Sentenza 14 aprile 2016
Massime • 1
In tema di impugnazione delle misure cautelari reali, il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora"), ma non anche a procedere all'analisi di aspetti ulteriori, quali, ad esempio, elementi fattuali dai quali possa desumersi la prescrizione del reato, qualora non espressamente dedotti.
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- 1. Non osta al riconoscimento della responsabilità la mancata individuazione del soggetto autore del reato presuppostohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
RITENUTO IN FATTO 1. La società Fuel Top Srl ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 4 settembre 2023 del Tribunale di Salerno che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 29 maggio 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera che, nell'ambito del procedimento iscritto a suo carico per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, lett. a), 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231 del 2001, ha ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta (o per equivalente) della somma di euro 1.477.092,32 considerata vantaggio economico ottenuto in conseguenza del reato di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000, commesso, in tesi accusatoria, dal …
Leggi di più… - 2. Se il legale rappresentante viene assolto dal reato-presupposto, l’ente può rispondere dell'illecito amministrativohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
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Leggi di più… - 3. Omesso versamento ritenute: si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima (Cass. Pen. n. 22061/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023
La massima Il reato di omesso versamento di ritenute certificate previsto dall' art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , essendo integrato da una condotta unisussistente, si realizza e si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima prevista alla scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta dell'anno precedente (Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso versamento di ritenute? Vuoi consultare altre sentenze in tema di omesso versamento di ritenute? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2016, n. 35083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35083 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2016 |
Testo completo
35 08 3/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ELISABETTA ROSI - Presidente - SENTENZA N. 1069/2016 Dott. ORONZO DE MASI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GASTONE ANDREAZZA N. 51783/2015- Consigliere - ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Rel. Consigliere - Dott. Dott. GIUSEPPE RICCARDI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TALANO GIUSEPPINA N. IL 26/02/1946 BATTISTA SALVATORE N. IL 02/11/1936 avverso l'ordinanza n. 99/2015 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 30/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dett. Lu on te Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 30 luglio 2015, il Tribunale di Latina ha rigettato il 1.- ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 9 luglio 2015, in relazione al reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, contestato a una pluralità di soggetti, alcuni dei quali amministratori pubblici, per avere, in concorso tra loro, mediante l'adozione di un programma integrato di intervento per lo sviluppo e la riqualificazione della città in completamento e dei relativi accordi di programma, autorizzato interventi di edilizia residenziale speculativa di gran lunga prevalenti, in volumetria e superfici, rispetto alle opere di edilizia residenziale pubblica;
programma integrato da ritenersi illegittimo, in quanto utilizzato per eludere la procedura ordinaria di variante generale al piano regolatore generale, che avrebbe imposto il rispetto delle volumetrie da esso previste;
con il rilascio a terzi dei relativi permessi a costruire, anch'essi illegittimi, in quanto fondati sulla citata procedura amministrativa contro legge, e con la conseguente realizzazione di una serie considerevole di manufatti edilizi, integranti una lottizzazione abusiva. 2. - Avverso l'ordinanza i soggetti indicati in epigrafe, che si qualificano come terzi interessati di buona fede, hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, chiedendone l'annullamento. -2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deducono la «nullità dell'ordinanza impugnata, per travisamento dei fatti ed erronea qualificazione della capacità edificatoria del lotto prima dell'approvazione del programma integrato», nonché vizi della motivazione e travisamento del contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015 in ordine al principio di buona fede. Si contesta l'assunto del Tribunale secondo cui i ricorrenti sarebbero in malafede perché avevano ceduto in permuta alcuni terreni di loro proprietà e avevano poi aderito al piano integrato, con ciò evidenziando la piena partecipazione all'attività lottizzatoria generale. Si lamenta, in particolare, che i terreni sarebbero stati individuati in modo errato e che la permuta dei terreni non era stata favorevole per i ricorrenti, perché su tali terreni questi avrebbero potuto realizzare tre villini bifamiliari, mentre a seguito della permuta possono realizzare solo un villino bifamiliare. Si sostiene, altresì, che i ricorrenti sarebbero stati costretti a cedere alle pressioni del Comune in tal senso.
2.2. In secondo luogo si deducono «la nullità dell'ordinanza impugnata per travisamento dei fatti ed erronea qualificazione della capacità edificatoria del lotto in relazione alla dedotta sostanziale differenza tra i due programmi integrati»>, nonché M² 41. 9 vizi della motivazione. Sostengono i ricorrenti che il titolo abitativo loro rilasciato si aggancia al programma integrato del 2002, che, a differenza di quello del 1999, deve essere ritenuto legittimo, perché rispetta la percentuale di edilizia residenziale pubblica imposta dalla legge. Vi sarebbe un unico profilo di possibile illegittimità di tale piano, derivante dal fatto che il Comune, nell'assegnare un lotto di 7000 m³, destinati ad edilizia pubblica sovvenzionata, alla Società cooperativa Maestrale, non aveva considerato che tale cooperativa era titolare di un contributo per edilizia convenzionata per soli 22 alloggi, cosicché non avrebbe potuto legittimamente utilizzare l'intero lotto, come sta effettivamente avvenendo. 2.3. - Con un terzo motivo di doglianza si deducono la «nullità dell'ordinanza impugnata per travisamento dei fatti ed erronea qualificazione dell'esistenza del periculum in mora del sequestro in danno dei ricorrenti in relazione alla dedotta sostanziale differenza tra i due programmi integrati» nonché vizi della motivazione e violazione del principio di uguaglianza. Si contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui il periculum in mora coincide con la confiscabilità del bene. Non si sarebbe considerato, inoltre, il fatto che il pubblico ministero aveva disposto il dissequestro di una palazzina della cooperativa Maestrale, con ciò discriminando gli odierni ricorrenti, il cui fondo rimane oggetto di sequestro, pur essendo gli stessi in buona fede. www.w2.4. Con motivi aggiunti depositati in prossimità dell'udienza davanti a questa Corte, la difesa sostanzialmente ribadisce la legittimità del Piano integrato del 2004, la buona fede dei ricorrenti, la violazione del principio di proporzionalità. Rileva, inoltre, la mancanza di aumento del carico urbanistico e del conseguente pregiudizio grave e irreparabile. -2.5. Si lamenta, poi, la violazione del principio costituzionale della divisione dei poteri e della riserva di amministrazione e si prospetta il difetto assoluto di giurisdizione. Il Tribunale non si sarebbe limitato ad un controllo di legittimità degli atti amministrativi ma avrebbe ritenuto di potersi sostituire alla pubblica amministrazione nella ponderazione degli interessi pubblici e privati da perseguire con il programma integrato, così incidendo sulla insindacabile sfera della discrezionalità amministrativa.
2.6. Si rileva, inoltre, l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice e dell'art. 157 cod. pen., con riferimento all'individuazione del momento consumativo della presunta lottizzazione abusiva. I lavori autorizzati sulla base del programma integrato del 1999 sarebbero, infatti, già ultimati da tempo, mentre, in relazione m³ · all'accordo di programma 2004 e al relativo programma integrato, non si sarebbe considerato che con gli stessi non era stato realizzato alcun aumento di volumetria. CONSIDERATO IN DIRITTO -3. I ricorsi sono infondati.
3.1. I primi tre motivi di doglianza riferiti anche nella loro formale intestazione al travisamento dei fatti e a vizi della motivazione sono inammissibili. Gli stessi non si riferiscono, infatti, alla mancanza della motivazione su profili essenziali ai fini della decisione, ma a valutazioni del Tribunale circa gli indizi di reato;
valutazioni comunque insindacabili in questa sede, perché non riconducibili alla categoria della violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen (ex plurimis, ribadiscono che il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari reali può riguardare solo la motivazione assente o meramente apparente del provvedimento impugnato, sez. 3, 10 luglio 2015, n. 39833; sez. 6, 10 gennaio 2013, n. 6589, rv. 254893): i ricorrenti contestano le considerazioni puramente fattuali svolte dal Tribunale circa la loro malafede, lamentando l'erronea ponderazione degli elementi di prova quanto all'individuazione dei terreni oggetto di permuta e quanto alle ragioni e alla convenienza economica di tale permuta;
e anche le censure difensive relative al fatto che il titolo abitativo rilasciato ai ricorrenti troverebbe il suo fondamento in un programma integrato approvato il 26 novembre 2002, che, a differenza di quello del 1999, dovrebbe essere ritenuto legittimo, perché rispetta la percentuale di edilizia residenziale pubblica imposta dalla legge, attengono al piano fattuale valutativo, oltre ad essere puntualmente smentite dall'ordinanza impugnata, come si vedrà. Analoghe considerazioni valgono per la censura proposta con il terzo - motivo di doglianza - con cui si contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui il periculum in mora coincide con la confiscabilità del bene. Non si sarebbe considerato, inoltre, il fatto che il pubblico ministero aveva disposto il dissequestro di una palazzina della cooperativa Maestrale, con ciò discriminando gli odierni ricorrenti, il cui fondo rimane oggetto di sequestro, pur essendo gli stessi in buona fede. Come correttamente osservato dal Tribunale con valutazione di fatto insindacabile in - questa sede la mole degli interventi edilizi realizzati è tale da avere provocato uno stravolgimento dell'assetto del territorio comunale, con conseguente aggravamento del carico urbanistico. E, in ogni caso, il sequestro risulta anche finalizzato alla confisca obbligatoria dei terreni e delle opere oggetto del reato di lottizzazione abusiva;
finalità rispetto alla quale non sussiste la necessità del presupposto del periculum in mora (ex plurimis, sez. 3, 15 aprile 2015, n. 20887, rv. 263408; sez. 2, mi 26 giugno 2014, n. 31229, rv. 260367). In tale quadro risultano del tutto generiche le considerazioni difensive relative al fatto che alcuni immobili apparterrebbero ad acquirenti di buona fede e che si tratterebbe in altra parte di aree modificate o di beni pubblici adibiti ad uso pubblico. Né assume alcun rilievo in questa sede la circostanza peraltro genericamente prospettata che alcuni degli immobili oggetto della lottizzazione sarebbero stati dissequestrati, essendo evidentemente sussistenti, quanto alla posizione degli odierni ricorrenti, i presupposti del sequestro, come bene evidenziato dal Tribunale. -3.2. Le altre censure dei ricorrente, sopra riportate sub 2.4., sono in parte meramente ripetitive di quanto già dedotto con i primi, inammissibili, motivi di ricorso - relativamente alla buona fede dei ricorrenti, la violazione del principio di proporzionalità, alla mancanza di aumento del carico urbanistico e del conseguente In pregiudizio grave e irreparabile - e in parte infondate. Quanto alla prospettata legittimità del programma integrato comunale, anche con riferimento al piano di completamento del 2002, è sufficiente qui richiamare la corretta ricostruzione svolta nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale evidenzia, in particolare, che dagli atti emerge una lesione palese dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione del programma integrato comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 179 del 1992 e della legge della Regione Lazio n. 22 del 1997. Rappresenta, sul punto, che i piani integrati di intervento di cui alla legge n. 179 del 1992 non sono da ritenersi utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, ma costituiscono strumento urbanistico di generale adottabilità ogni volta in cui sia presente un interesse pubblico alla riqualificazione urbana e ambientale. Nondimeno, la lottizzazione abusiva si configura non solo nel caso di mancanza di autorizzazione, ma anche nel caso in cui le opere edilizie siano stati ས་ realizzate in violazione della normativa di settore o in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Oggetto della tutela è, infatti, non soltanto la potestà pubblica di programmazione del territorio considerata sotto l'aspetto del suo esercizio, ma essenzialmente la risultante di questa e, cioè, la concreta conformazione del territorio derivata dalle scelte di programmazione effettuate. Applicando tali principi lo stesso Tribunale evidenzia che, nel caso di specie, che ha riguardato una superficie complessiva di 269.842 m², i permessi di costruire devono considerarsi illegittimi in conseguenza delle macroscopiche illegittimità dei programmi integrati adottati nel 1999 e del 2002 e dei relativi accordi di programma. Si è, in particolare, sottolineato che l'intervento edilizio realizzato, nonostante la qualifica meramente formale di - "intervento di rilievo pubblico" ad esso attribuita dagli atti amministrativi posti alla base della sua realizzazione, ha un carattere essenzialmente privatistico e speculativo. Il Tribunale e il Gip hanno, del pari correttamente, inquadrato i programmi integrati di intervento previsti dall'art. 16 della legge n. 179 del 1992, richiamato dall'art. 1 della legge della Regione Lazio n. 22 del 1997 come strumenti urbanistici di secondo livello, rispetto al piano regolatore generale, che hanno le finalità di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale del territorio e sono caratterizzati dalla presenza di una pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, nonché da una dimensione capace di incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di risorse finanziarie pubbliche e private. I programmi in questione - come anticipato - non sono da ritenersi utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, ma costituiscono uno strumento urbanistico di generale adottabilità ogni volta in cui presenza sia presente un interesse pubblico alla riqualificazione urbana ed ambientale derivante dalla sua 2 realizzazione, attraverso un insieme coordinato di interventi risorse, pubblici e privati, incidenti anche sulle opere di urbanizzazione sulla dotazione degli standard. Nel caso in esame si è però rilevata una macroscopica illegittimità degli strumenti di programmazione utilizzati, per l'assoluta mancanza di un interesse pubblico di rilevante valenza urbanistica ed edilizia;
cosicché è stato ritenuto illegittimo il ricorso a tali strumenti, con conseguente inapplicabilità dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 22 del 1997, che consente di ricorrere allo strumento dell'accordo di programma, da adottare in variante rispetto allo strumento urbanistico generale approvato e vigente qualora si tratti di piano integrato di intervento non conforme ad esso. Ne consegue che, nel caso di specie, la variazionedeo strumento urbanistico non avrebbe potuto essere effettuata mediante lo strumento dell'accordo di programma, come invece avvenuto. L'ordinanza impugnata riporta, inoltre, una serie di considerazioni di fatto, in quanto tali insindacabili in questa sede e comunque solo in parte contestate dal ricorrente. E, in particolare: a) la quota riservata all'edilizia residenziale pubblica è solo del 22,4%; b) vi è una distorta rappresentazione delle superfici da destinare a spazi pubblici previste nel piano regolatore generale, che risultano ridotte del 50%; c) vi è la mancata realizzazione di opere di urbanizzazione secondarie necessarie per fornire la dotazione minima di spazi pubblici connesse agli insediamenti, né risultano essere stati realizzati spazi pubblici destinati alle attività collettive a verde pubblico o a strutture ricettive;
d) il programma integrato ha apportato una variante al piano regolatore generale quanto alla destinazione e non solo quanto agli indici previsti delle norme tecniche di attuazione, essendosi anche incrementata la volumetria realizzabile per la stessa area di intervento;
e) nell'ambito del programma integrato vi è un comparto Cid, denominato "Valle delle vespe", a destinazione agricola, che non avrebbe potuto perciò essere computato ai fini dell'aumento della volumetria edificabile. -3.3. Manifestamente infondato è il quinto motivo di doglianza, con cui si lamenta la violazione del principio costituzionale della divisione dei poteri e della riserva di amministrazione e si prospetta il difetto assoluto di giurisdizione. Secondo la difesa, in sostanza, il Tribunale non si sarebbe limitato ad un controllo di legittimità degli atti amministrativi ma si sarebbe sostituito alla pubblica amministrazione nella ponderazione degli interessi pubblici e privati da perseguire con il programma integrato. È sufficiente richiamare, sul punto, la costante giurisprudenza di questa Corte, riferita proprio alle fattispecie di macroscopica illegittimità di atti amministrativi che formalmente consentano l'esercizio dell'attività edilizia. Deve, in particolare ribadirsi che, in materia di violazione dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, la non conformità dell'atto amministrativo alla normativa che ne regola l'emanazione, alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia e alle previsioni degli strumenti urbanistici può essere rilevata non soltanto se l'atto sia illecito, e cioè frutto di attività criminosa, ma anche nell'ipotesi in cui l'emanazione dell'atto medesimo sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge o nel caso di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere, non vertendosi in tali casi in una disapplicazione dell'atto amministrativo (ex plurimis, sez. 2, 26 giugno 2014, n. 31229, rv. 260367; sez. 3, 28 settembre 2006, n. 40425, rv. 237038). E ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, per la rilevata evidente carenza di interesse pubblico a procedere a ciò che è stato definito dalla stessa amministrazione come "intervento di rilievo pubblico".
3.4. Inammissibile per genericità è il sesto motivo di ricorso, con cui si rileva l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice e dell'art. 157 cod. pen., con riferimento all'individuazione del momento consumativo della presunta lottizzazione abusiva. La difesa si limita, sul punto, a mere indimostrate asserzioni, del tutto sganciate da un'analisi critica del compendio istruttorio, circa il fatto che i lavori autorizzati sulla base del programma integrato del 1999 sarebbero già ultimati da tempo, mentre quelli realizzati a seguito dell'accordo di programma 2004 e al relativo programma integrato non avrebbero provocato aumenti di volumetria. I ricorrenti non А N specificano, in ogni caso, se tale doglianza fosse stata prospettata con i motivi di 瘩 riesame né se fosse stata dedotta all'udienza in camera di consiglio di fronte al Tribunale;
con la conseguenza che questa Corte non è messa in grado di valutare se lo stesso Tribunale abbia effettivamente omesso di motivare su una questione posta alla sua attenzione. Dal tenore dell'ordinanza impugnata e dei motivi posti a sostegno della richiesta di riesame risulta, anzi, che detta questione è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità. Né a tali conclusioni potrebbe obiettarsi che la richiesta di riesame ha effetto interamente devolutivo e, dunque, investe il Tribunale di ogni aspetto relativo al titolo cautelare. L'effetto devolutivo del riesame deve, infatti, essere inteso nel senso che il Tribunale è tenuto, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, a valutare esclusivamente la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, sotto il profilo del fumus commissi delicti e, nel caso del sequestro preventivo, del periculum in mora o della confiscabilità dei beni sequestrati;
non essendo tenuto, invece, a procedere all'analisi di aspetti ulteriori (ex multis, sez. 3, 6 maggio 2015, n. 40534), quale quello relativo all'analisi di elementi fattuali dai quali possa desumersi la prescrizione del reato, qualora non espressamente dedotti.
4. I ricorsi devono essere pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. Andronio Elisabetta Rosi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 ACT 2096 I RE AL UA NI 8