Sentenza 18 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod.proc.pen.
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- 1. Omesso versamento ritenute: si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima (Cass. Pen. n. 22061/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023
La massima Il reato di omesso versamento di ritenute certificate previsto dall' art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , essendo integrato da una condotta unisussistente, si realizza e si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima prevista alla scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta dell'anno precedente (Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso versamento di ritenute? Vuoi consultare altre sentenze in tema di omesso versamento di ritenute? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061 …
Leggi di più… - 2. Concussione: non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile ma quella del tentativo punibileAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima In tema di concussione, non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile, di cui all'art. 49 c.p., bensì quella del tentativo punibile, in relazione alle richieste e pressioni illecite del pubblico ufficiale intervenute successivamente alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del soggetto passivo (Cassazione penale , sez. VI , 16/03/2016 , n. 25677). Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 16/03/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 20/06/2016), n.25677 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14 gennaio 2015, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, all'esito …
Leggi di più… - 3. Cassazione penale sez. II, 17/03/2023, (ud. 17/03/2023, dep. 22/05/2023), n.22073Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza del 3 ottobre 2022, rigettava la richiesta di riesame avanzata da F.A. contro provvedimento di sequestro preventivo emesso il 31 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila in relazione ai reati di cui agli artt. 640 bis ter c.p. ed altro. 2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 321 e 324 c.p.p. con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e) per travisamento della prova. Il ricorrente contesta "la sussistenza di un errore decisivo di travisamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2015, n. 28241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28241 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2015 |
Testo completo
28 24 1/1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Асн TERZA SEZIONE PENALE Composta da 388 Claudia Squassoni Presidente - Sent. n.. sez. Renato Grillo CC - 18/02/2015 Lorenzo Orilia R.G.N. 44004/2014 Vito Di Nicola Relatore - Luca Ramacci : ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Forlì nei confronti di ON CE, nato a [...] al Rubicone il 10-08-1956 VA LI, nata a [...] il [...] MA GI, nato a [...] il [...] CINA такого avverso l'ordinanza del 17-09-2014 del Tribunale della libertà di Forlì; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del pubblico ministero;
udito per i ricorrenti RITENUTO IN FATTO 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Forlì ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà ha accolto la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip presso il medesimo tribunale avente ad oggetto un terreno censito nel comune di Sogliano al Rubicone per il reato previsto dall'articolo 44, comma 1 lettera b), d.p.r. 6 giugno 2001, numero 380 per avere (capo a) nelle funzioni di proprietario e di committente (ON CE), di direttore dei lavori (MA GI), di esecutori delle opere (VA LI, quale legale rappresentante della società VA service Srl e Cina Marzio, quale dipendente della società stessa), in assenza del permesso di costruire, eseguito opere comportanti significative e permanenti modifiche dell'originario stato dei luoghi: ingenti sbancamenti di terreno finalizzati, per usi diversi da quelli agricoli, alla realizzazione di un nuovo piazzale da destinarsi al deposito e alla movimentazione merci e mezzi;
significativi movimenti di terra ed altro nonché per il reato (capo b) previsto dall'articolo 19, comma 7, legge 7 agosto 1990, numero 241 perché MA GI, nelle funzioni di tecnico "asseverante" (con dettagliata relazione) la SC protocollo numero 1812 va presentata il 25 febbraio 2014 al Comune di Sogliano al Rubicone per "movimenti di terra per ampliamento piazzale" di proprietà ON CE, dichiarava falsamente che i lavori asseverati appartengono alla categoria contraddistinta alla lettera a) "significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'allegato della legge regionale 15 del 2013" mentre le opere da eseguirsi non erano riconducibili a tale tipologia trattandosi di nuova costruzione e pertanto necessitanti del diverso titolo abilitativo (permesso di costruire) attestando pertanto falsamente l'esistenza dei requisiti e/o dei presupposti di cui alla lettera m) dell'allegato della legge regionale 15 del 2013, laddove di sbancamenti erano prodromici alla realizzazione di un nuovo piazzale (distinto e separato dall'esistente) da destinarsi al deposito ed alla movimentazione di mezzi e merci.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il ricorrente affida il ricorso ad un unico complesso motivo, qui enunciato, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso il procuratore della Repubblica ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione, ai sensi dell'articolo 125, comma 3, codice di procedura penale, su un punto decisivo per il giudizio inerente la qualifica di "nuova costruzione" dell'intervento realizzato, con conseguente nullità delle impugnata ordinanza (articolo 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.). 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente, dopo aver ampiamente illustrato le ragioni in base alle quali il gip ha disposto il sequestro preventivo e dopo aver riportato la motivazione dell'impugnata ordinanza, fondatamente rileva come il provvedimento impugnato non abbia minimamente preso in considerazione il contenuto dell'accusa cautelare (capo b), centrale anche per la configurazione o meno del reato provvisoriamente contestato al capo a) della rubrica, nella parte in cui era stata prospettata la falsità ideologica della relazione allegata alla SC presentata in data 25 febbraio 2014. Assume il ricorrente che, in tal modo, non è dato comprendere la ragione per la quale l'intervento in esame non sia stato qualificato, anche sulla base di una valutazione complessiva ed unitaria di esso, come intervento di "nuova costruzione", pur al cospetto di ingenti sbancamenti di movimenti di terra (pari ad oltre 10.000 m³) con la conseguenza che l'ordinanza impugnata non si è van confrontata con gli argomenti sostenuti nel provvedimento riesaminato neppure valutando e prendendo in considerazione gli accertamenti investigativi, sbrigativamente licenziati, dai quali emergeva che i lavori di sbancamento del terreno erano in corso, che erano finalizzati alla realizzazione di un nuovo piazzale, destinato al deposito alla movimentazione di mezzi e merci, che l'intervento aveva alterato la morfologia del territorio comportando la risagomatura della scarpata stradale esistente. -Il tribunale cautelare nell'affermare, in modo del tutto assertivo, che la relazione tecnica allegata alla SC (sospettata peraltro di falsità ideologica) evidenziasse l'assenza di una finalità edificatoria trattandosi di un intervento destinato a non mutare la destinazione agricola del suolo e comunque di opera realizzata non modificando l'assetto idraulico attuale ha sostanzialmente eluso l'obbligo di motivazione, radicando la violazione di legge denunciata. Va ricordato infatti che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge", per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710), fattispecie ampiamente sussistente atteso che il mancato esame di punti decisivi per l'accertamento dei fatti, sui quali è stata fondata l'emissione di un provvedimento cautelare, si traduce in una violazione di legge per mancanza 3 di motivazione allorquando il provvedimento impugnato non contiene, come nella specie, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione su un punto decisivo per il giudizio ed il cui esame sia stato del tutto pretermesso . Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio al tribunale di Forlì per nuovo esame su un punto decisivo della controversia, competendo al tribunale cautelare di indicare compiutamente le ragioni per le quali non sia ravvisabile la falsità ideologica della relazione allegata alla SC e dunque di esplicitare le ragioni per le quali l'intervento sia (o non) qualificabile come intervento di "nuova costruzione" e pertanto necessitante o meno del permesso di costruire.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Forlì. Così deciso il 18/02/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore ClaudiaCasarasgoniawlm Vito Di Nicola n'To diriar DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3 LUG 2015 IL IL CANCELLIERE Luana Mariani ILE R CO