Sentenza 11 maggio 2007
Massime • 1
In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l'accertamento del merito dell'azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus" del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (v. Corte cost., ord. n. 153 del 2007).
Commentari • 5
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BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Mobile User Objective System (cd. MUOS) – Intervento edilizio abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Sequestro preventivo per reati paesaggistici – Requisito dell'attualità del pericolo indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o meno – Rischio di offesa al territorio ed all'equilibrio ambientale – DIRITTO URBANISTICO – Carico urbanistico – Giurisprudenza –Art. 181, c.1, d.lgs. n.42/2004, (in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 142, comma 1, lett. f, e 146, d.lgs. n.42/2004 e 44, c.1, lett.c, d.P.R. n. 380/2001). In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, secondo il quale la sola esistenza di una …
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Il tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia che la legge gli demanda, non può avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (cfr., ex plurimis, Sez. I, 9 dicembre 2003, n. 1885/04, Cantoni, m. 227.498; Sez. III, 16.3.2006 n. 17751; Sez. Il, 23 marzo 2006, Cappello, m. 234197; Sez. III, 8.11.2006, Pulcini; Sez. III, 9 …
Leggi di più… - 3. Riesame sequestro 231: Generica l'eccezione di incompetenza se non è indicato il giudice competenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 gennaio 2023
Decreto di sequestro preventivo Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata a seguito di ricorso depositato avverso un provvedimento di rigetto emesso dal tribunale del riesame. In particolare, la difesa impugnava un decreto di sequestro preventivo emesso in relazione all'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-bis, comma 1, lett. a), riferibile al reato presupposto di cui all'art. 515 c.p. Analizziamo nel dettaglio la decisione della Suprema Corte. Indice: 1. Il decreto di sequestro preventivo 2. I motivi di ricorso della società: 2.1 Il GIP che ha emesso il sequestro è incompetente per territorio 2.2 Non sussiste il fumus del …
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In materia di confisca, la restituzione del bene può avvenire solo lì dove gli elementi di conoscenza disponibili portino alla qualificazione della sua posizione in termini di “persona estranea” al reato ossia una condizione di effettiva “distanza” dalla condotta illecita, con possibile rilievo anche di atteggiamenti antidoverosi di tipo colposo. (Annullamento con rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p. art. 240) Il fatto Il Tribunale di Milano, in procedura incidentale di riesame reale, con ordinanza emessa in data 22 dicembre 2017, confermava il sequestro preventivo di un immobile (provvedimento GIP del 6 ottobre 2017), in danno di V.A.T., indagato per …
Leggi di più… - 5. Avvocato Ambientalista a TrapaniAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 18 giugno 2017
Ambiente - Inquinamento idrico - Reati - Nuovo reato art. 452-bis c.p. - Beni ambientali oggetto di tutela. Cassazione penale, sez. III, 21/09/2016, (ud. 21/09/2016, dep.03/11/2016), n. 46170 Vedi massime correlate Classificazione: INQUINAMENTI - Reati LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente - Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere - Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LA SPEZIA; nei confronti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2007, n. 21736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21736 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/05/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2038
Dott. CANZIO VA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 005924/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL Pancrazio, N. IL 29/04/1968;
avverso ORDINANZA del 27/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO VA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MURA A.: rigetto del ricorso. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ordinanza del 27/11/2006 il Tribunale di Salerno confermava, in sede di riesame, il decreto del G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore di sequestro preventivo della quota del 50% del capitale sociale e del valore di 25.000,00, Euro conferita da LL VA nella società LL RE s.r.l. costituita con la moglie SA LI (con atto notarile del 30/1/2006, rep. N. 134664 e tace. n. 26791), quota destinata alla confisca obbligatoria poiché il LL, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva omesso - in violazione della L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31, - di comunicare al nucleo di polizia tributaria entro trenta giorni dal fatto la relativa variazione patrimoniale, concernente elementi di valore non inferiore ad Euro 10.329,14. Non poteva, ad avviso del Tribunale, essere preso in considerazione il profilo dell'entità della somma effettivamente versata dai soci, inferiore a quella corrispondente al valore della quota societaria sottoscritta, ne' quello attinente all'elemento soggettivo del reato, perché, ai fini del sequestro preventivo, era sufficiente la positiva verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del LL, denunciando violazione di legge quanto alla rilevanza penale dell'effettivo conferimento societario per l'importo di Euro 6.250,00, inferiore alla soglia legale, nonché alla ritenuta superfluità di ogni indagine sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato omissivo doloso, laddove l'indagato, a sostegno della buona fede, ha dedotto le circostanze della esiguità dell'operazione economica, della liceità della stessa ed infine delle rituali forme di pubblicità dell'atto di conferimento di quota societaria rogato da un notaio.
2.- Il decreto di sequestro preventivo ha prospettato, quale fattispecie di reato a carico dell'indagato, il delitto di cui della L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31, e il giudice del riesame, a sua volta, ha affermato, quanto fumus dell'assunto accusatorio, che erano configurabili gli estremi del suddetto reato in relazione all'incontroversa ed obiettiva omissione della prescritta comunicazione al nucleo di polizia tributaria della variazione patrimoniale, conseguente all'atto notarile de qua, per la quota societaria del valore di 25.000,00, Euro destinata alla confisca ex lege.
Ma, così argomentando, il giudice del merito ha ritenuto implicito il dolo - invero presumendolo - nell'oggettiva realizzazione della mera condotta emissiva, evitando ogni indagine circa l'effettiva, consapevole, deliberazione dell'omessa comunicazione da parte dell'autore: indagine, questa, pure doverosa in considerazione della peculiare natura della fattispecie omissiva de qua, inquadratale secondo l'unanime dottrina nella tipologia dei delitti omissivi propri "di pura creazione legislativa.
Ed invero, alla stregua della ratio di tutela dell'incriminazione (che, anche per l'inserimento nel capo 3 della L. n. 646 del 1982, intitolato "disposizioni fiscali e tributarie", appare diretta ad impedire ai soggetti di cui sia stata accertata la partecipazione ad associazioni mafiose di occultare al fisco incrementi del proprio patrimonio) e di una lettura costituzionalmente corretta della disposizione incriminatrice (nei termini indicati dalla Corte costituzionale, con ordinanza n. 442 del 2001), può escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali quando "... la pubblicità sia comunque assicurata e sia di per sè impossibile l'occultamento degli atti soggetti a comunicazione ...". E, nel caso concreto, è pacifico che l'atto di costituzione della società e di conferimento della quota pari al 50% del capitale sociale sia stato stipulato con atto pubblico notarile, sì che sembra logico inferire che la competente autorità abbia comunque avuto la possibilità di conoscere i dati ai quali si riferisce l'obbligo di comunicazione, attraverso le consuete forme di pubblicità legale alle quali sono sottoposte siffatte operazioni patrimoniali.
Orbene, se l'indagine non ha consentito di rinvenire, oltre la materiale realizzazione dell'omissione tipica, alcun elemento sintomatico della deliberata volontà di occultare l'incremento patrimoniale, che risulta anzi smentita dalle forme di pubblicità legale che l'autore ha prescelto per la formazione del relativo negozio, non appare lecito configurare la fattispecie criminosa mediante un'operazione ricostruttiva dell'elemento psicologico che presuma il dolo "in re ipsa": in palese violazione, quindi, dei precetti costituzionali in tema di colpevolezza e di responsabilità penale dell'imputato (conf. Cass., Sez. 1, 30/1/2002, Le Pera, rv. 221494; Sez. 6, 5/2/2003, Libri, rv. 224007; circa la necessità dell'indagine sul dolo, Sez. 5, 25/2/2005, P.G. in proc. Ruà, rv. 231366 e Sez. 5, 17/1/2005, Cesato, rv. 231417; cantra, Cass. Sez. 5, 18/2/2003, Gallico, rv. 224379; Sez. 4, 5/4/2006, D'Aiello, rv. 234248; Sez. 1, 25/10/2006, Cesato, rv. 235142). D'altra parte, pur restando preclusi per il giudice del riesame delle cautele reali sia l'accertamento sul merito dell'azione penale che il previo sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa nella fase delle indagini preliminari - non essendo richiesto il presupposto della gravità indiziaria, deve tuttavia convenirsi circa la prospettiva di un controllo giurisdizionale della base fattuale nel singolo caso concreto, che non sia meramente cartolare e formale, secondo il paradigma del "Fumus" del reato ipotizzato dall'accusa, con riguardo quindi anche alla "rilevabilità del difetto dell'elemento soggettivo, purché ictu acuii" (in tal senso, v., da ultimo, Corte cost., ord. n. 153 del 2007), L'ordinanza impugnata dev'essere dunque annullata con rinvio allo stesso Tribunale, per nuovo e più approfondito esame della vicenda alla stregua della soluzione interpretativa suesposta.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2007