Sentenza 16 settembre 2014
Massime • 1
Nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2014, n. 49596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49596 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 16/09/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1134
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 19746/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME MA N. IL 16/06/1990;
avverso l'ordinanza n. 11/2014 TRIB. LIBERTÀ di MATERA, del 19/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIGNOLA FERDINANDO;
Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. MAZZOTTA Gabriele, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
il difensore del ricorrente, avv. MURRO Savino, ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 gennaio 2013, il Tribunale di Matera rigettava la richiesta di riesame proposta da EN SS, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il medesimo Tribunale, avente ad oggetto una patente di guida, in relazione ai delitti di falsificazione di una carta di identità e di un certificato di idoneità psicofisica alla guida, nonché di induzione in errore dei funzionari della motorizzazione civile di Matera, i quali rilasciavano a nome del medesimo una patente di guida ideologicamente falsa, in quanto l'esame teorico di guida era stato svolto da persona diversa dal candidato.
2. Contro l'ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato, avv. Murro Savino, articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 324 c.p.p., comma 3, in riferimento alla non dichiarata la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro, dovuta alla mancata trasmissione degli atti relativi alla posizione dell'indagato.
In seguito all'istanza di riesame, infatti, il pubblico ministero ha trasmesso gli atti relativi alla posizione di un altro indagato, Di BI LE, per cui la difesa non ha potuto consultare gli atti investigativi. Il ricorrente contesta l'affermazione del Tribunale del riesame, secondo il quale "il difensore di EN poteva conoscere gli atti chiedendo alla cancelleria di questo Tribunale di prendere visione degli atti relativi a tale procedimento di Riesame n. 6/14 atti che si riferiscono anche alla posizione specifica di EN SS", perché fondata su di una mera annotazione, scritta di pugno sull'avviso del Tribunale del riesame, secondo la quale gli atti erano stati già trasmessi.
Il difensore ha rinvenuto esclusivamente gli atti riguardanti De BI, in un fascicolo azzurro recante il n. 6/14 ed ha ragionevolmente ritenuto che non vi fossero altri atti.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce carenza di motivazione, in relazione alla carenza di autonoma valutazione da parte del G.I.P. nell'emettere il decreto di sequestro preventivo;
si censura la motivazione del decreto, che si limita a ricopiare testualmente le parole del pubblico ministero, omettendo ogni doveroso controllo e/o ogni personale valutazione sul risultato delle indagini.
2.1 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per insussistenza del fumus commissi delicti, in relazione alle deduzioni offerte dalla difesa in merito alla versione dei fatti fornita dall'indagato, poiché il Tribunale si è limitato a ribadire la correttezza dell'operato dei funzionari della motorizzazione civile, indicando, quali indizi di colpevolezza, i segni di spillatura e despillatura sul certificato medico e le caratteristiche del timbro e della firma sulla foto, in posizione modificata rispetto a quella originaria;
l'indagato aveva invece ammesso di aver sostituito le fotografie allegate alla modulistica, in totale buona fede, allo scopo di fornire tre foto identiche.
Sotto questo profilo appare evidente che il Tribunale ha omesso di esaminare la posizione specifica dell'indagato, confondendola con quella di altri, come si deduce dalla richiamo ad un altro provvedimento di sequestro del 24 giugno 2011, che avrebbe colpito la patente di guida dell'indagato, il quale invece non riguarda il documento in questione.
In conclusione il ricorrente ritiene che debba applicarsi alla fattispecie il principio previsto dall'art. 49 c.p., in presenza di falso innocuo o inoffensivo, rappresentato dalla sostituzione di fotografie ritraenti comunque sempre l'EN.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
A prescindere dalle considerazioni della difesa sulla errata trasmissione degli atti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo recentemente di ribadire che nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale, previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 5, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324 c.p.p., comma 3, che ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, n. 26268 del
28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581, con un'analitica analisi delle modifiche introdotte con la L. n. 332 del 1995, della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte Europea dei Diritti umani;
precedentemente, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239699).
2. Il secondo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati.
2.1 Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite e del resto in linea con la lettera della legge, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nella specie non ricorre ne' una ipotesi di violazione di legge, ne' di apparenza della motivazione.
2.2 Nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria;
ciò però non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez. 4^, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508; Sez. 5^, n. 18078 del 26/0 1/201, De Stefani, Rv. 247134). Sembra, quindi, si possa affermare che mentre per la applicazione delle misure cautelari personali è necessario un giudizio di probabilità di colpevolezza dell'indagato in relazione ad uno o più reati contestati, fondato su una valutazione di gravita degli indizi a suo carico, giudizio richiesto dall'art. 273 c.p.p., per l'applicazione delle misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza del fumus commissi delicti, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 - 19/01/2004, Montella, Rv. 226492).
2.3 Tali principi sono stati rispettati dal Tribunale del riesame, che non doveva entrare nel merito della tesi difensiva, con la quale era contestata la concreta fondatezza dell'accusa, ma che comunque ha valutato le risultanze concrete delle indagini, evidenziando che accanto all'indizio rappresentato dal segno di despillatura e rispillatura della foto va considerata la circostanza che tra documento originale e la fotocopia non v, è corrispondenza, poiché la posizione del timbro e della firma di annullamento della foto sono diverse.
Ne il ricorrente ha argomentato l'insussistenza ictu oculi, dell'elemento soggettivo del reato ascritto (unica situazione in cui, per alcuna giurisprudenza di questa Corte, il difetto dell'elemento psicologico potrebbe rilevare anche in sede cautelare reale: Sez. 4^, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio Rv. 240521, che richiama la giurisprudenza costituzionale in materia: Corte cost., ord. n 153 del 2007); egli invocava la propria buona fede e l'innocuità del falso, sollecitando così ponderazione del merito dell'accusa e quindi della sua fondatezza, preclusa al giudice del riesame (Sez. 1^, n. 2736 de, U/05/2007, Citarella, Rv. 236474).
Anche il vizio di carenza motivazioni va escluso, poiché il richiamo di parti del decreto del GIP di Matera è avvenuto all'esito di una autonoma rielaborazione da parte del decidente, che infatti esamina le doglianze e fornisce una specifica risposta (pagina 5 dell'ordinanza), sia pure nei limiti della sommarietà della cognizione del giudice della cautela reale.
3. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso al quale segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014