Sentenza 5 maggio 2011
Massime • 1
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si consuma nel momento e nel luogo in cui venga posto in essere qualsiasi atto che possa mettere in pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria. (Fattispecie di costituzione di un fondo patrimoniale: la Corte ha affermato in motivazione l'irrilevanza, ai fini della consumazione, della mancanza di annotazione della costituzione del fondo ai margini dell'atto di matrimonio ex art. 162 cod. civ.).
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- 1. REATO DI SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA: il profitto consiste nel depauperamento patrimoniale.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Nel reato di sottrazione fraudolenta il profitto consiste nel depauperamento patrimoniale Massima Giurisprudenziale: Ai fini dl reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la costituzione di un fondo patrimoniale non è di per sé idonea a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore. Decisione: Sentenza n. 47827/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale, Tributario Massima: Il concetto di profitto del reato va identificato, ai fini della confisca, nel depauperamento patrimoniale finalizzato a precludere all'Amministrazione finanziaria la realizzazione del proprio credito a causa della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 codice …
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Nel reato di sottrazione fraudolenta il profitto consiste nel depauperamento patrimoniale Massima Giurisprudenziale: Ai fini dl reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la costituzione di un fondo patrimoniale non è di per sé idonea a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore. Decisione: Sentenza n. 47827/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale, Tributario Massima: Il concetto di profitto del reato va identificato, ai fini della confisca, nel depauperamento patrimoniale finalizzato a precludere all'Amministrazione finanziaria la realizzazione del proprio credito a causa della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 codice …
Leggi di più… - 3. Concorso di persone nel reato: irrilevante la mera vicinanza ambientale senza un apporto causale concreto (Cass. Pen. n. 29372/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2025
Con la sentenza 5 agosto 2025, n. 29372, la Sezione feriale della Corte di cassazione torna a presidiare i confini applicativi dell'art. 110 c.p., riaffermando un principio di garanzia: la responsabilità concorsuale presuppone un contributo causale — materiale o morale — effettivo, consapevole e volontario, dotato di un'incidenza apprezzabile nella realizzazione del fatto tipico. La Suprema Corte scandisce con nettezza la distinzione tra: partecipazione materiale, che implica lo svolgimento di condotte tipiche o atipiche ma idonee, in termini di nesso causale, a concorrere alla produzione dell'evento; contributo morale, riconducibile all'istigazione o al rafforzamento del proposito …
Leggi di più… - 4. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: la Cassazione impone un rigoroso accertamento della natura fraudolenta degli attiDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 22 agosto 2018
- 5. Nel reato di sottrazione fraudolenta il profitto consiste nel depauperamento patrimonialeAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 5 febbraio 2018
Ai fini dl reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la costituzione di un fondo patrimoniale non è di per sé idonea a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore. Massima: Il concetto di profitto del reato va identificato, ai fini della confisca, nel depauperamento patrimoniale finalizzato a precludere all'Amministrazione finanziaria la realizzazione del proprio credito a causa della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 codice civile. Osservazioni. La Suprema Corte chiarisce che la costituzione di un fondo patrimoniale non rappresenta, di per sé, l'elemento materiale del reato di sottrazione fraudolenta, ma occorre accertare, e dimostrare, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2011, n. 23986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23986 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 05/05/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 953
Dott. AMOROSO OV - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 43533/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC IO N. IL 27/04/1962;
avverso l'ordinanza n. 176/2010 TRIB. LIBERTÀ di LATINA, del 14/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Pisani Nicola foro di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 14 ottobre 2010, il Tribunale di Latina ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo per equivalente che grava su titoli, azioni, quote sociali, obbligazioni, immobili (fino alla concorrenza di Euro 6.554.751) intestati a ON OV indagato per i reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 4, 5 e 11. In particolare ed in relazione all'ultimo delitto, i Giudici hanno rilevato che il ON aveva costituito un fondo patrimoniale avente ad oggetto i propri beni immobili, con riserva di proprietà a suo favore, privo di giustificazione e, quindi fraudolento, posto in essere subito dopo una verifica fiscale allo scopo di sottrarsi alla pretesa erariale. Il Tribunale ha ritenuto la sua competenza territoriale, disattendendo una confutazione difensiva, dal momento che la costituzione del fondo, che è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento della obbligazione tributaria e che realizza la condotta fraudolenta, è avvenuto in Latina;
la successiva annotazione in margine all'atto di matrimonio, effettuata in Roma, era, sotto il profilo penalistico, da considerarsi un post- factum. Per quanto concerne l'entità delle imposte evase, il Tribunale ha precisato di non dovere utilizzare le presunzioni tributarie o rimettersi acriticamente alla valutazione degli uffici finanziari, ma di potere utilizzare i verbali della Guardia di NA;
in essi erano spiegate le modalità di determinazione della base imponibile in modo coerente e logico.
Per l'annullamento della ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare rilevando:
- che, in mancanza di annotazione nell'atto di matrimonio, il fondo patrimoniale non è opponibile ai creditori : per cui il primo atto volto a paralizzare la pretesa tributaria del reato di evento e con pericolo concreto previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, è avvenuto a Roma con conseguente incompetenza territoriale del Tribunale di Latina;
- che l'ammontare del profitto su cui operare il sequestro è stato effettuato con il calcolo presuntivo basato sui metodi propri del sistema tributario non applicabili nel processo penale;
- che il Tribunale non ha affrontato l'argomento della possibilità di operare il sequestro e la confisca in via diretta.
Le censure non sono meritevoli di accoglimento. Secondo il chiaro tenore del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, commette il reato colui che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e relativi interessi e sanzioni, aliena simulatamente i propri beni o compie altri atti fraudolenti idonei a frustrare l'efficacia della riscossione coatta.
Elementi costitutivi della fattispecie sono, sotto il profilo psicologico, il dolo specifico, cioè, il fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario;
sotto l'aspetto materiale, necessita il compimento di una azione fraudolenta atta a vanificare l'esito della esecuzione tributaria coattiva (che non deve necessariamente essere in atto e si configura come una evenienza futura cha la condotta mira e neutralizzare).
La struttura del reato si presenta differente da quella del d.P.R. n.602 del 1972, art. 97, comma 6, (sostituita dalla L. n. 413 del 1991, art. 15, abrogata dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 25) che richiedeva il compimento, dopo la verifica fiscale, di atti fraudolenti che riuscivano a rendere inefficace, totalmente o parzialmente, l'esecuzione esattoriale. Mettendo a confronto le due fattispecie, si evidenzia, tra l'altro,che la vigente non richiede più la vanificazione della pretesa tributaria. Nel nuovo reato dell'art.11, l'evento materiale si trasforma da danno in pericolo essendo sufficiente la idoneità della condotta a raggiungere il fine illecito che il contribuente si prefigura;
in tale modo, il Legislatore ha anticipato la tutela penale del bene protetto non limitandolo alla effettiva riscossione dei tributi, ma anche alla conservazione delle garanzie patrimoniale ad essa connesse (Sez. 3 sentenza 14720/2008). Dal testo della norma, si evince che gli atti fraudolenti non devono essere tali da rendere impossibile il pagamento del debito tributario, ma devono avere la potenzialità di raggiungere tale fine. Da quanto rilevato, deriva che il momento di consumazione del delitto deve essere fissato al compimento di qualsiasi atto che possa mettere in pericolo l'adempimento di una obbligazione tributaria. Venendo al caso in esame, si deve rilevare come la fraudolenta costituzione di un fondo patrimoniale sia condotta idonea ad ostacolare il soddisfacimento della pretesa fiscale (Cass. sezione 3 sentenza 582482008).
Sul punto, è esatta la deduzione del ricorrente secondo il quale il fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c., è soggetto alla disposizione dell'art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali,ivi inclusa quella del quarto comma che ne condiziona la opponibilità ai terzi alla annotazione del relativo contratto ai margini dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione ai sensi dell'art. 2647 c.c., è degradata a mera pubblicità - notizia (Sezioni Unite civili 21658/2001). La Corte non condivide la conclusione che il ricorrente trae da quanto riferito perché confonde il principio civilistico della opponibilità ai terzi del contratto con le regole che presiedono alla individuazione della competenza per territorio nel giudizio penale.
La condotta antigiuridica è stata commessa ed esaurita a Latina ove vi è stata la costituzione del fraudolento fondo patrimoniale che è già sufficiente per mettere in pericolo il bene tutelato dalla norma;
la trascrizione rende tale pericolo solo più consistente ed ostensibile ai terzi.
La annotazione sull'atto matrimoniale esulava dalla potestà di controllo del Pagano perché costituisce un atto dovuto che grava su notaio che ha redatto il contratto;
essa, ai fini civili, determina il momento di opponibilità del fondo ai terzi, mentre ai fini penale si traduce, come correttamente rilevato dal Tribunale, in un post factum non punibile.
Per quanto concerne la seconda censura, il ricorrente enuclea una serie di principi che sono esatti, ma non esplicita la ragione per la quale siano d'attualità nel caso concreto nel quale i Giudici hanno espressamente dato atto di non avere tenuto presenti le presunzioni fiscali;
in particolare, il ricorrente non segnala gli errori, nel determinare la somma dovuta al fisco, commessi nella ordinanza in esame.
Di conseguenza, il motivo di ricorso pur molto articolato con richiami di dottrina e giurisprudenza, manca della necessaria concretezza.
In merito alla residua deduzione, è appena il caso di rilevare come, trattandosi di un risparmio legate al mancato pagamento delle imposte dovute, sia praticamente impossibile per la pubblica accusa individuare i beni costituenti il profitto del reato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011