Sentenza 6 novembre 1998
Massime • 1
La durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato, secondo criteri in parte diversi da quelli di cui all'art. 133 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/1998, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 6 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Ferruccio Scorzelli Presidente del 6.11.1998
1. Dott. Vito Savino Consigliere SENTENZA
2. " GI Federico " rel. N. 2415
3. " Antonio Spagnuolo " REGISTRO GENERALE
4. " Paolo Sepe " N. 11854/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da MP GI, n. a Lucera il 21/12/63 avverso la sentenza della Corte di Appello di bari del 29/1/98, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Federico,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vittorio Meloni che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
In fatto e in diritto
LL GI veniva tratto a giudizio dal Pretore di Lucera per rispondere del reato di omicidio colposo in danno di FR Mario, in quanto, mentre la sera del 31/3/93 stava percorrendo con il proprio trattore agricolo, trainante un rimorchio a due ruote, la strada provinciale 116 Troia - Lucera, era stato tamponato da tergo dall'autovettura Fiat Panda condotta dal FR, che perdeva la vita a seguito dell'incidente.
Il Pretore, rilevata la responsabilità dell'imputato nella causazione dell'evento, dovuta alla mancanza delle luci del rimorchio, risultate nella circostanza disattivate, e ritenuto il concorso di colpa della vittima, la quale guidava a velocità non moderata, condannava il LL alla pena di mesi sei di reclusione, oltre alla sospensione della patente di guida per la stessa durata.
Il LL proponeva appello eccependo la carenza di nesso di causalità tra la condotta contestatagli di omessa tenuta delle luci del rimorchio della macchina agricola e l'evento del decesso del FR, chiedendo in subordine una riduzione della pena. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della sentenza pretorile del 17/XII/96, ritenute le già concesse attenuanti generiche come prevalenti sulla contestata aggravante, riduceva la pena a mesi quattro di reclusione, confermando nel resto l'appellata sentenza.
Ricorre ora per cassazione l'imputato avverso la detta sentenza, deducendo a sostegno del gravame due motivi: 1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di Appello, in particolare, non ha motivato - a suo dire - sulle ragioni per le quali l'apporto causale della condotta imprudente della vittima non sia stata riconosciuto quale fattore sopravvenuto da solo idoneo a cagionare l'evento e tale quindi da interrompere il nesso causale tra la negligente condotta di esso ricorrente e l'evento medesimo;
2) erronea applicazione della legge penale ovvero carenza di motivazione, in ordine al punto relativo alla mancata riduzione, proporzionalmente a quella avente ad oggetto la pena principale, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il ricorso non appare fondato.
Per quanto attiene al primo motivo, premesso che non compete a questa Corte una "rilettura" degli elementi di fatto, in base ai quali il giudice di merito è pervenuto al proprio giudizio, per giungere ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, ma che il suo sindacato deve invece essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, si rileva che la Corte di Appello ha assolto correttamente l'onere di motivazione, illustrando - con argomentazioni che si sottraggono a censura di carenza e/o illogicità della motivazione stessa - le ragioni che fanno ritenere la sussistenza del nesso di causalità tra l'assenza delle prescritte luci del rimorchio ed il sinistro de quo, individuandole in particolare sul fatto che tale assenza abbia colpevolmente impedito al FR di calcolare in maniera adeguata la distanza che lo separava dalla macchina agricola del LL, non facendogli notare proprio l'ingombro costituito dal rimorchio.
In altri termini, la Corte di Appello ha del tutto correttamente, anche se forse troppo sinteticamente, evidenziato che l'imputato con la sua condotta ha posto in essere una condizione dell'evento, l'omessa tenuta delle luci del rimorchi, e cioè un antecedente senza il quale l'evento medesimo non si sarebbe verificato, mentre non ha ravvisato nella pur evidenziata imprudenza della vittima quella natura di fattore del tutto eccezionale che abbia avuto influenza decisiva per il verificarsi dell'evento.
Va rilevato che l'esclusione della sussistenza di un concorso di fattori eccezionali non è affermata espressamente nella motivazione della sentenza impugnata, ma risulta implicita nella valutazione del comportamento del FR come di semplice concorso di colpa idoneo a far ritenere la prevalenza delle attenuanti generiche. Il primo motivo di censure è quindi infondato.
Per quanto riguarda il secondo motivo, posto che le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente, previste dall'art. 222 comma 1 c.d.s., non sono comunque pene accessorie e ad esse non si applica l'art. 37 c.p., anche perché la durata di esse è espressamente determinata (per quanto riguarda la sospensione della patente) dal comma 2 dello stesso art. 222, ne consegue che va esclusa la sussistenza di un obbligo di ridurre, contestualmente alla pena principale inflitta, anche la sanzione amministrativa accessoria che consegna alla decisione di condanna.
Infatti, la durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato (v. Cass. pen., S.U., 29.1.1996, n. 930, Clarke), secondo criteri in parte diversi da quelli di cui all'art. 133 c.p. Ma anche escludendo - come in effetti va escluso - che sussista l'eccepita violazione di legge, il ricorrente si duole pur sempre che la Corte di Bari non abbia motivato circa i criteri seguiti per giungere alla conferma della durata della sospensione della patente nella misura già determinata dal giudice di prime cure. Circa questo dedotto vizio di motivazione si osserva che, in virtù del disposto dell'art. 606 lett. e) c.p.p., i vizi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione di un provvedimento che ne impongono alla Corte di Cassazione l'annullamento sono solo quelli che risultano dal testo del medesimo provvedimento. Ciò premesso, poiché dal testo della sentenza impugnata risulta che il LL abbia richiesto con l'atto di appello, in via subordinata, "una riduzione della pena" senza riferimento alcuno alla sanzione amministrativa accessoria ex art. 222 secondo comma c.d.s., ne consegue che, in difetto di espressa doglianza sul punto, non spettava alla Corte territoriale alcun onere specifico di motivare la conferma della misura di quella sanzione.
Pertanto, va disatteso anche il secondo motivo di gravame. Consegue per legge al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese. Così deciso in Roma, il 6 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 1999