Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di reati tributari, la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di un'obbligazione tributaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2007, n. 5824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5824 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 18/12/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 1337
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 26749/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO NN, n. a Montereale Valcellina il 16.2.1944;
avverso l'ordinanza in data 22.6.2007 del Tribunale di Pordenone, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 4.6.2007;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Tribulato Sebastiano, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Pordenone, quale giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo dei beni immobili e mobili registrati, confluiti nel fondo patrimoniale costituito in data 15.7.2004 e 26.5.2005 da SO NN, emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 4.6.2007 nei confronti del predetto SO, indagato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11. Il Tribunale del riesame ha osservato che il SO, a seguito di una corposa attività investigativa, risultava indagato, insieme ad altri soggetti, del reato di associazione per delinquere finalizzata alla emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, nonché per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8, riconducibili al meccanismo evasivo noto come "frode carosello", che veniva attuato tramite la interposizione fittizia, in occasione di acquisti di merci in ambito intracomunitario o nazionale, di società di comodo, risultate sostanzialmente inesistenti ed emanazione degli stessi titolari delle aziende cessionarie;
che, per l'effetto, il SO era stato rinviato a giudizio per rispondere dei predetti reati, indipendentemente dalla esistenza di processi verbali di constatazione per evasione delle imposte sui redditi e dell'IVA, che avevano determinato l'emissione di sette cartelle di pagamento per il complessivo ammontare iscritto a ruolo, pari a Euro 16.841.221,60;
che l'indagato doveva ritenersi consapevole della pretesa erariale dello Stato almeno a decorre dall'anno 2003, in cui erano iniziate le verifiche fiscali nei suoi confronti, e, quindi, da epoca anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale;
che, inoltre, la costituzione del fondo patrimoniale costituiva un atto fraudolento idoneo ad impedire il soddisfacimento delle pretese dell'Erario e che lo stesso, nella specie, doveva ritenersi predisposto al perseguimento della indicata finalità, non palesandosi giustificato dalla situazione familiare dell'indagato ed essendosi ritenuto in proposito inattendibili le spiegazioni addotte dal SO;
che, pertanto, risultavano sussistenti sufficienti elementi per configurare il reato oggetto di indagine e il pericolo di protrazione ed aggravamento delle conseguenze dello stesso.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il SO. Nella prima parte dell'atto di impugnazione il ricorrente ripercorre analiticamente la vicenda sul piano tributario, facendo rilevare che gli avvisi di accertamento citati nell'ordinanza del Tribunale del riesame sono stati, a suo tempo, impugnati dinanzi alla commissione tributaria, che ha accolto i ricorsi;
che analoga sorte, dopo una decisione interlocutoria, hanno subito le cartelle di pagamento emesse dall'agenzia delle entrate a seguito della provvisoria iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti agli avvisi di accertamento;
che, pertanto, non risulta sussistente alcun debito tributario del SO, con la conseguenza che non può neppure ritenersi sussistente la sottrazione fraudolenta di beni alla pretesa erariale dello Stato.
Nel prosieguo si deduce che la costituzione del fondo patrimoniale risultava giustificata dalla intenzione del SO e di sua moglie, ER IE, di adottare un minore, in quanto la esistenza del vincolo patrimoniale avrebbe agevolato l'accoglimento della richiesta dei coniugi;
che, peraltro, al momento della costituzione del fondo patrimoniale il SO non aveva consapevolezza del credito vantato dal fisco, in quanto la notifica delle cartelle esattoriale è stata eseguita successivamente e, cioè, nel dicembre 2005.
Si deduce, quindi, conclusivamente che non potevano ritenersi sussistenti le condizioni richieste dall'art. 321 c.p.p. per l'emissione della misura cautelare, non essendovi elementi per configurare il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, in quanto al momento della costituzione del fondo patrimoniale non era in atto alcuna procedura esecutiva esattoriale;
che, peraltro, i beni confluiti nel fondo patrimoniale non potevano neppure essere identificati con il profitto o il prodotto del reato, trattandosi di beni acquistati in periodi precedenti a quelli cui era riferibile la pretesa erariale.
Con memoria difensiva depositata il 14.12.2007 il ricorrente ha ribadito le precedenti deduzioni, allegando copia della sentenza che ha disposto l'annullamento delle cartelle esattoriali. Il ricorso non è fondato.
È stato affermato dall'indirizzo interpretativo più recente e prevalente di questa Suprema Corte, dal quale il collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, non essendo stata, peraltro, neppure affrontata sotto tale profilo giuridico la questione dal ricorrente, che ai fini dell'integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11) - che sanziona la condotta di chiunque alieni simulatamente o compia atti fraudolenti sui propri o altrui beni al fine di sottrarsi al versamento delle imposte sui redditi o dell'IVA ovvero di sanzioni ed interessi pertinenti a dette imposte - non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto (cfr. sez. 5, 10.1.2007 n. 7916, Cutillo, RV 236053; conf. sez. 3, 4.4.2006 n. 17071, De Nicolo, RV 234322).
Ed, infatti, come rilevato nei citati precedenti di questa Suprema Corte, il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 non contiene più alcun riferimento alle condizioni (effettuazione di accessi, ispezioni verifiche ovvero la preventiva notificazione di richieste o atti di accertamento) previste dalla analoga fattispecie di cui al D.P.R. n.602 del 1973, art. 97, comma 6, come modificato dalla L. n. 413 del 1991, art. 15, comma 4, attualmente abrogata dal citato D.Lgs., art. 25, mentre per il perfezionamento della fattispecie criminosa si richiede solo la idoneità dell'atto di alienazione o di quello, comunque, fraudolento a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato. Si palesa, pertanto, evidente la natura di reato di pericolo della fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, essendo anticipato il momento sanzionatorio alla commissione di qualsiasi atto che possa porre in concreto pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria, indipendentemente dalla attualità della stessa.
Orbene, la impugnata ordinanza, che peraltro sì richiama espressamente alla giurisprudenza citata, ha adeguatamente giustificato la sussistenza di sufficienti elementi per configurare il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 sulla base dei rilievi afferenti alle indagini di natura penale cui è stato sottoposto il SO per i reati di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, oltre che per associazione a delinquere, reati dai quali consegue una pretesa fiscale dello Stato, afferente ai tributi contemplati dal citato art. 11, essendo finalizzati all'evasione di tali imposte, nonché i rilievi afferenti alla ritenuta consapevolezza da parte dell'indagato delle conseguenze sul piano tributario degli accertamenti cui veniva sottoposto, alla idoneità della costituzione del fondo patrimoniale ad ostacolare il soddisfacimento di un'obbligazione tributaria (cfr. cass. civ. sez. 3, 17.1.2007 n. 966, Bastoni ed altri c/ Rolo Banca 1473 S.p.a. ed altri) e all'inattendibilità delle giustificazioni addotte dall'interessato a proposito di tale atto.
Si palesa, pertanto, giuridicamente irrilevante, alla luce della corretta interpretazione della norma e della motivazione del provvedimento impugnato, la circostanza, dedotta dal ricorrente, che la pretesa tributaria dello Stato risultasse fondata su determinati atti di accertamento, successivamente annullati dalle commissioni tributarie, in quanto si deve avere riguardo alla situazione esistente al momento della effettuazione dell'atto di alienazione o fraudolento, situazione nella specie costituita anche dalle indagini di natura penale per reati tributari, cosi come è irrilevante la circostanza che l'atto di disposizione abbia avuto ad oggetto beni non acquistati con il provento dì una frode fiscale, trattandosi di un requisito non richiesto dalla norma.
Infine, i citati elementi sui quali è stata fondata dai giudici di merito l'esistenza del fumus commissi delicti non possono essere contestati in sede di legittimità mediante la censura della valutazione delle risultanze fattuali riportate nell'ordinanza, essendo peraltro deducibili mediante il ricorso per Cassazione esclusivamente le violazioni di legge ex art. 325 c.p.p.. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta ti ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2007. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2008