Sentenza 26 febbraio 1991
Massime • 3
La mancanza di motivazione dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva costituisce una violazione di legge, può dar luogo al ricorso immediato per Cassazione a norma dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen. ed è deducibile unicamente a norma dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen..
La motivazione dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, come quella degli altri provvedimenti che il giudice è chiamato a emettere su richiesta del pubblico ministero, senza sentire l'altra parte, può essere di adesione alle argomentazioni del richiedente.
La mancanza di motivazione può essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione esclusivamente a norma dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen., e nei limiti stabiliti da questa disposizione; non può essere anche dedotta a norma dell'art. 606, comma primo lett. c), come inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/1991, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dot. Ferdinando Zucconi Galli Fonseca N. 5
Primo Presidente Agg.
1.Dot. DO SEBASTIO Consigliere
2. " AR IN "
3. " AS IN LI " REGISTRO GENERALE
4. " DO AR MO " N. 272/91
5. " IU UR "
6. " NC NA "
7. " IN RI "
8. " Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) UN IR nato a [...] S. Susanna il 30.9.1959;
2) UN AN nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 20.121990 del G.I.P. Tribunale di Brindisi. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giorgio Lattanzi.
Udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'ammissibilità del ricorso.
Uditi i difensori:
avv. Vito EPIFANI di Lecce;
avv. IU GIANZI di Roma;
avv. Gian Antonio MINGHELLI di Roma;
Ritenuto in fatto e in diritto
IR NO e AN NO hanno proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 20 dicembre 1990 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ne ha disposto la custodia cautelare in carcere ritenendo che a loro carico esistessero "gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli art. 81 cpv. 110 c.p. 71 e 74 l. 685/75 come modificata dalla l. 162/90 (poiché in concorso tra loro, illecitamente detenevano, fuori dalle ipotesi previste dagli art. 72 e 72 bis, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina, destinati alla vendita, ed effettivamente cedevano, con più azioni commesse in tempi diversi, ma esecutive di un medesimo disegno criminoso, le medesime quantità della predetta sostanza a numerose persone tra cui EM IO)".
Con il primo motivo i ricorrenti hanno censurato il provvedimento impugnato sostenendo che "la parte motivazionale dello stesso è largamente carente, contraddittoria e comunque insufficiente rispetto ai requisiti fissati dal legislatore nell'art. 292, comma 2 lett. c), c.p.p.": secondo i ricorrenti l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari è viziata innanzi tutto perché è motivata per relationem, con un rinvio alla richiesta del pubblico ministero, ed inoltre perché nonostante il rinvio "l'esposizione degli indizi che giustificano in concreto l'emissione dell'ordinanza è certamente insufficiente".
Con il secondo ed il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione degli art. 273 e 274 c.p.p. negando che siano ravvisabili nei loro confronti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari posti a fondamento dell'ordinanza impugnata, ma anche con questi motivi attraverso il riferimento a violazioni di legge sono stati dedotti vizi di motivazione.
Il primo presidente ha assegnato i ricorsi alle sezioni unite su richiesta del presidente della sesta sezione penale, il quale ha rilevato che per la loro decisione deve "essere preliminarmente risolta la seguente questione: se il ricorso per cassazione per saltum previsto dall'art. 311, comma 2 c.p.p. sia ammissibile qualora venga dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e), c.p.p.". L'art. 606 c.p.p., com'è noto, individua i casi di ricorso per cassazione e la lett. e) prevede la "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato": si tratta del vizio di motivazione, che il nuovo codice di procedura penale ha espressamente previsto tra i casi di ricorso innovando rispetto al codice del 1930 che ne consentiva invece la deduzione come causa di nullità della sentenza o dell'ordinanza (art. 148 comma 3 e 475 n. 3). La diversa collocazione sistematica del vizio di motivazione ha fatto dubitare della sua deducibilità attraverso il ricorso diretto per cassazione contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, dato che l'art. 311 comma 2 c.p.p. consente questa impugnazione solo "per violazione di legge". È da aggiungere che l'art. 569 c.p.p., nel prevedere il ricorso immediato per cassazione contro le sentenze, stabilisce, nel comma 3 che il ricorso non è ammesso nel caso previsto dall'art. 606 lett. e), e se proposto si converte in appello. La questione sottoposta alle sezioni unite perciò si articola attraverso due successivi momenti, in quanto occorre stabilire innanzi tutto se il dedotto vizio di motivazione costituisca violazione di legge e poi, qualora la conclusione sia affermativa, se il limite posto dall'art. 569, comma 3 al ricorso per saltum operi solo per le sentenze od anche per gli altri provvedimenti direttamente ricorribili. La previsione nel nuovo sistema processuale del vizio di motivazione come autonomo caso di ricorso non ha fatto venire meno la sanzione di nullità per le sentenze e le ordinanze mancanti di motivazione, dal momento che essa è stata stabilita in generale dagli art. 125 comma 3 e 546 comma 3 ed è stata ribadita per le ordinanze che dispongono misure cautelari dall'art. 292, il quale ha avuto anche cura di specificare il contenuto necessario della motivazione di questi provvedimenti (vedi le lett. b e c dell'art. 292, comma 2): perciò deve concludersi che la mancanza di motivazione continua a rappresentare una violazione di legge, dipendendo dall'inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità. Per quanto più in particolare concerne le ordinanze che, come quella in esame, dispongono misure coercitive occorre aggiungere che l'obbligo di motivazione è addirittura di rango costituzionale, dato che la sua osservanza è richiesta dall'art. 13 comma 2 Cost. per legittimare la restrizione della libertà personale.
Sotto questo profilo quindi non può ritenersi che il nuovo codice di rito abbia innovato facendo venir meno alla mancanza di motivazione quel carattere di violazione di legge che in precedenza le veniva riconosciuto.
Prima dell'introduzione del riesame da parte del c.d. tribunale della libertà (l. 12 agosto 1982 n. 532) l'imputato, a norma dell'art. 263 - bis c.p.p. abrogato, poteva "ricorrere per cassazione per violazione di legge contro l'ordine o mandato di cattura" ed era pacifico che tra i motivi deducibili ci fosse anche quello relativo alla mancanza di motivazione, prevista allora come oggi a pena di nullità, e non è inutile ricordare che il ricorso per saltum era stato introdotto nel codice abrogato proprio per consentire la diretta impugnazione per cassazione dei mandati di cattura;
a questo fine con l'art. 23 l. 5 agosto 1988, n. 330 era stato modificato l'art. 263 bis, comma 3 c.p.p. abrogato aggiungendo le parole: "Tuttavia, anche nei casi in cui è ammessa la richiesta di riesame, l'imputato può proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge".
Anche in questa occasione il legislatore aveva individuato i casi di ricorso con la formula "per violazione di legge", alla quale non era stato attribuito dagli interpreti un particolare significato limitativo;
anzi, alcuni commentatori della nuova disciplina avevano rilevato che il ricorso per saltum si sarebbe fatto apprezzare proprio per ottenere l'annullamento dei mandati di cattura carenti di motivazione, evitando l'integrazione di questa da parte del tribunale del riesame.
Nel nuovo codice la formula è stata ripetuta tralatiziamente e non le si può attribuire un significato diverso da quello tradizionale, che comprende anche il vizio di motivazione (deducibile ora con le forme e nei limiti previsti dal nuovo codice) e la rende quindi sostanzialmente superflua: è proprio per questa ragione che la Corte di cassazione nel parere sul progetto preliminare ne aveva suggerito la soppressione rilevando che "la previsione della violazione di legge ... appare, da un lato, ultronea, in quanto il sindacato della Corte, fatta eccezione per i casi di espressa estensione al merito, è limitato alla violazione di legge, cui sono riconducibili tutte le ipotesi dell'art. 599, comma 1 (divenuto nel codice l'art. 606 comma 1), dall'altro fonte di possibili dubbi ermeneutici". La formula non è stata soppressa e i dubbi come si è visto si sono puntualmente manifestati, ma devono essere superati giungendo alla conclusione che contro i provvedimenti coercitivi continua ad essere proponibile il ricorso diretto per cassazione per far valere come causa di annullamento la mancanza di motivazione. È da aggiungere che questa mancanza costituisce violazione di una norma processuale prevista a pena di nullità e rientra perciò letteralmente nella previsione dell'art. 606 lett. c), al quale seguendo gli schemi del codice abrogato si potrebbe teoricamente fare riferimento qualora si ritenesse non consentita la deduzione del vizio di motivazione a norma dell'art. 606 lett. e).
Ma non vi sono elementi che una volta ritenuta sussistente la violazione di legge possano impedirne la deducibilità a norma dell'art. 606 lett. e), che nel nuovo sistema processuale costituisce l'unico tramite attraverso il quale può e deve passare il sindacato della Cassazione sulla motivazione.
È vero che l'art. 569 c.p.p., sul ricorso immediato per cassazione, stabilisce nel comma 3 che questa impugnazione non è ammessa "nei casi previsti dall'art. 606 comma 1 lettere d) ed e)", e che in questi casi "il ricorso eventualmente proposto si converte in appello", ma è anche vero che tutto l'art. 569 concerne il ricorso immediato contro le sentenze e non può essere letto come una norma di carattere generale sulle impugnazioni, da estendersi al ricorso per cassazione contro qualunque provvedimento. In altre parole, dato il principio di tassatività delle impugnazioni posto dall'art. 568 comma 1 c.p.p., non può ritenersi che il ricorso immediato per cassazione sia consentito, in alternativa all'appello, nei confronti di qualunque provvedimento appellabile: esso in via generale è previsto per le sentenze dall'art. 569 c.p.p., ed è inoltre previsto in alcuni casi particolari dagli art. 311 comma 2 e 325 comma 2 c.p.p.. È chiaro che il ricorso immediato per cassazione "contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva" non avrebbe ragione di essere specificamente previsto nell'art. 311 comma 2 c.p.p. se si trattasse di un mezzo di impugnazione di carattere generale, ed il fatto che in questa disposizione si parli solo delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva dimostra che l'impugnazione per saltum è consentita in alternativa al solo riesame, e non anche in alternativa all'appello contro le altre ordinanze in materia di misure cautelari personali, come quelle sulla revoca o sulla sostituzione. Perciò il legislatore nella parte finale dell'art. 311 comma 2 ha previsto l'inammissibilità solo per la richiesta di riesame concorrente con il ricorso immediato e non anche per l'appello: questo infatti non può essere saltato. Se dunque l'art.569 c.p.p. riguarda solo le sentenze anche i limiti del comma 3 non possono che riferirsi al ricorso immediato contro le sentenze: la disposizione dell'art. 311 comma 2 c.p.p. è speciale e parzialmente diversa e non vi sono argomenti convincenti per sostenere che essa non consente di dedurre il vizio di motivazione di cui all'art. 606 lett. e), c.p.p. Certo il legislatore del nuovo codice disciplinando ex novo il ricorso per saltum avrebbe potuto anche per i provvedimenti che dispongono misure coercitive (art. 311 comma 2) o sequestri (art. 325 comma 2) ammetterlo solo per vizi di legittimità diversi da quelli concernenti la motivazione e privilegiare invece per questi vizi il riesame nel merito, ma ciò non ha fatto e si è limitato per le misure coercitive a riprodurre quella disciplina che al termine di una complessa evoluzione aveva costituito il punto di arrivo del codice abrogato.
In conclusione queste Sezioni unite ritengono che il vizio di motivazione dei provvedimenti coercitivi, così come era direttamente deducibile per cassazione per il codice abrogato, quale inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità, sia ora direttamente deducibile a norma dell'art. 606 lett. e). Come è stato precedentemente ricordato anche nel nuovo sistema processuale è rimasto tra i casi di ricorso (art. 606 lett. c) c.p.p.) quello dell'inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità, e non poteva essere altrimenti, sicché, una volta stabilito che la mancanza di motivazione è il frutto della violazione di una norma processuale sanzionata da nullità, c'è da chiedersi se essa possa essere dedotta come motivo di ricorso, oltre che a norma della lett. e), anche a norma della lett. c) dell'art. 606: le due disposizioni potrebbero avere infatti due sfere di applicabilità parzialmente diverse, in quanto la deduzione del vizio ex lett. c) da un lato potrebbe non incontrare il limite della riscontrabilità attraverso il testo del provvedimento impugnato, introdotto dalla lett. e), e dall'altro potrebbe consentire la rilevabilità della sola mancanza della motivazione (sanzionata con la nullità) e non anche della sua illogicità, che nel nuovo codice è prevista esclusivamente dalla lett. e).
Al quesito circa la possibilità di far concorrere i due casi di ricorso queste sezioni unite ritengono debba darsi risposta negativa perché, come risulta anche dalla Relazione al progetto preliminare del nuovo codice, la lett. e) dell'art. 606 c.p.p. costituisce il tramite esclusivo per il controllo della motivazione da parte della Corte di cassazione. Questa lettera infatti ha ad oggetto espressamente la mancanza di motivazione, con una previsione specifica che rende inapplicabile la disposizione di carattere generale della lett. c). Se si considera che il nuovo codice ha inteso regolare in maniera diversa dal precedente il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione e che in questa prospettiva secondo la Relazione va vista anche la lett. d) sulla prova negata (la quale in precedenza veniva generalmente dedotta come motivo di ricorso attraverso il vizio di motivazione) ci si rende facilmente conto che l'intenzione resterebbe frustrata e la diversità finirebbe con il venire meno qualora con i nuovi casi di ricorso concorresse relativamente alla motivazione quello della lett. c) riproducendo per tale via il meccanismo del codice abrogato.
Del resto se rispetto alla mancanza di motivazione la lett. c) concorresse con la lett. e) dovrebbe giungersi alla conclusione che il ricorso immediato contro le sentenze, escluso per la lett. e) dall'art. 569 comma 3, resterebbe proponibile per la lett. c), e la conclusione sarebbe assurda perché, come è stato autorevolmente osservato, è "ovvio che il salto non sia ammesso sulle questioni attinenti al fatto (comma 3)".
Tirando le fila in base alle considerazioni svolte sulla questione che ha determinato l'assegnazione dei ricorsi alle Sezioni unite deve affermarsi che la mancanza di motivazione dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva costituisce una violazione di legge, può dar luogo al ricorso immediato per cassazione previsto dall'art.311 comma 2 c.p.p. ed è deducibile unicamente a norma dell'art. 606 comma 1 lett. e), c.p.p. I ricorsi di IR e di AN NO perciò
risultano proponibili.
Con il primo motivo i ricorrenti hanno sostenuto che l'ordinanza impugnata è nulla perché "recepisce e rinvia ricettiziamente alla parte motiva della richiesta di custodia cautelare formulata dal pubblico ministero".
Il motivo è infondato.
Occorre chiarire in proposito che il giudice per le indagini preliminari non ha operato un rinvio alla richiesta del pubblico ministero come atto documentalmente separato dall'ordinanza, ma ha incorporato la richiesta nel suo provvedimento, ha affermato di condividerla per quanto concerne l'indicazione degli indizi di colpevolezza ed ha poi fatto un ulteriore riferimento alle "dichiarazioni rese da EM IO e DI SI. Così articolata, la motivazione esprime le ragioni del convincimento del giudice, anche se in parte attraverso un riferimento adesivo alle argomentazioni del pubblico ministero. È da aggiungere che l'obbligo di motivazione non può che specificarsi in relazione alle caratteristiche del provvedimento ed al tema della decisione e che sotto questo aspetto la situazione è diversa a seconda che il giudice sia chiamato a provvedere all'esito di un procedimento in contraddittorio o inaudita altera parte: nel secondo caso la sua decisione non deve dar conto delle ragioni della scelta tra richieste contrapposte, può limitarsi a chiarire il perché l'esame della richiesta ha dato luogo ad un provvedimento di accoglimento ed è quindi ben possibile che la motivazione sia di adesione alle argomentazioni del richiedente, cosa che del resto accade non di rado quando il giudice è chiamato ad emettere un provvedimento su richiesta del pubblico ministero, senza sentire l'altra parte (si pensi, ad esempio, al decreto di condanna o all'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni).
Perciò il provvedimento impugnato non può considerarsi mancante della motivazione per il solo fatto che il giudice ha recepito quanto agli indizi di colpevolezza le indicazioni contenute nella richiesta del pubblico ministero.
Anche gli altri motivi sono privi di fondamento: gli indizi di colpevolezza sono stati enunciati in modo adeguato attraverso l'indicazione delle dichiarazioni accusatorie e dei motivi della loro rilevanza, e manifestano la loro gravità, così come sono state enunciate adeguatamente le esigenze cautelari.
Per quanto in particolare concerne gli indizi di colpevolezza deve aggiungersi che la motivazione dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva è diretta a dare una giustificazione del provvedimento e a consentire la difesa, che può compiutamente svolgersi nel merito con la richiesta di riesame. È nella sede del riesame che la persona nei cui confronti è stata disposta la misura deve discutere il valore probatorio degli elementi di accusa ed è l'ordinanza di riesame che deve tener conto delle ragioni difensive e, nel caso di conferma del provvedimento, metterle a confronto con gli elementi addotti dall'accusa, spiegando perché sussistono i gravi indizi di colpevolezza.
Per quanto concerne infine le esigenze cautelari deve rilevarsi che i ricorrenti hanno contestato la motivazione solo genericamente e che il reato loro addebitato rientra tra quelli per i quali con l'art. 5 comma 1 d.l. 12 gennaio 1991 n. 5 (che ha modificato l'art.275 comma 3 c.p.p.) è stata prevista la custodia in carcere salvo che non risultino elementi per disporre diversamente. I ricorsi di IR e di AN NO perciò devono essere rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Roma 26 febbraio 1991.