Sentenza 21 luglio 2015
Massime • 3
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto.
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero.
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al P.M. e, in caso di provvedimento negativo del g.i.p., può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare.
Commentario • 1
- 1. Reati tributari, confisca per equivalente e concordato preventivo: ammissibilitàAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 18 settembre 2017
In materia di reati tributari, si è posta la questione se sia legittima la misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposta in forma "diretta" sui beni della società costituenti profitto del reato, o altrimenti nella forma per equivalente, sui beni del legale rappresentante ovvero del liquidatore, nel caso in cui i primi non fossero stati rinvenuti (il reato in questione era quello di omesso versamento di ritenute fiscali, di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-bis). In particolare, è stata posta in dubbio la riconducibilità dei beni sequestrati (somme presenti sui conti correnti della società) al "profitto" di reato, trattandosi di somme …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2015, n. 36464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36464 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2015 |
Testo completo
V 36 4 6 4/15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 21.7.2015 Sentenza n. 1569 2015 Reg. gen. n. 7960/2015 composta dai signori dott. Antonio Esposito Presidente Consigliere dott. Giovanni Diotallevi Consigliere dott. Marco IA Alma dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. dott. Roberto IA Carrelli Palombi di Montrone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA ricorso proposto nell'interesse rispettivamente di LI UL AN, n. a Tortorici il 05.07.1967 e di RA AN, n. a Locri i 25.10.1974, entrambi rappresentati e assistiti dall'avv. Carmelo Occhiuto e dall'avv. Teresa RA, di fiducia, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Messina, n. 208/2014, in data 10.01.2015; rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udite le conclusioni del Sostituto procuratore generale dott. Roberto Aniello che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 1. Con decreto in data 12.12.2014, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Patti procedeva al sequestro preventivo per equivalente delle disponibilità finanziarie, dei beni mobili registrati ed immobili di proprietà degli indagati LI AN, RA AN e RA IA NA nei limiti della quota di pertinenza, nei confronti di LI AN e di RA AN fino alla concorrenza di euro 466.210,97 in relazione ai reati di cui ai capi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 e 42 della rubrica, nonché nei confronti di RA IA NA fino alla concorrenza di euro 50.599,27 in relazione ai reati di cui ai capi 6 e 8 della rubrica.
2. Avverso detto provvedimento, le difese di LI AN, RA AN e RA IA NA proponevano istanza di riesame avanti al Tribunale di Messina che, con ordinanza in data 10.01.2015, limitava, nei confronti di LI AN e RA AN, il sequestro per equivalente alle polizze assicurative ed ai rapporti postali/finanziari, annullando nel resto il provvedimento impugnato, con conseguente restituzione all'avente diritto di quant'altro in sequestro;
con il medesimo provvedimento, veniva annullato il decreto di sequestro nei confronti di RA IA NA, con conseguente restituzione all'avente diritto dei beni in sequestro.
3. Avverso detto provvedimento, nell'interesse di LI AN e RA AN, veniva proposto ricorso per cassazione, lamentandosi: -violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. per omessa motivazione dell'ordinanza in ordine alla richiesta di riesame della quantificazione del presunto profitto (primo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 322 ter e 640 quater cod. pen. per duplicazione del sequestro (secondo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 322 ter e 640 quater cod. pen. per violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità nel sequestro dell'immobile di proprietà di LI AN (terzo motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, censurano i ricorrenti che, come 2 esposto nelle memorie depositate avanti al giudice di merito, l'importo di euro 255.864,50 pari alla sommatoria dell'importo accreditato alla Biancospino s.a.s. e dei contributi richiesti dagli assistiti del patronato ed accreditati sul conto corrente n. 383221, intestato all'UCI, risulta errato per eccesso, in quanto quello effettivamente confluito sul conto corrente intestato ad UCI, sommato a quello accreditato alla Biancospino s.a.s., è pari ad euro 212.997,73 e non ad euro 255.864,50. 3.2. In relazione al secondo motivo, si censura l'ordinanza impugnata che, nella parte in cui conferma l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva disposto che il medesimo importo (euro 83.282,27) di cui ai capi 6 e 8 dovesse essere sequestrato ad LI AN e a RA AN, andandolo a ricomprendere nella somma di euro 403.593,59, viola la norma dell'art. 322 ter cod. pen. non rispettando il principio di proporzionalità e, conseguentemente, incorrendo nel conseguente divieto di duplicazione del processo ablatorio.
3.3. In relazione censuraal terzo motivo, si l'irragionevolezza/illogicità della motivazione, dal momento che nello stesso provvedimento vengono adottati due criteri ben distinti per la valutazione dei beni sottoposti a sequestro: mentre per l'immobile di proprietà di RA AN e RA IA, il cui prezzo di acquisto era stato di euro 50.000,00, è stato ritenuto valido e corretto il riferimento fatto dal tecnico di parte alle risultanze oggettive del c.d. Osservatorio del mercato immobiliare, non così è avvenuto per la valutazione dell'immobile di proprietà di LI AN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in relazione a tutti i profili di doglianza sollevati, è manifestamente infondato e, come tale, appare inammissibile.
2. Con riferimento al thema decidendum, vanno preliminarmente rammentate le regole in tema di impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo.
2.1. Innanzitutto, va considerato che, con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., può essere dedotta la violazione di legge e non anche il vizio di motivazione. Ma, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre violazione di legge laddove la motivazione stessa sia del tutto assente o meramente apparente, non avendo i pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato. In tale caso, difatti, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto.
2.2. Va anche ricordato che, anche se in materia di sequestro preventivo per equivalente, il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio serio come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione. È invece necessario valutare le concrete risultanze istruttorie per ricostruire la vicenda anche al semplice livello di "fumus" al fine di ritenere che la fattispecie concreta vada ricondotta alla figura di reato configurata;
è inoltre necessario che appaia possibile uno sviluppo del procedimento in senso favorevole all'accusa nonché valutare gli elementi di fatto e gli argomenti prospettati dalle parti. A tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi le valutazioni in tema di periculum in mora che, necessariamente, devono essere riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione dell'attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità di condanna e, quindi, di confisca (cfr., Sez. 6, sent. n. 6589 del 10/01/2013, dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv. 254893).
2.3. Peraltro, sebbene il giudice del riesame non possa sindacare la fondatezza e/o attendibilità degli elementi probatori addotti dall'accusa a sostegno della misura cautelare, lo stesso è tenuto comunque ad operare un raffronto tra la fattispecie astratta (legale) e la fattispecie concreta (reale), così da imporre il suo potere demolitorio nei soli casi in cui la difformità sia rilevabile ictu oculi ovvero nei casi in cui gli elementi probatori non siano pertinenti o utilizzabili.
3. Poste tali premesse, ritiene questo Collegio come le valutazioni e gli apprezzamenti probatori operati dai giudici di merito e, nella specie, espressi nel provvedimento impugnato, trovino una giustificazione che risulta completa nonché fondata su argomentazioni giuridicamente corrette, adeguate e coerenti, il tutto in presenza di 4 un ragionamento probatorio indenne da vizi logico-giuridici.
4. Manifestamente infondato sono sia il primo che il secondo motivo di doglianza trattabili congiuntamente per evidente omogeneità di tema. "14.1. Si legge nel provvedimento impugnato: dall'analisi degli atti esecutivi concernenti il primo decreto di sequestro, è emerso infatti che ad LI AN sono state sequestrate polizze, somme su conti correnti e beni mobili registrati per un importo di euro 76.266,585. Ad esso deve essere aggiunta la somma corrispondente al valore dell'immobile sito in Capo d'Orlando, di proprietà esclusiva dell'LI in merito al valore economico da attribuire all'immobile, ...j il Collegio evidenzia che esso, ai fini del calcolo dell'importo complessivo sequestrato, debba identificarsi con il suo prezzo l'importo sequestrato d'acquisto, ossia 155.000,00 euro ...; all'LI AN in sede di primo sequestro corrisponde alla somma di euro 231.266,585. A tale somma deve essere aggiunto l'importo sequestrato a RA AN che, per quanto concerne le polizze, somme su conti correnti e beni mobili registrati, corrisponde ad euro 83.837,17. A tale importo è stata aggiunta la somma corrispondente al 50% del valore degli immobili, siti in Tortorici, sequestrati a RA AN ... (che) ... il Tribunale della Libertà reputava congruo (nel complessivo importo di) euro 172.900,00 ...; è pertanto la somma complessiva sequestrata a RA AN pari alla somma di euro 170.287,17, che sommata all'importo sequestrato all'LI, conduce all'imposizione del vincolo reale in sede di primo sequestro su disponibilità economiche e beni per l'importo complessivo pari ad euro 401.553,755. Alla luce della superiore ricostruzione, ribadisce il Collegio che, avuto riguardo all'entità del profitto suscettibile di sequestro, che corrisponde ad euro 659.458,44, residua al raggiungimento di tale limite l'importo di euro 257.904,685. Pertanto, atteso che con il decreto in questa sede impugnato sono state sottoposte a sequestro polizze e somme su conti correnti per un importo complessivo di euro 255.397,24, ritiene il Collegio che tale provvedimento di sequestro di tali beni debba intendersi completamente ed integralmente satisfattivo delle esigenze cautelari sottese al disposto vincolo reale. Tale conclusione induce pertanto a limitare il sequestro alle polizze assicurative ed ai rapporti postali e finanziari indicati, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, relativamente, in particolare, all'immobile individuato nel decreto di sequestro intestato al 50% all'LI - AN quale cespite eventualmente suscettibile di apprensione, in caso di incapienza delle altre risorse economiche rinvenute ...".
4.2. Non può esservi dubbio sul fatto che il Tribunale del riesame sia tenuto ad apprezzare adeguatamente il valore dei beni sequestrati in rapporto all'importo del credito che giustifica l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (art. 322-ter cod. pen.), al fine di evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei confronti del destinatario (cfr., ex multis, Sez. 3, sent. n. 17465 del 22/03/2012, dep. 10/05/2012, Crisci, Rv. 252380).
4.3. Peraltro, la medesima giurisprudenza di legittimità riconosce ed afferma che, in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 3, sent. n. 10567 del 12/07/2012, dep. 07/03/2013, Falchero, Rv. 254918) cosicché, nel caso di lamentata sproporzione tra il valore economico dei beni da confiscare indicato nel decreto di sequestro e l'ammontare delle cose sottoposte a vincolo, il soggetto destinatario del provvedimento ablativo, può contestare tale eccedenza al fine di ottenere una riduzione della garanzia ma non in sede di istanza di riesame, non avendo il Tribunale della libertà, salvo i casi di sproporzione ictu oculi, i poteri per sindacare il lamentato squilibrio, ma presentando apposita richiesta al pubblico ministero ed impugnando con l'appello cautelare l'eventuale provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari qualora l'istanza di riduzione del sequestro (e di restituzione dei beni eventualmente sequestrati in eccedenza) non sia stata accolta dal pubblico ministero inizialmente adito (Sez. 3, sent. n. 20504 del 19/02/2014, dep. 19/05/2014, Cederna ed altri, Rv. 259783).
4.4. Va infatti ricordato che, nel sequestro e nella confisca di valore, non è sempre possibile prima facie attribuire l'esatto valore economico al bene oggetto del vincolo o comunque un tale valore può 6 essere controverso, dovendosi ricorrere ad accertamenti tecnici al riguardo per stabilirlo.
4.4.1. Tuttavia, le garanzie dell'indagato non possono rimanere senza tutela, atteso che deve essere scongiurato il rischio di una lesione del diritto di proprietà che risulta indubbiamente compromesso quando è superato il limite corrispondente all'equivalente in valore del bene sequestrabile o confiscabile.
4.4.2. Il provvedimento cautelare è infatti legittimo solo quando le misure limitative delle libertà reali siano disposte ed eseguite in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e graduazione al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata sicché, in tali casi, solo quando la sproporzione sia facilmente riscontrabile in sede di riesame (sulla base dei motivi e dei documenti, insuscettibili di approfondimento, addotti dalle parti nel corso dell'udienza o dal semplice confronto tra provvedimento impositivo e provvedimento esecutivo, che inequivocabilmente contrasti con il primo), la doglianza può formare oggetto di cognizione da parte del tribunale cautelare in sede di riesame del provvedimento restrittivo mentre, negli altri casi, i controlli giurisdizionali possono essere attivati, al fine di eliminare lo squilibrio, quando l'interessato si sia doluto della sproporzione e la stessa, eventualmente anche all'esito di specifiche indagini, non sia stata, se sussistente, rimossa (Sez. 3, sent. n. 37848 del 07/05/2014, dep. 16/09/2014, Chidichimo, Rv. 260149).
4.5. Il caso di specie, stando allo stesso tenore del ricorso, non rientra nel primo paradigma (non risultando da alcun elemento che la sproporzione fosse esistente e che fosse evidente: e, l'esclusione dell'evidenza, al di là di ogni altro elemento di valutazione, viene eloquentemente testimoniata dalla sostanziale esiguità della somma in differenza segnalata) ed esula dal secondo attesa la forma di gravame coltivata, conseguendo da ciò la manifesta infondatezza dei succitati motivi di gravame.
5. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di censura. Anche in questo caso, riconosce la giurisprudenza di legittimità che, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, 7 nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto (cfr., Sez. 6, sent. n. 15807 del 09/01/2014, dep. 08/04/2014, Anemone, Rv. 259702).
5.1. Nella fattispecie, va preliminarmente riconosciuto come la questione posta in ricorso non possa essere letta come una semplice contestazione sulla esatta determinazione del valore dei beni oggetto della misura cautelare e, quindi, ridotta ad una quaestio facti, il cui esame sarebbe precluso in sede di legittimità, ponendo il problema circa i criteri che devono essere utilizzati per la individuazione dei beni da assoggettare al sequestro per equivalente e dovendo necessariamente ritenersi come la stessa non possa che risolversi in una sorta di error in procedendo, come tale rientrante nel sindacato attribuito alla Corte di cassazione.
5.2. Peraltro, il valore delle cose sequestrate è comunque questione che attiene all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura cautelare, per giustificare la quale il giudice deve apprezzare la sussistenza di tale rapporto. Del resto, i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità sono applicabili anche alle misure cautelari reali e devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica (così, Sez. 5, sent. n. 8152 del 21/01/2010, dep. 01/03/2010, Magnano e altro, Rv. 246103). E, proprio in forza dei menzionati principi, si riconosce che con la misura cautelare non può ottenersi più di quello che si otterrebbe con il provvedimento definitivo, con la conseguenza che, nel caso di sequestro per equivalente, i criteri di valutazione dei beni devono essere tendenzialmente gli stessi di quelli che saranno utilizzati per la confisca definitiva.
5.3. Fermo quanto precede, non può esservi dubbio sul fatto che la valutazione dei beni oggetto di ablazione reale per equivalenza rispetto al prezzo o al profitto derivante da reato non può che avvenire sulla base di criteri legati al valore reale, cioè di mercato, altrimenti si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproporzionata, compressione del diritto di proprietà, soprattutto nella misura in cui si riconosce la natura sanzionatoria della 0 0 successiva confisca c.d. di valore. -ma non si dimostra che5.4. Nell'ordinanza impugnata, si assume nella valutazione del valore dell'immobile di proprietà di LI AN si siano seguiti criteri valutativi di carattere formale o del tutto inattuali e, come tali, estranei ai valori di mercato ed alle sue periodiche fluttuazioni. Invero, del tutto irrilevante in questa sede è l'ipotetica preoccupazione di evitare che il vincolo cautelare imposto con il provvedimento giudiziario debba ridursi o estendersi a seconda dell'andamento del mercato in ordine alla valutazione di quel certo bene, dal momento che questo tipo di rischio viene superato fissando il momento in cui tale valutazione deve essere compiuta, che è quello in cui il sequestro viene disposto.
5.5. Ritiene peraltro il Collegio come il Tribunale, non solo non abbia fatto alcun riferimento ad un ipotizzato erroneo ovvero, non paritario, rispetto a paritetica situazione presa in considerazione criterio di valutazione dei beni, diverso da quello di mercato, ma risulti aver preso in considerazione la documentazione prodotta dalla difesa per dimostrare l'asserita sproporzione tra il valore dei beni oggetto del sequestro per equivalente rispetto al prezzo dei reati contestati all'indagato per cui potrà intervenire la confisca ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., confutandone, in modo del tutto congruo, i relativi contenuti.
6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00 per ciascuno
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 21.7.2015 Il Consigliere estensore Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott. Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA . SECONDA SEZIONE PENALE 9 SET. 2015 IL encelliere DIC CELLIERX 9 Claudia Piandili I O N Z E *