Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2008, n. 14720
CASS
Sentenza 6 marzo 2008

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In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è necessario, sotto il profilo psicologico, il dolo specifico (ovvero il fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario) e, sotto il profilo materiale, una condotta fraudolenta atta a vanificare l'esito dell'esecuzione tributaria coattiva la quale non configura un presupposto della condotta, in quanto è prevista dalla legge solo come evenienza futura che la condotta, idonea, tende a neutralizzare.

In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) commesso mediante simulazione contrattuale, è idonea a configurare gli "atti fraudolenti" richiesti dalla norma non solo la simulazione oggettiva sotto forma della veridicità e congruità del prezzo pattuito, ma anche la simulazione soggettiva intesa quale interposizione fittizia di persona. (Fattispecie di vendita simulata mediante stipula di un apparente contratto di "sale and lease back").

In tema di reati tributari, la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è diversa rispetto all'omologa fattispecie, oggi abrogata, di cui all'art. 97, comma sesto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto, a fronte della medesimezza sia dell'elemento soggettivo costituito dal fine di evasione ed integrante il dolo specifico, che della condotta materiale rappresentata dall'attività fraudolenta, la nuova fattispecie, da un lato, non richiede il presupposto materiale prima previsto dall'abrogata disposizione, ossia che l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall'altro, non richiede l'evento che, nella previgente previsione, era essenziale ai fini della configurabilità del reato, ossia la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva.

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  • 1Nessuna sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte se si pagano creditori coi proventi di cessione dei beni.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Nessuna sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte se si pagano creditori coi proventi di cessione dei beni Massima Giurisprudenziale Anche se l'atto dispositivo di un bene tanto mobile quanto immobile rende di per sé maggiormente difficoltosa ed incerta l'esazione del credito, essendo il danaro bene fungibile per eccellenza e quindi più facilmente occultabile, tanto da legittimare l'esperibilità dell'actio revocatoria in sede civile, non può ritenersi integrata la finalità fraudolenta sul piano penale, dovendo l'atto dispositivo essere caratterizzato da un quid pluris, ovverosia dalla modalità ingannevole attraverso la quale viene realizzato. Decisione: Sentenza n. 10161/2018 …

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  • 2Nessuna sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte se si pagano creditori coi proventi di cessione dei beni.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Nessuna sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte se si pagano creditori coi proventi di cessione dei beni Massima Giurisprudenziale Anche se l'atto dispositivo di un bene tanto mobile quanto immobile rende di per sé maggiormente difficoltosa ed incerta l'esazione del credito, essendo il danaro bene fungibile per eccellenza e quindi più facilmente occultabile, tanto da legittimare l'esperibilità dell'actio revocatoria in sede civile, non può ritenersi integrata la finalità fraudolenta sul piano penale, dovendo l'atto dispositivo essere caratterizzato da un quid pluris, ovverosia dalla modalità ingannevole attraverso la quale viene realizzato. Decisione: Sentenza n. 10161/2018 …

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  • 3Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: natura e presupposti
    Avv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 2 luglio 2018

    Anche se l'atto dispositivo di un bene tanto mobile quanto immobile rende di per sé maggiormente difficoltosa ed incerta l'esazione del credito, essendo il danaro bene fungibile per eccellenza e quindi più facilmente occultabile, tanto da legittimare l'esperibilità dell'actio revocatoria in sede civile, non può ritenersi integrata la finalità fraudolenta sul piano penale, dovendo l'atto dispositivo essere caratterizzato da un quid pluris, ovverosia dalla modalità ingannevole attraverso la quale viene realizzato. Massima: Per incorrere nella responsabilità penale prevista dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 74/2000 occorre che l'atto dispositivo sia connotato dalla peculiare finalità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2008, n. 14720
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14720
Data del deposito : 6 marzo 2008

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