Versione
27 giugno 2015
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3 luglio 2016
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Art. 2929-bis.
(Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita' o di alienazioni a titolo gratuito).
Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilita' o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo' procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche' non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto e' stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.
((Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, e' stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed e' preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto e' stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.
L'azione esecutiva di cui al presente articolo non puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento))
(245)
------------ AGGIORNAMENTO (245)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 , ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che " Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
(Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita' o di alienazioni a titolo gratuito).
Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilita' o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo' procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche' non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto e' stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.
((Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, e' stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed e' preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto e' stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.
L'azione esecutiva di cui al presente articolo non puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento))
(245)
------------ AGGIORNAMENTO (245)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 , ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che " Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Commentari • 169
- 1. Azione revocatoria e azione esecutiva anticipata: similitudini e differenzeGiuseppe Mainas · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 344.4111
[…] La revocatoria può avere ad oggetto atti compiuti a titolo gratuito oppure onerosi; l'azione esecutiva ex art. 2929-bis c.c. atto a titolo gratuito; 2. […] natura non gratuita dell'atto, la non anteriorità del credito); è invertito l'onere della prova, si ha un rafforzamento della tutela del creditore nell'azione ex art 2929-bis c.c.; 4. […]
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Giurisprudenza • 316
- 1. Trib. Chieti, sentenza 25/01/2025, n. 37Provvedimento: […] Con atto di citazione Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole da Controparte_1 , fondato sulla sentenza n. 1823/2023 della Corte d'Appello Con di L'Aquila. Tale atto, oltre che al debitore principale, Parte_2 , è stato notificato anche alla stessa Parte_1 e ai suoi figli, ai sensi dell'art. 2929 bis c.c., in relazione a beni immobili trasferiti dal debitore in loro favore. Nell'atto di opposizione, l'avv. Parte_1 ha chiesto l'annullamento del precetto, deducendo una pluralità di motivi volti a evidenziarne la nullità o comunque l'illegittimità.Leggi di più...
- vizi procedurali·
- art. 2929 bis c.c.·
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