Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/1991, n. 5
CASS
Sentenza 26 febbraio 1991

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Massime3

La mancanza di motivazione dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva costituisce una violazione di legge, può dar luogo al ricorso immediato per Cassazione a norma dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen. ed è deducibile unicamente a norma dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen..

La motivazione dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, come quella degli altri provvedimenti che il giudice è chiamato a emettere su richiesta del pubblico ministero, senza sentire l'altra parte, può essere di adesione alle argomentazioni del richiedente.

La mancanza di motivazione può essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione esclusivamente a norma dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen., e nei limiti stabiliti da questa disposizione; non può essere anche dedotta a norma dell'art. 606, comma primo lett. c), come inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/1991, n. 5
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5
Data del deposito : 26 febbraio 1991

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