione nella selezione dei beni da apprendere, con la conseguenza che il valore dei beni sequestrati è risultato superiore al valore dell'individuato profitto e senza che il Tribunale cautelare avesse esaminato le sollevate eccezioni difensive, il cui scrutinio avrebbe dovuto comportare l'annullamento della misura cautelare.
Le doglianze, che non sono state propriamente devolute al tribunale del riesame nei termini riportati nel presente ricorso, sono comunque infondate.
Questa Corte, non senza contrasti, ha affermato che, in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567; 07/03/2013, Falcherò, Rv. 254918) cosicché, nel caso di lamentata sproporzione tra il valore economico dei beni da confiscare, indicato nel decreto di sequestro, e l'ammontare delle cose sottoposte a vincolo, il soggetto destinatario del provvedimento ablativo, può contestare tale eccedenza al fine di ottenere una riduzione della garanzia ma non in sede di istanza di riesame, non avendo il Tribunale della libertà, salvo i casi di sproporzione ictu oculi, i poteri per sindacare il lamentato squilibrio, ma presentando apposita richiesta al pubblico ministero ed impugnando con l'appello cautelare l'eventuale provvedimento negativo del Gip qualora l'istanza di riduzione del sequestro (e di restituzione dei beni eventualmente sequestrati in eccedenza) non sia stata accolta dal pubblico ministero inizialmente adito (Sez. 3, n. 20504 del 19 febbraio 2014 - depositata il 19 marzo 2014, Cederna ed altri).
Va infatti ricordato che, nel sequestro e nella confisca di valore, non è sempre possibile prima facie attribuire l'esatto valore economico al bene oggetto del vincolo o comunque un tale valore può essere controverso, dovendosi ricorrere ad accertamenti tecnici al riguardo per stabilirlo.
Tuttavia le garanzie dell'indagato non possono rimanere senza tutela atteso che deve essere scongiurato il rischio di una lesione del diritto di proprietà che risulta indubbiamente compromesso quando è superato il limite corrispondente all'equivalente in valore del bene sequestrabile o confiscabile.
Il provvedimento cautelare è infatti legittimo solo quando le misure limitative delle libertà reali siano disposte ed eseguite in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e graduazione al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata sicché, in tali casi, solo quando la sproporzione sia facilmente riscontrabile in sede di riesame (sulla base dei motivi e dei documenti, insuscettibili di approfondimento, addotti dalle parti nel corso dell'udienza o dal semplice confronto tra provvedimento impositivo e provvedimento esecutivo, che inequivocabilmente contrasti con il primo) la doglianza può formare oggetto di cognizione da parte del tribunale cautelare in sede di riesame del provvedimento restrittivo mentre, negli altri casi, i controlli giurisdizionali possono essere attivati, al fine di eliminare lo squilibrio, quando l'interessato si sia doluto della sproporzione e la stessa, eventualmente anche all'esito di specifiche indagini, non sia stata, se sussistente, rimossa.
Il caso di specie, stando allo stesso tenore del ricorso, non rientra nel primo paradigma (non risultando da alcun elemento che la sproporzione fosse esistente e che fosse evidente) ed esula dal secondo, conseguendo da ciò l'infondatezza dei motivi.
3. Il terzo motivo è altrettanto infondato.
Con esso si assume l'illegittimità del sequestro operato e confermato dal Tribunale cautelare nonostante che i beni sequestrati alla ricorrente non fossero direttamente riconducibili al profitto del reato ma non si considera che il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non esige, per definizione, che il bene da vincolare sia collegato al reato in quanto esso, affinché l'ablazione sia giustificata, deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non dovendo sussistere alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da sequestrare o da confiscare.
4. Anche il quarto motivo, sollevato sul presupposto che le somme equivalenti al profitto del reato fossero acquisibili presso la società, benché fallita, è infondato.
La doglianza, che non è stata parimenti formulata innanzi al Tribunale del riesame negli stessi termini con la quale è esposta nel presente ricorso, fonda sul presupposto che dall'estratto di conto corrente della società, nel frattempo fallita, risulterebbero provviste in denaro equivalenti al valore del profitto confiscabile, con la conseguenza che non dovevano essere aggrediti, per equivalente, i beni della ricorrente, ma doveva essere sequestrato, in forma specifica, il denaro esistente nelle casse sociali. Sul punto, occorre rilevare come dal documento (definito estratto conto), indicato nell'atto di gravame in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, non emerge, in assenza di affidabili dati cronologici, la certa esistenza nell'attivo fallimentare della somma indicata.
Va anche aggiunto come le Sezioni unite abbiano recentemente chiarito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648) con la conseguenza che la misura cautelare è stata comunque legittimante disposta.
5. Il quinto ed il sesto motivo di gravame possono essere congiuntamente esaminati.
Con essi si contesta la qualifica di amministratore di fatto attribuita alla ricorrente e si assume come, in presenza di una crisi di liquidità della società, non era esigibile richiedere alla ricorrente stessa l'adempimento della prestazione tributaria. I rilievi sono infondati avendo il tribunale cautelare, con logica ed adeguata motivazione, desunto la qualifica di amministratore di fatto della ricorrente sul presupposto che la stessa è risultata inserita in una gestione continuativa e significativa dell'azienda, con la conseguenza che, se anche l'ultimo atto dell'omissione (mancato pagamento alla scadenza delle ritenute nel termine legale) era imputabile all'amministratore di diritto, la decisione di destinare le somme di denaro, ritenute nella qualità di sostituto d'imposta, al pagamento di altri debiti (tra i quali gli stipendi verso i dipendenti) e non di quelli tributari è apparsa chiaramente riferibile alla ricorrente (ed alla sorella) sicché la pianificazione, la decisione e la preparazione del reato omissivo deve ritenersi imputabile alla ricorrente che non può assumere un esonero per il solo fatto che la società versasse in una crisi di liquidità avendo questa Corte chiarito che, nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, la colpevolezza del sostituto di imposta non è esclusa dalla crisi di liquidità intervenuta al momento della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'esercizio precedente, a meno che l'imputato non dimostri che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse, inoltre, non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale (Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, dep. 04/02/2014, Mercutello, Rv. 258055), situazioni, nella specie, entrambe non sussistenti.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2014