Sentenza 23 febbraio 2010
Massime • 1
Il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2010, n. 10618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10618 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 23/02/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 324
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 46708/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI LA SPEZIA nei confronti di:
1) ER UI N. IL 04/03/1965;
avverso l'ordinanza n. 57/2009 TRIB. LIBERTÀ di LA SPEZIA, del 11/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO, per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il procuratore della Repubblica della Spezia ricorre ai sensi dell'art. 325 c.p.p. avverso l'ordinanza con cui il locale Tribunale ha revocato il decreto di sequestro preventivo dell'ambulatorio in cui UI ER esercita l'attività di podologo, ritenendo "allo stato incerta l'illegittimità dell'attività di podologo" svolta dall'indagato sulla base di titoli di studio acquisiti prima dell'entrata in vigore della L. n. 42 del 1999, il che determinava incertezza sulla sussistenza del fumus commissi delicti di cui all'art. 348 c.p.. Denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge perché la revoca, pur dandosi atto dell'insussistenza di un titolo legittimante oggi l'esercizio dell'attività di podologo da parte dell'ER (non il diploma universitario, non i corsi regionali di durata triennale), dava rilievo a giurisprudenza amministrativa contrastante (sul punto del rilievo della pregressa diversa esperienza professionale) che tuttavia poteva operare solo sul piano dell'elemento psicologico, questione di merito non rilevante in fase cautelare reale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
La motivazione del Tribunale pare oscillare tra due aspetti di riferimento: l'"incertezza" della rilevanza penale del fatto e la possibile incidenza sull'elemento psicologico dell'ipotizzato reato della difforme giurisprudenza amministrativa richiamata (aspetto non espressamente affrontato ma implicito, secondo il ricorrente, nel raccordo tra le premesse e le conclusioni dell'argomentazione). Nessuno di tali due aspetti è allo stato idoneo a fondare la revoca del già disposto sequestro preventivo.
Quanto alla rilevanza penale, va innanzitutto precisato che l'incertezza in ordine alla sussistenza del fumus di reato non può mai attenere alla configurabilità astratta di un reato - essendo, tra l'altro, compito proprio del giudice risolvere in ogni caso tale punto - ma solo alla sussumibilità del fatto in un'ipotesi tipica:
in altri termini, rilevano solo eventuali difformità tra fattispecie legale e fattispecie concreta se ravvisabili ictu oculi (sez. 2^, sent. 2808 del 2, 10, 1008 - 21.1.2009, rv 242650). In secondo luogo, pacifico in fatto - per quanto si evince dalla medesima ordinanza - che l'ER non aveva conseguito ne' i titoli previsti dal D.M. 27 luglio 2000 ne' quelli previsti dal D.M. n. 30 del 1988 (soli legittimanti anche in precedenza, il che rileva pure in ordine ad eventuali problematiche transitorie, escludendo rilevanza al mero "aggiornamento": Sez. 6^, sent. 25314 del 7.6 - 12.7.2005) sicché risulta allo stato che la sua attività era realizzata senza titolo legittimante.
Quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, va confermato il principio per cui il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'agente o della sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 1^, sent. 15298 del 4.4-3.5.2006, rv 234212); ne' il Tribunale ha espressamente ritenuto ed argomentato l'insussistenza ictu oculi dell'elemento soggettivo del reato ascritto (unica situazione in cui, per alcuna giurisprudenza di questa Corte, il difetto dell'elemento psicologico potrebbe rilevare anche in sede cautelare reale: Sez. 4^, sent. 23944 del 21.5 - 12.6.2008, rv 240521).
L'impugnata ordinanza va pertanto annullata per nuovo esame:
il Tribunale si atterrà ai due principi affermati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale della Spezia.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010