Sentenza 31 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari reali, costituisce di violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l'omissione totale della motivazione sia la motivazione fittizia o contraddittoria, che si configurano, la prima, allorché il giudice utilizzi espressioni di stile o stereotipate e, la seconda, quando si riscontri un argomentare fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto, con esclusione della motivazione insufficiente e non puntuale.
Commentari • 5
- 1. Vietato sequestro indiscriminato di dispositivo elettronico (Cass. 2744/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 gennaio 2025
In tema di adeguatezza e proporzionalità di un sequestro probatorio di un intero dispositivo informatico, il provvedimento per essere ritenuto legittimo deve essere giustificato dalle difficoltà tecniche che si incontrano nell'enucleare e riprodurre, in modo mirato, i dati conservati nella memoria del dispositivo. E' infatti vietata una indiscriminata acquisizione di un dispositivo contenente una massa indifferenziata di dati, ove non sussistano specifiche difficoltà tecniche. In casi siffatti comunque, il sequestro deve essere mirato all'acquisizione di specifici dati contenuti nel dispositivo, al contrario questo assumerebbe carattere marcatamente esplorativo. Ciò comporta che il …
Leggi di più… - 2. Omesso versamento ritenute: si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima (Cass. Pen. n. 22061/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023
La massima Il reato di omesso versamento di ritenute certificate previsto dall' art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , essendo integrato da una condotta unisussistente, si realizza e si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima prevista alla scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta dell'anno precedente (Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso versamento di ritenute? Vuoi consultare altre sentenze in tema di omesso versamento di ritenute? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061 …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza del 3 ottobre 2022, rigettava la richiesta di riesame avanzata da F.A. contro provvedimento di sequestro preventivo emesso il 31 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila in relazione ai reati di cui agli artt. 640 bis ter c.p. ed altro. 2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 321 e 324 c.p.p. con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e) per travisamento della prova. Il ricorrente contesta "la sussistenza di un errore decisivo di travisamento …
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Cassazione penale sez. III, 24/09/2021, (ud. 24/09/2021, dep. 15/02/2022), n.5309 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 3.6.2021, il Tribunale di Salerno - Sezione riesame rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di I.M. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 1.4.2021, avente ad oggetto la carta destinata all'accredito del reddito di cittadinanza nonché la somma pari ad Euro 18.550,41, corrispondente al profitto del reato di cui al D.L. n. 4 del 2019, art. 7, commi 1, 2 e 3, convertito con mod. nella L. n. 26 del 2019. 2. Avverso tale provvedimento ricorre la I., tramite il proprio difensore, deducendo, in relazione …
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(Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., art. 253 e ss.) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale del Riesame di Frosinone confermava un decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cassino. In particolare, tale procedimento traeva origine da un controllo effettuato dalla Polizia Stradale nel corso del quale sulla autovettura condotta dall'indagato erano stati rinvenuti, in un vano ricavato all'interno del veicolo, due involucri contenenti mazzette di banconote di vario taglio per una somma complessiva di € 51.950,00, che veniva sottoposta a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2012, n. 6821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6821 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina Presidente del 31/01/2012
Dott. BONITO Francesco M. S. rel. Consigliere SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella Patrizia Consigliere N. 244
Dott. CARTA Adriana Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria Severina Consigliere N. 26943/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES IT;
avverso l'ordinanza n. 38/2010 TRIB. LIBERTÀ di PARMA, del 27/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. La Corte osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il 4 luglio 2010 il Tribunale di Parma, accogliendo l'istanza del P.M., disponeva il sequestro conservativo di una serie di mobili di apprezzabile valore artistico di proprietà di AN ST nell'ambito di procedimento penale in materia fallimentare a carico, altresì, di questi. Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame NI SI, coniuge del AN, nella sua qualità di terzo estranea al processo penale ed, in quanto tale, danneggiata dal provvedimento. Il Tribunale del riesame, in data 9 dicembre 2010, rigettava l'istanza detta, ed il relativo provvedimento veniva annullato con rinvio limitatamente alle opere nn. 20, 43 e 44 del fascicolo fotografico 26.1.2010 da questa Corte di Cassazione, sul rilievo che in relazione a detti beni il giudice territoriale non aveva dato alcuna risposta agli elementi addotti dalla difesa al fine di dimostrare la esclusiva proprietà di essi in capo al terzo ricorrente.
2. Pronunciandosi in sede di rinvio il Tribunale di Parma ha nuovamente rigettato l'istanza della SI con ordinanza del 27 maggio 2011, osservando, a sostegno della decisione:
- la dedica alla ricorrente apposta sul retro del quadro di DO IA (bene n. 20 del citato fascicolo fotografico) innanzitutto non appare del tutto chiara e la stessa, giacché riferita a "T AN" a dimostrazione che la dedica venne vergata in costanza di rapporto di coniugio con l'imputato ST AN, non vale a dimostrarne l'attribuibilità all'istante in proprietà esclusiva ovvero in comproprietà col marito;
- quanto, invece, ai beni individuati ai nn. 33 e 44 del fascicolo fotografico (due mobili del 600) non ha valenza probatoria l'agenda del defunto IA SI, padre della ricorrente, nella quale viene manifestata la volontà del medesimo di lasciare alla figlia TI alcuni beni ivi indicati;
- I beni non sono infatti precisamente indicati e non è possibile riferirli a quelli sequestrati;
- neppure gli ordini di acquisto di IA SI a tale Zuliani appaiono documenti probatori apprezzabili, posto che la descrizione dei beni è generica e non porta alcuna descrizione delle dimensioni, del numero dei cassetti e delle ante ed altri particolari individualizzanti;
- la prova, viceversa, della proprietà dei beni detti in capo all'imputato AN ST è data: a) dalle dichiarazioni di tre addetti alla sicurezza, i quali hanno riferito che, nell'imminenza del default, alcuni componenti della famiglia asportavano quadri e mobili di arredo pregiati dall'abitazione dell'imputato, b) dalle dichiarazioni del genero del AN, TE ST, per il quale i 19 quadri occultati in tre diversi immobili e poi ritrovati erano appartenenti all'imputato ed erano state esposte fino al default presso l'abitazione del AN, c) dalle dichiarazioni di AO DA CO, commerciante d'arte, secondo il quale le opere d'arte erano state commerciate esclusivamente con il AN.
3. Ricorre nuovamente per cassazione avverso detto provvedimento la SI, assistita dal difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimità perché di natura apparente la motivazione illustrata dal giudice territoriale.
Lamenta in particolare la difesa ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, che:
- ha il tribunale riproposto le stesse argomentazioni svolte dal giudice del riesame con l'ordinanza annullata dalla Corte di cassazione, ordinanza che riguardava l'intero compendio sequestrato, mentre l'annullamento è stato limitato a tre beni specifici;
- la riproposizione di quegli argomenti non ha alcuna relazione logica e probatoria con i rilievi del giudice di legittimità;
- immotivato è il giudizio di non identificabilità dei mobili di arredo con gli ordini di acquisto, perché, in contrario, precisa la descrizione secondo i canoni commerciali di tali beni;
- la prova della proprietà dei beni in capo al AN è onere dell'accusa;
- per il sequestro conservativo è dalla legge richiesto il requisito della prova piena (non del fumus) della proprietà delle cose sequestrate in capo a chi lo subisce, tant'è che il legislatore parla di "beni dell'imputato" e l'art. 324 c.p.p. stabilisce, per il giudice del riesame, il rinvio al giudice civile della eventuale controversia dei beni in sequestro;
- peraltro la prova della proprietà di opere d'arte può essere acquisita soltanto attraverso indizi gravi, precisi e concordati ed attraverso prove logiche, prove in cui onere, giova ribadirlo, grava sulla pubblica accusa;
- le prove addotte dalla ricorrente sono state liquidate apoditticamente ed immotivatamente dal Tribunale;
- anche sul bene n. 20 (il quadro con dedica) il tribunale si limita ad una generica contestazione del valore probatorio della dedica stessa, adombrando, comunque, una situazione giuridica di comproprietà, la quale, peraltro, rende pienamente legittima l'opposizione al sequestro conservativo del terzo comproprietario.
4. Il ricorso è fondato.
4.1 Giova rammentare che il ricorso attiene alla ipotesi di sequestro conservativo di cui all'art. 316 c.p.p., comma 1, e che, a mente dell'art. 325 c.p.p., il provvedimento impugnato è ricorribile per cassazione esclusivamente per violazione di legge. La difesa ricorrente ha sostenuto la ricorrenza di tale vizio di legittimità nelle forme della motivazione apparente. Orbene, secondo costante e risalente insegnamento di questa Corte (Cass. pen. 13.03.92, p.c. in c. Bonati) la violazione di legge concernente la motivazione trova il suo fondamento nella disciplina costituzionale di cui all'art. 111, commi 6 e 7 e consiste nella omissione totale della motivazione stessa ovvero nelle ipotesi di motivazione fittizia o contraddittoria, che si configurano, la prima, allorché il giudicante utilizza espressioni di stile e stereotipate, e la seconda quando si riscontri un argomentare fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto. Rimangono escluse dalla nozione di violazione di legge connessa al difetto di motivazione tutte le rimanenti ipotesi nelle quali la motivazione stessa si dipani in modo insufficiente e non del tutto puntuale rispetto alle prospettazioni censorie. Nella nozione di violazione di legge per cui è soltanto proponibile il ricorso per cassazione deve poi farsi rientrare anche la mancanza di motivazione, alla quale vanno ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici, da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (anche Cass., Sez. 1^, 9.5.2006, n. 19093; con riferimento particolare all'art. 325 c.p.p.: Cass., Sez. un. 28.01.2004, n. 5876, rv. 226710).
4.2 Nel caso di specie non può negarsi che sia la proprietà in capo all'imputato AN ST dei beni sequestrati, sia le prove contrarie offerte dalla difesa siano state valutate con motivazione tipicamente apparente.
Quanto al punto della prova del diritto dominicale dei beni in parola il tribunale infatti richiama genericamente dichiarazioni (dei tre addetti alla sicurezza, del genero dell'imputato e del commerciante di quadri) del tutto inconferenti con i beni stessi, giacché dichiarazioni coinvolgenti senza alcuna specificità ed individualizzazione oggettiva, il complesso di beni mobili oggetto di distrazione da parte dell'imputato, dichiarazioni inoltre già valutate dalla Corte di legittimità (unitamente al diario di SI IA irrilevante nella presente fase) in sede di precedente ricorso di legittimità del terzo, accolto proprio perché non adeguatamente bilanciati gli elementi probatori favorevoli al AN (quanto alla proprietà dei beni sequestrati) con quelli contrari offerti dalla ricorrente.
In riferimento poi agli elementi di prova posti dalla SI a sostegno della pretesa azionata, non meno apparente si appalesa la motivazione, articolata, per un verso, attraverso una gratuita definizione di dubbia riferibilità degli ordini di acquisto al genitore della ricorrente ed, in buona sostanza, di falsità documentali insita in siffatta valutazione, e, peraltro verso, con la generica ed anch'essa gratuita affermazione della mancanza di adeguata precisione che caratterizzerebbe la descrizione dei beni. Il mero esame dei due documenti, allegati puntualmente al ricorso di legittimità, consente infatti di rilevare una descrizione più che puntuale dei beni, del loro stato, delle parti non originarie ed oggetto di successivi (e più moderni) interventi di restauro (i piedi del mobiletto del '600, con cassetti interni puliti, mancanti dei pendenti, mobile acquistato nel 1964; mentre per la credenza del 600 si fa riferimento a lavori di piccolo restauro). Di qui l'assoluta arbitrarieta' della motivazione impugnata e la sua natura apparente, vieppiù evidenziata dalla omessa valutazione dei documenti probatori in sè considerati: in essi si indica un antiquario con nome, cognome, sede di vendita, in essi compaiono firme individualizzanti, indicazioni di contorno e riferimenti di interventi da eseguire sui mobili stessi, la data di risalenza (lontana di circa mezzo secolo) della loro formazione, il prezzo di vendita, anch'esso elemento di notevole valore indiziante della loro autenticità.
Oggettivamente perplessa ed anch'essa apparente di appalesa poi la motivazione impugnata nella parte relativa alla dedica apposta sul retro del quadro (bene n. 20) oggetto della contestazione difensiva della ricorrente.
Essa sarebbe, per il tribunale, dapprima poco comprensibile, eppoi puntualmente descritta. Nello sviluppo argomentativo la dedica, in quanto redatta in costanza di matrimonio con l'imputato, non proverebbe l'attribuzione della dedica stessa alla SI, ma ciò senza spiegare le ragioni per le quali il vincolo matrimoniale rende la dedica o indirizzata esclusivamente al marito o, tutt'al più, ad entrambi i coniugi. Il tutto senza però indicare, alla fine della dialettica delibazione, se il quadro sia o meno, motivatamente, riferibile al AN ST in proprietà esclusiva ovvero in comproprietà. La conclusione di merito infatti è nel senso di una possibilità alternativa tra le due riferite opzioni, con ciò non considerando che, in costanza di un bene infungibile, quale è un quadro d'autore, la comproprietà del terzo non può essere sacrificata alle ragioni del sequestro conservativo penale.
5. L'ordinanza impugnata va, conclusivamente, annullata con rinvio, perché tutt'ora rilevabile una assenza di motivazione in ordine alla riferibilità della proprietà dei beni al AN ed apparente quella in ordine agli elementi probatori offerti dalla terza ricorrente.
P.T.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Parma.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2012